CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 novembre 2021
702.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
C. 2372.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione, cultura, scienza e istruzione, la proposta di legge C. 2372, recante introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione.

  Lucia AZZOLINA (M5S), relatrice, nel sintetizzare il contenuto provvedimento, che, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione Cultura durante l'esame in sede referente, si compone ora di 4 articoli, rileva anzitutto come esso, in estrema sintesi, preveda l'avvio, a partire dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, di una sperimentazione nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi delle scuole di ogni ordine e grado.
  Si prevede, inoltre, la medesima sperimentazione nazionale nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). In tali casi, tuttavia, non è previsto un termine di avvio.
  In primo luogo, segnala come la letteratura internazionale utilizzi una terminologia variegata per definire le competenze non cognitive.
  A titolo di esempio, ricorda che, secondo il professor Ben Williamson, della Facoltà di Scienze sociali dell'Università di Stirling, nel Regno Unito, con il termine «social-emotional learnig» (SEL) – in cui possono essere ricomprese soft skills, non cognitive skills, life skills – si indica quella gamma di qualità personali, spesso descritte come dimensioni non accademiche e non cognitive dell'apprendimento, che comprende Pag. 11 categorie come auto-controllo, benessere, perseveranza, felicità, resilienza, mentalità aperta, grinta, intelligenza sociale, carattere e tutto ciò che deriva dalla fusione «psico economica» della psicologia positiva con l'economia comportamentale.
  A sua volta, nel 1993, il Dipartimento di Salute Mentale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) aveva definito le Life Skills come quelle abilità che portano a comportamenti positivi e di adattamento che rendono l'individuo capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Il nucleo fondamentale delle Life Skills identificato dall'OMS è costituito da 10 competenze: Consapevolezza di sé; Gestione delle emozioni; Gestione dello stress; Comunicazione efficace; Relazioni efficaci; Empatia; Pensiero Creativo; Pensiero critico; Prendere decisioni; Risolvere problemi.
  Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, l'articolo 1, comma 1, dispone che, al fine di favorire la cultura della competenza, tesa a integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali, e al fine di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, favorisce lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.
  L'articolo 2, comma 1, prevede che, per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi scolastici, il Ministero dell'istruzione predispone, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un Piano straordinario di azione formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico 2022/2023.
  Al riguardo segnala l'opportunità di indicare con quale tipologia di atto sarà adottato il Piano straordinario previsto dal comma 1.
  Il comma 3 prevede inoltre che la formazione in questione è organizzata dal Ministero dell'istruzione con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle istituzioni scolastiche, nonché di università ed enti accreditati per la formazione.
  Il comma 2 dispone altresì che, allo scopo, si provvede, a decorrere dal 2022, nell'ambito delle risorse del Piano nazionale di formazione, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015. Tale previsione lascerebbe intendere che il Piano straordinario di azioni formative sarà rivolto solo ai docenti delle scuole statali.
  In merito ricorda che l'articolo 1, commi 124 e 125, della legge n. 107 del 2015 ha previsto che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento della scuola (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013), sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione è stata autorizzata la spesa di 40 milioni di euro annui dal 2016.
  Successivamente, l'articolo 6, comma 1, della legge n. 92 del 2019 ha previsto che, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, una quota parte pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 è destinata alla formazione sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica (introdotto dalla medesima legge).
  L'articolo 1, comma 256, della legge n. 160 del 2019 ha quindi incrementato di 12 milioni di euro per il 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le risorse relative al Piano nazionale di formazione, destinando 11 milioni di euro per il 2020 al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica e 1 milione di euro annui nel triennio 2020-2022 al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, nonché in materia di insegnamento Pag. 12 dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi.
  Da ultimo, l'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 1 del 2020 ha ridotto di 5 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 1, comma 256, della legge n. 160 del 2019, al fine di coprire gli oneri dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle scuole (statali) di ogni ordine e grado.
  L'articolo 3, ai commi da 1 a 6 e 8, disciplina la sperimentazione nazionale nei percorsi scolastici, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, e per un triennio (dunque, fino all'anno scolastico 2024/2025 compreso).
  In particolare, il comma 3 dispone che la stessa è finalizzata:

   a) all'individuazione delle competenze non cognitive il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo dei discenti;

   b) all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscono lo sviluppo delle competenze non cognitive, nonché dei criteri e degli strumenti per la rilevazione e valutazione delle stesse competenze;

   b-bis) all'individuazione di percorsi formativi innovativi, caratterizzati da metodologie didattiche di sperimentazione, che favoriscano il recupero di motivazione degli studenti, con specifico riguardo alla dispersione scolastica esplicita e a quella implicita; in particolare, i percorsi in questione devono essere improntati alle migliori pratiche, anche derivanti da «progetti di scuola-lavoro» o di partenariato con organizzazioni del terzo settore e del volontariato, comprese parrocchie e associazioni sportive.

   c) alla verifica dell'impatto dello sviluppo delle competenze non cognitive sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

  Il comma 1 specifica che tale sperimentazione è svolta ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», il quale dispone che il Ministro dell'istruzione, anche su proposta, fra gli altri, del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di una o più regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Il Ministro riconosce, altresì, previo parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi.
  I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
  Sempre ai sensi del comma 1 i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione devono essere definiti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
  In particolare, in base al comma 2, il decreto del Ministro deve definire i requisiti dei soggetti che, attraverso la presentazione di progetti, possono partecipare, singolarmente o in rete, le modalità della partecipazione e le procedure di valutazione dei progetti. Al riguardo, si stabilisce sin d'ora che il MI si avvale, per la valutazione dei progetti, della collaborazione di INDIRE e INVALSI.
  Secondo il comma 4 la partecipazione delle scuole alla sperimentazione è autorizzata Pag. 13 con decreti dei direttori degli Uffici scolastici regionali, a seguito della positiva valutazione dei progetti presentati.
  Ai sensi del comma 8, per l'attuazione della sperimentazione le scuole utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
  Riguardo alla formulazione dell'articolo 3, segnala l'opportunità di esplicitare se la sperimentazione ivi prevista riguardi anche le scuole paritarie.
  Il comma 5 prevede che, per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione è costituito, con decreto del Ministro dell'istruzione, un Comitato tecnico scientifico, del quale fanno parte rappresentanti di INDIRE e INVALSI, nonché rappresentanti dei dirigenti scolastici, dei dirigenti tecnici e dei docenti per ogni ordine e grado di scuola. Secondo il comma 6, ai componenti del Comitato non è dovuta nessuna indennità, compenso, gettone di presenza, o altra utilità comunque denominata.
  L'articolo 1, comma 2, dispone che, al termine della sperimentazione nazionale nei percorsi scolastici di cui all'articolo 3, sulla base dei risultati della stessa, il Ministro dell'istruzione adotta, con proprio decreto, le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive, le quali individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze non cognitive e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, nonché con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
  In merito ricorda che le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione sono attualmente recate dal Regolamento adottato con decreto ministeriale n. 254 del 2012, mentre le Indicazioni nazionali per i licei sono attualmente recate dal regolamento emanato con decreto-legge n. 211 del 2010.
  Le Linee guida per il primo biennio degli istituti tecnici sono attualmente recate dalla Direttiva 15 luglio 2010, mentre quelle per il primo biennio degli istituti professionali sono attualmente recate dalla Direttiva 65 del 28 luglio 2010.
  Infine, le Linee guida per il secondo biennio e il quinto anno degli istituti tecnici sono attualmente recate dalla Direttiva 4 del 16 gennaio 2012, mentre quelle per il secondo biennio e il quinto anno degli istituti professionali sono attualmente recate dalla Direttiva 5 del 16 gennaio 2012.
  L'articolo 3, comma 7, prevede, a sua volta, che, al termine della sperimentazione, il Ministro dell'istruzione presenta al Parlamento una relazione sugli esiti della stessa.
  L'articolo 4 dispone, anzitutto, al comma 1, che i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione nazionale nei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché i requisiti dei soggetti che, attraverso la presentazione di progetti, possono partecipare, le modalità della partecipazione e le procedure di valutazione dei progetti sono stabiliti con il medesimo decreto del Ministro dell'istruzione che, in base all'articolo 3, deve disciplinare gli stessi aspetti con riferimento ai percorsi scolastici.
  Rammenta che, in base all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale.
  Il comma 2 prevede, inoltre, che i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione nazionale nei percorsi IeFP devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Al riguardo, ricorda che per il sistema di istruzione e formazione professionale – i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo Pag. 14 di istruzione e formazione – la competenza legislativa esclusiva è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. In particolare, ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, le regioni assicurano l'articolazione, presso istituzioni formative accreditate, di percorsi di durata triennale – che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che consente l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale – e di percorsi di durata almeno quadriennale – che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale, che consente l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ricorda che, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, la materia «norme generali sull'istruzione» rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Rientra, invece, nella competenza legislativa concorrente, in base allo stesso articolo 117, terzo comma, la materia istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale.
  Al riguardo segnala come la Corte costituzionale abbia dovuto tracciare un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del sistema delle competenze delineato dall'articolo 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma, della Costituzione.
  In particolare, la Corte – intendendo preliminarmente distinguere le «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, dai «principi fondamentali» in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano dai «principi fondamentali», i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in sé stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose» (sentenza n. 279 del 2005).
  Successivamente, la Corte ha precisato che appartengono alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, discipline, pur tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio, da un lato non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali, dall'altro necessitano «per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale». In particolare, nel settore dell'istruzione «lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico» (sentenza n. 200/2009).
  In particolare, nella sentenza n. 200 del 2009, la Corte ha sottolineato che «una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al “concetto” di “norme generali sull'istruzione” è ricavabile dal contenuto degli articoli 33 e 34 della Costituzione».
  La Corte ha inoltre rilevato che rientrano nelle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003.
  Si tratta, in particolare, per quanto qui più interessa, di:

   a) previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale»;

   b) princípi di formazione degli insegnanti.

  Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.15.

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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 14.20.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Avverte inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare in videoconferenza all'odierna seduta di interrogazioni a risposta immediata.

5-07126 Gebhard e Colucci: Sull'azione di contrasto all'immigrazione clandestina al confine italo-sloveno.

  Alessandro COLUCCI (M-NCI-USEI-R-AC), illustrando l'interrogazione, di cui è cofirmatario, rileva come nella provincia di Trieste stiano affluendo da anni migliaia di migranti irregolari attraverso la rotta balcanica.
  Sottolinea quindi l'insufficiente numero di operatori di polizia in quell'area geografica, fra personale in pattuglia e personale degli uffici, a fronte di un costante aumento della migrazione irregolare, circa 4.200 migranti nel 2020 e già 5.200 a settembre 2021. Osserva che negli oltre 50 chilometri che circondano la città di Trieste, al confine con la Slovenia, sono in servizio solo due o tre pattuglie della polizia di frontiera, coadiuvate da militari del progetto «strade sicure», che hanno il compito di vigilanza e intercettazione dei migranti, mentre alla polizia spettano l'accompagnamento presso gli uffici e i conseguenti adempimenti.
  Al contempo, rileva come la polizia di frontiera sul confine orientale abbia assoluta necessità di rinforzi, per poter gestire efficacemente l'aumento di profughi provenienti anche dall'Afghanistan, a causa dei recenti cambiamenti politici avvenuti in quel Paese.
  In tale contesto, l'atto di sindacato ispettivo chiede se il Governo non intenda assumere opportune iniziative per garantire una più efficace azione di contrasto all'immigrazione clandestina al confine italo-sloveno, rinforzando il contingente di polizia presente sul confine e intraprendendo una decisa iniziativa diplomatica nei confronti del Governo sloveno, al fine di coordinare in sicurezza la gestione dei flussi migratori al confine tra i due Paesi, in considerazione della fondamentale importanza della collaborazione internazionale nella gestione di tali situazioni.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Alessandro COLUCCI (M-NCI-USEI-R-AC) ringrazia il Sottosegretario Molteni, di cui conosce e apprezza la sensibilità sulle tematiche oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.
  Esprime, in particolare, soddisfazione per la preannunciata unificazione degli uffici della polizia di frontiera e per l'incremento del personale ad essi assegnato.
  Rileva quindi come il fenomeno dei flussi migratori irregolari non riguardi soltanto l'isola di Lampedusa e il Mediterraneo, ma anche il confine orientale e sottolinea come la popolazione friulana sia esasperata da tale situazione.
  Auspica, pertanto, che il Governo mantenga alta l'attenzione sulle questioni richiamate dall'interrogazione.

5-07127 Baldino e Ficara: Sulla mancata attuazione delle norme che consentono l'affidamento dei beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati anche a enti del Terzo settore.

  Vittoria BALDINO (M5S), illustrando la sua interrogazione, osserva come l'immigrazione clandestina si caratterizzi anche mediante sbarchi autonomi sulle coste italiana, sia attraverso imbarcazioni vetuste, Pag. 16sia mediante l'utilizzo di natanti a vela, ancora in ottimo stato, che finiscono nei depositi giudiziari talvolta improvvisati nelle aree portuali di primo approdo.
  Al riguardo ricorda che il decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 12, commi da 8 a 8-quinquies, disciplina particolari aspetti del fenomeno, quale la destinazione dei mezzi di trasporto utilizzati per l'arrivo dei clandestini sulle coste italiane, rilevando come negli anni tale normativa sia stata innovata, ampliando gli scopi ai quali tali imbarcazioni potevano essere destinate, quali quelli di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, anche per consentire a soggetti diversi dagli organi dello Stato o altri enti pubblici di disporre dei beni. In particolare, un emendamento del Movimento 5 Stelle, inserito nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha introdotto la possibilità che i beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia per il contrasto e la prevenzione dell'immigrazione clandestina, salvo che vi ostino esigenze processuali, siano affidati (...) anche «a enti del Terzo settore, (...) che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente (...)».
  Rileva tuttavia come sebbene diverse associazioni del Terzo settore si siano tempestivamente attivate presso le competenti autorità per vedersi affidare i natanti oggetto di confisca o sequestro, per realizzare progetti e percorsi inclusivi in diverse aree tematiche quali quelle culturali, ludiche, turistiche, sportive, formative, lavorative o attività rivolte alle famiglie, persone con disabilità e/o minori con disagio, tali richieste siano rimaste di fatto prive di riscontro e/o senza esito, e ciò nonostante le modifiche introdotte. Considera dunque evidente la necessità di un intervento che preveda, in via risolutiva, la possibilità di affidamento ad enti del Terzo settore in tempi celeri, in tal modo consentendo la concreta attuazione di quanto stabilito a livello normativo.
  In tal contesto l'interrogazione chiede quali iniziative di competenza, in particolare di carattere normativo, il Ministro interrogato intenda adottare per rimuovere al più presto gli ostacoli che, di fatto, impediscono l'attuazione, della normativa esposta in premessa.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Vittoria BALDINO (M5S) si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ritenendo, peraltro, che nel caso di specie sussista in merito anche la competenza del Ministero dell'interno, considerato che per l'affidamento di tali imbarcazioni potrebbe essere chiamata in causa anche la prefettura territorialmente competente.
  Reputa, quindi, che il Parlamento, in collaborazione con i Dicasteri competenti, debba farsi carico della questione, assumendo una iniziativa, anche normativa, volta a garantire l'attuazione della normativa in questione, facendo notare che si tratta di assicurare l'impiego di tali imbarcazioni, spesso di valore rilevante, per finalità benefiche, culturali e di interesse generale.
  Ritiene, in conclusione, che non intervenire in tal senso costituirebbe una grande occasione mancata.

5-07128 Ceccanti e Gribaudo: Iniziative per sensibilizzare il corpo elettorale circa la disciplina costituzionale che ha abbassato l'età di elettorato attivo per l'elezione del Senato e chiarimenti circa l'applicabilità della nuova disciplina ad eventuali elezioni suppletive.

  Stefano CECCANTI (PD), illustrando la sua interrogazione, richiama l'attenzione su due questioni che si pongono a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, che ha equiparato l'elettorato attivo del Senato a quello della Camera, portandolo a diciotto anni.
  In primo luogo, sottolinea la necessità di una campagna di informazione e sensibilizzazione. Pag. 17
  Inoltre, rileva come debba essere risolto un dubbio interpretativo, chiarendo se la nuova disciplina si applichi anche nel caso di elezioni suppletive oppure soltanto dalle prossime elezioni per il rinnovo dell'intero Senato.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Stefano CECCANTI (PD) prende atto con soddisfazione del chiarimento reso per quanto concerne l'applicabilità della norma costituzionale a partire dalle eventuali elezioni suppletive e richiama nuovamente l'attenzione sull'esigenza di una campagna di sensibilizzazione e di informazione nei confronti dei giovani interessati, anche in considerazione del fatto che, ad esempio, i manuali di educazione civica in uso nelle scuole non sono ancora aggiornati sul punto.

5-07129 D'Ettore e altri: Iniziative per procedere allo scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria.

  Felice Maurizio D'ETTORE (CI), illustrando la sua interrogazione, osserva innanzitutto come il Comune di Reggio Calabria avesse affidato la gestione di uno dei palazzi storici della città, il Miramare, ad un imprenditore dopo che, durante la campagna elettorale del 2014, aveva concesso i suoi locali per la segreteria del sindaco Falcomatà, senza tuttavia alcun bando pubblico ma per concessione diretta.
  Restando impregiudicata la questione giudiziaria rimessa al vaglio della magistratura, e confermata l'irrinunciabilità del principio costituzionale di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, ritiene sarebbe necessario affrontare anche nell'ambito dell'Assemblea elettiva comunale reggina ogni aspetto della natura politica degli effetti della cosiddetta «sentenza Miramare», in particolare riguardo alla disciplina della «legge Severino».
  Sottolinea infatti come la città di Reggio abbia bisogno di un esecutivo nella pienezza dei suoi poteri che garantisca stabilità, continuità amministrativa, legittimazione popolare, in vista della spendita delle risorse che deriveranno dal Piano nazionale di ripresa e resilienza alla città metropolitana che, se diligentemente implementati, condurrebbero a giovamenti economici e sociali.
  Rileva inoltre come, durante il consiglio comunale del 20 novembre 2021 si sia reso evidente il mancato sostegno da parte del gruppo dei democratici ai due vicesindaci indicati da Falcomatà come suoi successori, entrambi non appartenenti al partito di maggioranza della coalizione, creando una presa di distanza da parte dell'ex Ministro Boccia, atteso che la guida del Comune nei 18 mesi di sospensione del sindaco non avrà il sostegno del partito democratico.
  In questo quadro ricorda inoltre la grave vicenda della presunta alterazione del processo democratico elettivo rispetto ai presunti brogli elettorali verificatisi durante le elezioni comunali del mese di settembre 2020, evidenziata da un'interpellanza presentata dall'interrogante alla Camera dei deputati lo scorso aprile, alla quale il Sottosegretario all'interno Sibilia aveva risposto che, relativamente alle richieste di adozione delle misure dissolutorie previste dall'articolo 141 e seguenti del TUEL, tale strumento sarebbe limitato a fattispecie tipiche, tassativamente indicate dalla legge, la cui concretizzazione soltanto legittima l'adozione dello scioglimento, ribadendo in ogni caso la necessità di ulteriori accertamenti stante la gravità delle violazioni riscontrate.
  Considera dunque necessaria una risposta chiara su quale possa essere il rapporto fiduciario che si ha con un'amministrazione di fatto «decapitata», di fronte all'ipotesi di numerose violazioni di legge.
  In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede se il Ministro interrogato non reputi sussistano i presupposti per adottare iniziative di competenza, anche ai sensi degli articoli 141 e seguenti del TUEL, dirette a promuovere un eventuale scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria, nonché in relazione agli effetti riconducibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

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  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Felice Maurizio D'ETTORE (CI) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, manifestando una certa soddisfazione laddove l'Esecutivo, nella parte conclusiva, ha dichiarato la sua disponibilità ad approfondire ulteriormente la situazione in vista dell'adozione di conseguenziali provvedimenti di competenza.
  Ritiene infatti che la situazione a Raggio Calabria sia seria, a fronte di reiterate e gravi violazioni di legge da parte del sindaco, già accertate in sede giurisdizionale, che hanno riguardato anche presunti brogli elettorali durante le elezioni comunali del settembre 2020. Giudica inoltre particolarmente grave che la nomina dei vicesindaci sia avvenuta in prossimità della sentenza, nell'arco di un brevissimo lasso temporale, che giudica sospetto, considerati i gravi fatti successivamente emersi.
  Auspica, dunque, che il Ministro dell'interno faccia chiarezza sulla vicenda, giudicando inaccettabile lasciare la città di Reggio Calabria priva di una amministrazione stabile, legittimata e capace di risolvere le problematiche esistenti nel territorio.

5-07130 Prisco e altri: Sull'efficacia dei sistemi di controllo dell'immigrazione clandestina e sull'opportunità di rivedere i criteri per la concessione dei permessi di soggiorno.

  Augusta MONTARULI (FDI), intervenendo da remoto, nell'illustrare l'atto di sindacato ispettivo, di cui è cofirmataria, rileva come esso abbia ad oggetto il grave episodio verificatosi a Cannes l'8 novembre 2021, che ha avuto come protagonista un cittadino algerino il quale, dopo aver fatto ingresso in Italia nel 2008 ed essere stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento con foglio di via, ha ottenuto, a partire dal 2011, un permesso di soggiorno nel nostro Paese.
  Rileva, in particolare, come l'interrogazione chieda quali siano le iniziative di competenza che il Ministro interrogato intenda porre in essere per far luce con immediatezza sull'accaduto, effettuando anche un'accurata valutazione sull'efficacia dei nostri sistemi di controllo e sui criteri di concessione dei permessi di soggiorno per i migranti, criteri che dovrebbero essere di certo più stringenti, al fine di evitare che fatti del genere si ripetano.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Augusta MONTARULI (FDI), intervenendo da remoto, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta e sottolinea come la vicenda oggetto dell'interrogazione evidenzi come il terrorismo di matrice islamica si inserisca in modo subdolo nelle maglie della nostra legislazione.
  Rileva inoltre come i fatti in questione non siano certamente imputabili all'attuale Governo, ma sottolinea come quest'ultimo sia chiamato a prendere atto della necessità di adottare norme più stringenti.

5-07131 Iezzi: Iniziative per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto alle prossime elezioni amministrative del 18 e 19 dicembre 2021.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), illustrando la sua interrogazione, ricorda che il 18 e 19 dicembre 2021 si terranno in tutta Italia le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali, dei presidenti delle provincie e degli organi delle città metropolitane, rilevando come sussistano al riguardo alcune questioni preliminari, tutte di carattere procedurale, che meritano un chiarimento.
  Rammenta infatti che i commi 14 e 15 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019, dispongano che, per le elezioni amministrative, i movimenti politici e l'ente a cui si riferisce la consultazione debbano pubblicare sul proprio sito internet i curricula e i certificati penali dei candidati. Inoltre la legge n. 56 del 2014, ha configurato le istituzioni provinciali e metropolitane enti di secondo livello, modificando conseguentemente la modalità d'elezione che viene resa indiretta. La conseguenza più immediata di tale riforma è stata l'eliminazione Pag. 19di un livello politico e di intermediazione amministrativa, in quanto i consiglieri provinciali, metropolitani e i presidenti delle province vengono scelti direttamente da e tra i sindaci e consiglieri comunali dei comuni rappresentati.
  In questo quadro normativo rileva come non appaia chiaro se anche per le elezioni provinciali e metropolitane debbano valere gli stessi adempimenti che sono stati previsti per le elezioni comunali, dal momento che questi erano stati pensati per assicurare un principio di trasparenza connesso alla competizione politica tra movimenti o liste di fronte agli elettori.
  Sul modulo per il contrassegno di lista è indicata la richiesta di consegnare lo stesso in triplice copia su formato cartaceo; l'articolo 38-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, prevede, tuttavia, la possibilità di consegnare il contrassegno anche sul solo supporto informatico. Ai sensi dei commi 62 e 74 dell'articolo 1 della citata legge n. 56 del 2014, le operazioni di voto devono svolgersi presso un'unica sede per ogni ente interessato, ma esigenze di carattere sanitario legate alla necessita di mantenere il distanziamento sociale per evitare la recrudescenza del virus richiederebbero di individuare sedi ulteriori.
  In tale contesto l'interrogazione chiede se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare con urgenza, in vista delle prossime elezioni provinciali e metropolitane, anche al fine di garantire il distanziamento sociale prescritto nell'attuale fase emergenziale, iniziative di competenza che possano individuare ulteriori sedi decentrate per le operazioni di voto, chiarire se sia possibile consegnare il contrassegno di lista sul solo supporto informatico anziché cartaceo, nonché far luce sulla validità degli obblighi di pubblicazione citati in premessa.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, ritiene non si possa lasciare alla discrezionalità di ciascuna amministrazione provinciale il compito di provvedere all'interpretazione della normativa in questione, che richiederebbe, a suo avviso, da parte del Ministero dell'interno un chiarimento univoco, applicabile in senso omogeneo in tutto il territorio nazionale, al fine di scongiurare eventuali contenziosi.
  Nel far notare che si tratta di fare luce sull'interpretazione di una norma per il cui mancato rispetto sorgerebbero responsabilità a carico di singoli soggetti e degli stessi partiti, si augura dunque un intervento chiarificatore del Governo al riguardo.

5-07132 Marco Di Maio: Iniziative per garantire tempi certi nella realizzazione della caserma dei Vigili del fuoco di Faenza.

  Marco DI MAIO (IV), illustrando la sua interrogazione, sottolinea come essa prenda le mosse dall'adozione, il 23 novembre 2021, da parte del consiglio comunale di Faenza, della deliberazione concernente l'ubicazione della nuova caserma dei vigili del fuoco, per chiedere quali tempi, procedure e attività intenda porre in essere il Ministro interrogato per garantire tempi certi per la realizzazione dell'opera e quale cronoprogramma sia stato ipotizzato per lo svolgimento dei lavori.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Marco DI MAIO (IV) ringrazia il Sottosegretario Molteni, di cui apprezza la sensibilità sui temi richiamati dall'atto di sindacato ispettivo in titolo.
  Richiama quindi l'attenzione sulla necessità che il Ministero svolga un ruolo di stimolo e di coordinamento nei confronti degli enti coinvolti nella realizzazione dell'opera, sottolineando come tale ruolo del Governo sia fondamentale per il compimento di un progetto importante non soltanto sotto il profilo della sicurezza ma anche sotto quello della riqualificazione urbanistica della città.

Pag. 20

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato del Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Ceccanti, ha illustrato il contenuto del provvedimento.
  Avverte altresì che non sono stati presentati emendamenti per quanto riguarda gli ambiti di competenza della I Commissione, e che il relatore, Ceccanti, ha formulato una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 9), che sarà posta in votazione nella seduta odierna.

  La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore.

  La Commissione delibera, altresì, di nominare il deputato Ceccanti quale relatore presso la XIV Commissione.

  La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

  La seduta comincia alle 15.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 novembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame era stato rinviato l'avvio dell'esame dei 76 emendamenti presentati al testo unificato delle proposte di legge in esame, al fine di poter elaborare i pareri su di essi.
  Avverte che, prima della seduta, sono stati ritirati gli emendamenti Elisa Tripodi 4.6, Corneli 4.21 e Corneli 4.20.
  Chiede quindi alla relatrice e alla rappresentante del Governo se siano in grado di esprimere il parere sugli emendamenti.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento Raciti 1.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10), esprimendo, quindi, parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 2.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).
  Esprime parere contrario sull'emendamento Biancofiore 2.6, esprimendo poi parere favorevole sull'emendamento Fregolent 2.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).
  Invita al ritiro dell'emendamento Fornaro 2.1, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Elisa Tripodi 2.2.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Fregolent 2.4, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10), invitando invece al ritiro dell'emendamento Prisco 3.10. Pag. 21
  Propone l'accantonamento dell'emendamento Prisco 3.11, degli identici emendamenti Lupi 3.2, Calabria 3.4, Fregolent 3.8, Bordonali 3.13, dell'emendamento Calabria 3.5, nonché degli identici emendamenti Gehbard 3.1, Calabria 3.3, Raciti 3.6, Marco Di Maio 3.7, D'Ettore 3.9, Prisco 3.12 e Iezzi 3.14. Esprime parere contrario sugli emendamenti Mollicone 4.29 e Fregolent 4.28.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Elisa Tripodi 4.8, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).
  Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Ceccanti 4.18 e Elisa Tripodi 4.9, a condizione che siano riformulati nel medesimo testo riportato in allegato (vedi allegato 10).
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Elisa Tripodi 4.10, esprimendo poi parere favorevole sull'emendamento Elisa Tripodi 4.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).
  Propone l'accantonamento dell'emendamento Fregolent 4.25, esprimendo quindi parere favorevole sugli emendamenti Fornaro 4.1, Fregolent 4.22, Fornaro 4.2 e Ceccanti 4.11, a condizione che siano riformulati nel medesimo testo riportato in allegato (vedi allegato 10).
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 4.15, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10), mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Prisco 4.30.
  Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Fornaro 4.3, Raciti 4.19 e Fregolent 4.23, a condizione che siano riformulati nel medesimo testo dell'emendamento Ceccanti 4.12, sul quale, dunque, esprime parere favorevole.
  Esprime parere favorevole sugli emendamenti Fregolent 4.24, Ceccanti 4.14 e Fornaro 4.4, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 4.16, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Fregolent 4.26, nonché sugli identici emendamenti Calabria 4.13, Ceccanti 4.17 e Fregolent 4.27, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).
  Esprime parere favorevole sugli emendamenti Elisa Tripodi 4.7, Ceccanti 5.2, nonché sull'emendamento Fregolent 5.4, la cui approvazione comporterebbe l'assorbimento degli identici emendamenti Elisa Tripodi 5.1 e Raciti 5.3, nonché dell'emendamento Fregolent 5.5.
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Fregolent 7.4 e 7.5.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 7.2, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Prisco 7.6.
  Esprime parere favorevole sugli emendamenti Elisa Tripodi 7.1, Raciti 7.3, Ceccanti 8.1 e Raciti 8.4.
  Esprime parere contrario sull'emendamento Ceccanti 8.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 8.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).
  Propone l'accantonamento dell'emendamento Ceccanti 9.1.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Raciti 9.2, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Fregolent 10.1 e Biancofiore 10.2.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Corneli 11.7, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Raciti 11.6.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 11.4, la cui approvazione precluderebbe gli emendamenti Elisa Tripodi 11.3 e Raciti 11.5.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Biancofiore 12.1.

  La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sulla base delle intese raggiunte informalmente tra i gruppi, ritiene opportuno rinviare l'esame ad altra seduta, che sarà convocata nella giornata di martedì 30 novembre, a fronte dell'esigenza di svolgere approfondimenti Pag. 22su alcune proposte emendative, comprese quelle sulle quali la relatrice e la rappresentante del Governo hanno proposto l'accantonamento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata nella mattinata di martedì 30 novembre prossimo.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella giornata di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendativa al testo unificato delle proposte di legge, adottato dalla Commissione nella seduta del 18 novembre 2021.
  Comunica che sono state presentate 42 proposte emendative (vedi allegato 11).
  Ricorda altresì che nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, si è convenuto sull'esigenza di chiedere un ulteriore slittamento dell'avvio della discussione in Assemblea, già rinviato al 29 novembre prossimo. In particolare, si potrebbe chiedere di rinviare la discussione a lunedì 6 dicembre.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, nel condividere l'esigenza di chiedere uno slittamento fino al 6 dicembre prossimo dell'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, si riserva di valutare le proposte emendative presentate, ai fini dell'espressione del parere su di esse.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3319 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, ricorda che tutti i gruppi hanno espresso il loro consenso alla richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa.
  Avverte altresì che, dopo i pareri favorevoli della Commissione Difesa, della Commissione Finanze e della Commissione Cultura, sono pervenuti anche i pareri delle Commissioni Giustizia, Lavoro e Affari sociali, competenti in sede consultiva, mentre deve ancora esprimersi la Commissione Bilancio.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 67 della Costituzione, concernente l'introduzione del vincolo di mandato parlamentare.
C. 3297 cost. Fascina.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Rileva quindi come la Commissione avvii nella seduta odierna l'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale in titolo.

Pag. 23

  Carlo SARRO (FI), relatore, illustra la proposta di legge costituzionale, che si compone un solo articolo, evidenziando come essa modifichi l'articolo 67 della Costituzione al fine di introdurre il vincolo di mandato dei membri del Parlamento.
  La proposta prevede in particolare la sostituzione del vigente articolo 67, costituito da un unico comma, con un articolo formato da due commi.
  Il nuovo primo comma dell'articolo 67 – «I membri del Parlamento rappresentano la Nazione» – mantiene sostanzialmente la prima parte del vigente articolo 67 (secondo cui «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione»), mentre il divieto di mandato imperativo previsto dalla seconda parte del comma medesimo («ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato») viene soppresso e viene introdotto un nuovo secondo comma che prevede la decadenza del parlamentare che si iscrive ad un gruppo parlamentare «che non rappresenta il partito per il quale è stato eletto».
  In tale ambito ricorda che la vigente disciplina dei gruppi parlamentari è contenuta nei Regolamenti della Camere. La costituzione dei gruppi è uno dei primi adempimenti nella formazione delle nuove Camere all'inizio della legislatura. Infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento della Camera e dall'articolo 14 del Regolamento del Senato, entro due giorni dalla prima seduta (tre nel caso del Senato), i parlamentari devono dichiarare a quale Gruppo appartengano. Coloro che non abbiano reso tale dichiarazione confluiscono nel Gruppo misto.
  Il Regolamento della Camera, all'articolo 14, commi 4 e 5, prevede, infatti, che i deputati che non appartengano ad alcun Gruppo costituiscono un unico Gruppo misto; i deputati che ne fanno parte possono in ogni caso chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere inoltre costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.
  Per quanto riguarda il Regolamento del Senato, con le modifiche approvate nella seduta del 20 dicembre 2017 è stata modificata la parte riguardante i Gruppi parlamentari sulla base del principio della loro tendenziale corrispondenza con i partiti politici.
  La modifica disposta agli articoli 5, 13, 14, 15, 16-bis, 18 e 27 del Regolamento, introduce il principio in base al quale ciascun Gruppo deve rappresentare un partito o un movimento politico che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno.
  Sono previste, inoltre, misure volte a disincentivare i mutamenti di Gruppo da parte dei singoli senatori. Tra queste ultime la previsione che i Vice Presidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico, e quella che dispone la restituzione al bilancio del Senato degli eventuali avanzi di gestione dei Gruppi che non vengono più costituiti nella legislatura successiva. Si prevede, inoltre, che i senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto. I senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, e i senatori eletti nelle Regioni a statuto speciale, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche, possono costituire un Gruppo composto da almeno cinque iscritti. Pag. 24
  Inoltre, nella seduta dell'11 maggio 2021, la Giunta per il Regolamento del Senato ha espresso un parere con il quale, tenuto conto della disciplina prevista dal Regolamento per i Gruppi parlamentari, «è consentita la costituzione di componenti politiche all'interno del Gruppo misto purché rappresentino partiti o movimenti politici che abbiano presentato con il proprio contrassegno, da soli o collegati, candidati alle ultime elezioni nazionali. I senatori che intendono costituire una componente politica all'interno del Gruppo misto devono essere autorizzati a rappresentare il partito o movimento politico detentore del contrassegno presentato alle elezioni, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di tale formazione politica».
  Come già accennato in precedenza, la proposta di legge costituzionale in esame introduce in Costituzione (nel nuovo secondo comma dell'articolo 67) il riferimento al gruppo parlamentare che «rappresenta il partito per il quale è stato eletto» (o non lo rappresenta più).
  Tale previsione va in ogni caso valutata tenendo conto delle previsioni dei sistemi elettorali che – come in quello vigente – prevedono la presentazione di candidature unitarie nei collegi uninominali da parte delle liste che si sono presentate in coalizione.
  Per quanto concerne la genesi del testo vigente dell'articolo 67 della Costituzione, rammenta che esso è stato discusso dalla Seconda Sottocommissione dell'Assemblea costituente nella seduta del 19 settembre 1946. Mentre la prima parte dell'articolo venne approvata senza sostanziali opposizioni, la seconda parte, riguardante il divieto di mandato imperativo, suscitò qualche contrasto. La questione fu posta all'inizio dal relatore, Mortati, che aveva proposto un articolo che recitava: «I deputati sono i rappresentanti della Nazione». Egli osservò «che qui si dovrebbe affrontare la questione del divieto del mandato imperativo», in quanto «Sottrarre il deputato alla rappresentanza di interessi particolari significa che esso non rappresenta il suo partito o la sua categoria, ma la Nazione nel suo insieme». Il Presidente Terracini, riferendosi all'articolo nel suo complesso, dichiarò che la disposizione si potesse omettere, in quanto poteva avere ragion d'essere nel passato quando il deputato si sentiva vincolato al partito che ne aveva proposta e sostenuta la candidatura e quando la rappresentanza era circoscritta al collegio elettorale. In ogni caso, osservò, «qualsiasi disposizione, inserita nella Costituzione, non varrebbe a rallentare i legami tra l'eletto ed il partito che esso rappresenta». Il deputato Grieco si dichiarò contrario al divieto di mandato imperativo in quanto «i deputati sono tutti vincolati ad un mandato: si presentano infatti alle elezioni sostenendo un programma, un orientamento politico particolare». La Sottocommissione approvò la seconda parte dell'articolo nella seguente formulazione: «i deputati esercitano liberamente la loro funzione e senza vincoli di mandato; nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori». Il testo fu poi riformulato in sede di coordinamento finale.
  La Corte costituzionale ha avuto modo di precisare, nella sentenza n. 14 del 1964, che l'articolo 67 della Costituzione «non spiega efficacia ai fini della validità delle deliberazioni; ma è rivolto ad assicurare la libertà dei membri del Parlamento. Il divieto del mandato imperativo importa che il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito ma è anche libero di sottrarsene; nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito».
  Ricorda quindi che nella XIII legislatura vennero esaminate dalla I Commissione della Camera alcune proposte di legge di riforma dell'articolo 67, senza tuttavia pervenire all'approvazione di un testo.
  Il 22 giugno 1999 iniziò l'esame della proposta di legge C. 5963 Armaroli, che intendeva sopprimere la disposizione che esclude il vincolo di mandato per i parlamentari ed introdurre una specifica ipotesi di decadenza a carico dei deputati che modifichino nel corso della legislatura la propria collocazione politica. L'articolo unico Pag. 25della proposta, sostitutivo dell'articolo 67, ne riproduceva solo il primo periodo, confermando il principio per il quale ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione. La seconda parte dell'articolo disponeva che i parlamentari i quali alterino i rapporti di forza tra maggioranza e opposizione espressi dal corpo elettorale sono dichiarati decaduti dal Presidente della Camera di appartenenza. I comportamenti che concretizzano tale fattispecie sono individuati nel passaggio ad altro gruppo parlamentare e nella modifica del voto di fiducia inizialmente espresso nei confronti del Governo. La norma indicava poi le modalità di sostituzione del parlamentare del quale sia stata dichiarata la decadenza: per quelli risultati vincitori di collegio, si sarebbe proceduto ad elezioni suppletive; per gli altri, si sarebbe fatto luogo al subentro dei primi dei non eletti nelle circoscrizioni di elezione. Se ciò non fosse risultato possibile, si sarebbe provveduto a ridurre il numero dei membri del Parlamento indicato dagli articoli 56 e 57.
  Il 28 marzo 2000 furono abbinate due ulteriori proposte di legge, anch'esse volte a introdurre il vincolo di mandato: la proposta di legge C. 6663 Chiappori e la proposta di legge C. 6718 Scalia. La prima prevedeva l'impossibilità di dichiarare l'appartenenza ad un gruppo parlamentare diverso da quello scelto ad inizio legislatura. La seconda recava una riserva di legge in ordine all'introduzione di vincoli specifici dei parlamentari nei confronti dei propri elettori. Successivamente, fu abbinata anche la proposta C. 6694 Pisapia che, oltre ad introdurre il divieto di terzo mandato dei parlamentari, stabiliva che «La legge può prevedere la decadenza dal mandato dei membri del Parlamento che, tenuto conto della legge elettorale vigente, aderiscono a uno schieramento o ad una coalizione diversa da quella nell'ambito della quale sono stati eletti».
  Sotto il profilo del diritto comparato, segnala come il divieto di mandato imperativo sia previsto nelle Costituzioni di diversi Paesi europei, quali Francia, Belgio, Germania, Grecia, Danimarca. Pur nella parziale diversità delle formulazioni utilizzate, queste norme recano tutte, in modo esplicito, tale principio.
  L'enunciazione forse più articolata è quella contenuta nella Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca, la quale, all'articolo 38, prevede che i deputati del Bundestag siano rappresentanti di tutto il popolo, non siano vincolati da mandati o da istruzioni e siano soggetti soltanto alla loro coscienza.
  L'articolo 27 della Costituzione francese presenta una formulazione più sintetica, disponendo che ogni mandato imperativo è nullo.
  Diversamente impostata, e in parte assimilabile a quella italiana, è la norma di cui all'articolo 42 della Costituzione del Belgio, secondo cui i membri delle due Camere rappresentano la Nazione e non unicamente coloro che li hanno eletti. Anche per gli eletti al Parlamento europeo è prevista una disposizione analoga, all'articolo 4 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976: «I rappresentanti votano in modo individuale e personale. Essi non possono essere vincolati da istruzioni, né ricevere mandati imperativi».
  Viceversa, la Costituzione del Portogallo prevede, all'articolo 160, la perdita del mandato parlamentare a seguito all'iscrizione del deputato ad un partito diverso da quello che lo ha candidato alle elezioni; al contempo, si prevede anche che «I deputati rappresentano l'intero Paese e non le circoscrizioni nelle quali sono stati eletti» (articolo 152, comma 2) e che essi esercitano liberamente il proprio mandato (articolo 155, comma 1).
  Osserva conclusivamente come il testo vigente dell'articolo 67 della Costituzione sia volto a garantire la libertà nell'esercizio del mandato parlamentare ma come nella prassi politica si sia assistito a sempre più frequenti cambiamenti di schieramento politico da parte dei parlamentari, determinando, a volte, la formazione di maggioranze contrapposte rispetto a quella espressa dagli elettori.
  Rileva come la proposta di legge costituzionale in esame mantenga fermo il principio Pag. 26 per cui i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, ma introduce il vincolo della permanenza del parlamentare nel gruppo che rappresenta il partito per il quale è stato eletto.
  Ritiene che la soluzione prospettata operi un adeguato bilanciamento dei valori costituzionali implicati, fra i quali non si può non tener conto di quello della sovranità popolare.

  Stefano CECCANTI (PD) ritiene che il provvedimento in esame, come attualmente formulato, presenti alcune profili problematici, dal momento che, laddove si preveda la decadenza del parlamentare nel caso in cui egli si iscriva ad un altro gruppo, si rischia di ottenere semplicemente un inutile effetto paradossale, per il quale finirà che nessun parlamentare cambierà più gruppo, non determinandosi, pertanto, in tali dinamiche, alcun cambiamento positivo.
  Osserva, peraltro, che, laddove si ricolleghi la decadenza al momento dell'espulsione dal gruppo, si rischia di attribuire ai capigruppo un potere eccessivo, dal quale potrebbe dipendere la decadenza o meno di un parlamentare. Giudicando più opportuno intervenire, dunque, sul piano dei regolamenti parlamentari, fa notare che, allo stato, il provvedimento, nella sua attuale formulazione, rischia di non perseguire gli scopi per i quali è stato elaborato.

  Valentina CORNELI (M5S) rileva come i temi oggetto della proposta di legge costituzionale in esame siano stati oggetto di un'approfondita riflessione nell'ambito del Movimento 5 Stelle, all'esito della quale è stata superata la posizione iniziale, favorevole a una revisione dell'articolo 67 della Costituzione, per addivenire a una posizione analoga a quella espressa dal deputato Ceccanti, nel senso di affrontare il tema non mediante una revisione costituzionale bensì attraverso modifiche dei Regolamenti delle Camere.

  Carlo SARRO (FI), relatore, nel ringraziare i deputati intervenuti per gli interessanti spunti di riflessione offerti, manifesta la piena disponibilità al confronto, facendo presente che con tale proposta si intende avviare un dibattito approfondito su tale tema, al fine di individuare una soluzione rispetto ad un fenomeno della cui valenza negativa tutti gli schieramenti sono ben consapevoli.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi.
C. 3218 Verini.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Rileva quindi come la Commissione avvii nella seduta odierna l'esame, in sede referente, della proposta di legge in titolo.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, illustra la proposta di legge, che si compone di 4 articoli, segnalando, in estrema sintesi, come essa miri a rendere più stringenti i controlli per il rilascio della licenza di porto d'armi in favore dei privati, nonché a rendere effettive e permanenti le verifiche sull'integrità psico-fisica e comportamentale dei possessori.
  Si prevede, inoltre, un incremento degli obblighi di comunicazione posti a carico dell'interessato e il generale potenziamento del sistema di tracciamento e controllo delle armi.
  Al fine di comprendere il quadro normativo di riferimento, ricorda innanzitutto che la disciplina dell'acquisto e detenzione Pag. 27di armi da fuoco e della licenza di porto d'armi è contenuta principalmente nel regio decreto n. 773 del 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS), in materia di acquisto di armi, e nella legge n. 89 del 1987, in materia di porto d'armi. Tra gli ultimi interventi rilevanti in materia, segnala il decreto legislativo n. 104 del 2018, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/853 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
  Rammenta, in proposito, che tale direttiva si proponeva di migliorare alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE, che intendeva raggiungere un punto di equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza, al fine di contrastare l'uso improprio di dette armi per scopi criminali, anche alla luce dei recenti atti terroristici.
  Ricorda, quindi, che il decreto legislativo n. 104 del 2018, di attuazione della direttiva, in particolare:

   è intervenuto sulle definizioni, a partire dalla nozione di «parte d'arma», prevedendosi che essa coincida con quella di «componente essenziale» dettata dalla direttiva;

   dispone l'aggiornamento del regime di alcune tipologie di armi che la direttiva ricomprende fra quelle proibite o il cui porto o detenzione sono soggetti a speciali sistemi di autorizzazione;

   ha ridefinito le modalità di marcatura delle armi da fuoco e le loro parti essenziali;

   prevede l'adeguamento ai nuovi parametri recati dalla direttiva della disciplina dei sistemi informativi, dedicati ad assicurare la tracciabilità delle armi e delle munizioni;

   prevede l'obbligo, per i detentori di armi comuni da sparo (ad eccezione dei collezionisti di armi antiche), di presentare, a cadenza quinquennale, la certificazione medica;

   dispone la riduzione da 6 a 5 anni della durata della licenza di porto d'armi per uso venatorio o sportivo (tiro a volo).

  Il decreto legislativo n. 104 ha inoltre previsto l'istituzione, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di un sistema informatico che consenta, attraverso una piattaforma informatica centralizzata, di realizzare lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione Europea, richiesto dalla direttiva.
  Passando ad illustrare in dettaglio il contenuto della proposta di legge, rileva come l'articolo 1 rechi alcune modifiche alla legge n. 89 del 1987 in materia di porto d'armi.
  In particolare, il comma 1, lettera a), inserisce nell'ambito dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 89 del 1987, disciplinante il certificato medico di idoneità da allegarsi alla richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi (il cui rilascio è di competenza della questura o della prefettura, ai sensi dell'articolo 42 del TULPS), aggiunge il riferimento ad un nuovo articolo 1-bis.
  Il comma 1, lettera b), introduce infatti nella legge n. 89 un nuovo articolo 1-bis, il quale prevede, con riferimento all'accertamento dei requisiti psichici di cui al decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998 per il rilascio di tale certificato, la costituzione di un apposito collegio medico presso ciascuna azienda sanitaria locale, composto da tre medici del Servizio sanitario nazionale di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. Qualora nell'accertamento si riscontrino segni – anche ad uno stadio iniziale – di disturbi psico-comportamentali, è fatto divieto di rilasciare il certificato ed è data immediata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente che, a seconda dei casi, rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi, o ne dispone la revoca.
  Ricorda, in merito, infatti, che secondo la normativa vigente per ottenere il porto Pag. 28d'armi – per difesa personale, attività sportiva, licenza di caccia – va richiesto il certificato medico di idoneità psico-fisica. L'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 104 del 2018 ha ampliato la platea dei sanitari abilitati al rilascio del citato certificato, che oggi ricomprende – oltreché i settori medico-legali delle ASL e le strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato – anche i singoli medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché i medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio. La certificazione medica è richiesta anche per la detenzione di armi comuni da sparo ai sensi dell'articolo 38 del TULPS: a tale proposito ricorda che l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 104 detta una disciplina transitoria relativa alla modalità di rilascio dei certificati medici che a norma dell'articolo 38 i detentori di armi devono presentare ogni 5 anni.
  Inoltre, il decreto legislativo n. 104 del 2018, modificando l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 204 del 2010, ha fatto rinvio ad un nuovo decreto (non ancora adottato) del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno per:

   disciplinare le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonché al rilascio del nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore, di cui all'articolo 35, comma 7, del TULPS;

   disciplinare una specifica disciplina transitoria per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso già detengono armi;

   definire, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi.

  L'articolo 2 della proposta di legge reca alcune modifiche agli articoli 35 e 42 del TULPS.
  In particolare, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 1), l'obbligo di comunicazione all'ufficio di polizia territorialmente competente delle generalità dei privati che hanno acquistato o venduto armi, della specie e quantità delle stesse nonché dei relativi titoli abilitativi, già posto dal comma 2 dell'articolo 35 del TULPS a carico dell'armaiolo con cadenza mensile, è reso non più periodico, bensì contestuale ad ogni operazione di vendita o acquisto.
  Il comma 1, lettera a), numero 2), riscrive integralmente il comma 7 dell'articolo 35 del TULPS, in collegamento con le modifiche apportate alla legge n. 89 del 1987 sopra richiamate.
  Ricorda che la disposizione attualmente in vigore subordina il rilascio del nulla osta per l'acquisto di armi (di competenza del questore) alla presentazione di un apposito certificato, prodotto dal settore medico legale dell'ASL o da un medico militare, della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco; in alternativa, è possibile presentare qualsiasi certificazione sanitaria prevista dalla normativa vigente.
  La novella recata dalla proposta di legge la nuova formulazione del comma 7 dell'articolo 35 del TULPS, ai fini del rilascio del nulla osta, fa espresso rinvio alla certificazione di idoneità psicofisica di cui al nuovo articolo 1-bis della legge n. 89 del 1987, introdotto dall'articolo 1 della stessa proposta di legge, unificando in tal modo in senso restrittivo la disciplina degli accertamenti di natura medica con riferimento tanto all'acquisto quanto alla detenzione di armi da fuoco.
  Il comma 1, lettera a), numero 3), e la lettera b), prevedono che l'obbligo di comunicazione – di cui al comma 10 dell'articolo 35 e al comma 2 dell'articolo 42 del TULPS – del rilascio del nulla osta all'acquisto delle armi o di una licenza di porto d'armi, attualmente previsto verso i conviventi maggiorenni anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, a cura del diretto interessato, sia esteso con l'espresso richiamo «all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o stabile relazione affettiva». In tal modo la comunicazione è imposta anche Pag. 29rispetto a relazioni da ritenersi cessate al momento del rilascio.
  Riguardo al predetto obbligo di comunicazione, rileva come la proposta di legge introduca categorie ampie e onnicomprensive, che rendono non facilmente individuabile la platea dei destinatari della comunicazione, con il rischio di determinare possibili incertezze in sede applicativa. Segnala pertanto l'opportunità di definire più puntualmente i soggetti destinatari di tali comunicazioni.
  L'articolo 3, ai fini di una migliore tracciabilità delle armi detenute sul territorio e di uno scambio più efficiente di dati tra soggetti e amministrazioni, prevede l'adozione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di un decreto del Ministro dell'Interno recante linee guida in materia di formazione del personale per la gestione delle banche dati afferenti al sistema informatico dedicato alla tracciabilità di armi e munizioni, già istituito dal decreto legislativo n. 104 del 2018 e incardinato presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero.
  L'articolo 4 circoscrive l'ambito di applicazione della disciplina recata dalla proposta di legge, prevedendo l'espressa esclusione di alcune rilevanti categorie di soggetti, alle quali continuerà ad applicarsi la normativa attualmente vigente.
  Si tratta, in particolare, dei titolari di licenza di fucile per uso caccia, dei titolari per uso sportivo i quali siano iscritti alle federazioni o associazioni convenzionate e svolgano la relativa attività con armi da fuoco, delle istituzioni autorizzate (tra cui corpi armati e società di tiro) con detenzione nei luoghi destinati, dei possessori di raccolte autorizzate di armi di valore artistico, antiche o rare, nonché di coloro che vadano armati per ragioni professionali, limitatamente alla specie e numero di armi a ciò consentite.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge sia riconducibile alla materia «armi, munizioni ed esplosivi», che l'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) auspica l'abbinamento al provvedimento in titolo della sua proposta di legge C. 3369, recante disposizioni in materia di porto d'armi e di acquisto e detenzione di armi e munizioni.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nel prendere atto della richiesta testé formulata dal deputato Magi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di divieto di propaganda elettorale nella rete internet nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, e alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di disciplina della propaganda elettorale mediante le piattaforme digitali, e altre disposizioni per la trasparenza della propaganda politica nella rete internet e per l'accesso ai dati e agli algoritmi utilizzati sulle medesime piattaforme digitali per la classificazione delle informazioni.
C. 2009 Magi.

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.
C. 3200 Ascari.

Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza.
C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti.