CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 novembre 2021
691.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 87

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 10 novembre 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, sull'andamento dei prezzi dei prodotti energetici.
Rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.

Rappresentanti di ENI.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 15.25.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
C. 3289 Governo, approvato dal Senato e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 88

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, esponendo in sintesi il contenuto del provvedimento, approvato dal Senato lo scorso 21 settembre 2021 e adottato come testo base dalla II Commissione Giustizia, fa presente che esso contiene disposizioni destinate ad incidere profondamente, attraverso la successiva adozione di uno o più decreti legislativi da parte del Governo, sulla disciplina del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione, nel rispetto della garanzia del contraddittorio: la stretta connessione tra la competitività del Paese, come percepita dagli investitori internazionali, e i tempi della giustizia civile rende infatti non più procrastinabile un intervento sul rito civile che possa renderlo più snello e più celere al tempo stesso. Rammenta che al Senato il provvedimento è stato presentato dal Governo Conte II il 9 gennaio 2020 (atto Senato 1662) e che, successivamente, con la formazione del Governo Draghi, il Ministro della giustizia Cartabia, nel mese di marzo 2021, ha insediato una Commissione di studio, la cosiddetta Commissione Luiso, per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti allo stesso alternativi, attraverso la formulazione di puntuali proposte emendative al citato disegno di legge S. 1662. Sulla base dei lavori di tale Commissione, il 16 giugno 2021 il Governo ha presentato una serie di emendamenti al testo originario e, in Assemblea, ha presentato un maxiemendamento, che ha recepito le modifiche approvate in sede referente, sulla cui approvazione ha posto la questione di fiducia. Per questa ragione il disegno di legge che giunge all'esame della Camera si compone di un unico articolo suddiviso in 44 commi.
  Illustra quindi le parti che più direttamente investono profili di interesse per la X Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una più dettagliata analisi del contenuto del provvedimento.
  Evidenzia, in primo luogo, che il disegno di legge interviene anzitutto sugli istituti di risoluzione alternativa delle controversie con la finalità di incentivarli. In tal senso il comma 4 dell'articolo 1 individua principi e criteri direttivi per la modifica degli istituti di risoluzione alternativa delle controversie, della mediazione delle controversie civili e commerciali e della negoziazione assistita. In particolare, il Governo è delegato ad incentivare il ricorso a tali strumenti, adottando un testo unico in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, aumentando gli incentivi fiscali, estendendo a tali istituti l'applicabilità del gratuito patrocinio, estendendo l'ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, favorendo la partecipazione delle parti a tali procedure, anche con modalità telematiche, disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale, potenziando la formazione e l'aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici. Il comma 4, lettera a), individua alcuni principi e criteri direttivi per il riordino e la semplificazione degli incentivi fiscali riconosciuti dall'ordinamento a fronte delle spese sostenute nei procedimenti di stragiudiziali di risoluzione delle controversie. La lettera b) delega il Governo ad adottare un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), per raccogliere le disposizioni che disciplinano procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie (escludendo l'istituto dell'arbitrato) armonizzando la normativa. A partire dalla lettera c) il comma 4 dell'articolo 1 detta una serie di principi e criteri direttivi per la riforma della mediazione. Ricorda, preliminarmente, che la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali è contenuta nel decreto legislativo n. 28 del 2010 (come modificato dal decreto-legge n. 69 del 2013) che – in relazione a specifiche controversie – attribuisce alla mediazione un carattere obbligatorio; ciò comporta che il previo esperimento di un tentativo di conciliazione rappresenta una condizione di procedibilità della successiva azione in Pag. 89sede civile. Le controversie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione attengono, tra le altre, alle materie dei diritti reali, della locazione, del comodato, dell'affitto di aziende nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari. Ciò ricordato, segnala che, in particolare, la lettera c) delega il Governo a intervenire sul comma 1-bis, dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 al fine di estendere l'obbligatorietà della mediazione, ai fini della proposizione della domanda in sede civile, alle controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, d'opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e subfornitura, fatti salvi i casi per i quali la legge già prevede altre procedure obbligatorie di soluzione stragiudiziale delle controversie. Quando il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti dovranno essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. In ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. La disposizione in esame, inoltre, prevede un monitoraggio dell'attuazione della delega che, a distanza di 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di estensione dell'obbligatorietà della mediazione, conduca ad una valutazione sull'opportunità del mantenimento della mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione civile. La lettera d) stabilisce che in sede di riforma il Governo dovrà individuare la parte tenuta a presentare la domanda di mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo per i quali la mediazione sia obbligatoria, nonché disciplinare il regime del medesimo decreto ingiuntivo ove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità. La lettera e) delega il Governo a intervenire sulle procedure di mediazione, al fine di favorire la partecipazione effettiva delle parti e il reale confronto sulla controversia, disciplinando altresì le conseguenze della mancata partecipazione. Al riguardo, il criterio di delega della lettera f) stabilisce che la possibilità di delegare la partecipazione agli incontri ad altri soggetti venga limitata all'impossibilità di partecipazione personale per giustificati motivi. La lettera g) interviene sulla responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni. La lettera h) riguarda le controversie in materia di condominio. La lettera i) delega il Governo a prevedere che la relazione dell'esperto intervenuto nella fase di mediazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice, previo accordo delle parti al momento della nomina dell'esperto stesso. La lettera l) stabilisce che nell'attuazione della delega si operi una riforma della disciplina inerente alla formazione e all'aggiornamento dei mediatori: la riforma dovrà incidere sugli strumenti di formazione sia teorica, sia di carattere pratico. In base alla lettera m) il Governo è delegato a potenziare i requisiti di qualità e trasparenza della mediazione. Ai sensi della lettera n) nell'attuare la delega dovranno essere riformati e razionalizzati i criteri posti a base della valutazione dell'idoneità e degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile scientifico dell'ente di formazione. Secondo quanto disposto dalla lettera o), in sede di esercizio della delega il Governo dovrà valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice, oggi prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2010. La lettera p) delega il Governo a prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano, previo accordo delle parti, essere svolte anche con modalità telematica e collegamenti da remoto. Le successive lettere dell'articolo 1 comma 4 del disegno di legge attengono alla riforma delle procedure di negoziazione assistita.
  Segnala poi che il comma 5 dell'articolo 1 contiene i princìpi per la revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tra le altre disposizioni la lettera r) stabilisce che nell'attuazione della delega si debba estendere l'applicabilità della procedura di convalida, di Pag. 90licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda.
  Fa presente che il comma 6 dell'articolo 1 stabilisce che, nella riforma del processo di cognizione di primo grado dinanzi al collegio, il Governo dovrà intervenire al fine di ridurre il numero di procedimenti sottratti al giudice monocratico e definire un nuovo regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa, analogo a quello previsto per le controversie di competenza del giudice monocratico. In particolare, il Governo dovrà prevedere la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie (lettera a)). Ricorda che ai sensi dell'articolo 50-bis c.p.c., il tribunale giudica in composizione collegiale, tra gli altri casi, anche: nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui alla legge fallimentare, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa; nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi; nelle cause relative alle azioni di classe.
  Rileva quindi che l'articolo 1, comma 13, reca i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per la riforma dei procedimenti in camera di consiglio, cioè quei provvedimenti normalmente denominati di volontaria giurisdizione. I procedimenti in camera di consiglio sono disciplinati dagli articoli 737 e ss. del codice di procedura civile. Peraltro il Governo nell'esercizio della delega è chiamato a prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad ulteriori professionisti dotati di specifiche competenze, alcune delle funzioni amministrative nella volontaria giurisdizione attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni (lettera b)): l'articolo 742-bis del codice di procedura civile precisa che le richiamate disposizioni codicistiche in materia di volontaria giurisdizione si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone. Fra questi ritiene opportuno ricordare in particolare i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dal codice civile in materia societaria quali: gli articoli 2189 e 2192 c.c., in tema di iscrizione delle società commerciali nel registro delle imprese e di reclamo avverso il decreto del giudice presso tale registro con il quale l'iscrizione viene rifiutata; l'articolo 2400 c.c., in tema di nomina e cessazione dalla carica del collegio sindacale; l'articolo 2409 c.c., norma la quale, unitamente all'articolo 103 disp. att. c.c., regola il procedimento scaturito dalla denunzia al tribunale, da parte dei soggetti a ciò legittimati, del sospetto di gravi irregolarità commesse dagli amministratori, in violazione dei loro doveri, nella gestione, tali da poter arrecare danno alla società o a una o più società controllate; l'articolo 2436 c.c., in relazione al deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni dello statuto; l'articolo 2446 c.c., in tema di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo a causa di perdite.
  Ricorda poi che l'articolo 1, comma 15, reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina concernente l'arbitrato, volti a rafforzare le garanzie di indipendenza degli arbitri nonché, tra l'altro, a disciplinare l'esecutività del lodo straniero e a consentire agli arbitri di adottare misure cautelari. Segnala, in particolare, che in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione del quadro normativo di riferimento, ai sensi della lettera f) si prevede di riordinare e ricollocare all'interno del codice di procedura Pag. 91 civile, le norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia), prevedendo altresì la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 che decide sulla richiesta di sospensione della delibera. Rammenta che tale comma 5 dell'articolo 35 appena citato prevede che la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera; il comma quindi afferma la competenza generale del giudice statuale a largire provvedimenti cautelari e ciò anche in caso di arbitrato libero; tuttavia, di seguito si prevede il potere degli arbitri a disporre la sospensione dell'efficacia della delibera ove si controverta sulla validità di delibere assembleari. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.
  Fa poi presente che l'articolo 1, comma 20, reca principi e criteri direttivi per la modifica di disposizioni relative ai procedimenti notificatori incentivando il ricorso allo strumento informatico. Finalità dell'intervento riformatore è – come precisa la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge – di semplificare e accelerare il procedimento notificatorio, valorizzando il principio di responsabilità, che impone ai soggetti obbligati a munirsi di un domicilio digitale, o che abbiano eletto un domicilio digitale, di verificarne costantemente il buon funzionamento e di consultarlo con regolarità e incentivando l'utilizzazione di strumenti informatici e delle tecnologie più avanzate. La lettera a), stabilisce che nell'attuazione della delega si dovrà prevedere che gli atti in materia civile e stragiudiziale siano notificati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata – PEC dall'avvocato quando il destinatario della notificazione: sia un soggetto obbligato a munirsi di PEC ai sensi di legge; ha eletto domicilio digitale ed è iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali, secondo le disposizioni previste dal codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo n. 82/2005. Inoltre, la lettera d) dispone che vengano emanate disposizioni per la semplificazione del procedimento di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, anche al fine di favorire l'uso di strumenti informatici e telematici.
  Segnala, infine, l'articolo 1, comma 17, che reca principi e criteri direttivi per la modifica di disposizioni relative a tutti i procedimenti civili al fine di renderli più celeri ed efficienti. Al riguardo il Governo è delegato ad intervenire in merito: al deposito degli atti e documenti con modalità telematiche; alla forma dei provvedimenti del giudice e degli atti del processo; alla non sanzionabilità sotto il profilo della validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto quando la trasmissione dello stesso abbia comunque raggiunto il proprio scopo; al versamento del contributo unificato con modalità telematiche; alla la revisione della disciplina delle attestazioni di conformità. Specifiche disposizioni concernono inoltre il riordino e l'implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico e, in particolare, in tema di udienze da remoto e a trattazione scritta, nonché di efficacia di provvedimenti emessi in via cautelare. Segnala, in materia, che in sede di attuazione della delega il Governo dovrà inoltre prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa e che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'articolo 1137 c.c. (che disciplina l'impugnazione delle deliberazioni Pag. 92 dell'assemblea) non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito (lettera q)).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Massimiliano DE TOMA (FDI) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
Emendamenti C. 3208 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2021.

  Martina NARDI, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge C. 3208 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 presentati direttamente presso la XIV Commissione e riferiti alle parti del provvedimento di competenza della X Commissione.
  Avverte che gli emendamenti Battilocchio 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 sono stati ritirati dai presentatori presso la Commissione di merito. Fa inoltre presente di aver ritirato l'emendamento a sua firma 4.1.

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA), relatrice, formula una proposta di parere favorevole sull'emendamento Mantovani 4.15 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato e di parere contrario sugli identici emendamenti Elvira Savino 4.4 e Mollicone 4.12, sugli identici emendamenti Ruggieri 4.3 e Mollicone 4.11 nonché sugli emendamenti Rossello 4.2, Mantovani 4.13, Mantovani 4.14 e Mantovani 4.10 (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 10 novembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.