ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.
Sull'ordine dei lavori.
Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ricordare che negli scorsi giorni la Commissione ha svolto un importante ciclo di audizioni sul decreto-legge recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, lamenta la circostanza che taluni Ministri auditi, come, ad esempio, il Ministro Colao, non abbiano depositato agli atti della Commissione il testo del loro intervento. Sollecita, pertanto, la presidenza a richiedere ai soggetti auditi di depositare il testo dei loro interventi, anche in vista dell'imminente esame del disegno di legge di bilancio.
Fabio MELILLI, presidente, replicando all'onorevole Lucaselli, fa presente che il Ministro Colao ha depositato il testo del suo intervento questa mattina e che questo è stato pubblicato sia sulla piattaforma GeoCom che sul sito internet della Camera dei deputati. Si impegna, comunque, a richiedere ai soggetti auditi dalla Commissione Bilancio di depositare agli atti della stessa Commissione i testi dei loro interventi.
Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343 Governo..
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Fabio MELILLI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere al Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza o della relativa Nota di aggiornamento.
In particolare, rammenta che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
Sottolinea che l'articolo 10-bis, comma 7, della stessa legge dispone inoltre che in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6.
Fa presente che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4-bis) indica tra i «collegati» alla manovra di bilancio 2021-2023 un disegno di legge recante «delega riforma fiscale». Pag. 83
Segnala che la riforma fiscale è tra le azioni chiave individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee.
Rappresenta, in particolare, che l'articolo 1 conferisce al Governo la delega legislativa per la revisione del sistema fiscale, da esercitare, attraverso l'emanazione dei singoli decreti attuativi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e individua i princìpi e i criteri direttivi generali, a cui ogni misura specifica dovrà conformarsi. Evidenzia che gli obiettivi fondamentali della delega al Governo per la revisione del sistema fiscale sono: la crescita dell'economia, attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, preservandone la progressività, da attuare anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti e l'eliminazione dei cosiddetti «micro-tributi», con gettito trascurabile per l'Erario; la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale. Fa presente che l'articolo 2 reca princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, che l'articolo 3 prevede la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa, che l'articolo 4 riguarda gli interventi che si intendono introdurre in tema di IVA e altre imposte indirette e che l'articolo 5 è volto a un graduale superamento dell'IRAP, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario. Evidenzia, poi, che l'articolo 6 reca i princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'adozione di decreti legislativi finalizzati alla modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e alla revisione del catasto dei fabbricati e che l'articolo 7 prevede la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF. Segnala che l'articolo 8 prevede modifiche al sistema nazionale della riscossione e che l'articolo 9 reca delega al Governo per la codificazione in materia tributaria. Fa presente, infine, che l'articolo 10 reca disposizioni finanziarie.
Rileva che le disposizioni del disegno di legge risultano di contenuto omogeneo e sono riconducibili alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge.
Fa presente, in conclusione, il contenuto del disegno di legge C. 3343, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», è riconducibile alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge, ed esso non reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.
Nessuno chiedendo di intervenire, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato il disegno di legge recante “Delega al Governo per la riforma fiscale” (C. 3343 Governo);
premesso che:
l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al DEF sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;
l'articolo 10-bis, comma 7, della stessa legge dispone che in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF sono indicati Pag. 84 eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6;
la Nota di aggiornamento del DEF 2021 (Doc. LVII, n. 4-bis), conformemente a quanto già previsto nel Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4), indica tra i “collegati” alla decisione di bilancio 2021-2023 un disegno di legge recante “delega riforma fiscale”;
considerato che:
la riforma fiscale è tra le azioni chiave individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee;
il presente disegno di legge di delega, composto di dieci articoli, è volto all'attuazione della citata riforma, come risulta dalla relazione illustrativa ad esso riferita;
in particolare, l'articolo 1 conferisce al Governo la delega legislativa per la revisione del sistema fiscale, da esercitare, attraverso l'emanazione dei singoli decreti attuativi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e individua i princìpi e i criteri direttivi generali, a cui ogni misura specifica dovrà conformarsi;
gli obiettivi fondamentali della delega al Governo per la revisione del sistema fiscale sono la crescita dell'economia, attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione, la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, preservandone la progressività, da attuare anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti e l'eliminazione dei cosiddetti “micro-tributi”, con gettito trascurabile per l'Erario, la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale;
l'articolo 2 reca princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi;
l'articolo 3 prevede la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa, innanzitutto garantendo la coerenza complessiva del sistema di tassazione del reddito di impresa con il sistema di imposizione personale dei redditi di tipo duale;
l'articolo 4 riguarda gli interventi che si intendono introdurre in materia di IVA e altre imposte indirette;
l'articolo 5 è volto a un graduale superamento dell'IRAP, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario;
l'articolo 6 reca i princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega finalizzata alla modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e alla revisione del catasto dei fabbricati;
l'articolo 7 prevede la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF;
l'articolo 8 è finalizzato alla revisione del modello organizzativo e procedimentale del sistema nazionale della riscossione;
l'articolo 9 reca delega al Governo per la codificazione in materia tributaria;
l'articolo 10 reca disposizioni finanziarie;
le disposizioni del disegno di legge risultano pertanto di contenuto omogeneo e sono riconducibili alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento del DEF 2021, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge,
RITIENE
che il contenuto del disegno di legge C. 3343 Governo, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”:
a) sia riconducibile alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento del Pag. 85DEF 2021, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge;
b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato».
La Commissione approva la proposta di parere del presidente.
La seduta termina alle 14.10.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.10.
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
C. 2561-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2021.
Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione una nota redatta dalla Ragioneria generale dello Stato sul provvedimento, che ne sottolinea alcuni aspetti critici dal punto di vista finanziario (vedi allegato 1).
Ubaldo PAGANO (PD), relatore, nel ricordare che nella seduta del 10 novembre scorso la Commissione aveva deliberato di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento. Oggi invece, in luogo della relazione tecnica, viene depositata dal Governo una nota della Ragioneria generale dello Stato, che interviene su diverse disposizioni del provvedimento, incidendo sostanzialmente sulla sua portata. Auspica, pertanto, che possa svolgersi un'ulteriore riflessione che porti a una riformulazione del testo che preservi le sue finalità e, al contempo, possa essere valutata favorevolmente dalla Ragioneria generale dello Stato. Chiede, pertanto, che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta da convocarsi nella giornata di domani.
Il Sottosegretario Federico FRENI, nell'evidenziare che le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato riguardano esclusivamente gli aspetti connessi agli effetti finanziari del provvedimento in esame, concorda con il relatore circa il fatto che le stesse osservazioni incidono su disposizioni rilevanti del provvedimento. A nome del Governo, pertanto, si impegna a valutare le proposte di riformulazione del testo che, nel preservare il suo contenuto sostanziale, possano superare i profili di criticità sollevati dalla Ragioneria generale dello Stato.
Mauro DEL BARBA (IV) auspica che si possa giungere celermente ad una sintesi proficua senza procrastinare ulteriormente l'esame del provvedimento.
Ylenja LUCASELLI (FDI) ritiene che i componenti della Commissione possono valutare come proseguire i lavori solo dopo aver preso visione delle osservazioni contenute nella nota della Ragioneria generale dello Stato testé depositata dal sottosegretario Freni. Crede, infatti, che occorra prevedere un tempo congruo per svolgere una riflessione proficua sulle modificazioni proposte dalla stessa Ragioneria.
Stefano FASSINA (LEU) fa presente che è necessario prendere visione delle osservazioni contenute nella nota della Ragioneria generale dello Stato testé depositata dal sottosegretario Freni per svolgere un'attenta analisi del provvedimento, evidenziando, tra l'altro, che il semplice inserimento di una generica clausola di invarianza finanziaria rischierebbe di rendere inapplicabili le norme in esso contenute.
Fabio MELILLI, presidente, nell'evidenziare che il provvedimento in esame è trasversalmente condiviso e che su di esso vi è particolare sensibilità, fa presente che occorre Pag. 86 procedere celermente poiché esso è calendarizzato in Assemblea nella settimana in corso. Pur comprendendo il legittimo rigore con cui la Ragioneria generale dello Stato esamina i provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione, ritiene che tale rigore non tiene conto, in questo caso, del fatto che si tratta di una delega legislativa, che generalmente è caratterizzata da una difficile previsione dei relativi impatti finanziari. In proposito, ricorda che, proprio per tale ragione, in occasione dell'esame di deleghe legislative per le quali, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione dei relativi effetti finanziari, si rinvia la quantificazione degli stessi effetti finanziari al momento di adozione dei singoli decreti legislativi. In proposito segnala anche che la nota della Ragioneria generale dello Stato testé depositata dal sottosegretario Freni risulta alquanto indeterminata poiché non contiene alcuna quantificazione relativa ai possibili effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame. Evidenzia, infine, che alcune osservazioni della Ragioneria generale dello Stato non risultano coerenti con alcune disposizioni contenute nel testo del provvedimento originariamente presentato dal Governo, poiché ne viene richiesta la soppressione.
Il sottosegretario Federico FRENI, nel concordare con le considerazioni del presidente relative alla difficoltà di prevedere anticipatamente gli impatti finanziari di un provvedimento di delega legislativa, fa presente che esse corrispondono ai rilievi da lui rivolti alla Ragioneria generale dello Stato, secondo cui, invece, la natura delle osservazioni formulate sul piano finanziario è tale che, se non recepite, potrebbero rendere molto difficoltoso procedere all'adozione dei decreti legislativi previsti dal provvedimento.
Ubaldo PAGANO (PD), relatore, nel concordare con le considerazioni del presidente, porta l'esempio della disposizione che delega il Governo a prevedere un'estensione del congedo obbligatorio di paternità fino a novanta giorni, rispetto alla quale ritiene che la quantificazione degli oneri possa essere effettuata solo quando il relativo decreto legislativo definirà puntualmente il perimetro dell'intervento.
Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.
C. 3366 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.
Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, non formula osservazioni, prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Governo durante esame al Senato.
In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 1, in materia di aliquota IVA gas metano usato per usi civili e industriali, evidenzia, quanto agli usi civili, che la stima degli effetti finanziari effettuata dalla relazione tecnica, riferita Pag. 87all'applicazione del beneficio nell'ultimo trimestre del 2021, sembrerebbe basata su un criterio meramente proporzionale (consumi annui rapportati a 3 mesi). Sul punto, premessa la necessità di una conferma in merito all'applicazione del predetto criterio, rileva che i consumi di gas naturale risultano maggiormente concentrati nei mesi interessati dalla disposizione e ciò è suscettibile quindi di determinare una perdita di gettito superiore a quella indicata dalla relazione tecnica. In proposito reputa pertanto necessario acquisire la valutazione del Governo. Andrebbero inoltre esplicitati, a suo avviso, i criteri in base ai quali la spesa per consumi sia ripartita tra le due aliquote IVA (10 per cento, che beneficia di una riduzione di 5 punti percentuali, e 22 per cento, che beneficia di una riduzione di aliquota di 17 punti percentuali). Evidenzia, inoltre, che non risultano esplicitate le ipotesi ed i criteri adottati nella definizione del parametro (5 per cento) utilizzato per la stima degli effetti finanziari riferiti ai consumi degli altri usi civili del gas metano rispetto a quello delle famiglie. Quanto agli usi industriali, osserva che la relazione tecnica non esplicita i parametri utilizzati (prezzo medio e consumi degli operatori nel trimestre interessato, numero degli operatori interessati dalla indetraibilità dell'IVA).
Sul punto, rileva quindi la necessità di acquisire indicazioni riguardo ai dati, ai criteri e alle procedure di calcolo utilizzate per la stima degli effetti finanziari, al fine di verificare la perdita di gettito stimata.
Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 2, recante riduzione aliquote relative agli oneri generali gas, non formula osservazioni in quanto gli oneri sono configurati come limite di spesa.
In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, prende atto di quanto esposto nella relazione tecnica e nella Nota del Governo e non si ha osservazioni da formulare anche in considerazione del fatto che l'onere è limitato all'entità dell'importo indicato (450 milioni di euro per il 2021) e che la norma lascia margini di modulabilità dell'intervento alla deliberazione dell'Autorità. Andrebbe peraltro chiarito, a suo parere, se possa o meno intendersi applicabile anche al caso in esame il meccanismo previsto in relazione alle agevolazioni originariamente concesse dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, in base al quale l'ARERA, nella eventualità che gli oneri avessero superato le risorse stanziate (all'epoca, per le agevolazioni originariamente previste) avrebbe istituito un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico.
Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 4, commi 1 e 3-bis, recante abrogazioni, per quanto riguarda gli interventi sulla scuola italiana all'estero (numero 8-bis dell'Allegato 1, richiamato dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto in esame e lettera c) del comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto in esame), approvati dal Senato in prima lettura, non formula osservazioni, in quanto gli stessi abrogano l'articolo 16 del decreto legislativo n. 64 del 2017 (concernente il sistema di valutazione del personale della scuola italiana all'estero), e sopprimono la corrispondente disposizione (articolo 39) che ha finalizzato all'abrogando intervento una quota del Fondo «la buona scuola» in misura pari a 200.000 euro annui dal 2018. Evidenzia che ulteriori novelle al medesimo decreto legislativo, introdotte dalle lettere a) e b) del comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto in esame, sopprimono per coordinamento due richiami al sistema di valutazione, privi di effetti finanziari. Per quanto riguarda le restanti disposizioni abrogative, recate dall'Allegato 1 cui rinvia il comma 1 dell'articolo 4 del decreto in esame, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni abrogate, della circostanza che a nessuna di esse sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e (limitatamente alle disposizioni recate dai numeri 1-8 dell'Allegato 1) dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica. Pag. 88
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, comma 2, in materia di corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per il sostegno e l'inclusione scolastica, stante la mancanza di una relazione tecnica riferita all'emendamento introduttivo della norma in esame, andrebbe a suo avviso acquisita conferma che alla stessa, in analogia a precedenti disposizioni di analogo tenore, non siano ascrivibili effetti finanziari.
Con riguardo ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 5, recante disposizioni finanziarie, evidenzia che l'articolo 5, comma 1, lettere da a) a e), provvede agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento in commento, determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 3.538,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le seguenti modalità:
quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 (lettera a);
quanto a 1.709 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, di cui 32 milioni di euro per l'anno 2021 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Agenzia delle entrate (lettera b);
quanto a 129,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021 (lettera c);
quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di competenza del Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali lettera d);
quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011, giacenti sul conto di gestione intestato allo stesso fondo, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali lettera e).
Con riferimento alla prima modalità di copertura, evidenzia che l'articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione aperte al pubblico un credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di ridurre il rischio infettivo da SARS-CoV2, in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, autorizzando a tal fine la spesa di 2 miliardi di euro per il 2021. In proposito fa presente che successive norme di legge hanno ridotto progressivamente tale autorizzazione di spesa fino a 737 milioni di euro, ovvero poco più delle risorse utilizzate a copertura dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del provvedimento in commento. Al riguardo, nel prendere atto di quanto dichiarato dal Governo nel corso dell'esame in sede consultiva presso la 5a Commissione bilancio del Senato in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura nonché al fatto che il loro utilizzo non è suscettibile di determinare una compromissione degli interventi già avviati a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.
Relativamente alla seconda modalità di copertura, fa presente che, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha previsto un contributo a fondo perduto in favore, rispettivamente, dei titolari di partita IVA e dei soggetti che svolgono attività di impresa. A tal fine gli oneri derivanti da tali disposizioni erano stati valutati, rispettivamente, in 5,8 miliardi di euro e in 3,4 miliardi di euro per il 2021. Al riguardo, nel prendere atto di quanto dichiarato già dal Governo durante l'esame al Senato in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e al fatto che il loro utilizzo non determina una Pag. 89compromissione degli interventi già avviati a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.
Con riferimento alla terza modalità di copertura, rammenta che la dotazione iniziale del Fondo per le emergenze nazionali – le cui risorse sono iscritte sul capitolo 7441 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri – prevista dall'ultima legge di bilancio risulta pari a 940 milioni di euro per l'anno 2021 ed è stata successivamente incrementata – in misura pari a 700 milioni di euro per il medesimo anno – dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021. In considerazione di ciò, nel rilevare che lo stanziamento complessivo del Fondo appare comunque congruo rispetto agli oneri oggetto di copertura, prende atto di quanto dichiarato dal Governo nel corso dell'iter presso il Senato in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio per la realizzazione degli interventi eventualmente già avviati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Osserva che analoga rassicurazione circa la disponibilità di risorse libere da impegni è stata inoltre fornita dal Governo anche in relazione alla quarta modalità di copertura, avente ad oggetto l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di competenza del Ministero della transizione ecologica, rispetto alla quale non formula pertanto osservazioni.
Con riferimento, infine, all'ultima modalità di copertura, rammenta che il comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ha istituito, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali), il Fondo per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, prevedendo che sia alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale. Rileva che la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 in commento dispone che le risorse giacenti sul conto corrente bancario di gestione intestato a tale Fondo siano versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali. Al riguardo, nel prendere atto di quanto dichiarato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, nonché al fatto che il loro utilizzo non determina una compromissione degli interventi già avviati a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.
Il sottosegretario Federico FRENI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 2), si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.
Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni e il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.
La seduta comincia alle 14.25.
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 novembre 2021.
Fabio MELILLI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha avviato l'esame preliminare del provvedimento, con l'illustrazione dei contenuti svolta dai due relatori, onorevoli Pella e Dal Moro, Pag. 90e l'intervento da parte dell'onorevole Trano cui ha replicato la Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli. Nel prendere atto che nessun altro chiede di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento e ne rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, che avrà luogo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissato per le ore 19.30 di domani.
Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo.
C. 3149 Buompane.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Stefano FASSINA (LEU), relatore, evidenzia che la proposta di legge C. 3149 prevede una riforma complessiva della disciplina della crisi finanziaria degli enti locali. A tal fine il provvedimento sostituisce l'intero Titolo VIII della parte seconda del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevedendo una procedura unitaria di risanamento finanziario articolata in due percorsi distinti, relativi alla situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo.
Sottolinea che la procedura fa perno sul ruolo delle Sezioni regionali della Corte dei conti e di due organismi di nuova istituzione: il Tavolo regionale per il risanamento finanziario degli enti locali (TARRF) e il Tavolo nazionale per il risanamento finanziario degli enti locali (TARF).
Rappresenta che il TARF è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso la Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e che è composto da rappresentanti particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie, statistiche e di contabilità pubblica del Ministero dell'interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale), del Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e delle città metropolitane. Segnala che nelle regioni in cui il fenomeno della criticità finanziaria è più rilevante, il TARF propone l'istituzione, presso i capoluoghi di regione, dei TARRF, composti, analogamente all'organismo nazionale, da rappresentanti dei Ministeri (dell'interno e dell'economia e delle finanze) e delle associazioni rappresentative degli enti locali. Sottolinea che, di norma, i TARRF intervengono in caso di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, anche se, nei casi di maggiore complessità, il TARF può avocare a sé, con adeguata motivazione, l'esame di un comune indipendentemente dalla sua popolazione. Rappresenta che il TARF e i TARRF svolgono attività di supporto, valutazione, approvazione e monitoraggio dei piani connessi alle procedure di risanamento (articolo 250).
Evidenzia che la nuova procedura delineata dalla proposta di legge prevede che sia la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il 30 settembre, a seguito dell'approvazione dei rendiconti dell'anno precedente, a indicare in una apposita relazione gli enti locali del territorio che presentano criticità significative (articolo 248).
Sottolinea che tale relazione tiene conto delle segnalazioni qualificate a cui sono obbligati determinati soggetti e del quadro di valutazione che correda il bilancio degli enti, consistente in un insieme di indicatori finalizzati a individuare squilibri di carattere finanziario, economico e patrimoniale, elaborato dal Tavolo nazionale per il risanamento finanziario degli enti locali (TARF), con cui sono definite, in particolare, le soglie di riferimento per l'individuazione degli enti in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo.
Fa presente che gli obblighi di segnalazione di fattori sintomatici di criticità finanziaria Pag. 91 gravano in capo all'organo di revisione e al tesoriere dell'ente locale, nonché in capo all'INPS e ai fornitori di energia e utenze telefoniche. L'organo di revisione dell'ente locale è tenuto a segnalare agli organi amministrativi e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti l'esistenza di criticità che possano determinare squilibri nella gestione. A seguito della segnalazione l'ente locale è tenuto ad attivare, entro trenta giorni, le misure necessarie, mentre la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti valuta, nei successivi trenta giorni, la loro idoneità, ovvero la necessità di indirizzare lo stesso ente verso una procedura di risanamento finanziario (articolo 245). Fa presente che il tesoriere dell'ente locale è tenuto a segnalare, all'organo di revisione e alla Sezione regionale di controllo Corte dei conti, gli atti di pignoramento e la mancata restituzione delle anticipazioni di tesoreria o di fondi vincolati non ricostituiti (articolo 247). L'INPS, i fornitori di energia e di utenze telefoniche, sono obbligati, pena la perdita del loro diritto di prelazione, ad avvisare l'ente locale che l'esposizione debitoria nei loro confronti ha superato determinati livelli. Sottolinea che se entro sessanta giorni l'ente non provvede a regolarizzare i pagamenti, i creditori segnalano il fatto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (articolo 246).
Evidenzia che la relazione della sezione regionale della Corte dei conti è redatta sulla base di una lettura automatica dei documenti di bilancio approvati dagli enti locali, che affluiscono, attraverso un sistema informativo open data, a un'apposita sezione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di nuova istituzione (denominata Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali – BDAP-EFEP) (articolo 249).
Segnala che la relazione della sezione regionale della Corte dei conti, che individua gli enti locali che presentano criticità finanziarie o squilibri eccessivi, è trasmessa ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e, contestualmente, sono deferiti al TARF (per enti con più di 50.000 abitanti) e ai TARRF (per enti con meno di 50.000 abitanti) gli enti locali dichiarati in stato di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo. Il TARF può avocare al suo esame, con decisione motivata, gli enti deferiti ai TARRF che presentino situazioni di particolare complessità (articoli 248 e 248-bis).
Sottolinea che la richiesta di attivazione del TARRF o del TARF può essere fatta anche dall'ente locale, con deliberazione consiliare, al fine di accedere alla procedura di risanamento (articolo 248-ter).
Fa presente che la sezione delle autonomie della Corte dei conti, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta una relazione alle Camere in cui è rappresentata una sintesi qualitativa e quantitativa delle relazioni delle sezioni regionali previste dall'articolo 248. Entro la medesima data, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione, allegata al Documento di economia e finanza (DEF), contenente un quadro di sintesi della criticità finanziaria del comparto degli enti locali, in cui si dà conto dell'attività svolta dal TARF e dai TARRF, con l'indicazione delle azioni del Governo (articolo 248-quater).
Fa presente che, sulla base della relazione della Sezione regionale della Corte dei conti, gli enti indicati sono sottoposti a una procedura di risanamento finanziario, che a seconda della gravità della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente, si distingue in procedura per criticità finanziaria o per squilibrio eccessivo.
Evidenzia che norme comuni a entrambe le procedure (articoli 251, 251-bis, 252 e 269) dispongono che la procedura viene avviata dal TARF o dai TARRF entro 10 giorni dalla relazione della sezione regionale della Corte dei conti ed ha una durata di 5 anni (aumentabile di ulteriori 2 anni nel caso in cui la procedura per criticità finanziaria sfoci in una procedura per squilibrio eccessivo); che l'ente locale deve definire, a partire dal progetto di bilancio triennale successivo, il percorso di riequilibrio, intervenendo su entrate e spese secondo le prescrizioni definite dal TARF o dal TARRF, ai quali spetta l'approvazione del progetto di bilancio entro 60 giorni Pag. 92dalla sua presentazione (apportandovi le modifiche e integrazioni necessarie ai fini del risanamento); che l'inosservanza del termine di approvazione del bilancio e il mancato adeguamento alle prescrizioni di TARF e TARRF comportano lo scioglimento del consiglio dell'ente (e la conseguente nomina di un commissario straordinario) e la segnalazione dei fatti all'autorità giudiziaria (per l'accertamento di ipotesi di reato) e alla Corte dei conti (per l'accertamento della responsabilità erariale); che i contributi statali di parte corrente sono adeguati alla media unica nazionale della consistenza delle dotazioni organiche e della fascia demografica di riferimento degli enti in procedura di risanamento, secondo valori definiti ogni 3 anni con decreto del Ministro dell'interno (articolo 269).
Evidenzia, inoltre, che nel corso della procedura di risanamento finanziario all'ente locale è garantita la neutralizzazione dell'impatto delle manovre finanziarie sul proprio comparto; si tiene conto dell'esigenza di assicurare mezzi sufficienti per l'adempimento delle funzioni fondamentali dell'ente locale; si procede a una verifica completa della situazione finanziaria dell'ente locale, allo scopo, tra l'altro, di analizzare le cause che hanno condotto alla formazione di livelli eccessivi di debito e di riscontrare ogni possibile irregolarità; sono assicurate opportune forme di coinvolgimento, nell'ambito di processi partecipativi, delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, al fine di contribuire alla creazione di un consenso in merito al processo di risanamento; è prevista, per finalità di trasparenza, la pubblicazione della documentazione relativa alla procedura in un'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente locale, direttamente accessibile dalla home page.
Segnala che specifiche norme sono previste in relazione alle due distinte procedure di risanamento finanziario a cui viene avviato l'ente locale in crisi.
Evidenzia che la procedura di risanamento per criticità finanziaria è regolata dagli articoli 253-256 e si articola in due fasi: la fase di attivazione, di durata compresa tra 180 e 230 giorni e la fase di attuazione e monitoraggio, della durata massima di 5 anni (articolo 253).
Sottolinea che l'articolo 254 disciplina la fase di attivazione della procedura, scandita da termini tutti perentori. Si prevede la convocazione dell'ente locale da parte del TARF (o dei TARRF) entro trenta giorni dall'avvio della procedura, a sua volta attivata entro dieci giorni dal deposito della deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Entro lo stesso termine di trenta giorni è indicato da parte del TARF (o dei TARRF) un commissario esperto di contabilità pubblica, che per tutta la durata della procedura di risanamento finanziario, affianca l'assessore al bilancio dell'ente locale, al quale sono assegnate, con deliberazione della giunta, ove non siano già attribuite, le deleghe al bilancio, al patrimonio e alle società partecipate e che assume la denominazione di «assessore al risanamento». Fa presente che l'onere necessario per il compenso del commissario, che non può superare quello dell'assessore al bilancio, è a carico dell'ente locale. Sottolinea che contestualmente è scelto, in accordo con l'ente locale in fase di risanamento, un ente locale con caratteristiche omogenee, per svolgere funzioni di tutoraggio nel corso della procedura, secondo il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra enti dello stesso livello.
Segnala che nei successivi novanta giorni, il consiglio dell'ente locale approva un progetto di piano di risanamento per criticità finanziaria (PRCF), della durata di cinque anni (escluso quello in corso), corredato del parere dell'organo di revisione. Nei successivi trenta giorni, il progetto di piano è esaminato dal TARF (o dai TARRF) in contraddittorio con l'ente locale. In caso di accordo, il PRCF è approvato dal TARF (o dai TARRF) con le relative raccomandazioni e prescrizioni allegate, mentre in caso di disaccordo è previsto un confronto supplementare, della durata di venti giorni, al termine del quale, in caso di composizione delle divergenze, il PRCF è approvato dal TARF (o dai TARRF). In caso di persistenza del disaccordo, prevale la posizione del Pag. 93tavolo e l'ente locale può, con propria deliberazione, ribadire la propria posizione, di cui la sezione regionale potrà tenere conto in sede di valutazione del PRCF.
Sottolinea che successivamente a questa fase di confronto supplementare, o a seguito dell'approvazione in prima battuta del piano, il PRCF è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, nei successivi trenta giorni, si esprime con propria deliberazione. In caso di approvazione, il piano passa alla fase di attuazione e monitoraggio. In caso di diniego, il TARF e i TARRF esaminano e riapprovano il PRCF, entro il termine perentorio di quindici giorni, apportando le modificazioni e le integrazioni formulate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Con l'approvazione della nuova versione del PRCF, si avvia la fase di attuazione e monitoraggio.
Evidenzia che in caso di non accoglimento, in tutto o in parte, da parte del TARF e dei TARRF, delle modificazioni e integrazioni formulate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, quest'ultima, entro il termine perentorio di quindici giorni, decide, con propria deliberazione, l'approvazione o il rigetto del PRCF. In caso di approvazione del PRCF, si avvia la fase di attuazione e monitoraggio.
Fa presente che in caso di rigetto del PRCF, il TARF e i TARRF si conformano alle modificazioni e integrazioni indicate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Avverso la deliberazione di diniego dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti è possibile, entro trenta giorni, il ricorso alle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, che è chiamata a dirimere, entro i successivi novanta giorni, la controversia. In caso di ricorso, quindi, la fase di attivazione del piano può prevedere altri centoventi giorni, che si aggiungono ai 230 indicati dall'articolo 253, per un totale di 350 giorni.
Segnala che l'articolo 255 disciplina la fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento per criticità finanziaria. Si prevede innanzitutto un confronto periodico tra il TARF (o il TARRF) e l'ente locale, con valutazioni almeno trimestrali per verificare l'attuazione del PRCF. Il TARF (o il TARRF) elabora una relazione annuale, entro il 28 febbraio, sull'attuazione del piano, che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti valuta nell'ambito dell'esame del rendiconto di gestione dell'ente. La relazione contiene la valutazione sull'attuazione del PRCF e sugli effetti delle raccomandazioni e prescrizioni indirizzate all'ente locale nell'anno precedente, nonché le eventuali correzioni e integrazioni da apportare nell'anno successivo per un aggiornamento dinamico del PRCF. La Corte dei conti può richiedere al TARF e ai TARRF puntuali modificazioni e integrazioni, che sono inserite, dandone evidenza specifica, nell'aggiornamento dinamico del PRCF. Se all'esito del controllo si accerta un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del PRCF, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente locale al termine del periodo di durata del piano stesso, si determina l'attivazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo. Sottolinea che anche in questo caso è prevista la possibilità di ricorso alle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione.
Rappresenta, poi, che l'articolo 256 definisce la struttura del PRCF, che deve innanzitutto indicare: le eventuali misure correttive già adottate dall'ente locale; la puntuale ricognizione, con la relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di cinque anni.
Sottolinea che, ai fini della predisposizione del PRCF, l'ente locale è tenuto a effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio, per il cui finanziamento può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio convenuto con i creditori. Pag. 94
Segnala che sulla base delle prescrizioni del TARF o del TARRF l'ente può deliberare le aliquote o le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga a eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente ed è soggetto a controlli, da parte del TARF o del TARRF, sui servizi a domanda individuale, sul servizio di acquedotto e sul servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati. Sottolinea che i controlli si estendono anche alle dotazioni organiche e alle assunzioni di personale, in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria e alle necessità connesse all'attuazione del piano.
Segnala che l'ente locale è inoltre tenuto a effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità. Specifica che l'ente è tenuto, inoltre, a effettuare una rigorosa revisione della spesa con l'indicazione di precisi obiettivi di razionalizzazione; una verifica e la relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati; una verifica della situazione di tutti gli organismi e società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente; una ricognizione dei fabbisogni connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali e dei servizi essenziali. Precisa, inoltre, che l'ente è tenuto a predisporre un prospetto di conciliazione dei debiti e dei crediti, da allegare al PRCF, con le società partecipate, alle quali è vietato, per la durata della procedura di risanamento finanziario, emettere fatture per interessi passivi nei confronti dell'ente locale. Sottolinea, infine, che può procedere all'assunzione di mutui necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PRCF.
Rappresenta che la procedura di risanamento per squilibrio eccessivo è regolata dagli articoli 257-264.
Segnala che l'articolo 257 prevede che tale procedura, analogamente a quella per criticità finanziaria, si articola in due fasi. Sono più lunghi i tempi previsti per la fase di attivazione, compresi tra 260 e 360 giorni, mentre la fase di attuazione e monitoraggio si conclude entro cinque anni dall'avvio della procedura. Anche in questo caso i termini sono perentori.
Fa presente che l'articolo 258 disciplina la fase di attivazione della procedura che, al pari di quella per criticità finanziaria, prevede come primo atto la convocazione dell'ente locale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Entro lo stesso termine il TARF e i TARRF procedono alla nomina di un commissario esperto di contabilità pubblica, che provvede alla rilevazione della massa passiva, all'acquisizione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento (anche mediante l'alienazione di beni patrimoniali) e alla liquidazione e al pagamento della massa passiva (articolo 262)
Evidenzia che, analogamente alla procedura di risanamento per criticità finanziaria è prevista, sempre entro 30 giorni, l'individuazione di un comune con funzioni di tutoraggio. L'assessore al bilancio, che assume le deleghe al bilancio, al patrimonio e alle società partecipate, è affiancato, in questo caso, da un gruppo di supporto indicato dal TARF o dal TARRF.
Fa presente che l'ente locale deve approvare, entro i successivi 180 giorni, un Piano di risanamento per squilibrio eccessivo (PRSE), disciplinato dall'articolo 260, i cui contenuti ricalcano quelli del PRCF (come definiti dall'articolo 256).
Segnala che l'articolo 259 disciplina la fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo. Il meccanismo è analogo a quello definito per la procedura di risanamento per criticità finanziaria (di cui all'articolo 255).
Rappresenta che l'articolo 261 stabilisce le azioni conseguenti, che rappresentano il terzo stadio della procedura di risanamento finanziario. Sottolinea che si tratta di uno stadio straordinario, per affrontare le situazioni di maggiore criticità, che si attiva nel caso di impossibilità per l'ente di redigere il piano di risanamento e di approvare i bilanci (ipotesi prevista dall'articolo 251-bis, comma 10) o in caso di fallimento Pag. 95 del percorso previsto dalle procedure di risanamento per criticità finanziaria e per squilibrio eccessivo, precedentemente attivate in modo sequenziale.
Segnala che, valutata l'impossibilità di realizzare il risanamento finanziario dell'ente locale, il TARF predispone una relazione per i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze. Sottolinea che i consigli comunali e provinciali interessati dalla procedura sono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per il risanamento finanziario, composta di tre membri esperti in contabilità pubblica.
Segnala che l'articolo 263 disciplina le modalità di rilevazione della massa passiva.
Evidenzia che l'articolo 264 disciplina l'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento. Sottolinea che tra i compiti del commissario è previsto l'accertamento della massa attiva costituita da anticipazioni di liquidità dello Stato e da residui da riscuotere, da ratei di mutuo non utilizzati, da altre entrate e da alienazioni patrimoniali.
Rappresenta che la disciplina degli strumenti per il risanamento finanziario è contenuta agli articoli 265-268.
Segnala che l'articolo 265 dispone la sospensione delle procedure esecutive dalla data di avvio alla data di chiusura della procedura di risanamento finanziario.
Fa presente che l'articolo 266 disciplina le responsabilità degli amministratori e dei revisori dei che hanno determinato lo squilibrio finanziario, prevedendo il divieto di ricoprire determinate cariche, anche elettive, per 10 anni.
Rileva che l'articolo 267 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per il risanamento finanziario, protetto da azioni esecutive, a valere sul quale lo Stato può concedere anticipazioni per il pagamento dei debiti indicati nella procedura di risanamento finanziario. Segnala che i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo, specificati da un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati per un importo massimo di 300 euro per abitante per i comuni e di 20 euro per abitante per le province e le città metropolitane, e tengono conto dell'azione di incremento delle entrate e di riduzione delle spese attivata dall'ente locale. Specifica che l'accesso al Fondo è determinato dal TARF (e dai TARRF) in relazione al grado di criticità finanziaria dell'ente locale.
Segnala che l'articolo 268 istituisce il Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo, protetto da azioni esecutive, le cui risorse sono destinate esclusivamente a investimenti indicati nel Piano di risanamento per squilibrio eccessivo (PRSE). Evidenzia che la finalità del Fondo è quella di attivare, contestualmente alla riorganizzazione finanziaria e amministrativa, le potenzialità dei territori e delle comunità locali, per garantire uno sviluppo stabile e duraturo, in grado di prevenire successive situazioni di squilibrio eccessivo. Sottolinea che i criteri di assegnazione delle risorse, definiti con decreto del Ministro dell'interno, prevedono un importo massimo di 150 euro per abitante per i comuni e di 10 euro per le province e le città metropolitane.
Rappresenta che l'articolo 269 indica i criteri di determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche, rinviandone la determinazione a un decreto del Ministro dell'interno da adottare ogni tre anni.
Segnala che l'articolo 269-bis reca misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. In particolare, si prevede che per gli enti a rischio di entrare in procedura di risanamento finanziario per squilibrio eccessivo, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente possa chiedere, a valere sul Fondo di rotazione per il risanamento finanziario di cui all'articolo 267, un'anticipazione di cassa, nel limite massimo Pag. 96 di 200 euro ad abitante, da destinare esclusivamente al pagamento degli oneri di personale, al pagamento di rate di mutui e prestiti, allo svolgimento di servizi locali indispensabili.
Evidenzia che l'articolo 269-ter prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, venga adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il regolamento di attuazione delle disposizioni del nuovo Titolo VIII del decreto legislativo n. 267 del 2000, come introdotte dalla proposta di legge in esame.
Rappresenta, infine, che l'articolo 2 della proposta di legge prevede disposizioni transitorie per disciplinare le procedure di riequilibrio pluriennale e di dissesto ancora attive alla data di entrata in vigore della legge.
Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, nell'assicurare che il Governo seguirà con attenzione l'iter del provvedimento, fa presente che l'Esecutivo intende presentare alle Camere un disegno di legge di delega recante la riforma del testo unico degli enti locali, contenente anche norme cogenti e direttamente applicabili. In proposito, ritiene opportuno valutare un iter comune dei due provvedimenti per evitare sovrapposizioni. Segnala, inoltre, che il disegno di legge che il Governo sta elaborando avrebbe un impatto anche sul sistema organizzativo dei vari Ministeri coinvolti nelle procedure di dissesto finanziario degli enti locali, in modo che questi possano essere sostenuti al meglio.
Fabio MELILLI, presidente, replicando alle considerazioni svolte dal sottosegretario Scalfarotto, fa presente che la riforma del testo unico degli enti locali è di competenza della Commissione Affari Costituzionali e che la Commissione Bilancio, procedendo all'esame del provvedimento in oggetto, auspica che sul tema del dissesto finanziario degli enti locali si apra un proficuo dibattito.
Stefano FASSINA (LEU), relatore, chiede al sottosegretario Scalfarotto di chiarire quali sono i tempi per la presentazione alle Camere del disegno di legge di delega recante la riforma del testo unico degli enti locali.
Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, replicando all'onorevole Fassina, fa presente che il testo è al momento in fase di elaborazione e che su di esso si vuole raggiungere la massima condivisione all'interno della maggioranza prima che sia sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri.
Roberto PELLA (FI), nel ringraziare sentitamente la Ministra dell'interno Lamorgese e il sottosegretario Scalfarotto oggi presente per l'impegno profuso in materia di riordino della disciplina relativa agli enti locali, osserva tra l'altro che diverse tra le disposizioni contenute nel testo iniziale della proposta di legge a sua prima firma C. 1386, recante modifiche al testo unico dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attualmente all'esame dell'Assemblea, potranno trovare accoglimento – sulla base delle proficua interlocuzione svolta tra il Governo e le associazioni rappresentative dei medesimi enti territoriali, tra cui ANCI, UPI e Conferenza della regioni – proprio nell'ambito del preannunciato disegno di legge di iniziativa governativa, recante revisione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali.
Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.35.
Pag. 97Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021.
Atto n. 315.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2021.
Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 9 novembre scorso, deposita agli atti della Commissione la documentazione predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, che riassume gli elementi di informazione trasmessi dalle diverse amministrazioni interessate (vedi allegato 3).
Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, onde consentire alla relatrice, onorevole Flati, la predisposizione della proposta di parere, anche sulla base della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo.
La seduta termina alle 14.40.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.40.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo Light Utility Helicopter (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali.
Atto n. 317.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 9 novembre 2021.
Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta precedente, evidenzia che lo schema di decreto ministeriale in oggetto è incentrato su una progettualità che si sviluppa su tranche successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate.
Fa presente che, coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie.
Precisa che tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate.
Sottolinea che sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta in toto.
In merito, poi, alla realizzazione per tranche successive evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa. Pag. 98
Segnala, infatti, che la progressività traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export.
Fa presente che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in cosiddetta «contabilità ordinaria», ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata.
Evidenzia, pertanto, che in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'esame delle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa.
Fa presente che il programma pluriennale in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021.
Sottolinea che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
Per quanto sopra illustrato, conferma che l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, evidenziata preliminarmente l'esigenza che sia comunque assicurata la verifica in sede parlamentare della copertura degli oneri derivanti dalle tranche successive alla prima della Fase 2 del Programma in esame, attualmente non assistite dal reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), ultimo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo Light Utility Helicopter (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali (Atto n. 317);
premesso che:
il programma pluriennale in oggetto reca un costo complessivo di 1.265 milioni di euro, mentre lo schema di decreto ministeriale ha per oggetto la seconda fase del programma in titolo, il cui onere previsionale complessivo è stimato in circa 883 milioni di euro, prevedendo un onere relativo alla prima tranche stimato in 108 milioni di euro nell'arco temporale 2021-2026;
alla spesa relativa alla prima tranche della seconda fase del Programma in oggetto, si provvederà a valere sul capitolo 7120, piano gestionale n. 42, iscritto nell'ambito del programma di spesa “Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari” della missione “Difesa e sicurezza del territorio” dello stato di previsione del Ministero della difesa;
Pag. 99sul predetto piano gestionale sono affluite le somme attribuite al Ministero della difesa in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, che ha assegnato al predetto Dicastero l'importo complessivo di circa 669,6 milioni di euro nell'arco temporale 2021-2026, interessato dal provvedimento in esame;
come precisato dalla scheda tecnica relativa al predetto programma pluriennale, la realizzazione delle successive tranche della seconda fase del programma in esame, per ulteriori 775 milioni di euro, è comunque subordinata “all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione”, fermo restando che – come precisato nella scheda tecnica – la copertura finanziaria del programma stesso, stante il suo carattere di priorità, potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel citato programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, “opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese”, da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
lo schema di decreto ministeriale in oggetto è incentrato su una progettualità che si sviluppa su tranche successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate;
coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie;
tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate;
sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta in toto;
in merito, poi, alla realizzazione per tranche successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa;
la progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export;
le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in cosiddetta “contabilità ordinaria”, ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;
pertanto, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'esame delle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi Pag. 100via via più ampi delle unità operative della Difesa;
il programma pluriennale in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;
per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
nel presupposto che sia comunque assicurata la verifica in sede parlamentare della copertura degli oneri derivanti dalle tranche successive alla prima della Fase 2 del Programma in esame, attualmente non assistite dal reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), ultimo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto ministeriale in oggetto».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J Praetorian, versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali.
Atto n. 318.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 9 novembre 2021.
Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in oggetto è incentrato su una progettualità che si sviluppa su tranche successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate.
Rileva inoltre che, coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, viene sottoposto ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie. Tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate;
sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta in toto.
In merito, poi, alla realizzazione per tranche successive, evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa. La progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti Pag. 101successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export.
Chiarisce, altresì, che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in cosiddetta «contabilità ordinaria», ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata. Pertanto, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale, sono presentati per l'esame delle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa. Specifica che il programma pluriennale in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021 e che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
Per quanto sopra illustrato, assicura quindi che l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, evidenziata preliminarmente l'esigenza che sia comunque assicurata la verifica in sede parlamentare della copertura degli oneri derivanti dalla Fase 3 del Programma in esame, attualmente non assistite dal reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), ultimo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J Praetorian, versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali (Atto n. 318);
premesso che:
il programma pluriennale in titolo, che si concluderà presumibilmente nel 2030 e avrà un onere complessivo di 99 milioni di euro, ripartiti per singolo esercizio finanziario secondo il profilo indicato nella scheda tecnica, si articola in tre fasi, di cui la Fase 1, per complessivi 10 milioni di euro, si concluderà nel 2021 con la consegna del primo prototipo, la Fase 2, il cui onere complessivo ammonta a 70 milioni di euro complessivi negli anni dal 2021 al 2025, prevede l'integrazione del sistema di missione con la nuova configurazione avionica, la Fase 3, conclusiva del programma, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, per un ammontare di 19 milioni di euro complessivi negli anni dal 2025 al 2030;
alle prime due fasi del programma si provvederà a valere sul capitolo 7120, piano gestionale n. 02, iscritto nell'ambito del programma di spesa “Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari” della missione “Difesa e sicurezza del territorio” dello stato di previsione del Ministero della difesa;
Pag. 102sulla base della legge di bilancio per il 2021, al predetto piano gestionale sono stati assegnati 1.738.471.290 euro per il 2021, 2.783.949.412 euro per il 2022 e 903.139.420 euro per il 2023;
relativamente alla Fase 3 la scheda illustrativa evidenzia che il completamento del progetto avverrà attraverso successivi atti contrattuali che consentiranno il raggiungimento della Full Operation Capability del target capacitivo richiesto;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
lo schema di decreto ministeriale in oggetto è incentrato su una progettualità che si sviluppa su tranche successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate;
coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie;
tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate;
sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta in toto;
in merito, poi, alla realizzazione per tranche successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa;
la progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export;
le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in cosiddetta “contabilità ordinaria”, ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;
pertanto, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'esame delle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa;
il programma pluriennale in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;
per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo Pag. 103non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
nel presupposto che sia comunque assicurata la verifica in sede parlamentare della copertura degli oneri derivanti dalla Fase 3 del Programma in esame, attualmente non assistita dal reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), ultimo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto ministeriale in oggetto».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea tanker heavy multi-role A.M.
Atto n. 321.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.
Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che il Ministro della difesa, in data 2 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al «Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea tanker heavy multi-role A.M. (incluso kit Stratevac)». Nel rammentare che tale provvedimento è stato assegnato, in data 4 novembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, rappresenta quanto segue.
Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame nasce dalla necessità di assicurare il previsto completamento della flotta tanker heavy multi-role dell'Aeronautica Militare portandola da 4 a 6 velivoli, attraverso l'acquisizione di 2 assetti e aggiornamento dei restanti 4, con relativo supporto tecnico-logistico per congruo periodo post-consegna.
Il programma, di previsto avvio nel 2021, presenta uno sviluppo pluriennale, con una durata di 15 anni. A valle dell'acquisizione delle macchine, è previsto il successivo supporto logistico integrato per un congruo periodo.
Il programma comporta un onere complessivo stimato in circa 1,410 miliardi di euro ed è suddiviso in due tranche. La prima tranche consiste nell'acquisizione di 2 velivoli tanker heavy multi-role, della stessa classe del KC-767 A, e del Supporto Logistico Integrato, per ciascun assetto, per i successivi cinque anni post-consegna, per un importo di 588 milioni di euro. La seconda tranche, invece, consiste nell'aggiornamento delle restanti 4 piattaforme, portandole al medesimo standard certificativo di quelle di cui alla prima tranche e nell'acquisizione del Supporto Logistico Integrato, per ciascun assetto, per i successivi cinque anni post-consegna (e con orizzonte auspicabilmente decennale) e di un congruo numero di kit stratevac, per un importo di 822 milioni di euro. Pag. 104
Alla spesa relativa alla prima tranche si provvederà sul capitolo 7120, piano gestionale 2, del programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti (capitolo 7120-02).
Per quanto riguarda la seconda tranche, invece, la scheda precisa che «In considerazione della valenza strategica dell'impresa, saranno negoziate le condizioni contrattuali più idonee a garantire la celere realizzazione del programma unitamente alle modalità maggiormente costo-efficaci di implementazione».
In tale quadro, dovrebbe anzitutto essere valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima tranche della seconda fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori tranche dovranno formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie. Sul punto, segnala peraltro che, in occasione dell'esame nella presente legislatura dell'atto del Governo n. 233, codesta Commissione bilancio, con un apposito rilievo contenuto nel parere approvato nella seduta del 13 gennaio 2021, aveva sottolineato la necessità di precisare nella nota tecnica che l'approvazione contestuale delle successive tranche del programma sarebbe intervenuta previa acquisizione del parere sulle medesime tranche delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, anche al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della coerenza delle risorse predisposte a copertura rispetto agli oneri derivanti dalle fasi successive.
Inoltre, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima tranche del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, appare tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
A tale proposito, segnala peraltro che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, la copertura finanziaria del programma in esame – stante il carattere di priorità allo stesso attribuito – potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita oppure integrata a valere delle risorse iscritte nel citato programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, «opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese», da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Tanto premesso, evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo», giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione. Pag. 105
Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso «della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti», qualora ciò si rivelasse «maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria» del Ministero della difesa.
Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza la migliore previsione ex ante dell'iter contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.
Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo contenuto – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali «è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo».
Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.
Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.