SEDE CONSULTIVA
Lunedì 27 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Maria SPENA. – Interviene la sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento, Caterina Bini.
La seduta comincia alle 14.
Sulla pubblicità dei lavori.
Maria SPENA, vicepresidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa Nota di variazioni.
C. 3424 Governo, approvato dal Senato e C. 3424/I Governo, approvata dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Relazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Maria SPENA, presidente e relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (C. 3424 Governo, approvato dal Senato), e la relativa Nota di variazioni (C. 3424/I Governo, approvata dal Senato), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.
Avverte che per la seduta odierna il deputato Federico Fornaro sarà sostituito dal deputato Nicola Stumpo.
Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazionePag. 278 vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
Saranno quindi esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione contenute nella seconda sezione.
L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio.
La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti ricordo che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in quest'ultima, sia direttamente presso la Commissione bilancio, nel termine da essa fissato, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea. La stessa regola è peraltro applicata, in via di prassi, anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.
Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione.
La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che fossero approvati saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.
In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvio integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.
Ricorda che nella seduta odierna la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza.
In sostituzione del presidente Gallinella impossibilitato a partecipare alla seduta odierna illustra sinteticamente le principali disposizioni di interesse della Commissione agricoltura, con riguardo alla Sezione I, recante le disposizioni normative del disegno di legge, rinviando per un'analisi più approfondita alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.
In particolare, segnala il comma 25 dell'articolo 1, che estende all'anno 2022 l'esenzione ai fini Irpef – già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
I commi da 122 a 130 recano la proroga di alcune misure in materia di lavoro, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che viene conseguentemente incrementato di 350 milioni di euro per il 2022 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2023 (comma 1). In particolare, per l'erogazione, anche per il 2022, dell'indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo Pag. 279obbligatorio e delle misure di arresto temporaneo non obbligatorio, vengono stanziate risorse pari, rispettivamente, a 12 e a 7 milioni di euro per il medesimo anno 2022, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (commi 2 e 3). La suddetta indennità è pari a trenta euro giornalieri ed è riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.
I commi 217-218 estendono il trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli, anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari. Vengono altresì dettate disposizioni in ordine al conguaglio o alla richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato.
I commi 221-222 recano alcune modifiche alla disciplina del trattamento di disoccupazione NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego). In particolare: si estende l'ambito dell'istituto agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci; si sopprime il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo (nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione); si differisce al sesto o all'ottavo mese la decorrenza della riduzione dell'importo del trattamento, che attualmente opera dal quarto mese (e la cui misura resta pari al 3 per cento ogni mese).
Il comma 239, concernente il sostegno al lavoro autonomo in caso di maternità, nell'ipotesi in cui la lavoratrice non superi un determinato limite di reddito, eleva nella misura di tre mesi la durata dell'indennità di maternità relativa alle seguenti categorie: iscritte alla cosiddetta gestione separata INPS, libere professioniste, lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colonie, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Il comma 325 destina, per le attività di ricerca svolte dal CNR per il contenimento della Xylella fastidiosa, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Il comma 498 reca l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di un Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, con una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Si demanda a decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto, tra gli altri, con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di stabilire le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo.
I commi da 515 a 519 istituiscono nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) un «Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità», con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del fondo. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo sono affidate all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata, a cui è autorizzata a partecipare la SIN – Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura S.p.a. I sistemi informatici necessari alla gestione del fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Si autorizza l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla predetta società di capitali dedicata, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamentoPag. 280 del Fondo. Le risorse sono assegnate al MIPAAF per essere poi trasferite dallo stesso Ministero alla citata società al momento dell'apertura del citato conto corrente di tesoreria centrale. Al fine di garantire la copertura del maggiore fabbisogno finanziario, il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 sia incrementato di complessivi 178,3 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati alla misura «assicurazioni agevolate in agricoltura», per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.
Il comma 520 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni.
I commi da 521 a 526, autorizzano la spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all'ISMEA per l'effettuazione di interventi finanziari in società, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura soggetti alla politica comune dell'agricoltura e della pesca dell'UE nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole connesse. Il comma 2 autorizza, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per il 2022 per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, il comma 3 estende l'applicazione delle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile (il riferimento attuale è alle sole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile); modifica la disciplina dei requisiti di cui le imprese subentranti nella conduzione di un'intera azienda agricola devono essere in possesso per beneficiare delle predette agevolazioni. Viene in particolare eliminato il riferimento alla «metà numerica dei soci» per quanto riguarda il requisito di composizione delle società subentranti, affinché le stesse possano essere ammesse a beneficiare delle agevolazioni previste. Il comma 4 incrementa per il 2022 di ulteriori 5 milioni di euro le risorse del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, istituito dalla legge di bilancio per il 2020, e destina tali risorse alle agevolazioni per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale, in favore delle sole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile. Il comma 5 destina risorse pari a 15 milioni di euro per il 2022 alle agevolazioni prima indicate. Il comma 6 istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio, al fine di potenziare l'attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall'organizzazione comune di mercato dell'UE.
Il comma 527 estende al 2022 l'innalzamento della percentuale massima di compensazione IVA, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina, fissata in misura non superiore al 9,5 per cento.
Il comma 528 – introdotto al Senato – prevede che una somma non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento per l'anno 2022 del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura sia destinato a misure in favore della filiera delle carni.
Il comma 529 autorizza la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2022 – da iscrivere nello stato di previsione del MIPAAF – al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di amministrazione, gestione, vigilanza e controllo nel settore della pesca Pag. 281marittima affidate al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera dalla legislazione vigente.
Il comma 530 istituisce – presso il MIPAAF – un fondo per dare attuazione alla Strategia forestale nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, saranno definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del predetto fondo.
I commi da 593 a 596 istituiscono il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani.
I commi 704 e 705, introdotti al Senato, recano un finanziamento del Fondo per il recupero della fauna selvatica di 4,5 milioni di euro, per l'anno 2022. Istituisce altresì, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2022 per l'introduzione del vaccino immuno-contraccettivo GonaCom. Demanda ad un provvedimento del Ministro della salute l'autorizzazione della sperimentazione del medesimo vaccino.
Il comma 719 – introdotto al Senato – prevede il rifinanziamento del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti, per un importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Il comma 760, introdotto al Senato, intende prevedere un'ulteriore finalità nell'ambito dell'autorizzazione di spesa attualmente prevista dalla legge di bilancio per il 2018 per la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario del CREA, mediante l'inserimento del rinvio, nell'articolo 1, comma 673, della L. n. 205/2017, «all'articolo 2-bis della legge 5 aprile 1985, n. 124». La finalità è quella di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile. A tal fine, inoltre, la novella recata dal comma in esame, nel mantenere uno stanziamento per la suddetta stabilizzazione di 27,5 milioni di euro per il 2021, prevede che lo stesso sia di complessivi 30,5 mln di euro annui a decorrere dal 2022.
I commi 826 e 827 – introdotti al Senato – istituisce, presso il MIPAAF, il «Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati», con una dotazione di 1 milione di euro l'anno 2022.
I commi 842 e 843 – introdotti al Senato – concede un contributo di 1 milione di euro, per il 2022, a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali.
I commi da 846 a 855, introdotti al Senato, individuano le misure di intervento per i territori coinvolti dal relativo fenomeno, al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto Ips typographus (denominato bostrico) in fase epidemica nelle regioni alpine, fra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 195 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625), anche urgenti azioni di carattere selvicolturale. A tal fine è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF un apposito Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, nelle regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Pag. 282Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano.
I commi 857 e 858 – introdotti al Senato – istituiscono il Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali con una dotazione di 2 milioni euro per l'anno 2022. La finalità del Fondo in esame è quella di sostenere le tradizioni e le pratiche agroalimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarate dall'Unesco come patrimonio immateriale dell'umanità ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata con la legge 27 settembre 2007, n. 167. Si prevede altresì che per l'anno 2022, una quota pari a 500.000 euro è destinata a sostenere l'iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa di cui all'articolo 16 della Convenzione sopra richiamata.
I commi da 859 a 862, introdotti al Senato, incrementano di 12,75 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 la dotazione del fondo per 1a tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola (relativa cioè alla birra) della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021 , al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore. Inoltre, una somma pari ad euro 7,75 milioni per il 2022 è destinata al sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali; incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api; incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo (tali interventi sono previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l) della legge 24 dicembre 2004, n. 313, in relazione alle materie oggetto del Documento programmatico per il settore apistico). Nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio almeno 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati al settore della corilicoltura relativo cioè alla nocciola). Ferma restando la previsione relativa all'emanazione della disciplina di attuazione per la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, secondo periodo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, si prevede l'emanazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica.
I commi 863 e 864, introdotti al Senato, autorizzano la società SIN – Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura S.p.a. a reclutare e ad assumere fino a 50 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – decreto legislativo n. 175 del 2016 , al fine di assicurare l'espletamento dei nuovi compiti previsti dalla disciplina di riordino delle funzioni del MIPAAF e dell'AGEA (articolo 15-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2018), nonché di quelli in svolgimento nel periodo transitorio relativo alla gestione e allo sviluppo del SIAN (di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 116 del 2019). Per le suddette finalità si incrementa di 2,5 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione finanziaria dell'AGEA.
I commi da 865 a 867 – introdotti al Senato – istituisce il Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.Pag. 283
I commi 868 e 869 – introdotti al Senato – istituiscono, presso il MIPAAF, il «Fondo per il sostegno dell'enogastronomia e della pasticceria italiana», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino le assunzioni di giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera da parte dei datori di lavoro privati. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del suddetto Fondo.
I commi 870 e 871 – introdotti al Senato – istituiscono, presso il MIPAAF, un fondo per garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022 e 4 milioni di euro per il 2023.Si rinvia ad un successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di stabiliti i criteri di riparto delle citate risorse tra gli impianti ippici aperti nel 2021.
I commi da 893 a 895 – introdotti al Senato – introduce disposizioni volte a tutelare il sughero nazionale. In particolare si prevede che il sughero estratto in Italia sia obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere trasportato fuori dal territorio regionale di estrazione. Si rinvia ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge – la definizione delle modalità di contenimento, mediante le tecniche di contrasto del citato organismo nocivo sopra richiamate, della diffusione del Coreabus undatus. A tal fine si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un apposito Fondo – con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022 – con la finalità di finanziare lo svolgimento di attività di monitoraggio del predetto Coreabus undatus mediante un'apposita convenzione con l'Università degli Studi di Sassari.
I commi da 980 a 984 – introdotti al Senato – prevede il divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, cani procione e cincillà e di animali di qualsiasi specie utilizzati per ricavarne pelliccia e istituisce un Fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, volto a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia.
I commi da 985 a 987, introdotti al Senato, apportano modifiche all'accisa sulla birra. In sintesi la misura della riduzione dell'accisa sulla birra per i microbirrifici artigianali (produzione annua fino a 10.000 ettolitri) viene elevata dal 40 al 50 per cento; sono introdotte specifiche misure di riduzione dell'accisa per i birrifici artigianali con produzione annua fino a 60.000 ettolitri; si riduce progressivamente nel tempo la misura dell'accisa generale sulla birra, che passa dall'attuale ammontare di 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato a 2,94 euro nel 2022, 2.90 euro nel 2023 e a 2,85 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il comma 988, introdotto al Senato, prevede il mantenimento ad ogni effetto di legge della qualifica di imprenditore agricolo a favore dei soggetti che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli. A tal fine si autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2022 quale incremento dell'indennità pari a quella già prevista per il personale con Pag. 284identica qualifica del comparto «Sanità» ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Per quanto concerne la Sezione II del disegno di legge, che espone gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, ricorda che tali previsioni di entrata e di spesa incorporano anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione (cosiddetto bilancio integrato) come modificato nel corso dell'esame in prima lettura al Senato.
In particolare segnala che l'articolo 14 del disegno di legge di bilancio approva lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 13), oltre a prevedere altre norme formali aventi carattere gestionale, riprodotte annualmente.
A tale riguardo, rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi e alla Nota di variazioni approvata in prima lettura al Senato (3424/I).
Maria Cristina CARETTA (FDI), prima che la Commissione prosegua i suoi lavori, sottolinea preliminarmente la necessità che, alla seduta odierna, sia presente il Ministro competente per materia così come previsto dall'articolo 120, comma 8, del regolamento della Camera dei deputati.
Maria SPENA, presidente e relatrice, evidenzia che per il Governo è presente nella seduta odierna la sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento, Caterina Bini, così come previsto dalla prassi consolidata di applicazione delle norme del regolamento relative alla sessione di bilancio presso le Commissioni di settore.
Maria Cristina CARETTA (FDI) insiste affinché la presidenza assicuri la presenza del Ministro competente per materia così come stabilito dal citato articolo 120, comma 8, del regolamento della Camera dei deputati.
Maria Chiara GADDA (IV) ritiene che la Commissione possa procedere all'esame del disegno di legge di bilancio, così come previsto da una prassi costante sia nelle commissioni permanenti che in Assemblea, con la presenza della sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento, Caterina Bini.
Lorenzo VIVIANI (LEGA), con riferimento alla relazione illustrativa svolta dalla presidente Spena, richiama l'attenzione della Commissione sulle disposizioni introdotte al Senato sull'immissione delle specie ittiche alloctone, tema sul quale non trova riscontro nella relazione testé svolta.
Maria SPENA, presidente e relatrice, con riferimento alla questione posta dalla collega Caretta ribadisce come la Commissione possa senz'altro procedere all'esame in sede consultiva del disegno di legge di bilancio essendo presente la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento che evidentemente rappresenta il Governo, come peraltro dimostrano numerosi precedenti in tal senso relativi alla prassi applicativa dell'articolo 120, comma 8, del regolamento.
Con riferimento alle osservazioni svolte dal collega Viviani segnala che si tratta di disposizioni rientranti nella competenza della Commissione Ambiente.
Ricorda quindi che, come concordato in ufficio di presidenza, alle ore 13 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge di bilancio. Avverte al riguardo che sono state presentate 4 proposte emendative (vedi allegato 1) e due ordini del giorno (vedi allegato 2), che sono in distribuzione, i quali, alla luce dei già citati criteri, non presentano profili di inammissibilità.
In qualità di relatrice, esprime quindi un parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.
La sottosegretaria Caterina BINI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice su tutte le proposte emendative presentate. Con riferimento agli ordini del Pag. 285giorno 0/3424/XIII/1 Caretta e 0/3424/XIII/2 Ciaburro esprime un parere favorevole all'accoglimento a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Maria Cristina CARETTA (FDI) chiede alla rappresentante del Governo di motivare nel dettaglio il parere contrario espresso sulle proposte emendative presentate dal suo gruppo.
Dichiara di accettare la riformulazione proposta dalla rappresentante del Governo degli ordini del giorno 0/3424/XIII/1 Caretta e 0/3424/XIII/2 Ciaburro.
La sottosegretaria Caterina BINI, chiarisce che il parere contrario sulle proposte emendative presentate, deriva dalla necessità di garantire l'approvazione del disegno di legge in esame senza modifiche, evitando il ricorso all'esercizio provvisorio.
Maria Cristina CARETTA (FDI), stigmatizza l'eccessiva ristrettezza dei tempi di esame del disegno di Legge di bilancio, esprimendo rammarico per la posizione espressa dalla rappresentante del Governo.
La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Caretta 3424/XIII/1.1, 3424/XIII/1.2, 3424/XIII/1.3 e 3424/XIII/1.4.
Maria SPENA presidente e relatrice, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in esame (vedi allegato 3). Avverte, altresì, che il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di relazione di minoranza (vedi allegato 4).
Maria Cristina CARETTA (FDI), illustra la proposta di relazione di minoranza a nome del suo gruppo.
Maria SPENA presidente e relatrice, invita la deputata Caretta ad una maggiore sintesi nell'illustrazione della relazione di minoranza del suo gruppo, chiarendo al riguardo che intende applicare l'articolo 39, comma 1, del regolamento che prevede che la durata massima di tali interventi non possa eccedere i 30 minuti.
Pone quindi in votazione la proposta di relazione favorevole, avvertendo che la sua approvazione comporterà la preclusione della proposta del gruppo di Fratelli d'Italia. Avverte, altresì, che la relazione preclusa sarà comunque trasmessa alla Commissione Bilancio come relazione di minoranza.
La Commissione approva la proposta di relazione favorevole elaborata dalla relatrice (vedi allegato 3); delibera altresì di nominare l'onorevole Spena quale relatrice di maggioranza presso la Commissione Bilancio.
Maria SPENA, presidente, prende atto che l'onorevole Caretta è stata nominata quale relatrice di minoranza presso la Commissione Bilancio.
La seduta termina alle 15.