CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 novembre 2021
702.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Parere alla V Commissione della Camera).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2021.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.
C. 2372.
(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Emanuela CORDA, presidente, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare, chiede alla deputata Foscolo di assumerne le funzioni.

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) relatrice, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale «norme generali dell'istruzione» (articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione); con riferimento all'articolo 4 assume rilievo anche la residuale competenza regionale in materia di formazione professionale (articolo 117, quarto comma della Costituzione).
  In particolare, l'articolo 1 comma 1, dispone che, al fine di favorire la cultura della competenza, tesa a integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali, e al fine di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, favorisce lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.
  Il comma 2 dispone che, al termine della sperimentazione nazionale nei percorsi scolastici di cui all'articolo 3, sulla base dei risultati della stessa, il Ministro dell'istruzione adotta, con proprio decreto, le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive. Le Linee guida individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze non cognitive e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, nonché con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
  L'articolo 2 prevede che, per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi scolastici, il Ministero dell'istruzione predispone, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un Piano straordinario di azione formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico 2022/2023.
  L'articolo 3, commi 1-6 e 8, disciplina la sperimentazione nazionale nei percorsi scolastici, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, e per un triennio (dunque, fino all'anno scolastico 2024/2025 compreso). In particolare, dispone che la stessa è finalizzata:

   a) all'individuazione delle competenze non cognitive il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo dei discenti;

   b) all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscono lo sviluppo delle competenze non cognitive, nonché dei criteri e degli strumenti per la rilevazione e valutazione delle stesse competenze;

   b-bis) all'individuazione di percorsi formativi innovativi, caratterizzati da metodologie didattiche di sperimentazione, che favoriscano il recupero di motivazione degli studenti, con specifico riguardo alla dispersione scolastica esplicita e a quella implicita.

   c) alla verifica dell'impatto dello sviluppo delle competenze non cognitive sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

  L'articolo 3, comma 7, prevede, a sua volta, che, al termine della sperimentazione, il Ministro dell'istruzione presenta al Parlamento una relazione sugli esiti della stessa.
  L'articolo 4 dispone, anzitutto, che i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione nazionale nei percorsi dei CPIA, nonché i requisiti dei soggetti che, attraverso la presentazione di progetti, possono partecipare, le modalità della partecipazione e le procedure di valutazione dei progetti sono stabiliti con il medesimo decreto del Ministro dell'istruzione che, in base all'art. 3, deve disciplinare gli stessi aspetti con riferimento ai percorsi scolastici. Pag. 265
  L'articolo prevede, inoltre, che i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione nazionale nei percorsi IeFP devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene le competenze della Commissione. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda preliminarmente che la legge europea, insieme alla legge di delegazione europea è uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Infatti, a fianco della legge di delegazione europea, che delega il Governo al recepimento delle nuove direttive dell'Unione, la legge europea ha la finalità di prevenire l'apertura, o consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.
  In tal senso, il provvedimento trova il suo fondamento nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il quale prescrive che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (ora dell'Unione europea). Esso interviene poi, in una pluralità di materie, alcune delle quali di esclusiva competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e regioni e di competenza residuale regionale; tra le prime si segnalano la disciplina dei mercati finanziari, la tutela della concorrenza, il sistema tributario e la tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione); tra le seconde si segnalano la tutela della salute, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, la valorizzazione dei beni ambientali, l'alimentazione (articolo 117, terzo comma) e l'agricoltura (articolo 117, quarto comma).
  Ricorda come la Commissione abbia già esaminato il provvedimento, da ultimo nella seduta del 26 maggio 2021, esprimendo un parere favorevole.
  Dichiara che si soffermerò pertanto solo sulle modifiche apportate dal Senato successivamente al parere della Commissione.
  All'articolo 1 è stato specificato un riferimento normativo inerente alla necessità di tenere conto, in sede di revisione del regolamento dell'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR), dei nuovi compiti attribuiti a tale ufficio dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dal medesimo articolo 1 (tali compiti riguardano la promozione della parità e la rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea).
  È stato inserito un nuovo articolo 2, recante «disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso Ares 2019/4793003» L'articolo in questione interviene con alcune modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) ridefinendo in particolare le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti in Italia. Le modifiche sono volte a contrastare, superando al tempo stesso alcune eccezioni sollevate in sede comunitaria, il fenomeno della cosiddetta «estero-vestizione» ovvero la pratica di immatricolare all'estero i veicoli al fine Pag. 266di eludere gli obblighi fiscali e assicurativi vigenti nel nostro Paese;
  All'articolo 3 sono modificati i commi 5 e 6, recanti disposizioni relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche (l'autorizzazione di spesa, come rimodulata al Senato, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022);
  All'articolo 4 è aggiunto il comma 2, che interviene sulla legge n. 39 del 1989, in materia di disciplina della professione di mediatore, con particolare riferimento al regime di incompatibilità, introducendo una ulteriore ipotesi di incompatibilità per colui che svolga attività di dipendente o collaboratore di agenti in attività finanziaria o di mediatori creditizi;
  È stato inserito un nuovo articolo 9, che modifica i principi di delega relativi all'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, specificando che sussista una pratica commerciale sleale ogni qualvolta sia fissato dall'acquirente un prezzo medio inferiore ai costi medi di produzione e non solo quando sia fissato un prezzo medio inferiore del 15 per cento a tale prezzo medio.
  All'articolo 10, recante «disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273», sono apportate modifiche relativamente alla procedura di appalto al fine di: individuare gli ulteriori incarichi che il progettista può subappaltare a soggetti terzi; specificare che l'ammissione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria debba rispettare il principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta; prevedere che con decreto ministeriale siano definiti i requisiti minimi che devono avere gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura per partecipare alle procedure di affidamento previste; intervenire in merito ai motivi di esclusione per irregolarità, non definitivamente accertate, relative al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali e correlate ad appalti di importo comunque non inferiore a 35.000 euro;
  È stato inserito un nuovo articolo 13 che detta disposizioni volte a dare attuazione al regolamento (UE) n. 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. Viene a tal fine modificato il decreto legislativo n. 133 del 2009, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del precedente regolamento europeo (CE n. 1907/2006) in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, introducendo alcune disposizioni restrittive e sanzionatorie della circolazione di sostanze suscettibili di prestarsi alla fabbricazione di esplosivi artigianali, perciò definite «precursori di esplosivi».
  Sono apportate modifiche al comma 1 dell'articolo 18, di attuazione delle direttive di esecuzione (UE) 2019/68 e (UE) 2019/69 della Commissione, che incidono sul settore degli armamenti (procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212).
  Sono apportate alcune modifiche all'articolo 26, in materia di disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF), miranti a superare alcuni rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2019/213.
  È stato inserito il nuovo articolo 27 che detta disposizioni volte a dare attuazione alla direttiva UE 2020/1504 in materia di mercati degli strumenti finanziari (Markets in Financial Instruments Directive – MiFID II) per escludere dall'ambito di applicazione della disciplina europea i fornitori di servizi di crowdfunding.
  È stato inserito il nuovo articolo 28 che apporta modifiche al Codice delle assicurazioni private, in attuazione della direttiva 2019/2177/UE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione. Le disposizioni assegnano Pag. 267in particolare all'IVASS alcuni nuovi obblighi informativi nei casi di operatività transfrontaliera delle imprese di assicurazioni;
  All'articolo 29 viene modificata la disciplina sanzionatoria in materia di vendita dei prodotti veterinari contenuta nel decreto legislativo n. 193 del 2006; al medesimo articolo, in materia di vendita on line di medicinali veterinari, viene aggiunta la previsione, analoga a quelle introdotte agli articolo 31 e 32 (cfr. oltre) in base alla quale i provvedimenti emanati dal Ministero della salute, al fine di impedire la vendita on line di prodotti non conformi ai requisiti previsti, sono «pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Ministero della salute».
  All'articolo 31, comma 1, lettera a), con riferimento al decreto legislativo n. 204 del 2015 viene aggiunta, come accennato, la medesima previsione per cui i provvedimenti emanati dal Ministero della salute, al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, sono «pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Ministero della salute».
  All'articolo 32, comma 1, analoga previsione viene stabilita con riferimento alla legge n. 97 del 2013, al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione.
  All'articolo 33, concernente le disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (procedura di infrazione n. 2016/2013) sono apportate modifiche che prevedono: a) che, anche in caso di soppressione di animali in situazioni di emergenza, si debbano adottare modalità che arrechino la minima sofferenza agli animali; b) che, anche in caso di sperimentazione di anestetici ed analgesici, vige l'obbligo di adottare procedure di anestesia o analgesia qualora si causino gravi lesioni e dolore intenso agli animali; c) la soppressione dell'obbligo di verifica ispettiva ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di stabilimenti di allevamento di animali a fini scientifici, fermo restando l'obbligo di conformità degli stabilimenti stessi ai requisiti previsti; d) che si tenga conto in sede di valutazione tecnico-scientifica dei progetti autorizzabili, del rispetto dell'obbligo di sostituzione (ovvero dell'obbligo di adottare procedure efficaci che non coinvolgano gli animali non appena tali procedure si rendano disponibili).
  All'articolo 35 (ex articolo 30), in materia di emissioni di gas ad effetto serra, è specificato in rubrica che la norma riguarda il Caso ARES (2019) 7142023.
  In relazione al rapporto fra Governo e Parlamento nel processo decisionale europeo, interviene il nuovo articolo 40, che al comma 1, lettera a), modifica l'articolo 4 della citata legge n. 234 del 2012, al fine di estendere gli obblighi informativi del Governo nei confronti del Parlamento nell'ambito del processo decisionale europeo, prevedendo che l'informativa dei competenti organi Parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea avvenga regolarmente e non su richiesta; il medesimo obbligo informativo è esteso inoltre alle riunioni dell'Eurogruppo e alle riunioni informali nelle loro diverse formazioni. È inoltre previsto che le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i princìpi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea. Infine, la lettera b) dell'articolo riformula l'articolo 7 della medesima legge 234 del 2012 al fine di rendere più incisivo il ruolo del Parlamento rispetto alla posizione da assumere del Governo in sede europea: con riferimento alla posizione che quest'ultimo dovrà assumere in sede di Consiglio dell'Unione europea e di altre istituzioni od organi dell'Unione rispetto agli indirizzi ricevuti dalle Camere, viene infatti sostituita l'espressione «coerente» con la più stringente espressione «conforme»;
  Il nuovo articolo 41 modifica all'articolo 29 della citata legge n. 234 del 2012, concernente Pag. 268 la legge di delegazione europea e la legge europea, al fine di consentire, in analogia con quanto già previsto per la legge di delegazione europea, che entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo possa presentare alle Camere un ulteriore disegno di legge europea, il cui titolo è completato dalla dicitura «secondo semestre», debitamente corredato di relazione illustrativa.
  È inserito il nuovo articolo 43, relativo al monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nel dettaglio, viene stabilito che, su base semestrale, il Governo trasmetta relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti. Tali relazioni vengono esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR, le quali svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.
  È stato inserito il nuovo articolo 45 che prevede l'assunzione a tempo indeterminato nel numero massimo di ventotto unità di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
  È stato inserito il nuovo articolo 46, recante disposizioni che in attuazione del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, intervengono in merito allo sviluppo della funzione consultiva della Corte dei conti per includervi la possibilità di rendere, a richiesta delle amministrazioni centrali e locali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, pareri nelle materie di contabilità pubblica relativamente alle attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e dai fondi complementari al PNRR.
  All'articolo 48, infine, è stata aggiornata la clausola di invarianza finanziaria tenendo conto delle modifiche apportate dal Senato alle disposizioni del provvedimento, dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45. Formula quindi una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 25 novembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.