CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 novembre 2021
686.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 18

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 2 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 14.

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.
C. 3341 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, in sostituzione del relatore Iezzi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna del Comitato, rileva, anzitutto, come il provvedimento – presentato al Senato per la conversione in legge – fosse costituito originariamente di 9 articoli sia stato ampiamente modificato da questo ramo del Parlamento e siano stati aggiunti 5 articoli ulteriori articoli.
  L'articolo 1 disciplina un nuovo strumento di programmazione, statale, a fini di coordinamento, relativo alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi Pag. 19boschivi. Esso è volto sia all'aggiornamento tecnologico sia all'accrescimento della capacità operativa e consiste in un Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tale Piano nazionale è predisposto, ai sensi del comma 1, sulla scorta di una specifica, articolata rilevazione condotta dal Dipartimento della protezione civile, il quale può avvalersi, secondo quanto previsto dal comma 2, di un Comitato tecnico. Una specifica previsione, al comma 4, concerne la prima applicazione, onde adottare, entro il 10 ottobre 2021, un primo «Piano nazionale speditivo».
  Nel corso dell'esame da parte del Senato sono state introdotte diverse modifiche volte a prevedere: incentivi premiali per il conseguimento di una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi; misure volte al potenziamento della vigilanza aerea antincendio; l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'approvazione del Piano nazionale speditivo; una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante un Sistema Aereo di Vigilanza Antincendio (SAVA); convenzioni delle regioni e delle province autonome con avio club e aero club locali; misure di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione delle strutture connesse ad aeroporti nazionali, aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici.
  L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, riduce a cinque settimane (invece dei tre mesi previsti) la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo di capi squadra (e conseguentemente di capi reparto) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza 1° gennaio 2020.
  L'articolo 1-ter, introdotto dal Senato, dispone la proroga della graduatoria del concorso pubblico nella qualifica di vigile del fuoco. Nello specifico, viene prorogata fino al 31 dicembre 2022 la validità della graduatoria del concorso a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018.
  L'articolo 2 stanzia 40 milioni per l'acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi. Le risorse sono finalizzate all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione. In particolare, il comma 3 demanda al Dipartimento della protezione civile il monitoraggio delle attività, anche ai fini del coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.
  L'articolo 3 introduce misure finalizzate a garantire il tempestivo aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, integrando quanto già disposto dall'articolo 10 della legge n. 353 del 2000, prevedendo un potere sostitutivo in capo alle regioni. In particolare, il comma 1, come modificato dal Senato, dispone che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a rilevare, entro quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio, le aree percorse dal fuoco nonché a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti entro il 1° aprile di ogni anno su supporto digitale, prevedendo che il termine di applicazione dei relativi divieti decorra dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti sui siti istituzionali; gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio sono contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti internet istituzionali. Il comma 3 riconosce il potere sostitutivo delle regioni, laddove gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni, di cui al citato articolo 10 delle legge n. 353 del 2000, non siano approvati dai comuni entro il termine dei novanta giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000. A tale proposito segnala che la disposizione, come modificata al Senato, Pag. 20prevede che «con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni».
  Al riguardo segnala l'esigenza di valutare se sia opportuno definire, con norma statale, lo strumento normativo di intervento regionale.
  L'articolo 4 reca misure finalizzate al rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, mediante misure di potenziamento dei piani regionali, nonché stanziando fondi specifici nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne per il finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato e nei comuni localizzati nelle isole minori.
  In particolare, il comma 1 prevede che le revisioni annuali dei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi siano trasmessi, entro trenta giorni dalla loro adozione, al Dipartimento della protezione civile per essere esaminati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame. Il Comitato può formulare raccomandazioni in materia di prevenzione degli incendi boschivi. Le raccomandazioni possono riguardare: gli interventi e le opere da approntare ai fini della prevenzione degli incendi boschivi; le convenzioni che le regioni e le Province autonome possono stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'accordo-quadro del 4 maggio 2017 tra il Governo e le regioni; l'impiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente qualificato.
  Il comma 2 dispone che, nell'ambito della Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese (SNAI), una quota delle risorse non impegnate autorizzate dall'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), nell'importo di 20 milioni per l'anno 2021 e di 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, venga destinata al finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge n. 353 del 2000. La disposizione si applica tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale, elaborate nell'ambito dei Piani antincendio boschivi approvati dalle regioni ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000 e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della legge stessa. A seguito di modifiche introdotte dal Senato si prevede che le regioni possano adeguare i propri piani operativi, ai fini della revisione annuale, sulla base di quanto espresso dal Comitato tecnico e che l'approvazione del progetto definitivo delle opere da realizzare nei piani antincendio regionali equivalga a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
  Il comma 4 prevede che nei Piani Operativi Nazionali attuativi dei fondi strutturali 2021-2027 si tenga conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell'ordine di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.
  L'articolo 5 introduce una serie di modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi).
  In particolare, con il comma 1 si introduce la nuova definizione di incendio di interfaccia urbano-rurale, con cui si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste un'interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali; si stabilisce che il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi individui, tra l'altro, le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto e gli inadempimenti determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio; si includono nelle attività di previsione del rischio di incendi boschivi anche le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, inserendo Pag. 21 tale tecnica tra gli interventi colturali previsti nell'ambito dell'attività di prevenzione degli incendi; si introduce nella lotta attiva contro gli incendi boschivi l'uso delle attrezzature manuali e la tecnica del controfuoco, e compensi incentivanti in misura proporzionale (invece che come precedentemente previsto «in rapporto») ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco; viene introdotto, inoltre, il divieto per tre anni della raccolta dei prodotti del sottobosco nei soprassuoli percorsi dal fuoco; si prevede poi la facoltà per i comuni di avvalersi di ISPRA, mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o di altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche, per il censimento delle aree colpite da incendi; si prevede la confisca degli animali nel caso di trasgressione al divieto di pascolo nelle aree colpite da incendi.
  Il comma 2 prevede l'obbligo di comunicazione alle Camere da parte del Ministero dell'interno e di pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge 353 del 2000 e per le condanne per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-bis del codice penale, oltre che alle risultanze delle attività di monitoraggio previste all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge in esame.
  Il comma 3 prevede che le informazioni di cui al comma 2 siano fornite dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai comandi dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con modalità idonee alla relativa pubblicazione e prive di dati personali sensibili.
  Il Senato ha modificato in più punti le norme previste dall'articolo 5 in esame riguardanti la definizione di incendio di interfaccia urbano-rurale, gli interventi colturali per la prevenzione degli incendi, i piani antincendio boschivo, le attività di censimento del catasto dei soprassuoli, le sanzioni amministrative.
  L'articolo 6 interviene sul delitto di incendio boschivo, previsto dall'articolo 423-bis del codice penale, per introdurre una circostanza aggravante – quando i fatti siano commessi da coloro che svolgono compiti di prevenzione incendi – e due circostanze attenuanti, per coloro che collaborano con le autorità e si impegnano a contenere le conseguenze dell'incendio. La disposizione prevede inoltre, in caso di condanna, l'applicabilità delle pene accessorie del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'estinzione dell'eventuale rapporto di lavoro pubblico e dell'interdizione dall'assunzione di incarichi legati alla prevenzione incendi, oltre che la confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei profitti del reato. Con l'introduzione di alcune modifiche da parte del Senato, è stata soppressa l'aggravante inserita dal decreto-legge e sono state introdotte ulteriori modifiche sulle fattispecie di incendio boschivo, nonché in merito all'estensione delle aggravanti previste per i delitti di incendio e danneggiamento seguito da incendio anche per i fatti commessi nei confronti di aziende agricole.
  L'articolo 7 reca ulteriori misure urgenti in materia di protezione civile.
  I commi 1 e 2 recano la ridefinizione delle modalità di svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), prevedendo accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale tra l'INGV e il Dipartimento della protezione civile e recando la copertura degli oneri previsti.
  Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 ottobre 2023 il termine di durata dei contratti a tempo determinato e delle altre forme di lavoro flessibile previste per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, indicando altresì l'entità dei conseguenti oneri finanziari ed i mezzi per farvi fronte. Nel corso dell'esame da parte del Senato è stata inserita la previsione secondo la quale, in caso di risoluzione Pag. 22anticipata dei contratti di lavoro indicati, è consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione. Un'ulteriore modifica concerne il trattamento dei materiali vulcanici.
  L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, prevede che, per gli addetti agricoli e forestali assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratti di diritto privato, per l'esecuzione di talune tipologie di lavori ivi indicati, si applichino i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Nel dettaglio, si prevede che, per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applichino, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni (non meglio specificati), i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Si prevede, inoltre, che per le amministrazioni pubbliche partecipi al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del CCNL privatistico un rappresentante delle regioni.
  L'articolo 7-ter, introdotto dal Senato, autorizza le regioni a individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate, fermi restando i divieti e le prescrizioni previsti dalla legge. Si consente altresì alle regioni di avvalersi, al fine di individuare i siti più idonei, del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a loro disposizione.
  L'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento, e, in particolare, destina 150 milioni di euro disponibili nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 4 alle misure di lotta contro gli incendi boschivi e per la realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio. Con una modifica introdotta dal Senato, si prevede che si assuma quale ambito prioritario di intervento l'insieme delle aree protette nazionali e regionali, dei siti della rete Natura 2000, nonché delle aree classificate ad elevato rischio idrogeologico nelle vigenti pianificazioni.
  L'articolo 8-bis, introdotto dal Senato, reca la clausola di salvaguardia prevedendo che le disposizioni del decreto-legge in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative disposizioni di attuazione.
  L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia riconducibile sia alla materia «tutela dell'ambiente», di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, sia alla materia «protezione civile», di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  A fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
  In particolare, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che rappresentanti delle regioni, delle Province autonome e dei comuni designati dalla Conferenza unificata partecipino al Comitato tecnico istituito dalla norma; il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; il comma 4 dell'articolo 1, in virtù di una modifica introdotta dal Pag. 23Senato, prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata anche per l'adozione del primo Piano nazionale speditivo ivi previsto; il ruolo dei comuni e, in via sostitutiva, delle regioni, è inoltre richiamato all'articolo 3 con riferimento all'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco; l'articolo 4 prevede, infine, il potenziamento dei piani regionali di prevenzione antincendio.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  Emanuele PRISCO (FDI) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere, evidenziando come le modifiche introdotte dal Senato al decreto-legge in esame abbiano accentuato una frammentazione delle competenze fra diversi soggetti, in particolare tra organi dello Stato e regioni.
  Rileva come, al fine di assicurare maggiore efficacia alle iniziative per il contrasto degli incendi boschivi, sarebbe opportuna una visione più organica, nell'ambito della quale auspica per il futuro l'istituzione di una cabina di regia nazionale facente capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI

  Martedì 2 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Annagrazia CALABRIA. – Interviene la Ministra per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini.

  La seduta comincia alle 14.05.

Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni, recanti Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

  Annagrazia CALABRIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

  La Ministra Mariastella GELMINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per formulare quesiti e osservazioni Annagrazia CALABRIA, presidente, e i deputati Roberto MORASSUT (PD), Fabio RAMPELLI (FDI) e Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), ai quali risponde la Ministra Mariastella GELMINI.

  Annagrazia CALABRIA, presidente, ringrazia la Ministra per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Martedì 2 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

  La seduta comincia alle 15.20.

Pag. 24

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.
C. 3298 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2021.

  Fausto RACITI, presidente, ricorda che nella seduta del 26 ottobre scorso si è chiusa la fase relativa all'ammissibilità e ai ricorsi e che la Commissione passa, pertanto, all'esame delle proposte emendative.
  Ricorda quindi che l'esame in sede referente dovrà essere concluso entro la seduta di giovedì 4 novembre, posto che l'avvio dell'esame da parte dell'Assemblea è previsto a partire da lunedì 8.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, propone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, raccomandando quindi l'approvazione dell'emendamento 2.1 del relatore. Propone, quindi, l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3, invitando infine al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4.

  La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 del relatore, esprimendo altresì parere conforme a quello espresso dal relatore sulle restanti proposte emendative.

  Fausto RACITI, presidente, dispone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

  La Commissione approva l'emendamento 2.1 del relatore (vedi allegato 2).

  Fausto RACITI, presidente, dispone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3.

  Emanuele PRISCO (FDI) illustrando l'emendamento Bellucci 4.1, di cui è cofirmatario, osserva come esso miri a rivedere il criterio di determinazione dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, indicando a tale fine il reddito familiare. Fa notare che, mentre per il riconoscimento del reddito di cittadinanza valgono certi automatismi, per intervento assistenziali importanti, come quello in esame, vigono procedure complesse che rischiano di complicare la vita alle famiglie. Si augura quindi che il relatore e il Governo possano rivedere il loro parere su tale proposta emendativa.

  Augusta MONTARULI (FDI) fa presente che l'emendamento Bellucci 4.1, di cui è cofirmataria, individua nel reddito familiare il criterio per la determinazione dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, facendo notare che la questione del sostegno alle famiglie ha sempre rappresentato un punto cardine del programma politico del centrodestra. Chiede quindi che il Governo riveda il proprio parere su tale proposta emendativa.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) si associa alle considerazioni dei deputati Prisco e Montaruli e chiede l'accantonamento della proposta emendativa in esame, al fine di poter svolgere un approfondimento in ordine alla copertura finanziaria.
  Sottolinea come l'emendamento sia volto a garantire il rispetto di un principio di equità nella concessione dell'assegno temporaneo e a venire incontro alla situazione di difficoltà in cui si sono venute a trovare le famiglie nel periodo della pandemia, con particolare riguardo al Mezzogiorno e alle famiglie numerose.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 4.1.

  Augusta MONTARULI (FDI), illustrando l'emendamento Bellucci 4.2, di cui è cofirmataria, rileva come esso sia volto a dare un segnale politico e anche concreto alle famiglie nelle quali vivono persone in condizioni di disabilità, prevedendo l'incremento da 50 a 100 euro della maggiorazione dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore con disabilità. Pag. 25
  Ritiene che il parere contrario non sia giustificabile e chiede un approfondimento al riguardo, al fine di pervenire alla modifica di tale parere.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) osserva che l'emendamento Bellucci 4.2 è volto a prevedere un sostegno economico alle famiglie con figli disabili, aiutandole nello svolgimento delle attività quotidiane, considerato che in tale ambito esse ricevono un contributo solo dalle associazioni di volontariato. Fa notare, peraltro, che tale intervento potrebbe essere finanziato con le risorse previste a legislazione vigente. Chiede quindi che l'emendamento Bellucci 4.2 sia quantomeno accantonato.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 4.2.

  Augusta MONTARULI (FDI) osserva che l'emendamento Bellucci 4.3, di cui è cofirmataria, è volto a favorire l'accesso da parte delle famiglie allo strumento dell'assegno temporaneo per i figli minori, prorogando il termine per la presentazione delle relative domande in vista del riconoscimento di un adeguato sostegno economico.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 4.3.

  Augusta MONTARULI (FDI), illustrando l'emendamento Caretta 4.4, rileva come esso sia analogo al 4.3 e sia volto a prorogare al 30 novembre 2021 il termine di presentazione delle domande per avere titolo alla corresponsione delle mensilità arretrate dell'assegno temporaneo.
  Ritiene che la ratio dell'emendamento non possa non essere condivisa e auspica che la proroga del termine limitata a un solo mese possa agevolare la modifica del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo.
  Sottolinea quindi come la proposta in esame si faccia carico di un'esigenza concreta e testimoni fiducia nello strumento dell'assegno temporaneo, osservando come tale fiducia non sia evidentemente condivisa dal Governo e dalla maggioranza.

  La Commissione respinge l'emendamento Caretta 4.4.

  Augusta MONTARULI (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 4.5, di cui è cofirmataria, il quale è volto all'attivazione di un numero verde per fornire alle famiglie con figli disabili e a chiunque ne faccia richiesta tutte le informazioni relative al riconoscimento dell'assegno temporaneo in questione e alle modalità di presentazione della relativa domanda. Non comprende il motivo del parere non positivo del relatore e del Governo su tale proposta emendativa, che peraltro non reca oneri finanziari, paventando il dubbio che vi sia nella maggioranza un atteggiamento di contrarietà a priori in relazione alle proposte del gruppo di Fratelli d'Italia.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) insiste nel chiedere un'interlocuzione al Governo, sottolineando come il parere contrario sulla proposta emendativa non possa essere ragionevolmente giustificato da motivi di copertura, in quanto per l'attivazione del numero verde si potrebbero utilizzare le risorse già previste per analoghi servizi erogati dalla pubblica amministrazione, ad esempio alle imprese in materia di adempimenti fiscali.
  Sottolinea come vi sia il rischio che molte famiglie, specialmente quelle con un livello culturale meno elevato, si trovino ad essere di fatto escluse dal beneficio per mancanza di informazioni circa le procedure burocratiche da seguire e ribadisce di ritenere incomprensibile il parere contrario.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 4.5.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, chiede ai presentatori delle proposte emendative riferite all'articolo 3 se vi siano a loro avviso le condizioni per procedere all'esame delle medesime o di alcune di esse.

Pag. 26

  Emanuele PRISCO (FDI) chiede una breve sospensione della seduta.

  Fausto RACITI, presidente, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.45, è ripresa alle 15.50.

  Emanuele PRISCO (FDI) ritiene opportuno rinviare ad altra seduta l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

  Fausto RACITI, presidente, alla luce dell'orientamento emerso in tal senso, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 10 di domani.

  La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3319 Governo, approvato dal Senato.