SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.
La seduta comincia alle 14.05.
Sui lavori della Commissione.
Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella presente seduta non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
(C. 3431 Governo).
(Parere alle Commissioni I e V).
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 18 gennaio 2022.
Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Commissione nella seduta odierna procederà alla discussione generale.
Pag. 35Lucia ANNIBALI (IV), relatrice, come anticipato nella seduta precedente, dichiara di essere aperta al confronto, nel caso in cui i colleghi intendessero sottoporle eventuali osservazioni ai fini della predisposizione della proposta di parere.
Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.10.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 19 gennaio 2022 — Presidenza del presidente Mario PERANTONI – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 14.30.
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
(C. 875-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Mario PERANTONI, presidente, nel fare presente che, se non ci fossero obiezioni da parte dei gruppi, la Commissione potrebbe esprimere il prescritto parere già nella seduta odierna, dà la parola al relatore, onorevole Saitta, per l'illustrazione del provvedimento
Eugenio SAITTA (M5S), relatore, avverte che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Difesa, la proposta di legge C. 875-B, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvata dalla Camera in prima lettura nel corso della seduta del 22 luglio 2020 e modificata dal Senato il 17 novembre scorso.
Nel rammentare che la Commissione Giustizia si è già espressa in sede consultiva in occasione della prima lettura da parte della Camera, per quanto attiene alle parti del testo modificate dal Senato, precisa che si limiterà a svolgere una sintetica illustrazione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata, al fine di soffermarmi sulle sole parti di competenza della Commissione Giustizia.
Evidenzia che i primi cinque articoli del provvedimento delineano le caratteristiche generali delle associazioni professionali a carattere sindacale specificandone gli ambiti soggettivi e oggettivi di riferimento (articoli 1, 2, 4 e 5) e le procedure per il loro riconoscimento (articolo 3). A tale ultimo proposito fa presente che il Senato, aggiungendo un nuovo comma 6 all'articolo 3 ha riservato alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse in caso di cancellazione dell'associazione sindacale dall'albo, a seguito dell'accertamento da parte del Ministero competente della perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente provvedimento o di violazione delle prescrizioni di legge.
I successivi articoli 6, 7 e 8 recano, rispettivamente, disposizioni in merito alla possibilità che gli statuti prevedano la costituzione di articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale, al finanziamento e alla trasparenza dei bilanci e alle cariche direttive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. A quest'ultimo proposito, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, rileva che – come previsto dal comma 2 dell'articolo 8, modificato nel corso dell'esame da parte del Senato – non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche delle suddette associazioni: i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di Pag. 36cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che reca le cause di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali. Tale disposizione in sintesi riguarda coloro i quali abbiano riportato condanne definitive per determinati reati e coloro nei cui confronti il tribunale abbia applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che reca il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato; gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.
Oltre a stabilire i principi generali concernenti lo svolgimento dell'attività a carattere sindacale e a prevedere una delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni (articolo 9), il testo in esame reca disposizioni in merito all'esercizio del diritto di assemblea, rinviando alle disposizioni dell'articolo 17 per la regolazione delle relative controversie (articolo 10), alle procedure della contrattazione (articolo 11), agli obblighi informativi delle amministrazioni militari nei confronti delle associazioni professionali a carattere sindacale (articolo 12) nonché ai requisiti per il riconoscimento del carattere rappresentativo a livello nazionale di dette associazioni (articolo 13). L'articolo 14 interviene in materia di tutela e diritti del personale militare che ricopre cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Il successivo articolo 15 reca disposizioni in materia di informazione e pubblicità dell'attività sindacale svolta dalle associazioni in esame, mentre l'articolo 16 prevede la delega al Governo per il necessario coordinamento normativo con la normativa vigente e l'adozione delle disposizioni per l'attuazione del provvedimento in esame. Investe i profili di competenza della Commissione Giustizia l'articolo 17, che reca disposizioni in materia di giurisdizione. A tale proposito segnala che il Senato è intervenuto esclusivamente sul comma 8, limitandosi ad una modifica di carattere formale per quanto riguarda invece il comma 3. Nel richiamare il contenuto dell'articolo, rammenta che, come già previsto nel testo licenziato dalla Camera, il comma 1 riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dal provvedimento, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato comune a determinate materie previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con le relative norme di attuazione (comma 2). Il comma 3 dell'articolo 17, introducendo una nuova lettera m-octies al comma 1 dell'articolo 119 del citato codice del processo amministrativo, prevede che le disposizioni relative al rito abbreviato comune si applicano anche alle controversie relative ai provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresenti. Il comma 4 stabilisce che per le controversie nelle materie di cui al provvedimento in esame, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, pari a 650 euro. Se la controversia è relativa a condotte antisindacali consistenti in diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali previste dalla legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18 del provvedimento in esame. Ai sensi del comma 5, la richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta Pag. 37da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione stessa, è notificata tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla commissione di conciliazione competente, che ne cura l'invio di copia digitale all'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata. Il comma 5 dispone, inoltre, in merito alle informazioni che la richiesta deve contenere. L'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinanzi alla commissione per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presenziare il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione stessa (comma 6). Qualora la conciliazione esperita riesca, viene redatto separato processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo. Tale atto, sottoscritto dalle parti e dal Presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non si raggiunge l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso avanti al giudice amministrativo (comma 7).
Fa presente che, come anticipato, durante l'esame al Senato è stato modificato il comma 8 per delimitare l'ambito della legittimazione attiva delle associazioni – rispetto al testo approvato dalla Camera, che individuava una legittimazione in «sede civile, penale e amministrativa» – limitandola alle controversie promosse nell'ambito del presente provvedimento per le quali sussista interesse diretto. L'articolo 18 del provvedimento in esame, che non è stato oggetto di modifiche da parte del Senato, individua le procedure di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dal comma 4 dell'articolo 17, mentre l'articolo 19 reca, infine, abrogazioni e norme transitorie.
Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.35.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 14.35.
Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati cosiddetti ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario.
Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 dicembre 2021.
Mario PERANTONI, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 28 dicembre scorso si è svolta la discussione sul complesso delle circa 110 proposte emendative presentate. Avverte che, su richiesta del Governo di un supplemento di istruttoria sulle proposte emendative presentate, nella seduta odierna non si procederà all'esame delle stesse.
Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, come anticipato dal presidente, conferma l'esigenza del Ministero di svolgere un ulteriore approfondimento prima di addivenirePag. 38 alla formulazione di un parere compiuto su tutte le proposte emendative presentate, anche in ragione della delicatezza della materia.
Mario PERANTONI, presidente e relatore, nell'augurarsi che il supplemento di istruttoria da parte del Governo si concluda nel più breve tempo possibile, preannuncia che l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto sarà uno dei primi punti all'ordine del giorno della Commissione, una volta che il Parlamento in seduta comune avrà eletto il nuovo Presidente della Repubblica.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sui lavori della Commissione.
Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede al presidente quando sia prevista la convocazione della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche al fine di acquisire elementi sulla possibile ripresa dell'esame dei provvedimenti in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario. A tale proposito rileva che la Commissione attende da oltre sette mesi che il Governo presenti le proprie proposte emendative.
Mario PERANTONI, presidente, nel rammentare che la questione è stata già posta all'attenzione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi la scorsa settimana, fa presente che anche il prosieguo dell'esame del disegno di legge C. 2681 e delle abbinate proposte di legge, in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario, rappresenterà uno dei primi impegni della Commissione Giustizia, una volta eletto il nuovo Presidente della Repubblica. Si dichiara convinto che il Governo, cui le sollecitazioni dei deputati in merito sono ben note, si attiverà nei tempi dovuti per consentire alla Commissione Giustizia di riprendere rapidamente l'esame dei suddetti provvedimenti.
Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente.
Testo unificato C. 685 Zanotelli e C. 3345 Ascari.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2022.
Mario PERANTONI, presidente, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative al testo unificato era stato fissato alle ore 18 di giovedì 13 gennaio e che sono pervenute 7 proposte emendative (vedi allegato).
Manfredi POTENTI (LEGA), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, trattandosi di proposte volte a sopprimere l'unico articolo del testo unificato delle abbinate proposte di legge o a modificare il termine dei cinque anni dalla scomparsa di una persona, che tali proposte individuano ai fini della richiesta al tribunale per ottenere la dichiarazione di morte presunta. Pur apprezzando il contributo del gruppo di Fratelli d'Italia, ritiene infatti che, anche alla luce del proficuo confronto con i soggetti interessati, quali le associazioni dei familiari e il commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, cinque anni costituiscano un termine congruo e meno gravoso di quello attualmente previsto dal codice civile. Certo che tale sia anche l'opinione della collega Ascari, presentatrice della proposta di legge C. 3345, evidenzia in conclusione che il suo parere si fonda su valutazioni imparziali.
Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello del relatore.
Gianluca VINCI (FDI), intervenendo a nome del suo gruppo, ritiene che il testo unificato in discussione meriterebbe un'ulteriore riflessione in quanto lo stesso impatta su una normativa molto delicata determinando conseguenze importanti nella vita di alcuni cittadini. Dichiara inoltre di Pag. 39non essere soddisfatto delle motivazioni addotte dal relatore per giustificare il parere contrario sulle proposte emendative presentate, ritenendo che tale parere non sia il frutto di un adeguato approfondimento. Rileva come il testo unificato in esame sia «blindato» e come introduca un termine temporale non adeguato senza tenere conto delle ripercussioni che in concreto verrebbero determinate da tale termine. Ritiene pertanto che la Commissione non dovrebbe procedere all'esame degli emendamenti senza prima individuare le opportune garanzie per i cittadini che altrimenti si troverebbero costretti a dover subire le conseguenze di una normativa adottata – in assenza di impulso da parte della società civile – senza dibattito in Commissione.
Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene che la Commissione possa procedere all'esame dei singoli emendamenti presentati.
La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.1.
Gianluca VINCI (FDI) sottolinea come l'emendamento Maschio 1.2, così come i restanti emendamenti da esaminare, sia volto a modificare le tempistiche che il provvedimento in esame, del quale ribadisce la non condivisione da parte del suo gruppo, vuole definire. Ritiene, infatti, che il testo unificato in esame preveda una riduzione eccessiva dei tempi che devono intercorrere dalla scomparsa della persona per poter effettuare la richiesta di dichiarazione di morte presunta e che tale riduzione dovrebbe perlomeno essere calibrata dall'introduzione nella normativa di ulteriori garanzie. Nel ribadire come l'esame del provvedimento in discussione avrebbe dovuto essere più approfondito, sottolinea che l'introduzione della nuova disposizione non recherà migliorie a una normativa che, seppure non priva di difetti, presenta tuttavia numerosi pregi.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Maschio 1.2, Varchi 1.3, Maschio 1.4, Varchi 1.5, Maschio 1.6 e Varchi 1.7.
Mario PERANTONI, presidente, essendo concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che il testo del provvedimento sarà trasmesso alla Commissione Affari costituzionali, competente in sede consultiva, per il prescritto parere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sui lavori della Commissione.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO), approfittando della presenza del sottosegretario Sisto, chiede se il Governo possa provvedere a trasmettere alla Commissione Giustizia copia della relazione conclusiva dei lavori della Commissione interministeriale per la giustizia nel Sud. Sottolinea con orgoglio che tale documento è conseguenziale ad un lavoro – finalizzato all'individuazione di misure organizzative specifiche nei tribunali del Sud – che era stato svolto dal gruppo di Forza Italia quando lei stessa ne faceva parte e che traeva origine da interlocuzioni avute con le ministre della giustizia e per il sud e la coesione territoriale, delle quali sottolinea la sensibilità e l'attenzione per il Sud. Precisa inoltre l'importanza per la Commissione di conoscere i contenuti della citata relazione – che dovrebbe certamente prevedere anche degli stanziamenti a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza – al fine di poter essere posta nelle condizioni di predisporre, nel corso dell'esame dei prossimi provvedimenti di natura economica, gli opportuni interventi emendativi.
Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, assicura che qualora la relazione richiesta dall'onorevole Bartolozzi fosse già stata depositata, sarebbe sua cura provvedere ad acquisirne una copia e a trasmetterla alla Commissione Giustizia.
La seduta termina alle 14.45.