SEDE CONSULTIVA
Lunedì 27 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN.
La seduta comincia alle 15.30.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa nota di variazioni (per le parti di competenza).
C. 3424 Governo, approvato dal Senato.
C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Michela ROSTAN, presidente e relatrice, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020.
Ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (C. 3424 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 3424/I Governo, approvato dal Senato), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.
Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono Pag. 244invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
Saranno quindi esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) (limitatamente alle parti di competenza), nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) (limitatamente alle parti di competenza) e del Ministero della salute (Tabella n. 15), contenute nella seconda sezione.
L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio.
La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti, ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della XII Commissione potranno essere presentati sia in quest'ultima, sia direttamente presso la Commissione bilancio, nel termine da essa fissato, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea. La stessa regola è peraltro applicata, in via di prassi, anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza della XII Commissione.
Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione.
La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che fossero approvati saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.
In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.
Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore possono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.
Prima di procedere ad illustrare la relazione che ha predisposto, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 17 di oggi.
Fa presente, quindi, che nella relazione si soffermerà sulle numerose disposizioni contenute nella prima sezione del disegno di legge di bilancio, nel testo approvato dal Pag. 245Senato, volte a incidere su materie oggetto della competenza della XII Commissione.
Procede, pertanto, a una sintetica esposizione delle misure concernenti afferenti alla materia sanitaria, partendo dal comma 258 dell'articolo 1, che dispone una variazione in aumento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, fissandone il livello complessivo in 124.061 milioni di euro per il 2022, 126.061 milioni per il 2023 e 128.061 milioni per l'anno 2024. Rientrano nell'ambito di tale finanziamento gli interventi delle regioni e delle province autonome previsti dalle disposizioni recate dai commi successivi, rispettivamente in materia di: finanziamento del piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023; proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario; potenziamento dell'assistenza territoriale; liste di attesa; tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni da soggetti privati accreditati; tetti di spesa farmaceutica; aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA); assistenza psicologica; indennità di pronto soccorso; unità sanitarie di continuità assistenziale (USCA).
Il comma 259 stabilisce gli incrementi del finanziamento del Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi, in misura pari a 100 milioni per l'anno 2022, a 200 milioni per l'anno 2023 e a 300 milioni a decorrere dall'anno 2024.
Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, il comma 260 autorizza l'ulteriore spesa di 194 milioni di euro per l'anno 2022, 319 milioni di euro per l'anno 2023, 347 milioni di euro per l'anno 2024, 425 milioni di euro per l'anno 2025, 517 milioni di euro per l'anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
Il comma 261 autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2022, in attesa che regioni e province autonome approvino i decreti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali. Un'ulteriore spesa di 350 milioni nel 2023 è autorizzata per le medesime finalità e nelle more dell'adozione dei predetti Piani, con importo da definire in sede di Conferenza Stato-regioni in merito al riparto del fabbisogno sanitario.
Ai sensi del successivo comma 262, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Il comma 263 prevede un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, pari complessivamente a 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035. I successivi commi dispongono, a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente, una destinazione di spesa per altri interventi nel settore sanitario. In particolare, è autorizzata la spesa di 860 milioni (comma 264) per la costituzione di una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione, ed è autorizzata la spesa di 42 milioni (comma 265) per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023.
I commi da 268 a 273 concernono la proroga dei rapporti di lavoro flessibile e la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario. In particolare, la lettera a) del comma 268 consente agli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale (SSN), anche nell'anno 2022, di conferire incarichi di lavoro autonomo a medici specializzandi nonché, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori Pag. 246socio-sanitari. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga, fino a un termine non successivo al 31 dicembre 2022, dei rapporti omologhi già in corso nel 2021 stipulati in base alle relative norme transitorie. Le suddette facoltà sono subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del SSN e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.
La lettera b) del comma in esame reca nuove norme transitorie per la stabilizzazione, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari aventi – in base a rapporti a termine – una determinata anzianità di servizio presso enti e aziende del SSN. La nuova possibilità può trovare applicazione nel periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023 e nel rispetto dei suddetti limiti generali di spesa, nonché secondo i criteri e le modalità previsti dalla medesima lettera b). L'applicazione delle nuove norme in materia di stabilizzazione è posta come possibile alternativa rispetto alle norme transitorie già vigenti che sono operanti fino al 31 dicembre 2022.
La lettera c) introduce la possibilità, per gli enti e le aziende del SSN, di avviare procedure selettive, anche attraverso una determinata riserva di posti, per il reclutamento del personale da impiegare per le funzioni reinternalizzate.
Il comma 269 modifica la disciplina sulla spesa per il personale degli enti ed aziende del SSN di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019. La novella, in primo luogo, estende per gli anni 2022 e successivi l'applicazione dei valori percentuali previsti per il triennio 2019-2021. In secondo luogo, si riformula la previsione relativa all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti e aziende del SSN.
Il comma 270 ridefinisce alcune condizioni per la presentazione delle istanze di certificazione dei requisiti che permettono ai medici abilitati di operare presso le reti di cure palliative. Viene infatti posticipata dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la data entro la quale i medici devono essere già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative per poter certificare il possesso degli ulteriori requisiti richiesti.
Per dare continuità ai LEA, i commi 272 e 273 prevedono che il personale in servizio presso il servizio di emergenza-urgenza 118 che abbia maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, possa accedere alle procedure di assegnazioni degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale.
Al fine di assicurare l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, il comma 274 autorizza, a valere sul finanziamento del SSN, la spesa massima di: 90,9 milioni per il 2022; 150,1 milioni per il 2023; 328,3 milioni per il 2024; 591,5 milioni per il 2025; 1.015,3 milioni a decorrere dal 2026. L'autorizzazione di spesa decorre dall'entrata in vigore del regolamento per la definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici per l'assistenza territoriale, da emanare entro il 30 aprile 2022.
Il comma 275 riconosce alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) un contributo pari a due milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega e le connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa.
Il comma 276 dispone la proroga al 31 dicembre 2022 del regime tariffario straordinario, introdotto per corrispondere alle finalità del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica.
A tal fine, il successivo comma 277 prevede che le regioni e le province autonome, anche se sottoposte a piani di Pag. 247rientro, possono avvalersi delle strutture private accreditate per un ammontare non superiore all'importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, nel limite dell'autorizzazione di spesa per complessivi 500 milioni di euro a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022 (comma 278). Le strutture private accreditate coinvolte devono rendicontare entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive regioni e province autonome le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato per l'anno 2022. Il Ministero della salute deve verificare, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle regioni e province autonome ai sensi del comma 279, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero e, qualora abbia verificato l'insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d'attesa, il finanziamento ovvero la sua corrispondente quota-parte rientra nella disponibilità del Servizio sanitario della regione o provincia autonoma per lo svolgimento di altra finalità sanitaria.
Il comma 280 prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, si provveda entro il 30 giugno 2023 all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del SSN, nonché, congiuntamente, all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Si stabilisce inoltre che le tariffe massime così aggiornate costituiscono un limite invalicabile per le prestazioni rese a carico del SSN e che le stesse tariffe siano successivamente aggiornate ogni due anni con la medesima procedura.
Al fine di sostenere il potenziamento delle prestazioni ricomprese nei LEA, anche alla luce delle innovazioni che caratterizzano il settore, il comma 281 ridetermina il limite della spesa farmaceutica per acquisti diretti. Tale limite viene elevato da 7,85 punti a 8 punti per il 2022, a 8,15 punti per il 2023 e a 8,30 punti a decorrere dal 2024 fermo restando, nell'ambito di tale valore, un limite separato già vigente – pari a 0,20 punti – per gli acquisiti diretti relativi a gas medicinali. Gli incrementi sono subordinati all'aggiornamento annuo, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di alcune determinazioni in materia di farmaci rimborsabili dal SSN (comma 283). Si prevede, inoltre, che i limiti relativi alla spesa farmaceutica possano essere ridefiniti con una determinata procedura, nell'ambito delle leggi di bilancio (comma 282).
Ai sensi del comma 284, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Aifa, sono definite le modalità di applicazione di quanto disposto dal comma 281 esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per gli anni 2019 e 2020, senza riserva.
Per l'azienda farmaceutica per la quale sia stato verificato il mancato pagamento in tutto o in parte dell'onere di ripiano previsto per il relativo prodotto autorizzato in commercio, sono avviate dall'Aifa le procedure per la cessazione del rimborso a carico del SSN dello stesso previa verifica della sostituibilità del farmaco con altro medicinale di analoga efficacia (comma 285).
In base al comma 286, in considerazione dell'emergenza in corso, le entrate di cui al payback relativo all'anno 2019 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021.
Il comma 287 esclude, per gli anni 2020 e 2021, dal computo del limite di spesa relativo ai dispositivi medici quelli correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia da virus SARS-CoV-2, rientranti nell'elenco «Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza COVID-19» presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Pag. 248ministri ed acquistati dalle regioni e province autonome.
Il comma 288 finalizza, dal 2022, l'importo annuo di 200 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, all'aggiornamento dei LEA.
Il comma 289 dispone la proroga al 2022 della possibilità di utilizzo delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose, accantonate a valere sul finanziamento del SSN, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-regioni.
Il comma 290 proroga al 31 dicembre 2022 la facoltà alle aziende e agli enti del SSN di utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali per i servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. La spesa è quantificata in 8 milioni di euro.
Sempre fino al 31 dicembre 2022, è prorogata la possibilità del conferimento di incarichi di lavoro antonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai LEA, per la spesa complessiva di 19.932.000 euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Inoltre, viene rinnovato per il 2022 lo stanziamento di 10 milioni di euro per il Fondo, istituito presso il Ministro della salute, per la promozione del benessere e della persona, volto a facilitare l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare (comma 292). Le citate misure, di cui si dispone la proroga, erano state previste dal decreto-legge n. 73 del 2021.
Il comma 293 prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità definisca una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del SSN operanti nei servizi di pronto soccorso, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni per il restante personale. Alla copertura del relativo onere si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (comma 294).
Il comma 295 proroga al 30 giugno 2022 le disposizioni relative alle Unità speciali di continuità assistenziale – USCA, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma. Il relativo onere è valutato in 105 milioni di euro per l'anno 2022, al quale si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato (comma 296).
Il comma 560 detta una interpretazione autentica delle disposizioni riguardanti l'accesso al finanziamento sanitario corrente delle autonomie speciali per il potenziamento dell'assistenza territoriale ed ospedaliera, includendo anche la spesa relativa all'anno 2021. Ne consegue che, per tali spese correnti, le autonomie speciali accedono alle corrispondenti risorse del finanziamento sanitario corrente con oneri a carico dello Stato – e in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente – limitatamente agli anni 2020 e 2021.
Rileva, inoltre, che ai sensi del comma 650, viene incrementato di 1.850 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per l'acquisto dei vaccini anti Sars-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid.
Con il comma 684 è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute il Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinato al potenziamento dei test di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza (comma 685).
I commi da 687 a 689 prevedono che, nell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, si provveda a individuarePag. 249 la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA), inserendo in essa le prestazioni relative a tali disturbi. Inoltre, al fine di garantire il contrasto dei DNA, nelle more di tale aggiornamento, viene istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni per il 2023.
Il comma 690 autorizza, per il 2022, la spesa massima di 3 milioni di euro per interventi finalizzati alla prevenzione e lotta contro l'AIDS.
Il comma 747 attribuisce maggiori risorse per l'anno 2022, pari a 2 milioni di euro rispetto allo stanziamento previsto a legislazione vigente all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù in ragione dei maggiori costi operativi sostenuti.
Il comma 748 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un fondo di 500 mila euro annui per il 2022 e 2023 al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti da malattie rare della retina.
Il comma 749 dispone un contributo di 1 milione di euro per il 2022 in favore del Comune di Pavia, ai fini della replicabilità della metodologia «LAD Project», riguardante la presa in cura dei bambini affetti da malattia oncologica.
Il comma 750 prevede l'erogazione di 1 milione di euro annui per ciascun anno del biennio 2022-2023 in favore della Fondazione italiana per la sclerosi multipla (FISM).
Viene altresì previsto un contributo ordinario, per un importo annuo di 1,5 milioni, alla società consortile Biogem (Biologia e genetica molecolare) (comma 751).
I commi 752 e 753 autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per il 2022, di 3 milioni per il 2023 e di 5 milioni annui per il periodo 2024-2027 per gli interventi economici perequativi necessari a superare le disparità di trattamento relative agli ex medici condotti rispetto agli altri medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, in ottemperanza ad alcune sentenze del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato.
Inoltre, il comma 754 abroga i compiti attributi all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali all'Agenas in relazione alla valutazione HTA (Health technology assessment) sui diversi tipi di screening neonatale da effettuare.
Il comma 755 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022.
Il comma 757 dispone l'istituzione di un Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali con una dotazione di 500 mila euro per il 2022.
Al fine di continuare a promuovere e valorizzare il peculiare patrimonio genetico sardo, in favore dell'Associazione dell'Identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici presso la popolazione delle suddette località (comma 759).
Il comma 881 prevede altresì che, per il triennio 2022-2024 (precedentemente triennio 2019-2021), la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN sia compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità.
Il comma 926, stabilisce la parità di trattamento delle strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta e dell'Ospedale Bambino Gesù appartenente alla Santa Sede con le strutture sanitarie private accreditate regionali (in questo caso della Regione Lazio) anche ai fini, ove ve ne siano i presupposti, del riconoscimento del contributo una tantum come ristoro – legato all'emergenza sanitaria in corso-, dei soli costi fissi comunque sostenuti e appositamente rendicontati, in ragione delle attività ordinarie la cui erogazione è stata sospesa nel 2020.
Viene istituito presso il Ministero della salute un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2022 finalizzato a studio, diagnosi e cura della fibromialgia (comma 972).
Passando alle politiche socio-sanitarie e sociali, una parte importante del disegno di legge di bilancio, in considerazione delle competenze della XII Commissione è Pag. 250costituita dal contenuto dei commi da 159 a 171, che definiscono il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS). Gli ambiti territoriali sociali (ATS) sono qualificati quali sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio. Inoltre, gli ATS concorrono alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale.
Mediante apposita intesa in sede di Conferenza unificata, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle linee guida per l'attuazione e per l'adozione di atti di programmazione integrata, garantendo l'omogeneità del modello organizzativo degli ambiti territoriali sociali e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.
Altre disposizioni d'interesse della Commissione sono quelle richiamate dai commi 135 e 136, che prorogano per il 2024 gli effetti delle agevolazioni fiscali riconosciute alle fondazioni bancarie sotto forma di un credito d'imposta pari al 75 per cento dei contributi versati al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile istituito dalla legge di stabilità per il 2016.
Evidenzia, inoltre, il comma 156 che, ai fini della celebrazione, nell'anno 2022, dell'Anno europeo dei giovani, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il medesimo anno, per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell'Unione europea per la gioventù e volte a favorire l'attivazione e la più ampia partecipazione dei giovani. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili sono stabiliti gli indirizzi e i criteri nonché le modalità di utilizzo delle risorse del fondo.
Inoltre, in considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 157 istituisce il Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni. Il Fondo è destinato a finanziare la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni. All'attuazione dei progetti possono concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. Al fine di dare immediato impulso alle prime attività progettuali, la dotazione finanziaria del Fondo è costituita con 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro delle politiche giovanili sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del fondo.
Il comma 178 attribuisce al Fondo per la disabilità e non autosufficienza la nuova denominazione di «Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità» e ne dispone il trasferimento presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità diretti al riordino ed alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'autorità politica delegata in materia di disabilità. Il citato Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2026.
I commi 181 e 182 autorizzano un incremento di 27 milioni di euro del finanziamento per il 2022 del Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico, finalizzato a favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone beneficiarie.
Il comma 183, integrando l'articolo 34, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021 dispone un finanziamento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con il successivo comma 184 vengono inseriti, tra gli ambiti di intervento verso cui orientare gli specifici progetti da finanziare con le risorse del Fondo (tra i quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture, l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile), le iniziativePag. 251 dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.
Il comma 647 prevede, ai fini dell'estensione dei servizi di cura domiciliare per gli anziani, un contributo, pari a 1.278.000 per il 2022, a 2.278.000 euro per il 2023 e a 2.444.816 per il 2024, in favore del progetto pilota «Viva gli Anziani» della Comunità di Sant'Egidio, che deve assicurare forme di raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti territorialmente.
Un'altra disposizione rilevante è quella recata dal comma 677, che incrementa, per il 2022, il Fondo per le non autosufficienze di 15 milioni di euro.
Con i commi da 678 a 680, al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche viene istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per il 2022, inteso alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, libera e volontaria, di persone aventi più di 65 anni di età.
Il comma 732 eleva da 200.000 a 700.000 euro la dotazione per il 2022 del Fondo per il finanziamento delle attività del Consiglio nazionale dei giovani e introduce una dotazione, pari a 500.000 euro, del medesimo Fondo anche per il 2023. Il successivo comma 733 dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda a trasferire le risorse del Fondo al Consiglio nazionale dei giovani entro i primi sessanta giorni del singolo anno.
I commi 734 e 735 modificano i criteri di riparto applicati alle quote incrementali del Fondo di solidarietà comunale stanziate dalla legge di bilancio 2021 per lo sviluppo dei servizi sociali comunali, prevedendo che tale riparto sia effettuato anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.
Il comma 765 autorizza una spesa nel limite di 400.000 euro per l'anno 2022 in favore degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi della disciplina nazionale e regionale vigente, al fine di corrispondere alle esigenze connesse sia all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione.
Ai sensi del comma 736, si prevede l'erogazione all'Unione italiana ciechi e ipovedenti di un contributo di 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per iniziative in favore dei cittadini con disabilità visiva.
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è riconosciuto nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2022 un credito d'imposta per spese documentate sostenute per fruire dell'attività fisica adattata (comma 737).
Il comma 738 prevede in favore della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) l'erogazione di un contributo di 0,25 milioni per il 2022 e di 0,65 milioni per il 2023 e i successivo comma 739 dispone che, per contribuire alla piena realizzazione dei principi delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, è attribuito per il 2022 un contributo annuo di 500 mila euro a all'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (Anffas).
Per favorire la realizzazione di eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport viene destinato, al comma 740, un contributo pari a 0,3 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
È altresì previsto un contributo di 400 mila euro per il 2022 in favore della «Casa di Leo», un progetto per offrire ospitalità alle famiglie che necessitano di ospedalizzazioni lunghe e frequenti del proprio figlio minore presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (comma 744).Pag. 252
Si prevede inoltre un contributo di 200.000 euro per il 2022 in favore della Biblioteca italiana per ipovedenti «B.I.I. Onlus» di Treviso (comma 900).
Tra le altre misure d'interesse per la Commissione Affari sociali, che investono in via primaria le competenze di altre Commissioni, richiamo quella contenuta nel comma 13, in base al quale l'aliquota IVA per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili scende dal 22 per cento al 10 per cento.
Il comma 73, poi, dispone l'incremento del finanziamento del Reddito di cittadinanza in misura pari a 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, nonché a 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. I successivi commi da 74 a 84 introducono modifiche alla sua disciplina, recata dal decreto-legge n. 4 del 2019.
Disposizioni di rilievo sono altresì quelle recate dal comma 134, che rende strutturale l'istituto del congedo di paternità, confermandone la durata di dieci giorni, e dal comma 137, che in via sperimentale, per l'anno 2022, riconosce nella misura del 50 per cento l'esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
Ancora, ai commi da 139 a 148 si prevede l'adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere con l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico e colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.
Il comma 149 ridefinisce obiettivi e procedure per la stesura del Piano strategico nazionale contro la violenza di genere prevedendo tra l'altro che, al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Con il comma 174 viene definito nell'ambito dei LEP un contributo destinato al trasporto scolastico per gli studenti disabili pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
In base ai commi 176 e 177, per sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica, presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica delle persone con disabilità.
In base ai commi 179 e 180, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
I commi da 185 a 190 prevedono agevolazioni fiscali per lo sviluppo dello sport. In particolare, al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e Pag. 253formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta sull'attività regionale, a condizione che in ciascun anno le Federazioni sportive destinino almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.
Il comma 681 autorizza il rifinanziamento di 8 milioni di euro per il 2022 del Fondo rifugi pubblici per cani randagi esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi e per i soli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o di dissesto finanziario, proprietari di rifugi per cani randagi non conformi alle normative specifiche. Con il successivo comma 682 viene inoltre disposto il rifinanziamento di 2 milioni di euro per il 2022 per potenziare le azioni volte a contrastare il fenomeno del randagismo.
Tra le norme d'interesse, cita altresì i commi 697 e 698, ai sensi dei quali il Fondo per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche è incrementato di 20 milioni per l'anno 2022.
Il predetto incremento è volto a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il comma 683, invece, proroga al 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'Iva – applicabili, fra l'altro, agli Enti del Terzo settore – recate dal decreto-legge n. 146 del 2021.
Infine, i commi da 945 a 950 riguardano l'istituzione, allo scopo di promuovere e implementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita e per il contrasto delle pandemie, della Fondazione «Biotecnopolo di Siena», con funzioni di promozione e coordinamento delle attività di studio, ricerca, sviluppo tecnico-scientifico, trasferimento tecnologico e dei processi innovativi. Viene autorizzata la spesa di 9 milioni nel 2022, 12 milioni nel 2023 e 16 milioni nel 2024.
Per quanto attiene alla seconda sezione del provvedimento, segnalo che gli articoli 3, 5 e 16 del disegno di legge recano, rispettivamente, l'approvazione degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, contenuti rispettivamente nelle Tabelle n. 2, n. 4 e n. 15 allegate al medesimo disegno di legge.
Alla luce del contenuto delle disposizioni illustrate, preannuncia che proporrà di deliberare di riferire favorevolmente alla V Commissione, dopo aver stigmatizzato il ritardo con il quale il disegno di legge di bilancio è stato trasmesso alla Camera dei deputati, che ha impedito, nei fatti, lo svolgimento di un esame approfondito in Commissione.
Nicola STUMPO (LEU) chiede ai colleghi se vi sia la disponibilità ad anticipare di mezz'ora la successiva seduta, con votazioni, attualmente prevista alle ore 18.30 della giornata odierna.
Michela ROSTAN, presidente, rileva come non vi siano obiezioni alla proposta avanzata dal collega Stumpo. Nessuno chiedendo di intervenire in discussione, dichiara conclusa la fase dell'esame preliminare. Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che avrà luogo alle ore 18 di oggi.
La seduta termina alle 16.05.
SEDE CONSULTIVA
Lunedì 27 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.
La seduta comincia alle 18.05.
Pag. 254Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa nota di variazioni (per le parti di competenza).
C. 3424 Governo, approvato dal Senato.
C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella precedente seduta odierna.
Michela ROSTAN, presidente e relatrice, ricorda che alle ore 17 di oggi è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Avverte che ne sono state presentate 10 (vedi allegato 1).
Procedendo all'espressione del parere, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.
Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.
Wanda FERRO (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 3424/XII/1.10, in tema di congedi straordinari, segnalando l'esigenza di venire incontro alle esigenze delle famiglie che si trovano della condizione di dovere prestare assistenza a una pluralità di componenti con disabilità.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferro 3424/XII/1.10 e Bellucci 3424/XII/1.3 e 3424/XII/1.4.
Wanda FERRO (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 3424/XII/1.9, di cui è cofirmataria, volto a destinare maggiori risorse alla cura delle dipendenze patologiche, sottolineando come dovrebbe esserci una sensibilità condivisa da parte della Commissione rispetto al raggiungimento di tale obiettivo.
La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 3424/XII/1.9.
Wanda FERRO (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 3424/XII/1.2, di cui è cofirmataria, con il quale si propone di vincolare una quota del Fondo sanitario nazionale alla tutela della salute mentale.
La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 3424/XII/1.2.
Wanda FERRO (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bellucci 3424/XII/1.5, di cui è cofirmataria, volto a potenziare i Servizi per le dipendenze patologiche e i Dipartimenti di salute mentale.
La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 3424/XII/1.5.
Wanda FERRO (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 3424/XII/1.6, che prevede di rifinanziare con 50 milioni di euro il Fondo di intervento per la lotta alla droga, richiamando i dati recenti relativi al notevole aumento del consumo da parte delle giovani generazioni.
La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 3424/XII/1.6.
Wanda FERRO (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bellucci 3424/XII/1.1, segnalando la necessità di prevedere lo svolgimento di prestazioni di psicoterapia presso centri privati accreditati, in considerazione delle carenze di risorse e di personale presso le strutture pubbliche.
La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 3424/XII/1.1.
Wanda FERRO (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 3424/XII/1.8 volto a sopprimere in via definitiva l'applicazione dell'IVA per gli enti di Terzo settore.
La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 3424/XII/1.8.
Wanda FERRO (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 3424/XII/1.7, che propone di destinare maggiori risorse allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Pag. 255Firenze, al fine di potenziare la produzione nazionale di farmaci a base di cannabis e la produzione di vaccini.
La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 3424/XII/1.7.
Michela ROSTAN, presidente e relatrice, avendo la Commissione terminato l'esame delle proposte emendative presentate, alla luce delle considerazioni svelte nella precedente seduta con riferimento al contenuto della legge di bilancio per le parti di competenza della XII Commissione, formula una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 2).
Avverte, quindi, che i rappresentanti del gruppo Fratelli d'Italia in XII Commissione hanno presentato una proposta di relazione di minoranza, che non sarà posta in votazione ove fosse approvata la proposta di relazione formulata dalla relatrice.
Wanda FERRO (FDI) dà lettura della relazione di minoranza (vedi allegato 3). Nel ringraziare tutti i componenti della Commissione per l'attenzione mostrata, evidenzia come la presentazione della relazione di minoranza rappresenti l'unico strumento a disposizione dei gruppi di opposizione per svolgere la loro funzione nel confronto parlamentare, in presenza di una così forte compressione dei tempi di esame del disegno di legge di bilancio.
Sottolinea che il contenuto di tale relazione non è stato condizionato da motivazioni di carattere strumentale in quanto riflette le preoccupazioni del gruppo parlamentare di cui fa parte rispetto alle conseguenze sociali dell'attuale fase pandemica. Rileva che sarebbe stato opportuno evitare di disperdere le risorse in una serie di microinterventi per destinarle ad obiettivi più urgenti, come quelli alla base degli emendamenti presentati dal gruppo Fratelli d'Italia.
Si augura che si possa ritrovare l'orgoglio di «fare politica» recependo le esigenze dei cittadini e ridando dignità al Parlamento. In conclusione, rileva che il contenuto e le modalità di approvazione del disegno di legge in esame confermano che quello attuale non può essere in alcun modo considerato il «Governo dei migliori».
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice.
Delibera altresì di nominare la deputata Rostan quale relatrice presso la V Commissione, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento.
Michela ROSTAN, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione della proposta di relazione della relatrice risulta, risulta preclusa la proposta di relazione di minoranza presentata dai deputati del gruppo Fratelli d'Italia, che verrà comunque trasmessa alla V Commissione (Bilancio) insieme alla relazione approvata dalla Commissione.
La seduta termina alle 19.20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.20 alle 19.25.