CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 novembre 2021
687.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 38

ALLEGATO

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP (C. 3298 Governo).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL RELATORE

ART. 1.

  Al comma 1:

   alla lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: «ai fini della prosecuzione delle indagini», con le seguenti: «per l'accertamento dei fatti» e le parole: «presso il fornitore con decreto motivato del giudice» con le seguenti: «previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato,»;

   alla lettera b), capoverso 3-bis, sopprimere le parole: «Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati»;

   alla lettera b), dopo il capoverso 3-ter, aggiungere il seguente: «3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati.»

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi.
1.16. (Nuova formulazione) Siracusano, Calabria, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello, Tartaglione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le specifiche esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini, nonché le ragioni per le quali ritiene sia insufficiente l'utilizzo di altri mezzi di ricerca della prova, nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: dei dati inserire le seguenti: e dei contenuti.
1.22. (Nuova formulazione) Siracusano, Calabria, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello, Tartaglione.