CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 novembre 2021
687.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 60

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 10.30.

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.
C. 3341 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente e relatore, ricorda che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge n. 120 del 2021, recante Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici, ritiene che il provvedimento, anche alla luce della relazione tecnica di passaggio trasmessa informalmente dal Governo nella giornata di ieri, non presenti profili problematici dal punto di vista della copertura finanziaria, nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che il Fondo per interventi strutturali di politica economica e il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti alla attualizzazione di contributi pluriennali utilizzati a copertura ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3 rechino le occorrenti risorse e che l'utilizzo delle stesse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente. Evidenzia, infine, che il comma 2 dell'articolo 1-bis, che provvede agli oneri, pari a 230.718 euro, derivanti dalla riduzione in via eccezionale della durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza 1° gennaio 2020, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno a legislazione vigente, deve intendersi alla stregua di una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione del presente articolo si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come emerge dalla citata relazione tecnica di passaggio.

  La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato). Inoltre, in risposta alle richieste del relatore, conferma che le risorse già stanziate a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente e relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Pag. 61Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3341 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 120 del 2021, recante Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica di passaggio trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e degli ulteriori chiarimenti del Governo da cui si evince, tra l'altro, che le risorse già stanziate a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime,

   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente e relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'articolo aggiuntivo Leda Volpi 2.01, che è volto a ricostituire il Corpo forestale dello Stato e prevede un'apposita clausola di invarianza finanziaria. Tale proposta emendativa appare priva di quantificazione e di copertura, giacché dalla soppressione del Corpo forestale dello Stato, disposta con il decreto legislativo n. 177 del 2016, sono derivati risparmi di spesa destinati, per il 50 per cento, alla revisione dei ruoli delle forze di polizia e, per il 50 per cento, al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento invece alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Butti 1-bis.10, che prevede la riduzione a cinque settimane del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2020, oltre che per rafforzare il sistema di lotta attiva contro gli incendi boschivi come già previsto dal testo, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tale scopo l'emendamento prevede di aumentare la quantificazione dell'onere di 931 euro (da 230.718 euro a 231.649 euro) provvedendo alla corrispondente copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, relativo al bilancio triennale 2021-2023, che reca tali disponibilità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità dell'onere quantificato in 931 euro in relazione alla nuova finalità prevista;

   Butti 2.1, che è volta ad attribuire al personale appartenente al ruolo degli operatori e ai ruoli degli assistenti e degli ispettori del Corpo dei Vigili del fuoco, rispettivamente, la qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Butti 2.2, che prevede che la nomina a primo dirigente logistico gestionale, informatico e della comunicazione, anche in fase di prima applicazione, avvenga secondo le procedure ordinarie, quindi mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale, Pag. 62invece che, come attualmente previsto, mediante concorso per titoli ed esami. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame.

  Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente e relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1-bis.10, 2.1 e 2.2 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 1813, approvato dal Senato e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2021.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che la Commissione è ancora in attesa della relazione tecnica, richiesta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, in data 3 novembre 2020.

  La Viceministra Laura CASTELLI segnala che la relazione tecnica non è stata ancora predisposta, stante i numerosi profili problematici che il provvedimento presenta, come peraltro già segnalato nel corso delle precedenti sedute. Segnala che da ultimo tali profili critici sono stati rappresentanti in una nota del Dipartimento del Tesoro di cui evidenzia i contenuti, facendo presente quanto segue.
  Sul piano sostanziale il conferimento di nuovi compiti alla Banca d'Italia deve essere vagliato alla luce della disposizione dell'articolo 123 del Trattato di funzionamento dell'unione europea (TFUE) che stabilisce il divieto di finanziamento monetario da parte della Banca Centrale a favore del settore pubblico. A tale riguardo, l'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 3603/93 precisa che nella nozione di «altra forma di facilitazione creditizia» rientra «qualsiasi finanziamento di obbligazioni del settore pubblico nei confronti di terzi». Secondo l'interpretazione consolidata della BCE (si veda, da ultimo, il parere della BCE CON/2021/29 del 6 Ottobre 2021) tale norma impedisce alle banche centrali nazionali di sostenere i costi di attività che esulano dalla sfera dei compiti tipici delle banche centrali e che dovrebbero far capo al Governo degli Stati membri.
  Sotto tale profilo, particolarmente problematica appare la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, della proposta di legge, secondo la quale la Banca d'Italia (unitamente agli altri organismi di vigilanza) sarebbe tenuta a «redigere e pubblicare l'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1». Ritenuto che tale compito non rientra tra (e non è strettamente correlato a) i compiti tipici delle banche centrali, e che i relativi oneri resterebbero definitivamente a carico della Banca d'Italia, la previsione in parola appare potenzialmente in contrasto con il divieto di finanziamento monetario di cui all'articolo 123 del TFUE. Pag. 63
  A latere si rileva, sotto il profilo procedurale, che ai sensi dell'articolo 127(4) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e del terzo alinea dell'articolo 2(1) della Decisione del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (98/415/CE), la proposta di legge in esame dovrà essere sottoposta al preventivo parere della Banca Centrale Europea poiché concerne i compiti della Banca d'Italia.
  La COVIP, per quanto riguarda, in particolare, il compito di redigere e pubblicare l'elenco delle società che producono e commercializzano mine antipersona, munizioni e submunizioni cluster, ha sottolineato come si tratti di un'attività che esula dalle sue competenze e che dovrebbe essere, più appropriatamente, affidata a un organismo che possieda le necessarie competenze. Qualora detta disposizione non venisse emendata, la normativa finirebbe, pertanto, con il porre in capo alla COVIP un compito gravoso e del tutto nuovo, che richiederebbe un accresciuto impegno e maggiori oneri che dovrebbero essere adeguatamente coperti dal disegno di legge.
  Analogamente a quanto sostenuto dalla COVIP, anche l'IVASS ha espresso una serie di perplessità di carattere finanziario sul provvedimento, specificando, in particolare, che, non essendo le imprese di assicurazione ricomprese nella definizione di «intermediari» su cui grava il divieto di finanziamento, per effetto dell'entrata in vigore della legge l'IVASS sarebbe chiamata ad effettuare i controlli previsti sui soggetti vigilati limitatamente ai fondi pensione istituiti dalle imprese di assicurazione. Il rispetto della normativa anti-mine nei fondi pensione assicurativi comporterebbe, quindi, per l'IVASS un compito aggiuntivo e di non poco impatto non solo nella predisposizione di istruzioni congiunte con COVIP ma anche nella concreta esplicitazione di dette verifiche sia sul piano cartolare che ispettivo. A detti nuovi adempimenti l'IVASS non potrebbe provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (IVASS non ha autonomia decisionale nell'aumentare il numero delle proprie risorse); occorrerebbero, al riguardo, specifiche previsioni legislative a copertura di detti maggiori costi.
  Pertanto, alla luce di tali elementi istruttori, ravvisa la necessità che il provvedimento in oggetto sia modificato al fine di superare le problematiche evidenziate.

  Massimo UNGARO (IV) chiede che il Governo chiarisca se il provvedimento comporti oneri per la finanza pubblica che impediscono alla Commissione bilancio di esprimere parere favorevole. Nel far presente che lo Stato italiano si è obbligato a contrastare il finanziamento delle mine antipersona con la sottoscrizione del Trattato di Ottawa nel 1997, sottolinea che la proposta di legge in esame viene trascinata tra le due Camere da circa dodici anni e che è stata ostacolata anche nella scorsa legislatura, esprimendo il timore che anche in questo momento il Governo intenda impedirne l'approvazione con motivazioni tecniche pretestuose. In qualità di relatore sul provvedimento in Commissione finanze, ricorda che la medesima Commissione è pronta a votare il mandato al relatore per rispettare la calendarizzazione in Assemblea, prevista per il prossimo 8 novembre, facendo presente che il Governo dovrà eventualmente assumersi di fronte all'Assemblea della Camera la responsabilità di ostacolarne l'approvazione.

  La Viceministra Laura CASTELLI si impegna a trovare una soluzione in tempi adeguati che permettano di rispettare il termine previsto dal calendario dei lavori per l'esame in Assemblea.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, Pag. 64 con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.
C. 3242 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2021.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento era stato rinviato per consentire al relatore di predisporre una proposta di parere sulla base dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 3242 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'articolo VI, parte X, paragrafo 2, lettera a), dell'Accordo disciplina l'esenzione da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione per le merci e i materiali di qualsiasi tipo, importati o esportati dal Laboratorio, necessari per la creazione e la gestione del Programma, ad eccezione degli oneri che altro non sono che corrispettivi per servizi resi;

    in questo quadro, coerentemente con quanto rilevato in sede di predisposizione della relazione tecnica, si può escludere che dall'attuazione del predetto articolo possano derivare effetti di minor gettito, tenuto conto che l'accordo ratificato nel 2001, attualmente ancora in vigore, già prevede l'esenzione dalle imposte sull'importazione, ivi compresa l'Iva all'importazione;

    l'accordo in oggetto, invece, appare integrare la precedente formulazione dell'articolo VI, esplicitando che detta esenzione si applichi esclusivamente alle importazioni di beni e materiali di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia;

    con riferimento all'articolo VII, parte XIII, non si pone un problema di minore gettito nel caso in cui il personale di nazionalità italiana sia già titolare di reddito da lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali;

    si presume infatti che, in tal caso, altri soggetti passivi delle imposte sui redditi sostituiranno i soggetti eventualmente assunti presso il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL), mantenendo inalterato il gettito fiscale;

    se invece la posizione dovesse essere eliminata per effetto di una riduzione di personale, questo effetto non può essere ascritto all'esenzione fiscale accordata ai redditi erogati da EMBL, ma a una libera (ed ipotetica) scelta individuale del datore di lavoro italiano presso il quale lavora il dipendente assunto da EMBL;

    l'articolo XI, parte XX, non comporta effetti finanziari negativi poiché l'eventuale versamento di contributi volontari attiva il diritto alle prestazioni previste senza alcuna disposizione derogatoria rispetto alle regole generali che regolano l'erogazione di prestazioni a coloro che si iscrivono volontariamente ai meccanismi di sicurezza sociale italiani,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta del relatore.

Pag. 65

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 10.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021.
Atto n. 315.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame reca la ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il 2021 e che il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016 (legge quadro sulle missioni internazionali), si compone di due articoli ed un allegato (Allegato 1) che definisce nel dettaglio il riparto tra le varie missioni internazionali e i singoli interventi di cooperazione.
  Fa presente, altresì, che il provvedimento in esame provvede quindi al riparto, per un importo pari ad euro 1.364.150.599 per il 2021 e ad euro 280.000.000 per il 2022, delle risorse del Fondo per il finanziamento della partecipazione alle missioni internazionali e delle politiche di cooperazione allo sviluppo e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli 1 e 2 e Allegato 1, recanti ripartizione risorse del fondo missioni internazionali, evidenzia che il provvedimento in esame è finalizzato al riparto, tra le missioni di cui all'Allegato 1, di uno stanziamento già autorizzato e scontato a legislazione vigente; si tratta delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016 (Fondo per le missioni internazionali) che, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame, ammontano ad euro 1.395.860.794 per il 2021 e ad euro 1.600.000.000 per il 2022.
  A fronte di tale stanziamento, l'Allegato 1 e la relazione tecnica individuano un fabbisogno finanziario programmato 2021, per complessivi euro 1.644.150.599. Tale fabbisogno viene ripartito dall'articolo 1 del provvedimento in esame in euro 1.364.150.599 per il 2021 ed euro 280.000.000 per il 2022. La relazione tecnica evidenzia inoltre che, ai fini della suddetta ripartizione, le varie missioni dell'Allegato 1 corrispondono a quelle indicate nelle 53 schede annesse alla relazione tecnica. Fa presente, quindi, che talune schede tecniche [1-32, 9-bis, 31-bis e 35-bis (Ministero della difesa), 47 (Ministero dell'interno), 43-bis e 47-bis (Ministero della giustizia), 47-ter (MEF), 48 (MAECI)] riferiscono che le relative missioni comportano oneri configurati come limite massimo di spesa e forniscono i dati e gli elementi di quantificazione dei medesimi oneri. Al riguardo evidenzia che tali dati ed elementi appaiono sostanzialmente in linea con quelli riportati, per analoghe fattispecie, dalle corrispondenti relazioni tecniche allegate a precedenti provvedimenti di riparto. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare.
  Osserva, altresì, che la natura di limite di spesa non è formalmente esplicitata con riguardo alle schede tecniche da 33 a 46: queste ultime, inoltre, non sono corredate né di dati né di elementi di quantificazione o valutazione. Anche le schede relative al MAECI, con l'eccezione della scheda 48, non sono formulate come limite di spesa; inoltre, tutte le schede in questione [da 48 Pag. 66a 53] si limitano ad illustrare le finalità degli interventi fornendo elementi di valutazione di carattere per lo più descrittivo. Tanto premesso, rileva l'opportunità di acquisire i dati quantitativi e gli ulteriori elementi di quantificazione relativi alle schede-missioni sopra indicate (schede da 33 a 46 e schede MAECI da 48 a 53) nonché un chiarimento circa la possibilità o meno di configurare come limiti massimi di spesa gli oneri relativi alle missioni in cui tale caratteristica non è stata espressamente esplicitata nelle relative schede. Evidenzia, inoltre, che l'imputazione del fabbisogno 2021 (pari a complessivi euro 1.644.150.599) sugli esercizi 2021 (pari a euro 1.364.150.599) e 2022 (pari a euro 280.000.000) appare motivata dalla circostanza che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009 richiamato dall'articolo 1, la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (in ragione, pertanto, della loro esigibilità), anziché in base all'impegno di spesa sullo stanziamento di competenza. Per quanto riguarda la correttezza di tale ricostruzione e la sua applicabilità anche al provvedimento ora in esame appare necessario acquisire l'avviso del Governo, fermo restando che le spese oggetto di ripartizione tra il 2021 e il 2022 non eccedono comunque gli stanziamenti già disposti a legislazione vigente per ciascuno dei due anni a valere sull'apposito Fondo per le missioni internazionali.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che il presente provvedimento imputa gli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate dal Parlamento per l'anno 2021, pari complessivamente a 1.644.150.599 euro, al Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (capitolo 3006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che reca uno stanziamento di 1.395.860.794 euro per l'anno 2021, di 1.600.000.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000.000 di euro per l'anno 2023. In particolare, gli oneri sono imputati, per un importo pari a 1.364.150.599 euro, allo stanziamento del citato Fondo previsto per l'anno 2021, e per la restante parte, pari a 280 milioni di euro, allo stanziamento del Fondo stesso previsto per l'anno 2022. Rammenta in proposito che – come precisato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti di riparto del Fondo – l'imputazione di parte degli oneri all'anno 2022 discende dall'applicazione della nuova disciplina contabile, che ha acquistato efficacia dal 1° gennaio 2019, di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, come modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2016, in forza della quale la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (cosiddetta esigibilità), anziché in base al tradizionale impegno di spesa. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare giacché il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, oggetto di riparto, reca le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare le spese previste, fermo restando che – per quanto riguarda il ricorso alle modalità di contabilizzazione delle risorse previste dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e la conseguente imputazione di parte degli oneri sull'anno 2022, anziché sull'anno 2021 – quest'ultima, a parità di condizioni, potrebbe pregiudicare la possibilità di autorizzare per l'anno 2022 missioni internazionali con il medesimo impatto finanziario di quelle autorizzate per l'anno 2021, salvo che non si provveda, prima della conclusione dell'esercizio in corso, al rifinanziamento del Fondo in esame per l'anno 2022 ovvero per l'anno 2023, qualora si intendesse imputare gli oneri, anche nel corso del prossimo anno, in funzione della scadenza delle obbligazioni previste. Su tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

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  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 10.45.

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.
Atto n. 282.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2021.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che nella precedente seduta l'esame del provvedimento era stato rinviato in attesa dei chiarimenti del Governo e del parere della Conferenza unificata, che nel frattempo è stato trasmesso.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.
  L'introduzione del concetto di valutazione della sicurezza stradale a livello di rete deriva dal concetto di classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti, nonché di classificazione della sicurezza della rete esistente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 35 del 2011. La portata innovativa degli articoli 1 e 3 dello schema di decreto in oggetto risiede nella diversa ratio posta alla base della valutazione della sicurezza stradale che, tuttavia, non incide sulle attività prodromiche finalizzate alla stessa. La valutazione della novellata sicurezza stradale a livello di rete è pertanto basata sulle indagini visive, condotte attraverso le attività ispettive, e sull'analisi dell'incidentalità dei tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre tre anni, attività già disciplinate dagli articoli 5 e 6 del vigente decreto legislativo e dalle attuali «linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35», adottate con decreto ministeriale 2 maggio 2012.
  Per quanto riguarda l'estensione degli ambiti di applicazione, le disposizioni della precedente direttiva 2008/96/CE hanno avuto carattere di cogenza per le strade appartenenti alla rete transeuropea, con possibilità di estensione, come codice di buone prassi, anche alle infrastrutture nazionali di trasporto stradale non comprese nella detta rete TEN e costruite con il finanziamento parziale o totale della Comunità europea. Nel decreto legislativo n. 35 del 2011 di recepimento della direttiva CE/96/2008, si è optato per limitare l'ambito di applicazione, in una prima fase, esclusivamente alla rete transeuropea (rappresentata dalla gran parte della rete autostradale e da parte della rete stradale di interesse nazionale a gestione ANAS), mentre l'estensione all'intera rete di interesse nazionale (rappresentata per la quasi totalità dalle strade principali di categoria B, ai sensi del Codice della strada), inizialmente fissata al 1° gennaio 2017, è stata da ultimo prorogata al 1° gennaio 2022, con decreto-legge n. 183 del 2020. Anche l'estensione del campo di applicazione alla rete stradale regionale e locale non compresa nella rete transeuropea, la cui disciplina – di competenza delle Regioni e delle Province autonome, da dettarsi nel quadro delle norme di principio del decreto legislativo n. 35 del 2011 – è stata rinviata, dal predetto decreto-legge n. 183 del 2020, al 31 dicembre 2021. Infine, con riferimento alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali, finanziate a totale o parziale carico dell'Unione europea, l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 35 del 2011 ha già Pag. 68previsto l'inserimento delle stesse nel proprio ambito di applicazione. Pertanto, di fatto, non risulta un'estensione dell'ambito di applicazione in termini di categorie di strade, ma solo una diversa denominazione adottata per allineare lo schema di decreto alla novellata norma europea.
  Riguardo all'articolo 2, per quanto riguarda le attività poste in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, cui sovrintende la Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, le stesse saranno svolte dalle medesime unità di personale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, posto che la citata Direzione confluirà in una diversa Direzione generale, risultante dalla fusione della suddetta Direzione con la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, ferme restando le competenze e le unità di personale preposte. Anche per ANSFISA, si tratta di attività già previste, da espletare con le risorse disponibili a legislazione vigente. Le attività poste in capo alle Regioni e Province autonome, riguardanti le strade non ricomprese nella rete stradale transeuropea e nelle strade di interesse nazionale, sono già previste a normativa vigente.
  La disposizione di cui all'articolo 5 non determina un incremento degli interventi correttivi, in quanto gli stessi sono attualmente disciplinati dalla legislazione vigente e in particolare dalle predette linee guida al paragrafo «2.3.2 Fasi della procedura di ispezione». In particolare, è disposto che la scelta di tali interventi da parte dell'Organo competente, sentito l'Ente proprietario e/o gestore, deriva dalla valutazione economica di una serie di soluzioni proposte, contenute nelle risultanze delle ispezioni, analizzate non solo all'interno del singolo tratto stradale ma anche in relazione alle soluzioni individuate per i tratti adiacenti, al fine di garantire coerenza, efficienza ed economicità complessiva del programma degli interventi della rete stradale di competenza. Tale pianificazione «ideale» dell'Organo competente deve confrontarsi con le «reali» disponibilità di risorse economiche dell'Ente proprietario e/o gestore, necessarie all'attuazione degli interventi. Ciò richiede una pianificazione e programmazione congiunta tra Organo competente e Ente proprietario e/o gestore al fine di giungere ad una più concreta individuazione delle priorità degli interventi con un miglior rapporto benefici/costi complessivo di rete.
  L'attuale sistema tariffario copre integralmente i costi connessi alle attività ispettive mirate, già individuate e disciplinate a legislazione vigente come ispezioni puntuali. In via generale le norme tariffarie, nel loro complesso, sono idonee comunque a coprire gli oneri concernenti le attività di controllo, di classificazione ed ispettive derivanti dal provvedimento.
  In riferimento alla leggibilità e visibilità della segnaletica orizzontale e verticale della strada da parte dei sistemi automatizzati di assistenza alla guida, attualmente è all'esame del gruppo di esperti istituito presso la Commissione europea, la valutazione della possibilità di adottare specifiche comuni. Tali specifiche, che comprendono diversi elementi volti a garantire l'uso operativo della segnaletica stradale orizzontale e verticale da parte dei sistemi automatizzati alla guida, stabilite in conformità al paragrafo 3 della direttiva UE/2019/1936, sono riferite alla progettazione di nuove infrastrutture e non riguardano gli interventi di manutenzione. Qualora l'ente proprietario della strada sia un soggetto pubblico, il medesimo potrà espletare comunque gli adempimenti in materia di segnaletica con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Inoltre, per ciò che concerne la piattaforma AINOP (archivio informatico nazionale delle opere pubbliche), la nuova funzionalità di segnalazione spontanea accessibile on line a tutti gli utenti della strada non necessita di adeguamenti tecnici straordinari, essendo sufficiente l'attività di ordinaria manutenzione del relativo programma, senza, pertanto, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  All'attuazione dell'articolo 8, che prevede che, entro il 31 ottobre 2025 e successivamente ogni cinque anni, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili fornisca alla Commissione europea Pag. 69una relazione sulla classificazione della sicurezza dell'intera rete, provvederà la Direzione generale competente del Ministero con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto riguarda le tariffe, l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 35 del 2011, dispone che le stesse, stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 agosto 2017, n. 398, sono aggiornate almeno ogni tre anni, mentre l'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in oggetto, tenuto conto delle competenze assegnate all'ANSFISA, ha previsto che tale aggiornamento sia proposto dalla predetta Agenzia. L'attuale sistema tariffario è peraltro da ritenersi del tutto adeguato, posto che a carico degli enti gestori non deriva un incremento di oneri. Infatti, i compiti e le funzioni che sono chiamati a svolgere i diversi soggetti pubblici destinatari dello schema di decreto in esame saranno svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Infine, le attività poste in capo alle regioni e alle province, concernenti le strade non ricomprese nella rete stradale transeuropea e nelle strade di interesse nazionale, sono già previste a normativa vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (Atto n. 282);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'introduzione del concetto di valutazione della sicurezza stradale a livello di rete deriva dal concetto di classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti, nonché di classificazione della sicurezza della rete esistente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 35 del 2011;

    la portata innovativa degli articoli 1 e 3 dello schema di decreto in oggetto risiede nella diversa ratio posta alla base della valutazione della sicurezza stradale che, tuttavia, non incide sulle attività prodromiche finalizzate alla stessa;

    la valutazione della novellata sicurezza stradale a livello di rete è pertanto basata sulle indagini visive, condotte attraverso le attività ispettive, e sull'analisi dell'incidentalità dei tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre tre anni, attività già disciplinate dagli articoli 5 e 6 del vigente decreto legislativo e dalle attuali “linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35”, adottate con decreto ministeriale 2 maggio 2012;

    per quanto riguarda l'estensione degli ambiti di applicazione, le disposizioni della precedente direttiva 2008/96/CE hanno avuto carattere di cogenza per le strade appartenenti alla rete transeuropea, con possibilità di estensione, come codice di buone prassi, anche alle infrastrutture nazionali di trasporto stradale non comprese nella detta rete TEN e costruite con il finanziamento parziale o totale della Comunità europea;

    nel decreto legislativo n. 35 del 2011 di recepimento della direttiva CE/96/2008, si è optato per limitare l'ambito di applicazione, in una prima fase, esclusivamente alla rete transeuropea (rappresentata dalla gran parte della rete autostradale e da parte della rete stradale di interesse nazionale a gestione ANAS), mentre l'estensione all'intera rete di interesse nazionale (rappresentata per la quasi totalità dalle strade principali di categoria B, ai sensi del Codice della strada), inizialmente fissata al 1° gennaio Pag. 70 2017, è stata da ultimo prorogata al 1° gennaio 2022, con decreto-legge n. 183 del 2020;

    anche l'estensione del campo di applicazione alla rete stradale regionale e locale non compresa nella rete transeuropea, la cui disciplina – di competenza delle Regioni e delle Province autonome, da dettarsi nel quadro delle norme di principio del decreto legislativo n. 35 del 2011 – è stata rinviata, dal predetto decreto-legge n. 183 del 2020, al 31 dicembre 2021;

    infine, con riferimento alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali, finanziate a totale o parziale carico dell'Unione europea, l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 35 del 2011 ha già previsto l'inserimento delle stesse nel proprio ambito di applicazione;

    pertanto, di fatto, non risulta un'estensione dell'ambito di applicazione in termini di categorie di strade, ma solo una diversa denominazione adottata per allineare lo schema di decreto alla novellata norma europea;

    riguardo all'articolo 2, per quanto riguarda le attività poste in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, cui sovrintende la Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, le stesse saranno svolte dalle medesime unità di personale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, posto che la citata Direzione confluirà in una diversa Direzione generale, risultante dalla fusione della suddetta Direzione con la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, ferme restando le competenze e le unità di personale preposte;

    anche per ANSFISA, si tratta di attività già previste, da espletare con le risorse disponibili a legislazione vigente;

    le attività poste in capo alle Regioni e Province autonome, riguardanti le strade non ricomprese nella rete stradale transeuropea e nelle strade di interesse nazionale, sono già previste a normativa vigente;

    la disposizione di cui all'articolo 5 non determina un incremento degli interventi correttivi, in quanto gli stessi sono attualmente disciplinati dalla legislazione vigente e in particolare dalle predette linee guida al paragrafo “2.3.2 Fasi della procedura di ispezione”;

    in particolare, è disposto che la scelta di tali interventi da parte dell'Organo competente, sentito l'Ente proprietario e/o gestore, deriva dalla valutazione economica di una serie di soluzioni proposte, contenute nelle risultanze delle ispezioni, analizzate non solo all'interno del singolo tratto stradale ma anche in relazione alle soluzioni individuate per i tratti adiacenti, al fine di garantire coerenza, efficienza ed economicità complessiva del programma degli interventi della rete stradale di competenza;

    tale pianificazione “ideale” dell'Organo competente deve confrontarsi con le “reali” disponibilità di risorse economiche dell'Ente proprietario e/o gestore, necessarie all'attuazione degli interventi;

    ciò richiede una pianificazione e programmazione congiunta tra Organo competente e Ente proprietario e/o gestore al fine di giungere ad una più concreta individuazione delle priorità degli interventi con un miglior rapporto benefici/costi complessivo di rete;

    l'attuale sistema tariffario copre integralmente i costi connessi alle attività ispettive mirate, già individuate e disciplinate a legislazione vigente come ispezioni puntuali;

    in via generale le norme tariffarie, nel loro complesso, sono idonee comunque a coprire gli oneri concernenti le attività di controllo, di classificazione ed ispettive derivanti dal provvedimento;

    in riferimento alla leggibilità e visibilità della segnaletica orizzontale e verticale Pag. 71 della strada da parte dei sistemi automatizzati di assistenza alla guida, attualmente è all'esame del gruppo di esperti istituito presso la Commissione europea, la valutazione della possibilità di adottare specifiche comuni;

    tali specifiche, che comprendono diversi elementi volti a garantire l'uso operativo della segnaletica stradale orizzontale e verticale da parte dei sistemi automatizzati alla guida, stabilite in conformità al paragrafo 3 della direttiva UE/2019/1936, sono riferite alla progettazione di nuove infrastrutture e non riguardano gli interventi di manutenzione;

    qualora l'ente proprietario della strada sia un soggetto pubblico, il medesimo potrà espletare comunque gli adempimenti in materia di segnaletica con le risorse disponibili a legislazione vigente;

    infine, per ciò che concerne la piattaforma AINOP (archivio informatico nazionale delle opere pubbliche), la nuova funzionalità di segnalazione spontanea accessibile on line a tutti gli utenti della strada non necessita di adeguamenti tecnici straordinari, essendo sufficiente l'attività di ordinaria manutenzione del relativo programma, senza, pertanto, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

    all'attuazione dell'articolo 8, che prevede che, entro il 31 ottobre 2025 e successivamente ogni cinque anni, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili fornisca alla Commissione europea una relazione sulla classificazione della sicurezza dell'intera rete, provvederà la Direzione generale competente del Ministero con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    per quanto riguarda le tariffe, l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 35 del 2011, dispone che le stesse, stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 agosto 2017, n. 398, sono aggiornate almeno ogni tre anni, mentre l'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in oggetto, tenuto conto delle competenze assegnate all'ANSFISA, ha previsto che tale aggiornamento sia proposto dalla predetta Agenzia;

    l'attuale sistema tariffario è peraltro da ritenersi del tutto adeguato, posto che a carico degli enti gestori non deriva un incremento di oneri;

    infatti, i compiti e le funzioni che sono chiamati a svolgere i diversi soggetti pubblici destinatari dello schema di decreto in esame saranno svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente;

    infine, le attività poste in capo alle regioni e alle province, concernenti le strade non ricomprese nella rete stradale transeuropea e nelle strade di interesse nazionale, sono già previste a normativa vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 292.
(Rilievi alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2021.

Pag. 72

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento era stato rinviato per consentire al relatore di predisporre una proposta di parere sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Atto n. 292);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    gli effetti finanziari che possono derivare da alcune disposizioni del provvedimento, quali gli articoli da 5 a 9, 16 e 17, costituiscono possibili effetti fiscali di secondo livello che agiscono sulla redditività delle imprese e sull'IVA e che, in quanto tali, per prassi non vengono stimati in sede di valutazione degli effetti finanziari delle misure normative;

    l'articolo 12 introduce ulteriori, potenziali, interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011, finanziabili a invarianza di spesa attraverso il fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, non essendo stata introdotta alcuna modifica all'alimentazione del citato Fondo;

    gli interventi previsti dalla norma sono da realizzare nel limite delle risorse disponibili, posto che tali risorse saranno opportunamente rimodulate al fine di realizzare i diversi interventi previsti dalla novellata versione dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

    per quanto riguarda l'articolo 15, in materia di utilizzo dei proventi delle aste della CO2 per la copertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, le risorse disponibili dipenderanno dai prezzi che si formeranno sul mercato della CO2 e per il 2022 sono stimate in 600-700 milioni di euro;

    la disposizione in oggetto introduce la possibilità di utilizzare tali risorse anche per coprire i costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante misure che trovano copertura a valere sulle tariffe dell'energia;

    tale previsione trova la sua ratio nella necessità di non gravare eccessivamente sulle tariffe per il sostegno della transizione energetica, al contempo disponendo di una leva per bilanciare aumenti della bolletta elettrica derivanti ad esempio da aumenti del gas o degli oneri di sistema, come è avvenuto in questi giorni;

    l'articolo 19, non attribuisce agli sportelli unici per le energie rinnovabili ulteriori competenze e pertanto non vi è necessità di stanziare ulteriori risorse rispetto a quelle previste a legislazione vigente;

    inoltre, il GSE nell'attività di predisposizione e aggiornamento del manuale che gli sportelli forniranno e pubblicheranno online, non necessita di ulteriori risorse rispetto alle attuali, rientrando tali attività fra i compiti istituzionali svolti dallo stesso GSE, già coperti dalle tariffe dell'energia;

    per quanto riguarda l'articolo 20, recante Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, il relativo monitoraggio sarà effettuato dal Ministero della transizione ecologica, eventualmente anche in collaborazione con il GSE con le risorse attualmente già disponibili;

    anche in caso di eventuale attivazione dei poteri sostitutivi da parte dello Stato nell'emanazione del provvedimento di individuazione delle aree idonee, tale Pag. 73attività sarà svolta con le risorse attualmente già disponibili;

    riguardo all'articolo 26, l'obbligo relativo all'integrazione delle energie rinnovabili negli edifici è già previsto dalla normativa vigente e rispetto a tale disciplina, prevista dal decreto legislativo n. 28 del 2011, sono introdotte alcune novità volte a coordinare il perimetro di applicazione della disciplina medesima con quella generale riguardante la prestazione energetica degli edifici, prevista dal decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché a consentire l'applicazione dell'obbligo anche nei casi in cui, per limiti tecnici (ad esempio l'architettura dell'edificio) sia impossibile installare impianti FER che soddisfino il fabbisogno minimo richiesto dalla norma;

    tali previsioni non incrementano i costi a carico del bilancio dello Stato in termini di investimenti per l'adempimento all'obbligo, trattandosi di obblighi già previsti, considerando che, rispetto alla normativa vigente, non è incrementata la quota d'obbligo richiesta alle pubbliche amministrazioni e, anzi, si offrono modalità più efficienti per l'adempimento degli obblighi medesimi;

    ciò vale altresì per la specifica riguardante la previsione di conseguire la quota di energia da impianti da fonti rinnovabili da quelli obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, trattandosi di una previsione che si riferisce alla produzione di energia elettrica da FER, per la quale sono previste, sia nella norma vigente che nella modifica prevista, quote minime di potenza;

    la razionalizzazione apportata dalla norma proposta nei casi in cui si presenti una impossibilità tecnica, consente infine la realizzazione dell'obbligo tramite interventi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici, contribuendo così a generare risparmi per il bilancio dello Stato, grazie alla gestione di edifici più efficienti che comportano minori oneri di gestione;

    all'articolo 27, in materia di obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, si prevede che i soggetti che non rispettano tale obbligo possano procedere al versamento a un Fondo per le energie rinnovabili, appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, di un contributo economico compensativo finalizzato alla realizzazione di interventi con effetto equivalente ai fini del raggiungimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili;

    non può essere identificato un soggetto che realizzi gli interventi a valere sulle risorse accantonate nel suddetto Fondo, poiché tali risorse saranno utilizzate per la promozione delle energie rinnovabili tramite gli appositi strumenti incentivanti, vigenti o nuovi, previsti dall'ordinamento nazionale e nel rispetto delle disposizioni europee in materia (linee guida in materia di aiuti di stato all'energia e all'ambiente);

    le attività affidate a Consip spa dall'articolo 28, comma 4, rientrano nelle ordinarie attività realizzate dalla medesima società per conto del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti e, quindi, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

    le attività di monitoraggio previste dagli articoli da 30 a 33 rientrano nella più ampia mission istituzionale di entrambi gli enti pubblici considerati – GSE e RSE – legata al monitoraggio del grado di raggiungimento dell'obiettivo complessivo sulle FER e degli impieghi nei settori elettrico, termico e trasporti;

    le attività previste dall'articolo 34, in materia di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, rientrano nelle attività istituzionali del GSE e saranno svolte avvalendosi delle risorse già disponibili;

    agli articoli da 42 a 44, per quanto riguarda i biocarburanti e il biometano (combustibile da biomassa) i controlli sono Pag. 74svolti dal Comitato tecnico consultivo biocarburanti con oneri a carico del GSE, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo n. 28 del 2011, mentre i controlli sulla certificazione dei bioliquidi sono effettuati direttamente dal GSE, ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 2019;

    ISTAT, Acquirente Unico SpA e RSE SpA sono in grado di svolgere i compiti loro assegnati dall'articolo 48 avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, poiché i compiti ivi previsti rientrano nella mission istituzionale di tali soggetti;

    le attività e i compiti affidati ai diversi enti pubblici previsti nel testo del provvedimento sono estrinsecazione diretta dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;

    tali enti, pertanto, saranno in grado di svolgere i compiti loro assegnati dal provvedimento in esame avvalendosi delle disponibili a legislazione vigente;

    in merito all'allegato III, la verifica del rispetto dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti è effettuata, a legislazione vigente, dai comuni nell'ambito delle relazioni di progetto presentate dai tecnici progettisti ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.
Atto n. 294.
(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione –Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2021.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento era stato rinviato per consentire al relatore di predisporre una proposta di parere sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo. Quindi, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta del relatore:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Atto n. 294);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

   la consultazione degli operatori attivi nel mercato interno dell'energia elettrica e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori, demandata all'ARERA dal comma 3 dell'articolo 7, già rientra nelle competenze proprie dell'ARERA stessa, per la Pag. 75quale sono peraltro disponibili ampi tempi di attuazione;

   in particolare, gran parte delle disposizioni relative ai diritti degli utenti nel mercato retail sono già state attuate dall'ARERA mediante la regolazione vigente ed è prassi già in uso nella predetta Autorità quella di predisporre documenti in consultazione propedeutici all'adozione di provvedimenti che incidono sulla regolamentazione del mercato;

   le disposizioni di cui all'articolo 9, in materia di misurazione intelligente e diritto al contatore intelligente, traspongono nell'ordinamento nazionale principi e criteri che hanno già trovato implementazione attraverso le norme secondarie e la regolazione, pertanto l'installazione dei contatori di seconda generazione è già stata avviata dai maggiori distributori e, per alcuni di questi, è in fase avanzata di implementazione, alla luce del quadro normativo e regolatorio definito con il decreto legislativo n. 102 del 2014 e con le deliberazioni AEEGSI 87/2016 e 646/2016;

   inoltre, nell'ambito dell'attività regolatoria, è stato verificato il rispetto dell'invarianza della spesa di investimento per il consumatore, rispetto a un ipotetico scenario di sostituzione dei misuratori di prima generazione giunti al termine della propria vita utile, con altri misuratori di prima generazione;

   le disposizioni di cui all'articolo 10, in materia di confronto delle offerte, non comportano un aggravio delle competenze a carico dell'ARERA, giacché tali disposizioni, anche se non erano presenti in norma primaria, hanno già trovato implementazione attraverso le norme secondarie e la regolazione;

   infatti è già operativo lo strumento di confronto delle offerte, rappresentato dal Portale offerte, previsto dall'articolo 1, comma 61, della legge n. 124 del 2017, gestito dall'Acquirente unico sulla base delle indicazioni fornite dall'ARERA, che risulta già conforme ai requisiti fissati dallo schema di decreto in oggetto;

   per quanto riguarda l'articolo 11, in materia di clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, rispetto alla natura delle azioni di comunicazione, formazione e assistenza che, su proposta dell'Osservatorio, sono destinate al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA, la disposizione di cui alla lettera a) del comma 6 del medesimo articolo non reca effetti diretti, certi ed immediati, atteso che, formulata la proposta, il Ministero e l'ARERA possono valutare il suo accoglimento anche in termini di copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti previsti per lo svolgimento dei loro compiti;

   al comma 4 dello stesso articolo 11, l'eventuale introduzione, attraverso la fissazione del prezzo dell'energia elettrica, di misure sociali di sostegno ai clienti vulnerabili alternative agli interventi pubblici ha carattere futuro – dopo il 2025 – ed incerto – ossia a seguito del riesame da parte della Commissione dei regimi che prevedono tutele di prezzo;

   inoltre la disposizione stabilisce un obbligo in capo al Ministro della transizione ecologica di presentare un disegno di legge per l'adozione delle eventuali misure rispetto al quale dovranno essere individuate le necessarie coperture finanziarie;

   in ordine all'attività di monitoraggio, l'Osservatorio si avvale di Acquirente unico e di GSE che agiscono nell'ambito delle risorse disponibili per lo svolgimento dei propri compiti statutari;

   per quanto riguarda la determinazione del valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all'energia condivisa nei termini previsti dall'articolo 14, comma 10, lettera c), la disposizione comporta una redistribuzione dei costi tra gli utenti e pertanto non determina l'insorgere di effetti di minor gettito fiscale;

   relativamente al GSE, l'attività di monitoraggio prevista dal comma 11, lettera Pag. 76b), del medesimo articolo 14 è svolta con eventuali oneri a carico del sistema tariffario elettrico, in analogia con quanto avviene per le altre attività svolte dal Gestore nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

   l'istituzione e la gestione dell'albo di cui al comma 7 dell'articolo 17, in materia di sistemi di distribuzione chiusi, potrà avvenire con le risorse umane e strumentali del Ministero della transizione ecologica, giacché si stima la realizzazione di nuovi sistemi nel numero di poche decine per l'intero territorio nazionale, mentre quelli attualmente esistenti sono circa sessanta;

   all'articolo 18, in materia di sviluppo della capacità di stoccaggio, a fronte dei costi posti a carico dell'utenza per la realizzazione degli impianti, lo sviluppo della capacità di stoccaggio produce effetti economici positivi;

   infatti, lo sviluppo della capacità di stoccaggio, mirando alla riduzione dell'overgeneration della generazione da fonti rinnovabili – vale a dire della produzione “tagliata” in quanto non consegnabile –, aumenta il gettito in quanto produce effetti diretti di investimento in ragione delle importanti opere previste e aumenta gli investimenti per la realizzazione della generazione da fonti rinnovabili;

   sul piano della tariffa elettrica, la maggiore penetrazione di energia da fonti rinnovabili appare suscettibile di consentire nel medio termine la riduzione dei prezzi dell'energia;

   inoltre, si devono considerare gli effetti sistemici sui costi di gestione di rete attraverso la più efficiente risoluzione delle congestioni;

   l'impatto finanziario delle disposizioni di cui all'articolo 20, in materia di obblighi di servizio pubblico per le imprese elettriche di produzione, è al momento di difficile valutazione poiché esso dipenderà dall'effettivo ricorso alla misura ivi prevista ed al tasso di sostituzione della generazione termoelettrica;

   per quanto riguarda l'articolo 21, in materia di preparazione ai rischi per la sicurezza del sistema elettrico, il piano dei rischi è già stato predisposto con le risorse umane e finanziarie disponibili presso il Ministero della transizione ecologica e analogamente si procederà per i successivi aggiornamenti;

   le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 si sostanziano in una legificazione di compiti e funzioni già previsti dalla vigente regolazione svolti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale e dai Gestori delle reti di distribuzione;

   la copertura a carico delle tariffe elettriche comprende anche degli oneri per la compensazione riconosciuta al gestore del sistema di trasmissione, di cui all'ultimo periodo del comma 17 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 257 del 2016, introdotto dal comma 6 del predetto articolo 23 al fine di consentire al gestore medesimo il recupero del valore residuo dell'investimento realizzato negli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da dismettere;

   i nuovi compiti previsti dall'articolo 24 per l'Autorità di regolazione sono ampiamente già esercitati dall'Autorità stessa;

   peraltro, pur non potendosi escludere la necessità di risorse umane e finanziarie aggiuntive, resta fermo che le stesse troverebbero comunque copertura a carico degli operatori del sistema dell'energia elettrica, del gas, idrico e rifiuti;

   infine, gli incentivi all'efficienza, sono riconosciuti a fronte dei benefici per il sistema in termini di conseguimento degli obiettivi di miglioramento della politica energetica del Paese e sono coperti nell'ambito delle tariffe del sistema elettrico, come le misure di compensazione di cui al comma 4 dello stesso articolo 24,

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VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale recante Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
Atto n. 313.
(Rilievi alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2021.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che la Commissione era in attesa dei chiarimenti del Governo.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.
  L'attuazione dello schema di decreto in esame appare pienamente sostenibile dal punto di vista finanziario stante la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di hardware e software necessari. Infatti, gli interventi di realizzazione e potenziamento delle dotazioni informatiche e tecnologiche o dei sistemi informativi da utilizzare, richiesti per l'istituzione e la gestione dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, potranno essere fronteggiati mediante il ricorso agli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia. In particolare, ad essi si potrà fare fronte con le risorse destinate alle spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia, nell'ambito del programma di spesa 1.2 Giustizia civile e penale, con le risorse del capitolo 1501 concernente «Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti», che reca uno stanziamento pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2021-2023, e con quelle del capitolo 7203 che, al piano di gestione n. 8, avente ad oggetto «Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria», reca uno stanziamento pari a euro 137.067.963 per l'anno 2021, a euro 112.746.603 per l'anno 2022 e a euro 101.749.595 per l'anno 2023.
  In via prudenziale, la quantificazione della spesa per l'istituzione dell'elenco sopra citato da parte della competente Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati è stata effettuata sulla base di contratti già esistenti con i quali si garantiscono la predisposizione ed il mantenimento di elenchi ed albi di interesse per l'amministrazione giudiziaria, tenendo conto delle risorse impegnate per l'istituzione di registri di analoga specie e contenuto. Pertanto, si assicura che l'onere per l'istituzione dell'elenco di cui al presente provvedimento, stimato come spesa iniziale in circa 6.000 euro, rientra fra gli interventi programmati in materia di informatizzazione dell'amministrazione della giustizia e non comporta pertanto effetti negativi per la finanza pubblica.
  Inoltre, le spese successive per il funzionamento e l'aggiornamento dell'elenco, stimate di modesta entità, risultano sia in termini temporali che quantitativi allineate con il gettito atteso, alimentato dal versamento dei contributi da parte degli associati per l'iscrizione e per il mantenimento nell'elenco.
  Per quanto riguarda, infine, la misura fissa del contributo stabilita per legge con decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, è previsto l'aggiornamento Pag. 78triennale dell'entità dei contributi da versare per l'iscrizione e per il mantenimento nell'elenco, il che consentirà di sostenere eventuali spese non preventivate.
  Pertanto, gli interventi previsti dal provvedimento in oggetto non producono un aggravio degli oneri complessivi rispetto a quelli già programmati e non determinano pertanto l'esigenza di reperire risorse aggiuntive, giacché tutti gli adempimenti connessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Giuseppe BUOMPANE, relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale recante Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (Atto n. 313);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'attuazione dello schema di decreto in esame appare pienamente sostenibile dal punto di vista finanziario stante la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di hardware e software necessari;

    infatti, gli interventi di realizzazione e potenziamento delle dotazioni informatiche e tecnologiche o dei sistemi informativi da utilizzare, richiesti per l'istituzione e la gestione dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, potranno essere fronteggiati mediante il ricorso agli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia;

    in particolare, ad essi si potrà fare fronte con le risorse destinate alle spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia, nell'ambito del programma di spesa 1.2 Giustizia civile e penale, con le risorse del capitolo 1501 concernente “Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti”, che reca uno stanziamento pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2021-2023, e con quelle del capitolo 7203 che, al piano di gestione n. 8, avente ad oggetto “Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria”, reca uno stanziamento pari a euro 137.067.963 per l'anno 2021, a euro 112.746.603 per l'anno 2022 e a euro 101.749.595 per l'anno 2023;

    in via prudenziale, la quantificazione della spesa per l'istituzione dell'elenco sopra citato da parte della competente Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati è stata effettuata sulla base di contratti già esistenti con i quali si garantiscono la predisposizione ed il mantenimento di elenchi ed albi di interesse per l'amministrazione giudiziaria, tenendo conto delle risorse impegnate per l'istituzione di registri di analoga specie e contenuto;

    pertanto, si assicura che l'onere per l'istituzione dell'elenco di cui al presente provvedimento, stimato come spesa iniziale in circa 6.000 euro, rientra fra gli interventi programmati in materia di informatizzazione dell'amministrazione della giustizia e non comporta pertanto effetti negativi per la finanza pubblica;

    inoltre, le spese successive per il funzionamento e l'aggiornamento dell'elenco, stimate di modesta entità, risultano sia in termini temporali che quantitativi allineate con il gettito atteso, alimentato Pag. 79dal versamento dei contributi da parte degli associati per l'iscrizione e per il mantenimento nell'elenco;

    per quanto riguarda, infine, la misura fissa del contributo stabilita per legge con decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, è previsto l'aggiornamento triennale dell'entità dei contributi da versare per l'iscrizione e per il mantenimento nell'elenco, il che consentirà di sostenere eventuali spese non preventivate;

    pertanto, gli interventi previsti dal provvedimento in oggetto non producono un aggravio degli oneri complessivi rispetto a quelli già programmati e non determinano pertanto l'esigenza di reperire risorse aggiuntive, giacché tutti gli adempimenti connessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    ritenuto che, in considerazione del contenuto dell'articolo 12, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, dovrebbe essere valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: “Disposizioni finanziarie” con le seguenti: “Clausola di invarianza finanziaria”,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

    all'articolo 12 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (Logistic Support Ship – LSS) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.
Atto n. 314.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2021.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che la Commissione era in attesa dei chiarimenti del Governo.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021.
  In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale Pag. 80 di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (Logistic Support Ship – LSS) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (Atto n. 314);

   premesso che:

    il presente programma pluriennale – da avviarsi nel 2021 – è destinato a concludersi nel 2035 e comporta un onere complessivo stimato in circa 823 milioni di euro;

    oggetto del presente schema di decreto è la sola prima tranche degli investimenti pianificati, per un ammontare di 411,5 milioni di euro;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il predetto programma rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

    per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 10.55.