UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 4 novembre 2021.
Sulla programmazione dei lavori per il periodo novembre 2021-gennaio 2022.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.45.
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 4 novembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.
La seduta comincia alle 12.45.
Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.
Atto n. 320.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Luciano CANTONE (M5S), relatore, rileva che la Commissione avvia l'esame dello schema di decreto ministeriale contenente le modalità attuative per la compensazione dei danni subiti dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra a causa dell'emergenza da COVID-19 (atto del Governo n. 320).
Ricorda in proposito che l'epidemia da COVID-19 è stata riconosciuta, da parte dell'Unione europea e quindi dal nostro Paese con il decreto-legge n. 18 del 2020, come calamità naturale ed evento eccezionale Pag. 82 per il trasporto aereo, ai fini della norma del Trattato sul funzionamento dell'UE (articolo 107, comma 2, lettera b)), che considera compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
Lo schema di decreto ministeriale attua in tal senso i commi da 716 a 719 della legge di bilancio 2021, che hanno previsto l'istituzione di uno specifico Fondo, destinato a compensare i danni subiti sia dai gestori aeroportuali che dai prestatori di servizi di handling.
Il comma 718, in particolare, ha rimesso l'attuazione di tali disposizioni a decreti del MIMS, di concerto con il MEF, con i quali definire i contenuti nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo ed i criteri di determinazione e di erogazione dello stesso.
Sugli schemi di decreto è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dall'acquisizione del parere.
Il fondo istituito per compensare i suddetti operatori aveva una dotazione iniziale di 500 milioni di euro, che è stata poi incrementata a 800 milioni di euro dal successivo decreto-legge n. 73 del 2021: di questi 735 milioni sono destinati ai gestori aeroportuali, mentre 65 milioni sono per i servizi di assistenza a terra.
Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie, la legge di bilancio 2021 prevede che si tenga conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 relativamente ai servizi offerti, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni: a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. Il contributo è riconosciuto a condizione che i soggetti indicati siano in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dell'ENAC.
Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito, nei limiti sopra indicati. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale e, comunque, il contributo è riconosciuto nel limite massimo del 20 per cento delle risorse stanziate.
L'efficacia delle disposizioni sopra indicate è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi delle disposizioni in materia di aiuti di Stato (comma 719), ma, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio dell'aiuto, il MIMS è stato autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 315 milioni di euro ai gestori aeroportuali ed un importo non superiore a 35 milioni di euro alle imprese di servizi a terra che ne facessero richiesta.
In caso di mancato perfezionamento della procedura entro il termine del 30 novembre 2021, l'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione e maggiorato di 1.000 punti base, deve essere restituita entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di esito positivo resta invece acquisita definitivamente ai beneficiari.
Passando al contenuto, lo schema di decreto ministeriale si compone di 9 articoli, che definiscono, in sintesi: i soggetti beneficiari del contributo ed i requisiti richiesti (articolo 1); la nozione di «danno subìto» e le modalità del suo calcolo (articolo Pag. 83 2); i requisiti della domanda di contributo e le modalità per la sua presentazione (articoli 3 e 4); i tempi e le modalità dell'istruttoria delle domande da parte dell'ENAC (articolo 5); il principio del divieto di cumulo con altri aiuti e le relative verifiche (articolo 6); la relazione alla Commissione europea sull'attuazione della misura (articolo 7); la copertura finanziaria e l'efficacia delle disposizioni (articoli 8 e 9).
Per quanto riguarda in particolare l'articolo 2, contenente la nozione di «danno subito», sottolinea che il periodo temporale da prendere a riferimento per verificare se vi sia stata una riduzione dei ricavi, decorre dal 1° marzo 2020 anziché dal 23 febbraio 2020. Anche il termine temporale finale per lo stesso calcolo viene fissato al 30 giugno 2020 o al 14 luglio 2020, a seconda di quando i beneficiari abbiano potuto riprendere la propria attività, anziché al 31 gennaio 2021.
Tale periodo temporale corrisponde a quello indicato nella decisione della Commissione europea del 26 luglio 2021 (Decisione C (2021)5702 final) che ha autorizzato il regime di aiuto in questione in linea con quanto richiesto dall'Italia, in relazione al fatto che le restrizioni al traffico aereo sono cominciate a marzo 2020.
Rileva in proposito che nel preambolo del provvedimento è precisato che, «all'esito di successive decisioni autorizzative della Commissione europea e nei limiti delle risorse disponibili, i periodi non coperti dal presente provvedimento, comunque compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, potranno essere oggetto di distinte misure attuative».
Chiede al riguardo chiarimenti al rappresentante del Governo circa le motivazioni che hanno indotto a restringere il periodo temporale di riferimento del beneficio e circa i tempi necessari per dare piena attuazione alla misura introdotta dalla legge di bilancio 2021. Richiede altresì i dati sulle anticipazioni erogate ai beneficiari sulla base della previsione della legge di bilancio 2021.
Ritiene infine opportuno che il Governo fornisca una stima circa l'importo delle risorse che potranno essere erogate sul base del provvedimento in esame, richiamando al contempo l'attenzione sull'eccessiva lunghezza dei tempi di approvazione, anche considerando che la decisione di autorizzazione della Commissione europea risale al 26 luglio 2021.
L'articolo 5 prevede che l'ENAC curi l'istruttoria delle domande presentate e comunichi alla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, entro e non oltre 70 giorni dal termine per la presentazione delle stesse, l'esito di tale istruttoria e l'esatto importo, per ciascun richiedente, del danno risarcibile e del contributo effettivamente spettante.
Ricorda infine che in base all'articolo 6, i contributi corrisposti non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e sono soggetti a recupero, in qualsiasi momento, nel caso in cui gli stessi superino il danno subito.
Davide GARIGLIO (PD) afferma di ritenere inaccettabile l'assenza del Governo durante l'esame da parte della Commissione dell'atto in argomento. Ricorda che l'atto scaturisce da un emendamento a sua firma alla legge di bilancio, poi fatto proprio da tutti i gruppi parlamentari. Fa notare che, nonostante vi siano state un'esplicita manifestazione di volontà del Parlamento e una pronuncia della Commissione europea, nonostante i bilanci degli aeroporti versino in una situazione molto grave, il Ministero ha fatto arrivare l'atto in Commissione solo ora. Dichiara infine di non capire perché la Commissione europea abbia ridotto il termine finale di riferimento, con l'acquiescenza del Governo.
Rinnova il proprio stupore e la propria amarezza per l'assenza del Governo, di cui biasima l'atteggiamento di scarso rispetto nei confronti dell'attività della Commissione, pregando la presidenza di trasmettere le sue considerazioni.
Raffaella PAITA, presidente, osserva che la presenza del Governo, pur non obbligatoria in una seduta come quella in corso, sarebbe risultata certamente molto opportuna, anche alla luce della ristrettezza dei Pag. 84tempi di esame del provvedimento. Ricorda peraltro che uno dei vice ministri è attualmente in isolamento fiduciario, mentre il sottosegretario e l'altra vice ministra sono impegnati in attività istituzionali. Farà comunque presente al Ministero le considerazioni svolte dal collega Gariglio, assicurandosi che la prossima settimana, in occasione del seguito dell'esame, il Governo sia presente.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.
SEDE REFERENTE
Giovedì 4 novembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.
La seduta comincia alle 13.
Disciplina del volo da diporto o sportivo.
Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 settembre 2021.
Elena MACCANTI (LEGA) afferma che è volontà del proprio gruppo ritirare alcuni degli emendamenti presentati prima della ricalendarizzazione del provvedimento, al fine di consentire una più rapida conclusione dell'iter. Chiede la presenza del Governo per il seguito dell'esame e comunque un rinvio alla settimana successiva. Annuncia che resteranno circa un centinaio di proposte emendative, molte delle quali sovrapponibili.
Raffaella PAITA, presidente, conferma che quanto appena detto dalla collega Maccanti concorda con gli intendimenti del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo.
C. 2866 Gariglio.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2006).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2021.
Raffaella PAITA, presidente, ricorda che nella riunione svoltasi il 3 novembre l'ufficio di presidenza ha convenuto sull'abbinamento della proposta di legge Fogliani C. 2006, recante disposizioni per la salvaguardia della vita umana e la sicurezza della navigazione nel servizio di trasporto pubblico lagunare.
Avverte che l'abbinamento della proposta Fogliani C. 2006 comporta un ampliamento del perimetro normativo oggetto di esame alla materia della sicurezza della navigazione nel trasporto pubblico lagunare.
(La Commissione consente).
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.05.