AUDIZIONI INFORMALI
Lunedì 22 novembre 2021.
Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati (ANM), nell'ambito dell'esame del testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi e C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini, adottato come testo base, recante «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia».
L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.
Audizioni informali, in videoconferenza, dell'avvocato Eugenio Minniti e di rappresentanti dell'Osservatorio carceri delle Camere penali, nell'ambito dell'esame del testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi e C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini, adottato come testo base, recante «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia».
L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.30.
Audizioni informali, in videoconferenza, di Davide Galliani, professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Milano Statale, e di Gian Carlo Caselli, già Procuratore della Repubblica di Palermo e di Torino, nell'ambito dell'esame del testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi e C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini, adottato come testo base, recante «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia».
L'audizione informale è stata svolta dalle 16.35 alle 17.05.
Audizioni informali, in videoconferenza, di Maurizio De Lucia, Procuratore capo di Messina, nell'ambito dell'esame del testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi e C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini, adottato come testo base, recante «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia».
L'audizione informale è stata svolta dalle 17.10 alle 17.25.
Audizioni informali, in videoconferenza, di Carlo Rugo Riva, professore ordinario di diritto penale dell'università Bicocca, e di Gianni Baldini, professore associato di diritto privato e docente di biodiritto presso l'Università di Firenze e di Siena, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 49, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.
L'audizione informale è stata svolta dalle 18 alle 18.25.
SEDE CONSULTIVA
Lunedì 22 novembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene Pag. 11 il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 19.05.
Sui lavori della Commissione.
Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella seduta odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3319, Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Mario PERANTONI (M5S), presidente, in qualità di relatore, procede all'illustrazione dei contenuti del provvedimento, rilevando come la Commissione avvii oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla I Commissione, del disegno di legge C. 3319, approvato dal Senato recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Rammenta che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose. Viene riconosciuto alle confessioni non cattoliche l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ed è posto il principio che i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Il principio della regolazione con intesa è stato attuato solamente a partire dalla metà degli anni '80 e riguarda alcune delle varie confessioni presenti in Italia. Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato. Per le confessioni prive di intesa è tuttora applicata la legge n. 1159 del 1929 (cosiddetta legge sui «culti ammessi») e il relativo regolamento di attuazione. Per le confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano cessano di avere efficacia le norme richiamate che sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle singole intese. L'Intesa in esame, come risulta dalla relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senato (A. S. 2060), è stata promossa su richiesta presentata dal presidente dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» dopo aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2014.
Rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata analisi dei contenuti del provvedimento – nonché per la illustrazione dell'iter che ha portato alla sigla dell'Intesa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» il 30 luglio 2019 e per la descrizione dell'Associazione «Chiesa di Inghilterra» – fa presente che lo stesso consta di 22 articoli. L'articolo 1 stabilisce che la legge regola i rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», sulla base dell'Intesa, allegata alla legge stessa, stipulata il 30 luglio 2019, mentre gli articoli da 2 a 21 riproducono il testo dell'Intesa e l'articolo 22 reca disposizioni finanziarie, prevedendo una generale clausola di invarianza finanziaria.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 3 riconosce il libero esercizio del ministero dei ministri di culto liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione e compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno e dispone, in particolare, che essi non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni Pag. 12su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. L'articolo 4 assicura il diritto all'assistenza spirituale (con oneri a carico dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra») agli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, ai degenti in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, ai detenuti negli istituti penitenziari. In particolare, il comma 4 prevede che l'assistenza spirituale negli istituti penitenziari è assicurata dai ministri di culto e dai religiosi designati a tal fine dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» che, per tale finalità, trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto, nonché, unicamente a tali fini, dei religiosi responsabili dell'assistenza spirituale nei predetti istituti. Tali ministri e tali religiosi sono compresi tra coloro che possono accedere agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. Il comma 5 prevede che l'assistenza spirituale è svolta negli istituti penitenziari a richiesta dei detenuti o per iniziativa dei ministri di culto, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario che deve anche informare di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per il territorio. L'articolo 18, in fine, dispone in ordine al riconoscimento agli effetti civili del matrimonio celebrato in Italia secondo il rito anglicano, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Mario PERANTONI (M5S), presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a trasmettere alla XIV Commissione, per le parti di competenza, una relazione sul suddetto disegno di legge. Potranno essere altresì trasmessi gli eventuali emendamenti al disegno di legge in oggetto afferenti ad ambiti di competenza della Commissione Giustizia, approvati dalla Commissione: il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 10 di domani, martedì 23 novembre 2021. Ricorda inoltre che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea. Dà quindi la parola al relatore, onorevole Cataldi, per la relazione illustrativa.
Roberto CATALDI (M5S), relatore, rileva come la Commissione avvii oggi l'esame, per le parti di competenza, del disegno di legge C. 2670-B, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020, già approvato dalla Camera in prima lettura il 1° aprile 2021 e modificato dal Senato, in seconda lettura, il 3 novembre 2021. Il testo risultante dalle modifiche finora apportate dai due rami del Parlamento consta di 48 articoli (suddivisi in VIII capi), che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata del contenuto del provvedimento, in questa sede si limiterà ad illustrare i profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, che sono stati oggetto di intervento da parte del Senato.
Fa pertanto presente che nel corso dell'esame da parte del Senato è stato introdotto un nuovo articolo 2, recante disposizioni Pag. 13 in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. L'articolo in questione interviene con alcune modifiche al codice della strada (di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) ridefinendo tra l'altro le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti in Italia. Le modifiche sono volte a contrastare, superando al tempo stesso alcune eccezioni sollevate in sede comunitaria con il caso Ares 2019/4793003, il fenomeno della cosiddetta «estero-vestizione» ovvero la pratica di immatricolare all'estero i veicoli al fine di eludere gli obblighi fiscali e assicurativi vigenti nel nostro Paese.
In particolare l'articolo in esame – alla lettera b) del comma 1 – introduce, nell'ambito del suddetto codice, l'articolo 93-bis, in base al quale gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero che risultino di proprietà di persone che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia possono circolare sul territorio nazionale a condizione però che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza vengano immatricolati in base alle vigenti disposizioni del codice della strada (comma 1). Il comma 2 dell'articolo 93-bis specifica che, in relazione ai suddetti mezzi, condotti sul territorio nazionale da un soggetto avente residenza anagrafica in Italia, che però non coincida con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito all'interno del veicolo un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti chiaramente il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Qualora poi l'utilizzo degli automezzi in questione superi la durata di trenta giorni, il titolo e la durata della disponibilità del veicolo debbono essere registrati nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. Il comma 3 specifica che quanto previsto dal comma 2 si applica anche ai lavoratori subordinati autonomi che esercitano la propria attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo confinante e che circolino con veicoli di loro proprietà che siano ivi immatricolati. Per tali soggetti vige l'obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. Viene previsto, inoltre, che i veicoli registrati sulla base di quanto previsto dal comma 2 possono essere condotti anche da familiari conviventi dei soggetti che abbiano residenza in Italia. Il comma 4 detta previsioni in merito alle targhe dei veicoli in questione mentre i commi 5 e 6 prevedono che le disposizioni contenute nell'articolo 93-bis non trovino applicazione per determinate categorie. Il comma 7 del nuovo articolo 93-bis stabilisce una sanzione amministrativa pari al pagamento di una somma variabile tra 400 e 1600 euro per il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 3. In questi casi l'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94 del codice della strada, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresì l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213 del codice della strada che dispone in materia di misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per Pag. 14condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8, del codice della strada, vale a dire al pagamento di una somma variabile tra 1.984 a 7.937 euro e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Sempre ai sensi del comma 7, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti autorizzati (ai sensi dell'articolo 214-bis del codice della strada si tratta dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali). Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario. Il comma 8 del nuovo articolo 93-bis del codice della strada stabilisce una sanzione specifica di natura amministrativa, pari al pagamento di una somma variabile tra 250 e 1000 euro, per coloro che violano le disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 (custodia dello specificato documento all'interno del veicolo). Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo, secondo le disposizioni dell'articolo 214 del codice della strada in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, del codice della strada (vale a dire alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma variabile tra 727 e 3.629 euro), con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Ulteriori sanzioni sono inoltre stabilite dal comma 9 per coloro che circolano su un veicolo che non abbia effettuato la registrazione prevista dal secondo periodo del comma 2 ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6, del codice della strada che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma variabile tra 2.046 a 8.186 euro, nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Fa inoltre presente che il medesimo articolo 2 del provvedimento in esame, alla lettera d) del comma 1, sostituisce integralmente l'articolo 132 del codice della strada, relativo alla circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato membro estero condotti da non residenti in Italia. Il nuovo articolo 132, al comma 1, specifica che, al di fuori dei casi precedentemente menzionati di cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali siano state già adempiute le formalità doganali, possono circolare in Italia per la durata massima di un anno in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine in conformità alle convenzioni internazionali che siano state ratificate dall'Italia. Il comma 2 del nuovo articolo 132 stabilisce che i veicoli richiamati nel comma 1 possono circolare sul territorio nazionale, qualora di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi in servizio presso organismi o basi militari internazionali che abbiano sede in Italia. Il comma 3 del nuovo articolo 132 contiene alcune specifiche tecniche in merito alle caratteristiche delle targhe dei veicoli precedentemente citati mentre il comma 4 stabilisce che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale. Quanto al comma 5, esso dispone per chi violi le Pag. 15prescrizioni dei commi 1 e 2 l'applicazione delle sanzioni già previste dal comma 7 dell'articolo 96-bis del codice della strada. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 modifica il comma 1 dell'articolo 196 del codice della strada, al fine di prevedere che, nei casi indicati dall'articolo 93-bis precedentemente descritto, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Il comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede che le disposizioni di cui al nuovo articolo 93-bis si applichino decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame sulla Gazzetta Ufficiale, mentre il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Sempre in relazione ai profili di interesse della Commissione Giustizia, fa presente che il Senato è intervenuto a modificare l'attuale articolo 4 del testo (corrispondente all'articolo 3 del disegno di legge approvato dalla Camera) che, al fine di rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione n. 2018/2175, interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, con il quale si è data attuazione alla direttiva 2005/36/CE. Rammento che, nonostante le modifiche già introdotte con la legge 3 maggio 2019, n. 37 (legge europea 2018), la Commissione europea continua a contestare all'Italia il non corretto recepimento dell'articolo 57-ter della citata direttiva 2005/36/CE, secondo il quale le autorità sono tenute a prestare piena collaborazione non soltanto ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti ma anche ai centri di assistenza degli Stati di origine del richiedente. Pertanto, la disposizione recata dal comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge interviene a modificare il comma 5-bis dell'articolo 6 del citato decreto legislativo, in senso conforme alle richieste della Commissione europea, per specificare che il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, in qualità di centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, deve prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri: tanto a quelli degli Stati membri ospitanti il professionista italiano, quanto a quelli degli Stati membri di origine dei professionisti che vogliono esercitare in Italia.
Il Senato ha aggiunto, all'originario contenuto dell'articolo in esame, il comma 2 al fine di intervenire sul regime delle incompatibilità previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 3, che disciplina la professione di mediatore. Ricorda a tale proposito che la disciplina attuale delle incompatibilità all'esercizio della professione di mediatore – di cui all'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 39 del 1989 – è stata introdotta dalla legge europea 2018 che, all'articolo 2, ha dettato disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione, per rispondere alla procedura di infrazione n. 2018/2175 nella quale si contestava all'Italia una normativa volta a limitare in modo sproporzionato le attività che il mediatore può svolgere. Pertanto con la citata legge europea 2018 sono state circoscritte le ipotesi di incompatibilità dettate dall'articolo 5 della legge n. 39 del 1989, facendo riferimento: all'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione; all'esercizio di attività in qualità di dipendente di ente pubblico o privato o in qualità di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione; all'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione; a qualunque situazione di conflitto di interessi.
Rispetto a tale quadro normativo, con la modifica apportata dal Senato il disegno di legge europea in esame introduce un'ulteriore ipotesi di incompatibilità all'esercizio della professione di mediatore, per il dipendente e il collaboratore di imprese esercenti servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Pag. 16Tale articolo si riferisce ai «servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti». Con la modifica introdotta dal Senato vengono dunque ricomprese tra le incompatibilità le attività svolte in qualità di dipendente o collaboratore di imprese di mediazione creditizia. Ciò dovrebbe comportare per gli agenti – e segnatamente per gli agenti immobiliari – l'impossibilità di erogare servizi in ambito creditizio.
Nel rammentare che l'articolo 5 del testo in esame (corrispondente all'articolo 4 del disegno di legge approvato dalla Camera), che interveniva anch'esso in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, non è stato oggetto di modifiche, segnala che il Senato ha introdotto nel disegno di legge europea un nuovo articolo 13 recante disposizioni volte a dare attuazione al regolamento (UE) n. 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. Tra l'altro, il regolamento demanda agli Stati membri di stabilire il regime delle sanzioni da irrogare in caso di violazioni. A tal fine, l'articolo 13 del disegno di legge in esame modifica il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, il quale reca la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento europeo CE n. 1907/2006 che pone i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Su tale corpo normativo, relativo alle sostanze chimiche, l'articolo in esame innesta un novero di disposizioni restrittive e sanzionatorie della circolazione di sostanze suscettibili di prestarsi alla fabbricazione di esplosivi artigianali – perciò definite «precursori di esplosivi». In particolare, la lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 del disegno di legge in esame aggiunge al citato decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, il Capo II, composto dagli articoli da 17-bis a 17-sexies, che definisce le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle norme europee sull'immissione nel mercato e sull'uso di precursori di esplosivi. Nel dettaglio, l'articolo 17-bis del nuovo Capo II, fatte salve le competenze del Ministero dell'interno – quale punto di contatto nazionale cui gli operatori economici e i mercati online sono tenuti a segnalare le transazioni sospette, le sparizioni e i furti sospetti – designa il Ministero della salute quale autorità di coordinamento del sistema dei controlli in relazione a specifiche prescrizioni del regolamento (UE) n. 2019/1148, in materia di: rispetto delle prescrizioni relative alla messa a disposizione, all'introduzione, alla detenzione e all'uso dei precursori (paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5 del regolamento); obblighi per l'operatore economico di fornire informazioni sulla catena di approvvigionamento nonché di verificare all'atto di vendita l'identità dell'acquirente, la sua attività e l'uso previsto (paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 nonché paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 del regolamento); adozione da parte di un mercato online di misure atte a garantire che gli utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni attraverso i suoi servizi, rispettino gli obblighi previsti dal regolamento (paragrafo 5 dell'articolo 8 del regolamento); procedure per l'individuazione da parte dell'operatore economico delle transazioni sospette (paragrafo 2 dell'articolo 9 del regolamento).
Con accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono da individuarsi – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge – le autorità dello Stato e delle Regioni e Province autonome deputate allo svolgimento dei controlli nonché le modalità operative dei controlli ufficiali.
L'articolo 17-ter prevede che – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque ponga precursori di esplosivi soggetti a restrizioni a disposizione di privati, sia punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 1.000 euro (comma 1). La medesima pena si applica altresì al Pag. 17privato che introduca nel territorio dello Stato, detenga o faccia uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni (comma 2). La disposizione precisa (comma 3) che sono considerati precursori di esplosivi soggetti a restrizione anche le miscele contenenti clorati o perclorati come indicati nell'allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 del medesimo allegato.
L'articolo 17-quater dispone riguardo alla violazione degli obblighi per l'operatore economico di informativa circa la catena di approvvigionamento. La disposizione introduce una serie di illeciti amministrativi, che trovano applicazione salvo che i fatti costituiscano reato. In particolare è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria: da 3.000 a 18.000 euro, l'operatore economico che mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza, che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti a restrizione (comma 1) ovvero che omette di indicare nella scheda di dati sicurezza che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti all'obbligo di segnalazione (comma 2) ovvero che non forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni (comma 4); da 6.000 a 36.000 euro, l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi previsti dal regolamento (comma 3); da 10.000 a 60.000 euro, l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee ad informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento (comma 5).
L'articolo 17-quinquies dispone in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita. Nel dettaglio, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che ometta di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni necessarie documento attestante l'identità del potenziale cliente; sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale, unitamente se del caso ad elementi identificativi di quell'attività; l'uso previsto del precursore), salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse. La medesima sanzione è prevista per l'operatore economico che non conservi per diciotto mesi dalla data della transazione la documentazione relativa o non la esibisca a richiesta delle autorità preposte ai controlli (comma 1). È punito invece con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online il quale non adotti misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all'atto della vendita (comma 2). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è invece, da ultimo, punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni il quale, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni sopra ricordate (circa l'identità, l'attività, l'uso previsto del precursore), renda dichiarazioni false o reticenti (comma 3).
L'articolo 17-sexies dispone per il caso di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti. Salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online i quali non predispongano procedure per la rilevazione delle transazioni sospette, o che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, Pag. 18 omettano nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale (comma 1). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti, invece, con l'arresto fino a dodici mesi o l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale i quali, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettano nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale (comma 2).
Segnala inoltre che il comma 2 del nuovo articolo 13 del disegno di legge dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 – convertito con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 – recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale. Tale disposizione, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.000 a 5.000 euro) nei confronti di chiunque ometta di segnalare all'autorità le transazioni sospette, risulterebbe superata dall'articolo 17-sexies (che peraltro ne circoscrive l'applicazione all'operatore economico o l'intermediario responsabile di un mercato online).
Infine, con il comma 3 del nuovo articolo 13 sono abrogati gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale, introdotti dal citato decreto-legge n. 7 del 2015. Il loro contenuto è sostanzialmente traslato nella normativa di settore, recata dal decreto legislativo n. 133 del 2009, come modificata dal disegno di legge al nostro esame.
Sempre con riguardo ai profili di interesse della Commissione fa presente che gli articoli 20 e 22 del testo in esame (corrispondenti agli articoli 17 e 19 del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera), che intervengono rispettivamente in materia di abuso dei minori e di disciplina sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio nazionale di piccoli quantitativi di merce contraffatta non hanno subito modifiche nel corso dell'esame da parte del Senato.
Fa invece presente che il Senato è intervenuto sull'articolo 26 (corrispondente all'articolo 23 del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera), che propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, di cui al testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF – decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58), con l'obiettivo di consentire l'archiviazione della procedura d'infrazione n. 2019/2130, con la quale la Commissione europea ha contestato all'Italia il non corretto recepimento della direttiva 2014/57/UE.
In particolare, la disposizione: modifica l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; estende i casi di esenzione da tale disciplina alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate; introduce specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente (cosiddetti insider secondari); innalza a quattro anni (da tre) il periodo massimo di reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari; limita la confisca al solo profitto realizzato con la commissione del reato, ove la norma vigente fa riferimento anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo.
Nel dettaglio, il comma 1, lettera a), riscrive l'articolo 182 del TUF, modificando l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria penale per fatti relativi ad abusi di mercato, estendendo, rispetto alla formulazione vigente, la tipologia degli strumenti finanziari ai quali essa si applica, con l'obiettivo di adeguare tale articolo alle definizioni recate dall'articolo 180 del medesimo testo unico e alle disposizioni recanti l'ambito di applicazione della citata direttiva 2014/57/UE. La modifica intende, in particolare, rispondere alla contestazione mossa dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2019/2130, includendo nell'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria penale gli strumenti finanziari negoziati (o per i quali sia stata richiesta l'ammissione alla negoziazione) in altre sedi (sistemi multilaterali di negoziazione «MTF» e sistemi organizzati di negoziazione «OTF») e gli Pag. 19strumenti finanziari non negoziati in alcuna sede (OTC).
Segnala a tale proposito che, a seguito della modifica introdotta dal Senato al comma 2 del nuovo articolo 182 del TUF, le disposizioni in materia di manipolazione del mercato (di cui agli articoli 185 e 187-ter TUF) si applicano anche ai fatti concernenti: i contratti a pronti su merci (esclusi i prodotti energetici all'ingrosso) che possano provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea (articolo 180, comma 1, lettera a) del TUF); gli strumenti finanziari (compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito) che possano provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci; gli indici di riferimento (benchmark).
Quanto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo, nella sua versione approvata dalla Camera, essa reca l'abrogazione del comma 2-bis dell'articolo 185 del TUF, che prevede l'arresto fino a tre anni in caso di manipolazione del mercato di determinati in relazione ad operazioni concernenti determinati strumenti finanziari. A tale riguardo, la Commissione europea ha infatti contestato tale disposizione in quanto l'articolo 7 della citata direttiva impone che gli Stati membri adottino (per un insieme di reati comprendente quelli qui sopra ricordati) norme che prevedano la reclusione per una durata massima non inferiore a quattro anni. Tale lettera è stata modificata dal Senato che ha provveduto ad abrogare anche il comma 2-ter dell'articolo 185 del TUF, che estende l'ambito di applicazione delle disposizioni sanzionatorie anche ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari; ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).
Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge per le parti di competenza, è fissato alle ore 10 di domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
Emendamenti C. 2670-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative.
Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame, ai fini del parere alla XIV Commissione, degli identici emendamenti Cirielli 4.1 e Mantovani 4.3 e 4.2, presentati presso la XIV Commissione ed attinenti ad ambiti di competenza della Commissione Giustizia, al disegno di legge C. 2670–B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020», per le parti di competenza.
In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione sarà tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità Pag. 20con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora invece la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.
Dà quindi la parola al relatore, on. Cataldi, per l'illustrazione degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione, ricordando che nella seduta di domani si dovrà procedere alla deliberazione del prescritto parere.
Roberto CATALDI (M5S), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, le tre proposte emendative al disegno di legge europea 2019-2020 (A.C. 2670 B), trasmesse dalla XIV Commissione. Tutte le proposte emendative sono riferite all'articolo 4 del provvedimento. Prima di passare ad illustrarle, rammenta che l'articolo 4, al fine di rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione n. 2018/2175, interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, con il quale si è data attuazione alla direttiva 2005/36/CE. Il Senato, al fine di intervenire sul regime delle incompatibilità all'esercizio della professione di mediatore previste dall'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, ha aggiunto, all'originario contenuto dell'articolo in esame, il comma 2 che introduce una ulteriore ipotesi di incompatibilità all'esercizio della professione di mediatore, per il dipendente e il collaboratore di imprese esercenti servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Tale articolo si riferisce ai «servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti». Con la modifica introdotta dal Senato vengono dunque ricomprese tra le incompatibilità le attività svolte in qualità di dipendente o collaboratore di imprese di mediazione creditizia. Ciò dovrebbe comportare per gli agenti – e segnatamente per gli agenti immobiliari – l'impossibilità di erogare servizi in ambito creditizio.
Nel passare ad esaminare, quindi, le proposte emendative all'esame della Commissione, segnala che: gli identici emendamenti Cirielli 4.1 e Mantovani 4.3 sopprimono il citato comma 2 dell'articolo 4; l'emendamento Mantovani 4.2 prevede che l'esercizio dell'attività di mediazione sia incompatibile anche con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente privato e sopprime la previsione di incompatibilità con l'attività svolta in qualità di collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a altra seduta.
La seduta termina alle 19.10.