CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 27 dicembre 2021
720.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 206

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 27 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 16.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa nota di variazioni.
C. 3424 Governo, approvato dal Senato.
C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Romina MURA, presidente, ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima, composta del solo articolo 1, sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, mentre nella seconda sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, tenendo conto delle variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione.
  Nello specifico saranno quindi esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le parti di competenza delle Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenute nella seconda sezione.
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno Pag. 207essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio.
  La Commissione potrà inoltre esaminare eventuali proposte emendative riferite alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione di dette proposte ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della Commissione potranno essere presentati sia in quest'ultima, sia direttamente presso la Commissione bilancio, nel termine da essa fissato, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea. La stessa regola è peraltro applicata, in via di prassi, anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.
  Eventuali emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata da questa Presidenza prima del loro esame, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che fossero approvati saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.
  Ricorda che sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale, contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016, adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore possono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Eventuali ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Eventuali ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.
  Nel ricordare che il termine per la presentazione delle proposte emendative e degli ordini del giorno riferiti alle parti di competenza del disegno di legge è fissato alle ore 17 della giornata odierna, cede la parola al relatore, on. Viscomi, per il suo intervento introduttivo.

  Antonio VISCOMI, relatore, precisa preliminarmente che, considerata l'estrema ampiezza dei contenuti del provvedimento, nonché la particolare brevità dei tempi disponibili per l'esame parlamentare, in questa sede richiamerà esclusivamente i contenuti delle disposizioni che incidono su materie di competenza della XI Commissione, rifacendosi alla relazione scritta messa a disposizione dei componenti della Commissione.
  Ricorda che, per effetto del maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia presso l'altro ramo del Parlamento, l'intero contenuto della prima sezione del disegno di legge è ora accorpato nell'articolo 1 del provvedimento, composto di 1013 commi, e che, quindi, in questa sede si richiameranno in primo luogo i contenuti dei commi di tale articolo.
  In primo, luogo segnala che il comma 2 dispone la revisione della disciplina in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente Pag. 208della Repubblica n. 917 del 1986, con particolare riferimento agli scaglioni e alle relative alle aliquote, alle detrazioni e alle soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni. Si segnala che la norma, al comma 1, lettera b), al numero 1, interviene sul sistema delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente, al numero 3, su quello per i redditi da pensione e, al numero 5, sul sistema delle detrazioni per i redditi da lavoro autonomo. Il comma 2, infine, introduce modifiche alla disciplina del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente (il cosiddetto bonus 100 euro).
  I commi da 14 a 19 introducono modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Per quanto di competenza della XI Commissione, si segnala che, al comma 14, lettera e), capoverso comma 5-quater, si prevede la possibilità per l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione di stipulare convenzioni o protocolli di intesa che prevedano anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra, al fine di incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali.
  Nell'ambito delle misure per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese il comma 50, lettera a), numero 3, prevede l'istituzione, nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), di quattro posizioni dirigenziali di livello generale e la rideterminazione in trentatré unità delle posizioni dirigenziali di livello non generale. Nelle more dello svolgimento dei concorsi, tre posizioni dirigenziali di livello generale sono coperte mediante il ricorso alla procedura di interpello e la quarta attraverso il ricorso a società di selezione di personale.
  Il comma 68 reca disposizioni in materia di adeguamento del limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, sulla base degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati.
  Il comma 69 dispone l'incremento della dotazione organica del ruolo ispettori della Guardia di finanza, autorizzando le conseguenti assunzioni.
  Il comma 73 dispone l'incremento del finanziamento del Reddito di cittadinanza in misura pari a 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, nonché a 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
  Sempre con riferimento al Reddito di cittadinanza, i successivi commi introducono modifiche alla sua disciplina, recata dal decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.
  In particolare, il comma 74 prevede, tra l'altro: la definizione di un piano annuale di verifiche dei requisiti patrimoniali da parte dell'INPS, con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Agenzia delle entrate e col supporto della Guardia di finanza; l'impignorabilità del sussidio, definito sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri; l'anticipo della comunicazione obbligatoria della variazione della condizione occupazionale, dagli attuali trenta giorni dall'inizio dell'attività al giorno prima; l'associazione della domanda di accesso al Reddito di cittadinanza alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e la conseguente improcedibilità delle domande prive di DID; la verifica mensile presso il centro per l'impiego della ricerca attiva del lavoro e la decadenza dal beneficio in caso di ingiustificata mancata presentazione; la decadenza dal Reddito di cittadinanza in caso di rifiuto della seconda offerta di lavoro congrua da parte di uno dei componenti del nucleo familiare; la modifica della definizione di offerta di lavoro congrua e della sua disciplina; la verificaPag. 209 dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato mediante con frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà e la decadenza dal beneficio in caso di ingiustificata mancata presentazione; l'obbligo per i comuni, nell'ambito dei progetti utili alla collettività (PUC), di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di Reddito di cittadinanza residenti e la decadenza del beneficio in caso di ingiustificato rifiuto di adesione; la previsione nei patti per il lavoro e in quelli per l'inclusione della partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgersi in presenza; la verifica della veridicità dei dati inseriti nella domanda di Reddito di cittadinanza, attraverso la precompilazione della domanda, le verifiche effettuate dall'INPS, i controlli a campione effettuati dai comuni; la parità di accesso per centri per l'impiego e soggetti accreditati alla piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, integrata anche con i dati dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria (NASpI) messi a disposizione dall'INPS; l'estensione dei casi di revoca e decadenza dal beneficio; l'estensione degli incentivi per l'assunzione di percettori di Reddito di cittadinanza anche ai datori di lavoro che assumano a tempo parziale o a tempo determinato, anche con contratti di apprendistato; la possibilità anche per le Agenzie per il lavoro di svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i percettori di Reddito di cittadinanza, monitorata e valutata dall'ANPAL, e il riconoscimento di uno specifico beneficio in caso di assunzione a seguito dell'attività di mediazione. Il comma 75 reca una norma transitoria per consentire la revoca del Reddito di cittadinanza a coloro che risultano condannati con sentenza passata in giudicato. I commi da 76 a 80 modificano la disciplina che regola la riduzione dell'importo del sussidio in caso di rifiuto di un'offerta congrua di lavoro. Il comma 81 introduce modificazioni alle disposizioni che disciplinano la definizione di offerta di lavoro congrua. Il comma 82 reca modifiche alla procedura di approvazione del decreto ministeriale per lo sviluppo del piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme. Il comma 83 destina gli eventuali risparmi derivanti dalle disposizioni restrittive introdotte dai commi da 3 a 7 al finanziamento delle politiche attive del lavoro, mentre il comma 84 reca una clausola di invarianza degli oneri.
  Il comma 85 autorizza una spesa di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, mentre il comma 86 autorizza una spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione (NEET).
  Il comma 87, intervenendo sulle disposizioni del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che hanno introdotto, per il triennio 2019-2021, il regime sperimentale di accesso anticipato alla pensione con requisiti ridotti cosiddetto «Quota 100», prevede, al comma 1, la possibilità di accedere al pensionamento per coloro che nel 2022 maturano 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva. La norma, inoltre, provvede a coordinare la previsione di tali requisiti con le disposizioni vigenti in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti, di divieto di cumulo della pensione anticipata con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, di collocamento a riposo d'ufficio per i dipendenti pubblici, di conseguimento della pensione per il personale del comparto scuola e AFAM, di fondi di solidarietà bilaterali. Il comma 2 sopprime l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, Pag. 210di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 145 del 2018.
  Il comma 89 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un fondo, con dotazione pari 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per favorire, su base convenzionale, l'uscita anticipata dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni. Ai sensi del comma 90, le modalità applicative della disposizione sono rinviate ad un successivo decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  I commi da 91 a 93 introducono modificazioni nella disciplina dell'anticipo pensionistico, la cosiddetta APE sociale, in primo luogo prorogandone l'applicazione al 2022. In secondo luogo la norma amplia la platea dei beneficiari, eliminando il requisito dei tre mesi dalla fine della percezione della NASpI e introducendo ulteriori categorie professionali, mediante l'integrazione dell'elenco dei codici di professioni individuati, come si legge nella relazione illustrativa, sia sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL sia sulla base delle domande di APE respinte riferibili ad attività affini a quelle attualmente presenti nelle vigenti categorie dei gravosi. In particolare, la norma fissa a trentadue anni il requisito di anzianità contributiva minimo richiesto agli operai edili e ai ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta per accedere all'istituto.
  Il comma 94 dispone l'applicabilità del regime sperimentale di accesso al pensionamento con requisiti ridotti cosiddetto «Opzione donna» alle lavoratrici che maturano nel 2021 il requisito anagrafico di 58 anni se dipendenti e 59 anni se autonome e il requisito contributivo di 35 anni.
  I commi da 95 a 100 prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  In particolare, la disposizione prevede misure compensative degli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo, nonché misure integrative delle forme pensionistiche complementari per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo. Infine, la norma dispone l'istituzione, presso lo stato di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia. In sede di prima applicazione, il fondo è destinato all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento. La norma, infine, determina la misura delle ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operanti sulla maggiorazione figurativa di tali ultime voci retributive.
  I commi 101 e 102, con riferimento al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, dispone di tenere conto degli anni contributivi effettivamente maturati ai fini del calcolo della quota retributiva di pensione, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma, Pag. 211dando seguito alle sentenze n. 1 e 12 del 2021 della Corte dei conti, uniforma la disciplina applicabile a tale personale a quella applicata al medesimo personale prima della riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
  Il comma 103 dispone il trasferimento, a decorrere dal 1° luglio 2022, delle funzioni previdenziali svolte dalla gestione sostitutiva dell'INPGI all'INPS, che succede nei rapporti attivi e passivi. La norma, inoltre, con effetto dalla medesima data, dispone l'iscrizione all'INPS dei giornalisti professionisti, pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nonché dei titolari di posizioni assicurative e dei titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti all'INPGI. Conseguentemente, sulla base del comma 104, il regime pensionistico di tali soggetti è uniformato, nel rispetto del principio del pro rata, a quello dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS. Il comma 105 dispone che il meccanismo del massimale retributivo ai soggetti non si applichi a coloro il cui primo accredito contributivo sia stato versato alla gestione sostitutiva dell'INPGI tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016; al contrario, tale meccanismo si applica a coloro il cui primo accredito sia stato versato dopo il 31 dicembre 2016 e il cui trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema contributivo. Il comma 106 fa salvo il diritto di accesso al pensionamento di coloro che maturino entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI a tale data. Il comma 107 prevede l'integrazione del comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS con un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti la platea di riferimento. Quanto ai trattamenti di disoccupazione, di cassa integrazione guadagni e dell'assicurazione contro gli infortuni, il comma 108 dispone l'applicazione agli aventi diritto della disciplina vigente presso l'INPGI, limitatamente al periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. Tali trattamenti sono erogati dalla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS, a cui affluisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024, si applica la disciplina prevista per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS. Analogamente, sempre con riferimento al medesimo periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023, il comma 109 prevede che l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro continui ad essere gestita secondo la normativa vigente presso l'INPGI. I trattamenti sono erogati dall'INAIL, a cui affluisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024, si applica la disciplina prevista per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il comma 110 prevede l'inquadramento presso l'INPS di un contingente di personale dell'INPGI, non superiore a 100 unità, selezionato, tra i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere. La dotazione organica dell'INPS è conseguentemente rideterminata, come disposto dal comma 111. Sulla base del comma 112, i dipendenti provenienti dall'INPGI mantengono il trattamento economico fisso e il regime previdenziale applicato alla data dell'inquadramento. Nel caso il primo sia più elevato rispetto a quello del personale dell'INPS, è riconosciuto, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici conseguiti. Il comma 113 prevede la costituzione di un Comitato di integrazione composto dirigenti dell'INPGI e dell'INPS per l'unificazione delle procedure operative e correnti. Il comma 114 dispone l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti. Il comma 115 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e fino al 30 giugno 2022, gli organi dell'INPGI possano compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notificaPag. 212 ai Ministeri vigilanti e introduce disposizioni riguardanti la procedura di adozione del rendiconto della gestione sostitutiva, in base al quale saranno determinate le risorse strumentali e finanziarie da trasferire all'INPS. Entro la medesima data del 30 giugno 2022, sulla base del comma 116, l'INPGI deve provvedere all'adeguamento dello statuto e dei regolamenti interni alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Il comma 117 autorizza l'INPS a fare ricorso ad anticipazioni di tesoreria, a decorrere dal 1° luglio 2022, per garantire la continuità delle prestazioni poste a suo carico dalle disposizioni in esame e il comma 118 abroga la disciplina per il rientro dello squilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'INPGI, disponendo altresì la sospensione, fino al 30 giugno 2022, con riferimento solo a tale gestione, dell'efficacia delle disposizioni applicabili in caso di disavanzo economico-finanziario degli enti di previdenza privatizzati.
  Il comma 119 riconosce l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 178 del 2020 per le assunzioni di giovani fino a 36 anni di età, ai datori di lavoro privati che assumano con contratto a tempo indeterminato, indipendentemente dall'età anagrafica, lavoratori dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero dello sviluppo economico, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2025. Il comma 120 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo di 700 milioni di euro nel 2022 per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale. Il comma 121 introduce in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, ad esclusione del settore del lavoro domestico, un esonero dei contributi IVS a carico dei lavoratori pari allo 0,8 per cento, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo di 2.692 euro mensili, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni.
  Il comma 122 dispone, al comma 1, l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione di 321,4 milioni di euro nel 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. A carico del Fondo medesimo sono posti i seguenti interventi: il finanziamento nel 2022 delle indennità onnicomprensive per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima in caso di sospensione del lavoro derivante da misure di arresto temporaneo della pesca, obbligatorio e non obbligatorio (commi 123 e 124); la proroga nel 2022 degli interventi di sostegno del reddito per i dipendenti delle imprese nel settore dei call center (comma 125); la proroga nel 2022 e nel 2023 dell'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria (comma 126); lo stanziamento di ulteriori risorse, per un importo pari a 60 milioni di euro nel 2022, da ripartire tra le regioni per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga, previsti in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa (comma 127); la proroga, per l'anno 2022, dell'integrazione salariale prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA (comma 128); la proroga, per gli anni 2022, 2023 e 2024, del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale per le imprese con rilevanza economica strategica (comma 129); l'incremento delle risorse destinate al finanziamento nel 2022, 2023 e 2024 dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei Pag. 213percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro (comma 130).
  Il comma 131 prevede la possibilità di prorogare di ulteriori dodici mesi il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, anche dopo la conclusione dell'attività del commissario e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Tale trattamento di integrazione salariale è integrato, come disposto dal comma 132, da una prestazione erogata dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, in modo da garantire un trattamento complessivo pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento. Sono a carico di tale Fondo anche i programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa, che possono essere cofinanziati dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. Infine, il comma 133 prevede l'esonero per le medesime società Alitalia Sai e Alitalia Cityliner dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
  Il comma 134, modificando l'articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016, rende strutturale l'istituto del congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, confermandone la durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno.
  Il comma 137 riconosce, in via sperimentale per il 2022, un esonero contributivo del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  Il comma 138 dispone il finanziamento a regime del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere e ne amplia l'ambito di intervento alla copertura finanziaria di interventi volti al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione di una certificazione della parità di genere a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro sia pubblico sia privato. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è volta a dare immediata attuazione ad una delle priorità trasversali del PNRR, che include le politiche per le donne tra i propri obiettivi generali. Si segnala che anche la legge n. 162 del 2021, approvata grazie all'impulso della XI Commissione della Camera, all'articolo 4 disciplina la certificazione della parità di genere, al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere, e all'articolo 5 collega il possesso di tale certificazione da parte dei datori di lavoro privati alla fruizione, limitatamente al 2022, con possibilità di estensione agli anni successivi, di un esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile.
  I commi da 139 a 148 disciplinano la predisposizione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025. A tale scopo, la norma prevede l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia interistituzionale e di un Osservatorio per l'integrazione delle politiche per la parità di genere. Quest'ultimo è costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio o dall'Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle Regioni, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell'Unione delle Province d'Italia, da rappresentanti delle Associazioni impegnate sul tema della parità di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, da un rappresentantePag. 214 della Rete nazionale dei comitati unici di garanzia, dell'ISTAT, dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali, del CNR e della Conferenza dei rettori delle Università italiane e ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano. L'Osservatorio si avvale di un Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere alle imprese, al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere e tutela della maternità. Si dispone, inoltre, l'istituzione presso il Dipartimento delle pari opportunità di un sistema informativo con funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione, nonché di albo degli enti accreditati. Infine, la norma rinvia a decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata la disciplina della composizione, del funzionamento e dei compiti dell'Osservatorio nonché la definizione dei parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere nonché di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento, nonché dispone l'incremento del finanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
  I commi 149 e 150, modificando la disciplina recata dal decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, dispongono l'elaborazione, con cadenza almeno triennale, di un Piano strategico nazionale contro la violenza di genere e prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una Cabina di regia inter istituzionale e di un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.
  Il comma 154 riduce da 30 a 23 anni il limite di età dei lavoratori sportivi per stipulare con società o associazioni sportive professionistiche contratti di apprendistato professionalizzante.
  Il comma 159 definisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza (LEPS), costituiti dagli interventi dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. In questo ambito, si segnala in particolare che il comma 162 prevede che siano assicurati servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio. Ai sensi del comma 164 è prevista la possibilità di integrare l'offerta con contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento, utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle associazioni maggiormente rappresentative o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore della assistenza sociale non residenziale. Ai sensi del successivo comma 165, con accordi con le organizzazioni sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali potranno essere previsti percorsi di formazione, anche ricorrendo agli enti bilaterali. Il comma 166 demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione delle modalità di attuazione delle disposizioni richiamate.
  Venendo alla riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, il comma 191 modificando il decreto legislativo n. 148 del 2015, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2022: l'estensione della disciplina dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratoriPag. 215 a domicilio, per i periodi di sospensione e di riduzione dell'attività lavorativa; la riduzione da novanta a trenta giorni dell'anzianità minima di lavoro effettivo per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.
  Il comma 192 prevede l'estensione della disciplina dei trattamenti di integrazione salariale a tutti gli apprendisti, a prescindere dalla tipologia del contratto, , per i periodi di sospensione e di riduzione dell'attività lavorativa; l'esclusione di qualsiasi pregiudizio per il completamento del periodo formativo, in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.
  Il comma 193, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, dispone che il calcolo del numero dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro che richiede i benefici sia comprensivo di tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
  Il comma 194, sempre con riferimento all'importo dei trattamenti di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2022, dispone: l'eliminazione del massimale inferiore e la previsione di un unico massimale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento, pari, come si legge nella relazione introduttiva, a 1.199,72 euro, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT; la conferma della disciplina in base alla quale, ai fini dell'ammontare dell'assegno al nucleo familiare, sono computati anche gli eventuali aumenti transitori.
  Il comma 195 dispone: l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dell'esonero dal pagamento del contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale per le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici che abbiano stipulato il contratto di solidarietà; la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, della misura di tale contributo per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi.
  Il comma 196 introduce taluni obblighi di comunicazione, a carico del datore di lavoro, per il caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell'INPS, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale.
  Il comma 197, superando l'attuale regime di condizionalità per i lavoratori sospesi o con orario di lavoro ridotto non inferiore al 50 per cento, limita ai rapporti di lavoro subordinato a termine di durata superiore a sei mesi ed al lavoro autonomo il principio vigente che esclude il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Negli altri casi, invece, la norma prevede la sospensione del trattamento per la durata del rapporto di lavoro.
  Con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, il comma 198, oltre a introdurre modifiche alla disciplina vigente in tema di computo della base occupazionale, a fini di coordinamento con le disposizioni introdotte dai commi precedenti, dispone: l'estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, del campo di applicazione della disciplina delle integrazioni salariali straordinarie e dei relativi obblighi contributivi a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti non coperti dai fondi di solidarietà, a prescindere dal settore di appartenenza, in relazione alle causali di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà, nonché, per le medesime causali, alle imprese del trasporto aereo e del sistemo aeroportuale e ai partiti e movimenti politici, indipendentemente dal numero dei dipendenti.
  Il comma 199 modifica il regime delle causali, disponendo: l'inclusione nella causale di riorganizzazione aziendale e nel relativo programma anche la realizzazione di processi di transizione, individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il ministero dello sviluppo economico; la necessità che il programma di riorganizzazione aziendale includa un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionalePag. 216 o produttiva anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze; l'incentivo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'utilizzo di contratti di solidarietà mediante l'aumento della riduzione media oraria, dal 60 al 80 per cento dell'orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati e l'aumento della percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro, dal 70 al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
  Il comma 200 introduce l'accordo di transizione occupazionale, che, per limitare il ricorso ai licenziamenti al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi, prevede la possibilità di concedere ai datori di lavoro con più di quindici dipendenti un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. Le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego sono definite in sede di procedura di consultazione sindacale e la mancata partecipazione a tali azioni comporto la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale. I lavoratori interessati accedono, inoltre, al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).
  Il comma 201 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'obbligo contributivo per il finanziamento del trattamento straordinario di integrazione salariale (0,90 per cento della retribuzione a carico dei datori di lavoro e 0,30 per cento a carico dei lavoratori) a tutti i nuovi beneficiari previsti dall'articolo 198.
  Il comma 202 prevede l'obbligo per i percettori di integrazioni salariali straordinarie di partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali.
  Con riferimento ai fondi di solidarietà bilaterali, il comma 204 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, sulla base di accordi tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e che non rientrano nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, per assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie. La norma prevede, in alternativa, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'adesione del datore di lavoro al fondo di integrazione salariale (FIS) presso l'INPS, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, a cui affluiscono i contributi, compresi quelli già versati. Infine, si dispone l'obbligo dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti di adeguarsi alla nuova disciplina entro il 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 o 2021.
  Per quanto riguarda i fondi bilaterali alternativi, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il comma 205 provvede ad adeguare alla nuova disciplina le prestazioni erogate, introduce l'obbligo di iscrizione per i datori di lavoro con almeno un dipendente, confluendo, in mancanza, nel FIS e prevedono l'adeguamento alla nuova disciplina dei fondi alternativi già esistenti.
  Con riferimento al fondo di integrazione salariale (FIS) presso l'INPS, il comma 207, modificando la disciplina recata dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2022: l'estensione della disciplina del FIS i datori di lavoro, non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, che occupano almeno un dipendente e non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale; la corresponsione dell'assegno di integrazione salariale, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, della durata di tredici settimane nel biennio mobile, per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, e di ventisei settimane nel biennio mobile, per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti; la disapplicazione della disciplina dei limiti dell'ammontare dell'assegno medesimo; la determinazione dell'aliquota di finanziamentoPag. 217 del FIS allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per cento, per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti, nonché la previsione di un contributo addizionale connesso all'utilizzo delle prestazioni, pari al 4 per cento della retribuzione persa. La norma, inoltre, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la riduzione al 40 per cento dell'aliquota di finanziamento del FIS per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
  Il comma 208, modificando le norme del decreto legislativo n. 148 del 2015 riguardanti l'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà, reca la disciplina dell'assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di solidarietà bilaterali e dal FIS. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, si dispone la corresponsione, nei periodi per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dell'assegno di integrazione salariale, di durata almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata e di ammontare pari a quello previsto ai sensi del comma 194. La norma prevede, inoltre, l'adeguamento alla nuova disciplina da parte dei fondi già esistenti entro il 31 dicembre 2022 e, in mancanza, la confluenza nel FIS dei datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, a decorrere dal 1° gennaio 2023. Il comma 211 prevede, inoltre, l'integrazione del comitato amministratore del fondo.
  Il comma 213 dispone l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, di adesione al fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, nonché l'obbligo di adeguamento alla nuova disciplina per i fondi già costituiti. In mancanza, la norma prevede la confluenza dei datori di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel FIS, a cui sono trasferiti i contributi già versati e a cui affluiscono i contributi a carico dei datori di lavoro.
  Come disposto dal comma 214, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità dei versamenti dei contributi ordinari dovuti ai fondi di solidarietà è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
  Con riferimento alla disciplina del contratto di espansione, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il comma 215 ne proroga l'applicabilità agli anni 2022 e 2023, ampliandone l'accesso anche alle imprese con organico non inferiore a cinquanta unità lavorative, e reca le necessarie autorizzazioni di spesa per la concessione dei relativi benefici.
  Il comma 216 prevede, nel biennio 2022-2023, la possibilità per i datori di lavoro che hanno esaurito i periodi di integrazione salariale straordinaria di accedere a un ulteriore trattamento per un massimo di cinquantadue settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, determinando il relativo limite di spesa. La norma, inoltre, consente ai fondi di solidarietà bilaterali, costituiti nel periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2021, di adeguarsi alla disciplina recata dal provvedimento in esame entro il 30 giugno 2023.
  Il comma 217 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli (CISOA), anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, nonché ai soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca nonché agli armatori e ai proprietari armatori imbarcati sulla nave da loro gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio.
  Il comma 219 prevede, a decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022, le seguenti riduzioni dell'aliquota di contribuzione ordinaria del FIS: 0,35 punti nel caso di datori con un numero medio di dipendenti non superiore a cinque; 0,25 Pag. 218punti nel caso di datori con un numero medio di dipendenti compreso tra sei e quindici; 0,11 punti nel caso di datori con un numero medio di dipendenti superiore a quindici; 0,56 punti per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici, con un numero medio di dipendenti superiore a cinquanta. Per il medesimo periodo, il comma 220 prevede la riduzione della contribuzione a carico dei datori di lavoro iscritti – per l'assegno ordinario di integrazione salariale – al FIS ed aventi un numero medio di dipendenti superiore a quindici.
  Il comma 221, modificando la disciplina in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), recata dal decreto legislativo n. 22 del 2015, ne estende l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. La norma, inoltre, a decorrere dalla medesima data, elimina il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e modifica il meccanismo del decalage dell'importo, differenziandolo, tra l'altro, per coloro che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età. Infine, il comma 222, modificando l'articolo 3, comma 1, della legge n. 240 del 1984, prevede l'applicazione delle disposizioni del settore dell'industria, agli effetti sia della contribuzione sia delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
  Con riferimento all'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL, il comma 223, modificando l'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2022: la modifica del meccanismo del decalage dell'importo, che si riduce a decorrere dal sesto mese di fruizione, anziché dal quarto mese; aumenta la durata di fruizione, parametrandola a tutti i mesi di contribuzione accreditati l'anno precedente, e non solo alla metà; fissa a dodici mesi, anziché a sei, la durata massima di fruizione; riconosce la contribuzione figurativa; aumenta l'aliquota contributiva, dallo 0,51 per cento all'1,31 per cento, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci.
  I commi da 224 a 238 introducono l'obbligo per il datore di lavoro, con almeno 250 dipendenti, che intenda procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione dell'attività e il licenziamento di almeno 50 lavoratori, di darne comunicazione scritta alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza unitaria, nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
  Sono esclusi da tale obbligo i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza, e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, introdotta dal decreto-legge n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021.
  La comunicazione, effettuata almeno novanta giorni prima dell'avvio della procedura di dichiarazione di mobilità, deve indicare le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali coinvolti e il termine entro cui è prevista la chiusura. La norma, inoltre, dispone la nullità dei licenziamenti individuali per giustificato motivoPag. 219 oggettivo e dei licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta giorni.
  La norma, quindi, delinea la procedura successiva all'invio della comunicazione. In particolare, il datore di lavoro, entro sessanta giorni dalla comunicazione, è tenuto presentare un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura alle rappresentanze sindacali, ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico nonché all'ANPAL. Il piano, che non può avere una durata superiore a dodici mesi, deve recare le seguenti indicazioni: le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi di sostegno dei lavoratori, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo; le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali e anche con il cofinanziamento delle regioni; le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda o di suoi rami ai lavoratori o a cooperative da essi costituite; gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo; i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.
  I lavoratori coinvolti nel piano possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale, nel limite massimo di spesa indicato, superato il quale, come accertato dallo specifico monitoraggio, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  Il piano, entro trenta giorni dalla sua presentazione, è discusso con i sindacati, alla presenza delle regioni interessate, dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, nonché dell'ANPAL. Se l'accordo è sottoscritto dai sindacati, il datore di lavoro assume l'impegno della realizzazione delle azioni indicate e, qualora, al termine del piano, avvii le procedure di licenziamento collettivo, non si applica la maggiorazione del contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro.
  I lavoratori coinvolti nel piano accedono al programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL). La norma, quindi, dispone il divieto per il datore di lavoro di avviare la procedura di licenziamento collettivo e di intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione. Inoltre, egli è tenuto a comunicare mensilmente ai sindacati, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione nonché dei risultati delle azioni intraprese.
  Nel caso in cui il piano non sia presentato o non contenga gli elementi previsti dalla norma di inadempienza degli impegni assunti o di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione del piano, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di licenziamento, maggiorato ai sensi dell'articolo 2, comma 35, della legge n. 92 del 2012, aumentato in misura pari al doppio. La misura del contributo di licenziamento, maggiorato ai sensi dell'articolo 2, comma 35, della legge n. 92 del 2012, è aumentata del 50 per cento nel caso di mancata sottoscrizione del piano e di avvio della procedura di licenziamento collettivo.
  Si dispone che, in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte dei sindacati, qualora il datore di lavoro avvii la procedura di licenziamento collettivo decorso il termine di novanta giorni, non trova applicazione la procedura di consultazione dei rappresentanti sindacali, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge n. 223 del 1991.
  Si prevede, in caso di cessazione dell'azienda con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il beneficio dell'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 200 euro ciascuna al trasferimento dei beni strumentali non suscettibili di diversa utilizzazione. Al contrario, tali imposte sono dovute nella misuraPag. 220 ordinaria nel caso di cessazione dell'attività o di trasferimento a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con tale beneficio prima del decorso del termine di cinque anni.
  Il comma 239 riconosce l'indennità di maternità per ulteriori tre mesi, a seguire dalla fine del periodo di maternità, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie, alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole, nonché alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, che abbiano dichiarato nell'anno precedente un reddito inferiore a 8.145 euro.
  Per quanto attiene alla formazione professionale e alle politiche attive del lavoro, segnala in primo luogo che il comma 240 disciplina le modalità di istituzione di un fondo territoriale intersettoriale relativo alla formazione continua nelle province autonome di Trento e di Bolzano mentre il comma 241 amplia le competenze dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, prevedendo che essi possano finanziare, in tutto o in parte, i piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro. Contestualmente, il comma 242 dispone il rimborso a tali fondi, per gli anni 2022 e 2023, dei versamenti a loro carico previsti dall'articolo 1, comma 722, della legge n. 190 del 2014, previo monitoraggio dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei lavoratori cassaintegrati.
  I commi da 243 a 247 dispongono la concessione di un contributo mensile al datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale. Tale contributo è pari al cinquanta per cento del trattamento di integrazione salariale che sarebbe stato percepito dal lavoratore assunto e non può essere di durata superiore a dodici mesi.
  Il comma 248 introduce la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2022, di assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i medesimi lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.
  I commi 249 e 250 prevedono la possibilità di sottoscrizione, nell'ambito del programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) di accordi per la realizzazione di progetti formativi di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale, volti alla formazione e al reinserimento professionale di lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi e alla riqualificazione dei lavoratori già occupati. Sulla base di tali accordi, le imprese, anche in rete, possono fare acquisire ai lavoratori disoccupati conoscenze specialistiche tecniche e professionali, anche avvalendosi dei contratti di apprendistato, e istituire centri interaziendali, per garantire, eventualmente mediante l'istituzione di conti individuali di apprendimento permanente, la formazione continua dei lavoratori già occupati e agevolarne la mobilità tra imprese.
  I commi 251 e 252 estendono ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA che cessano in via definitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL). Tali misure sono erogate dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati all'intermediazione in materia di lavoro.
  I commi 253 e 254 dispongono la concessione di un esonero totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro annui, per un periodo di ventiquattro mesi, ai lavoratori che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, costituiscono società cooperative a seguito di un'operazione di workers buyout. La norma non si applica nel caso di trasformazione di imprese i cui titolari non abbiano corrisposto ai propri dipendenti nell'ultimo periodo d'imposta retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti.
  I commi 255 e 256 dispongono un trasferimento straordinario al FIS a carico dello Stato per gli anni 2022 e 2023, per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive Pag. 221necessità, come conseguenti agli interventi di modifica all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, previsti dal provvedimento in esame.
  Il comma 257 dispone l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un osservatorio permanente per il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.
  Si segnalano, al comma 268, con riferimento agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale: la possibilità di conferire anche nell'anno 2022 incarichi di lavoro autonomo a medici specializzandi nonché di conferire incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari; la possibilità di assumere a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari, anche qualora non più in servizio, reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e con determinate anzianità di servizio; la possibilità di avviare procedure selettive, anche attraverso una riserva di posti per il personale che già esercita tali funzioni, per il reclutamento del personale da impiegare per le funzioni reinternalizzate; la modifica della disciplina relativa alla determinazione della spesa per il personale dei medesimi enti, recata dall'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 2019 (comma 269). Si segnala ancora, ai commi 272 e 273, la possibilità di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato, relativi al servizio di emergenza-urgenza 118, anche a medici privi del diploma di formazione specifica in medicina generale, purché abbiano maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi.
  I commi 274 e 275 recano: l'autorizzazione di spesa per la copertura della maggiore spesa di personale dipendente necessaria ad assicurare l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici rispetto a quelli previsti dal PNRR per il potenziamento dell'assistenza territoriale; un contributo a decorrere dal 2022 alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.
  I commi 290, 291 e 292 prorogano al 31 dicembre 2022 le misure introdotte dall'articolo 33 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, per la tutela del benessere e della salute psicologica di bambini ed adolescenti dagli effetti della pandemia. Tra le misure prorogate, si segnalano la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali nonché di psicologi.
  I commi 293 e 294 rinviano alla contrattazione collettiva la definizione di una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni per il restante personale. Alla copertura del relativo onere si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  I commi 295 e 296 prorogano al 30 giugno 2022 le disposizioni relative alle Unità speciali di continuità assistenziale – USCA.
  La norma, inoltre, autorizza la spesa per gli interventi economici perequativi necessari a superare le disparità di trattamento relative agli ex medici condotti, rispetto agli altri medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, in ottemperanza di quanto previsto dalle pronunce giurisprudenziali, e autorizza l'INAIL a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2022, con medici e infermieri con i quali, al 31 dicembre 2021, intercorrano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo. La norma dispone la proroga degli incarichi in essere per il periodo 1° gennaio 2022-30 settembre 2022.
  Si segnala che il comma 297 dispone l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, destinandoPag. 222 risorse, tra l'altro: all'assunzione di professori universitari, ricercatori a tempo determinato di tipo B e personale tecnico amministrativo delle università (lettera a); alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo delle università statali (lettera b); a incentivare le chiamate dirette per la copertura di posti di professore e ricercatore universitario (lettera c). Il comma 305 reca disposizioni volte a consentire la ripartizione delle risorse necessarie alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera senza la necessità che le università stipulino previamente i contratti integrativi di sede. Il comma 308 dispone finanziamenti per integrare le dotazioni organiche delle istituzioni statali AFAM con le figure tecniche di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio, mentre il comma 309 autorizza una spesa per la valorizzazione del personale delle medesime istituzioni AFAM.
  Il comma 310 dispone l'incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, destinando una parte delle risorse, tra l'altro: al superamento del precariato negli enti vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (lettera a); alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello, prevedendo il passaggio al secondo livello previo superamento di procedure selettive riservate (lettera b); alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca (lettera c). Il comma 760 introduce un'ulteriore finalità nell'ambito dell'autorizzazione di spesa attualmente prevista dalla legge di bilancio per il 2018 per la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA, prevedendo la promozione della competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile.
  I commi da 315 a 323 prevedono l'adozione del Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), finalizzato alla riorganizzazione della struttura amministrativa e al rilancio delle attività dell'ente. Per tale finalità, si prevede l'istituzione di un Comitato strategico (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica e professionale, con una comprovata conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza, anche gestionale, in enti o organizzazioni complesse. Ai fini della predisposizione del piano, il presidente del CNR e il Comitato strategico possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale, sulla base di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, come previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si segnala, inoltre, un contributo finanziario al CNR, una parte del quale è destinato al completamento dei processi di superamento del precariato e valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
  Il comma 326 prevede la possibilità di prorogare il termine degli ulteriori incarichi temporanei di personale docente attivati con riferimento all'anno scolastico 2021/2022 fino al termine delle lezioni, ovvero fino al 30 giugno 2022. Il comma 327 modifica la disciplina in materia di valorizzazione della professionalità del personale docente, incrementando l'autorizzazione di spesa destinata a tale scopo.
  I commi da 329 a 338 dispongono la graduale introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di titolo idoneo, nelle classi quinte, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, e quarte, a partire dall'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, prevede l'istituzione di una nuova classe di concorso. Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzioni. In fase di prima applicazione, la norma prevede l'effettuazione di un concorso per titolo ed esami abilitante, bandito negli anni 2022 e 2023, le cui graduatorie hanno validità annuale e perdono efficacia con l'approvazionePag. 223 delle graduatorie riferite al concorso successivo. Qualora tali graduatorie non siano approvate in tempo utile per l'assunzione dei docenti, si prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per le classi di concorso per l'insegnamento delle scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I e II grado. Preliminare all'avvio dell'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria è la ricognizione dei fabbisogni complessivi e la rideterminazione della dotazione organica, sulla base di uno specifico decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il comma 339 prevede l'incremento della dotazione del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei medesimi dirigenti, il comma 340 dispone l'incremento del medesimo fondo da destinare alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici e il comma 341 dispone la conferma, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, delle contrattazioni integrative regionali (CIR), sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali, volte alla definizione, a livello regionale, delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.
  Il comma 343 estende fino all'anno scolastico 2023/2024 la disciplina derogatoria prevista per l'anno scolastico 2021/2022, relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva.
  I commi da 344 a 347 introducono disposizioni sperimentali per la formazione delle classi, prevedendo la possibilità di derogare, a determinate condizioni, al numero minimo di alunni per classe, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati e di contrastare la dispersione scolastica.
  Si segnala che il comma 352 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, del Fondo per il sostegno economico temporaneo (SET), le cui risorse, pari a 20 milioni di euro nel 2022 e 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, considerate limite di spesa, saranno poste a copertura di successivi provvedimenti legislativi che definiscano misure di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli.
  Si segnala, al comma 372, l'eliminazione della limitazione della durata massima di ventiquattro mesi per l'assunzione da parte dell'ENIT di un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel PNRR.
  I commi da 375 a 377 istituiscono il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati, tra l'altro, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media. La ripartizione del fondo è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa.
  Il comma 381 prevede interventi finalizzati al rafforzamento dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, tra cui si segnala l'ampliamento delle competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo Pag. 224(DGCS), volte a coadiuvare il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il vice ministro della cooperazione allo sviluppo, includendovi le attività di comunicazione per la valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo.
  Nell'ambito delle proroghe al 2022 delle gestioni commissariali per l'attuazione degli interventi di ricostruzione dopo eventi sismici, si segnalano, con riferimento alle materie di interesse della XI Commissione: la proroga delle dotazioni di personale degli Uffici speciali per la ricostruzione dopo il sisma 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, della Struttura del Commissario straordinario, dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile, nei limiti di spesa previsti per l'anno 2021 (comma 450); la proroga della possibilità di assumere personale con contratto di lavoro flessibile per il sisma 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nonché del riconoscimento da parte dei commissari delegati del compenso per prestazioni di lavoro straordinario (comma 459); la proroga della possibilità di assumere personale a tempo determinato, nel quadro degli interventi per il sisma dell'isola di Ischia del 2017 (comma 451); la proroga delle disposizioni in materia di personale della struttura commissariale e di quelle che autorizzano la Città metropolitana di Catania e i comuni interessati dal sisma del 2018 a incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere (comma 462); la proroga del contingente di personale della struttura commissariale per il sisma di Campobasso del 2018 (comma 463); la proroga della dotazione di risorse umane assunte con contratto a tempo determinato assegnata a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione previsti per il sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009 (comma 464); la proroga della possibilità per il comune dell'Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato (comma 471). La norma, inoltre, precisa che, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, la proroga fino al 31 dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente a tale annualità, ai limiti di durata previsti dalla normativa nazionale e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego (comma 467), analogamente, per i contratti stipulati dai comuni del cratere sismico in relazione al terremoto in Abruzzo nel 2009, in deroga alla normativa vigente in materia di ai limiti di durata dei contratti e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  I commi da 488 a 497 prevedono l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, del Fondo italiano per il clima, destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale dei quali l'Italia è parte. Per la gestione del fondo, la norma dispone l'istituzione, presso il medesimo Ministero, di un Comitato di indirizzo e di un Comitato Direttivo, che opera con il supporto di una Segreteria tecnica (comma 496).
  Per quanto di interesse della XI Commissione, si segnala che il comma 520 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per effettuare le nuove iscrizioni di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, nella previdenza agricola per fruire dell'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, previsto dall'articolo 1, comma 503, della legge n. 160 del 2019. Tra gli interventi per il sostegno delle imprese agricole, si segnala, al comma 523, l'estensione dell'applicazione delle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile, a cui è destinato anche l'incremento delle risorse del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, disposto dal comma 524.
  I commi 561 e 562 prevedono l'assegnazione di contributi annui alle province e alle città metropolitane per il finanziamentoPag. 225 e lo sviluppo delle loro funzioni fondamentali, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali. Si segnalano l'abrogazione della disposizione in base alla quale le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 nonché della disposizione che permette alle province di avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, nonché le modifiche alla disciplina relativa alla rilevanza di tale ultima spesa ai fini della determinazione del valore soglia per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
  Il comma 580 autorizza i comuni sede di capoluogo di città metropolitana in disavanzo ad assumere, nel periodo 2022-2032 e in deroga alla normativa vigente, personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale per potenziare l'attività di accertamento e riscossione dei tributi e la valorizzazione del patrimonio. La norma prevede l'erogazione a tali comuni di un contributo, subordinato alla sottoscrizione di un Accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, che deve prevedere, tra l'altro, misure volte: alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali e di potenziare gli uffici coinvolti nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del fondo complementare e nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate; il contenimento della spesa del personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale alla effettiva riduzione delle dotazioni organi che, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali.
  Si segnala che i commi da 583 a 587 dispongono il graduale incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario, parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, nonché di quelle spettanti ai vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali, parametrate a quelle spettanti ai sindaci.
  I commi da 604 a 606 prevedono l'incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici, ivi compresi i dirigenti, rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021, determinato mediante l'individuazione di una percentuale rispetto al monte retributivo del 2018, sulla base dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019 – 2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti. Tale incremento è da determinarsi, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato. La norma prevede, inoltre, la destinazione annuale di una somma pari a 52,18 milioni di euro all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali. Si prevede anche l'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per il personale docente.
  Il comma 607 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato,Pag. 226 in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie. La dotazione iniziale del fondo è pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 225 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  Il comma 608 opera un coordinamento normativo delle disposizioni finanziarie relative ai provvedimenti legislativi di riforma del processo penale e del processo civile che hanno previsto le assunzioni di personale da destinare al nuovo ufficio per il processo civile e penale, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020, per effetto della entrata in vigore della legge n. 206 del 2021 di riforma del processo civile.
  I commi 609, 610 e 611 determinano in 310 milioni di euro per l'anno 2022, in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 gli oneri per il triennio 2022-2024 posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. A valere su tali importi, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, sono posti l'anticipazione dell'indennità di vacanza contrattuale – e i relativi effetti indotti – pari allo 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale e per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale i predetti oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei propri bilanci.
  Il comma 612 dispone l'integrazione, a decorrere dal 2022, di un importo complessivo pari allo 0,55 per cento del monte salari 2018, delle risorse da destinare alla definizione, da parte dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019-2021, dei nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche, nel limite di una spesa complessiva corrispondente allo 0,33 per cento del monte salari 2018. Per le altre amministrazioni pubbliche, si prevede l'applicazione della medesima percentuale del monte retributivo del 2018, a valere sui rispettivi bilanci. La norma, in particolare, fa riferimento all'ulteriore area funzionale, ai fini dell'inquadramento del personale non dirigenziale di elevata qualificazione, prevista dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, che ha novellato l'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, rinviandone l'istituzione alla contrattazione collettiva.
  Il comma 613 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato a conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione.
  I commi 614 e 615 aumentano di 82 unità l'organico del personale della magistratura ordinaria, autorizzando il Ministero della giustizia a bandire nel corso dell'anno 2022 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione nell'anno 2023. Il medesimo Ministero è autorizzato, sulla base del comma 616, ad assumere nell'anno 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge nei limiti della vigente dotazione organica.
  Il comma 619 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2022 per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento dei trattamenti accessori e degli altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Come risulta dalla relazione illustrativa, tali risorse sono, in particolare, destinate al personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, nonché Pag. 227al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle Forze armate.
  I commi da 629 a 633 intervengono sulla disciplina della magistratura onoraria, per superare alcuni dei rilievi mossi all'Italia dalla Commissione europea per quanto concerne il rapporto di lavoro dei magistrati onorari. Si prevede, tra l'altro, la possibilità per i magistrati onorari di essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età a seguito dell'espletamento di specifiche procedure valutative; la possibilità per i magistrati onorari confermati di optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, con la corresponsione di un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1; la corresponsione di un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al medesimo personale amministrativo giudiziario. La norma, inoltre, reca disposizioni per i magistrati che non optino per il regime di esclusività; prevede il riconoscimento del diritto ai buoni pasto: vieta il ricorso ad ulteriori proroghe dei rapporti in essere; fissa la dotazione organica dei magistrati onorari e autorizza l'avvio delle procedure per il reclutamento dei magistrati a copertura di tutti i posti vacanti.
  Si segnala che i commi 634 e 635 istituiscono un fondo, con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2022, 4.500 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 3.000 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 1.000 milioni per il 2031 e di 1.320,629 milioni per il 2032, destinato alla regolazione contabile delle partite iscritte in conto sospeso derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS, in caso di insufficienza di fondi, mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è volta a alla regolazione contabile di una partita iscritta in conto sospeso, ormai risalente e di difficile sistemazione, permettendo all'INPS di estinguere gradualmente la sua posizione debitoria nei confronti della tesoreria statale, determinatasi prima della modifica, disposta dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 settembre 2000, delle modalità di pagamento delle pensioni da parte dell'INPS, disciplinate dall'articolo 16 della legge n. 370 del 1974.
  Si segnalano, ancora, le seguenti disposizioni: il comma 645 prevede uno sgravio contributivo del 100 per cento per datori di lavoro con massimo nove dipendenti che stipulino nel 2022 contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i primi tre anni di contratto; il comma 648 reca l'aumento del periodo nel quale il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratti a termine da destinare all'espletamento delle procedure di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolare, previste dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
  Il comma 720 reca una definizione di tirocinio, mentre il comma 721 introduce norme per i tirocini extracurriculari, rinviando ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la definizione di linee guida, sulla base dei seguenti criteri: revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale; individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa; definizione di livelli essenziali della formazione che prevedono un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione; definizione di forme e modalità di contingentamento; misure per la prevenzione e il contrasto dell'abuso di tale Pag. 228istituto. Il comma 722 prevede sanzioni in caso di violazione della disciplina e di uso distorto del tirocinio, che non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Le caratteristiche del rapporto di tirocinio, che non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, sono specificate dai commi da 723 a 725.
  Il comma 727 esclude l'applicazione dei vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS. Il comma 728, inoltre, prevede la possibilità per la società INPS Servizi S.p.a. di provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, gli addetti al contact center multicanale in servizio al 1° giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società. Si applicano, in ogni caso, i contratti collettivi di settore. Il comma 729 prevede che le disposizioni di cui ai commi 727 e 728 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  Il comma 731 proroga al 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, già disposta per il 2021 dall'articolo 10-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021.
  Si segnala ai commi da 771 a 773 l'attribuzione di finanziamenti per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, per l'adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e la cooperazione internazionale, nonché per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero.
  Il comma 856 proroga al 31 dicembre 2022 l'assegnazione, in deroga alla dotazione organica del medesimo Ministero, alla struttura di cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un massimo di dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali.
  I commi 863 e 864 autorizzano la società SIN – Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura Spa a reclutare e ad assumere fino a 50 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
  Il comma 878 autorizza una spesa al fine di adeguare le strutture territoriali del Ministero dell'istruzione nella provincia di Barletta-Andria- Trani e dispone l'incremento della dotazione organica del medesimo Ministero di un posto di livello dirigenziale non generale.
  Il comma 881 prevede che anche per il triennio 2022-2024 la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale sia compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità. Il comma 882 destina risorse all'incremento della retribuzione di risultato per la dirigenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
  Il comma 883 reca un'autorizzazione specifica per l'assunzione a tempo indeterminato, nell'anno 2022, da parte del Comune di Verduno, di due unità di personale amministrativo e tecnico da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1.
  I commi 884 e 885 introducono modifiche alla disciplina della formazione iniziale della carriera prefettizia e autorizza la spesa per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 180 unità nella qualifica iniziale. I commi da 886 a 888 autorizzano il Ministero degli affari esteri ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area della promozione culturale, III area funzionale, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1° ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. La norma, inoltre, modifica la disciplina in materia di computo dei servizi in sedi disagiate ai fini del trattamento di quiescenza e dispone il potenziamento degliPag. 229 organici dell'area promozione culturale e delle posizioni di ministro plenipotenziario.
  I commi da 917 a 919 dispongono il trasferimento al CONI di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e Salute S.p.a., fermo restando l'assenso del personale interessato collocato in un contingente speciale ad esaurimento presso il CONI, non aumentabile successivamente. Si tratta, in particolare, dei contratti del personale di Sport e Salute S.p.a. già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che, alla data del 30 gennaio 2021, prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio; dei contratti del personale di Sport e Salute S.p.a. che, alla data del 30 gennaio 2021, prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio; dei contratti del personale indicato dalla Società Sport e Salute d'intesa con il CONI entro venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, da individuare tra il personale impiegato presso il CONI in esecuzione del contratto di servizio alla data del 30 gennaio 2021. Contestualmente, sono trasferiti al CONI i fondi per il trattamento di fine rapporto accantonato. Il personale interessato dalla cessione dei contratti mantiene i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali territoriali ed aziendali applicati alla data del trasferimento, fino alla scadenza o comunque fino alla stipula da parte del CONI di nuovi contratti collettivi di settore. Il comma 920 autorizza il CONI ad assumere ulteriore personale, dirigenziale e non dirigente, a tempo indeterminato, nei limiti dei posti rimasti ancora vacanti rispetto alla propria pianta organica, nonché alla cessazione del rapporto di lavoro del personale dirigente e non dirigente del contingente speciale ad esaurimento. A tale personale assunto direttamente dal CONI si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.
  Il comma 967 dispone l'applicazione ai Direttori dei servizi generali e amministrativi della scuola di un termine di permanenza di prima destinazione non inferiore a tre anni, anziché del termine generale non inferiore a cinque anni. Fa presente, quindi, che il comma 958 prevede la destinazione dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che ancora residuano dopo le operazioni di assegnazioni, fino al 15 febbraio 2022, alle immissioni in ruolo di soggetti inseriti nelle graduatorie della procedura concorsuale straordinaria per l'insegnamento nella scuola secondaria bandita nel 2020, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione delle stesse graduatorie sia avvenuta tra il 31 agosto 2021 e il 30 novembre 202. Il comma 959 reca la proroga al 2022 della possibilità di prorogare gli incarichi a tempo determinato dei dirigenti tecnici, mentre il comma 960 prevede una modifica della procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico già autorizzati nell'ambito della procedura per la stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili.
  Il comma 971 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part time ciclico verticale, con una dotazione, che costituisce limite di spesa, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, ai fini dell'erogazione di uno specifico sostegno economico.
  Il comma 989 autorizza la spesa di 2 milioni di euro nel 2022 quale incremento dell'indennità pari a quella già prevista per il personale con identica qualifica del comparto «Sanità» ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
  Il comma 995 consente alle pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, nell'ambito della propria autonomia, di prorogarePag. 230 per una sola volta i contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2026.
  Il comma 996 dispone l'aumento da cinquantaquattro a settantotto mesi della durata massima dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, istituita dall'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017, prevedendo, contestualmente, le risorse per il finanziamento degli interventi a suo carico.
  I commi 997 e 998 autorizzano l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna a istituire, per una durata non superiore a trentasei mesi, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale nella quale confluiscono i lavoratori delle imprese portuali in esubero, a cui è riconosciuto il beneficio dell'indennità giornaliera per mancato avviamento al lavoro, nonché l'indennità alternativa alla NASpI, prevista dall'articolo 9-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021.
  I commi 1000 e 1001 autorizzano un finanziamento da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione ad eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio.
  Il comma 1004 reca una autorizzazione di spesa per l'attivazione della Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale, con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e superstiti. Il successivo comma 1005 reca la copertura finanziaria dei relativi oneri.
  Il comma 1013 estende al 2022 il limite temporale per l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dello sviluppo economico di un contingente di complessive 102 unità di personale, autorizzata dall'articolo 1, comma 303, della legge di bilancio per il 2019 (, al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti nonché dell'attività in conto terzi attribuite al MISE.
  Per quanto attiene alla seconda sezione del provvedimento, segnala che gli articoli 3 e 5 del disegno di legge recano, rispettivamente, l'approvazione degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contenuti nelle Tabelle n. 2 e n. 4 allegate al medesimo disegno di legge.
  Infine, coglie l'occasione per ringraziare gli uffici della Camera dei deputati, che, come di consueto, hanno messo in grado i deputati di avere un quadro esaustivo degli interventi nelle materie di competenza nel breve tempo concesso tra l'approvazione del disegno di legge da parte del Senato e l'inizio dell'esame alla Camera dei deputati.

  Romina MURA, presidente, unendosi ai ringraziamenti del relatore, ringrazia gli uffici della Commissione per il lavoro svolto nelle poche ore a disposizione.
  Poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per le ore 18 della giornata odierna.

  La seduta termina alle 16.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Lunedì 27 dicembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 27 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

  La seduta comincia alle 18.

Pag. 231

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa nota di variazioni.
C. 3424 Governo, approvato dal Senato.
C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione riprende l'esame del provvedimento in titolo.

  Romina MURA, presidente, avverte che sono stati presentati sei emendamenti riferiti al disegno di legge di bilancio (vedi allegato 1).
  Quanto all'ammissibilità di tali proposte emendative osserva che alcune di esse presentano profili critici. L'emendamento Rizzetto 3424/XI/1.5, concernente l'istituzione del salario orario minimo legale, presenta, infatti, un carattere prevalentemente ordinamentale, non comportando effetti diretti per la finanza pubblica. Ugualmente andrebbe valutata con maggiore approfondimento l'idoneità delle coperture finanziarie previste dalle proposte emendative presentate.
  Ritiene, tuttavia, che dette proposte possano ritenersi in questa fase ammissibili, ferme restando le valutazioni che potranno essere espresse dalla presidenza della Commissione bilancio in caso di loro approvazione.
  Chiede quindi al relatore e alla sottosegretaria Nisini di esprimere il proprio parere sulle proposte emendative presentate.

  Antonio VISCOMI, relatore, pur ritenendo che alcune delle proposte emendative presentate affrontino temi importanti e siano in linea di massima condivisibili, fa presente che la mancanza di un quadro di insieme che dia loro la necessaria organicità e la necessità di assicurare l'entrata in vigore del provvedimento dal prossimo 1° gennaio lo inducono a esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti.

  La sottosegretaria Tiziana NISINI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Walter RIZZETTO (FDI), intervenendo sulle proposte emendative da lui presentate, ringrazia il relatore e la sottosegretaria per l'attenzione che hanno dimostrato per i contenuti da lui affrontati e si dichiara consapevole dell'impossibilità di modificare il provvedimento. Pur se, ancora una volta, la Camera dei deputati si limita a prendere atto di decisioni che si sono formate altrove, ritiene tuttavia importante stigmatizzare quanto sta accadendo, in particolare, la limitazione delle prerogative non solo delle opposizioni, ma anche della maggioranza che sostiene il Governo. Come già in altre circostanze, pertanto, coglie l'occasione di censurare il modus operandi di questo Governo, che obbliga la Camera dei deputati a un tour de force completamente inutile, perché il testo, approvato dal Senato, è blindato. Passando a illustrare le sue proposte emendative, rileva che alcune di esse affrontano temi su cui la XI Commissione lavora da tempo. Per esempio, l'emendamento 3424/XI/1.5 propone l'introduzione di un salario minimo legale, in attuazione dell'articolo 36 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative delle rappresentanze sindacali. Ritiene inaccettabile l'impossibilità per la Commissione di formulare proposte in merito, dopo i numerosi approfondimenti condotti, anche con riferimento alla necessità di intervenire sugli abusi che proprio la pubblica amministrazione compie, sulla base della nuova disciplina sugli appalti, in cui al principio del massimo ribasso è stato sostituito, con un'operazione di mera facciata, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che perpetua lo sfruttamento dei lavoratori. Sul tema, preannuncia la presentazione di uno specifico ordine del giorno in Assemblea.
  Fa presente, poi, che l'emendamento 3424/XI/1.2 propone l'introduzione di una forma di flessibilità di accesso al pensionamento, la cosiddetta Quota 41, su cui si è molto discusso e che la sua parte politica non considera affatto un anticipo pensionistico. Si tratta di un tema su cui la Commissione si è molto impegnata fin dalla scorsa legislatura, quando era giunta all'elaborazione di un testo unitario. Anche su Pag. 232questo, alla Camera è stato impedito di esprimersi, nonostante che a nessuno sia chiaro quale sarà il sistema pensionistico in vigore dal prossimo 1° gennaio, visto che le disposizioni in materia contenute nel disegno di legge di bilancio riguardano una ristrettissima platea di lavoratori. Al Senato ci sarebbe stata la possibilità di lavorare sull'argomento, magari utilizzando in maniera diversa le coperture che sono state approvate in relazione a interventi micro settoriali e privi di qualsiasi organicità. All'assenza di decisioni sarebbe allora stato preferibile addirittura prorogare la sperimentazione di Quota 100. Si augura, pertanto, che la Commissione riprenda al più presto i lavori sulle proposte di legge in materia di flessibilità pensionistica e che il Comitato ristretto predisponga un testo condiviso, da presentare al Governo e alle parti sociali. Anche l'emendamento 3424/XI/1.4 reca una proposta che sicuramente sarà condivisa da tutti i gruppi della maggioranza, in quanto rende obbligatoria la formazione per tutti coloro che si trovano a percepire un sussidio, per rendere più facile sia il mantenimento del posto di lavoro – togliendo alle multinazionali uno dei motivi addotti per giustificare le decisioni di delocalizzare la produzione – sia la ricollocazione lavorativa.
  Tuttavia, ben consapevole dell'impossibilità di incidere su un provvedimento blindato, che deve essere approvato in tempi ristrettissimi, ritiene preferibile ritirare tutte le sue proposte emendative per presentarle presso la V Commissione.

  Romina MURA, presidente, prendendo atto del ritiro di tutte le proposte emendative da parte dei presentatori, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 21 dicembre, aveva in un primo tempo convenuto di non esprimersi sul disegno di legge di bilancio per segnalare il profondo disagio della XI Commissione nei confronti di tale situazione. In ogni caso tale disagio è stato formalizzato in una lettera al Presidente Fico, nella quale si è anche sottolineata la sistematica estromissione della Commissione dall'esame dei provvedimenti recanti importanti norme in materia di lavoro e di previdenza, attribuiti alla competenza primaria di altre Commissioni.
  Con riferimento ai temi segnalati dal collega Rizzetto, evidenzia che, come più volte rappresentato nell'ambito dell'ufficio di presidenza della Commissione, il Comitato ristretto nominato potrà tornare a riunirsi alla ripresa dei lavori parlamentari per l'esame delle proposte di legge in materia di flessibilità di accesso al pensionamento.
  Invita, quindi, il relatore a illustrare la sua proposta di relazione riferita alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio (vedi allegato 2).
  Segnala altresì che i deputati del gruppo Fratelli d'Italia hanno presentato una proposta di relazione di minoranza, che, in caso di approvazione della proposta di relazione del relatore, non sarà posta in votazione (vedi allegato 3).

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, illustra la sua proposta di relazione riferita alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio (vedi allegato 2), sottolineando, in particolare, l'esigenza di rafforzare la configurazione del disegno di legge di bilancio come strumento di definizione del quadro di riferimento finanziario e di regolazione delle grandezze economiche e finanziari e di affidare a diversi strumenti legislativi il compito di definire le riforme di carattere settoriale che concorrono al perseguimento degli obiettivi programmatici, in modo da consentirne un esame adeguato nelle competenti sedi parlamentari.

  Carmela BUCALO (FDI), a nome del gruppo Fratelli d'Italia, illustra la proposta di relazione di minoranza (vedi allegato 3).

  Elena MURELLI (LEGA) esprime, a nome del suo gruppo, il rincrescimento per l'impossibilità di modificare il provvedimento all'esame. Sottolinea che la Lega condivide molte delle problematicità rilevate dalla collega Bucalo nella sua relazione, a partire dal Reddito di cittadinanza, più volte da lei criticato in qualità di relatrice al provvedimento che lo ha introdotto. Anche sui cosiddetti esodati la Lega, con emendamentiPag. 233 presentati ad altri provvedimenti e specifici ordini del giorno, ha più volte sottolineato la necessità di risolvere la situazione di coloro che non possono accedere al pensionamento a causa di una quantificazione degli oneri da parte dell'INPS che si ritiene eccessiva, sulla base dei dati forniti dalla Confcommercio. Ritiene, tuttavia, giusto ricordare anche le disposizioni che la Lega condivide e sostiene, a partire da quelle che autorizzano nuove assunzioni nelle Forze dell'ordine, finalizzate anche a garantire la sicurezza dei cittadini esposti ai pericoli dell'immigrazione clandestina, nonché da quelle che prevedono il taglio di 8 miliardi di euro dell'imposizione fiscale a carico degli italiani, necessario per rilanciare l'economia.

  Sebastiano CUBEDDU (M5S), esprimendo il suo dissenso sulle critiche mosse al Reddito di cittadinanza dalla esponente di Fratelli d'Italia, sottolinea l'estrema rilevanza di tale misura, specialmente nell'attuale crisi provocata dal COVID-19. Anche richiamando le valutazioni di autorevoli operatori e istituti di ricerca, ritiene che negare tale evidenza significa perdere di vista le esigenze di giustizia sociale e la necessità che lo Stato non lasci indietro gli ultimi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore (vedi allegato 2). Delibera, altresì, di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Viscomi quale relatore presso la V Commissione.

  Romina MURA, presidente, avverte che con l'approvazione della proposta di relazione del relatore, risulta preclusa la proposta di relazione di minoranza presentata dal gruppo Fratelli d'Italia.
  Avverte altresì che la relazione approvata dalla Commissione, alla quale è allegata la relazione di minoranza, sarà trasmessa, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio).

  La seduta termina alle 18.40.