COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 24 novembre 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.
La seduta comincia alle 13.50.
DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
C. 3374 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), il disegno di legge C. 3374, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali».
Stefano CECCANTI (PD), relatore, illustrando il contenuto del decreto-legge, rileva come gli articoli 1, 1-bis, 2 e 2-bis disciplinino le modalità di accesso alle attività culturali, sportive e ricreative durante l'emergenza sanitaria.
In particolare, l'articolo 1 novella, con disposizioni in vigore dall'11 ottobre 2021, il decreto-legge n. 52 del 2021, disciplinando lo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, e stabilendo in linea generale che, fermo restando l'obbligo di accesso con una delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto «green pass»): nelle zone gialle – fermi restando i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50 per cento della capienza massima autorizzata – non vi siano più limiti al numero massimo di spettatori; nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di Pag. 29almeno un metro e la capienza consentita è pari al 100 per cento della capienza massima autorizzata.
Al contempo, si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportive, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in quei luoghi. Inoltre, per gli spettacoli svolti all'aperto quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Nulla varia per le zone arancioni e rosse.
Inoltre, si consente, solo nelle zone bianche, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto dei limiti di capienza del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e del 50 per cento al chiuso. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass e nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria.
Viene, altresì, modificata la disciplina relativa alla partecipazione degli spettatori agli eventi sportivi.
Le principali novità riguardano:
l'incremento del limite di capienza delle strutture destinate ad accogliere il pubblico (in zona bianca la capienza non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso; in zona gialla tali percentuali sono, rispettivamente, pari al 50 per cento e al 35 per cento);
il venir meno, in zona bianca, dell'obbligo di rispetto del distanziamento interpersonale e di previsione di posti a sedere preassegnati;
la previsione, a determinate condizioni, che le percentuali della capienza possano essere modificate in via amministrativa;
la previsione che, a decorrere dall'11 ottobre 2021, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e alla verifica del possesso del green pass in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, si applichi, a partire dalla seconda violazione commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.
L'articolo 1-bis esclude le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, le giostre e le altre manifestazioni similari dall'applicazione della normativa in base alla quale i biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi.
L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico, nelle zone bianche e nelle zone gialle, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre.
In particolare, ferme restando le altre previsioni, stabilisce che dall'11 ottobre 2021 non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori. Nulla varia per le zone arancioni e rosse.
L'articolo 2-bis dispone che per l'accesso ai bus noleggiati con conducente dall'entrata in vigore della legge di conversione sia necessario il green pass; contestualmente si ripristina la capienza massima.
L'articolo 3 interviene sul decreto-legge n. 52 del 2021 per inserirvi l'articolo 9-octies e integrare la disciplina transitoria valida fino al 31 dicembre 2021, che richiede, per i lavoratori, pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro (fatta salva l'esenzione per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19).
La novella prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori Pag. 30 siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze.
L'articolo 3-bis, al comma 1, interviene sull'utilizzo di alcune risorse disponibili presso la contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. La nuova norma prevede che le somme disponibili presso la suddetta contabilità e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, siano utilizzabili, nella misura di 210 milioni di euro, per ogni intervento di competenza del medesimo Commissario straordinario, anche in deroga, dunque, al vincolo di destinazione relativo all'attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini contro il COVID-19, vincolo previsto per una quota pari a 388.648.000 euro della suddetta autorizzazione complessiva di spesa.
Il comma 2 prevede che siano individuate ulteriori sedi decentrate per l'espletamento delle elezioni provinciali del 18 dicembre 2021, al fine del rispetto delle norme di distanziamento, in considerazione del permanere dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.
L'articolo 4 prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero delle direzioni generali, incluso il segretario generale, viene portato da 13 a 15.
È inoltre prevista una modifica della dotazione organica del Ministero della salute ad invarianza di spesa con un incremento di 2 posizioni dirigenziali di livello generale, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario.
L'articolo 4-bis eleva a 68 anni il limite anagrafico, attualmente previsto a 65 anni, per l'accesso all'elenco nazionale degli idonei all'incarico di direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale. La disposizione si applica fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.
L'articolo 5 dispone che l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, possa temporaneamente avvalersi, nel limite massimo complessivo di 128 unità, di personale aggiuntivo, anche, nel limite massimo di 100 unità, ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, al fine di consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 ottobre.
Per l'attuazione di queste previsioni, applicabili per un periodo non superiore a sessanta giorni, è previsto un onere pari a euro 409.648 euro per l'anno 2021.
L'articolo 6 estende alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato relativo alla sessione 2020 e introduce l'obbligo del green pass per l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove.
L'articolo 7 incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, onde assicurare l'attivazione di ulteriori 3.000 posti per l'accoglienza di richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan.
L'articolo 8 reca disposizioni per la restituzione alla comunità slovena dell'immobile, sito in Trieste, noto come Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, in cui attualmente si svolge l'attività della Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori. Alla medesima Università sono assicurati, a compensazione, due immobili, uno dei quali è destinato a divenire la nuova sede della richiamata Scuola.
L'articolo 9 reca disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
In particolare, il comma 1 modifica il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003:
prevedendo che il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico possa trovare fondamento e base giuridica, oltre che nella legge e, nei casi previsti dalla legge, nel regolamento, anche in un atto amministrativo Pag. 31 generale e che tale ampliamento della base giuridica valga anche per il trattamento dei dati particolari (sanità pubblica, medicina del lavoro, archiviazione nel pubblico interesse o per ricerca scientifica o storica o a fini statistici) disciplinato dall'articolo 2-sexies del Codice e per il trattamento dei dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa, disciplinato dall'articolo 58 del Codice;
consentendo il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri, da parte di una serie di soggetti pubblici, anche per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri attribuiti ai suddetti soggetti pubblici;
introducendo una disciplina specifica per il trattamento di dati personali relativi alla salute quando gli stessi siano «privi di elementi identificativi diretti»;
abrogando l'articolo 2-quinquiesdecies del predetto Codice, che, nel caso di trattamenti di dati personali svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, tali da poter presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, consentiva al Garante di adottare d'ufficio provvedimenti di carattere generale, prescriventi misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato;
prevedendo che il trattamento dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, che devono essere conservati dal fornitore per finalità di accertamento e repressione di reati, sia effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante con provvedimento «di carattere generale»;
potenziando la competenza del Garante al fine di prevenire il fenomeno del cosiddetto «revenge porn»;
incrementando l'indennità dei componenti del Collegio del Garante;
intervenendo sul parere che il Garante deve rendere al legislatore in vista dell'adozione di una disciplina relativa al trattamento dei dati, per circoscriverne i presupposti, e prevedendo, in particolare, che quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiari che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, il Garante esprima il parere in una fase successiva, vale a dire in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o in sede di vaglio definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari;
aumentando da 162 a 200 unità il ruolo organico del personale del Garante ed equiparando il trattamento economico del personale medesimo a quello del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
consentendo l'omissione della previa notifica della violazione contestata nei confronti dei soggetti pubblici che trattano i dati quando il loro trattamento abbia già arrecato pregiudizio agli interessati;
introducendo la possibilità di applicare, a titolo di sanzione accessoria rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dal Garante, l'ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale di sensibilizzazione sulla protezione dei dati personali;
subordinando l'applicazione della fattispecie penale di inosservanza di provvedimenti del Garante (punita con la reclusione da tre mesi a due anni) al «concreto nocumento» dei soggetti interessati e alla querela della persona offesa.
Il comma 2, al pari del comma 5, reca una disposizione di coordinamento.
Il comma 3 modifica il decreto legislativo n. 51 del 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché Pag. 32 alla libera circolazione di tali dati, al fine di:
confermare l'estensione agli atti amministrativi generali della base giuridica del trattamento;
sostituire, nella determinazione dei termini, delle modalità di conservazione, dei soggetti legittimati ad accedere ai dati nonché delle modalità e delle condizioni per l'esercizio dei diritti dell'interessato, l'attuale riferimento a un regolamento governativo con quello a un decreto ministeriale;
circoscrivere, anche in questo caso, l'applicabilità del reato di inosservanza dei provvedimenti del Garante alle ipotesi di concreto nocumento arrecato ad uno o più interessati e alla presentazione di querela della persona offesa.
Il comma 4 interviene sull'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2020, per modificare ed integrare la disciplina concernente il trattamento di dati personali da parte del Ministero della salute.
Tale disciplina, nella versione vigente, concerne i dati personali – anche relativi alla salute degli assistiti – raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale ed autorizza il suddetto Ministero al relativo trattamento, al fine di sviluppare metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, demandando ad un decreto di natura regolamentare del Ministro della salute – adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali – la definizione delle norme attuative.
Le novelle in esame prevedono che il decreto sia invece di natura non regolamentare (fermo restando il parere del suddetto Garante), estendono, con riferimento a dati personali non sanitari, l'ambito delle norme di rango legislativo in esame e del relativo decreto attuativo e stabiliscono una norma transitoria, valida nelle more dell'emanazione del medesimo decreto.
Il comma 6 prevede che i fornitori di servizi di condivisione di contenuti, ovunque stabiliti, devono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, pubblicare il proprio recapito, ai fini della comunicazione dei provvedimenti dei provvedimenti adottati dal Garante ai sensi del comma 1.
Il comma 7 riduce a trenta giorni il termine per i pareri che il Garante rende su atti riconducibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al Piano nazionale per gli investimenti complementari ed al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 e prevede che quel termine sia improrogabile (ed una volta decorso, si può comunque procedere, pur in assenza di parere).
Il comma 8 interviene sugli articoli 1 e 2 della legge n. 5 del 2018, al fine di prevedere che i diritti dell'utente iscritto al registro pubblico delle opposizioni, nonché gli obblighi in capo agli operatori di call center, operino indipendentemente dalle modalità in cui il trattamento delle numerazioni è stato effettuato, ovvero con o senza operatore con l'impiego del telefono, ma anche in via più generale mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore.
I commi da 9 a 12 prevedono una sospensione (eccezion fatta per la prevenzione e la repressione dei reati) dell'installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte di autorità pubbliche o soggetti privati. Tale moratoria è prevista «fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia», e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. La violazione della moratoria comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
Da tale moratoria sono esclusi i trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione e repressione di reati o di esecuzione di sanzioni penali di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018, di attuazione della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni Pag. 33 penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in presenza del parere favorevole del Garante per la privacy.
Ricorda, al riguardo, che su tale materia è in corso di esame in sede referente presso la I Commissione la proposta di legge C. 3009 Sensi, recante «Sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico». Le previsioni dei predetti commi da 9 a 11 risultano letteralmente identiche al contenuto della predetta proposta di legge C. 3009, salva la durata della sospensione, che la proposta di legge fissa al 31 dicembre 2021.
Il comma 13 reca la copertura finanziaria delle modifiche relative al trattamento di dati personali.
Il comma 14 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la definizione dei meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico entro le Autorità amministrative indipendenti.
L'articolo 9-bis reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 10 stabilisce l'entrata in vigore del decreto – legge nel giorno successivo a quello della pubblicazione (il decreto è dunque vigente dal 9 ottobre 2021).
Per quanto concerne la sussistenza dei requisiti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza, il provvedimento appare riconducibile, sulla base del preambolo, a distinte finalità.
In primo luogo, la finalità di aggiornare il quadro delle misure di contenimento del COVID-19; tale finalità, che appare suscettibile di coinvolgere diversi ambiti, prefigura il provvedimento come «provvedimento ab origine a contenuto multiplo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenze n. 244 del 2016 e n. 149 del 2020) per indicare quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo».
A questa si aggiungono, in base al preambolo, altre specifiche finalità: 1) la riorganizzazione del Ministero della salute; 2) il potenziamento dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione; 3) le esigenze di accoglienza umanitaria derivanti dalla situazione in Afghanistan; 4) la tutela della minoranza linguistica della Regione Friuli – Venezia Giulia; 5) la semplificazione in materia di trattamento dei dati personali; 6) la tutela delle vittime del revenge porn.
Segnala, poi, le ulteriori disposizioni, introdotte dal Senato in sede di conversione, di cui:
all'articolo 1-bis in materia di esclusione dell'obbligo del biglietto nominativo per le manifestazioni carnevalesche e similari;
all'articolo 9, comma 1, lettere h) e l), e commi 13 e 14, in materia di indennità dei componenti del collegio del Garante per la protezione dei dati personali e di trattamento economico e ruolo organico del personale;
all'articolo 9, commi da 9 a 12, in materia di sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale.
In proposito, segnala come il Comitato per la legislazione, in precedenti analoghe occasioni, abbia raccomandato di «avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, in un provvedimento d'urgenza “ab origine a contenuto plurimo” ma caratterizzato da un'unitarietà di scopo [...] di misure riconducibili ad ulteriori specifiche finalità» (richiama, da ultimo, il parere reso nella seduta del 17 novembre 2021 sul disegno di legge C 3354 di conversione del decreto-legge n. 152 del 2021).
Segnala, inoltre, come la Corte costituzionale, con riferimento all'eterogeneità delle disposizioni introdotte in sede di conversione, abbia da ultimo precisato, con la Pag. 34sentenza n. 247 del 2019, che la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per difetto di omogeneità si determina «solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente “estranee” o addirittura “intruse”, cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione (sentenza n. 251 del 2014), per cui “solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge” (sentenza n. 22 del 2012) o la “evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge” (sentenza n. 154 del 2015) possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione (sentenza n. 181 del 2019, nonché, da ultimo, nello stesso senso, sentenza n. 226 del 2019)».
Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile e penale» e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l) e q), della Costituzione; rilevano, inoltre, le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento sportivo», «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuite alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
In proposito, ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, la disciplina delle misure di contrasto dell'epidemia in corso.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 24 novembre 2021.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.15.