ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza del presidente Alessio BUTTI.
La seduta comincia alle 13.35.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
C. 3363 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione XII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Maura TOMASI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3363 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, originariamente composto da 11 articoli, per un totale di 13 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 17 articoli, per un totale di 22 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla ratio unitaria dell'introduzione di misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, economiche, sociali e culturali attraverso l'uso della certificazione verde COVID-19; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità a questa ratio unitaria della disposizione di cui all'articolo 6 che prevede la riassegnazione a due specifici fondi per l'attività sportiva di somme trasferite a Sport e Salute Spa per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza da COVID-19 e non utilizzate;
Pag. 4con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 22 commi, 4 prevedono il ricorso a provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 1 DPCM e 3 circolari del Ministero della salute;
sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:
si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, al capoverso articolo 9-quinquies, comma 2, del comma 1 dell'articolo 1 andrebbe valutata l'opportunità di specificare se l'applicazione delle disposizioni sulle certificazioni verdi COVID-19 alle attività di formazione svolte presso le amministrazioni pubbliche comprende anche i discenti, anche alla luce della circostanza che questa specificazione è stata inserita, all'articolo 3, per le attività di formazione previste in ambito lavorativo privato; al medesimo comma, l'articolo 9-quinquies, comma 11, prevede che parte delle disposizioni in materia di utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 si applicano anche ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice; al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio la fattispecie delle “cariche istituzionali di vertice”;
il provvedimento non risulta correlato né di analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamentazione;
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 9-quinquies, commi 2 e 12».
Alessio BUTTI, presidente, ritiene che, al di là degli specifici aspetti puntualmente segnalati dalla relatrice nella proposta di parere, fin dal provvedimento in esame il Comitato possa riprendere la riflessione sulla gestione, dal punto di vista legislativo, dello stato di emergenza sanitaria in corso.
Stefano CECCANTI ricorda che, come segnalato anche nell'ultimo Rapporto sulla legislazione, il Comitato ha in particolare fin qui rilevato tre profili problematici nella decretazione d'urgenza connessa all'emergenza: la multisettorialità che rischia di divenire eterogeneità; il fenomeno della «confluenza» dei decreti-legge e il monocameralismo alternato che sembra essersi affermato in via di fatto. Si tratta di profili problematici su cui è urgente riflettere, tenendo distinta questa riflessione dalla legittimità sul piano costituzionale di provvedimenti come quello in esame, che a suo parere non è in discussione, in quanto proporzionati alla gestione dell'emergenza.
Maura TOMASI, relatrice, rileva, con riferimento al profilo del «monocameralismo alternato» richiamato dal collega Ceccanti, che anche il provvedimento in esame giunge all'esame della Camera a soli nove giorni dalla scadenza del termine per la conversione; in una precedente analoga occasione, l'esame, nella seduta del 7 ottobre 2020, del disegno di legge C 2700 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, il Comitato aveva formulato un'apposita raccomandazione al riguardo. In quell'occasione il provvedimento era stato trasmesso dal Senato ad una settimana dal termine per la conversione.
Alessio BUTTI, presidente, ritiene utile ribadire la raccomandazione anche per il provvedimento in esame, assumendo che lasciare alla Camera un tempo di esame inferiore ai dieci giorni costituisca comunque una circostanza da rilevare criticamente.
Stefano CECCANTI concorda con il presidente.
Carlo SARRO ritiene che il parere debba richiamare anche la precedente raccomandazione Pag. 5 del Comitato sul punto, che purtroppo è rimasta inascoltata.
Maura TOMASI, relatrice, ritiene che nelle premesse del parere, dopo il secondo capoverso, potrebbero quindi essere inserite le seguenti parole: «il provvedimento è stato trasmesso dal Senato a nove giorni dal termine per la conversione in legge; si tratta di una circostanza che, pur in presenza di precedenti, va valutata alla luce dell'esigenza – segnalata anche dalla Corte Costituzionale nella recente ordinanza n. 60 del 2020 – di mantenere un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, in particolare garantendo la possibilità di un esame effettivo e compiuto da parte del secondo ramo; in proposito si richiama la raccomandazione già formulata dal Comitato nel parere reso nella seduta del 7 ottobre 2020, sul disegno di legge C. 2700 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020»; nella parte dispositiva potrebbe invece essere inserita la seguente raccomandazione: «abbiano cura il Legislatore e il Governo di avviare una riflessione al fine di evitare in futuro la concentrazione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge nel primo ramo di esame, nell'ottica di garantire il rispetto di un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, richiamato anche dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 60 del 2020».
Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata.
La seduta termina alle 13.45.