CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 novembre 2021
691.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 95

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 10 novembre 2021.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.
Audizione del professor Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio smart working del Politecnico di Milano.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.00 alle 14.30.

Audizione di Maurizio De Castri, professore ordinario di organizzazione aziendale presso l'Università Pag. 96degli studi di Roma «Tor Vergata», di Domenico De Masi, professore emerito di sociologia del lavoro presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza», e di Lorenzo Gaeta, professore ordinario di diritto del lavoro dell'Università degli studi di Siena.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 15.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Romina MURA, presidente, comunica che il deputato Gianfranco Rotondi ha cessato di fare parte della Commissione. Lo ringrazia, a nome della Commissione, per l'attività svolta.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
C. 3289 Governo, approvato dal Senato e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Romina MURA, presidente, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di competenza.
  Dà, pertanto, la parola alla relatrice perché svolga il suo intervento introduttivo e formuli la sua proposta di parere.

  Rina DE LORENZO (LEU), relatrice, rileva preliminarmente che il provvedimento, adottato come testo base dalla II Commissione, consta di un unico articolo e reca una serie di deleghe al Governo, da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge, volte a introdurre modifiche sulla disciplina del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, volte, come si legge nella relazione introduttiva, al raggiungimento di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione, nel rispetto della garanzia del contraddittorio. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza indica l'entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile tra i traguardi da conseguire entro la fine dell'anno in corso nel perseguimento degli obiettivi del Piano.
  Venendo al contenuto del disegno di legge, segnala che il comma 1 dell'articolo 1 delega il Governo al riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, mentre i commi 2 e 3 disciplinano le modalità di esercizio della delega.
  I principi e dei criteri direttivi per la modifica delle discipline della mediazione e della negoziazione assistita sono elencati al comma 4. Tra questi, segnala che la lettera g) prevede l'esclusione, sia con riferimento alla conciliazione in sede di mediazione, sia in sede giudiziale, della responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, ferma restando la responsabilità per dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti, mentre la lettera q) prevede l'estensione della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita anche per le controversie individuali di lavoro, di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, senza che la stessa costituisca una condizione di procedibilità, con l'assistenza necessaria di un avvocato e, ove ritenuto necessario, anche di consulenti del lavoro. Viene espressamente fatto salvo quanto previsto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, secondo cui la conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui al citato articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Alle forme di negoziazione assistita Pag. 97previste dalla delega non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113 del codice civile in materia di invalidità delle rinunzie e transazioni relative a diritti dei prestatori di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi.
  Il comma 5 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per la revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica, mentre il comma 6 elenca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale. Per le modifiche in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace, i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono fissati dal comma 7 mentre il comma 8 individua principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di appello. A tale ultimo riguardo, segnala che tra i criteri direttivi la lettera c) prevede l'esposizione chiara, sintetica e specifica, a pena di inammissibilità, delle indicazioni degli atti, introduttivi disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, riguardanti, rispettivamente, la forma dell'appello e il ricorso in appello nel rito del lavoro.
  Il comma 9 reca i principi e i criteri direttivi per la riforma del giudizio di cassazione, mentre il comma 10 elenca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'introduzione del rimedio della revocazione quando il contenuto di una sentenza, una volta formatosi il giudicato, sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli.
  Si sofferma, in particolare, sul comma 11, che riguarda l'esercizio della delega in materia di controversie di lavoro e di previdenza e fissa, quale unico principio e criterio direttivo, l'unificazione e il coordinamento della disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie. Come è noto, infatti, per i rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015 si applica alla controversia sui licenziamenti il cosiddetto «rito Fornero», previsto dall'articolo 1, commi da 47 a 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede una prima fase istruttoria, al termine della quale il giudice emette un'ordinanza, immediatamente esecutiva, di accoglimento o di rigetto della domanda, con successiva eventuale opposizione contro l'ordinanza medesima. L'efficacia esecutiva di quest'ultima non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisca il giudizio eventualmente instaurato con l'opposizione. Per i rapporti di lavoro instaurati successivamente, invece, ai sensi dell'articolo 11 decreto legislativo n. 23 del 2015, in caso di licenziamento trova applicazione la disciplina processuale generale relativa alle controversie in materia di lavoro. La soluzione proposta dalla Commissione Luiso è quella di ricondurre la disciplina processuale a quella generale prevista per le controversie di lavoro, individuando tuttavia una sorta di corsia preferenziale. La Commissione ha evidenziato che tale scelta, da un lato, mira a razionalizzare il quadro normativo, che prevede discipline fortemente differenziate esclusivamente sulla base del momento dell'assunzione del lavoratore e, dall'altro, intende superare le difficoltà interpretative e applicative emerse in sede di applicazione del «rito Fornero». La previsione di un unico rito per le controversie in materia di licenziamenti consentirebbe anche il superamento delle difficoltà a trattare unitariamente le controversie che riguardino lavoratori assunti in tempi diversi, con inevitabili ricadute sia sull'economia processuale, sia sulle possibilità di successo delle eventuali proposte conciliative.
  Nella delega, quindi, alla lettera a) del comma 11, si prevede il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. La lettera b) prevede l'introduzione delle azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, Pag. 98 con ricorso con il rito del lavoro, ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. La lettera c) prevede, infine, la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di introdurre, in alternativa al rito di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori con i rispettivi riti speciali, di cui all'articolo 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, e all'articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011, prevedendo la preclusione di agire successivamente in giudizio con rito diverso.
  Il comma 12 introduce i principi e i criteri direttivi per la modifica della disciplina del processo di esecuzione. Il comma 13 reca i principi e i criteri direttivi per la riforma dei procedimenti in camera di consiglio. Si tratta, in particolare, della riduzione delle ipotesi di collegialità e, in conseguenza di tale riduzione, del trasferimento alle amministrazioni interessate, ai notati e ad ulteriori professionisti dotati di specifiche competenze, di alcune delle funzioni amministrative nella volontaria giurisdizione attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.
  Fa presente, poi, che il comma 14 indica i principi e i criteri direttivi per la revisione dei procedimenti in camera di consiglio e del procedimento sommario di cognizione di primo grado, mentre il comma 15 reca i principi e i criteri direttivi per la riforma dell'arbitrato.
  Si sofferma sul comma 16, che reca i principi e i criteri direttivi per la modifica della normativa riguardante i consulenti tecnici. Il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà modificare la normativa in materia di consulenti tecnici rivedendo, in primo luogo, ai sensi della lettera a), il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani. Segnala, in particolare, che ai sensi della lettera f), in sede di esercizio della delega, dovranno essere assicurate adeguate tutele alle situazioni di salute, gravidanza o contingenti che si possono verificare nel corso dell'anno lavorativo prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi.
  Il comma 17 introduce i principi e i criteri direttivi per l'accelerazione e l'efficientamento dei procedimenti civili.
  Si sofferma sul comma 18, che reca principi e criteri per la modifica della disciplina relativa all'Ufficio per il processo, prevedendo altresì l'istituzione di tale ufficio anche presso la Corte di Cassazione e la Procura generale e modellandone i compiti sulle specificità funzionali e organizzative della Corte stessa. In termini analoghi l'Ufficio viene istituito anche presso la Procura generale della Corte di cassazione, e viene denominato «Ufficio spoglio, analisi e documentazione». Ricordo che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inserisce tra gli obiettivi prioritari, nel settore della giustizia, al fine di ridurre la durata dei giudizi, quello di portare a piena attuazione l'Ufficio del processo, stanziando allo scopo 2.342,1 milioni di euro. L'obiettivo principale dell'intervento è offrire un concreto ausilio alla giurisdizione, così da poter determinare un rapido miglioramento della performance degli uffici giudiziari per sostenere il sistema nell'obiettivo dell'abbattimento dell'arretrato e ridurre la durata dei procedimenti civili e penali. In relazione alla riforma dell'ufficio del processo presso i tribunali e le corti d'appello, la delega alla lettera a) prevede l'organizzazione dell'ufficio, diretto e coordinato da uno o più magistrati, sulla base dei requisiti professionali del personale da assegnare. Ai sensi della lettera b) all'ufficio debbano essere attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura, compiti di supporto ai magistrati, relativi ad attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale alla predisposizione di bozze di provvedimenti, al supporto nella verbalizzazione e alla cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi, compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici, di coordinamento tra l'attività del magistrato e quella del cancelliere, di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione dei precedenti giurisprudenziali, Pag. 99 di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro. Come segnalato, la lettera c) prevede l'istituzione presso la Corte di cassazione di uffici per il processo, individuando i requisiti professionali del personale da assegnare, attribuendo a tali strutture compiti di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, di supporto ai magistrati, di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici, di raccolta di materiale e di documentazione. Ai sensi della successiva lettera d) si prevede l'istituzione presso la Procura generale della Corte di cassazione dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, individuando le figure professionali da assegnare, attribuendo compiti di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti, di supporto ai magistrati, anche per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici, di raccolta di materiale e di documentazione.
  Per l'attuazione di tali disposizioni, il comma 19 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato cinquecento unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1.
  Quanto alle altre disposizioni, segnala che il comma 20 reca i principi e i criteri direttivi per la riforma del procedimento notificatorio, il comma 21 introduce i principi e i criteri direttivi per la modifica del codice di procedura civile al fine di rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi e il comma 22 reca ulteriori principi e criteri direttivi con finalità di coordinamento con particolare riferimento all'individuazione dei rimedi preventivi, da esperire per conseguire il rispetto del termine di ragionevole durata del processo, e ai tempi e modi per far valere il difetto di giurisdizione.
  Fa presente, poi, che il comma 23 enuncia i princìpi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto a conformarsi, nell'esercizio della delega, volta, in particolare, a introdurre, nel codice di procedura civile, un rito unificato denominato «Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie». Tra essi, con riferimento alle competenze della Commissione, si segnala che la lettera o) prevede l'applicazione della disciplina recata dalla legge n. 4 del 2013, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate» per regolare l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili e la lettera p) prevede l'istituzione presso ciascun Tribunale di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica.
  Evidenzia, quindi, che il comma 24 reca i principi e i criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni e ad assorbire le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia. Ai sensi della lettera a), Anzitutto, in base alla lettera a), l'istituzione del nuovo Tribunale dovrà essere effettuata nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura, del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale. Segnala, altresì, che la lettera i) prevede a che il Governo debba disciplinare la struttura, la composizione e le attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, mentre la lettera aa) disciplina le modalità di assegnazione del personale di cancelleria e delle dotazioni materiali al Tribunale per i minorenni. Il comma 25 delega il Governo ad adottare le norme necessarie al coordinamento della riforma di cui al comma 24 con le disposizioni e ad introdurre una disciplina transitoria per la rapida trattazione dei procedimenti pendenti ai fini del passaggio alla nuova autorità giudiziaria e ai nuovi riti.
  Il comma 26 contiene i principi e criteri direttivi per la riforma dell'articolo 336 del codice civile, che disciplina il procedimento per l'adozione dei provvedimenti in tema di responsabilità genitoriale, volti a garantire l'ascolto del minore e la valorizzazione del ruolo del suo curatore speciale. Pag. 100
  Fa presente che i commi 27, 28, 30, 31, 33 e 34 introducono modifiche al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione, al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, finalizzate a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie. Le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge. I commi 29 e 32 modificano, invece, alcune previsioni del codice di procedura civile al fine di introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata. Il comma 35 introduce modifiche alla disciplina della negoziazione assistita per la soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi. Il comma 36 modifica i criteri di individuazione del foro competente per le controversie relative all'accertamento dello stato di cittadinanza italiana. Il comma 37 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 27 a 36 si applichino ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge. I commi da 38 a 44 recano le disposizioni di carattere finanziario per l'attuazione della riforma.
  Alla luce d queste considerazioni, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto.
C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2021.

  Romina MURA, presidente, comunica che, a seguito dello svolgimento, nella giornata, di ieri delle audizioni di rappresentanti delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-Trasporti e UGL Autoferrotranvieri, la Commissione deve decidere in ordine alle modalità di prosecuzione dell'esame delle proposte di legge.
  Chiede, pertanto, al relatore, on. Giaccone, di formulare la sua proposta al riguardo.

  Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, alla luce degli elementi emersi dalle audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, propone di proseguire l'attività istruttoria, programmando ulteriori audizioni, che permettano di raccogliere spunti utili all'esame delle proposte di legge.

  Romina MURA, presidente, preso atto di quanto osservato dal relatore, fa presente che le modalità di prosecuzione dell'attività istruttoria sulle proposte di legge in esame potranno essere decise nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata nella giornata odierna.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 15.45.

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Romina MURA, presidente, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di Pag. 101presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 3 novembre 2021, ed essendo stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare la proroga del termine di conclusione dell'indagine medesima al 31 dicembre 2021.

  La Commissione approva la proroga del termine di conclusione dell'indagine nei termini indicati dalla presidente.

  La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 10 novembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-06474 Mura: Atti discriminatori nei confronti di una dipendente dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (A.I.A.S.) Cagliari.

5-06876 Ascari: iniziative per assicurare maggiori livelli di tutela e sicurezza ai lavoratori della società SETA Spa.

5-06910 Ferri: valutazione dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini del concorso per l'assunzione come consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS.