SEDE REFERENTE
Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.
La seduta comincia alle 14.35.
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2021.
Franco VAZIO, presidente, ricorda che ieri la Commissione ha esaminato le proposte emendative presentate fino alla proposta Maschio 1.106. Avverte che si riprende quindi dalla proposta emendativa Varchi 1.105.
Gianluca VINCI (FDI) fa presente che l'intento dell'emendamento Varchi 1.105 è quello di restituire elementi di chiarezza al testo del disegno di legge di delega che, alla lettera t) del comma 4 dell'articolo 1, richiede al Governo la previsione di sanzioni penali per chi renda dichiarazioni false nella fase dell'istruzione stragiudiziale. A suo avviso tale previsione appare eccessiva, in primo luogo perché dovrebbe essere il giudice l'unico soggetto deputato a valutare la correttezza o meno delle dichiarazioni rese dal testimone e in secondo luogo perché il ricorso allo strumento penale non può essere previsto nell'ambito di un disegno di legge di delega. Rileva inoltre il rischio che, trasferendo il procedimento civile sul versante penale, aumenti a dismisura Pag. 23 il numero delle denunce per falso o per calunnia, ottenendo quindi un risultato opposto rispetto agli obiettivi di velocizzazione e semplificazione del processo penale che il Governo si è posto. Nel sottolineare che in più punti del testo all'esame della Commissione è prevista l'introduzione di sanzioni penali, ritiene che la soppressione della richiamata lettera t) del comma 4 dell'articolo 1 consenta tra l'altro di salvaguardare la serenità di chi dà avvio ad una causa civile, evitando che quest'ultima sfoci in una denuncia penale. Fa presente a tale proposito che l'obiettivo dei cittadini è quello di ottenere giustizia e non certo di subire ulteriori danni.
Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), nel sottolineare che il sistema attualmente in uso presso la sala del Mappamondo, prevedendo la proiezione sul maxischermo della proposta emendativa di volta in volta all'esame della Commissione, consente ai deputati di seguire più agevolmente lo svolgimento dei lavori, chiede al presidente di farsi portavoce presso la Presidenza della Camera dell'opportunità di introdurlo anche nell'Aula dell'Assemblea. Fa successivamente presente che, anche al fine di evitare di tediare i colleghi, interverrà sia sull'emendamento Varchi 1.105 sia sul successivo emendamento Delmastro Delle Vedove 1.119, sui quali esprime una valutazione contraria dal momento che essi, chiedendo la soppressione delle sanzioni penali, sono volti a modificare uno dei pochi interventi positivi contenuti nel disegno di legge in esame. Ritiene infatti che la eventuale dichiarazione falsa del testimone vada sanzionata sia se si verifica di fronte ad un giudice sia se ciò accade alla presenza dell'avvocato che in fase di istruzione stragiudiziale funge da pubblico ufficiale. Fa presente che in caso contrario si produrrebbe una grave lesione del principio dettato dall'articolo 3 della nostra Costituzione.
La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.105.
Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sull'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.119, nel precisare che colui che rilascia falsa testimonianza deve essere punito, sottolinea tuttavia che nella fase del giudizio interviene una terza parte, vale a dire un magistrato che, non essendo pagato dalle parti e rappresentando lo Stato, non è in alcun modo paragonabile alla figura del mediatore o dell'avvocato. Nel ritenere pertanto che soltanto al magistrato spetti procedere penalmente in caso di falsità palese ed evidente delle dichiarazioni rese, ritiene inaccettabile che ciò possa avvenire anche in assenza di una figura super partes. Ribadisce pertanto l'intento di Fratelli d'Italia di porre un freno all'abuso del ricorso allo strumento penale nel procedimento civile operato dal disegno di legge in esame. Riferendosi inoltre alle considerazioni del collega Colletti, fa presente che l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.119, anche al fine di evitare il proliferare delle denunce, è volto a punire la falsa testimonianza falsa con una sanzione amministrativa, ritenendo eccessiva l'introduzione di una eventuale sanzione penale.
La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.119.
Ciro MASCHIO (FDI) illustra l'emendamento Lucaselli 1.86 che, intervenendo sul numero 3) della lettera t) del comma 4, ha l'obiettivo di salvaguardare l'utilizzabilità delle prove raccolte nell'ambito dell'attività di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio circoscrivendo, sulla base di criteri prestabiliti, le ipotesi di ricorso alla rinnovazione da parte del giudice. Ritiene che si tratti di una proposta costruttiva, in grado di garantire sia le esigenze di celerità dei procedimenti sia la tutela delle prerogative delle parti.
Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) considera corretto l'intervento recato dall'emendamento Lucaselli 1.86 che è volto a limitare l'eccessivo potere del giudice, limitando le sue possibilità di fare ricorso alla rinnovazione delle prove. Considera infatti normale aspettarsi che, nell'ambito di una fase preventiva quale è quella dell'attività di istruzione stragiudiziale, dalle dichiarazioni Pag. 24 dei testimoni possano scaturire fatti nuovi, dei quali le parti non sono fino a quel momento a conoscenza. Ritenendo condivisibile l'emendamento Lucaselli 1.86, si aspetta che il Governo o gli esponenti della maggioranza prendano la parola per difendere l'atteggiamento di coloro che sono contrari.
La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.86.
Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) interviene sull'ordine dei lavori, in relazione al ricorso presentato al Presidente della Camera avverso la pronuncia di inammissibilità dell'emendamento a sua firma 1.62. Chiede quindi di sapere se sia pervenuta la determinazione in merito del Presidente della Camera che a lui risulta trasmessa per via protocollare.
Franco VAZIO, presidente, nel riservarsi una verifica circa la determinazione del Presidente della Camera, fa presente che l'esame del provvedimento proseguirà fino alle ore 15.20.
Ciro MASCHIO (FDI) illustra l'emendamento Varchi 1.107, del quale è cofirmatario, volto a introdurre al comma 4 dell'articolo unico del provvedimento un ulteriore principio direttivo per prevedere che l'improcedibilità del giudizio per difetto di mediazione obbligatoria possa essere eccepita dalla parte che vi ha interesse entro e non oltre la prima udienza. Sottolinea come il suo gruppo parlamentare abbia tentato, purtroppo senza alcun esito, con le proposte emendative già esaminate, di limitare l'obbligatorietà della mediazione contemperando meglio l'esigenza di prevedere degli strumenti di risoluzione delle controversie con quella di salvaguardare le parti e con la finalità di garantire una maggiore celerità del procedimento. Evidenzia che la proposta emendativa in esame prevede che la parte debba avere un interesse a che l'improcedibilità del giudizio per difetto di mediazione obbligatoria sia eccepita e che si debba immediatamente avvalere di tale facoltà. Precisa che l'emendamento in discussione non pregiudica la volontà della maggioranza sullo strumento della mediazione obbligatoria essendo volto a contemperare con un bilanciamento il diritto delle parti e a garantire la celerità del procedimento. Nel prendere tuttavia atto della mancanza di volontà della maggioranza di modificare il testo in discussione, ritiene che, se questo non fosse blindato, la proposta emendativa del suo gruppo, di assoluto buon senso, avrebbe potuto essere accolta.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Varchi 1.107 e Lucaselli 1.89.
Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È),illustra l'emendamento a sua firma 1.11, volto a sopprimere il comma 5 dell'articolo unico del provvedimento in discussione che modifica il rito ordinario e le modalità relative al contraddittorio tra le parti. Rammenta che nel corso delle audizioni è emerso come attraverso il comma che la proposta emendativa a sua firma intende sopprimere il Governo voglia innestare nel rito ordinario un neo rito societario che era già stato introdotto nel passato e che, dopo solo due anni, è stato cancellato. A suo avviso, l'Esecutivo, reiterando un rito già fallito, oltre a dimostrare di non essere in grado di apprendere dagli errori del passato, complica la vita delle parti e dei giudici. Ritiene tale scelta incomprensibile e chiede alla rappresentante del Governo le ragioni per le quali si reputa necessario modificare il rito ordinario vigente che non comporta problemi interpretativi, essendo stabilizzato ormai da dieci anni, intervenendo con un rito già bocciato che peraltro dovrà ancora stabilizzarsi. Sottolinea che tale scelta non farà altro che aumentare il contenzioso senza risolvere il vero problema che è rappresentato dalla carenza di risorse di personale. Ribadisce la richiesta alla rappresentante del Governo di chiarire la posizione dell'Esecutivo, evidenziando che una risposta sarebbe opportuna almeno per una forma di cortesia istituzionale.
La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.11.
Pag. 25Franco VAZIO, presidente, fa presente al collega Colletti che il Presidente della Camera ha trasmesso al Presidente Perantoni la richiesta di elementi utili di conoscenza in merito alla pronuncia di inammissibilità da lui contestata e che il presidente Perantoni provvederà nelle prossime ore a rispondere a tale richiesta.
Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.109, del quale è cofirmatario, volto a estendere anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le previsioni della delega relative al processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica. Sottolinea come infatti il provvedimento in esame nulla disponga in merito a tale giudizio e ritiene che la proposta emendativa sia necessaria ad evitare future controversie.
La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.109.
Maria Carolina VARCHI (FDI) chiede alla presidenza di mettere a disposizione dei commissari il parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge delega in discussione.
Franco VAZIO, presidente, acconsente alla richiesta della collega Varchi.
Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) illustra l'emendamento a sua firma 1.15 volto a reintrodurre nel provvedimento una disposizione contenuta nel disegno di legge Bonafede e soppressa dagli emendamenti del Governo. Ritiene infatti che, sebbene il testo del disegno di legge Bonafede fosse pessimo, lo stesso recava una valida disposizione laddove prevedeva una unica forma per tutti gli atti introduttivi, dimostrando una volontà di semplificazione molto utile. Sottolinea che tale previsione, che avrebbe prodotto un beneficio per le cancellerie, a seguito degli emendamenti del Governo è stata eliminata senza alcuna motivazione. Prende quindi atto che il dibattito in Commissione si sta svolgendo soltanto con i suoi interventi e con quelli dei colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia e chiede alla presidenza di sollecitare la rappresentante del Governo a intervenire per rispondere ai quesiti che le vengono posti. Ritiene infatti che, se il Governo motivasse il suo operato in merito a un provvedimento scritto dal Governo stesso e nel quale sono confluiti esclusivamente emendamenti dell'Esecutivo, si renderebbe giustizia alla discussione che si sta svolgendo e all'attività della Commissione.
Franco VAZIO, presidente, fa presente che il rappresentante del Governo interviene e fornisce risposte quando lo ritiene opportuno.
Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) auspica che il rappresentante del Governo sia almeno in grado di fornire le risposte ai quesiti che le vengono posti.
Franco VAZIO, presidente, sottolinea come sia evidente che il rappresentante del Governo non voglia fornire alcuna risposta.
Ciro MASCHIO (FDI) illustra l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.101 che è finalizzato a semplificare il processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica sotto molteplici punti di vista, in particolare razionalizzando il momento della notificazione degli atti e della costituzione in giudizio. Fa presente che il suo gruppo parlamentare è convinto che le ricorrenti modifiche sul rito non siano state la panacea di tutti i mali e che non rendano più efficiente la giustizia civile. A suo avviso infatti per smaltire l'ingente carico di arretrato della giustizia e per ridurre la durata dei processi, è necessario intervenire in modo sostanziale sulle assunzioni dei magistrati e del personale amministrativo e non investire su un ufficio del processo formato da neolaureati precari. Precisa quindi che l'emendamento in esame mira a semplificare e razionalizzare le proposte di modifica del rito che la maggioranza ha prodotto e che, a suo avviso, in diversi casi – andando addirittura in direzione opposta Pag. 26alla finalità del provvedimento – appesantiscono inutilmente il procedimento.
La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.101.
Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) illustra l'emendamento a sua firma 1.17, volto a sopprimere la lettera d) del comma 5 dell'articolo unico del provvedimento con la quale si prevede che l'atto di citazione contiene un ulteriore avvertimento relativo alla obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato. Ritiene che la previsione di tale ulteriore avvertimento sia illogica e si domanda cosa potrebbe accadere qualora nell'atto di citazione non fosse scritto che la difesa tecnica è obbligatoria. A suo avviso l'introduzione di questo ulteriore avvertimento comporterà un allungamento dei tempi e un appesantimento del contenuto degli atti che conterrebbero al proprio interno così tanti avvertimenti di diverso valore da far perdere di significato anche quelli fondamentali come, ad esempio, quelli relativi ai termini. Invita quindi a prevedere che gli atti contengano al proprio interno soltanto gli avvertimenti utili.
La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.17.
Franco VAZIO, presidente, in considerazione dell'orario, come anticipato, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che si svolgerà nella giornata di martedì 16 novembre prossimo.
Sull'ordine dei lavori.
Franco VAZIO, presidente, propone di procedere subito all'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 127 del 2021 e di passare successivamente all'esame in sede referente presso le Commissioni riunite II e XII.
La Commissione consente.
La seduta termina alle 15.20.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.
La seduta comincia alle 15.20.
DL 127/2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
C. 3363 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Franco VAZIO, presidente e relatore, rammenta che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge C. 3363, di conversione in legge del decreto-legge n. 127 del 2021 recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening». Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata analisi del provvedimento, fa presente di limitarsi in questa sede ad illustrare esclusivamente i profili di interesse della Commissione giustizia.
In particolare, evidenzia gli articoli 1 e 3 recano disposizioni urgenti sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato, inserendo, rispettivamente, un articolo 9-quinquies e un articolo 9-septies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Nel dettaglio, precisa che i citati articoli dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021 – 31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso – e di esibizione su richiesta – di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolga Pag. 27l'attività del medesimo soggetto, sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. L'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni (comma 1 e 2 del nuovo articolo 9-quinquies), mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori operanti nel settore privato, ivi compresi i suddetti soggetti in formazione o volontari (commi 1 e 2 del nuovo articolo 9- septies).
Rileva che le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche. Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione dalla condizione suddetta (ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro) del possesso del certificato verde COVID-19 per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19 (comma 3 dell'articolo 9-quinquies e comma 3 dell'articolo 9- septies). Le norme in esame pongono altresì, a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche – anche a campione – del rispetto delle condizioni di accesso summenzionate nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche (commi 4 e 5 dell'articolo 9-quinquies e commi 4 e 5 dell'articolo 9-septies). Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (commi da 7 a 9 dell'articolo 9-quinquies e commi da 8 a 10 dell'articolo 9-septies).
In particolare, sottolineo che: per le suddette ipotesi di violazione del divieto di accesso (ovvero di permanenza) da parte del lavoratore, di mancata definizione, da parte del datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche o di mancato svolgimento delle verifiche (anche a campione), nonché per l'inadempimento del obbligo di informazione da parte del somministratore di lavoro, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Ai sensi del citato articolo 4 i limiti minimi e massimi della sanzione sono pari, rispettivamente, a 400 e 1.000 euro. Con riferimento alla sola ipotesi di violazione del divieto di accesso, il comma 8 del nuovo articolo 9-quinquies e il comma 9 del nuovo articolo 9-septies, fissano i limiti minimi e massimi in 600 e 1.500 euro. Per ogni fattispecie di illecito in esame, ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è altresì previsto il raddoppio dei suddetti limiti minimi e massimi in caso di reiterazione della violazione. Riguardo alla misura della sanzione inoltre il citato articolo 4 fa riferimento, per il pagamento in misura ridotta, alle norme di cui all'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada: di conseguenza il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al limite minimo; tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Evidenzia che le sanzioni in esame sono irrogate dal prefetto. I soggetti incaricati (da parte dei datori di lavoro) dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al prefetto gli atti relativi alla violazione medesima. Sottolinea che restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza per il personale del settore pubblico e secondo i rispettivi ordinamenti di settore per il settore privato per l'ipotesi di accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti dal provvedimento e che resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con riferimento alla destinazione dei proventi delle sanzioni in oggetto. In base a tale rinvio, è devoluto allo Stato l'importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, mentre è devoluto alle regioni, alle province e ai comuni l'importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed Pag. 28agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
Infine, rileva che disposizioni specifiche sono previste per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (comma 11 dell'articolo 9-quinquies). Una clausola di chiusura viene posta per gli organi costituzionali (comma 12 dell'articolo 9-quinquies).
Segnala, da ultimo, che una delle differenze tra la disciplina relativa all'impiego delle certificazioni verdi in ambito pubblico e quella in ambito privato riguarda (comma 7 dell'articolo 9-septies) la possibilità, prevista per le imprese private aventi meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore (a prescindere dalla successiva generazione di un certificato verde COVID-19) per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso – fermo restando che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione (comma 6 dell'articolo 9-quinqiues e comma 6 dell'articolo 9-septies).
Fa presente, inoltre che l'articolo 2 che interviene in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, introducendo (al comma 1) l'articolo 9-sexies al citato decreto-legge n. 52 del 2021. Il nuovo articolo, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché i componenti delle commissioni tributarie non possano accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 9-sexies, come modificato nel corso dell'esame da parte del Senato, l'assenza dall'ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Il comma 3 configura come illecito disciplinare l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi. Tale illecito è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare. Rammento che la richiamata disposizione del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, elenca tutti gli illeciti disciplinari commessi dai magistrati per i quali è prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore alla censura.
Fa inoltre presente che il comma 10 del nuovo articolo 9-quinquies (introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame) estende le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 anche ai casi in cui i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e i componenti delle commissioni tributarie siano collocati fuori ruolo presso pubbliche amministrazioni. Il comma 4 del nuovo articolo 9-sexies prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e quelle di cui ai commi 2 e 3 – in quanto compatibili – si applichino anche ai magistrati onorari e ai giudici popolari. Quanto al comma 5, esso attribuisce ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Per gli uffici giudiziari ordinari, tali funzioni sono svolte dal procuratore generale presso la Corte d'appello. Come rilevato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, il procuratore generale presso la Corte d'appello è già individuato dal decreto del Ministero di grazia e giustizia del 28 ottobre 1993 quale autorità competente ad adottare i provvedimenti per la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria. Pag. 29 Il medesimo comma 5 stabilisce altresì che le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al già richiamato comma 5 dell'articolo 9-quinquies, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento al nostro esame. Ulteriori modalità di verifica possono essere stabilite con circolare del Ministero della giustizia. Ai sensi del comma 6 l'accesso agli uffici giudiziari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di controllo previsti dal comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies, precedentemente descritto. Il comma 7 richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies. Il comma 8 del nuovo articolo 9-sexies esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni su illustrate per i soggetti diversi dai magistrati anche onorari che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo. Tale espressa esclusione, come sottolinea la relazione illustrativa «deriva dall'esigenza di chiarire che l'intervento intende regolare solo il rapporto tra l'amministrazione e i suoi dipendenti, al più con estensione per chi in favore della stessa svolge un'attività analoga a titolo onorario».
Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento parere favorevole.
Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) chiede che la Commissione sia brevemente sospesa per consentire a tutti i commissari di prendere visione della relazione predisposta dal relatore.
Franco VAZIO, presidente, acconsentendo alla richiesta del collega Colletti, sospende brevemente la seduta che riprenderà alle ore 15.30.
La seduta, sospesa alle 15.25, riprende alle 15.35.
Maria Carolina VARCHI (FDI), sottolineando come la posizione del suo gruppo sul ricorso all'utilizzo del certificato verde sia fortemente critica, ritiene che il decreto-legge in discussione presenti tutte le criticità rilevate dal gruppo Fratelli d'Italia oltre ad avere la falsa pretesa di equiparare il settore lavorativo pubblico a quello privato. A suo avviso infatti si tratta di una equiparazione fittizia in quanto per tutta la durata della pandemia il Governo ha scaricato sul privato il peso della gestione dei comportamenti finalizzati alla presunta prevenzione del contagio da Covid-19. Sottolinea inoltre che, sebbene la scadenza della fase emergenziale prevista per il 31 dicembre 2021 sia ormai prossima, nonostante l'indiscriminato utilizzo del certificato verde, purtroppo il virus è ancora lungi dall'essere debellato. Per tali ragioni precisa che il suo gruppo non può accettare la proposta di parere favorevole del relatore e che pertanto voterà in senso contrario tenuto conto anche che più di un rilievo dovrebbe essere sollevato per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Giustizia, ma che non sarà possibile farlo essendo il provvedimento blindato. Sottolineando che sul decreto-legge, trasmesso questa mattina dal Senato, il termine per la presentazione di proposte emendative presso la Commissione di merito è fissato per le ore 19 della giornata odierna, rendendo quindi di fatto impossibile una seria attività emendativa, ribadisce il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere del relatore.
Franco VAZIO, presidente, ricordando che per le ore 15.30 era prevista una seduta delle Commissioni riunite II e XII, evidenziando che i colleghi e la presidente della XII Commissione sono in attesa che la Commissione Giustizia concluda i propri lavori, invita i colleghi a svolgere degli interventi contenuti.
Veronica GIANNONE (FI), intervenendo a titolo personale, preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore.
Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), sottolineando come sul provvedimento in discussione sia stata «strozzata» la possibilità di svolgere un dibattito in Commissione e come anche in Assemblea non sarà possibile intervenire a causa della posizione della questione Pag. 30 di fiducia, ritiene che lo stesso violi gli articoli 3, 32, 36 e 67 della Costituzione. A suo avviso è evidente che il decreto-legge in esame non riguarda alcun aspetto sanitario e che sia invece un provvedimento principalmente politico. Osserva infatti che, se lo stesso avesse avuto un carattere sanitario, il Governo avrebbe espresso in piena trasparenza le motivazioni scientifiche poste alla base del provvedimento, incentivando anche l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia italiana del farmaco a essere trasparenti nelle proprie determinazioni.
Franco VAZIO, presidente, invita il collega Colletti ad avviarsi alla conclusione del suo intervento, ricordando che la Commissione si è data un ordine di percorso da seguire.
Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), nel far presente che la Commissione ha ripreso i propri lavori con cinque minuti di ritardo non imputabili a una sua responsabilità, chiede di poter concludere il proprio intervento. A suo avviso il Governo, nell'emanare il decreto-legge in discussione, si è basato su dati sanitari che non ha o che non vuole offrire al Parlamento disponendo in merito al certificato verde e alla sua durata senza tener conto della letteratura medico-scientifica che si sta stratificando al di fuori della nostra nazione. Ritenendo infatti che la politica dell'Istituto superiore di sanità sia quella di non fare ricerche sull'efficacia e sull'efficienza dei vaccini ai fini della prevenzione del contagio, sottolinea la gravità di tale scelta che dimostra come tale Istituto sia mosso da istanze politiche e non scientifiche. Ritenendo quindi particolarmente pericoloso il decreto-legge in discussione, preannuncia il voto fortemente contrario della sua componente politica sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Manfredi POTENTI (LEGA) interviene per sottolineare in primo luogo che la Lega, mantenendo l'impegno assunto, si esprime in senso favorevole, con riguardo alle misure succedutesi nel tempo che sono volte a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative. Manifesta tuttavia la preoccupazione del suo gruppo per il fatto che tali misure prevedono tra l'altro anche l'introduzione di sanzioni disciplinari e pecuniarie sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro che dovessero venire meno alle cautele in materia di sicurezza che impone loro la legge. Rileva inoltre, con riguardo ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino, come l'idonea certificazione possa essere rilasciata esclusivamente dai medici che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione nazionale. Con specifico riguardo alle misure relative al settore giudiziario, nel dichiarare di non comprendere le ragioni che hanno indotto all'esclusione degli avvocati dall'obbligo di esibizione del green pass, sottolinea l'eccesso delle misure di repressione poste in essere dal decreto-legge, richiamando in particolare l'attenzione sui previsti verbali di accertamento delle violazioni e sulle conseguenti responsabilità disciplinari, che a suo parere non si preannunciano di breve durata. Evidenzia il rischio della permanenza nel tempo delle misure di contenimento, analogamente a quanto succede per l'accesso agli uffici giudiziari, che hanno mantenuto la pratica del preventivo appuntamento, rendendo difficoltoso agli utenti usufruire dei relativi servizi. In conclusione, replicando alle accuse di scetticismo rivolte alla Lega, rammenta che i governatori delle regioni settentrionali, quando lanciavano l'allarme sul rischio di diffusione della pandemia nel Paese, sono stati tacciati di «sfascio leghismo» da qualcuno che ha preferito brindare a Milano, ricavandone purtroppo il contagio da Covid-19.
Ribadendo il voto favorevole del gruppo Lega, sottolinea come le criticità emerse in ordine alla certificazione avrebbero potuto essere superate dalla previsione dell'obbligo vaccinale.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
La seduta termina alle 15.45.