CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 novembre 2021
691.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 104

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marialucia LOREFICE, presidente e relatrice, fa presente che il disegno di legge A.C. 3289, approvato dal Senato lo scorso 21 settembre 2021, prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata. Il provvedimento si compone di un unico articolo, suddiviso in 44 commi.
  Nella relazione illustra gli specifici princìpi di delega dedicati alla riforma dei procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia e all'istituzione del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, recate dai commi da 23 a 26, e le norme di diretta applicazione contenute nei commi 27 e seguenti, in quanto rappresentano le disposizioni che impattano più direttamente sulle competenze della nostra Commissione.
  Si limita a segnalare preliminarmente che il disegno di legge fissa in un anno dall'entrata in vigore della legge il termine per l'esercizio della delega e delinea il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi (commi 1-3).
  Al comma 23 dell'articolo unico il disegno di legge enuncia i princìpi e criteri Pag. 105direttivi per l'introduzione, nel codice di procedura civile, di un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attualmente attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare. In relazione a tale procedimento il Governo dovrà intervenire con riguardo, tra l'altro: ai criteri per l'attribuzione della competenza del giudice, alle norme procedurali in merito allo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti, alle domande riconvenzionali del convenuto, al tentativo obbligatorio di conciliazione alla prima udienza e alla possibilità da parte del giudice relatore di invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare. Ulteriori princìpi di delega concernono la razionalizzazione dei tempi delle fasi istruttoria e decisoria, nonché l'adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice relatore in costanza di lite. Specifici princìpi concernono l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, in presenza di segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore.
  Il Governo dovrà inoltre introdurre specifiche disposizioni relative: all'attività professionale del mediatore familiare; alla nomina di un professionista, dotato di specifiche competenze, in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare e alla regolamentazione della consulenza tecnica psicologica; alla disciplina delle modalità di nomina del curatore speciale del minore; al riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore; alla nomina del tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale.
  Fa presente che specifici criteri organizzativi sono volti a regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali e sanitari e delle attività di controllo, monitoraggio, verifica di situazioni in cui sono coinvolti minori. La delega al Governo concerne inoltre la revisione della disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori, con riguardo alle cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio e allo svolgimento delle funzioni di assistente sociale, nonché alle incompatibilità per i giudici onorari e con riguardo all'introduzione del divieto di affidamento dei minori a talune categorie di persone.
  Il Governo dovrà inoltre: introdurre un unico rito con riguardo ai procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio; predisporre un'autonoma regolamentazione per il giudizio di appello per tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie; introdurre la reclamabilità al tribunale dei provvedimenti adottati dal giudice tutelare.
  A completamento di questo disegno riformatore, il provvedimento all'esame della Commissione enuncia princìpi e criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni (acquisendo dunque competenze sia civili che penali) e ad assorbire le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia. Il tribunale si articolerà in una sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di corte di appello, e sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale ordinario del distretto. La delega detta disposizioni sull'assegnazione del personale di magistratura (togati e onorari) e amministrativo e prevede che la riforma acquisti efficacia trascorsi due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi (comma 24).
  In base a quanto previsto dal comma 25, le necessarie norme di coordinamento delle disposizioni vigenti con la suddetta riforma e una disciplina transitoria per la rapida trattazione dei procedimenti pendenti ai fini del passaggio alla nuova autorità giudiziaria e ai nuovi riti dovranno essere adottate dal Governo entro il 31 dicembre 2024.
  Infine, il disegno di legge di delega, al comma 26, prevede la riforma dell'articolo 336 del codice civile, che disciplina il procedimento Pag. 106 per l'adozione dei provvedimenti in tema di responsabilità genitoriale, per garantire l'ascolto del minore e la valorizzazione del ruolo del suo curatore speciale.
  Ricorda che il provvedimento, come già accennato, a partire dal comma 27 introduce modifiche alla legislazione vigente destinate ad essere applicate ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della legge. Si tratta di interventi sul codice civile e sulle relative disposizioni di attuazione, sul codice di procedura civile e sulle relative disposizioni di attuazione, per le quali il legislatore non utilizza lo strumento della delega al Governo. In particolare, la maggior parte di queste previsioni sono finalizzate a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie.
  Il comma 27 interviene sull'articolo 403 del codice civile, che disciplina il provvedimento di allontanamento dei minori dall'ambiente familiare, per modificare i presupposti per l'adozione della misura e disciplinare dettagliatamente il procedimento successivo all'intervento della pubblica autorità, che coinvolge il pubblico ministero, il tribunale per i minorenni e – eventualmente – la corte d'appello.
  Il comma 28 modifica il riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, di cui all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, concentrando le competenze in ragione della natura dei procedimenti, con conseguente attribuzione al tribunale ordinario della competenza su tutti i procedimenti de potestate quando sia pendente tra le stesse parti un giudizio di separazione e divorzio.
  Il comma 30 interviene sull'articolo 78 del codice di procedura civile, relativo al curatore speciale, al fine di estendere la possibilità per il giudice di procedere alla nomina del curatore speciale del minore; tale nomina, in alcuni specifici casi, è da considerarsi obbligatoria, pena la nullità degli atti del procedimento.
  Il comma 31 modifica l'articolo 80 del codice di procedura civile, sempre in tema di curatore speciale del minore, per prevedere che egli debba procedere all'ascolto del minore e che possano essergli attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Vengono inoltre disciplinati i presupposti e il procedimento per la revoca del curatore speciale.
  Il comma 33 modifica la disciplina relativa alla soluzione delle controversie insorte tra genitori, di cui all'articolo 709-ter del codice di procedura civile, per consentire al giudice di disporre, oltre che il risarcimento danni a carico di un genitore nei confronti dell'altro, anche il pagamento di una somma di denaro dovuta per ciascun giorno di inottemperanza da parte del genitore ai provvedimenti del giudice.
  Il comma 34 interviene sugli articoli 13 e 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, al fine di aggiungere, nell'albo dei consulenti tecnici tenuto da ciascun tribunale la categoria dei neuropsichiatri infantili, degli psicologi dell'età evolutiva e degli psicologi giuridici o forensi, individuando le specifiche caratteristiche richieste al professionista per accedere all'albo.
  Fa presente, infine, che il comma 35 modifica la disciplina della negoziazione assistita per la soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014, per estendere l'applicazione di questo istituto anche per la soluzione consensuale delle controversie tra genitori relative all'affidamento e al mantenimento di figli naturali, al mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e agli obblighi alimentari.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI), sottolinea che numerosi aspetti della riforma del processo civile rivestono una particolare rilevanza con riferimento alle competenze della Commissione Affari sociali, in quanto attengono alla tutela dei minori che si trovano in una condizione di particolare difficoltà. Si dichiara estremamente preoccupata per la scelta di affidare a un giudice monocratico le decisioni concernenti la protezione di coloro che si trovano nell'età evolutiva, essendo in ogni caso consapevole della necessità di riformare le procedure Pag. 107giudiziarie che interessano i minori, come chiaramente emerso anche dalle audizioni svolte presso la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.
  Ribadisce che la decisione di affidare determinati compiti al giudice monocratico contrasta con la finalità della tutela dei minori, in quanto un organo collegiale sarebbe in grado di garantire un confronto più ampio e il raggiungimento di un punto di caduta più vicino agli interessi dei soggetti da tutelare. Segnala che preoccupazioni al riguardo sono state espresse anche dal Consiglio superiore della magistratura, dalle associazioni degli avvocati e da quelle rappresentative delle famiglie.
  Ritiene doveroso precisare che le critiche espresse non derivano da una difesa dell'attuale operato dei tribunali per i minori, che soffrono, inoltre, di una cronica carenza di personale. Evidenzia la necessità di tutelare al massimo grado coloro che possono essere considerati i più fragili tra coloro che si trovano in condizioni di fragilità, in quanto persone che vivono una condizione di oggettiva difficoltà e non sono in grado di far valere in maniera diretta i propri diritti. Reputa che quello compiuto in tale ambito con il provvedimento in esame costituirebbe un vero e proprio passo indietro.
  Ribadisce la sua intenzione di dare voce alle richieste d'aiuto provenienti da diverse realtà, in quanto la riforma di ampia portata proposta dal Governo rischia di avere un impatto molto forte sulla vita delle persone. Auspica che vi sia un'ampia condivisione rispetto a quanto da lei evidenziato, anche attraverso la presentazione di specifiche proposte emendative, osservando che rispetto a un tema di tale rilevanza non dovrebbero esserci contrapposizioni tra le diverse forze politiche.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire e precisando che la discussione potrà proseguire nella seduta prevista per la giornata successiva, nella quale, in ogni caso, la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene la Ministra per le disabilità, Erika Stefani.

  La seduta comincia alle 14.25.

Delega al Governo in materia di disabilità.
C. 3347 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che la Commissione avvia l'esame, in sede referente, del disegno di legge A.C. 3347, recante «Delega al Governo in materia di disabilità», collegato alla manovra di finanza pubblica. Fa presente che la Commissione Bilancio, nella seduta di ieri, ha esaminato il disegno di legge ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e ha espresso parere favorevole. Alla luce di tale parere, la Presidenza della Camera ha comunicato che il predetto disegno di legge non reca disposizioni estranee al suo oggetto, come definito dall'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento e ne ha disposto, quindi, l'assegnazione in sede referente alla XII Commissione.
  Fa altresì presente che, con lettera del 9 novembre, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha scritto al Presidente della Camera ricordando come nel documento della Commissione europea denominato «Allegato della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia» sia indicato come la delega al Governo in materia di disabilità debba entrare in vigore entro il 31 dicembre 2021. Nella medesima lettera è stata altresì rappresentata, al fine di Pag. 108consentire il rispetto degli impegni assunti dal Governo nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche con riferimento all'erogazione delle risorse destinate all'Italia nell'ambito del medesimo Piano, l'esigenza di integrare il programma dei lavori dell'Assemblea con l'esame del richiamato disegno di legge in tempo utile da prevederne la discussione, anche presso l'altro ramo del Parlamento, nei termini stabiliti in sede europea, nonché per consentire alle Commissioni competenti di programmare conseguentemente i rispettivi lavori.
  A seguito di tale lettera, nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo svoltasi ieri è stato stabilito di inserire nel programma dei lavori dell'Assemblea, per il mese di dicembre, l'esame del suddetto disegno di legge, ove la Commissione ne abbia concluso l'esame in sede referente.
  Precisa pertanto che nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento della relazione introduttiva e che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista al termine della medesima seduta, saranno definite le fasi relative al seguito dell'esame del provvedimento in oggetto.
  Dà, quindi, la parola alle relatrici, deputate Noja e Sportiello, per lo svolgimento della relazione.

  Lisa NOJA (IV), relatrice, ricorda che il disegno di legge di cui la XII Commissione avvia l'esame nella seduta odierna (A.C. 3347) reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. Esso rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore», del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tale riforma (cosiddetta Legge quadro sulla disabilità) prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare un'effettiva inclusione nella società. Il disegno di legge è stato dichiarato collegato alla legge di bilancio dalla Nota di aggiornamento al DEF 2021, a completamento della manovra di bilancio 2022-2024. Nel documento della Commissione europea denominato «Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia» è indicato che la Legge quadro per la disabilità debba entrare in vigore entro il 31 dicembre 2021. Il citato documento sottolinea che l'obiettivo principale della riforma in oggetto è quello di modificare la legislazione sulle disabilità e promuovere la deistituzionalizzazione (vale a dire il trasferimento dalle istituzioni pubbliche o private alla famiglia o alle case della comunità) e l'autonomia delle persone con disabilità. Ciò deve comportare: I) il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali; II) la semplificazione dell'accesso ai servizi sociali e sanitari; III) la riforma delle procedure di accertamento delle disabilità; IV) la promozione di progetti di vita indipendente; V) la promozione del lavoro di gruppi di esperti in grado di sostenere le persone con disabilità con esigenze multidimensionali.
  Procede all'illustrazione della prima parte del contenuto del provvedimento, che si compone di 4 articoli, precisando che le relatrici si riservano di intervenire nel merito delle singole disposizioni nel corso del seguito dell'iter del provvedimento.
  L'articolo 1 definisce l'oggetto e la finalità della delega. Il Governo è delegato ad adottare, entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Convention on the Rights of persons with disabilities, di seguito CRPD) e del relativo Protocollo opzionale, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 nonché alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea del 3 marzo 2021. La finalità perseguita è quella di garantire al cittadino con disabilità il riconoscimento Pag. 109della propria condizione, anche mediante una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole, tale da consentire il pieno rispetto dei diritti civili e sociali e l'effettivo e completo accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni e delle agevolazioni previsti (comma 1).
  Il comma 2 disciplina la procedura di emanazione dei decreti legislativi. Essi sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute e gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. È previsto il parere sugli schemi di decreto delle Commissioni parlamentari competenti, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  Il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni della difformità dall'intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati.
  È poi stabilito che il Governo assicuri, nella predisposizione dei decreti, leale collaborazione con le regioni e gli enti locali e che può avvalersi del supporto dell'Osservatorio nazionale per la disabilità (comma 3). Ricorda che la citata legge n. 18 del 2009 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità, con la finalità di far evolvere e migliorare l'informazione sulla disabilità nel nostro Paese e, nel contempo, di fornire un contributo al miglioramento del livello di efficacia e di adeguatezza delle politiche, nonché di elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della suddetta Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani (CIDU). Il comma 4 prevede la facoltà del Governo di emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui al comma 2.
  Il comma 5 specifica che i decreti legislativi intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei seguenti ambiti: a) definizione della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore; b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base; c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipendente; d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione; e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità; f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità; g) disposizioni finali e transitorie.
  L'articolo 2 reca i princìpi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega finalizzata al raggiungimento degli obiettivi individuati all'articolo 1.
  Il comma 1 traccia in modo più specifico i confini dell'attività normativa del Governo, diretta al coordinamento, formale e sostanziale, di tutte le disposizioni Pag. 110normative vigenti negli ambiti sopra definiti, incluse quelle di recepimento e attuazione della normativa europea. Tale attività comprende anche la messa a punto delle opportune modifiche volte ad assicurare e migliorare la coerenza della normativa di settore e ad adeguare e aggiornare il linguaggio normativo, individuando espressamente le disposizioni da abrogare. In ogni caso è richiamata l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile, concernente le abrogazioni.
  In relazione a ciascuno dei sette ambiti individuati dal comma 5 dell'articolo 1 (lettere da a) a g)) sono previsti specifici princìpi e criteri direttivi (comma 2).
  Per quanto concerne l'ambito relativo alle definizioni della condizione di disabilità e al riassetto e semplificazione della normativa di settore, tali principi e criteri direttivi includono (lettera a)):

   l'adozione di una definizione di disabilità coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della CRPD, da introdurre nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, definendo un processo valutativo della condizione di disabilità;

   l'adozione di una definizione di «durevole menomazione» quale presupposto necessario da accertare al fine di individuare le persone con disabilità;

   l'adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – International Classification of Functioning Disability and Health (di seguito «ICF»), ai fini della descrizione della disabilità congiuntamente alla Classificazione internazionale delle malattie (di seguito «ICD»), dell'Organizzazione mondiale della sanità;

   l'adozione di una definizione di profilo di funzionamento coerente con la Classificazione ICF e con le disposizioni della CRPD e che tenga conto della Classificazione ICD;

   l'introduzione nella legge n. 104 del 1992 della definizione di accomodamento ragionevole, prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della CRPD.

  Con riguardo all'accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base, rientrano tra i principi e criteri direttivi (lettera b)):

   l'introduzione nella legge n. 104 del 1992 di disposizioni che prevedano un processo valutativo complesso, distinguendo la valutazione di base da una successiva e facoltativa valutazione multidimensionale, attivabile dalla persona o da chi la rappresenta;

   la previsione che, in conformità alle indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD e della definizione di «durevole menomazione», la valutazione di base definisca il profilo di funzionamento della persona e certifichi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992, e ai fini dei correlati benefici o istituti, la necessità di sostegno della persona e di accomodamenti ragionevoli;

   la razionalizzazione e unificazione in un'unica procedura di tutti i processi di accertamento dell'invalidità previsti dalla normativa vigente;

   l'individuazione di criteri per l'aggiornamento delle tabelle delle percentuali degli stati invalidanti di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, da adottarsi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

   l'affidamento a un unico soggetto pubblico della competenza esclusiva medico-legale sulle procedure valutative sopra indicate. La finalità è quella di garantire un'omogenea valutazione su tutto il territorio nazionale e di realizzare, anche a fini deflattivi del contenzioso giudiziario, una semplificazione e razionalizzazione degli aspetti procedurali e organizzativi del processo Pag. 111 valutativo di base. A tale scopo potranno essere previsti procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, in modo che siano assicurati tempestività, efficienza, trasparenza e sia riconosciuta la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità;

   la previsione di un efficace sistema di controlli sulla effettiva sussistenza e permanenza dello stato invalidante, in modo da monitorare l'adeguatezza delle prestazioni rese.

  Comunica, quindi, che le restanti disposizioni del provvedimento saranno illustrate dall'altra relatrice, la collega Sportiello.

  Gilda SPORTIELLO (M5S), relatrice, con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e di vita indipendente, ricorda che sono indicati i seguenti principi e criteri direttivi (lettera c)):

   prevedere modalità di coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte per l'integrazione della programmazione nazionale sociale e sanitaria;

   prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale che devono essere composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e progettazione in ambito sociosanitario e socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni già individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario;

   prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della persona, necessario alla predisposizione del progetto personalizzato e al monitoraggio nel tempo dei suoi effetti;

   prevedere che la valutazione multidimensionale assicuri l'elaborazione di un progetto di vita personalizzato, sulla base di un approccio multidisciplinare e con la partecipazione della persona con disabilità o di chi la rappresenta. Tale progetto individua i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali;

   prevedere che il progetto di vita individuale sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute, nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, anche individuando le barriere ed i facilitatori che incidono sui contesti di vita. Dovrà essere assicurato il rispetto dei princìpi al riguardo sanciti dalla CRPD, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli necessari a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, inclusi quelli lavorativi e scolastici;

   prevedere che sia garantita comunque l'attuazione del progetto di vita personalizzato e partecipato, al variare del contesto territoriale e di vita della persona con disabilità;

   assicurare che l'elaborazione del progetto di vita personalizzato e partecipato coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

   prevedere che nel progetto di vita personalizzato venga indicato il cosiddetto budget Pag. 112 di progetto. Con tale espressione si fa riferimento all'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche volte a dare attuazione alla progettazione. Dovranno anche essere stabilite le ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte, possa essere autogestito con obbligo di rendicontazione secondo i criteri predefiniti nel progetto stesso;

   prevedere che, nell'ambito del progetto di vita personalizzato e partecipato, l'individuazione degli interventi necessari a garantire il superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali avvenga nei termini e in linea con l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della CRPD;

   prevedere l'individuazione nel progetto personalizzato di figure professionali con il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e assicurare il confronto con la persona con disabilità e i suoi referenti familiari;

   prevedere che, nell'ambito del progetto di vita personalizzato diretto ad assicurare inclusione e partecipazione sociale, possano essere individuati sostegni e servizi per l'abitare e modelli di assistenza personale autogestita che supportino l'autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle Missioni 5 e 6 del PNRR;

   prevedere eventuali forme di finanziamento aggiuntivo per le finalità dirette al reperimento di figure professionali specializzate per l'attuazione del progetto e meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate alla istituzionalizzazione a favore dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente.

  Con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi (lettera d)), il provvedimento prevede come principio il criterio direttivo quello di istituire, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche interoperabili che, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati personali: supportino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti personalizzati; consentano la consultabilità delle certificazioni, delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza socio-sanitaria che spettano alla persona con disabilità; garantiscano in ogni caso la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti delle persone con disabilità e la possibilità di effettuare controlli; contengano anche le informazioni relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità.
  In relazione alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, ricorda che sono richiamati i seguenti principi e criteri direttivi (lettera e)):

   prevedere l'individuazione, presso ciascuna Amministrazione, di una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative nell'ambito del piano previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

   prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità alla formazione della sezione del piano relativa alla programmazione strategica di cui al punto precedente;

   introdurre tra gli obiettivi di produttività delle Amministrazioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli specificamente volti a rendere effettiva l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità;

   prevedere che i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità possano presentare osservazioni ai documenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai profili che riguardano l'accessibilità e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;

Pag. 113

   prevedere che il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative sia inserita tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale;

   prevedere la nomina da parte dei datori di lavoro pubblici di un responsabile del processo di inserimento in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al fine di garantire l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

   prevedere l'obbligo per i concessionari dei pubblici servizi di indicare nella carta dei servizi gli standard di qualità del servizio erogato che assicurino la effettiva accessibilità delle prestazioni alle persone con disabilità;

   estendere il ricorso per l'efficienza delle Amministrazioni, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla mancata attuazione o alla violazione degli standard di qualità dei servizi essenziali all'inclusione sociale e all'accessibilità delle persone con disabilità.

  Per quanto concerne l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, segnala che il provvedimento stabilisce seguenti principi e criteri direttivi (lettera f)):

   istituire il Garante nazionale delle disabilità, per la tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità, avente natura monocratica;

   definirne le competenze, i poteri, la composizione e la struttura organizzativa, disciplinandone le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni: raccogliere segnalazioni e fornire assistenza alle persone con disabilità che subiscano discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto dedicato; svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori; formulare raccomandazioni e pareri alle Amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti; promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le Amministrazioni competenti per materia.

  Con riguardo alle disposizioni finali e transitorie, sono previsti i seguenti principi e criteri direttivi (lettera g)):

   coordinare le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1 con quelle ancora vigenti, ivi comprese quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e ai relativi fondi;

   definire le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità, con individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more della effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, ivi compresi gli enti operanti nel terzo settore.

  Segnala che l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, stabilendo che ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede:

   a) con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Fondo per la disabilità e la non autosufficienza);

   b) con le risorse disponibili nel PNRR, per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento;

   c) mediante razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse previste a legislazione Pag. 114 vigente per il settore della disabilità.

  Viene poi previsto, in conformità con l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Fa presente, infine, che l'articolo 4 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Marialucia LOREFICE, presidente, in considerazione della necessità di assicurare lo svolgimento degli ulteriori punti all'ordine del giorno, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.20.