CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 novembre 2021
696.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 34

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 13.40.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
Emendamenti C. 3208 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione, rinviato nella seduta del 4 novembre 2021.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che sono in corso i lavori dell'Assemblea, che sta esaminando gli ordini del giorno al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127. Rileva che la comunicazione trasmessa della Conferenza dei Presidenti di gruppo a seguito della posizione della questione di fiducia non dispone espressamente l'orario di inizio delle votazioni relative agli ordini Pag. 35del giorno e ritiene che, non esistendo una chiara divisione tra la fase dell'illustrazione e quella della votazione, l'Assemblea sia in una fase di votazione che impedisce alle Commissioni di riunirsi. Per tale ragione chiede che la presidenza sospenda i lavori della Commissione per aggiornarli al termine di quelli dell'Assemblea.

  Ingrid BISA (LEGA) fa presente che anche il collega Turri è attualmente impegnato in Assemblea.

  Mario PERANTONI, presidente, sottolinea che i voti previsti per la seduta antimeridiana dell'Assemblea sono stati tutti svolti e che in questo momento in Assemblea il Governo sta formulando i pareri sugli ordini del giorno presentati. Evidenzia che il Regolamento consente alle Commissioni di riunirsi in questa fase.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) rileva come per prassi la comunicazione della Conferenza dei Presidenti di gruppo indichi le fasi di votazione. Non essendo in questo caso stato espressamente esplicitato l'orario di votazione sugli ordini del giorno, ribadisce che a suo avviso la fase delle votazioni in Assemblea non può ritenersi interrotta e torna a chiedere la sospensione dei lavori della Commissione per consentire a tutti i colleghi di partecipare a quelli dell'Assemblea. Ricorda, inoltre, che già in un'altra occasione il Presidente della Camera non ha atteso che la Commissione Giustizia interrompesse i propri lavori per procedere ad una votazione. Auspica che non debba ripetersi tale spiacevole situazione.

  Mario PERANTONI, presidente, ribadisce che è stata completata l'illustrazione degli ordini del giorno in Assemblea e che in questo momento il Governo sta formulando i pareri su tali atti di indirizzo. Fa presente, inoltre, che qualora, contrariamente a quanto previsto, ci fossero votazioni in Assemblea, i lavori della Commissione verrebbero immediatamente sospesi.

  Vittorio FERRARESI (M5S) fa presente che l'Assemblea ha appena sospeso i propri lavori.

  Mario PERANTONI, presidente, preso atto che i lavori dell'Assemblea sono stati sospesi, ritiene che la Commissione possa procedere con i propri lavori.
  Rammenta, quindi, che la Commissione prosegue oggi, ai fini del parere alla XIV Commissione, l'esame degli emendamenti Mantovani 6.1 e 6.2, nonché Montaruli 6.3 e 6.4, presentati presso la XIV Commissione ed attinenti ad ambiti di competenza della Commissione Giustizia, relativi al disegno di legge C. 3208 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021».
  In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione sarà tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora invece la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.
  Ricorda che nella seduta del 4 novembre il vicepresidente, onorevole Vazio, trovandosi nella condizione di sostituire tanto il sottoscritto quanto il relatore, aveva ritenuto non opportuno formulare una proposta di parere sulle proposte emendative da lui comunque illustrate.
  Sostituendo il relatore, onorevole Bordo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere contrario sulle proposte emendative trasmesse (vedi allegato 1).

  Gianluca VINCI (FDI), non condividendo la scelta del relatore di formulare parere contrario sugli emendamenti Montaruli 6.3 e 6.4, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata.

Pag. 36

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto, e la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 13.50.

Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario.
C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi e C. 3184 Delmastro Delle Vedove.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 3315 Paolini – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2021.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3315 Paolini, recante «Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia». Poiché tale proposta verte su identica materia trattata dalle proposte di legge in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
  Ricorda che in qualità di relatore ha provveduto alle opportune interlocuzioni con i gruppi ai fini della definizione della proposta di testo unificato, da adottare come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente, che è stata messa a disposizione dei commissari (vedi allegato 2).

  Gianluca VINCI (FDI) fa presente che per il gruppo di Fratelli di Italia la proposta di testo base avanzata dal relatore non risponde alla necessità di contemperare la pronuncia della Consulta e con quella di dotare la lotta alla mafia di uno strumento efficace come l'ergastolo ostativo. Per tale ragione preannuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di testo unificato predisposta dal relatore. Reputa inoltre che rappresenti un segnale negativo il non aver preso in considerazione il testo base elaborato dall'onorevole Meloni che si era dichiarata disponibile a rinunciare alla primogenitura sullo stesso. A suo avviso il tema oggetto del provvedimento viene trattato dalla proposta di testo unificato del relatore con eccessiva sufficienza allontanandosi troppo da quegli strumenti che negli anni passati sono stati utili a contrastare il fenomeno mafioso.

  Carmelo MICELI (PD) si dichiara meravigliato dalle affermazioni del collega Vinci, sottolineando come il relatore, che ringrazia per il lavoro svolto, nel predisporre la proposta di testo unificato da adottare come testo base per il prosieguo dei lavori, abbia accolto l'invito del gruppo Fratelli di Italia ad epurare il testo da tanti particolari e si sia limitato a predisporre una proposta minimale. Sottolinea inoltre che tutti i gruppi hanno evidenziato per le vie brevi l'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni sulla proposta di testo unificato per valutarla attentamente anche ai fini dell'attività emendativa. Stigmatizza quindi il fatto che, su un tema di così grande importanza, qualcuno, dopo aver chiesto agli altri di adottare un atteggiamento collaborativo, soltanto per questioni di propaganda, abbia oggi cambiato comportamento. Nell'evidenziare come il gruppo del Partito Democratico non intenda invece modificare la propria posizione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di testo unificato testé depositata dal relatore cui rivolge nuovamente il proprio ringraziamento per il lavoro svolto.

Pag. 37

  Pierantonio ZANETTIN (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sulla proposta del relatore di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di testo unificato testé avanzata. Precisa di aver apprezzato il lavoro svolto tra le varie forze politiche che ha condotto alla predisposizione di un testo da cui sono state eliminate alcune forzature. Precisa che il suo gruppo parlamentare, pur votando in senso favorevole all'adozione della proposta di testo unificato come testo base, non condivide totalmente tale testo e si riserva di presentare alcune proposte emendative. Sottolineando che il lavoro che la Commissione dovrà svolgere è complicato, evidenzia che il suo gruppo, rappresentando una forza garantista, non può non ispirarsi ai principi indicati dalla Corte costituzionale. Evidenzia infine l'opportunità che la Commissione svolga un ciclo di audizioni sul testo unificato proposto.

  Lucia ANNIBALI (IV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore e condivide la necessità di svolgere delle audizioni sul testo unificato proposto. Fa presente come il gruppo di Italia Viva apprezzi l'ulteriore lavoro svolto dal relatore rispetto alla proposta iniziale di testo base che a suo avviso ricalcava troppo il contenuto della proposta di legge Ferraresi C. 3106. Condivide la scelta di non prevedere un tribunale unico ma ritiene che alcuni interventi contenuti nella proposta di testo unificato rischino di sterilizzare i principi indicati dalla Corte costituzionale. Sottolineando l'esigenza di seguire il percorso indicato dalla Consulta, fa presente che il suo gruppo si riserva un'ampia libertà in relazione all'attività emendativa, che sarà svolta anche sulla base di quanto emergerà nel corso delle audizioni.

  Roberto TURRI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di testo unificato avanzata dal relatore. Si dichiara soddisfatto per il lavoro svolto negli incontri informali tra le diverse forze politiche, che ha condotto all'elaborazione di un testo condiviso seppure non in tutte le sue parti. Nel riservarsi di intervenire con un'attività emendativa sul testo unificato presentato, evidenzia anche come il suo gruppo parlamentare avesse presentato un proprio testo sul tema, che a suo avviso ben avrebbe potuto essere adottato come testo base. Ciò premesso, auspica che la Commissione proceda nei propri lavori approvando un provvedimento ampiamente condiviso.

  Eugenio SAITTA (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo Movimento5Stelle sulla proposta del relatore. Evidenzia come, sebbene l'iter per addivenire all'individuazione di un testo unificato sia stato lungo, grazie all'impegno del relatore e di tutti i gruppi politici è stato possibile predisporre un testo condiviso. Ritiene inoltre che non sarebbe necessario svolgere audizioni sulla proposta di testo unificato ma è consapevole della necessità di rispettare gli accordi intervenuti tra i gruppi.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) preannuncia il voto favorevole della sua componente parlamentare sulla proposta del relatore di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di testo unificato avanzata dal relatore. Sottolinea che il suo voto favorevole è dettato dalla necessità di esaminare velocemente gli emendamenti che saranno presentati al provvedimento. Ritenendo che la sentenza della Corte costituzionale sia giuridicamente sbagliata, sottolinea che il voto favorevole della sua componente politica testé preannunciato è quindi necessario ad incentivare una soluzione rapida dell'esame. Auspicando quindi un celere esame delle proposte emendative, si dichiara contrario a che la Commissione svolga un ciclo di audizioni sulla proposta di testo unificato che a suo avviso non innova rispetto ai testi già presentati. In proposito ritiene che sarebbe sufficiente acquisire, entro il termine della presentazione degli emendamenti, dei contributi scritti.

  Mario PERANTONI, presidente, sottolinea come la condivisione del testo unificato Pag. 38presentato sia il frutto di un lavoro generato dall'accordo tra tutti i gruppi. Auspica che la Commissione proceda, compatibilmente con l'importanza del tema, il più velocemente possibile. Fa presente che nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si definiranno le modalità per svolgere, quanto prima, un breve ciclo di audizioni sul testo unificato. Ringraziando quindi tutti i gruppi per il fattivo contributo apportato alla predisposizione del testo unificato, auspica una rapida approvazione del provvedimento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione adotta come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di testo unificato presentata dal relatore.

  Mario PERANTONI, presidente, rinvia all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le decisioni in ordine alla richiesta di un ciclo di audizioni sul testo base e in ordine al termine per la presentazione di emendamenti allo stesso testo base.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2021.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in merito alla programmazione dell'esame del provvedimento in materia di morte volontaria medicalmente assistita che la Commissione ha avviato insieme alla XII Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, precisa che nella mattinata di domani si svolgerà una riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentati dei gruppi, delle Commissioni riunite II e XII, per definire il prosieguo dei lavori del provvedimento in materia di morte volontaria medicalmente assistita.
  Ciò premesso, con riferimento al provvedimento in discussione, avverte che, a seguito della richiesta in tal senso formulata, ha provveduto a inviare al Presidente della Camera ogni utile elemento di valutazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'emendamento Colletti 1.62 da lui pronunciata nella seduta del 9 novembre e confermata nella seduta del 10 novembre, a seguito di ricorso presentato dal firmatario della stessa proposta emendativa. Informa che il Presidente della Camera, con lettera del 15 novembre, ha comunicato di aver condiviso le sue valutazioni in ordine all'emendamento Colletti 1. 62, la cui inammissibilità deve pertanto intendersi nuovamente confermata.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) prende atto della decisione del Presidente della Camera.

  Mario PERANTONI avverte che la Commissione riprende l'esame delle proposte emendative dall'emendamento Colletti 1.18.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.18 evidenziando che si tratta di una proposta di natura tecnica. Sottolinea come il provvedimento in esame voglia riformare le modalità di costituzione del convenuto nel rito ordinario richiamando l'articolo 167 del codice di procedura civile secondo cui nella comparsa di risposta il convenuto, se deve chiamare un terzo in causa, deve farne comunicazione. Evidenziando che la lettera e) del comma 5 dell'articolo unico del provvedimento in esame non prevede espressamente che con la comparsa di risposta il convenuto debba indicare l'eventuale chiamata del terzo, sottolinea che la sua proposta emendativa prevede invece che nella comparsa di risposta il convenuto debba Pag. 39proporre anche l'eventuale chiamata del terzo. Ritiene che in assenza della precisazione prevista dal suo emendamento si eliminerebbe la possibilità per il convenuto di chiamare un terzo in causa o in garanzia e che, per un errore del Governo, sarebbe necessario un nuovo atto di citazione da parte del convenuto. Sottolinea come il provvedimento in discussione avrà come effetto la duplicazione delle cause e si domanda se l'assenza di una previsione in tal senso sia imputabile ad una svista da parte di chi ha predisposto il testo. Fa quindi presente che la successiva lettera f) del comma 5 prevede che l'attore possa chiamare in causa un terzo a prescindere da una domanda riconvenzionale. Si domanda se tale disparità di trattamento tra attore e convenuto sia giustificabile e ritiene che la stessa denoti che il provvedimento è stato predisposto da burocrati che non hanno mai frequentato un'aula di tribunale. Chiede quindi alle relatrici e alla rappresentante del Governo chiarimenti in merito ad una questione che ritiene tecnica e non politica, sottolineando come sul processo civile non ci si debba dividere.

  Pietro PITTALIS (FI), con riguardo alle considerazioni del collega Colletti, fa presente che l'articolo 167 del codice di procedura civile già prevede che la chiamata del terzo da parte del convenuto avvenga in sede di comparsa di costituzione e che debba essere autorizzata dal giudice. Ritiene pertanto che le nuove previsioni introdotte dal disegno di legge siano perfettamente coerenti con il sistema vigente.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede di intervenire.

  Mario PERANTONI, presidente, nel far presente al collega Colletti che è già intervenuto sul suo emendamento 1.18, lo invita ad essere breve.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A), nel sottolineare che è lodevole confrontarsi in sede di Commissione, tiene a precisare al collega Pittalis che, sulla base del contenuto della lettera e) del comma 5, non è possibile prevedere se il nuovo articolo 167 del codice di procedura civile consentirà o meno la chiamata del terzo da parte del convenuto. A suo parere sussiste addirittura il rischio che, nel caso in cui il Governo dovesse prevedere nei decreti legislativi la chiamata del terzo da parte del convenuto, ciò possa essere oggetto di censura per eccesso di delega.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.18.

  Ciro MASCHIO (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.110, che è volto a sopprimere, dalla lettera f) del comma 5, l'espressione «a pena di decadenza» ovunque essa ricorra. Fa presente che la ratio dell'emendamento è quella di evitare che gli eventuali inadempimenti dell'attore e del convenuto prima della prima udienza diano luogo alla decadenza dei diritti delle parti. Rileva che la riforma proposta dal Governo intenderebbe raggiungere l'obiettivo di accelerare e semplificare il processo civile, introducendo enormi restrizioni a danno della difesa, senza fare altrettanto nei confronti dei giudici. Ritiene quindi che l'intervento recato dall'emendamento 1.110 sia indispensabile per correggere tale sbilanciamento della riforma e per evitare che vengano pregiudicati i diritti della difesa. Auspica pertanto l'approvazione dell'emendamento, pur sapendo che la maggioranza si avvia ad approvare un testo «blindato». Rileva a tale proposito come teoricamente il lavoro dei due rami del Parlamento, e in particolare delle Commissioni competenti, sarebbe quello di migliorare le norme.

  La Commissione respinge l'emendamento Maschio 1.110.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.19, che reca un intervento di natura prettamente tecnica, dal momento che, riproducendo una prassi già diffusa presso molte cancellerie, prevede che gli atti depositati dalle parti siano visibili a partire dal giorno successivo a quello della scadenza del termine per il deposito. Ritiene infatti che tale misura sia Pag. 40opportuna al fine di evitare che la celerità nel deposito degli atti da parte di un avvocato tempestivo possa andare a detrimento della sua stessa parte. Si domanda pertanto quali siano le valutazioni alla base dei pareri espressi dalle relatrici e dal Governo e se la maggioranza sia contraria anche alla prassi invalsa nelle cancellerie.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.19.

  Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Varchi 1.111 che chiede al Governo di stabilire, nell'ambito del processo di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica, un congruo termine a pena di decadenza per l'integrazione e la precisazione di tutte le istanze istruttorie delle parti, successivo alla prima udienza di comparizione. Fa presente che tale emendamento è volto a recepire i rilievi avanzati dalla Corte europea dei diritti umani che, nella recente sentenza del 28 ottobre scorso, ha censurato l'Italia per l'eccessivo formalismo dei criteri di redazione dei ricorsi in Cassazione. Pertanto sottolinea l'esigenza di accogliere l'emendamento in questione, che è volto a ricondurre le ipotesi di decadenza ad aspetti di merito, più vicini alle istanze dei cittadini, piuttosto che ad elementi di carattere formale.

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.111.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.20 volto a sopprimere la lettera i) del comma 5 dell'articolo 1, il cui contenuto a suo parere è riconducibile a persone che non sono mai andate in causa o che non ne hanno mai patrocinata una. Sottolinea in particolare l'insensatezza della disposizione contenuta al numero 1) della richiamata lettera i), in base alla quale, nel corso dell'udienza di comparizione, le parti devono comparire personalmente, ai fini del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile. Rileva, infatti, che tale disposizione, nella sua pratica attuazione, comporterebbe come conseguenza che il rappresentante di un ente di notevoli dimensioni, quale ad esempio l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sarebbe costretto a trascorrere le sue giornate passando da un tribunale ad un altro, per comparire personalmente in tutte le cause in cui l'ente è coinvolto. Nel rilevare, inoltre, che la disposizione non prevede neppure un principio di delega, atto a consentire all'interessato di farsi rappresentare da un avvocato o da un'altra parte, sottolinea che il numero 2) della lettera i) stabilisce un inverosimile termine di novanta giorni per la fissazione dell'udienza per l'assunzione delle prove. A tale proposito fa infatti presente che nella vita reale dei tribunali il rispetto del termine previsto non è in alcun modo praticabile, a meno che il giudice non voglia delegare la gestione del procedimento ai precari dell'ufficio del processo.

  Franco VAZIO (PD) fa presente che il codice di procedura civile già prevede che nel corso della prima udienza le parti compaiano personalmente, sottolineando che l'obiettivo di tale è quello di evitare che gli avvocati si sostituiscano alla parte interessata nella trattativa. Nel rilevare inoltre che le società o gli enti di grandi dimensioni, cui si è riferito il collega Colletti, prevedono nei loro statuti le regole di rappresentanza, con riguardo all'eventuale delega rammenta che già da anni si fa ricorso alla procura speciale.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede di intervenire.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente al deputato Colletti che è già intervenuto sull'emendamento a sua prima firma 1.20.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.20.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A), con riguardo alle considerazioni precedentemente svolte dal collega Vazio, rileva che allo stato non siamo in grado di conoscere il contenuto del futuro articolo 185 del codice di procedura civile, al quale il Governo si Pag. 41accinge a mettere mano. Fa inoltre presente che il vigente articolo 185, prevedendo la richiesta congiunta delle parti, che agiscono quindi motu proprio, riguarda un aspetto differente rispetto a quello evocato dall'onorevole Vazio. Ritiene quindi che sarebbe stato opportuno prevedere una clausola in base alla quale le parti possono richiedere di non presenziare all'udienza, analogamente a quanto previsto dall'emendamento a sua firma 1.27.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.27.

  Gianluca VINCI (FDI) fa presente che l'emendamento Lucaselli 1.88 è volto a sopprimere il numero 1) della lettera i) del comma 5, sottolineando l'inopportunità della previsione in esso contenuta, che richiede alle parti di comparire personalmente in udienza. Rileva, tra l'altro, il rischio che da un'eventuale mancata comparizione il giudice possa desumere elementi negativi nei confronti della parte ai fini della decisione. Ritiene inoltre insensato che una riforma del processo civile, infarcita di ricorsi alle soluzioni extragiudiziali dei procedimenti, debba poi insistere sulla presenza personale di tutte le parti alla prima udienza, con uno stile da anni novanta.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.88.

  Gianluca VINCI (FDI) fa presente che l'emendamento Maschio 1.112, sopprimendo il secondo periodo del numero 1) della lettera i) del comma 5, è volto almeno ad evitare che le parti debbano subire conseguenze negative dalla loro eventuale mancata comparizione personale alla prima udienza. Ritiene infatti che tale disposizione sia completamente avulsa dalla realtà, soprattutto in considerazione della grande diffusione delle udienze da remoto nel corso del 2021, e che tradisca la volontà di riportare il codice di procedura civile indietro di 30 anni. Nell'evidenziare il rischio che tale disposizione non venga applicata nella prassi quotidiana o che invece debba essere modificata, fa presente che la partecipazione personale rallenta, e certamente non velocizza, i tempi del processo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Maschio 1.112 e Colletti 1.22.

  Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Varchi 1.113 che è volto a fissare in trenta giorni il termine per la decisione del giudice sulle istanze istruttorie, riducendo nel contempo da novanta a sessanta giorni l'intervallo per la fissazione dell'udienza per l'assunzione delle prove. Ritiene infatti che in tal modo si possa favorire la concentrazione e l'efficacia del procedimento.

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.113.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.21. Sottolinea che il provvedimento prevede che il giudice provveda sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza, disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro novanta giorni. Fa presente che la proposta emendativa in discussione è volta a prevedere che il giudice preveda anche la fissazione entro novanta giorni dell'udienza per l'ammissione e il relativo giuramento del consulente tecnico d'ufficio. Rileva quindi che secondo la giurisprudenza maggioritaria il consulente tecnico d'ufficio non è un mezzo di prova. Sottolinea quindi come a suo avviso il silenzio della previsione legislativa, che non prevede l'udienza per l'ammissione e il relativo giuramento del consulente tecnico d'ufficio, potrebbe significare che secondo il Governo il consulente tecnico d'ufficio è diventato un mezzo di prova. Diversamente si deve ritenere che l'Esecutivo si sia dimenticato di disporre in merito alla consulenza tecnica d'ufficio. Reputando necessaria la previsione di una norma sulla materia, chiede alla rappresentante del Governo di precisare le intenzioni dell'Esecutivo anche al fine di consentire alle relatrici di precisare la questione nella relazione che dovranno predisporre per l'Assemblea.

Pag. 42

  Lucia ANNIBALI (IV) fa presente che assieme alla collega Cristina rifletterà sull'esortazione del collega Colletti.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.21.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.16 volto a prevedere che il Governo nella predisposizione dei decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica preveda, tra gli altri principi e criteri direttivi, anche che il giudice, ai sensi dell'articolo 81-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, concluda l'udienza in un solo giorno.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.16.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.23 che inserisce nel processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica una previsione del processo del lavoro, in base alla quale il giudice può disporre d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio. Ritiene che tale previsione sia utile per l'ammissione di prove o documenti tardivi che emergono soltanto dopo il deposito della terza o della seconda memoria o, addirittura, in fase di appello. A suo avviso con la modifica proposta si permetterebbe maggiormente al giudice di decidere in base al merito e non in base alla procedura.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.23 e 1.24.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.12 volto a sostituire il numero 1) della lettera l) del comma 5 dell'articolo unico del disegno di legge delega in esame, a norma del quale il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, può riservarsi il deposito della sentenza entro un termine non superiore a trenta giorni dall'udienza di discussione. Fa presente che la sua proposta emendativa prevede invece la soppressione dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, a norma della quale il giudice al termine della discussione orale dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. A suo avviso, se si applica il citato articolo 281-sexies, si pone in essere una fictio iuris in quanto il giudice, subito dopo aver ascoltato la discussione orale, deve emettere il dispositivo. Evidenziando come sia noto a tutti che il giudice arriva in udienza con il dispositivo già predisposto, ritiene necessario prendere atto dell'inutilità dell'udienza relativa alla discussione orale, a suo avviso non più attuale. Per tale ragione ritiene che sarebbe più corretto che la disposizione in esame facesse riferimento all'articolo 281-quinquies, secondo comma, del codice di procedura civile. Si domanda, quindi, quale sia l'intenzione effettiva dell'Esecutivo che, con il provvedimento in esame, non persegue il fine di semplificare il quadro normativo e che, invece di ridurre il contenzioso sulla procedura, ne aumenta la mole.

  La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 1.12 e 1.25.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quando la presidenza sospenderà la seduta in corso per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che alle ore 15.45 si svolgerà una riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nel corso della quale verranno anche definite le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento in discussione.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.26 volto a Pag. 43prevedere, qualora vi siano nella sentenza di primo grado errori non materiali dei giudici, la possibilità di una impugnazione semplificata. A suo avviso consentire una impugnazione semplificata su questioni non rilevanti, quali ad esempio il calcolo degli interessi, consentirebbe la produzione di un minor quantitativo di contenzioso in quanto la risoluzione di tali impugnazioni verrebbe affidata allo stesso giudice che già conosce la questione e non alla Corte di appello. Sottolineando come in tale maniera si ridurrebbero anche notevolmente i tempi di attesa della decisione, ritiene che l'introduzione della disposizione prevista dalla proposta emendativa in esame sarebbe utile a tutti i cittadini che, come ricorda, sono tenuti a pagare il contributo unificato.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.26.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.13 con il quale si sopprime il numero 3 della lettera n) del comma 5 dell'articolo unico del provvedimento in esame. Rammenta che tale disposizione si riferisce al procedimento ex articolo 702-bis del codice di procedura civile ed estende il campo d'applicazione del rito anche ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale quando i fatti in causa siano tutti non controversi e quando l'istruzione della causa sia basata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque non presenti profili di complessità. Si domanda chi – tra attore, ricorrente e giudice – debba decidere quando si deve ritenere che i fatti in causa siano tutti controversi o che l'istruzione sia di pronta soluzione od ancora a chi debba essere rimessa la decisione sulla complessità dei profili. Ritenendo che quella adottata dall'Esecutivo sia una tecnica legislativa bizantina, chiede alla rappresentante del Governo le ragioni di un intervento che complica ciò che è semplice.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.13.

  Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Lucaselli 1.87, del quale è cofirmatario, volto a circoscrivere l'ambito di applicazione dell'istanza di parte al termine della prima udienza di comparizione e trattazione della causa. Evidenzia che la proposta emendativa è volta ad evitare la presentazione di reiterate richieste che portano il giudice a riesaminare lo stato della causa creando un perenne conflitto e rinviando la decisione. Ritiene quindi che la proposta emendativa in discussione sia utile a stabilizzare la possibilità di valutare elementi senza la presentazione di ulteriori istanze che appesantirebbero il procedimento.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede se la Commissione sia in numero legale.

  Mario PERANTONI, presidente, rassicura l'onorevole Colletti circa la sussistenza del numero legale.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.87.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.14 volto a sopprimere la lettera p) del comma 5 che introduce l'ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, prevedendo inoltre, in caso di accoglimento del reclamo, una fase successiva non prevista dal nostro attuale ordinamento. Precisa, a tale proposito, che il nostro codice prevede l'ordinanza di rigetto in fase di ricorso in appello e in cassazione, introdotta dall'allora ministro Severino con l'articolo 348-bis che disciplina l'ipotesi speciale di inammissibilità per manifesta infondatezza. Rammenta, inoltre, che tanto la dottrina quanto la giurisprudenza si sono espresse in molte occasioni in favore della soppressione della richiamata disposizione, evidenziando il rischio che si faccia un eccessivo ricorso a tale filtro. Rileva dunque che la disposizione introdotta dal disegno di legge, con l'ipotesi di rigetto della domanda per manifesta infondatezza a mezzo di ordinanza provvisoria, può comportare Pag. 44 la conseguenza di innestare all'interno del procedimento un ulteriore contenzioso. Evidenzia inoltre che, come previsto dal numero 3) della lettera p), in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegue davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio, comportando inevitabilmente molte difficoltà soprattutto nei tribunali di minori dimensioni.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.14.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.28, volto ad evitare l'allargamento a dismisura della competenza del giudice di pace, limitandola ai giudizi aventi valore complessivo non superiore a 10.000 euro. Nel rilevare la necessità che in materia di competenze e trattamento dei giudici di pace si svolga un ragionamento complessivo, evidenzia inoltre il rischio che, sull'impugnazione di una decisione assunta dal giudice di pace, il tribunale intervenga ricorrendo eventualmente ad un altro soggetto non togato dell'ufficio del processo, analogamente a quanto avviene in corte d'appello con i giudici ausiliari. Nel sottolineare che è consentito il ricorso agli ausiliari anche in sede di ricorso in cassazione, ritiene che si possa verificare il caso di un intero processo deciso nei tre gradi di giudizio da un giudice non togato. Richiama inoltre le pronunce della Corte costituzionale con cui sono state dichiarate illegittime le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti d'appello, consentendo tuttavia nel contempo che si continui ad avvalersene fino al 2025. Sottolinea pertanto che il suo emendamento è volto a ricondurre la competenza del giudice di pace alle funzioni attribuitegli dalla legge istitutiva, sottolineando come le novità introdotte in questo ambito nel corso del tempo abbiano portato più danni che benefici.

  Valentina D'ORSO (M5S), nel far presente che la lettera b) del comma 7 dell'articolo 1 contiene una «delega in bianco» al Governo, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno volto a meglio circoscrivere l'esercizio della delega.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.28.

  Ciro MASCHIO (FDI) illustra l'emendamento Delmastro delle Vedove 1.100 che, con un intervento pragmatico e non ideologico, intende aggiungere un'ulteriore lettera al comma 7, al fine di limitare la competenza del giudice di pace con riguardo sia alle materie sia al valore della causa. Auspica pertanto l'approvazione dell'emendamento Delmastro delle Vedove 1.100.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Delmastro delle Vedove 1.100 e Colletti 1.29.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) fa presente che con il disegno di legge all'esame della Commissione il Governo delega se stesso ad intervenire su alcune questione in assenza di criteri direttivi, richiamando a tale proposito le diverse sentenze della Corte costituzionale che hanno rilevato l'illegittimità di previsioni di analogo tenore. Fa presente che il suo emendamento 1.30, sopprimendo la lettera b) del comma 8, raggiunge lo stesso fine che la collega D'Orso si prefiggerebbe con la presentazione di un eventuale ordine del giorno. Nel rammentare a tale proposito il rischio che ordini del giorno della maggioranza possano non essere accolti o comunque non essere tenuti in alcuna considerazione, evidenzia che il suo emendamento intende sottrarre al Governo la «doppia delega» che lo stesso si è attribuito, prevedendo modifiche alle disposizioni contenute in un precedente decreto legislativo, senza che il disegno di legge fornisca adeguate indicazioni al riguardo. Pertanto, nel sottolineare il coraggio dimostrato dalla collega D'Orso che è intervenuta nel silenzio del Movimento 5 Stelle e della rappresentante del Governo, fa presente che la soppressione di tale previsione consente di evitare l'eccesso di Pag. 45delega e la conseguente declaratoria di incostituzionalità della norma delegata.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.30.

  Gianluca VINCI (FDI) fa presente che l'emendamento Delmastro delle Vedove 1.102 si prefigge di fissare un termine perentorio, al fine di consentire che la costituzione delle parti avvenga prima della data di udienza, mettendo in tal modo il giudice in condizione di conoscere preventivamente le richieste delle parti ed eventualmente di definire il processo già in fase di prima udienza. Fa presente che il testo attuale non prevede una simile accelerazione dei tempi con riguardo al giudizio di appello.

  La Commissione respinge l'emendamento Delmastro delle Vedove 1.102.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.31, volto a sopprimere la lettera c) del comma 8, la quale prevede che negli atti introduttivi dell'appello, disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano esposte in modo chiaro, sintetico e specifico. Nel domandarsi cosa significhi concretamente il richiamo alla chiarezza e alla sinteticità dell'esposizione, ravvisa il rischio di un intervento della Corte europea dei diritti umani che potrebbe tornare a sanzionare l'Italia per l'eccesso di formalismo delle sue disposizioni. Nel rilevare inoltre che spesso i criteri della sinteticità e della specificità possono essere tra loro in contrasto, in nome del principio di chiarezza chiede al Governo di essere più specifico nelle sue previsioni.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.31.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) con riguardo alle ipotesi di inammissibilità nel giudizio di appello, che il testo originariamente proposto dall'allora ministro Bonafede aveva soppresso in linea con gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, fa presente che il nuovo Governo con la lettera e) del comma 8 ha rinnegato una delle poche cose buone fatte dai suoi predecessori. Rileva inoltre che, secondo quanto previsto dalla citata lettera e), la decisione di manifesta infondatezza è assunta con sentenza succintamente motivata, sottolineando come in questo caso non sia previsto alcun richiamo al principio di chiarezza. Evidenzia pertanto che, mentre negli atti introduttivi dell'appello si richiede che le indicazioni contenute siano esposte in modo chiaro, sintetico e specifico, tali criteri non sono invece richiesti per la sentenza che dichiari la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Chiede pertanto al Governo di motivare le ragioni della sua scelta, pur consapevole che non otterrà una risposta.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che è nella facoltà del Governo decidere se intervenire o meno nel dibattito.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) precisa a sua volta di avere la facoltà di chiedere comunque l'intervento del Governo.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.32.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) rileva in primo luogo che il Governo non è pago di aver aumentato il contributo unificato e di aver disposto con l'articolo 192 del disegno di legge di bilancio l'obbligo del suo versamento prima del deposito degli atti, rammentando a tale proposito le sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato illegittimo il previo pagamento. Fa presente infatti che, con il numero 3) della lettera f) del comma 8, qualora l'istanza sia dichiarata inammissibile o infondata, il giudice può condannare la parte al pagamento di una somma fino a 10.000 euro. Nel rilevare l'enormità di tale cifra, che non viene neanche rapportata al valore della causa di primo grado, ritiene che la previsione non costituisce un invito a presentare istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza, dal momento che le sanzioni processuali in Pag. 46caso di reato sono decisamente inferiori. Sottolinea pertanto che il Governo con tale previsione dimostra di essere del tutto alieno dalla realtà dei tribunali e dall'esigenza dei cittadini meno abbienti che chiedono giustizia.

  Ciro MASCHIO (FDI), nel richiamare i contenuti dell'emendamento a sua prima firma 1.114, fa presente che anche Fratelli d'Italia intende sopprimere la disposizione recata dal numero 3) della lettera f), in base alla quale, qualora l'istanza sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice con ordinanza non impugnabile può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma non inferiore ad euro 150 e non superiore ad euro 10.000. Nel condividere in buona parte le considerazioni svolte dal collega Colletti, fa presente che il Governo introduce una sanzione di notevole entità, non per aver dato luogo ad una eventuale lite temeraria ma per aver inteso esercitare un legittimo diritto. Ritiene quindi che la disposizione del numero 3) della lettera f) sia andata ben oltre i limiti del buonsenso, aggiungendosi ai gravi errori di impostazione della riforma del processo civile, che parte dal presupposto sbagliato per cui la panacea di tutti i mali sono le modifiche al rito mentre sarebbe necessario dotare la macchina della giustizia di mezzi e risorse umane adeguati. Rileva a tale proposito che gli interventi strutturali relativi al personale si sono rivelati molto deludenti dal momento che la gran parte delle risorse del PNRR sono destinate al funzionamento dell'ufficio del processo invece che al potenziamento dell'organico dei giudici e degli ausiliari. Pertanto, nel sottolineare gli errori di fondo della riforma proposta dal Governo, fa presente che la soluzione adottata è quella di massacrare economicamente la parte opponente per una istanza del tutto legittima, considerato che si tratta di cittadini che non sono riusciti ad ottenere giustizia attraverso il ricorso agli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Fa presente da ultimo che la disposizione introdotta dal Governo, oltre ad essere inutile ai fini del miglioramento dell'efficienza del processo civile, è anche irrispettosa delle esigenze dei cittadini che alla denegata giustizia si vedono aggiungere anche la sanzione economica.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Colletti 1.35 e Maschio 1.114.

  Mario PERANTONI, presidente, in considerazione dell'orario, per consentire il previsto svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 20 della giornata odierna.

  La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 17 novembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 20.20.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana della giornata odierna.

Pag. 47

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che l'esame del provvedimento riprende dall'emendamento Colletti 1.36.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A), illustrando l'emendamento 1.36 a sua firma, premette che esso trae origine dall'esperienza quotidiana di chi esercita l'attività forense e sperimenta direttamente le criticità connesse al tema della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che l'emendamento in esame si limita a ridurre da 10.000 a 1.000 euro l'importo dell'ammenda in caso di istanza dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A), nel confermare quanto affermato dal presidente, precisa che la riduzione dell'ammenda da lui proposta costituisce per l'appunto un intervento volto a mitigare gli effetti derivanti da sentenze la cui efficacia esecutiva non può essere sospesa. A testimonianza dell'utilità dell'emendamento in esame, porta ad esempio una specifica vicenda giudiziaria inerente una causa per responsabilità medica, conclusa in primo grado con la condanna al pagamento di una somma significativa. Tale condanna, seguita dal rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza – istanza motivata da grave pregiudizio, dato l'elevato importo della somma dovuta –, venne in seguito annullata, dopo 5 anni, con una sentenza favorevole che ribaltò completamente la sentenza di primo grado. Qualora in tale contesto fosse stata vigente la disposizione prevista dal provvedimento in esame, che prevede un'ammenda di 10.000 euro in caso di rigetto dell'istanza di sospensione per inammissibilità o manifesta infondatezza, oltre all'esecuzione dell'iniqua sentenza emessa in primo grado si sarebbe determinato un aggravio ulteriore, corrispondente all'ingente importo dell'ammenda. Osserva che ammende di importo così elevato – prossimo in molti casi all'intero reddito annuale di un individuo – hanno l'unica finalizzazione di indurre i cittadini a subire in silenzio una denegata giustizia. Il suo emendamento propone pertanto di ridurre a 1.000 euro l'importo dell'ammenda.

  Ciro MASCHIO (FDI), chiede per scrupolo, ove i deputati Vinci, Colletti e Varchi convengano con la sua richiesta, di verificare la sussistenza del numero legale.

  Mario PERANTONI, presidente, rende noto che sono presenti 12 deputati.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede quale sia il numero minimo di presenti necessario al rispetto del vincolo del numero legale.

  Mario PERANTONI, presidente, informa che il numero minimo di presenti richiesto corrisponde esattamente a 12 deputati.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.36.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia come la seduta in corso presenti un numero di deputati appena pari al numero legale richiesto e che per ottenere tale presenza è stato necessario richiamare in aula i deputati che stazionavano sulla porta. Sottolinea, pertanto, che la maggioranza non riesce a garantire una presenza adeguata, se non ricorrendo a richiami alla presenza, nemmeno su un provvedimento come quello in esame che caratterizza un aspetto fondamentale dell'azione della Ministra Cartabia.
  Ricorda inoltre che nessuno dei provvedimenti dell'opposizione è stato recentemente calendarizzato nonostante le reiterate richieste, tra cui, in particolare, quella di rimettere all'ordine del giorno la proposta di legge Meloni C. 306 in materia di maternità surrogata. Chiede se ci siano precedenti analoghi in materia di marginalizzazione del peso dell'opposizione nei lavori della Commissione. Nel ricordare che la Presidenza, dinanzi alle reiterate richieste di calendarizzare nuovamente la proposta di legge C. 306, ha fatto presente la necessità di procedere alle opportune verifiche, Pag. 48 chiede in particolare cosa ci sia da verificare prima di consentire l'esame della richiamata proposta di legge dell'onorevole Meloni, anche considerate le molte settimane che la presidenza ha avuto a disposizione. Ribadisce pertanto la sua richiesta di calendarizzare la prossima settimana la citata proposta di legge, al fine di rispettare i diritti dell'opposizione.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che ha già dato rassicurazione nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che le audizioni sulla proposta di legge C. 306 Meloni sulla maternità surrogata riprenderanno la prossima settimana. Osserva inoltre che non c'è alcuna marginalizzazione dell'opposizione in quanto anche le proposte di legge della maggioranza faticano a trovare uno spazio nei lavori della Commissione che sono pressoché integralmente assorbiti dai provvedimenti del Governo. Ricorda inoltre che la citata proposta di legge Meloni è già stata incardinata e riprenderà presto il suo corso, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea che condizionano inevitabilmente quelli della Commissione. Ribadisce infine la sua disponibilità a convocare la Commissione anche nei giorni in cui non ci sono lavori d'Assemblea.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo ad illustrare l'emendamento 1.34 a propria firma, evidenzia che esso è teso a rendere più celeri i lavori delle Corti d'appello e il pronunciamento delle relative sentenze, ricordando in proposito che le maggiori criticità nei tempi dell'apparato giudiziario non sono rappresentati dai giudizi di primo grado. A tal fine il suo emendamento sceglie una soluzione diversa da quella, a suo avviso incostituzionale, di affidare a giudici non togati il pronunciamento di sentenze, proponendo invece che, per le cause di valore inferiore a 100 mila euro, si possa prevedere una composizione monocratica del collegio in Corte d'appello. Il passaggio da tre a un componente del collegio giudicante consentirebbe di triplicare la produttività delle Corti d'appello, rendendo più frequenti e ravvicinate le udienze e più celere la pubblicazione delle sentenze. Tale soluzione potrebbe consentire di smaltire rapidamente l'arretrato che attualmente determina un tempo medio di pronunciamento in appello delle sentenze di sette anni.
  Ricorda che una proposta analoga all'emendamento in esame è stata presentata al Senato da parte del senatore Richetti, del gruppo Azione, che ha evidentemente ritenuto anch'egli che affidare il pronunciamento di sentenze a un giudice non togato non costituirebbe una soluzione ottimale. Occorre infatti aumentare effettivamente il numero di sentenze emesse e non moltiplicare, da un mero punto di vista statistico, la contabilizzazione delle sentenze in capo a ciascun componente del collegio giudicante.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.34.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo ad illustrare l'emendamento 1.33 a propria firma, evidenzia che esso è simile al precedente variando unicamente la soglia del valore delle cause al di sotto del quale si prevede l'affidamento dell'appello ad un giudice monocratico, che l'emendamento in esame pone a 50 mila euro. Chiede se sia possibile avere da parte del Governo un pronunciamento sulla materia in esame.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.33.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.37, volto a sopprimere il richiamo al principio della sinteticità nell'esposizione dei motivi del ricorso nel giudizio di cassazione. Evidenzia che il provvedimento in esame rinvia, per i giudizi di impugnazione, ai principi di chiarezza, di sinteticità e di specificità mentre per quelli in cassazione – disponendo che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione – fa riferimento soltanto al principio di chiarezza Pag. 49 e a quello di sinteticità. Non comprende le ragioni di tale disposizione e, evidenziando la differenza tra il principio di essenzialità e quello di sinteticità, paventa il rischio che, a seguito dell'approvazione del provvedimento, possano ingenerarsi dubbi di natura giurisprudenziale. In proposito, rammenta che il principio di autonomia degli atti, invalso nella giurisprudenza di Cassazione, in base al quale l'avvocato che redige il ricorso in cassazione deve predisporre un ricorso autonomo in tutte le sue parti, senza alcun riferimento alla documentazione prodotta, confligge con l'ulteriore principio in base al quale l'avvocato deve essere sintetico nella redazione del ricorso. Sottolinea come entrambi tali principi incidano sull'ammissibilità del ricorso e rammenta che sono stati recentemente censurati dalla Corte europea di diritti dell'uomo. Evidenzia il rischio che anche i principi di sinteticità e di essenzialità possano creare problemi interpretativi sui quali la Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncerà.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.37.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.38, volto ad introdurre dopo la lettera b) del comma 11 dell'articolo unico del provvedimento in esame un ulteriore principio direttivo volto a prevedere che i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza debbano modificare il settimo comma dell'articolo 431 del codice di procedura civile, riducendo l'importo ivi previsto da 10 mila a mille euro.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.38.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.42, che sostituisce il comma 12 dell'articolo unico del disegno di legge delega in esame, relativo al processo di esecuzione, per introdurre una importante questione relativa sia alla giurisprudenza della sezione tributaria di Cassazione che a quella delle sezioni non tributarie nel riparto tra giurisdizione tributaria e ordinaria. Fa presente che con la proposta emendativa in discussione si mira a prevedere che ogni opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione avente natura tributaria debba essere fatta a mezzo di ricorso davanti al giudice del tribunale competente per materia o valore e per territorio. Sottolinea di aver presentato anche una proposta di legge sulla materia e che nella precedente legislatura l'attuale vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Davide Ermini, aveva predisposto una proposta di legge delega per la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e per l'istituzione di sezioni specializzate tributarie preso i tribunali ordinari. Chiede quindi l'accoglimento dell'emendamento in discussione.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.42.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.43, volto a consentire che le parti, rappresentate dai loro avvocati, possano arrivare a transazioni per questioni relative al diritto del lavoro e che tali accordi costituiscano titolo esecutivo ad eccezione di alcuni di essi – quali gli atti soggetti a pubblicità immobiliare e commerciale, salvo il caso in cui gli stessi siano ricevuti da un notaio o altro pubblico ufficiale – che necessitano di una tutela maggiore.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.43.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) sottoscrive tutte le proposte emendative del collega Raduzzi.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Raduzzi, 1.71, 1.72 e 1.73.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.39, che introduce un nuovo comma all'articolo unico del disegno di legge delega in esame, relativo Pag. 50 ai procedimenti di ingiunzione. Fa presente che con l'approvazione della proposta emendativa in discussione si permetterebbe anche agli avvocati di emettere decreti ingiuntivi in proprio in base a dei criteri specifici, primo tra tutti quello relativo al valore. Ritiene che la disposizione proposta dal suo emendamento permetterebbe una presa di coscienza da parte della classe forense e una maggiore celerità nella predisposizione dei decreti ingiuntivi. Sottolinea che l'emendamento prevede altresì che, qualora a seguito dell'opposizione il giudice verifichi che il decreto difetti ab origine dei requisiti per l'emissione, la parte dovrà pagare una somma pari al quadruplo del contributo unificato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.39 e 1.40.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A), nel premettere che la disposizione contenuta alla lettera a) del comma 16 prevede la revisione del percorso di iscrizione dei consulenti tecnici presso i tribunali, omettendo di chiarire le modalità dell'intervento, illustra l'emendamento a sua firma 1.44 che, intervenendo sulla lettera b) del medesimo comma, è volto a sopprimere la richiesta al Governo di favorire la formazione di associazioni nazionali di riferimento delle varie figure professionali. Nel sottolineare che tali associazioni sono già esistenti per la maggior parte delle specializzazioni in materia di consulenza tecnica al tribunale, senza tuttavia che nella maggior parte dei casi una norma di riferimento ne sancisca la rappresentatività a livello nazionale, ritiene che la disposizione tradisca una visione antiquata, oltre ad essere in palese contrasto con la libertà di associazione. Nel chiedersi in che modo il Governo possa mai farsi promotore di tali iniziative, invita la relatrice a fornire chiarimenti.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.44.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) fa presente che l'emendamento a sua firma 1.45 è volto a sopprimere la lettera e) del comma 16, che delega il Governo a prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti. Rileva infatti come la formazione continua, che riguarda tutti i liberi professionisti e non esclusivamente i consulenti tecnici, rappresenti un fiorente business per gli addetti del settore. Anche alla luce della sua esperienza personale, fa presente che tale formazione nella maggior parte dei casi rimane «sulla carta», rivelandosi inutile e consistendo al più nell'acquisto di una nuova rivista che nessuno leggerà mai o in corso online che si fingerà di seguire mentre ci si dedica ad altro. Nel sottolineare che una vera formazione continua dovrebbe essere un dovere per ogni serio libero professionista, ritiene che imporla per legge equivalga a perdere tempo e denaro.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.45.

  Mario PERANTONI, presidente, essendo imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla giornata di domani, preannunciando l'imminente aggiornamento in tal senso della convocazione della Commissione.

  La seduta termina alle 21.