CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 dicembre 2021
717.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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  Martedì 21 dicembre 2021. – Presidenza del vicepresidente Carlo SARRO.

  La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

  Carlo SARRO, presidente, propone, concorde il Comitato, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame delle proposte di legge n. 1870 e abb. e, successivamente, all'esame della proposta di legge n. 875-B.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.
Nuovo testo unificato C. 1870 e abbinate.
(Parere alla Commissione IV).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 1870 e abbinate e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

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  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che “in riferimento alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 1, continua ad applicarsi l'articolo 5, comma 2, della legge n. 244 del 2012”; il richiamato comma 1 dell'articolo 1 sostituisce i riferimenti all'anno 2024 e all'anno 2025 con quelli all'anno 2030 e all'anno 2031 per alcune disposizioni del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi di riduzione degli organici del personale della Difesa, previsti dalla legge n. 244 del 2012 (cd. “legge Di Paola”); l'articolo 5 comma 2 della legge n. 244 del 2012 prevede invece che il termine del 2024 possa essere prorogato con DPCM previo parere delle competenti commissioni parlamentari; in proposito, si osserva che, se la ratio della norma è quella di consentire un futuro intervento con DPCM anche rispetto al termine del 2030, tale intento risulterebbe più chiaro attraverso una modifica dell'articolo 5, comma 2; ciò a prescindere dal fatto che tale disposizione della legge n. 244 del 2012 – sulla quale però il provvedimento in esame non interviene – appare costituire una sorta di “delegificazione spuria”; il capoverso art. 1094-bis della lettera b) del comma 1 dell'articolo 8, prevede, ai fini dell'attribuzione del ruolo di vertice per alcuni ruoli, il “previo parere della commissione di vertice della relativa Forza armata”; al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare meglio la procedura e gli effetti di tale parere (con riferimento ad esempio a chi lo debba richiedere e se debba essere vincolante); il principio di delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 (“revisione delle misure volte a conseguire, entro l'anno 2030, il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare”) appare piuttosto costituire un oggetto di delega; in proposito si ricorda che il paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive di distinguere l'oggetto della delega dai principi e criteri direttivi; il principio di delega di cui alla successiva lettera i) prescrive la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore dei volontari in ferma breve, prefissata e in servizio permanente delle Forze armate nei concorsi delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale; al riguardo, si segnala che il comma 2 dell'articolo 9 già prevede in via generale l'intesa in sede di Conferenza unificata per tutti gli schemi di decreto legislativo; il principio direttivo di cui alla successiva lettera m) prevede l'istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato; al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio il principio di delega, tra le altre cose con riferimento ai profili attinenti alla tutela dei dati personali;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   come già si è visto, il comma 1 dell'articolo 1 sostituisce i riferimenti all'anno 2024 e all'anno 2025 con quelli all'anno 2030 e all'anno 2031 in alcune disposizioni del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi di riduzione degli organici del personale della Difesa, previsti dalla legge n. 244 del 2012 (cd. “legge Di Paola”); al riguardo andrebbe approfondito se, per esigenze di coordinamento, non debbano essere aggiornati anche i termini temporali delle seguenti disposizioni del codice: articolo 2196-bis, comma 1, lettera a) che prevede che fino al 2024 sia innalzato a 55 anni il limite di età Pag. 5per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'esercito italiano; l'articolo 2204 che prevede fino al 2024 un regime transitorio per la ferma del militare che presenti domanda per la partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale; l'articolo 2229, comma 1, che prevede fino al 2024 un regime transitorio per il collocamento in ausiliaria; l'articolo 2229-ter che pone al 2025 il termine per il conseguimento dell'obiettivo di riduzione del personale civile del Ministero della difesa;

   il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 9 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

   merita apprezzamento la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 9 e in base alla quale gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 9 saranno effettuati attraverso le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010);

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 2; l'articolo 8, comma 1, lettera b); l'articolo 9, comma 1, lettere b), i) ed m);

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    approfondire l'articolo 1, comma 1;

    aggiungere, all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “sono trasmessi”, le seguenti: “entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza della delega” e, conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
C. 875-B.
(Parere alla Commissione IV).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione)

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Devis DORI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del Pag. 6provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il progetto di legge C. 875-B e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   la proposta di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

   il comma 6 dell'articolo 3 prevede che siano riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di cancellazione dall'albo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari; al riguardo, si valuti l'opportunità di formulare la disposizione in termini di novella dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) che indica le materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, alla luce del paragrafo 3, lettera a) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di privilegiare la modifica testuale di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette;

  per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento formula la seguente osservazione:

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di riformulare l'articolo 3, comma 6, in termini di novella dell'articolo 133 del decreto legislativo n. 104 del 2010.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.10.