ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Alessio BUTTI.
La seduta comincia alle 15.
Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Parere alla Commissione V).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Valentina CORNELI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3354 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, composto da 52 articoli, per un totale di 180 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, a finalità distinte; in primo luogo vi è la finalità di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); tale finalità qualifica il provvedimento come “provvedimento ab origine a contenuto plurimo”, categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenze n. 244 del 2016 e n. 149 del 2020), per descrivere quei provvedimenti nei quali “le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee Pag. 4 dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo” (in questo caso appunto l'attuazione del PNRR); a queste si aggiungono altre specifiche finalità, che non appaiono direttamente connesse con il PNRR ma sono pure indicate nel preambolo: l'introduzione di misure in materia di “prevenzione antimafia; di coesione territoriale, gestioni commissariali, organizzazione della giustizia, sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi”; al riguardo si ricorda che il Comitato, in precedenti analoghe occasioni (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 15 gennaio 2020 sul disegno di legge C 2325 di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019 recante proroga di termini) aveva raccomandato di evitare in un provvedimento già caratterizzato da una ratio unitaria ampia e trasversale (in quel caso la proroga di termini legislativi) ulteriori interventi riconducibili a diverse specifiche finalità;
ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità unitarie sopra indicate delle disposizioni di cui all'articolo 40 (disposizioni relative al sistema del servizio civile universale) e all'articolo 44 (disposizioni in materia di Alitalia);
con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 180 commi, 31 richiedono provvedimenti attuativi; nel complesso il decreto-legge richiede, ai fini della sua attuazione, 6 DPCM, 14 decreti ministeriali e 11 provvedimenti di altra natura; in 5 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze; da segnalare come meritevole di approfondimento il comma 15 dell'articolo 1 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro del turismo “entro il 31 marzo 2025”, un termine che appare eccessivamente lontano per l'attuazione di una misura che dovrebbe essere, ai sensi del ricordato articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di “immediata applicazione”;
alcune misure del provvedimento appaiono costituire attuazione di misure legislative previste dal PNRR; si tratta, in particolare, dell'articolo 5 (iter dei contratti di programma con RFI); dell'articolo 6 (approvazione dei progetti ferroviari); del comma 5 dell'articolo 7 (riforma cloud first); del comma 2 dell'articolo 9 (riduzione tempi di pagamento PA); dei commi 8 e 9 dell'articolo 9 (spending review); dell'articolo 13 (riforma cloud first); dell'articolo 14 (riforma delle classi di laurea); dell'articolo 15 (alloggi per gli studenti); dell'articolo 22 (rischio idrogeologico); si tratta di misure per le quali la decisione del Consiglio UE di approvazione del PNRR italiano prevede come termine per l'approvazione il dicembre 2021; fa eccezione solo la riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni che ha come termine per l'approvazione il marzo 2023; con riferimento ad alcune di queste disposizioni andrebbe valutata l'opportunità di approfondire, nell'ambito dell'istruttoria legislativa, la loro effettiva idoneità, nell'attuale formulazione, a raggiungere gli obiettivi previsti dalla decisione del Consiglio UE; in particolare, per quanto concerne l'articolo 6, andrebbe approfondito se le misure poste in essere, insieme a quelle dell'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021, risultino effettivamente idonee a raggiungere l'obiettivo di ridurre da 11 a 6 mesi l'iter dei progetti ferroviari; per quanto concerne i commi 8 e 9 dell'articolo 9 si segnala che la decisione del Consiglio UE pone come obiettivo dell'intervento un “ruolo potenziato del Ministero dell'economia nella valutazione ex ante, nei processi di monitoraggio e nella valutazione ex post, in modo da consentire l'esecuzione completa” della revisione della spesa da parte dei singoli ministeri; al riguardo andrebbe approfondito se questo obiettivo possa essere raggiunto attraverso la sola istituzione del Comitato per la revisione della spesa previsto dalle disposizioni o richieda ulteriori interventi; per quanto concerne l'articolo 15, andrebbe approfondita l'idoneità delle misure poste in essere a perseguire l'obiettivo di assegnare almeno “7500 posti letto aggiuntivi” per gli studenti universitari; per quanto concerne l'articolo 22, andrebbe approfondito attraverso quali modalità specifiche il Pag. 5riparto del previsto stanziamento di risorse per il contrasto del rischio idrogeologico perseguirà l'obiettivo, indicato nella decisione UE, del “ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite” e di “garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali”;
in termini generali, si pone l'esigenza di una riflessione sull'opportunità, con riferimento al PNRR, di una programmazione legislativa condivisa tra Parlamento e Governo che eviti in futuro di avvicinarsi alle scadenze previste dal PNRR con un numero significativo di provvedimenti legislativi ancora da approvare, il che rende inevitabile, come nel caso in esame, il ricorso a decreti-legge di ampie dimensioni, con possibile pregiudizio di un'adeguata istruttoria legislativa;
sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:
si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, i commi 6 e 7 dell'articolo 9 consentono al Ministero dell'economia, per l'esecuzione di progetti del PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, di concedere anticipazioni ai soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione di Next Generation EU; al riguardo, andrebbero meglio esplicitate le procedure dell'anticipazione, anche in considerazione del fatto che la disposizione, in deroga solo implicita al principio dell'annualità di bilancio, non appare definire come i movimenti di cassa incidano sulle assegnazioni legislative annuali di bilancio; i successivi commi 12 e 13 sembrano consentire in modo indeterminato al Governo di porre fuori bilancio risorse stanziate dalla legge di bilancio e da altri provvedimenti legislativi, senza individuare, tra le altre cose, la procedura per il versamento delle somme agli appositi fondi fuori bilancio e il soggetto abilitato ad individuare gli stanziamenti oggetto di tale trasferimento, che potrebbe incidere su autorizzazioni legislative;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
si valuti l'opportunità di approfondire alcune disposizioni con riferimento al sistema delle fonti; in particolare, il comma 3 dell'articolo 2 appare introdurre, in materia di finanziamenti del settore turistico, una disciplina derogatoria rispetto a quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, con l'effetto di una possibile “rilegificazione”, in modo frammentario, di parte della disciplina; la lettera b) del comma 6 dell'articolo 24 prevede, nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, la temporanea assegnazione di tre posizioni dirigenziali di livello generale; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione con riferimento al “trasferimento” operato nella sede legislativa di aspetti ordinariamente rimessi ad atti secondari; in relazione a questo fenomeno, pur di per sé non incostituzionale, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, ha rilevato l'esigenza di una valutazione sotto i profili della “non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del Legislatore”; il comma 5 dell'articolo 35 prevede la modifica del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia con l'atto atipico del DPCM, cioè in deroga alla procedura ordinaria prevista dall'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988 che prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione; si tratta di un modo di procedere oggetto in passato di censura da parte del Comitato in quanto esempio di “fuga dal regolamento” (si veda da ultimo proprio il parere reso dal Comitato nella seduta del 16 giugno 2021 sul disegno di legge C. 3146 del decreto-legge n. 77 del 2021); la lettera c) del comma 1 dell'articolo 41 prevede la nomina con DPCM fino al 31 dicembre 2025 del sindaco pro tempore di Napoli a Commissario straordinario per il comprensorio di Bagnoli-Coroglio, in deroga, peraltro solo implicita, all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede che i commissari straordinari siano nominati con DPR previa deliberazione del Consiglio Pag. 6dei ministri; la lettera b) del comma 1 dell'articolo 42, al settimo periodo, prevede che il Commissario straordinario per la città di Taranto operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 20211) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; si tratta di una formulazione che, nella sua indeterminatezza, è stata in più occasioni oggetto di rilievi critici da parte del Comitato (si veda da ultimo il già richiamato parere sul disegno di legge C. 3146 di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021);
due disposizioni (l'articolo 41, comma 1, lettera b), ultimo periodo, concernente il comprensorio di Bagnoli-Coroglio e l'articolo 42, comma 1, lettera b), nono periodo, concernente la città di Taranto) consentono per specifiche gestioni commissariali l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 “in quanto compatibili” (espressione quest'ultima che appare peraltro suscettibile di maggiore specificazione); si tratta dei poteri sostitutivi di ampia portata previsti per l'attuazione del PNRR e, peraltro, oggetto di alcuni rilievi critici nel parere del Comitato sul provvedimento già sopra richiamato; pur essendo comprensibile che anche con riferimento alle situazioni emergenziali oggetto delle due disposizioni si consenta in via generale il ricorso ai poteri sostitutivi, appare opportuno, per gli equilibri complessivi del sistema delle fonti e del riparto di competenze tra i diversi livelli di governo territoriale, evitare un'espansione al di là del suo ambito proprio della specifica tipologia di poteri sostitutivi previsti per la realizzazione del PNRR;
il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamentazione;
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:
sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:
provveda la Commissione di merito ad un'attenta valutazione dell'effettiva necessità delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 12 e 13 dell'articolo 9, che appaiono incidere su autorizzazioni legislative di spesa, anche prendendo in considerazione, nel caso le disposizioni siano ritenute necessarie, l'introduzione di forme di parere parlamentare sugli atti non legislativi con i quali si procederebbe;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sopprimere, all'articolo 41, comma 1, lettera b), capoverso comma 10-bis, l'ultimo periodo e all'articolo 42, comma 1, lettera b), il nono periodo;
il Comitato osserva altresì:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'istruttoria legislativa – cui potrebbe eventualmente contribuire anche la predisposizione di apposite analisi di impatto della regolamentazione – sull'articolo 6; sui commi 8 e 9 dell'articolo 9, sull'articolo 15 e sull'articolo 22, in modo da verificare l'idoneità delle norme a dare completa attuazione agli obiettivi indicati nella decisione del Consiglio UE di approvazione del PNRR;
sotto il profilo dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa e alla luce dell'articolo 15, comma 3 della legge n. 400 del 1988, l'articolo 1, comma 15;
Pag. 7sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 3; l'articolo 24, comma 6, lettera b); l'articolo 35, comma 5; l'articolo 41, comma 1, lettera c) e l'articolo 42, comma 1, lettera b), settimo periodo;
il Comitato raccomanda infine:
abbiano cura il Legislatore e il Governo di avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, in un provvedimento d'urgenza “ab origine a contenuto plurimo” ma caratterizzato da un'unitarietà di scopo (sentenze n. 244 del 2016 e n. 149 del 2020) della Corte Costituzionale, di misure riconducibili ad ulteriori specifiche finalità;
abbiano cura il Legislatore e il Governo di avviare una riflessione sull'opportunità, con riferimento al PNRR, di una programmazione legislativa condivisa tra Parlamento e Governo che eviti per il futuro di avvicinarsi alle scadenze previste dal PNRR con un numero significativo di provvedimenti legislativi ancora da approvare, il che rende inevitabile, come nel caso in esame, il ricorso a decreti-legge di ampie dimensioni, con possibile pregiudizio di un'adeguata istruttoria legislativa.».
Stefano CECCANTI ritiene opportuno valorizzare e diffondere, in caso anche attraverso un comunicato stampa, i contenuti del parere, in particolare per quanto concerne i rilievi relativi all'articolo 9 e le considerazioni generali sull'opportunità di una maggiore programmazione legislativa.
Alessio BUTTI, presidente, ritiene il parere assai significativo e crede che ad esso possa fare seguito anche la presentazione di apposite proposte emendative e di appositi ordini del giorno.
Devis DORI ritiene rilevante anche la parte del parere relativa ai profili problematici nelle procedure di nomina e nei poteri dei commissari straordinari.
Il Comitato approva la proposta di parere.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.
C. 3366 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Devis DORI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3366 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, originariamente composto da 6 articoli, per un totale di 11 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 8 articoli, per un totale di 14 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, a due finalità ben distinte: l'introduzione di misure di contenimento dei costi delle bollette di elettricità e gas e la semplificazione della legislazione vigente attraverso l'abrogazione o la modifica di alcune disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in realtà, in base al testo, la ratio prevalente dell'intervento appare riconducibile alla prima delle due finalità mentre alla seconda appare riconducibile il solo articolo 4, comma 1; si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla ratio indicata delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi Pag. 82 (corso di specializzazione per attività di sostegno didattico); 3 (sorveglianza radiometrica EURATOM) e 3-bis (disposizioni finanziarie sulle scuole italiane all'estero);
con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che solo uno dei quattordici commi richiede l'adozione di provvedimenti attuativi;
ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare.».
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 15.15.
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO
Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Alessio BUTTI.
La seduta comincia alle 15.15.
Delega al Governo in materia di disabilità.
C. 3347 Governo.
(Parere alla Commissione XII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Carlo SARRO, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3347 e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;
il provvedimento è indicato tra i provvedimenti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; in particolare la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il piano ne richiede l'approvazione definitiva entro il dicembre 2021; in base alla decisione il provvedimento deve contenere almeno i seguenti elementi: a) la definizione e il potenziamento globali dell'offerta di servizi sociali per le persone con disabilità; unitamente alla promozione della deistituzionalizzazione e della vita indipendente; b) la semplificazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari e sociali; c) la revisione delle procedure di accertamento delle condizioni di disabilità, promuovendo una valutazione multidimensionale delle condizioni di ogni individuo;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
il comma 1 dell'articolo 2 prevede che nell'esercizio della delega il Governo provveda “al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare”; al riguardo si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale chiarisce che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato “un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante” (sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012; in questo caso si tratta dei successivi principi e criteri direttivi);
alcuni principi di delega del comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento sembrano piuttosto indicare oggetti di delega (si ricorda che invece il paragrafo 2, lettera Pag. 9d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega); si segnalano in particolare il numero 2) della lettera a) (“adozione di una definizione di durevole ‘menomazione’ il cui accertamento è necessario al fine di individuare le persone con disabilità”) e il numero 4) della lettera b) (“previsione dei criteri per l'aggiornamento della tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”);
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
si valuti l'opportunità di approfondire la procedura di delega di cui al comma 2 dell'articolo 1; tale procedura, infatti, è articolata in più passaggi e opportunamente prevede che la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere avvenga successivamente al raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata; si prevede inoltre la trasmissione di una relazione alle Camere in caso di mancato raggiungimento dell'intesa ed anche nel caso in cui il Governo a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata; in questa seconda ipotesi è previsto che la Conferenza unificata assuma le conseguenti ulteriori determinazioni entro il termine di quindici giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati; in proposito si ricorda che in una lettera al Presidente del Consiglio del 3 novembre 1998 i Presidenti delle Camere sottolinearono che, nell'ambito dell'esame di schemi di atti normativi del Governo, “la posizione costituzionale delle Camere nei confronti del Governo e la funzione di controllo politico rivestita dal parere parlamentare esigono [...] che il Parlamento si pronunci sul testo al quale il Governo non intende apportare ulteriori modifiche, fatta eccezione per quelle conseguenti alle valutazioni formulate dagli Organi parlamentari”; potrebbe pertanto risultare opportuno, in primo luogo, specificare che la relazione trasmessa alle Camere in caso di mancato raggiungimento dell'intesa dovrà essere considerata ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari (il termine per il quale a tal fine potrebbe essere prudenzialmente elevato a 60 giorni); in secondo luogo potrebbe essere introdotta la previsione di un secondo parere parlamentare nel caso in cui, a seguito delle ulteriori determinazioni della Conferenza unificata, il Governo modifichi il testo dello schema di decreto legislativo in modo difforme da quanto previsto nei pareri parlamentari già resi;
il quinto periodo del comma 2 dell'articolo 1 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);
il testo originario del provvedimento è corredato di analisi tecnico-normativa ma non di analisi di impatto della regolamentazione;
Pag. 10formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire, all'articolo 2, il comma 1 e il comma 2, lettera a), numero 2), e lettera b), numero 4;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
aggiungere, all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: “sono quindi trasmessi”, le seguenti: “entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza della delega” e, conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il quinto periodo;
sostituire, all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, la parola: “trenta” con le seguenti: “sessanta” e conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, dopo le parole: “è trasmessa alle Camere” aggiungere le seguenti: “ai fini dell'espressione dei pareri parlamentari di cui al terzo periodo”;
sostituire, all'articolo 1, comma 2, settimo periodo, le parole: “, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati” con le seguenti: “. Il Governo, qualora, a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata di cui al periodo precedente, non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.”».
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 15.25.