CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 novembre 2021
692.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 14.

DL 127/2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
C. 3363 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione, affari sociali, il disegno di legge C. 3363, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, illustrando il provvedimento, rileva anzitutto come il decreto-legge, il quale è stato esaminato in prima lettura dal Senato, che ne ha concluso l'esame nella seduta del 10 novembre, a seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, si componga di 17 articoli.
  Venendo all'illustrazione sintetica del contenuto del decreto-legge, il quale introduce, a decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo dell'esibizione della Pag. 14Certificazione verde COVID-19 (il cosiddetto green pass) per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati, gli articoli 1 e 3 – che inseriscono, rispettivamente, l'articolo 9-quinquies e l'articolo 9-septies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 – dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso – e di esibizione su richiesta – di un certificato verde COVID-19 (green pass) in corso di validità ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro – in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto – sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato.
  In dettaglio, l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori operanti nel settore privato, ivi compresi i suddetti soggetti in formazione o volontari.
  Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  In attuazione di tali disposizioni è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2021, che ha esteso (sempre con riferimento al periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021) l'applicazione delle condizioni in esame a tutti i soggetti che intendano accedere, per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione di servizi erogati dall'amministrazione, ad una struttura sede di uffici pubblici.
  Le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche. Una delle differenze riguarda, in virtù del comma 1, capoverso 7, dell'articolo 3, la possibilità, prevista per le imprese private aventi meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore (a prescindere dalla successiva generazione di un certificato verde COVID-19) per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, fermo restando che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione.
  Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista, dal capoverso 3 dell'articolo 1, comma 1, e dal capoverso 3 dell'articolo 3, comma 1, l'esenzione dall'obbligo di possesso del green pass per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19.
  Le norme in esame pongono altresì a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche – anche a campione – del rispetto delle condizioni di accesso summenzionate nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche. Con una modifica approvata al Senato, che ha integrato il comma 1, capoverso 5, dell'articolo 1 e il comma 1, capoverso 5, dell'articolo 3, viene previsto che i lavoratori, pubblici e privati, possano richiedere di consegnare al proprio datore copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità.
  L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, inserisce un articolo 9-novies nel citato decreto-legge n. 52 del 2001, diretto a specificare che, qualora la scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente, pubblico o privato, si collochi nell'ambito della giornata lavorativa del soggetto, il medesimo può permanere nel luogo di lavoro, ai soli fini del completamento della medesima giornata lavorativa.
  Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento degli obblighi a carico del datore di lavoro sono previste, dai capoversi da 7 a 9 dell'articolo 1, comma 1, e dai capoversi da 8 a 10 dell'articolo 3, comma 1, sanzioni amministrative pecuniarie. Pag. 15
  Disposizioni specifiche sono previste per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice dal capoverso 11 del comma 1 dell'articolo 1. Una clausola di chiusura viene posta per gli organi costituzionali dal capoverso 12 dell'articolo 1, comma 1.
  Ricorda inoltre che, nell'ambito del settore pubblico, alcune norme specifiche nella materia in esame sono poste dalla novella di cui all'articolo 2 per gli uffici giudiziari, la quale, in larga misura, rinvia a sua volta alle norme stabilite dalla novella di cui all'articolo 1; il capoverso 10 dell'articolo 1, comma 1, estende alcune disposizioni specifiche di cui al suddetto articolo 2 anche ai casi in cui i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e i componenti delle commissioni tributarie siano collocati fuori ruolo presso pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 2, attraverso l'inserimento di un nuovo articolo 9-sexies nel decreto-legge n. 52 del 2021, prevede che i magistrati anche onorari per poter accedere agli uffici giudiziari debbano possedere ed esibire la certificazione verde.
  In particolare, il nuovo articolo 9-sexies, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, al comma 1 prevede che dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari, ove svolgono la loro attività lavorativa, se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19.
  Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 9-sexies, l'assenza dall'ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati: la retribuzione o gli altri emolumenti o compensi non sono dovuti limitatamente ai giorni di assenza ingiustificata.
  Ancora, il comma 3 configura come illecito disciplinare l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.
  Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e quelle di cui ai commi 2 e 3 – in quanto compatibili – si applichino anche ai magistrati onorari e ai giudici popolari.
  Il comma 5 attribuisce ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Per gli uffici giudiziari ordinari, tali funzioni sono svolte dal procuratore generale presso la Corte d'appello. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità previste in via generale dal comma 5 dell'articolo 9-quinquies; ulteriori modalità di verifica possono essere stabilite con circolare del Ministero della giustizia. Ai sensi del comma 6 l'accesso agli uffici giudiziari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di controllo previsti dal comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.
  Il comma 7 richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies.
  Il comma 8 esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni in questione per i soggetti diversi dai magistrati anche onorari che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.
  L'articolo 3-ter, inserito anch'esso nel corso dell'esame al Senato, specifica che anche per gli operatori del servizio civile universale, che prestano il proprio servizio presso soggetti pubblici o privati, si applicano le norme in esame relative al settore lavorativo pubblico o a quello privato, a seconda della natura del soggetto presso cui si svolga il servizio civile, per quanto concerne, in particolare, il mancato possesso della certificazione verde Covid-19. Pag. 16
  L'articolo 3-quater reca una norma transitoria, valida fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di compatibilità con altre prestazioni lavorative, rese da alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale.
  La norma transitoria limita, nel periodo suddetto, l'applicazione delle norme vigenti, ivi richiamate, che escludono la possibilità di svolgimento di altre attività lavorative da parte del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La possibilità transitoria concerne lo svolgimento, da parte di personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore. La possibilità transitoria in esame viene introdotta a condizione che gli incarichi esterni siano previamente autorizzati dal vertice dell'amministrazione di appartenenza; quest'ultimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione, verifica la compatibilità con le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale e con l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa (nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle medesime liste, anche in relazione all'emergenza pandemica da COVID-19) e il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.
  L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi.
  In particolare:

   si proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Per le farmacie vengono anche stabilite, in caso di inosservanza, le relative sanzioni amministrative;

   si stabilisce l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per i soggetti che non possono ricevere o completare la relativa vaccinazione;

   si autorizza per tali interventi la spesa di 115,85 milioni di euro per il 2021.

  L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca alcune novelle concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19, posta dall'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.
  Le modifiche riguardano l'inquadramento, ai fini della generazione di un certificato verde COVID-19, dell'ipotesi della guarigione successiva alla somministrazione di un vaccino e la modifica della decorrenza della validità del certificato generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal COVID-19.
  L'articolo 6 stabilisce che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza da COVID-19 secondo quanto disposto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021, ma non utilizzate, sono riassegnate al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e – a seguito di una modifica introdotta al Senato – al Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n. 178 del 2020, in luogo del Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale previsto nel testo originario del provvedimento.
  L'articolo 7 trasferisce al Ministero della salute il servizio di «contact center» per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, stanziando a tal fine un aggiuntivo finanziamento di 3 milioni di euro.
  L'articolo 8 prevede che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico – previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 – avrebbe dovuto esprimere il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, Pag. 17in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale.
  L'articolo 9 reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19, al fine di inserire nell'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021 il riferimento alle fattispecie, inerenti agli ambiti lavorativi, previste dalle novelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento in esame.
  L'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame.
  L'articolo 10-bis contiene la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.
  L'articolo 11 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il decreto-legge è dunque vigente dal 22 settembre 2021.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia innanzitutto riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento sportivo», «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le materie «attività produttive» e «commercio» attribuite alla competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  In proposito, ricorda che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto alla pandemia Covid-19; da ultimo, con la sentenza n. 198 del 2021, la Corte ha ribadito che la competenza legislativa per il contenimento della pandemia spetta in esclusiva allo Stato giacché attinente alla «profilassi internazionale», osservando inoltre che il modello tradizionale di gestione delle emergenze affidato alle ordinanze contingibili e urgenti, culminato nell'emanazione del codice della protezione civile, «se da un lato appare conforme al disegno costituzionale, dall'altro non ne costituisce l'unica attuazione possibile», essendo «ipotizzabile che il legislatore statale, se posto a confronto con un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, scelga di introdurre nuove risposte normative e provvedimentali tarate su quest'ultima», come appunto accaduto «a seguito della diffusione del COVID-19, il quale, a causa della rapidità e della imprevedibilità con cui il contagio si spande, ha imposto l'impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire» (richiamando in proposito la sentenza n. 37 del 2021). La Corte ha in chiusura ricordato che, come rilevato anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento di alcuni decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020 (parere 13 maggio 2021, n. 850), la legislazione sulle ordinanze contingibili e urgenti e lo stesso codice della protezione civile non assurgono al rango di leggi «rinforzate», sicché il Parlamento ben ha potuto coniare un modello alternativo per il tramite della conversione in legge di decreti-legge che hanno rinviato la propria esecuzione ad atti amministrativi tipizzati.
  Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, ricorda che l'articolo 16, primo comma, della Costituzione dispone che «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza». La libertà di circolazione e soggiorno è dunque garantita da Pag. 18una riserva di legge rinforzata per contenuto.
  A sua volta, la salute è tutelata dall'articolo 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. In base al secondo comma dell'articolo 32, inoltre, «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
  La Corte costituzionale ha in proposito evidenziato come la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (in particolare la sentenza n. 307 del 1990).
  Relativamente alla riserva prevista dall'articolo 16 della Costituzione, rileva come la giurisprudenza costituzionale la abbia qualificata quale riserva relativa, seppure vincolata nel contenuto, essendo ammessa la possibilità per la normazione secondaria di specificarne il contenuto (in particolare sentenze n. 2 del 1956, n. 72 del 1968, n. 68 del 1964).
  A sua volta, la legge regionale, in base alla giurisprudenza costituzionale, può concorrere a limitare la libertà di soggiorno e circolazione ai sensi all'articolo 16 della Costituzione, purché ciò avvenga nell'ambito delle competenze spettanti all'organo regionale nel perseguimento di un valore costituzionalmente rilevante e con un provvedimento con contenuti proporzionati al fine perseguito. Nella sentenza n. 51 del 1991, la Corte ha in particolare evidenziato come nella misura in cui l'articolo 16 della Costituzione autorizza anche interventi regionali limitativi della libertà di circolazione delle persone e nella misura in cui altre norme costituzionali, principalmente gli articoli 41 e 42 della Costituzione, ammettono che le limitazioni ivi previste alla libera circolazione dei beni possano essere poste anche con atti regionali, non può negarsi che la regione, per la parte in cui legittimamente concorre all'attuazione dei valori costituzionali contrapposti a quelle libertà, possa stabilire limiti alla libera circolazione delle persone e delle cose. Infine, con riguardo alla previsione di limitazioni stabilite «in via generale» dalla legge, in base all'articolo 16 della Costituzione, la Corte costituzionale (sentenze n. 2 del 1956 e n. 68 del 1964) ha precisato che l'inciso «in via generale» deve intendersi nel senso che la legge debba essere applicabile alla generalità dei cittadini, non a singole categorie. Finalità di tale locuzione è volta – ad avviso della Corte – a chiarire che «le autorità non possono porre limiti contro una determinata persona o contro determinate categorie»: non nel senso che non si possano adottare provvedimenti contro singoli o contro gruppi, ma nel senso che non si possono stabilire illegittime discriminazioni contro singoli o contro gruppi. La formula «stabilisce in via generale altro non è che una particolare e solenne riaffermazione del principio posto nell'articolo 3 della Costituzione, come lo è nell'articolo 21, ultimo comma, della stessa Costituzione». In vista della particolare delicatezza di questi provvedimenti (che i costituenti non dubitarono che fossero di competenza della autorità amministrativa ha evidenziato la Corte) si è dunque sentita l'opportunità di ribadire un canone che la Costituzione enuncia come uno dei suoi principi fondamentali. Nella sentenza n. 68 del 1964 viene in particolare ricordato come i motivi di sanità o di sicurezza possono nascere da situazioni generali o particolari. Ci può essere la necessità di vietare l'accesso a località infette o pericolanti o di ordinarne lo sgombero; e queste sono ragioni – non le uniche – di carattere generale, obiettivamente accertabili e valevoli per tutti. Ma i motivi di sanità e di sicurezza possono anche derivare, e più frequentemente derivano, da esigenze che si riferiscono a casi individuali, accertabili dietro valutazioni di carattere personale. Si Pag. 19richiama al riguardo la necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o alla necessità di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica.
  Sotto altro profilo, rammenta che l'articolo 17 della Costituzione sancisce il diritto di tutti i cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi. Mentre non è richiesto preavviso per le riunioni in luogo aperto al pubblico, esso è necessario per le riunioni in luogo pubblico, che possono essere vietate per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. La disciplina dei limiti alla libertà di riunione è recata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, agli articoli 18 e seguenti, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto n. 635 del 1940, agli articoli 19 e seguenti. Il questore può impedire le riunioni in luogo pubblico in caso di mancato avviso o per ragioni di ordine pubblico di moralità o di sanità pubblica e per gli stessi motivi può prescrivere modalità di tempo e luogo della riunione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.
Emendamenti C. 2361 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 2361 e abbinate-A, recante «Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione».
  In sostituzione del relatore, Raciti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.05.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3357).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nel ricordare che nella seduta del 28 ottobre scorso si è esaurito il ciclo di audizioni, fa presente che, come già anticipato nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, l'esame in sede referente prosegue disgiuntamente rispetto alla proposta di legge C. 3201, recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista. Pag. 20
  Avverte inoltre che oggi è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3357 Perego di Cremnago, recante Misure per la prevenzione dell'estremismo violento o terroristico e della radicalizzazione di matrice jihadista, la quale è stata abbinata alla proposta di legge C. 243, a seguito della richiesta in tal senso del proponente avanzata anche in occasione dell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, dopo aver rilevato di non avere nulla da eccepire circa l'abbinamento d'ufficio disposto dalla Presidenza, auspica che si pervenga a un testo condiviso che tenga conto del contributo di entrambe le proposte in esame.
  Osserva come le due proposte differiscano in quanto la proposta C. 3357 Perego di Cremnago ricomprende nel proprio oggetto non soltanto l'estremismo violento di matrice jihadista ma anche il terrorismo di matrice ideologica sia di destra sia di sinistra.
  Sottolinea come si possa procedere adottando la proposta di legge C. 243 Fiano come testo base, trasfondendo successivamente, attraverso proposte emendative, le parti, in essa non comprese, della proposta C. 3357 Perego di Cremnago, oppure pervenendo all'elaborazione di un testo unificato delle due proposte di legge. Ritiene che qualora si optasse per la seconda ipotesi, quella dell'elaborazione di un testo unificato, risulterebbe difficile concludere l'esame in tempo utile per l'avvio della discussione in Assemblea nella data del 22 novembre prossimo prevista dal calendario dei lavori e si correrebbe il rischio di ritardare l'approvazione del provvedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di provvedimenti in discussione nelle prossime settimane.

  Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) ritiene opportuno concedere un tempo necessario affinché il relatore, in collaborazione con i gruppi, elabori un testo unificato condiviso, ritenendo che la delicatezza del tema richieda la massima attenzione e convergenza dei gruppi.
  Nell'apprezzare il lavoro svolto dal relatore nell'elaborazione e presentazione della sua proposta di legge C, 243, ritiene infatti opportuno ragionare anche su altri aspetti, ricordando che anche indagini recenti hanno fatto emergere, ad esempio, l'azione di propaganda eversiva di alcuni gruppi anarco-insurrezionalisti. Ritiene quindi che si potrebbe anche ipotizzare un breve slittamento della calendarizzazione in Assemblea del provvedimento, laddove esso favorisse l'elaborazione di un testo migliore e condiviso.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, alla luce del dibattito svolto, ritiene opportuno concedere una settimana di tempo per consentire al relatore, in collaborazione con i gruppi, di elaborare un testo il più possibile condiviso, in presenza del quale, peraltro, si potrebbe ipotizzare un prosieguo dell'iter più spedito sia in fase emendativa sia durante la discussione in Assemblea. Dopo aver fatto presente, infatti, che la natura trasversale e la particolare delicatezza del tema in questione richiede la massima collaborazione tra i gruppi, constata con soddisfazione che si stanno compiendo evidenti passi avanti nel percorso di esame del provvedimento, in vista della definizione di interventi efficaci su tale materia.
  Ricorda quindi che i successivi passaggi procedurali saranno l'adozione del testo base e la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti a tale testo base.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà presumibilmente convocata nella giornata di giovedì 18 novembre prossimo.

  La seduta termina alle 14.15.