ALLEGATO 1
5-07262 Fogliani e altri: Iniziative per sopperire alla carenza dell'organico della Polizia di Stato nel territorio del Veneto orientale.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Onorevoli deputati,
gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sullo stato degli organici della Polizia di Stato nel Veneto orientale e si soffermano su alcuni episodi di furti in abitazione registrati nel portogruarese.
Al riguardo, la Prefettura di Venezia ha riferito che, nello scorso mese di novembre, anche il Presidente della Conferenza dei sindaci del Veneto Orientale ha rappresentato la problematica, chiedendo un incontro sul tema del controllo del territorio. Sebbene il monitoraggio dei dati statistici relativi ai furti in abitazione non indichi un andamento preoccupante, la Prefettura di Venezia ha sollecitato le Forze dell'ordine a incrementare la propria presenza sul territorio, con un aumento dei turni e delle unità impiegate, al fine di rendere visibile l'intervento dello Stato e anche di incidere sulla percezione di sicurezza dei cittadini.
Segnalo inoltre che, nel mese di ottobre scorso, la Squadra Mobile di Venezia ha condotto un'operazione di polizia giudiziaria che ha portato all'arresto di una banda costituita da quattro cittadini albanesi, tuttora ristretti in carcere. La predetta banda aveva commesso oltre 100 furti in tutto il territorio della provincia, di cui la maggior parte nel portogruarese.
Per quanto concerne la situazione delle dotazioni di personale degli Uffici della Polizia di Stato nell'area del Veneto Orientale, faccio presente che il Commissariato di P.S. di Portogruaro conta oggi su 29 unità di personale, grazie alle quali vengono messe in campo, in media, 45 pattuglie mensili. A queste si aggiungono le 7 unità del Posto di Polizia Ferroviaria e le 5 unità del Distaccamento della Polizia Stradale dislocati in quel comune.
Il Commissariato PS di Iesolo dispone, invece, di 41 unità, grazie alle quali, in media, vengono effettuate circa 85 pattuglie mensili.
Complessivamente, nella provincia di Venezia, gli Uffici della Polizia di Stato operano attualmente con 1.316 unità di personale, 641 delle quali appartengono alla Questura del capoluogo.
Tale dispositivo sarà rafforzato con l'assegnazione di ulteriori aliquote. Il piano messo a punto prevede che nel febbraio 2022 saranno assegnate alle diverse articolazioni presenti in quella provincia 16 ulteriori unità della Polizia di Stato; ad essi si aggiungeranno altre 29 unità appartenenti alla Polizia di Stato nel successivo mese di giugno.
ALLEGATO 2
5-07263 Magi: Misure per consentire la rapida definizione delle domande di regolarizzazione di lavoratori stranieri ancora in attesa di esame.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Onorevoli deputati,
l'Onorevole interrogante, facendo riferimento ai procedimenti di regolarizzazione dei lavoratori stranieri presenti in Italia, chiede notizie circa la eventuale proroga dei rapporti di lavoro del personale interinale impiegato dal Ministero dell'interno per la conclusione dei procedimenti in esame.
Al riguardo ricollegandomi agli elementi già forniti in questa Commissione mi limiterò a ripercorrere in via di massima sintesi gli aspetti procedurali delle domande di regolarizzazione, per soffermarmi maggiormente sugli esiti finora conseguiti.
Le procedure di emersione hanno incontrato, specie nella fase iniziale, varie difficoltà aggravate dalla pandemia, che ha costretto gli uffici a ridurre gli appuntamenti con gli utenti. Tali criticità hanno generato un sovraccarico di lavoro e di arretrato nello svolgimento delle istanze, che si sta riassorbendo anche grazie al contributo dei lavoratori interinali.
Riguardo ai due distinti procedimenti amministrativi, previsti dalla normativa in questione, il quadro su base nazionale è il seguente.
In relazione al procedimento gestito dagli sportelli unici presso le Prefetture, le domande presentate sono state complessivamente 207.870.
Con riferimento alle istanze pervenute l'85 per cento ha riguardato il lavoro domestico e di assistenza alla persona mentre il 15 per cento l'emersione di rapporti di lavoro subordinato negli altri settori.
Alla data del 13 dicembre scorso risultano definite positivamente 86.889 pratiche con la richiesta dei permessi di soggiorno alle Questure da parte degli Sportelli Unici delle Prefetture; i provvedimenti di rigetto sono stati 16.176, mentre 2.554 sono state le rinunce.
Il totale delle pratiche lavorate è di 105.619, pari al 50,81 per cento del totale delle istanze inserite sul sistema informatico.
Alla data odierna segnalo come dato di rilievo, non esaustivo, che sono 47 le Prefetture che hanno lavorato oltre l'80 per cento delle pratiche; 32 quelle che hanno lavorato un numero di pratiche compreso tra il 60 e l'80 per cento del totale e 10 prefetture tra il 50 e il 60 per cento.
In relazione alla procedura seguita dalle questure, informo che alla data di ieri sono state definite 10.221 pratiche pari al 91,5 per cento del totale.
In merito ai lavoratori interinali evidenzio che attualmente presso gli Sportelli Unici sono impiegati 683 unità i cui contratti, prolungati per lo stato di emergenza pandemica, sono in scadenza al 31 dicembre 2021.
Al momento sono in corso valutazioni circa la possibilità di un ulteriore impiego dei lavoratori interinali.
ALLEGATO 3
5-07264 Sarro e Siracusano: Iniziative per il potenziamento dell'organico della Questura di Messina.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
gli Onorevoli interroganti chiedono iniziative per potenziare l'organico della Questura di Messina.
Al riguardo, faccio preliminarmente presente che uno degli obiettivi prioritari del Ministero dell'interno è garantire che il sistema dei presidi territoriali della sicurezza sia efficiente e performante rispetto ai propri compiti istituzionali, ivi compreso quello del controllo delle misure anti-Covid.
Tale priorità si è concretata, tra l'altro, in una complessiva revisione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, teso al duplice obiettivo di uniformarne la struttura e di ottimizzare l'impiego delle dotazioni organiche a ciascuna di esse assegnate.
Agli aspetti organizzativi appena accennati si aggiunge, sul piano operativo, un ulteriore essenziale strumento di razionalizzazione, costituito dal coordinamento sul territorio delle Forze di polizia, che trova la sua sede istituzionale nei Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che consentono una modulazione efficace dei dispositivi di sicurezza e un'allocazione efficiente delle risorse disponibili.
Per quanto, in particolare, riguarda la provincia di Messina, rappresento che la Polizia di Stato è presente con 952 unità. La Questura ha un organico di 431 effettivi, che saranno incrementati nei prossimi mesi di febbraio e giugno rispettivamente di 11 e 19 unità.
Tale incremento per l'anno 2022 consente un aumento – compatibile sotto il profilo complessivo – delle unità destinate alla Questura di Messina rispetto a quelle assegnate nell'anno in corso, a riprova della necessaria attenzione riservata a tale Ufficio nella predisposizione del citato piano dei potenziamenti previsto per il 2022.
ALLEGATO 4
5-07265 Fornaro: Iniziative per risolvere la situazione di un gruppo di migranti pakistani richiedenti lo status di rifugiato che da tempo stazionano in piazza Mazzini a Vercelli.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
con riferimento all'interrogazione all'ordine del giorno, rappresento che dallo scorso agosto sono giunti nella provincia di Vercelli 112 cittadini di origine pakistana, di cui 5 minori, che hanno formalizzato l'istanza di protezione internazionale mediante la compilazione del modello C3 presso l'Ufficio Immigrazione della locale Questura.
La procedura prevede che il migrante, dopo aver manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale con la redazione del «foglio notizie SGA», venga inviato all'Istituto di Salute degli Immigrati presso l'ASL Vercelli per gli accertamenti sanitari del caso, ivi compresa la sottoposizione a tampone rapido.
La Prefettura, una volta verificata la disponibilità di posti presso i centri di accoglienza straordinaria (CAS) presenti nella provincia, dispone il collocamento dei richiedenti in tali strutture.
Solo successivamente a tali preliminari operazioni, ivi compreso il foto-segnalamento, viene redatto il cosiddetto modello C3.
Allo stato attuale 17 pakistani, tra quanti hanno presentato istanza di protezione, vengono temporaneamente ospitati presso due strutture alloggiative gestite dalla CARITAS e dal comune nelle more del perfezionamento della procedura.
Queste strutture alloggiative comunque registrano una presenza inferiore alla capienza.
Si soggiunge che nei giardini di piazza Mazzini, attigua all'ingresso dell'Ufficio Immigrazione della Questura, sono attualmente presenti due tende che vengono utilizzate dai migranti solamente come deposito dei propri effetti personali.
In ogni caso l'utilizzazione di altre strutture fuori dall'ambito provinciale è già avvenuta nei mesi di agosto e settembre 2021, durante i quali circa 20 richiedenti asilo sono stati collocati in strutture presenti nelle provincie di Torino e Cuneo, a causa della saturazione dei posti presso i CAS della provincia.
Per completezza d'informazione, si evidenzia che nella costante attività di supporto agli Uffici periferici svolta dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Ministero dell'interno sono state individuate – mediante una recente circolare – modalità per la diffusione della modulistica che consenta un miglioramento della qualità delle procedure di registrazione delle domande di protezione internazionale.
Sotto il profilo dei posti per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale giunti sul territorio, preciso che la Prefettura di Vercelli ha in corso il bando di gara per il nuovo appalto relativo al servizio di accoglienza per un numero complessivo di 330 posti, con previsione di conclusione delle relative attività nelle prossime settimane.
La Prefettura, inoltre, ha avviato interlocuzioni con l'Arcidiocesi, il comune di Vercelli, la Croce Rossa Italiana, la Caritas Diocesana e l'Associazione Migrantes, che si sono attivate con opere di assistenza e solidarietà nei confronti dei cittadini stranieri non inseriti nei Centri e nelle more della definizione delle procedure finalizzate alla formalizzazione della domanda di asilo. In base alle intese raggiunte, la Caritas assicura la sistemazione alloggiativa nelle ore notturne come prima forma di accoglienza in due strutture, una delle quali gestita per conto del comune di Vercelli.
ALLEGATO 5
5-07266 Montaruli e altri: Misure volte a fornire supporto e tutela alle migranti oggetto di violenze familiari.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Onorevoli deputati,
gli Onorevoli interroganti, traendo spunto da un recente fatto di cronaca assai rilevante, nel quale la vittima, una giovane straniera, ha subito violenza ad opera dei propri familiari per il suo rifiuto di professare la religione musulmana, chiedono con quali iniziative il Governo intenda combattere il fenomeno.
L'atto di sindacato ispettivo in esame tocca due temi rilevanti: quello del contrasto alla violenza di genere e quello dei rapporti con la comunità musulmana.
Lo Stato italiano favorisce, anche mediante l'attivazione di istanze strutturate di dialogo come il tavolo per le relazioni con l'Islam italiano, l'integrazione della comunità musulmana nella società italiana e la comunità musulmana si impegna ad aderire ai principi di fondo del nostro ordinamento, a partire dal rispetto del principio di autodeterminazione dei soggetti e di uguaglianza di genere.
Va anche rilevato che l'Italia, nel corso degli anni, ha compiuto notevoli passi in avanti nel dotarsi di un'adeguata cornice normativa per rafforzare la tutela dei diritti della donna. In questo senso, è da ricordare, sul piano internazionale, la ratifica nel 2013, da parte del nostro Paese, della Convenzione di Istanbul del 2011 contro la violenza di genere, mentre, a livello interno, abbiamo posto in essere una serie di misure normative orientate alla promozione attiva della parità di genere e alla repressione della violenza sulle donne. Uno dei più recenti interventi è rappresentato dal cosiddetto «Codice rosso», che ha ampliato le tutele per le vittime, introducendo nuove fattispecie criminose, tra le quali l'articolo 558-bis del codice penale, che punisce la costrizione e l'induzione al matrimonio circondando tale condotta da una rete di circostanze aggravanti.
Inoltre il Governo sta seguendo la proposta di legge attualmente all'esame della Commissione I della Camera [A.C. 3200 (Ascari ed altri – M5S)] concernente la modifica dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi sull'immigrazione (permesso di soggiorno speciale) inserendo il reato di costrizione o induzione al matrimonio nell'elenco delle fattispecie di reato previste dallo stesso articolo 18-bis in materia di permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica.
Sul piano operativo, ricordo l'impegno delle forze di polizia in diverse campagne di sensibilizzazione e informazione destinate anche al mondo della scuola, perché è essenziale che la cultura del rispetto diventi parte del processo di crescita e maturazione civica dei giovani. Ricordo anche che le forze di polizia utilizzano avanzate prassi operative, in virtù delle quali grande attenzione è posta nella valutazione delle situazioni di particolare vulnerabilità delle vittime, originate in contesti familiari, condizionati da difficoltà di ordine economico e sociale o da retaggi culturali. Sotto quest'ultimo profilo, in nessun modo le differenze culturali possono esimere da una piena adesione ai principi di fondo sui quali si basa la nostra società, come l'eguaglianza di genere e il rispetto della dignità umana che permea di sé il quadro dei valori costituzionali.
Il Governo è al lavoro su interventi volti a migliorare la sicurezza delle donne e a condividere, in seno al tavolo per le relazioni con l'Islam italiano, i necessari percorsi per una maggiore integrazione.
Soggiungo, non da ultimo, che lo scorso 3 dicembre il Consiglio dei ministri ha varato un disegno di legge per il contrasto Pag. 39della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Il testo contiene un complesso di misure di prevenzione contro le forme di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica, intervenendo con modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale, al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e ad alcune leggi speciali. Il disegno di legge pone, inoltre, una particolare attenzione ai casi in cui tale fenomeno si manifesta in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, alla particolare vulnerabilità delle vittime, e agli specifici rischi di reiterazione e multilesività. In particolare, in chiave preventiva, è prevista l'estensione delle misure di prevenzione personali applicabili dall'Autorità giudiziaria (tra le quali, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), ai soggetti indiziati dei delitti di violenza sessuale, di omicidio, di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché ai soggetti che, già ammoniti dal Questore, sono indiziati di percosse, lesioni, violenza privata, minaccia grave o aggravata, violazione di domicilio, danneggiamento, commessi in ambito di «violenza domestica». Altra rilevante novità è la comunicazione al Prefetto da parte dell'organo di polizia, che procede per i reati di omicidio, violenza domestica, maltrattamenti contro familiari, qualora sussista un pericolo concreto di reiterazione della condotta, al fine di adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa.
Di particolare rilievo è, inoltre, l'introduzione di una forma di ristoro anticipato cosiddetto provvisionale, a favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto, da prevedere nella liquidazione definitiva dell'indennizzo.
Il provvedimento documenta in modo eloquente l'impegno del Governo ad affermare con misure concrete e strutturali il principio della uguaglianza di genere ed incrementare il livello di sicurezza delle donne e si inserisce, a sua volta, nel più ampio insieme delle politiche volte a promuovere la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona.
Si tratta ovviamente di un disegno di legge, che in quanto tale è evidentemente aperto alle idee e proposte emendative che il Parlamento intenderà fare.
ALLEGATO 6
5-07267 Elisa Tripodi e altri: Sulle vicende concernenti il decesso del migrante Wissem Abdel Latif.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Onorevoli deputati,
gli interroganti richiamano l'attenzione sul decesso del giovane cittadino straniero Wissem Latif Abdel, avvenuta a Roma lo scorso 28 novembre.
Il cittadino tunisino risulta essere entrato in Italia il 2 ottobre 2021, nell'ambito di uno sbarco a Lampedusa. A seguito delle procedure di identificazione presso il locale hotspot, lo stesso veniva fotosegnalato nel sistema «Eurodac» e successivamente collocato in «isolamento COVID-19» sulla nave quarantena Atlas. All'esito del periodo di quarantena, il 13 ottobre, l'uomo veniva raggiunto da un decreto di respingimento del Questore di Siracusa e dal contestuale ordine di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma – Ponte Galeria, ove giungeva munito di refertazione medica, dell'ASL n. 8 di Siracusa, datata 12 ottobre 2021, attestante l'esito diagnostico di laboratorio per Sars-CoV-2 («negativo») e del certificato di idoneità alla vita in comunità ristretta, emesso in data 13 ottobre 2021 dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria dell'Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera. In data 15 ottobre 2021, il Giudice di Pace competente convalidava il trattenimento presso il suindicato C.P.R. In quella sede, lo straniero manifestava la volontà di chiedere protezione internazionale in Italia. Il successivo 18 ottobre, il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia di immigrazione, convalidava nuovamente il trattenimento dell'uomo presso il C.P.R. In data 25 ottobre 2021, personale del locale Ufficio Immigrazione presso il suddetto C.P.R. veniva informato, per le vie brevi, che la psicologa del Servizio Psico-Sociale della Soc. Coop.a.r.l. «Albatros 1973» aveva segnalato, con apposita relazione, la necessità di sottoporre lo straniero ad una visita psichiatrica e di assegnargli una terapia farmacologica.
Giova evidenziare che, prima di allora, non era pervenuta al personale dell'Ufficio Immigrazione alcuna segnalazione di simile tenore relativa al quadro clinico dello straniero, il quale veniva successivamente sottoposto alla visita psichiatrica richiesta, in seguito alla quale gli veniva assegnato il piano terapeutico da seguire.
Il 19 novembre, la citata psicologa segnalava, con un'altra relazione, la necessità di sottoporre lo straniero ad una visita di controllo, finalizzata ad un maggior approfondimento del relativo quadro psicopatologico. Il giovane veniva quindi sottoposto, il successivo 23 novembre, a tale visita psichiatrica, all'esito della quale veniva disposto il suo ricovero.
Nella stessa giornata, il medesimo veniva accompagnato per «stato di necessità» presso il presidio ospedaliero G.B. Grassi, per essere poi trasferito presso il reparto «Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura» dell'Ospedale San Camillo in data 25 novembre.
Infine, alle ore 9.20 del 28 novembre scorso, personale del dispositivo di vigilanza del C.P.R. «Ponte Galeria» veniva informato, per le vie brevi, dal Primario del Reparto Psichiatrico dell'Ospedale Grassi e San Camillo, che lo straniero era deceduto per arresto cardiaco alle ore 4.20 di quella mattinata.
Segnalo inoltre che il Ministero della giustizia, interpellato sulla questione, ha comunicato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha avviato un procedimento penale che pende ancora nella fase delle indagini preliminari. Nell'ambito di siffatto procedimento penale sono stati disposti tutti gli accertamentiPag. 41 del caso, allo stato coperti dal segreto investigativo.
Mi preme anche evidenziare che la Prefettura di Roma, in ottemperanza a quanto previsto dal relativo capitolato d'appalto, svolge un'attività di monitoraggio attraverso specifici sopralluoghi effettuati mensilmente presso il CPR di Ponte Galeria da parte della commissione tecnico economica per verificare la regolarità dei servizi effettivamente erogati dal soggetto gestore del centro. L'ultimo di tali sopralluoghi è stato eseguito l'11 novembre scorso senza che fossero rilevate anomalie.
Considerata la gravità dei fatti verificatisi, si è ritenuto comunque di disporre un ulteriore approfondimento, incaricando formalmente un dirigente in servizio presso la Prefettura di acquisire informazioni sulle attività ed i servizi offerti dal soggetto gestore e su quelli concretamente fruiti dal cittadino tunisino in parola durante la sua permanenza nel centro.
Al di là del tragico episodio citato, rappresento che, al fine di migliorare le condizioni di trattenimento all'interno dei Centri di permanenza per i rimpatri, con il nuovo schema di capitolato approvato con decreto ministeriale del 29 gennaio 2021 sono state rimodulate le prestazioni.
In particolare, è stato introdotto il servizio di assistenza psicologica, con previsione della corrispondente figura professionale. Il servizio è volto a garantire, attraverso l'impiego di personale qualificato, l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze della persona. Nel caso di beneficiari con particolari necessità di presa in carico, è garantita l'attivazione di interventi psico-socio-sanitari finalizzati all'adozione ed attuazione di misure di assistenza e di supporto.
Nell'ambito del servizio di assistenza sociale, è stata specificamente prevista la segnalazione dei casi vulnerabili alle autorità di valutazione competenti. Inoltre, nell'ambito del servizio di orientamento legale, è stata introdotta l'informativa sulla normativa riguardante l'accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla condizione giuridica dello straniero.
Sempre in un'ottica di potenziamento dei servizi, è stata aumentata la dotazione minima di personale, attraverso l'incremento degli operatori diurni e notturni sia per i centri da 51 fino a 150 posti che per le strutture da 151 a 300 posti ed è altresì stato incrementato il monte ore settimanale del presidio medico.
La questione del miglioramento delle condizioni di trattenimento sotto il profilo sociale e psicologico è comunque sotto la costante attenzione ed ha formato oggetto anche di una recente circolare per ulteriori iniziative nell'ottica di migliorare le condizioni della permanenza nei centri nel pieno rispetto dei diritti delle persone trattenute.
ALLEGATO 7
5-07268 Marco Di Maio: Iniziative per incentivare fusioni e aggregazioni tra comuni.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Onorevoli deputati,
l'Onorevole interrogante, facendo riferimento alle difficoltà gestionali incontrate dagli enti locali, chiede di conoscere quali iniziative si intendano avviare per favorire le aggregazioni inter-comunali, ponendo altresì l'attenzione sulla tematica delle funzioni esercitate dalle province.
Al riguardo, fornisco i seguenti elementi di conoscenza, per quanto di diretta competenza del Ministero dell'interno.
È ormai oggetto di ampia condivisione che, a oltre vent'anni dal decreto legislativo n. 267 di approvazione del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, sussista la necessità di una sua revisione sistematica che, attraverso lo strumento di una delega legislativa, consenta al Governo di ridefinire il complessivo assetto della materia, armonizzando le disposizioni originarie con i numerosi interventi di settore che si sono succeduti negli anni.
In considerazione dell'ampia e tecnicamente assai complessa tematica sottesa al nuovo regime degli enti locali, all'esito dei lavori di un gruppo di studio voluto dal Ministro dell'interno, insediatosi il 6 luglio 2020, è stata elaborata una bozza di disegno di legge delega per la revisione dell'ordinamento di tali enti, sulla quale sono in corso interlocuzioni con le rappresentanze degli enti locali e delle regioni.
In tale contesto è prevista la facoltà, e non più l'obbligo da parte dei comuni, di esercitare le funzioni fondamentali in via associata.
Tale proposta di intervento normativo tiene conto dell'indirizzo della Corte costituzionale (sentenza 4 marzo 2019, n. 33) – richiamato dall'interrogante – secondo il quale la previsione generalizzata dell'obbligo di gestione associata per tutte le funzioni fondamentali sconta un'eccessiva rigidità al punto che non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, per motivi di collocazione geografica, per caratteristiche demografiche e socio-ambientali, la convenzione o l'unione dei comuni non sono idonee a realizzare quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell'intera disciplina. Si supera, pertanto, il principio dell'obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali che diventano dunque facoltative.
Per quanto concerne i processi di fusione dei comuni, nell'ambito del citato disegno di legge di revisione del TUOEL sono previsti, tra gli altri, principi e criteri direttivi al fine di garantire l'adeguatezza degli enti e l'effettività dell'esercizio.
La nuova delega, quindi, intende intervenire sulla disciplina in materia di fusioni di comuni, nell'ottica di consolidare ulteriormente gli attuali meccanismi volti ad assicurare l'integrazione, anche identitaria, delle comunità e a favorire i suddetti processi di aggregazione anche nell'ambito dei piccoli comuni. Infatti, si è tenuto conto del fatto che, comunque, in questi anni, i processi di fusione hanno avuto una realizzazione solo parziale e frammentata, dando origine a comunità non abbastanza solide; per tale motivo si prevedono sedi di concertazione istituzionale per la definizione, mediante accordo, di principi e criteri comuni per la definizione del procedimento di fusione, volti a privilegiare la nascita di nuove realtà comunali di dimensione e capacità adeguata affinché ciò si traduca in un effettivo miglioramento della capacità di gestione delle funzioni.
Si rammenta, inoltre, che anche sotto il profilo economico-finanziario sono previsti appositi contributi al fine di favorire la fusione dei comuni. La relativa dotazione Pag. 43finanziaria è stata nel tempo incrementata, da ultimo con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che ha previsto, a decorrere dall'anno in corso, un ulteriore incremento di 6,5 milioni di euro del fondo da destinare al contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui al richiamato comma 3 dell'articolo 15 del TUOEL.
In relazione al termine per l'attuazione dell'obbligo associativo dei comuni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, si rammenta che da ultimo è stato prorogato al 31 dicembre 2021 con il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183. Tale termine risulta pertanto di imminente scadenza ed il mancato differimento determinerebbe l'attivazione, previa diffida dei Prefetti, della procedura sostitutiva del Governo prevista dall'articolo 8, legge 5 giugno 2003, n. 131.
Al riguardo, si fa presente che, in vista della predisposizione del cosiddetto «Mille proroghe» per l'anno 2022, il Ministero dell'interno ha elaborato una proposta normativa di proroga, al 31 dicembre 2022, del termine de quo, ritenuta necessaria anche in considerazione della circostanza che presso il Ministero dell'interno è in corso la definizione un disegno di legge delega per la riforma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL).
Quanto alle province, all'esito della consultazione referendaria del 2016 che non ha dato seguito alla modifica costituzionale, è emersa la necessità di ridefinire più precisamente la disciplina normativa. In considerazione della complessità di un'operazione di rilettura del decreto legislativo n. 267 del 2000 per adeguare le disposizioni in esso contenute alla natura di ente di secondo grado di tali enti, nella bozza di legge delega sono previste specifiche norme volte a migliorarne l'operatività e a superare le attuali carenze normative.
L'obiettivo è quello di mettere in condizione le province di esercitare efficacemente le proprie funzioni, attualmente previste dalla legge, di «casa dei comuni», enti intermedi erogatori di servizi alle comunità territoriali.
ALLEGATO 8
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea (C. 3308 Governo).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3308, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020;
evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di provvedere a estinguere tutti i trattati bilaterali di investimento interni all'Unione europea residui, comprese le relative clausole compromissorie, che prevedono il procedimento arbitrale, e quelle di caducità, che estendono la protezione per la tutela degli investimenti effettuati prima della data di estinzione di un trattato bilaterale di investimento per un ulteriore periodo di tempo, prevedendo, inoltre, misure transitorie afferenti ai procedimenti arbitrali pendenti;
segnalato infatti come la Corte di giustizia dell'Unione europea abbia stabilito che le clausole compromissorie per investitori e Stati contenute nei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea (trattati bilaterali di investimento interni all'Unione) sono in contrasto con i trattati dell'Unione e che, per effetto di tale incompatibilità, risultano inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti del trattato bilaterale di investimento interno all'Unione è diventata Stato membro della stessa Unione, non potendo, pertanto, fungere da base giuridica per i procedimenti arbitrali;
rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 9
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021 (C. 3318 Governo).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3318, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021»;
evidenziato come l'Accordo in esame regoli l'apertura di una sede in Italia dell'Istituto forestale europeo, istituito con la Convenzione di Joensuu del 28 agosto 2003, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge 30 dicembre 2008, n. 219;
sottolineato come la proposta di aprire una sede italiana dell'Istituto intenda rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia in materia di protezione e salvaguardia del patrimonio forestale e boschivo, sui temi legati alla ricerca scientifica e di sostegno alle politiche gestionali di tutela;
rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 10
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci (C. 3322 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3322, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018»;
evidenziato come l'Accordo in esame integri l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci firmato il 7 agosto 1999, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con la legge 15 gennaio 2003, n. 16;
segnalato come l'integrazione, richiesta dalla Parte italiana, consenta, in particolare, di usare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra Italia ed Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato), a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti, al fine di garantire maggior flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci, soprattutto italiani, che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainati;
rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 11
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale (Nuovo testo unificato C. 1870 e abb.).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1870 e abb. – non modificato nel corso dell'esame in sede referente – recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale», come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia prevalentemente riconducibile alla materia «difesa e Forze armate», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;
segnalato, con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), concernente l'aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate nei concorsi delle assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, come assumano rilievo anche la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, e la materia «organizzazione amministrativa delle regioni», attribuita alla competenza residuale regionale dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, nonché l'autonomia regolamentare di province, comuni e città metropolitane in ordine alla loro organizzazione e alle loro funzioni, riconosciuta dall'articolo 117, sesto comma, della Costituzione;
ricordato, per quanto concerne specificamente la polizia locale, come la sentenza n. 167 del 2010 della Corte costituzionale abbia distinto tra i compiti di coordinamento tra Stato e regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza (tali sono ad esempio quelli concernenti il controllo del territorio), affidati esclusivamente alla legge statale dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, e gli aspetti affidati alla competenza residuale regionale in materia di polizia amministrativa locale, tra i quali rientrano l'organizzazione e il funzionamento della polizia locale – con riguardo, tra le altre cose, al contingente degli addetti in servizio e allo stato giuridico del personale – aspetto quest'ultimo su cui incide però anche la competenza legislativa esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
preso atto che l'articolo 9, comma 1, conferisce una delega al Governo a rivedere lo strumento militare nazionale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, individuando diversi principi e criteri direttivi;
Pag. 48rilevato, con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), concernente la riorganizzazione della sanità militare, come assuma rilievo anche la materia «tutela della salute» assegnata alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
osservato come, a fronte del sopra richiamato concorso di competenze, il provvedimento preveda, in via generale, all'articolo 9, comma 2, l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi adottati ai sensi della delega;
segnalato come il riferimento alla «previa intesa in sede di Conferenza unificata» sia presente anche nel principio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i),
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera i), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il riferimento alla «previa intesa in sede di Conferenza unificata», alla luce della disposizione di carattere generale – che prevede l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi emanati ai sensi della delega conferita dall'articolo – contenuta al comma 2 del medesimo articolo 9.
ALLEGATO 12
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («Legge SalvaMare») (C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1939-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (“Legge SalvaMare”)»;
rilevato come, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, l'esame in questa fase da parte della Camera abbia ad oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato al provvedimento e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti;
condivisi gli importanti obiettivi sottesi all'intervento legislativo, il quale si pone la finalità di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi;
rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il disegno di legge sia principalmente riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente», di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
osservato come assumano anche rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni – quali quelle di cui agli articoli 3 e 8 – la materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117;
segnalato come rilevino altresì, con riferimento all'articolo 2, le materie «porti e aeroporti civili» – che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ricomprende nel novero delle materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni – e «sistema tributario e contabile dello Stato», di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché, con riferimento agli articoli 9 e 10, la materia «norme generali sull'istruzione», anch'essa di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;
segnalato, sotto il profilo della coerenza ordinamentale, come l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 2, commi 3 e 5, rechino richiami normativi al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, che risultano oggetto di doppia deliberazione conforme;
ricordato che il citato decreto legislativo n. 182 del 2003, successivamente all'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea del Senato, è stato tuttavia abrogato, a far data dal 15 dicembre 2021, dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021;
richiamato il parere espresso, durante l'esame in prima lettura alla Camera, nella seduta del 10 ottobre 2019, dalla I Commissione, recante alcune osservazioni poi Pag. 50recepite dalla Commissione di merito in sede referente;
preso atto del coinvolgimento del sistema delle autonomie locali previsto all'articolo 3, comma 1, del provvedimento – ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto per la disciplina delle modalità di effettuazione di specifiche campagne di pulizia – nonché all'articolo 15, comma 2, nell'ambito del Tavolo interministeriale di consultazione permanente ivi previsto, al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 1, comma 2, alinea, e all'articolo 2, commi 3 e 5, valuti la Commissione di merito, sotto il profilo della coerenza ordinamentale, l'opportunità di correggere i richiami normativi – ivi contenuti e oggetto di doppia deliberazione conforme – al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, che è stato abrogato, a far data dal 15 dicembre 2021, dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197.