CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 novembre 2021
702.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
C. 3374 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite II e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dal prossimo lunedì 29 novembre e che la Commissione Finanze dovrà pertanto esprimere il proprio parere nella seduta odierna.

  Silvia COVOLO (Lega), relatrice, evidenzia che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissione riunite II Giustizia e XII Affari sociali, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (C. 3374), già approvato, con modificazioni, dal Senato. Il parere è stato richiesto ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria. Pag. 161
  Il provvedimento, che si compone ora di 15 articoli, reca misure per una graduale ripresa delle attività culturali, sportive e ricreative, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Reca inoltre disposizioni per l'accesso nei luoghi di lavoro, al fine di garantire una più efficace programmazione delle attività lavorative, norme di riorganizzazione del Ministero della salute, anche al fine di adeguarne la dotazione organica alle nuove esigenze connesse all'emergenza sanitaria, e per il rafforzamento temporaneo dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, nonché disposizioni volte a garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2021. Si prevedono inoltre interventi relativi all'accoglienza di profughi provenienti dall'Afghanistan e per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia. Sono infine introdotte disposizioni di semplificazione in materia di trattamento di dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e di tutela delle vittime di revenge porn.
  Avverte che procederà a illustrare il solo articolo 8, che reca una misura di competenza della Commissione Finanze, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per le altre disposizioni.
  Evidenzia quindi che l'articolo 8, che detta disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione del protocollo di intesa del 13 luglio 2020, prevede la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, in cui attualmente si svolge l'attività della Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori. Alla medesima Università sono assicurati, a compensazione, due immobili siti in Trieste, uno denominato «ex Ospedale militare» e l'altro «Gregoretti 2», quest'ultimo destinato a divenire la nuova sede della richiamata Scuola.
  Osserva che l'iniziativa si iscrive nel quadro dei principi costituzionali di tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, uno degli aspetti più significativi del tema della tutela generale dei diritti fondamentali, e insieme in quello delle relazioni tra Italia e Slovenia, di cui la minoranza slovena è da sempre protagonista attiva.
  Per quanto di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 8 stabilisce che le operazioni di trasferimento testé succintamente illustrate sono esenti da oneri fiscali.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che per l'esame del provvedimento in titolo, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

  Nicola GRIMALDI (M5S), relatore, evidenzia che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354). Il parere è stato richiesto ai sensi dell'articolo 73, comma Pag. 1621-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria.
  Segnala quindi che il provvedimento, che si compone di 52 articoli e un allegato, reca misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, in coerenza con il relativo cronoprogramma, semplifica e accelera le procedure strumentali all'attuazione del Piano e rafforza la capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi. Introduce inoltre misure volte a prevenire infiltrazioni mafiose.
  Avverte che in questa sede si limiterà a illustrare le misure di competenza della Commissione Finanze, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per le altre disposizioni.
  Illustra quindi innanzitutto l'articolo 1, che concede contributi e un credito di imposta per le imprese turistiche, ricomprendendo in tale categoria le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all'aria aperta, le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici (comma 4). La misura dà attuazione alla linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» del PNRR.
  Il credito di imposta (comma 1) è riconosciuto fino all'80 per cento delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa realizzati dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento) al 31 dicembre 2024. Il comma 2 attribuisce un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi elencati al successivo comma 5, che siano realizzati nel suddetto periodo 7 novembre 2021 – 31 dicembre 2024. Il contributo è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro, che può essere aumentato sino a un massimo di 100.000 euro al ricorrere di determinate condizioni.
  In particolare si prevedono le seguenti ipotesi di un aumento del contributo, che possono essere cumulate tra loro:

   a) incremento del contributo per un importo massimo sino a 30.000 euro, quando l'intervento prevede una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;

   b) incremento del contributo per un importo massimo sino a 20.000 euro, quando l'intervento è realizzato da imprese femminili o giovanili (tra i 18 e i 35 anni di età);

   c) incremento del contributo per un importo massimo sino a 10.000 euro, quando l'intervento è realizzato da imprese con sede operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

  Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili (comma 3), a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto per gli interventi agevolati. Il comma 5 individua gli interventi agevolabili tramite il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta.
  Si tratta delle spese, comprese quelle di progettazione, sostenute per:

   a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

   b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

   c) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione dei cd. manufatti leggeri, purché funzionali all'incremento dell'efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, ovvero all'eliminazione di barriere architettoniche;

   d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per le attività termali;

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   e) digitalizzazione.

  In ogni caso si prevede che gli interventi agevolabili non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (comma 6).
  Il comma 7 consente, per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto ma non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, di fruire del finanziamento a tasso agevolato del Fondo nazionale per l'efficienza energetica. Il comma 8 individua le specifiche regole di fruizione del credito d'imposta.
  Il comma 9 dispone che, entro il 7 dicembre 2021, il Ministero del turismo pubblichi un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi di cui ai commi 1 e 2. Ai sensi del comma 10 gli incentivi sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi di riqualificazione energetica.
  Il comma 11 prevede che il credito d'imposta di cui al comma 1 si applichi anche agli interventi avviati successivamente al 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla suddetta data del 7 novembre 2021.
  Il comma 12 stabilisce che il credito d'imposta di cui all'articolo 79 del decreto-legge n. 104 del 2020 continui ad applicarsi agli interventi conclusi prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento. Il comma 13 limita quindi nel tempo l'efficacia del citato articolo 79 e utilizza le relative risorse – pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 – per l'ulteriore finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1.
  Il comma 14 chiarisce che gli incentivi in commento non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi in commento sono riconosciuti nel rispetto del limite del de minimis e del cosiddetto Temporary Framework.
  Il comma 15 prevede che il Ministero del turismo provveda ad aggiornare gli standard minimi dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche e il comma 16 abroga conseguentemente i commi 2-ter e 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014, che concernono l'aggiornamento degli standard minimi.
  Il comma 17 reca le norme di copertura finanziaria delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia.
  Osserva poi che sempre di interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 4, che attua la linea progettuale «Digitalizzazione agenzie e tour operator» del PNRR, e che riconosce un credito di imposta alle agenzie di viaggio e ai tour operator nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, nel periodo dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro. Il limite di spesa complessivo è pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025. Gli interventi agevolabili non devono arrecare un danno significativo all'ambiente (comma 1).
  Gli investimenti e le attività di sviluppo digitale per i quali è possibile usufruire del credito di imposta sono quelli di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2014, ovvero:

   impianti wi-fi;

   siti web ottimizzati per il sistema mobile;

   programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti;

   spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate;

   servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

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   strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;

   servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

  Sono esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale.
  Il comma 2 individua le specifiche regole di fruizione del credito d'imposta e il comma 3 specifica che il presente incentivo è riconosciuto nel rispetto del limite del de minimis e del cosiddetto Temporary Framework.
  Il comma 4 affida a un decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle modalità applicative della disposizione in esame, anche in considerazione del previsto limite di spesa. Il comma 5 reca la copertura finanziaria dell'agevolazione a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia.
  Ulteriore disposizione di interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 29 che istituisce, in via sperimentale per il quinquennio 2022-2026, il Fondo per la Repubblica Digitale, alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie e destinato a sostenere progetti volti ad accrescere le competenze digitali. Alle fondazioni bancarie che alimentano il Fondo è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo per i primi due anni (2022 e 2023) e al 75 per cento per i successivi tre (2024, 2025 e 2026).
  L'individuazione delle modalità di organizzazione, di governo e di intervento del Fondo sono demandate a un protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni bancarie, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il credito di imposta è assegnato, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti selezionati, fino a esaurimento delle risorse disponibili, che dovranno essere individuate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio anche in relazione alle risorse del Fondo costituito per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR «Servizi digitali e cittadinanza digitale» (articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 59 del 2021).
  Le procedure per la concessione del credito d'imposta sono definite dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze (comma 6).
  Il comma 7, infine, stabilisce che la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunichi con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.
  L'articolo 50, comma 1, interviene in relazione ai beni che non possono essere espropriati dall'agente della riscossione. Precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento, l'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prevedeva che un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'ISTAT, avrebbe dovuto individuare uno specifico paniere di beni – definiti «beni essenziali» – che non potevano essere sottoposti ad espropriazione. Tale decreto non è stato tuttavia mai adottato.
  Con le modifiche in esame si dispone quindi, sopprimendo il riferimento al decreto ministeriale sopra indicato, che l'agente della riscossione non possa espropriare al debitore i beni assolutamente impignorabili indicati dall'articolo 514 del codice di procedura civile.
  Si tratta in particolare delle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge e inoltre:

   le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;

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   l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

   i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel punto precedente;

   le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

   le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;

   gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

   gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

  Segnala da ultimo l'articolo 50, comma 2, che sopprime la necessità dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'istituzione del tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici e modifica la composizione del tavolo tecnico.
  In base alle modifiche apportate dall'articolo 50, comma 2, lettera b), la composizione del tavolo tecnico, del quale fanno parte un componente indicato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, due componenti indicati dall'Agenzia delle entrate, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane – UPI e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani – ANCI, sarà integrata con due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 novembre scorso.

  Luigi MARATTIN, presidente, ricorda che nella seduta del 17 novembre scorso il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento e che i gruppi hanno rinunciato alla facoltà di presentare proposte emendative.

  Filippo SCERRA (M5S), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione predisposta dal relatore e nomina il deputato Scerra quale relatore presso la XIV Commissione.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.