ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 282.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
premesso che:
il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 17 dicembre 2021;
la delega conferita dalla legge n. 53 del 2021 risulterebbe scaduta lo scorso 8 agosto ma, per effetto dello «scorrimento» di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della scadenza del suddetto termine, esso verrà adesso a scadenza il prossimo 8 novembre;
quanto al contenuto dello schema, in estrema sintesi, l'articolo 1 estende l'applicazione della disciplina in questione – fino ad ora limitato alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea – ad altre tre categorie di arterie stradali, l'articolo 2 reca le definizioni, l'articolo 3 recepisce le norme della direttiva che introducono il concetto di valutazione della sicurezza stradale a livello di rete, L'articolo 4 riguarda le ispezioni di sicurezza periodiche. L'articolo 5 elenca una serie di attività e di buone prassi da adottare al fine di migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali, L'articolo 6 indica i criteri per la rilevazione degli incidenti mortali, L'articolo 7 riguarda i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale L'articolo 8 introduce obbligo informativi verso le autorità europee, L'articolo 9 interviene sulle disposizioni vigenti in materia di tariffa, L'articolo 10 reca alcune limitate modifiche all'allegato I, con riguardo al titolo e ad una nuova definizione di «traffico», l'articolo 11 apporta alcune modifiche all'allegato II, anche qui con riguardo al titolo e all'inserimento delle disposizioni per gli utenti della strada vulnerabili, l'articolo 12 inserisce l'allegato II-bis che tiene conto degli utenti vulnerabili, L'articolo 13 dispone la sostituzione dell'allegato III al fine di dettagliare la valutazione della sicurezza stradale a livello di rete, l'articolo 14 apporta modifiche all'allegato IV sulla localizzazione dell'incidente, l'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria;
ricordato che l'Unione europea ha posto come obiettivo strategico l'avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050 e come obiettivo intermedio, il dimezzamento, entro il 2030, del numero di feriti gravi rispetto al 2020;
condiviso l'obiettivo di definire in ambito sovranazionale procedure atte a garantire un livello sistematicamente elevato di sicurezza stradale su tutta la rete TEN-T, sulla rete di autostrade e sulle strade principali nell'Unione;
preso atto del parere reso dalla Conferenza unificata in data 21 ottobre 2021,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.