CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 novembre 2021
702.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05743 Gadda: Sospensione dell'obbligo dei produttori
di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, concernente l'adozione di iniziative normative volte ad introdurre un periodo di sospensione per l'applicazione del secondo periodo dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prescrive l'obbligo in capo ai produttori di indicare la natura dell'imballaggio utilizzato, si deve premettere che il medesimo articolo prevede che tutti gli imballaggi devono essere etichettati.
  Le disposizioni in questione sono state introdotte con il decreto legislativo n. 116 del 2020, in attuazione delle direttive UE n. 851 e n. 852 del 2018, quest'ultima in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggi.
  Il citato decreto legislativo prevede che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
  La disposizione prevede, inoltre, l'obbligo per i produttori di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
  In effetti la norma, sin da subito, ha sollevato perplessità applicative, tanto da indurre il Ministero, attraverso gli Uffici competenti, a diramare alcuni chiarimenti con nota del 17 maggio 2021 indirizzata a tutti i soggetti istituzionali interessati.
  La citata nota affrontava anche il tema della sospensione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Nello specifico, è stato rappresentato che l'articolo 15, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito dalla legge n. 21 del 2021, ha previsto la sospensione dell'applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – esclusivamente del primo periodo del comma 5, dell'articolo 219 in argomento.
  Difatti successivamente, con l'articolo 39, comma 1-ter, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 2021, si è provveduto a modificare il suddetto articolo 15, sostituendo il comma 6.
  Tale sostituzione prevede la sospensione dell'applicazione del comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 fino al 31 dicembre 2021.
  Inoltre, viene disposto che i prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
  Infine, si rappresenta che, per quanto concerne l'adempimento dell'obbligo informativo imposto dalla previsione di un'etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi, è consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni, in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto previsto all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
  Il Ministero si sta attivando per proporre una modifica della norma nazionale contenente la disciplina dell'obbligo in esame, prevedendo una misura che chiarisca le modalità applicative di tale obbligo con l'obiettivo di assicurare certezza e omogeneità, nonché il rispetto della normativa europea sulla libera circolazione delle merci nel mercato unico.
  Tale modifica normativa sarà inserita nel primo veicolo utile o nel correttivo del 116/2020.

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ALLEGATO 2

5-06278 Braga: Inadeguatezza del sistema di raccolta
e gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, concernente la situazione relativa al sistema di raccolta e gestione dei PFU – Pneumatici Fuori Uso –, si rappresenta innanzitutto che le anomalie evidenziate sono oggetto di attenzione da parte del Ministero che, tramite gli Uffici competenti, è impegnato nella verifica del raggiungimento degli obiettivi di raccolta nell'esercizio 2020 da parte dei soggetti obbligati.
  Tale verifica, unitamente all'analisi dei bilanci dei sistemi collettivi di raccolta, sarà alla base della valutazione di successive iniziative da intraprendere per far fronte alle criticità evidenziate, nonché per la prevenzione di potenziali situazioni di emergenza ambientale.
  Parallelamente alla verifica sopra citata, questo Ministero in data 8 marzo 2021 ha richiesto ai sistemi di gestione i dati relativi alla raccolta di quantità aggiuntive di PFU, così come previsto dalla Direttiva ministeriale del dicembre 2020 richiamata dall'interrogante.
  Dalle informazioni sinora raccolte, si evincono significative difficoltà nel sistema di ritiro, dovute anche a problematiche di sovraccarico a livello operativo, in particolare nelle Regioni comprese nelle aree geografiche individuate dal decreto ministeriale n. 182 del 2019 per la copertura nazionale della raccolta.
  Si specifica che, ai sensi del citato decreto ministeriale n. 182 del 2019, solo successivamente al 31 maggio 2022 si avranno a disposizione i dati, per ciascun semestre 2021, relativi agli PFU raccolti dai punti di generazione di ciascuna Regione e della percentuale di realizzazione sul target di raccolta.
  Purtuttavia, il Ministero sta valutando l'opportunità di attivare azioni correttive sul target aggiuntivo del 15 per cento, in particolare l'ipotesi di orientare la raccolta di quantità aggiuntive verso le regioni più critiche, anche attraverso le indicazioni fornite dalle associazioni di gommisti e dei sistemi, sia individuali che collettivi, di gestione degli PFU.
  Difatti, sono in fase di valutazione possibili modifiche all'articolo 228 del decreto legislativo 152 del 2006.
  Tali modifiche sarebbero volte ad aggiornare la disciplina di gestione del PFU alla luce dei principi di Responsabilità Estesa del Produttore introdotti dalla Direttiva UE n. 851 del 2018, nonché ad armonizzarne il contenuto con le disposizioni del decreto ministeriale n. 182 del 2019 e consentire ai soggetti obbligati di far fronte ad interventi straordinari disposti per esigenze ambientali.
  Infine, con un'eventuale modifica al citato articolo 228, sarebbe possibile prevedere il recupero delle spese eccedenti per la gestione delle quantità ulteriori di PFU incrementando, nell'anno successivo, l'entità del contributo ambientale sulla base dei costi sostenuti per il superamento delle criticità evidenziate, nonché rendere applicabile il regime sanzionatorio anche in caso di inottemperanza dell'obbligo di gestione di quantità superiori a quelle prescritte dal comma 1 del medesimo articolo 228 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

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ALLEGATO 3

5-06442 Terzoni: Esclusione dei toner provenienti dalle attività
economiche dal novero dei rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dall'Onorevole interrogante, si osserva che in sede di recepimento della Direttiva 2018/851, con il Decreto legislativo n. 116/2020 è stato inserito, tra i codici dell'Elenco Europeo Rifiuti (EER) contenuti nell'allegato L-quater del Codice dell'ambiente («Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter], punto 2» della parte Quarta), quello identificativo dei toner per stampa.
  Difatti, dal primo gennaio 2021 è venuta meno la distinzione tra «rifiuti urbani» e «rifiuti assimilati agli urbani», cosicché i rifiuti elencati nell'allegato L-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006, simili ai rifiuti domestici e prodotti dalle utenze non domestiche riportate nell'allegato L-quinquies dello stesso decreto legislativo, sono da considerarsi urbani.
  La Direttiva (UE) 2018/851, tra le altre disposizioni, ha imposto l'introduzione di una nuova definizione di rifiuti urbani, individuandone anche le finalità.
  In particolare, il considerando 10 della predetta Direttiva chiarisce come, al fine di poter confrontare le prestazioni in materia di riciclaggio dei rifiuti urbani dei diversi Stati Membri (influenzate dal livello di assimilazione dei rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche), è assolutamente indispensabile che la definizione di rifiuto urbano sia armonizzata a livello europeo e che tutti gli Stati Membri includano i medesimi rifiuti in tale definizione.
  In tal modo non si dovrebbero creare difformità e disparità rispetto al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani imposti dalla suddetta Direttiva.
  Pertanto, non vi è alcuna discrezionalità a livello nazionale nella definizione dei rifiuti che devono essere considerati «urbani».
  In ogni caso, la Direttiva chiarisce anche, all'articolo 3, lettera 2-ter, ultimo capoverso, che la definizione di rifiuto urbano non interferisce sulle decisioni degli Stati Membri relative alla ripartizione delle competenze e delle responsabilità nella gestione di detti rifiuti.
  Infine, per quanto concerne lo specifico inserimento del codice EER 080318 «Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317» tra quelli del citato allegato L-quater al decreto legislativo n. 152 del 2006, occorre precisare che già la norma previgente consentiva ai comuni di gestire tali rifiuti, anche di provenienza da fonti non domestiche, sulla scorta di propri regolamenti interni adottati per l'individuazione della tipologia dei rifiuti da assimilare agli urbani.
  Questo Ministero, tuttavia, sta effettuando approfondimenti sulla tematica rappresentata, con il supporto di Ispra.
  Pertanto, considerata la possibilità di classificare il suddetto rifiuto anche con un codice a specchio e, quindi, la difficoltà per il produttore del rifiuto di valutarne la pericolosità, si sta considerando l'opportunità di una modifica normativa proprio per l'esclusione del codice EER 080318 «Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317» dall'allegato L-quater al decreto legislativo n. 152 del 2006, per le utenze non domestiche, lasciando immutata la disciplina previgente.

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ALLEGATO 4

D.L. n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

  La VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 152 del 2021, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

   evidenziato che il provvedimento reca numerose disposizioni di competenza o interesse della Commissione ed in particolare:

    l'articolo 1 attribuisce un credito di imposta e un contributo per interventi in materia edilizia e investimenti di riqualificazione energetica alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale;

    l'articolo 3, comma 1, prevede contributi per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale;

    l'articolo 7 attribuisce il ruolo di centrale di committenza alla società Difesa Servizi Spa, per la realizzazione dell'infrastruttura cloud Polo Strategico Nazionale (PSN);

    l'articolo 11 istituisce lo sportello unico digitale presso ogni Commissario ZES;

    l'articolo 16 reca misure attuative di una serie di interventi previsti nel PNRR in materia di uso sostenibile delle risorse idriche;

    l'articolo 17 prevede l'adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica, di un Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani inquinati;

    l'articolo 18 prevede una serie di modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) finalizzate alla riduzione dei tempi del procedimento;

    l'articolo 19 interviene sugli obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici;

    l'articolo 20 introduce alcune norme relative all'attribuzione di contributi statali ai comuni, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate all'efficientamento energetico, alla mobilità sostenibile e alla messa in sicurezza di scuole, edifici comunali e patrimonio comunale nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

    l'articolo 21, al fine di promuovere la rigenerazione urbana e sostenere progetti legati alle smart cities, dispone l'assegnazione di risorse alle città metropolitane;

    l'articolo 22 assegna risorse per l'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico;

    l'articolo 23 definisce una procedura per erogare risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), non solo per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori (come in precedenza previsto), ma anche per il completamento di interventi in corso;

    l'articolo 34 assegna al Ministero della transizione ecologica un contingente di esperti fino a 152 unità per il 2022 e 2023, al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR;

    l'articolo 39 modifica la normativa concernente l'incarico di «inviato speciale Pag. 176per il cambiamento climatico» nel senso di riservarne l'affidamento a dirigenti pubblici, cui corrispondere esclusivamente il trattamento economico di missione;

    l'articolo 41 disciplina la nomina e le funzioni del Commissario straordinario per Bagnoli-Coroglio;

    l'articolo 42 rafforza i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi di risanamento ambientale e riqualificazione del territorio della città di Taranto;

    l'articolo 43 modifica la normativa concernente la struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   si valuti l'opportunità:

    a) all'articolo 11, con riferimento alla disciplina delle ZES, di dare priorità agli interventi infrastrutturali – anche stradali e autostradali – funzionali e collaterali all'estensione dei Corridoi paneuropeo che attraversano l'Italia al servizio delle Zone Economiche Speciali, delle piattaforme logistiche e delle Stazioni per l'Alta Capacità e Alta Velocità, e comunque funzionali alle opere già previste dal PNRR;

    b) all'articolo 21, al fine di consentire l'effettiva attuazione della disposizione, di modificare le modalità e i termini di presentazione dei progetti introducendo criteri di maggiore flessibilità; in primo luogo, è necessario ampliare i termini concessi alle città metropolitane per predisporre i piani; inoltre occorre eliminare il riferimento obbligatorio alla progettazione preliminare in fase di presentazione dei piani, prevedendo come requisito necessario il rispetto del cronogramma vincolante del PNRR a prescindere dal livello progettuale al momento dell'istanza; infine risulta necessario attivare tempestivamente ogni possibile strumento di supporto centrale per garantire la preparazione dei piani da sottoporre al Ministero;

    c) al medesimo articolo 21, di integrare le finalità dei piani integrati, nel solco dei principi ispiratori del PNRR, inserendovi anche l'efficientamento energetico ed idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo; di prevedere quindi che i progetti di rigenerazione urbana contemplati dai piani integrati possano riguardare anche la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale finalizzata al soddisfacimento della domanda abitativa debole e alla coesione sociale; di prevedere l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dai piani integrati o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti di legge, delle detrazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica degli edifici, ivi incluso il Superbonus 110%, come potenziali strumenti per accompagnare processi di rigenerazione di intere aree del territorio urbano garantendo un effetto moltiplicativo in termini di abbattimento dei consumi energetici e delle emissioni, maggiore sostenibilità urbana, ambientale e sociale e concorso agli obiettivi di contrasto alla crisi climatica;

    d) all'articolo 50, comma 5, di non disporre la soppressione dell'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge n. 111 del 2019 che istituiva, presso il Ministero della transizione ecologica, il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, considerata l'importanza di dotarsi di adeguate strutture preposte al monitoraggio dell'attuazione dei piani e programmi finalizzati al contrasto ai cambiamenti climatici e degli obiettivi della transizione ecologica in una strategia di lungo periodo;

    e) di introdurre adeguate misure, anche di carattere normativo, finalizzate a potenziare il criterio dell'impronta ecologica nell'ambito delle procedure per l'acquisizione di mezzi destinati al trasporto pubblico locale, con particolare riferimento ai mezzi che, a parità di condizione di offerta e caratteristiche tecniche, sono prodotti in stabilimenti più vicini ai Pag. 177territori dove questi vengono utilizzati. A tal fine, occorre introdurre dei criteri di valutazione che tengono conto della riconversione industriale delle aziende per la produzione di mezzi ecologici, nonché della distanza tra i siti di produzione e i luoghi di utilizzo dei mezzi nel rispetto del principio dell'impronta ecologica.