SEDE REFERENTE
Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.
La seduta comincia alle 14.05.
Sull'ordine dei lavori.
Sergio BATTELLI, presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno, anticipando la seduta in sede referente.
La Commissione concorda.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Angela IANARO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare il disegno di Legge europea 2019-2020, già approvato dalla Camera dei deputati, in prima lettura il 1° aprile 2021, e dal Senato, in seconda lettura, il 3 novembre 2021. Il testo risultante dalle modifiche finora apportate dai due rami del Parlamento consta di 48 articoli (suddivisi in VIII capi), che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.
Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per la disamina analitica del provvedimento, si limita a illustrare, nei termini di seguito riportati, le modifiche apportate al Senato in seconda lettura, che costituiscono l'oggetto esclusivo dell'esame della Commissione, essendo le uniche parti suscettibili di essere modificate in terza lettura. Pag. 121
Segnala preliminarmente che, tra le numerose modifiche apportate al Senato, investono direttamente le competenze della Commissione quelle riferite agli articoli da 40 a 47, riguardanti la materia della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea e la materia dell'attuazione del PNRR e del relativo monitoraggio parlamentare. Nella seconda parte della relazione si soffermerà in particolare su tali disposizioni.
Rispetto al testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, il Senato ha dunque apportato le seguenti modifiche agli articoli da 1 a 39:
all'articolo 1 è specificato un riferimento normativo inerente alla necessità di tenere conto, in sede di revisione del regolamento dell'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR), dei nuovi compiti attribuiti a tale ufficio dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dall'articolo in esame (articolo già presente nel testo approvato dalla Camera);
è inserito un nuovo articolo 2 (modificando di conseguenza la numerazione degli articoli seguenti), recante «disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso Ares 2019/4793003». L'articolo in questione interviene con alcune modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) ridefinendo in particolare le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti in Italia. Evidenzia che le modifiche sono volte a contrastare, superando al tempo stesso alcune eccezioni sollevate in sede comunitaria, il fenomeno della cosiddetta «estero-vestizione» ovvero la pratica di immatricolare all'estero i veicoli al fine di eludere gli obblighi fiscali e assicurativi vigenti nel nostro Paese. Sono previste deroghe per situazioni particolari, come quella delle auto aziendali immatricolate nel territorio della Repubblica di San Marino e guidate da conducenti residenti in Italia;
all'articolo 3 (ex articolo 2) sono modificati i commi 5 e 6, recanti disposizioni relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche (l'autorizzazione di spesa, come rimodulata al Senato, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022);
all'articolo 4 (ex articolo 3), recante «disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175», è aggiunto il comma 2, che interviene sulla legge n. 39 del 1989, in materia di disciplina della professione di mediatore, con particolare riferimento al regime di incompatibilità, introducendo una ulteriore ipotesi di incompatibilità per colui che svolga attività di dipendente o collaboratore di agenti in attività finanziaria o di mediatori creditizi;
dopo l'articolo 8 (ex articolo 7), è aggiunto un nuovo articolo 9, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. In particolare, al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, viene modificato lo specifico criterio di delega previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera q) della legge di delegazione europea 2019-2020 n. 53 del 2021, prevedendo che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste per la predisposizione del contratto o dell'offerta di contratto avente per oggetto prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale. Viene in tal modo espunto il riferimento alla riduzione del 15 per cento del prezzo determinato sulla base dei costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA (Istituto di servizi Pag. 122 per il mercato agricolo alimentare). Ricorda in proposito che la Commissione ha già esaminato lo schema di decreto legislativo (n. 280) adottato dal Governo in attuazione della delega prevista dal citato articolo 7 della legge di delegazione europea 2019-2020 e in sede di approvazione definitiva dello schema di decreto si già tenuto conto della modifica in esame;
all'articolo 10 (ex articolo 8), recante «disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273», sono apportate modifiche relativamente alla procedura di appalto al fine di: individuare gli ulteriori incarichi che il progettista può subappaltare a soggetti terzi; specificare che l'ammissione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria debba rispettare il principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta; prevedere che con decreto ministeriale siano definiti i requisiti minimi che devono avere gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura per partecipare alle procedure di affidamento previste; intervenire in merito ai motivi di esclusione per irregolarità, non definitivamente accertate, relative al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali e correlate ad appalti di importo comunque non inferiore a 35.000 euro;
è inserito un nuovo articolo 13 che detta disposizioni volte a dare attuazione al regolamento (UE) n. 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. Viene a tal fine modificato il decreto legislativo n. 133 del 2009, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del precedente regolamento europeo (CE n. 1907/2006) in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, introducendo alcune disposizioni restrittive e sanzionatorie della circolazione di sostanze suscettibili di prestarsi alla fabbricazione di esplosivi artigianali, perciò definite «precursori di esplosivi»;
sono apportate modifiche al comma 1 dell'articolo 18 (ex articolo 15), di attuazione delle direttive di esecuzione (UE) 2019/68 e (UE) 2019/69 della Commissione che incidono sul settore degli armamenti (procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212); le modifiche riguardano l'obbligo per le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato di recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione, nonché la soppressione del divieto di fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato e vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum;
sono apportate alcune modifiche all'articolo 26 (ex articolo 23), in materia di disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF), miranti a superare alcuni rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2019/213;
è inserito il nuovo articolo 27 che detta disposizioni volte a dare attuazione alla direttiva UE 2020/1504 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Markets in Financial Instruments Directive – MiFID II) per escludere dal suo ambito di applicazione i fornitori di servizi di crowdfunding quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503;
è inserito il nuovo articolo 28 che apporta modifiche al Codice delle assicurazioni private, in attuazione della direttiva 2019/2177 del Parlamento e del Consiglio che modifica: la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La norma assegna in particolare all'IVASS alcuni nuovi obblighi informativi nei casi di operatività transfrontaliera delle imprese di assicurazioni;
Pag. 123all'articolo 29 (ex articolo 24), recante «disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica», viene elevata la sanzione amministrativa fissata nel testo originario della disposizione, uniformandola a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di violazioni commesse in materia di immissione in commercio di medicinali veterinari;
al medesimo articolo 29 (ex articolo 24), in materia di vendita on line di medicinali veterinari, come anche all'articolo 31 (ex articolo 26), in materia di vendita on line di cosmetici, viene aggiunta la previsione per cui i provvedimenti emanati dal Ministero della Salute, al fine di impedire la vendita on line di prodotti non conformi ai requisiti previsti, sono «pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione 'Amministrazione trasparente' del sito internet istituzionale del Ministero della salute»;
all'articolo 32 (ex articolo 27), comma 1, analoga previsione di trasparenza informativa viene stabilita con riferimento alla legge n. 97 del 2013, al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione;
sono apportate modifiche all'articolo 33 (ex articolo 28), concernente le disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (procedura di infrazione n. 2016/2013). In particolare, le modifiche apportate dal Senato prevedono: a) che, anche in caso di soppressione di animali in situazioni di emergenza, si debbano adottare modalità che arrechino la minima sofferenza agli animali; b) che, anche in caso di sperimentazione di anestetici ed analgesici, vige l'obbligo di adottare procedure di anestesia o analgesia qualora si causino gravi lesioni e dolore intenso agli animali; c) viene soppresso l'obbligo di verifica ispettiva ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di stabilimenti di allevamento di animali a fini scientifici, fermo restando l'obbligo di conformità degli stabilimenti stessi ai requisiti previsti; d) che si tenga conto in sede di valutazione tecnico-scientifica dei progetti autorizzabili, del rispetto dell'obbligo di sostituzione (ovvero dell'obbligo di adottare procedure efficaci che non coinvolgano gli animali non appena tali procedure si rendano disponibili); e) è infine introdotta una disposizione in materia di procedura di confisca di animali precisando, all'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che gli animali che, in caso di sequestro a opera dell'autorità giudiziaria, restano nella custodia giudiziaria dei proprietari, con oneri a loro carico fino all'eventuale confisca degli animali stessi, sono gli animali in via di estinzione ovvero gli animali che possono costituire un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali;
all'articolo 35 (ex articolo 30), in materia di emissioni di gas ad effetto serra, è specificato in rubrica che la norma riguarda il Caso ARES (2019) 7142023.
Passando a descrivere le modifiche apportate al Senato afferenti a materie di precipuo interesse della Commissione, segnala in particolare tre articoli: gli articoli 40 e 41 (inseriti dopo l'articolo 39, ex articolo 34), recanti modifiche alla legge n. 234 del 2012 in materia di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, e l'articolo 43 (inserito dopo l'articolo 42, ex articolo 35), riguardante il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR.
Più in dettaglio, l'articolo 40, lettera a), che modifica l'articolo 4 della citata legge n. 234 del 2012, estende gli obblighi informativi del Governo nei confronti del Parlamento nell'ambito del processo decisionale europeo, prevedendo che l'informativa dei competenti organi Parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea avvenga regolarmente e non su richiesta; il medesimo obbligo informativo è esteso inoltre alle riunioni dell'Eurogruppo e alle riunioni informali nelle loro diverse formazioni. È inoltre previsto che le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio Pag. 124dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i princìpi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea. Infine, la lettera b) dell'articolo in esame, riformula l'articolo 7 della medesima legge 234 del 2012 al fine di rendere più incisivo il ruolo del Parlamento rispetto alla posizione da assumere del Governo in sede europea: con riferimento alla posizione che quest'ultimo dovrà assumere in sede di Consiglio dell'Unione europea e di altre istituzioni od organi dell'Unione rispetto agli indirizzi ricevuti dalle Camere, viene infatti sostituita l'espressione «coerente» con la più stringente espressione «conforme».
L'articolo 41, che modifica l'articolo 29 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, consente, in analogia con quanto già previsto per la legge di delegazione europea, che entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo possa presentare alle Camere un ulteriore disegno di legge europea, il cui titolo è completato dalla dicitura «secondo semestre», debitamente corredato di relazione illustrativa (a differenza di quanto previsto dalla legislazione vigente per il disegno di legge di delegazione europea secondo semestre che, invece, può non recare una relazione a corredo). Viene inoltre specificato che la finalità di tale procedura è quella di consentire la celere entrata in vigore degli analoghi provvedimenti presentati nel primo semestre.
Nel preannunciare che non è sua intenzione formulare proposte emendative al disegno di legge in esame, attesa l'urgenza di una sua sollecita entrata in vigore motivata da evidenti ragioni di deflazione dell'oneroso contenzioso comunitario, segnala, con riferimento alle norme testé richiamate, l'esigenza di prevedere in prospettiva, in via normativa o comunque approvando un apposito ordine del giorno, che l'obbligo di relazione illustrativa sia esteso anche al caso della legge di delegazione europea secondo semestre, analogamente a quanto previsto dalla disposizione in esame per la legge europea secondo semestre. In entrambi i casi, infatti, tali ulteriori strumenti normativi potrebbero essere utilmente utilizzati, non come rimedi all'eventuale sopravvenienza di urgenti esigenze di adeguamento dell'ordinamento interno «sfuggite» ai disegni di legge presentati nel primo semestre, bensì quali strumenti di strategica programmazione dell'esame parlamentare dei provvedimenti, al fine di accelerarne l'approvazione, riducendo il rischio di apertura di procedure di infrazione. Ricorda in proposito che una raccomandazione in tal senso è emersa nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle procedure di infrazione, attualmente in corso di svolgimento in Commissione.
Passando ad illustrare l'articolo 43, relativo al monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), rammenta che esso prevede che il Governo trasmetta relazioni periodiche, su base semestrale, sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti. Tali relazioni vengono esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR, le quali svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.
In proposito, ricorda che la materia del monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR è ad oggi regolata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure». L'articolo 2, in particolare, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia che, ai sensi della lettera e), ha anche compiti informativi. Trasmette Pag. 125infatti alle Camere con cadenza semestrale (per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento), una relazione sullo stato attuazione del Piano, che contenga le informazioni indicate nell'articolo 1, comma 1045, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), ovvero: i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti, nonché l'indicazione delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una loro migliore efficacia. Tali prospetti devono essere approvati dal Consiglio dei ministri e trasmessi alle Camere entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027. È inoltre previsto che, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, sia trasmesso «ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti», con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Segnala, inoltre, come funzionali all'attuazione del PNRR, gli articoli 45 e 46, introdotti dal Senato, relativi, rispettivamente all'assunzione a tempo indeterminato nel numero massimo di ventotto unità di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e allo sviluppo della funzione consultiva della Corte dei conti, sia a livello centrale che locale e in condizioni di invarianza finanziaria, per includervi la possibilità di rendere pareri relativamente a funzioni e attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e dai fondi complementari al PNRR.
Sono infine apportate all'articolo 48, recante la clausola di invarianza finanziaria, le necessarie modifiche volte ad aggiornarne il contenuto rispetto alle modifiche apportate al Senato al provvedimento in esame.
In conclusione, ribadisce l'importanza di licenziare il testo in esame senza ulteriori modifiche, al fine di non prolungarne ulteriormente l'iter di approvazione parlamentare e agevolare in tal modo la chiusura delle diverse fattispecie di contenzioso europeo oggetto del provvedimento, ferma restando l'opportunità di un approfondito dibattito, i cui esiti potranno utilmente essere oggetto di successivi interventi normativi.
Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) concorda con quanto affermato dalla relatrice, esprimendo l'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento, stante la rilevanza delle disposizioni in esso contenute, in particolare in materia di appalti e subappalti. Appare infatti urgente definire in termini certi il quadro normativo nel quale gli amministratori locali e gli operatori economici sono chiamati a operare.
Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.
La seduta comincia alle 14.15.
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Sergio BATTELLI, presidente, sostituendo la relatrice Businarolo, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla II Commissione, il disegno di legge, approvato dal Senato lo scorso 21 settembre 2021, che prevede una delega al Governo per l'efficienza Pag. 126 del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata.
Il testo, che giunge all'esame della Camera in seconda lettura, è composto da un unico articolo, suddiviso in 44 commi, e presenta, analogamente alla parallela riforma del processo penale, un duplice contenuto: da una parte, delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza.
Osserva che il disegno di legge reca disposizioni destinate ad incidere profondamente sulla disciplina del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione, nel rispetto della garanzia del contraddittorio.
Sottolinea che la evidente correlazione tra la competitività del Paese e i tempi della giustizia civile rende non più procrastinabile un intervento sul rito civile che possa renderlo più snello e più celere al tempo stesso, rispondendo con ciò anche alle raccomandazioni formulate da tempo dall'Unione europea. Ricorda in particolare che la riforma dei processi civile e penale rientra tra le iniziative di riforma incluse nel PNRR, e parzialmente finanziate a valere sui relativi fondi nell'ambito della Missione 1, componente M1C1 (digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA), al fine di dare risposta alla raccomandazione specifica della Commissione europea relativa alla riduzione della durata dei processi civili e al contrasto della corruzione (country specific recommendation CSR n. 4 del 2019). Nel cronoprogramma relativo all'attuazione del PNRR il raggiungimento del traguardo (target) rappresentato dall'approvazione del disegno di legge delega di riforma del processo civile è previsto entro la fine del 2021, mentre l'esercizio della delega è previsto entro il 2022. Al rispetto di tale tempistica, congiuntamente al raggiungimento degli altri target previsti nel cronoprogramma di attuazione del PNRR, è condizionato l'ottenimento dei fondi europei del Recovery and resilience facility (RRF).
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una più dettagliata analisi del contenuto del provvedimento, ricorda, per quanto attiene alla delega per la riforma del processo civile, che il disegno di legge fissa in un anno dalla data di entrata in vigore della legge il termine per l'esercizio della stessa, prevedendo che i decreti legislativi di riforma («riassetto formale e sostanziale») del processo civile dovranno disporre novelle al codice di rito e alle leggi processuali speciali.
Quanto ai principi e criteri direttivi della riforma, ricorda che essi intervengono anzitutto sugli istituti di risoluzione alternativa delle controversie (mediazione delle controversie civili e commerciali e negoziazione assistita) con la finalità di incentivarli, adottando un testo unico in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, riordinando e semplificando gli incentivi fiscali riconosciuti dall'ordinamento a fronte delle spese sostenute nei procedimenti stragiudiziali, estendendo a tali istituti l'applicabilità del gratuito patrocinio, riformando le spese di avvio della procedura di mediazione e le indennità spettanti agli organismi di mediazione, estendendo l'ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, favorendo la partecipazione delle parti a tali procedure, anche con modalità telematiche, disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale, nonché riformando le procedure di negoziazione assistita volte alla soluzione delle controversie in materia di separazione dei coniugi.
Principi e criteri direttivi sono dettati anche per la modifica della disciplina dell'arbitrato, con la finalità di rafforzare le garanzie di indipendenza e imparzialità degli arbitri reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza, nonché, in particolare, con la finalità Pag. 127 di disciplinare l'esecutività del lodo straniero e di consentire agli arbitri rituali il potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso.
Specifici principi e criteri direttivi sono poi previsti per la riforma del processo di cognizione di primo grado, prevedendone la revisione al fine di assicurarne la semplicità, la concentrazione, l'effettività della tutela e la ragionevole durata. Tra le diverse novità richiama l'uniformazione del rito davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e la rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, nonché l'unificazione del rito per l'impugnazione dei licenziamenti. In particolare, il disegno di legge delega il Governo ad unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, prevedendo, tra l'altro, che la trattazione delle cause di licenziamento, in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro sia prioritaria e che le azioni di nullità, per quanto riguarda i licenziamenti discriminatori, siano proposte ricorrendo alternativamente al rito del lavoro, ovvero ai riti speciali previsti dall'articolo 38 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, o all'articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011 relativo alle controversie in materia di discriminazioni.
Per quanto concerne la riforma delle impugnazioni, il disegno di legge detta principi e criteri direttivi per modificare la disciplina dell'appello, del ricorso in Cassazione e della revocazione. In particolare, quanto al giudizio di appello, si prevede, tra l'altro: il superamento dell'attuale disciplina del cosiddetto filtro in appello, prevedendo la possibilità di dichiarare manifestamente infondata l'impugnazione che non ha possibilità di essere accolta; la modifica della disciplina della provvisoria esecutività delle sentenze appellate, volta a rimettere al giudice la possibilità di sospendere l'esecutività a fronte di una prognosi di fondatezza dell'impugnazione o di gravità e irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'esecuzione e la limitazione delle ipotesi di rimessione della causa in primo grado ai soli casi di violazione del contraddittorio.
Con riferimento al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, ricorda che la delega prevede, anzitutto, la riforma del cosiddetto filtro in Cassazione, con la previsione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. La riforma prevede altresì l'introduzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, da parte del giudice di merito, di una questione di diritto.
Per quanto di più stretto interesse della Commissione segnala il comma 10 dell'articolo 1, ai sensi quale viene prevista l'introduzione di una nuova ipotesi di revocazione della sentenza civile quando il contenuto di una sentenza passata in giudicato sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli.
In particolare, ricorda che il legislatore delegato dovrà prevedere che, a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che dichiari una sentenza (sulla quale si sia formato il giudicato) contraria alla Convenzione europea dei diritti, oppure ad uno dei suoi Protocolli, sia ammessa l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
La disposizione specifica che si deve comunque evitare la duplicazione di ristori e che il rimedio dovrà essere esperibile ove non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela risarcitoria, per equivalente (lettera a). Nell'ambito del procedimento di revocazione si dovrà inoltre prevedere che: i diritti acquistati dai terzi in buona fede, che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla CEDU, siano fatti salvi (lettera b)); la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetti alle parti del processo svoltosi innanzi alla CEDU (nonché ai loro eredi o aventi causa) e al pubblico ministero (lettera c)); l'impugnazione debba essere presentata entro massimo Pag. 128 90 giorni dalla comunicazione o, in mancanza della comunicazione, dalla pubblicazione della sentenza della CEDU (lettera d)). Inoltre, ai sensi della lettera e), la riforma dovrà porre in capo all'Agente del Governo l'obbligo di comunicare la pendenza del procedimento davanti alla Corte di Strasburgo a tutte le parti del procedimento che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte europea e al pubblico ministero. In tal modo si intende consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di richiedere di essere autorizzati all'intervento.
Tra le disposizioni di interesse della Commissione, segnala altresì il comma 14 dell'articolo 1, il quale prevede che nell'esercizio della delega, il Governo, provvedendo alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado, debba tenere conto di ulteriori specifici principi e criteri direttivi concernenti il riordino della disciplina relativa alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri, al fine di conformare la legislazione nazionale alla normativa europea ed inserendo nel quadro normativo nazionale disposizioni che regolino i rapporti in alcune materie di ambito civilistico del diritto internazionale privato.
Secondo quanto specificato nella Relazione tecnica allegata al maxiemendamento presentato dal Governo in Senato «le criticità del sistema del diritto internazionale privato sono emerse a seguito della non lineare applicazione della legge 31 maggio 1995, n. 218 con problematiche in tema di riconoscimento di una sentenza straniera o di un provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero l'accertamento dei requisiti del riconoscimento ai fini della successiva azione esecutiva» A tal fine, pertanto, la Relazione specifica che l'intervento trova il suo fondamento nella necessità di definire le scelte processuali da attuare nell'ambito dei procedimenti di cui a specifici regolamenti europei, tenendo conto delle peculiarità delle varie fasi delle stesse procedure europee. La Relazione specifica inoltre che «Per questi motivi, si è prescelto secondo i casi di optare o per il rito ordinario di cognizione o per quello sommario di cognizione, di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato, conformandoli alla normativa internazionale. In assenza di indicazioni da parte del legislatore europeo, viene proposta per tutti gli interventi di cui sopra, la clausola di salvaguardia di livello generale, la quale stabilisce che il giudice provvede con decreto motivato, avverso il quale può essere promosso ricorso nelle forme del rito sommario di cognizione, o con altro rito ordinario semplificato».
Il particolare, ricorda quindi che la lettera a) del citato comma 14 dispone che il Governo modifichi l'articolo 30 del decreto legislativo n. 150 del 2011, il quale stabilisce che le controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il Governo dovrà specificare che si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera ai sensi di una serie di atti europei indicati nel disegni di legge in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, di obbligazioni alimentari, regimi patrimoniali tra coniugi, effetti patrimoniali delle unioni registrate e in materia di successioni. Con riguardo a tali procedimenti, il Governo dovrà prevedere che il giudice provveda con decreto motivato, avverso il quale può essere promosso ricorso. Nell'attuazione della delega il Governo dovrà altresì prevedere che siano trattati con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e ss. c.p.c., o con altro rito ordinario semplificato: 1) i ricorsi avverso le decisioni rese nei procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti Pag. 129per il riconoscimento di una decisione straniera nonché i giudizi sulle domande di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti europei sopra elencati (lettera c); 2) le domande di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (lettera d); 3) i procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti dai seguenti atti (lettera e): regolamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza (rifusione); regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori.
Nell'esercizio della delega il Governo dovrà inoltre prevedere, con riguardo a talune tipologie di ricorsi di cui agli atti normativi indicati nelle lettere a), c) ed e) del comma 14, che gli stessi siano promossi innanzi alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti da tali atti normativi e che le decisioni della corte d'appello rese su tali ricorsi siano impugnabili innanzi alla Corte di Cassazione. Infine, il Governo è delegato ad estendere, con gli opportuni adattamenti, i criteri individuati nel comma in esame, ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera, o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia di tali decisioni si fondi su una convenzione internazionale.
Continuando nell'illustrazione del provvedimento, ricorda che principi e criteri direttivi sono dettati anche per la riforma di diversi ambiti del processo di esecuzione (articolo 1, comma 12) e per la modifica della disciplina relativa all'Ufficio per il processo (comma 18), con la previsione di analogo ufficio anche presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale, nonché presso la Procura generale della Corte di cassazione, ivi denominato «Ufficio spoglio, analisi e documentazione».
Sempre con riguardo alle disposizioni generali del codice di procedura civile, ricorda che il disegno di legge contiene anche principi e criteri direttivi per intervenire sui procedimenti di notifica incentivando il ricorso allo strumento informatico (comma 20). Finalità dell'intervento riformatore è – come precisa la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge– di semplificare e accelerare il procedimento notificatorio, valorizzando il principio di responsabilità, che impone ai soggetti obbligati a munirsi di un domicilio digitale, o che abbiano eletto un domicilio digitale, di verificarne costantemente il buon funzionamento e di consultarlo con regolarità e incentivando l'utilizzazione di strumenti informatici e delle tecnologie più avanzate.
Il disegno di legge inoltre delega il Governo a prevedere disposizioni di coordinamento della riforma con la legislazione vigente, con particolare riferimento all'individuazione dei rimedi preventivi, da esperire per conseguire il rispetto del termine di ragionevole durata del processo, e ai tempi e modi per far valere il difetto di giurisdizione (comma 22).
Specifici principi di delega sono dedicati anche alla riforma dei procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia e all'istituzione del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Al riguardo rammenta che il disegno di legge (articolo 1, comma 23), enuncia i princìpi e criteri direttivi per l'introduzione, nel codice di procedura civile, di un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attualmente attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare. Segnala che il nuovo rito Pag. 130non si applicherà ai procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità; ai procedimenti di adozione di minori di età, nonché ai procedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, cui continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni processuali civili.
Il Governo dovrà inoltre: introdurre un unico rito con riguardo ai procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio; predisporre un'autonoma regolamentazione per il giudizio di appello per tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie; introdurre la reclamabilità al tribunale dei provvedimenti adottati dal giudice tutelare. A completamento di questo disegno riformatore, il provvedimento all'esame enuncia (articolo 1, comma 24) princìpi e criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni (acquisendo dunque competenze sia civili che penali) e ad assorbire le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia.
Rammenta poi che l'articolo 1 del disegno di legge, a partire dal comma 27, introduce modifiche alla legislazione vigente destinate ad essere applicate ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge. Si tratta di novelle al codice civile e al codice di procedura civile e relative disposizioni di attuazione, finalizzate a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie. In merito, ricorda che il comma 27 interviene sull'articolo 403 del codice civile, che disciplina il provvedimento di allontanamento dei minori dall'ambiente familiare, per modificare i presupposti per l'adozione della misura da parte della pubblica autorità. A seguito di tale modifica, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, colloca il minore in un luogo sicuro, quando quest'ultimo «è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere». Con l'aggiunta di sette nuovi commi all'articolo 403 del codice civile viene inoltre disciplinata la procedura che fa seguito al provvedimento con il quale l'autorità pubblica allontana il minore da uno od entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale. La procedura coinvolge quattro distinti soggetti: la pubblica autorità che è intervenuta d'urgenza, il pubblico ministero, il tribunale per i minorenni e – eventualmente – la corte d'appello. L'ottavo nuovo comma dell'articolo 403 del codice civile stabilisce inoltre che «qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare».
Con riferimento a tali previsioni evidenzia come il tema dell'allontanamento del minore dalla propria famiglia si intersechi con quanto previsto, oltre che dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che all'articolo 8 sancisce il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza e che non possa esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che essa sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, sia necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Richiama inoltre la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il cui articolo 7 sancisce il diritto di ogni individuo al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. L'articolo 24 della medesima Carta, riconoscendo il diritto dei bambini «alla protezione Pag. 131 e alle cure necessarie per il loro benessere», stabilisce altresì che essi possano esprimere liberamente la propria opinione e che questa venga presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. Si prevede inoltre il principio secondo cui «in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente».
Sempre in materia di diritti delle persone e delle famiglie, ricorda infine che il disegno di legge modifica tra l'altro anche il riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, concentrando le competenze in ragione della natura dei procedimenti, con conseguente attribuzione al tribunale ordinario della competenza su tutti i procedimenti de potestate quando sia pendente tra le stesse parti un giudizio di separazione e divorzio (comma 28); si interviene inoltre sull'articolo 78 del codice di procedura civile, relativo al curatore speciale, al fine di prevedere per il giudice l'obbligo di procedere in alcuni casi alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento; una facoltà di nomina del curatore speciale del minore viene prevista per l'ipotesi in cui al giudice i genitori appaiano, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; in questo caso il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato (articolo 1, comma 30). Il provvedimento modifica altresì l'articolo 80 del codice di procedura civile, sempre in tema di curatore speciale del minore, per prevedere che egli debba procedere all'ascolto del minore e che possano essergli attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale.
Segnala, da ultimo, con riferimento alle controversie relative all'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, che il disegno di legge modifica i criteri di individuazione del foro competente per il giudizio, così da deflazionare l'attuale carico della sezione specializzata istituita presso il tribunale di Roma (articolo 1, comma 36).
In conclusione, preannuncia il suo orientamento favorevole sul testo in esame, che appare compatibile con il diritto dell'Unione europea e rispondente a quanto le Istituzioni europee si attendono nell'ambito del processo di riforme connesse al PNRR, riservandosi di formulare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.