CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 novembre 2021
688.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 4 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale.
C. 1356 e abb.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Franco VAZIO, presidente, ricorda che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il parere nella stessa seduta odierna. Dà quindi la parola al relatore, onorevole Di Sarno, per l'illustrazione del provvedimento in esame.

  Gianfranco DI SARNO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio, del nuovo testo della proposta di legge C. 1356 ed abbinate, recante «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale», come risultante dalle proposte emendative approvate. Nel passare ad esaminare il contenuto del provvedimento, che a seguito degli emendamenti approvati si compone di 3 articoli, fa presente che l'articolo 1, che investe Pag. 36profili di interesse della Commissione giustizia, dispone l'inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione. In proposito rammenta che attualmente l'inconferibilità è prevista per gli incarichi dirigenziali e di amministratore in tali enti (lettere c) e d) dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013). A tal fine, l'articolo 1 in esame modifica l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 39 del 2013 prevedendo che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti gli incarichi amministrativi di vertice, non solo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, come già previsto nel testo vigente, ma anche negli enti di diritto privato in controllo pubblico. L'articolo 2 del nuovo testo in esame dispone una semplificazione contabile per i comuni con meno di 5.000 abitanti, per i quali viene eliminato l'obbligo di effettuare il controllo di gestione previsto dal comma 1 dell'articolo 196 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. L'articolo 3 reca disposizioni concernenti la limitazione del mandato dei sindaci nei comuni di minori dimensioni, elevando da due a tre il limite dei mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (comma 1, lettera a), numero 2). Per i sindaci dei comuni con 5.000 o più abitanti rimane il limite di due mandati consecutivi. Inoltre, modificando il comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico degli enti locali, il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 in esame stabilisce che chi abbia ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non sia, allo scadere del secondo mandato immediatamente ricandidabile invece che rieleggibile come attualmente previsto. Tale previsione non si applica qualora uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie (a seguito della modifica introdotta dalla lettera b) del comma 1).
  In fine, il comma 2 dell'articolo 3 in esame abroga il comma 138 dell'articolo 1 della n. 56 del 2014 che ha elevato da due a tre il limite di mandati consecutivi per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, introducendo tuttavia un tetto di mandati complessivi pari a tre.
  Ciò premesso, non rilevando profili problematici in relazione alle competenze della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

  Roberto TURRI (LEGA) evidenzia, anche alla luce della sua esperienza di amministratore locale, che il testo in oggetto, nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni di merito, è stato svuotato della gran parte dei contenuti presenti nel testo originario. Ritenendo tuttavia condivisibili le disposizioni recate dai tre articoli rimasti, preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega, esprimendo nel contempo il rammarico del suo gruppo per il risultato raggiunto, anche in considerazione del molto tempo dedicato all'esame del provvedimento dalle Commissioni di merito.

  Roberto BAGNASCO (FI), associandosi alle considerazioni del collega, nel dichiarare di condividere il contenuto dei tre articoli del provvedimento, esprime tuttavia la propria delusione per il fatto che molte misure originariamente contenute nel testo non approdino all'esame dell'Assemblea. Fa presente a tale proposito che su tali misure molti amministratori locali facevano affidamento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
Emendamenti C. 3208 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

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  Franco VAZIO, presidente, ricorda che la Commissione esamina oggi, ai fini del parere alla XIV Commissione, gli emendamenti Mantovani 6.1 e 6.2, nonché Montaruli 6.3 e 6.4, presentati presso la XIV Commissione ed attinenti ad ambiti di competenza della Commissione Giustizia, al disegno di legge C. 3208 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021» (vedi allegato). In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora invece la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.
  In sostituzione del relatore, onorevole Bordo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, procede a illustrare gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione. Precisa quindi che gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione, in numero di quattro, sono riferiti all'articolo 6 del provvedimento in discussione. Il primo di essi, l'emendamento Mantovani 6.1, è volto a sopprimere l'articolo 6 che delega il Governo ad adeguare compiutamente la normativa nazionale al regolamento istitutivo della Procura europea – regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017 –, modificando il codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli uffici giudiziari aventi sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello la trattazione dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata. La previsione è volta a consentire più agevolmente ai procuratori europei delegati – previsti dal citato regolamento europeo – di esercitare al meglio le proprie funzioni tra i diversi uffici giudiziari, circoscrivendone gli spostamenti. L'emendamento Montaruli 6.3 integra il comma 1 dell'articolo 6, al fine di circoscrivere la competenza dei citati uffici giudiziari ai casi in cui gli interessi finanziari dell'Unione europea siano lesi in maniera diretta ed esclusiva. L'emendamento Montaruli 6.4 interviene anch'esso sul comma 1 dell'articolo 6, sopprimendo l'espressione «indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata», per escludere che, ai fini della trattazione da parte degli uffici giudiziari distrettuali dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, l'effettivo esercizio della competenza da parte della Procura europea non costituisca una circostanza determinante. L'emendamento Mantovani 6.2, introducendo il comma 1-bis all'articolo 6, delega il Governo a redigere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione, uno specifico catalogo delle fattispecie lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.
  Ciò premesso, trovandosi nella condizione di sostituire tanto il presidente Perantoni quanto il relatore, ritiene non opportuno formulare una proposta di parere sulle proposte emendative testé illustrate. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, per consentire che la Commissione si esprima compiutamente alla presenza del presidente Perantoni e dell'onorevole Bordo.

  La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 4 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 13.35.

Sui lavori della Commissione.

  Franco VAZIO, presidente, avverte che, poiché nella seduta non sono previste votazioni, Pag. 38 ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.
C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone, C. 2796 Bellucci e C. 3148 Boldrini.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2021.

  Franco VAZIO, presidente, ricorda che la Commissione ha concluso il programmato ciclo di audizioni e che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale.

  Veronica GIANNONE (FI), non essendo stato ancora formulata una proposta di testo base, ritiene che la discussione odierna dovrebbe essere finalizzata piuttosto a valutare le modalità più opportune per assicurare la predisposizione di tale testo che dovrebbe costituire la sintesi delle diverse proposte di legge all'esame della Commissione.

  Franco VAZIO, presidente, nel precisare che la discussione generale ha ad oggetto tutte le proposte di legge all'esame della Commissione, ritiene condivisibili le considerazioni della collega Giannone, che a suo avviso pone un problema concreto. Ritiene altresì che il percorso da seguire per arrivare alla predisposizione di un testo base scaturirà dalle riflessioni che i gruppi vorranno condividere con la relatrice, anche in via informale.

  Lucia ANNIBALI (IV), al fine di contribuire al lavoro della relatrice, con la quale ha già interloquito per le vie informali, fa presente che il disegno di legge recante la riforma del processo civile contiene anche un significativo intervento sul tribunale per i minorenni e in materia di affido, introducendo in particolare una disciplina immediatamente precettiva con riguardo alle modalità per l'ascolto dei minori. Ritiene pertanto che tale elemento vada tenuto nella giusta considerazione, al fine di assicurare il coordinamento tra il testo del disegno di legge in materia di riforma del processo civile e il testo da adottare come testo base.

  Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, fa presente che, avendo la Commissione terminato il ciclo di audizioni sulle proposte di legge in discussione ed essendo stato avviato nel frattempo l'esame del disegno di legge di delega in materia di riforma del processo civile che si occupa di alcuni aspetti oggetto delle citate proposte di legge, ha già interloquito per le vie brevi con diversi colleghi in merito all'opportunità di predisporre, in maniera condivisa, un testo unificato che incida sulle parti che non sono oggetto delle norme che rivedono il processo civile e che intervenga su alcuni punti in cui si ritiene si debbano prevedere norme più puntuali. A tal fine, chiede se gli uffici possano predisporre un raffronto tra il contenuto delle singole proposte di legge in esame e quello del disegno di legge delega in materia di riforma del processo civile. Si dichiara quindi disponibile ad individuare, anche per le vie brevi, assieme ai rappresentanti dei gruppi, le modalità di lavoro più celeri per addivenire a una proposta di testo base.

  Franco VAZIO, presidente, fa presente che gli Uffici si sono già attivati per produrre la documentazione da lei richiesta. A suo avviso tale studio potrà essere utile per evitare la duplicazione o la sovrapposizione di norme. Ritenendo, quindi, che la relatrice, in attesa della predisposizione della documentazione possa nel frattempo interloquire per le vie brevi con i rappresentanti dei gruppi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.