SEDE REFERENTE
Martedì 2 novembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.
La seduta comincia alle 12.
Sui lavori della Commissione.
Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede referente non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
C. 3289 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2021.
Mario PERANTONI, presidente, avverte che risultano assegnate alla Commissione Giustizia le proposte di legge: C. 1475 Colletti recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni concernenti il processo civile e i riti speciali secondo criteri di efficienza e di armonizzazione, nonché modifiche all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione dei termini processuali, e alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di impugnazione del licenziamento; C. 1427 Cataldi Pag. 30recante modifiche al codice di procedura civile e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo civile nonché in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; C. 1961 Meloni recante disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni e istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati della procura della Repubblica presso i tribunali; C. 2466 Colletti recante modifiche al codice di procedura civile, concernenti la disciplina del giudizio civile di appello e la determinazione del valore della causa, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di contributo unificato; C. 1424 Colletti recante modifiche al codice civile e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, concernenti la negoziazione assistita in materia di lavoro, e alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di impugnazione del licenziamento. Poiché tali proposte di legge vertono su materie prese in considerazione dal disegno di legge C. 3289 Governo, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni previsto e che, come concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si procederà alla discussione generale.
Nessuno chiedendo di intervenire, preannuncia che nella giornata di domani si procederà all'adozione del testo base. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.05.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 2 novembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin.
La seduta comincia alle 14.30.
DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.
C. 3341 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il parere nella presente seduta.
Lucia ANNIBALI (IV), relatrice, rammenta che la Commissione avvia l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (C. 3341 Governo), approvato con modificazioni dal Senato. Come anticipato dal presidente, il prescritto parere alla Commissione VIII dovrà essere espresso nella seduta odierna in ragione dell'imminente scadenza del decreto-legge e dell'iscrizione del provvedimento al calendario dei lavori dell'Assemblea per il pomeriggio di oggi. Evidenzia che, come riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge, il provvedimento interviene, con un ampio dispiegamento di misure in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, allo scopo di integrare e rafforzare il dispositivo normativo ed operativo esistente, nel rispetto delle responsabilità e dell'autonomia delle regioni e delle province autonome e in conformità ai princìpi ispiratori della legge quadro in materia (legge 21 novembre 2000, n. 353), evidenziando il carattere di necessità ed urgenza in ragione dell'eccezionale recrudescenza del fenomeno degli incendi boschivi verificatasi nell'estate, anche a causa di condizioni meteoclimatiche eccezionali.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione dei contenuti del provvedimento, composto da 9 articoli a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, fa Pag. 31presente di limitarsi in questa sede ad illustrare i profili di competenza della Commissione Giustizia.
Segnala in primo luogo l'articolo 3 – modificato nel corso dell'esame da parte del Senato – che interviene in materia di accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco. L'articolo prevede, al comma 1, che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano provvedano: a rilevare le aree percorse dal fuoco entro 45 giorni dall'estinzione dell'incendio; e a rendere disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati – su apposito supporto digitale – i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno.
Rileva che si prevede inoltre che gli aggiornamenti siano contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali. Per i nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, la disposizione in esame comporta l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della citata legge quadro n. 353 del 2000 in materia di incendi boschivi; viene inoltre previsto che il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti sui siti istituzionali. Rammenta a tale proposito che il comma 1 dell'articolo 10 della citata legge quadro sugli incendi boschivi – oggetto di modifiche da parte dell'articolo 5 del provvedimento al nostro esame – dispone che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possano avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni, stabilendo altresì una serie di prescrizioni e divieti in merito al loro utilizzo, con riguardo tra l'altro alla realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, interventi di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, attività di caccia, pascolo e – a seguito della modifica introdotta dal punto 1) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 del provvedimento in esame – raccolta di prodotti del sottobosco. Osserva che l'applicazione provvisoria di tali misure stabilita dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame vige sino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 della legge quadro in materia di incendi boschivi, in base al quale tali soggetti sono tenuti a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio.
Segnala che il comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento in esame precisa che, nel periodo di applicazione temporanea delle richiamate misure di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 353 del 2000, si applichino le disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10, sui quali parzialmente intervengono le modifiche introdotte alla legge quadro in materia di incendi boschivi dall'articolo 5 del provvedimento in esame. Rammenta a tale proposito che il richiamato comma 3 dell'articolo 10 della legge quadro in materia di incendi boschivi dispone, in caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, l'applicazione di una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore ad euro 45 e non superiore ad euro 90 e, in caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli, l'applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 300 e non superiore a euro 600. Segnalo a tale proposito che l'espressione in euro, anziché in lire come previsto dal testo vigente, dei valori delle sanzioni amministrative è stata introdotta dal Senato con il punto 3-bis della lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge. Con la ulteriore novella recata dal citato articolo 5 (punto 3) della lettera e) del comma 1), il comma 3 è integrato con la previsione della confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio, in relazione al quale è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di incendio boschivo doloso di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale. Il richiamato Pag. 32 comma 5 dell'articolo 10 della legge quadro vieta, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. Con la novella introdotta dall'articolo 5 del provvedimento in esame (punto 4) della lettera e) del comma 1), tale disposizione viene integrata stabilendo che, nelle aree a rischio di incendio boschivo, oltre ai divieti già prescritti, sono resi altresì obbligatori gli adempimenti individuati nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, la cui mancata osservanza può determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.
In materia di sanzioni, per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5, fa presente che il successivo comma 6 dell'articolo 10 della legge quadro dispone l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad euro 5.000 e non superiore ad euro 50.000. Anche in questo caso l'espressione in euro, anziché in lire come previsto dal testo vigente, dei valori delle sanzioni amministrative è stata introdotta dal Senato con il punto 4-bis della lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge in esame. Tali sanzioni sono raddoppiate se il responsabile appartiene a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della medesima legge quadro (personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato; personale appartenente ad organizzazioni di volontariato impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco; personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla legge-quadro). Il comma 7 dispone altresì la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività, quando le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 siano compiute da esercenti attività turistiche, oltre all'applicazione della sanzione di cui al sopra descritto comma 6.
Quanto all'articolo 5 del provvedimento in esame, segnala che esso – oltre ad intervenire sulla legge quadro in materia di incendi boschivi, introducendo tra le altre le richiamate modifiche all'articolo 10 – prevede al comma 2 che il Ministero dell'interno comunichi alle Camere e pubblichi sul proprio sito istituzionale, annualmente, le informazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-bis del codice penale, oltre che le risultanze delle attività di monitoraggio relative all'acquisto di ulteriori mezzi e attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi (di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge in esame). Come stabilito dal comma 3 dell'articolo 5, tali informazioni sono fornite dalle amministrazioni interessate, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con modalità idonee alla relativa pubblicazione e prive di dati personali sensibili.
Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Giustizia, segnala quindi l'articolo 6 che introduce diverse modifiche al codice penale. Nel dettaglio, la lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 32-quater del codice penale che prevede l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione in caso di condanna per alcuni specifici delitti commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa. Il decreto-legge in esame integra l'elenco dei delitti contemplati dall'articolo 32-quater, aggiungendovi – con il riferimento al primo comma dell'articolo 423-bis del codice penale – anche l'ipotesi dolosa dell'incendio boschivo.
Rammenta che il catalogo di delitti, ora integrato dal decreto-legge al nostro esame, prevede alcuni delitti dei pubblici ufficiali e dei privati contro la pubblica amministrazione; delitti di associazione per delinquere, anche di tipo mafioso; delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro; delitti contro l'ambiente nonché contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; truffa in danno dello Stato e per il conseguimento di Pag. 33erogazioni pubbliche e usura. La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione specifica che la modifica recata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 «assume particolare rilievo in relazione alla cosiddetta “fida di pascolo” con la quale gli enti territoriali dispongono, dietro pagamento di un corrispettivo, il godimento in natura di terreni demaniali per il pascolo. La previsione del citato articolo 423-bis del codice penale avrà, quindi, tra i suoi effetti quello di escludere dalle procedure di concessione dei terreni i soggetti resisi responsabili di incendi boschivi dolosi».
Tra le modifiche approvate dal Senato segnala l'introduzione della lettera a-bis), volta a modificare il primo comma dell'articolo 423-bis per specificare che la fattispecie penale non si applica quando l'incendio sprigiona «nei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto».
Inoltre, il Senato ha inserito la lettera a-ter) con la quale si interviene sul terzo comma del medesimo articolo 423-bis per prevedere una aggravante anche quando dall'incendio (sia doloso che colposo) deriva pericolo per specie animali o vegetali protette, o più in generale su animali domestici o da allevamento. Ricorda che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 inserisce nell'articolo 423-bis due ulteriori commi, prevedendo: una circostanza attenuante ad effetto speciale, che comporta una diminuzione di pena dalla metà a due terzi, per l'ipotesi in cui il reo si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia provveduto concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi; una circostanza attenuante ad effetto speciale, che comporta una diminuzione di pena da un terzo alla metà, per l'ipotesi in cui il reo abbia aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Rileva che la lettera c) inserisce nel codice penale due nuovi articoli che completano il regime sanzionatorio del delitto di incendio boschivo, quando commesso dolosamente (articolo 423-bis, primo comma), prevedendo per l'autore del reato pene accessorie e confisca. In particolare, ferma l'applicabilità delle pene accessorie previste dalla parte generale del codice penale (e segnatamente dell'interdizione dai pubblici uffici e dalle professioni) il nuovo articolo 423-ter del codice penale prevede che la condanna per il delitto di incendio boschivo comporti: l'estinzione del rapporto di lavoro pubblico (presso amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica), in caso di condanna alla reclusione per almeno 2 anni (primo comma); l'interdizione dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi, per una durata da 5 a 10 anni (secondo comma). Il nuovo articolo 423-quater introduce una nuova ipotesi di confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei profitti del reato di incendio boschivo. In particolare, per le sole ipotesi dolose, in caso di condanna o di patteggiamento della pena, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato (primo comma). Se la confisca non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca (secondo comma). I beni così confiscati sono assegnati all'amministrazione competente che dovrà impiegarli per il ripristino dei luoghi danneggiati dall'incendio (terzo comma). Non si procede a confisca se l'imputato ha efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi (quarto comma).
Sottolinea che, a seguito dell'esame del Senato, è stata introdotta al comma 1 dell'articolo 6 la lettera c-bis) al fine di intervenire sull'articolo 425 del codice penale, che prevede le aggravanti per i delitti di incendio (articolo 423) e danneggiamento Pag. 34seguito da incendio (articolo 424), se i fatti sono commessi su uno specifico elenco di beni. La modifica introdotta dal decreto-legge in esame, integrando il catalogo di beni attualmente previsto, fa sì che la pena sia aggravata anche quando l'incendio o danneggiamento seguito da incendio è commesso su aziende agricole.
Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.
Ciro MASCHIO (FDI) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, evidenziando, in primo luogo, come i tempi ristretti a disposizione della Commissione per esaminare il provvedimento, che è stato trasmesso dal Senato a ridosso della sua scadenza, hanno reso di fatto inesistente un confronto sul tema, in secondo luogo come tuttora i colleghi della Commissione di merito stiano svolgendo delle riflessioni sulle proposte emendative presentate. Per tali ragioni ribadisce che il gruppo di Fratelli di Italia non può che astenersi sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 14.35.