AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 17 novembre 2021.
Audizione informale dell'Amministratore delegato di Euronext SpA, Stéphane Boujnah, sulle tematiche relative alle strategie di consolidamento del gruppo in seguito all'acquisizione di Borsa italiana SpA.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.20.
RISOLUZIONI
Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 15.25.
7-00668 Buratti: Iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.
7-00714 Zennaro: Iniziative per una riforma del quadro normativo che regola le banche di credito cooperativo.
(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato).
La Commissione prosegue la discussione congiunta degli atti di indirizzo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre scorso.
Giovanni CURRÒ, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 27 ottobre i presentatori si sono riservati di formulare un testo unificato delle due risoluzioni in titolo. Dà quindi conto delle sostituzioni.
Umberto BURATTI (PD) segnala che in seguito a un lavoro che ha visto la collaborazione di tutti i gruppi si è giunti alla formulazione di una proposta di testo unificato delle due risoluzioni (vedi allegato 1), che illustra. In particolare, si chiede al Governo di adottare iniziative per definire una cornice normativa, in raccordo con le istituzioni europee, che consenta alle banche di credito cooperativo di accrescere il proprio ruolo, anche al fine di offrire un contributo concreto alla ripresa del Paese. Occorre infatti che possa continuare ad essere garantito l'accompagnamento creditizio e consulenziale a imprese e famiglie, consentendo loro di fare la propria parte nella ricostruzione post-pandemica delle economie locali, in una prospettiva di transizione ecologica e digitale socialmente partecipata e inclusiva.
Osserva tuttavia che non è stato raggiunto un accordo sull'impegno di cui alla lettera c), che il suo gruppo riterrebbe opportuno espungere dal testo unificato. Chiede pertanto che si proceda, con riferimento a tale specifico impegno, a una votazione della proposta di risoluzione per parti separate.
Ringrazia infine gli uffici per il supporto fornito.
Antonio ZENNARO (Lega) sottolinea l'importanza del sistema di credito cooperativo, tradizionalmente presente in Italia, al quale si rivolgono in particolare piccole e medie imprese, artigiani e famiglie. In seguito alla riforma in sede europea della vigilanza prudenziale degli enti creditizi, che ha fatto acquisire alle banche di credito cooperativo la qualifica di banche significant, sono stati imposti oneri eccessivi, che limitano l'operatività di questi operatori creditizi e non tengono conto delle loro specificità.
Nell'ambito della proposta di testo unificato delle risoluzioni, che è volto a superare le problematiche succintamente ricordate, ritiene molto importante il mantenimento dell'impegno di cui alla lettera c), con il quale si prospetta una soluzione alternativa, da adottare in via subordinata, qualora la revisione delle regole europee non trovasse adeguata condivisione e supporto. Preannuncia pertanto il voto favorevole del gruppo Lega anche su questo impegno.
Massimo UNGARO (IV), esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dai colleghi Pag. 124 Buratti e Zennaro nella predisposizione di un testo unificato che tutela il tradizionale sistema di credito cooperativo italiano, chiede che anche l'impegno di cui alla lettera f) sia sottoposto a una votazione separata.
Il sottosegretario Federico FRENI esprime il parere favorevole del Governo sul testo unificato delle risoluzioni, a condizione che siano apportate le seguenti modifiche:
all'impegno di cui alla lettera a), sostituire la parola: «adottare» con le seguenti: «valutare la possibilità di adottare»;
all'impegno di cui alla lettera b), sostituire la parola: «modificando» con le seguenti: «valutando la possibilità di esperire azioni volte a modificare»;
all'impegno di cui alla lettera c), sostituire la parola: «esplorare» con le seguenti: «valutare la possibilità di esplorare»;
all'impegno di cui alla lettera f), sostituire le parole: «ad adottare iniziative per rivedere il regolamento» con le seguenti: «a monitorare l'attuazione del regolamento».
Aggiunge infine che le condizioni sopra illustrate sono state predisposte dal Governo nel presupposto che in Commissione si fosse raggiunta una unità di intenti e che si intendesse effettuare la votazione del testo unificato così come presentato, senza procedere a votazioni per parti separate. Pur auspicando che si possa pervenire all'approvazione di un testo pienamente condiviso, rimette evidentemente la scelta relativa alle modalità di votazione alla valutazione della Commissione.
Umberto BURATTI (PD) accoglie le proposte di modifiche avanzate dal rappresentante del Governo, pur confermando l'opportunità di procedere alla votazione della proposta di testo unificato delle risoluzioni per parti separate.
Antonio ZENNARO (Lega) concorda con il collega Buratti.
Giovanni CURRÒ, presidente, pone in votazione la proposta di testo unificato della risoluzione, come modificata sulla base delle condizioni formulate dal rappresentante del Governo, ad eccezione degli impegni di cui alle lettere c) e f).
La Commissione approva.
Giovanni CURRÒ, presidente, pone in votazione l'impegno di cui alla lettera c).
La Commissione respinge.
Massimo UNGARO (IV) interviene sull'impegno di cui alla lettera f), preannunciando l'astensione del gruppo Italia Viva.
In proposito osserva come le riforme introdotte negli ultimi anni abbiano avuto il positivo effetto di ridurre le sofferenze del sistema di credito cooperativo, anche in conseguenza dei più elevati requisiti di qualificazione richiesti ai titolari degli incarichi di vertice al fine di evitare collusioni con i territori, che in anni recenti hanno causato dissesti bancari.
Antonio ZENNARO (Lega) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'impegno di cui alla lettera f), finalizzato a preservare la natura territoriale delle banche di credito cooperativo attraverso l'attribuzione di incarichi a esponenti del territorio, che potrebbero anche non essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa attualmente vigente.
Umberto BURATTI (PD) concorda con il collega Zennaro sull'opportunità di mantenere l'impegno di cui alla lettera f), per consentire al territorio di esprimere una propria rappresentanza ai vertici della banca.
Giovanni CURRÒ, presidente, pone in votazione l'impegno di cui alla lettera f).
Pag. 125La Commissione approva.
Luca PASTORINO (LeU) sottoscrive la risoluzione approvata.
Nunzio ANGIOLA (Misto-A-E-RI) sottoscrive la risoluzione approvata.
Giovanni CURRÒ, presidente, avverte che il testo della risoluzione approvata prende il numero 8-00142 (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 15.40.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 15.40.
DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.
C. 3366 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giovanni CURRÒ, presidente, segnala che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dal prossimo lunedì 22 novembre e che la Commissione dovrà quindi esprimersi nel corso della seduta odierna.
Graziella Leyla CIAGÀ (PD), relatrice, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla X Commissione Attività Produttive, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (C. 3366), già approvato, con modificazioni, dal Senato.
Il provvedimento, che si compone ora di 8 articoli e un allegato, è stato emanato per far fronte all'aumento delle bollette energetiche (fornitura di energia elettrica e gas naturale) in conseguenza dell'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, causato dalla ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti alla pandemia e da difficoltà nelle filiere di approvvigionamento. I dati dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA indicano aumenti consistenti nella fornitura di gas – i prezzi europei del gas sono cresciuti dell'80 per cento nel terzo trimestre del 2021 – e aumenti, comunque meno consistenti, delle quotazioni dei permessi di emissione di CO2, cresciuti del 13 per cento nel terzo trimestre del 2021.
Segnala poi che per effetto di questo provvedimento l'aumento della bolletta elettrica passa dal 45 per cento al 29,8 per cento e quello della bolletta del gas passa dal 30 per cento al 14,4 per cento, con un onere finanziario per lo Stato pari a 3.538,40 milioni di euro. Se per quanto riguarda il contenimento della bolletta dell'energia elettrica il provvedimento in questione ripropone per il quarto trimestre del 2021 una misura analoga a quella prevista per il terzo trimestre del 2021 dal decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto Sostegni-bis), per quanto concerne il contenimento della bolletta del gas il provvedimento introduce nuove misure.
Tra le misure introdotte dal provvedimento per contenere l'aumento delle bollette energetiche, evidenzia, per quanto di competenza della Commissione Finanze, la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi – stimati o effettivi – dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, disposta dall'articolo 2, comma 1. La riduzione del gettito prevista è pari a 608,40 milioni di euro a cui si sommano ulteriori 480 milioni di euro relativi alla riduzione Pag. 126degli oneri generali di sistema per il settore del gas.
La disposizione specifica che, qualora le somministrazioni di gas siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.
Ricorda quindi che, in base alla normativa vigente, l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili è determinata sulla base di scaglioni di consumo. In particolare l'aliquota IVA è fissata al 10 per cento limitatamente a 480 metri cubi annui (riferiti all'anno solare). Per i consumi eccedenti il predetto limite si applica l'aliquota del 22 per cento.
I consumi di gas metano per uso industriale sono ordinariamente assoggettati all'aliquota IVA del 22 per cento, ad eccezione di quanto previsto per le imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, i cui consumi sono assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento.
Segnala poi che l'articolo 4, comma 1, reca l'abrogazione di alcune disposizioni elencate dall'Allegato 1. Si tratta di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, che risultano superati in conseguenza della successiva evoluzione normativa.
Per quanto concerne le competenze della Commissione Finanze menziona il numero 1, recante l'abrogazione dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 188 del 2014, relativi alla tassazione dei tabacchi lavorati.
Le citate disposizioni, al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione elevando i livelli di garanzia della tracciabilità dei prodotti del tabacco, prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze recante disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori, conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE, nelle more del recepimento di quest'ultima. Tale regolamento non è mai stato adottato.
Tuttavia, successivamente al 2014 è intervenuto il decreto legislativo n. 6 del 2016, che ha espressamente recepito la direttiva comunitaria 2014/40/UE. Risulta pertanto superata l'esigenza dell'adozione del provvedimento attuativo previsto dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 88 del 2014.
Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3319 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Raffaele BARATTO (CI), relatore, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari Costituzionali, il disegno di legge C. 3319 recante Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione Chiesa d'Inghilterra, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, già approvato dal Senato.
Il provvedimento si compone di 22 articoli ed è stato adottato ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione, che prevede che i rapporti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Ricordo quindi che l'Associazione Chiesa d'Inghilterra, i cui appartenenti presenti in Italia sono stimati in circa 100.000, ha ottenuto il riconoscimento della personalità Pag. 127 giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2014, ha siglato un'intesa con lo Stato italiano il 30 luglio 2019.
L'articolo 1 stabilisce che la legge regola i rapporti tra lo Stato e l'Associazione Chiesa d'Inghilterra, sulla base dell'Intesa sopra citata, che è allegata alla legge stessa. I successivi articoli da 2 a 21 riproducono il testo dell'Intesa.
Viene riconosciuta l'autonomia e la libertà confessionale della Chiesa d'Inghilterra e la libertà di professione e pratica religiosa ai singoli fedeli e alle organizzazioni appartenenti all'Associazione, il libero esercizio del ministero dei ministri di culto e il diritto all'assistenza spirituale (articoli da 2 a 4).
Gli articoli da 5 a 7 intervengono in materia di istruzione, con il riconoscimento della possibilità di istruzione religiosa nelle scuole e di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione; sono inoltre riconosciuti i titoli della Chiesa d'Inghilterra in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche.
L'articolo 8 consente ai lavoratori dipendenti, fedeli della Chiesa d'Inghilterra, di astenersi dall'attività lavorativa il Venerdì Santo, con obbligo di recupero.
L'articolo 9 disciplina il regime giuridico degli enti religiosi e riconosce le esistenti Cappellanie e Congregazioni quali enti ecclesiastici.
Ritiene opportuno evidenziare che il comma 5 dell'articolo 9 equipara, agli effetti tributari, gli enti civilmente riconosciuti dell'Associazione, aventi fine di religione o di culto, a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Per ciò stesso gli immobili posseduti dagli enti dell'Associazione civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, possono essere esenti dall'IMU, laddove rispettino tutti i requisiti dettati dal regime previsto per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160 del 2019.
Gli enti della Chiesa d'Inghilterra civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche (articolo 10). L'articolo 11 sancisce l'impegno alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra.
L'articolo 12 riguarda la tutela degli edifici di culto e prevede, al comma 3, che a tali edifici e alle relative pertinenze si applichino le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
L'articolo 13 prevede che nei cimiteri siano presenti, ove possibile, aree riservate ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra.
Gli articoli da 14 a 17 recano disposizioni di carattere fiscale, di competenza della Commissione Finanze.
In particolare l'articolo 14 prevede la deducibilità fiscale dal reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali in denaro – fino a un massimo di 1.032,91 euro annui – effettuate in favore dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra, degli enti da essa controllati, delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 15 consente all'Associazione Chiesa d'Inghilterra di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF da destinare, oltre che a fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in Paesi esteri.
Ai sensi dell'articolo 16 può essere richiesta la costituzione di un'apposita Commissione paritetica per la verifica dell'attuazione degli articoli 14 e 15.
L'articolo 17 dispone l'equiparazione degli assegni ai ministri di culto al reddito da lavoro dipendente, ai soli fini fiscali, i quali includono le ritenute fiscali e, riguardo ai ministri di culto che vi siano tenuti, il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
L'articolo 18 dispone in ordine al riconoscimento agli effetti civili del matrimonio celebrato in Italia secondo il rito anglicano.
L'articolo 19 stabilisce che, con l'entrata in vigore della presente legge, non trovino Pag. 128più applicazione nei confronti dell'Associazione le disposizioni contrastanti con quelle recate dall'Intesa.
L'articolo 20 riguarda eventuali modifiche dell'Intesa e l'articolo 21 prescrive che eventuali modifiche dello statuto dell'Associazione siano tempestivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.
L'articolo 22, infine, reca infine disposizioni finanziarie, prevedendo una generale clausola di invarianza finanziaria, salvo che per l'articolo 14 (deducibilità delle erogazioni liberali), per il quale sono previste specifiche norme di copertura. Il relativo onere è stimato in 143.000 euro per l'anno 2022 e in 84.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento.
Massimo UNGARO (IV) esprime apprezzamento per l'approvazione di una legge che, dopo secoli dallo scisma, regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa anglicana.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione)
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giovanni CURRÒ, presidente, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame in sede consultiva – ai fini della relazione da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea – del disegno di legge C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
Segnala che l'esame del disegno di legge europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento, in base al quale le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.
Il Regolamento prevede altresì che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti alle parti del provvedimento di propria competenza, che saranno allegati alla relazione trasmessa.
A tale riguardo, invita i gruppi ad esprimersi in ordine alla intenzione di presentare proposte emendative al provvedimento.
Preso atto che i gruppi intendono rinunciare a tale facoltà, avverte che non si procederà a fissare un termine per la presentazione di emendamenti.
Avverte infine che per l'esame del provvedimento in titolo, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
Filippo SCERRA (M5S), relatore, avverte che la Commissione Finanze, ai fini del parere da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, avvia oggi l'esame del disegno di legge recante la Legge europea 2019-2020 (C. 2670-B). Ricorda che il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 1° aprile 2021 e torna ora all'esame della Camera con le modifiche introdotte dal Senato, che ne ha concluso l'esame il 3 novembre 2021.
In occasione della prima lettura presso la Camera, la Commissione Finanze, in data 4 novembre 2020, ha approvato una relazione favorevole sul provvedimento. Pag. 129
Rammenta che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, per i progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato, l'esame è riferito soltanto alle modifiche apportate dal Senato.
Il provvedimento si compone ora di 48 articoli, 10 in più rispetto al testo licenziato in prima lettura dalla Camera. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala i nuovi articoli 27 e 28.
L'articolo 27, comma 1, dà attuazione alla direttiva (UE) 2020/1504, che esclude dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE (cosiddetta MiFID II) i soggetti autorizzati a prestare servizi di crowdfounding, in ragione della disciplina specifica, dettata dal regolamento (UE) 2020/1503, che si applica a questi soggetti. L'attuazione è realizzata mediante una novella all'articolo 4-terdecies, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che elenca i soggetti ai quali non si applicano le disposizioni della Parte II (Disciplina degli intermediari) del medesimo testo unico.
Ricorda che il regolamento (UE) 2020/1503 disciplina i soggetti che operano come intermediari finanziari attraverso la gestione di portali on line per il finanziamento tramite prestito o sottoscrizione di strumenti finanziari, in cui viene facilitato l'incontro fra l'offerta e la domanda di fondi, rispettivamente da parte di una pluralità di investitori e piccole imprese o imprese neocostituite, con un ammontare medio della singola operazione di ridotte dimensioni. L'intervento normativo europeo si inquadra nel piano di azione dell'Unione dei mercati dei capitali (Capital Markets Union – CMU), al fine ad ampliare l'accesso ai finanziamenti per le PMI in genere e, in particolare, per le imprese innovative, le start-up e le imprese in fase di espansione.
Il comma 2 dell'articolo 27 stabilisce che le disposizioni del medesimo articolo 27 hanno effetto a decorrere dal 10 novembre 2021, data che corrisponde alla data prevista per l'applicazione della direttiva (UE) 2020/1504, oggetto di recepimento, e del regolamento (UE) 2020/1503.
Segnala inoltre che la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1504 è contenuta nel disegno di legge C. 3208 recante la Legge di delegazione europea 2021 (articolo 5 e allegato A), attualmente all'esame della Commissione Politiche UE della Camera dei deputati. In particolare rammenta che l'articolo 5 del citato disegno di legge, detta princìpi e criteri direttivi non solo per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, ma anche per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503.
Ricorda che su tale provvedimento la Commissione Finanze, lo scorso 6 ottobre, ha approvato una relazione favorevole.
Quanto all'articolo 28, questo modifica il Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, per dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/2177 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Le disposizioni assegnano in particolare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS alcuni nuovi obblighi informativi nei casi di operatività transfrontaliera delle imprese di assicurazione.
Rammenta che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2177 è scaduto il 30 giugno 2021.
Nel dettaglio, l'IVASS è obbligato a informare, con adeguato livello di dettaglio, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – AEAP e l'Autorità di vigilanza dello Stato membro interessato qualora il programma di attività dell'impresa di assicurazione italiana indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante (lettera a)).
L'IVASS deve altresì informare l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione Pag. 130all'utilizzo o alla modifica di un modello interno ed essa può chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda (lettera b)).
Qualora il programma di attività di un'impresa di riassicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'Autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito (lettera c)).
L'IVASS deve informare, con adeguato livello di dettaglio, l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante qualora individui, nell'impresa di assicurazione italiana che svolga attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attività, che possano avere un effetto transfrontaliero (lettera d)).
L'IVASS deve informare l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di assicurazione di altro Stato membro, che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica, desta preoccupazioni gravi e giustificate agli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra IVASS e autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza (lettera e)).
Anche per le imprese italiane di riassicurazione l'IVASS deve informare con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante qualora individui, nell'impresa che svolga attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attività, che possano avere un effetto transfrontaliero (lettera f)).
Si prevede poi l'obbligo per l'IVASS di informare l'autorità di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica possa destare preoccupazioni gravi e giustificate agli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra IVASS e autorità dello stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza (lettera g)).
È modificata la procedura relativa all'obbligo per l'IVASS di informare anche l'AEAP della richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno per il calcolo del requisito Patrimoniale di Solvibilità in presenza di un gruppo di imprese di assicurazione. Parimenti è modificata la procedura di risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere: muta il presupposto che legittima l'assunzione della decisione definitiva da parte dell'IVASS. Ora si richiede la mancata adozione da parte dell'AEAP della decisione per il superamento della divergenza tra diverse autorità nazionali di vigilanza. Secondo la legislazione vigente, il presupposto per l'esercizio da parte dell'IVASS del potere di decidere in via definitiva consiste nella reiezione della decisione proposta dal gruppo di esperti convocato dal collegio delle autorità di vigilanza (lettera h)).
Si introduce inoltre nel codice delle assicurazioni private il nuovo articolo 208-quater che detta una specifica disciplina per le piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP (lettera i)).
Infine si modifica la procedura di autorizzazione per la gestione centralizzata del rischio. Attualmente è prevista la decisione definitiva dell'autorità di vigilanza sul gruppo sulla domanda di autorizzazione, se la decisione proposta dal gruppo di esperti nominato dal collegio delle autorità nazionali di vigilanza è respinta. La novella prevede per contro la definitività della decisione assunta dall'autorità di vigilanza sul gruppo se l'AEAP non adotta la decisione che risolve le divergenze tra le varie autorità nazionali competenti (lettera l)).
Segnala infine che anche la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2177 è contenuta nell'allegato A del già citato disegno di legge C. 3208, recante la Legge di delegazione europea 2021.
Giovanni CURRÒ, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.
La seduta termina alle 15.50.
INTERROGAZIONI
Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 15.50.
Sulla pubblicità dei lavori.
Giovanni CURRÒ, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
5-07015 Paolin: Iniziative per velocizzare le erogazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (Fir).
Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Silvia COVOLO (Lega), intervenendo in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, ringrazia per la risposta ottenuta. Lamenta tuttavia che, nonostante quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, molti risparmiatori delle province di Treviso e Vicenza che hanno subito truffe bancarie non sono ancora stati indennizzati dal Fondo. Segnala inoltre che molti di questi soggetti sono anziani e rischiano di non riuscire a ottenere il proprio ristoro. Inoltre evidenzia che, per effetto della crisi conseguente alla pandemia, molti risparmiatori si trovano ora nell'assoluto bisogno di rientrare al più presto in possesso dei propri risparmi. Conclude chiedendo al Governo di agire con la massima rapidità e con la massima attenzione nei confronti dei soggetti in attesa del rimborso, dando la precedenza agli anziani.
5-07055 Fragomeli: Chiarimenti per l'accesso ai benefìci fiscali di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 da parte dei contribuenti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori.
Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo e si riserva di leggere con attenzione la risposta, della quale si dichiara soddisfatto.
5-07062 Cataldi: Proroga della sospensione delle agevolazioni fiscali in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e 2017.
Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Roberto CATALDI (M5S), ringraziando per la risposta, chiede al Governo di confermare il sostegno alle popolazioni colpite dal sisma del 2016. Ricorda che il sisma ha interessato un cratere estremamente vasto, comprendente 140 comuni, molti dei quali presentavano situazioni di crisi industriale complessa già prima del 2016. Sottolinea quindi lo stato di grave disagio nel quale si trovano gli abitanti del cratere, tra i quali si registra un numero estremamente elevato di disoccupati. In particolare evidenzia che nella vallata del Tronto sono state chiuse circa 400 aziende delle 800 che operavano prima del sisma.
Giovanni CURRÒ, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.55.