CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2021
661.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 273

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI

  La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

  Sergio BATTELLI, presidente, propone, concorde la Commissione, di invertire l'ordine del giorno, anticipando al primo punto l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Atto n. 291), di cui è relatrice la deputata Ianaro, impegnata successivamente nei lavori di un'altra Commissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.
Atto n. 291.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, non corredato, al momento, del necessario parere della Conferenza Unificata.
  Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 3 luglio 2021, con l'eccezione di alcune disposizioni che hanno Pag. 274un termine di recepimento differito (in particolare le disposizioni riguardanti i requisiti di progettazione per le bottiglie, che dovranno essere recepite a partire dal 3 luglio 2024, e le misure relative alla responsabilità estesa del produttore, da recepire a partire dal 31 dicembre 2024).
  Quanto al termine di esercizio della delega conferita dalla legge di delegazione europea per il 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), esso risulterebbe scaduto lo scorso 8 agosto ma, per effetto dello «scorrimento» di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della scadenza del suddetto termine, esso verrà adesso a scadenza il prossimo 8 novembre.
  Ricorda che la direttiva oggetto di recepimento, che rappresenta un tassello fondamentale nella direzione dell'economia circolare, muove dalla considerazione del fatto che la multifunzionalità e il costo relativamente basso della plastica e il suo uso sempre più diffuso in applicazioni di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficiente, si traduce in modelli di produzione e consumo sempre più inefficienti e lineari. Pertanto, sin dalla Strategia europea per la plastica di cui alla comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018, adottata nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2015, la Commissione ha concluso che, perché il ciclo di vita della plastica diventi circolare, occorre trovare una soluzione per la crescente produzione di rifiuti di plastica e per la dispersione di tali rifiuti di nell'ambiente, in particolare in quello marino.
  La Strategia europea per la plastica rappresenta dunque un passo avanti verso l'istituzione di un'economia circolare in cui la progettazione e la produzione di plastica e di prodotti di plastica rispondano pienamente alle esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclaggio, e in cui siano sviluppati e promossi materiali più sostenibili. Il considerevole impatto negativo di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, la salute e l'economia ha reso necessaria l'istituzione di un quadro giuridico specifico per ridurre efficacemente tale impatto e in questa prospettiva la direttiva promuove approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili e non tossici, piuttosto che prodotti monouso, con l'obiettivo primario di ridurre la quantità di rifiuti prodotti.
  Più in dettaglio, la direttiva riguarda i prodotti di plastica monouso ivi elencati, nonché i prodotti di plastica oxo-degradabile e gli attrezzi da pesca contenenti plastica e intende prevenirne la dispersione poiché, come esplicitato nella relazione illustrativa, sono tra le componenti principali, circa l'85 per cento, dei rifiuti marini trovati lungo le coste (beach litter), sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano (marine litter). Nella stessa relazione viene stimata la produzione mondiale annuale di 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni di tonnellate si perdono in mare.
  Ricorda che la legge di delega detta specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva. In sintesi, il legislatore delegato in sede di attuazione deve: a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso e promuovere modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili; b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili per i contenitori alimentari, monouso con un graduale restrizione all'immissione nel mercato di questi ultimi; c) sensibilizzare i consumatori sull'esigenza di riduzione della dispersione dei rifiuti, ivi compreso il rilascio di palloncini; d) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso; e) introdurre una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva destinando i relativi proventi al controllo e accertamento delle violazioni; f) abrogare l'articolo 226-quater del Codice dell'ambiente (dlgs n. 152 del 2006).
  Venendo allo schema di decreto, segnala che esso si compone di 16 articoli e di un allegato, suddiviso in 7 parti, contrassegnate da lettere che vanno dalla A alla G.
  L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del decreto, tra cui la definizione di misure di prevenzione e di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica Pag. 275 sull'ambiente, nonché la promozione della transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili.
  Rispetto al testo della direttiva, viene inoltre prevista la promozione di comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica, nonché dell'utilizzo di plastica riciclata nelle bottiglie per bevande.
  L'articolo 2, nel definire l'ambito di applicazione del decreto, specifica che le disposizioni del presente decreto prevalgono sulle norme incompatibili della disciplina dei rifiuti e degli imballaggi recata dalla parte quarta del Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006).
  L'articolo 3 introduce una serie di definizioni previste nella direttiva, con alcune integrazioni – che recepiscono quanto previsto nel 12° considerando della direttiva – inerenti all'esclusione dalla definizione di plastica dei prodotti che la contengono in quantità minima e dalla definizione di prodotto di plastica monouso di alcuni contenitori per alimenti. Ulteriori piccole differenze sono volte a precisare le definizioni di immissione sul mercato (lettera f)) e impianto portuale di raccolta (lettera s)).
  L'articolo 4 reca disposizioni finalizzate alla riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato della medesima direttiva, entro il 2026, rispetto al 2022. La relazione illustrativa ricorda in proposito che la direttiva «lascia agli Stati la libertà di individuare azioni e misure finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo (...) indicando esclusivamente il termine ultimo entro il quale adempiere all'obbligo di riduzione al consumo di tali prodotti».
  L'articolo in esame prevede quindi la stipula di accordi e contratti di programma, da parte del Ministro della transizione ecologica, del Ministro dello sviluppo economico, delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, con enti pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, volti alla fissazione di obiettivi nazionali di riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso e di messa a disposizione del consumatore finale di prodotti alternativi riutilizzabili, nonché altre misure, quali criteri ambientali minimi per i consumi nel settore della pubblica amministrazione.
  Inoltre, in base al comma 7, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che provvedono all'acquisto e all'utilizzo di prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile. Il contributo, per la cui adozione si demanda ad apposito decreto, spetta nella misura del 20% delle spese sostenute fino all'importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario.
  Il comma 8 autorizza inoltre la spesa di 10 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024 come incentivi alla riconversione verso prodotti riutilizzabili o alternativi delle imprese produttrici di oggetti in plastica monouso, anche qui demandando la disciplina attuativa ad un decreto del Ministero della transizione ecologica.
  Il comma 9 si pone l'obiettivo di ridurre, entro l'anno scolastico 2025/2026, il consumo dei prodotti di plastica monouso nelle scuole, affidando al Ministero dell'istruzione funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche nell'adozione del modello di «scuola plastic free e per un futuro sostenibile».
  L'articolo 5, che recepisce il testo dell'articolo 5 della direttiva, prevede il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato allo schema di decreto e dei prodotti di plastica oxo-degradabile, specificando, in aggiunta, rispetto al testo della direttiva, i casi di esclusione dal divieto, nonché la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo medesimo.
  Segnala in particolare che il comma 2, consente la messa a disposizione sul mercato interno dei prodotti di cui al comma 1, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrato l'acquisto da un fornitore in data antecedente alla Pag. 276effettiva decorrenza del divieto. Evidenzio che secondo la relazione illustrativa la deroga viene introdotta «considerato il significativo impatto della norma ed il ristretto tempo a disposizione degli operatori per l'adeguamento». Sottolineo che tale disposizione derogatoria non trova, però, corrispondenze nella direttiva.
  Il comma 3 prevede l'esclusione dal divieto di cui al comma 1 per l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo delle norme UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori ad almeno il 60 per cento nei casi indicati dal comma stesso. Il comma 4 disciplina la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea (articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012).
  L'articolo 6, nel recepire il corrispondente articolo della direttiva, prevede, tra l'altro, che, a decorrere dal 3 luglio 2024 (data prevista dall'articolo 17 della direttiva), i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato allo schema di decreto possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto, nonché regole di conformità per le bottiglie in PET elencate nella parte F dell'allegato. Si prevede, in particolare, che a partire dal 2025, esse debbano contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, percentuale elevata a 30 a partire dal 2030. Il comma 4, che non trova corrispondenza nel testo dell'articolo di riferimento della direttiva, dispone che, ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, i consorzi degli imballaggi assicurano il rientro in possesso di una quota del materiale post-consumo ai produttori.
  L'articolo 7 recepisce, ai commi da 1 a 3, il corrispondente articolo della direttiva, i cui contenuti principali sono volti a prevedere che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato allo schema e immesso sul mercato debba rispettare particolati requisiti di marcatura. La relazione illustrativa sottolinea che, rispetto al momento dell'adozione della direttiva, è intervenuto recentemente il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato alla direttiva, cui viene fatto espresso riferimento.
  Segnala in proposito che, in aggiunta a quanto previsto dalla direttiva, e in analogia con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5, il comma 4 dell'articolo in esame introduce una disciplina transitoria consentendo la messa a disposizione sul mercato interno, fino ad esaurimento delle scorte, delle giacenze e dei residui di magazzino dei prodotti indicati non conformi ai requisiti di marcatura, a condizione che ne sia dimostrata la data di produzione o di acquisto antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Anche in questo caso tale disposizione derogatoria non trova corrispondenze nella direttiva.
  L'articolo 8 attua la direttiva nella parte in cui impone agli Stati membri istituire regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato immessi sul mercato degli Stati membri, prevedendo che, entro il termine del 31 dicembre 2024, fissato dalla direttiva, i rifiuti relativi ai prodotti indicati siano gestiti nell'ambito dei sistemi già istituiti ai sensi del codice dell'ambiente, oppure da istituirsi con apposito decreto. Il comma 6 reca disposizioni relative all'individuazione dei costi da coprire sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti assunte dall'ARERA.
  Il comma 7 prevede per i produttori, l'obbligo di adesione ai sistemi EPR, mentre il comma 8, prevede la stipula di accordi e contratti di programma con i settori economici interessati, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del Codice dell'ambiente.
  I commi 9 e 10 disciplinano il caso di produttori dei prodotti che siano stabiliti in un altro Stato membro, al fine di rendere applicabile anche ad essi il regime di EPR. Pag. 277
  L'articolo 9 disciplina gli obiettivi inerenti la raccolta differenziata, fissati, in particolare, per le bottiglie, in misura pari al 77 per cento entro il 2025, in peso, e al 90 per cento entro il 2029; inoltre si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della transizione ecologica finalizzato all'istituzione di appositi sistemi di cauzione e rimborso.
  L'articolo 10, che recepisce, al comma 1, il corrispondente articolo della direttiva, prevede l'adozione di misure di informazione e sensibilizzazione verso i consumatori. Si richiama quindi l'elenco dell'allegato, parte G, che comprende anche i prodotti realizzati in materiali biodegradabili e compostabili (aggiuntivo rispetto al testo della direttiva). Si affida quindi al MITE la predisposizione della Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica, con il supporto di ISPRA e previa consultazione con i settori interessati, i sistemi EPR, le autorità locali e le associazioni di consumatori e di protezione ambientale. Segnala, inoltre, che il comma 3 affida invece al Ministero dell'Istruzione l'adozione di «Rigenerazione Scuola», un Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole.
  L'articolo 11, che recepisce il corrispondente articolo della direttiva, al comma 1, prevede che le misure adottate con il decreto all'esame siano integrate con i diversi strumenti di pianificazione e programmazione già previsti dalla normativa vigente in materia di acque e rifiuti, ambiente marino e rifiuti delle navi. Il comma 2 prevede che le misure adottate in attuazione degli articoli da 4 a 9 debbano essere conformi alla legislazione alimentare dell'UE a garanzia dell'igiene e sicurezza degli alimenti, promuovendo, ove possibile, l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso.
  L'articolo 12, che recepisce il corrispondente articolo della direttiva, prevede che, per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini del decreto all'esame, in aggiunta agli criteri, si consideri la tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.
  L'articolo 13, che recepisce il corrispondente articolo della direttiva, stabilisce le modalità, i contenuti e le tempistiche delle comunicazioni che devono essere annualmente fornite dal Ministero della transizione ecologica alla Commissione europea.
  L'articolo 14 reca disposizioni finalizzate a recepire il corrispondente articolo della direttiva che impone l'adozione di strumenti sanzionatori a supporto dell'effettiva applicazione delle norme adottate. A tali fini, vengono introdotte specifiche sanzioni amministrative pecuniarie.
  L'articolo 15 contiene le disposizioni di abrogazione e coordinamento della normativa vigente, mentre l'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria, fatta eccezione per le disposizioni di spesa recate dall'articolo 4, commi 7, 8 e 10, e dall'articolo 5, comma 4, che recano proprie disposizioni di copertura.
  In conclusione, si riserva di presentare la proposta di parere all'esito del dibattito e dopo che sarà pervenuto il prescritto parere della Conferenza Unificata.

  Guido Germano PETTARIN (CI), intervenendo in materia di tassazione dei manufatti in plastica, ricorda che l'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto la proroga al 1° gennaio 2022 dell'entrata in vigore della normativa comunitaria sulla cosiddetta plastic tax. Ove venisse confermato tale termine di decorrenza, entro il prossimo 2 novembre dovrebbe essere pubblicata la normativa secondaria volta a definire le specifiche applicative di tale tributo. Considerata l'imminenza di tale termine, chiede alla relatrice se si abbiano notizie in merito alla predisposizione in corso della ricordata normativa secondaria o se, invece, l'orientamento del Governo sia volto a prevedere un'ulteriore proroga del termine di decorrenza del nuovo tributo.

  Angela IANARO (M5S), intervenendo in risposta al deputato Pettarin, osserva che il tema da lui sollevato è molto sentito e sono Pag. 278in corso ulteriori valutazioni volte a valutare l'opportunità di prevedere una proroga del termine di decorrenza della nuova imposizione sui manufatti in plastica. Si riserva comunque di effettuare ulteriori approfondimenti sulla questione sollevata.

  Marco MAGGIONI (LEGA) osserva che, prima di dare il parere sul provvedimento in esame, la Commissione dovrebbe valutarne bene l'impatto, in particolare sulle dinamiche occupazionali. Ricorda, infatti, che per questo come per tutti gli altri interventi normativi volti a migliorare la sostenibilità ambientale delle politiche industriali, occorre sempre assicurarsi che la regolazione proposta non incida negativamente sul tessuto economico, e di conseguenza sociale, del Paese.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.
Atto n. 270.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Raffaele BRUNO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE. Lo schema dà attuazione alla delega prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019- 2020), allegato A, n. 12.
  La direttiva oggetto di attuazione mira a garantire l'equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Essa, al fine di accrescere il livello di protezione dei consumatori rispetto alla precedente direttiva 1999/44/CE, che viene contestualmente abrogata, si basa su una scelta tendenziale di armonizzazione massima, ovverosia contiene disposizioni che devono essere «rigidamente» introdotte nei sistemi nazionali, senza che sia possibile alzare o abbassare il livello di protezione dei consumatori con norme nazionali diverse.
  In particolare, la direttiva armonizza pienamente le norme concernenti i requisiti di conformità, i rimedi a disposizione del consumatore per far valere la non conformità del bene al contratto e le principali modalità per il loro esercizio. In taluni passaggi, tuttavia, attesa l'impossibilità di superare le diversità di posizioni fra i vari Stati Membri manifestate nel corso del negoziato, la formulazione delle norme europee «è stata degradata» in chiave di armonizzazione minima, con ciò consentendo un margine di recepimento nazionale di più ampio spessore.
  Passando al contenuto dello schema, composto di tre articoli, segnala in particolare l'articolo 1, comma 1, che sostituisce integralmente il capo I del titolo III della parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, che aveva recepito, agli articoli da 128 a 135-septies, l'abrogata direttiva 1999/44/CE.
  Il nuovo articolo 128 del codice, sostituito dallo schema in esame, disciplina l'ambito di applicazione e le definizioni, allargandone il campo di applicazione dai «beni di consumo» precedentemente previsti a un più vasto ambito comprendente, limitatamente agli istituti disciplinati dalla nuova direttiva, i beni materiali con contenuto o servizi digitali integrati. Il comma 2 dell'articolo contiene le definizioni, precisandole e adeguandole al più vasto ambito applicativo previsto dalla direttiva in esame rispetto alla precedente. In particolare vengono Pag. 279 precisate le definizioni dei concetti di «produttore», «garanzie convenzionali», «venditore» (ricomprendendovi anche il fornitore di piattaforme se agisce solo come tale in relazione ad un contratto di vendita con il consumatore finale), «bene» (con l'inserimento tra di essi dei «beni con elementi digitali», nonché degli animali vivi), nonché le nozioni di servizio digitale, compatibilità, funzionalità, interoperabilità, durabilità, e le definizioni delle locuzioni «senza spese» e «asta pubblica». I commi 3 e 4 chiariscono il rapporto fra l'ambito di applicazione della direttiva in esame e di quello della direttiva (UE) 2019/770, che disciplina determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali: viene precisato in proposito che le disposizioni del capo in oggetto non si applicano ai contratti di mera fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale, facendo eccezione i contenuti digitali o i servizi digitali allorché si trovino incorporati o interconnessi con beni e che sono forniti con il bene ai sensi del medesimo contratto, specificando altresì che quando tale incorporazione o inclusione siano dubbie, si presume che la fornitura rientri nel contratto di vendita.
  L'articolo 129 del codice sancisce, analogamente al testo previgente, gli obblighi di conformità dei beni al contratto, mentre l'articolo 130 reca disposizioni in materia di obblighi del venditore e condotta del consumatore, includendo tra i primi la disciplina degli «aggiornamenti dei contenuti digitali» che prevede che il venditore sia obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili e fornirglieli nel periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, con connesso esonero della responsabilità del venditore per i difetti di conformità connessi al mancato aggiornamento ad opera del consumatore debitamente informato. E' inoltre disciplinata l'ipotesi di esclusione dalle previsioni contrattuali di alcuni requisiti oggettivi di conformità quando il consumatore sia stato specificamente informato e abbia espressamente e separatamente dato il suo consenso al momento della conclusione del contratto di vendita.
  L'articolo 131, in tema di errata installazione dei beni ad opera del venditore o del consumatore, riproduce sostanzialmente quanto già previsto dal previgente articolo 129, comma 5, mentre l'articolo 132 mira ad estendere i rimedi previsti per i difetti di conformità ai casi in cui l'uso del bene è limitato o impedito da restrizioni derivanti dalla violazione di eventuali diritti dei terzi, ivi compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale.
  L'articolo 133 disciplina la responsabilità del venditore in modo conforme alle precedenti previsioni, la cui applicazione è estesa anche ai beni con elementi digitali, salvo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, specificando la durata della responsabilità del venditore nel caso di fornitura continuativa del contenuto o servizio digitale e il connesso termine di prescrizione del diritto di azione.
  L'articolo 134 disciplina il diritto di regresso (nel vigente del codice regolato dall'articolo 131) in termini sostanzialmente analoghi alla previsione vigente, mentre l'articolo 135, in tema di distribuzione dell'onere della prova, estende a un anno il termine semestrale entro il quale, salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesti esistesse già alla data della consegna. La norma si applica anche ai beni con elementi digitali, beni relativamente ai i quali il comma 2 dispone che, qualora il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l'onere della prova grava sempre in capo al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato nell'articolo 135, comma 2 (due anni o, se maggiore, per la durata prevista dal contratto).
  L'articolo 135-bis, che sostituisce il vigente articolo 130 del codice del consumo, dispone sui rimedi a disposizione del consumatore in caso di difetto di conformità, tra cui il diritto al ripristino della conformità (riparazione o sostituzione), o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, Pag. 280o alla risoluzione del contratto sulla base di determinate condizioni.
  L'articolo 135-ter reca disposizioni relative alla riparazione e alla sostituzione, prevedendo che esse avvengono senza spese ed entro un congruo periodo di tempo, previa restituzione del bene al venditore con oneri a carico di quest'ultimo. E' inoltre specificato che il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.
  L'articolo 135-quater dispone in merito alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto. La relazione illustrativa specifica che le disposizioni introdotte, trattandosi di fattispecie previste in termini di armonizzazione massima, riproducono quasi fedelmente il testo della direttiva europea in questione. Il comma 1 prevede quindi che la riduzione del prezzo sia proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme. Il comma 2 stabilisce che il consumatore eserciti il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al venditore. Il comma 3, in ossequio al principio di tutela effettiva del consumatore, dispone che qualora il consumatore acquisti beni «multipli» e il difetto di conformità riguardi soltanto alcuni dei beni, abbia diritto di risolvere il contratto anche in relazione agli altri beni acquistati insieme a quelli non conformi, anche se tali altri beni sono conformi. Se il consumatore risolve il contratto, gli oneri per la restituzione sono a carico del venditore.
  L'articolo 135-quinquies disciplina le garanzie convenzionali superando, con una disciplina di maggior dettaglio, il vigente articolo 133 del codice del consumo, mentre l'articolo 135-sexies prevede la nullità di eventuali patti, volti ad escludere o limitare i diritti del consumatore, anteriori alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, mentre il venditore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela (comma 2). La relazione che accompagna lo schema di decreto evidenzia che il comma 3 riproduce il precedente articolo 134, comma 3, del codice del consumo che si è ritenuto non in contrasto con la scelta di armonizzazione massima in quanto estende la sanzione della nullità alla clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato terzo, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal capo in esame, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
  L'articolo 135-septies prevede che, per quanto non previsto dalla nuova normativa, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno (comma 1) mentre, per gli aspetti disciplinati dalla medesima nuova normativa all'esame, non si applicano altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela (comma 2).
  L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, al comma 1, prevede che le disposizioni in esame si applichino ai contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 2022 mentre, al comma 2, prevede obblighi di informazioni da rendere alla Commissione europea a carico del Ministero dello sviluppo economico circa la normativa interna nella materia disciplinata dalla direttiva in recepimento. Infine, l'articolo 3 reca la disposizione di neutralità finanziaria.
  In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) chiede un approfondimento sul tema delle class action, ovvero delle azioni legali intraprese da gruppi di consumatori che desiderino essere tutelati nel caso di frodi.

  Sergio BATTELLI, presidente, nel far presente che gli approfondimenti richiesti potranno essere forniti nel corso del successivo iter del provvedimento, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della Pag. 281direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
Atto n. 290.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, sostituendo il relatore Alessandro Giglio Vigna, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
  Rammenta in via preliminare che la direttiva in esame, inquadrabile nell'ambito della Strategia europea per il mercato unico digitale, nonché nell'ambito del Piano d'azione dell'Unione europea sull'e-government, è finalizzata a superare le differenze considerevoli esistenti tra gli Stati membri in materia di strumenti online a disposizione degli imprenditori per comunicare con le autorità in materia di diritto societario, nonché in materia di possibilità di accedere alle informazioni societarie.
  A tal fine la direttiva prevede che gli Stati membri predispongano le procedure volte a consentire la costituzione delle società, la registrazione delle succursali e la presentazione di documenti e informazioni con modalità online, lasciando tuttavia impregiudicate le normative e le procedure nazionali. Si prevedono inoltre disposizioni in materia di interconnessione dei registri delle imprese dei 27 Stati membri, volte a garantire lo scambio di informazioni sulle succursali e sulle cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori delle società.
  Sottolinea che la direttiva pone dunque le basi per la creazione di un diritto europeo uniforme in grado contribuire alla creazione di un mercato interno unico e competitivo al passo con le nuove sfide sociali ed economiche della globalizzazione e della digitalizzazione, al fine di ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi ai processi aziendali. L'ambito della sua applicazione riguarda le società indicate nell'allegato Il bis della direttiva, ovvero, per quanto riguarda l'Italia, le società a responsabilità limitata e le società a responsabilità limitata semplificate, mentre l'estensione ad ulteriori tipi di società di capitali costituisce una facoltà.
  Tale ambito applicativo è confermato dall'articolo 29 della legge di delegazione europea 2019-2020, che, nel dettare i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva, ha previsto che la possibilità di costituzione online riguardi solo le srl e le srl semplificate con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.
  Venendo al contenuto dello schema di decreto legislativo, fa presente che esso si compone di 12 articoli, il primo dei quali contiene le definizioni di alcuni termini o sigle utilizzati nello schema, tra cui la definizione di «mezzi di identificazione elettronica», «costituzione di società», «registrazione di una sede secondaria», «modello» per l'atto costitutivo di una società. L'articolo fornisce inoltre le ulteriori definizioni relative a: «BRIS», quale sistema di interconnessione dei registri delle imprese di cui all'articolo 22 direttiva (UE) 2017/1132; «EUID», quale codice identificativo unico europeo delle imprese volto a facilitare l'avvio di un sistema europeo di interconnessione tra i registri delle imprese.
  L'articolo 2, sulla base degli specifici criteri di delega contenuti ne citato articolo 29 della legge di delegazione europea 2019-2020, prevede la possibilità che l'atto costitutivo delle predette società sia ricevuto dal notaio – mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato – per atto pubblico informatico, con la Pag. 282partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse. L'esecuzione dei conferimenti è prevista mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato. Disposizioni specifiche sono dedicate al funzionamento della piattaforma telematica del Consiglio nazionale del notariato. Al fine di assicurarne un elevato profilo di sicurezza, si prevede che tale piattaforma utilizzi mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia significativo o elevato ai sensi della disciplina europea in materia di identificazione elettronica (di cui al regolamento (UE) 910/2014) e assicuri il collegamento continuo con le parti in videoconferenza, la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere, l'apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari, la conservazione dell'atto, nonché il tracciamento di ogni attività.
  Il comma 3 dispone inoltre la possibilità che gli atti costitutivi possano essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche tramite l'uso di modelli uniformi – redatti anche in lingua inglese e pubblicati sul sito istituzionale delle camere di commercio – da adottarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico. È fissato, in caso di utilizzo dei modelli, un limite massimo al compenso per l'attività notarile, determinato in misura non superiore a quella prevista dalla Tabella C)-Notai di cui al decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.
  Con riguardo al principio di territorialità, per gli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza, segnala che il comma 4 prevede che si applichi l'articolo 26, secondo comma, della legge notarile, il quale prevede, nel caso di cittadini residenti in Italia, gli stessi si rivolgano a notai del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale e – nell'ipotesi in cui le parti siano residenti all'estero – che qualsiasi notaio italiano possa ricevere l'atto. Come evidenziato nella relazione illustrativa, il richiamo alla legge notarile sul principio di territorialità è stato determinato in considerazione del fatto che «il servizio notarile svolge al meglio la sua funzione, in termini di accertamento della volontà delle parti, di legittimità dell'atto e di verifica antiriciclaggio, se ne viene garantita la prossimità territoriale che va di pari passo con la conoscenza approfondita da parte del professionista di persone, usi e costumi del proprio circondario».
  L'articolo 3 disciplina la pubblicità delle informazioni inserite nel registro, ribadendo nella sostanza la disciplina già vigente, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, in materia di istituzione del registro delle imprese, di cui sono richiamati taluni articoli. Il comma 4 dell'articolo 3 rimette ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (previo parere del Garante per la protezione dei dati personali), le modalità di dettaglio per l'interscambio di dati mediante il sistema di interconnessione dei registri.
  L'articolo 4, relativo alla registrazione delle filiali e notifica della cessazione delle filiali, interviene in materia di Business Registers Interconnection System (BRIS), ossia, come già ricordato, il sistema di interconnessione dei registri delle imprese, con particolare riferimento alle sedi secondarie o succursali che costituisce uno dei cardini della nuova disciplina, considerato che l'incidenza economica e sociale di una succursale può essere paragonabile a quella di una filiale. La norma in esame prevede che, tramite il BRIS, nel caso di registrazione o cancellazione delle succursali, le relative informazioni sono riportate automaticamente anche sul registro in cui è registrata la società madre.
  L'articolo 5 è dedicato alle modalità di sottoscrizione (firma elettronica o digitale) delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese, prevedendo che il deposito avvenga tramite la modulistica elettronica approvata. L'articolo precisa le modalità di sottoscrizione dell'atto di deposito che richiedono un livello di sicurezza «significativo». In questo senso viene richiamato il regolamento n. 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Pag. 283
  L'articolo 6 apporta alcune modifiche al codice civile in materia di società. In particolare il comma 1 modifica l'articolo 2475 del codice civile estendendo agli amministratori di società a responsabilità limitata le cause di ineleggibilità e decadenza previste, dall'articolo 2382 del medesimo codice, per gli amministratori di società per azioni. Ai fini del presente articolo, gli amministratori includono almeno le persone che hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio. Il comma 2, modificando l'articolo 2383 del codice civile, dispone che, prima della nomina ad amministratore, il soggetto interessato rilasci alla società una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dal codice civile e di quelle sussistenti secondo la legge di uno Stato membro dell'Unione europea. L'articolo 13-decies, par. II della Direttiva prevede infatti la possibilità per gli Stati membri di esigere che le persone che si candidano come amministratori dichiarino se sono a conoscenza di circostanze che potrebbero comportare un'interdizione nello Stato membro in questione.
  Il comma 3 dell'articolo 6 introduce nel codice civile l'articolo 2508-bis, concernente la registrazione in Italia di sedi secondarie di società di capitali regolate dalla legge di un altro Stato membro, prevedendo che l'atto istitutivo delle suddette sedi secondarie e gli atti di nomina dei relativi rappresentati siano depositati, ai fini della loro iscrizione nel registro delle imprese, con atto pubblico notarile redatto con procedure informatiche, anche con le modalità in videoconferenza di cui al decreto legislativo in esame, ferma restando la possibilità per il notaio di richiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, in caso di dubbi sulla loro identità capacità di agire e rappresentare una società. Si prevede in proposito che la verifica della capacità di agire dei richiedenti e il loro potere di rappresentare la società siano effettuate mediante il sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/1132, in relazione a quanto contenuto nel registro delle imprese in cui è iscritta la società.
  L'articolo 7 dello schema di decreto, relativo allo scambio di informazioni su amministratori colpiti da cause di ineleggibilità o di decadenza, prevede, al comma 1, l'obbligo a carico dell'ufficio del registro delle imprese di fornire, mediante il BRIS, le informazioni richieste dall'autorità di un altro Stato membro sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 del codice civile a carico degli amministratori di società di capitali aventi sede nel territorio dello Stato, al fine di evitare che un soggetto interdetto in uno Stato membro dall'assumere la carica di amministratore possa aggirare tale divieto mediante l'assunzione di identica carica in un altro Stato. Il comma 2 prevede che i dati personali siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di consentire all'autorità competente di valutare le necessarie informazioni relative alla cessazione dalla carica di amministratore della persona interessata, e siano conservati per il tempo strettamente necessario all'evasione della richiesta di informazioni.
  L'articolo 8 elenca, al comma 1, gli atti e i dati concernenti le società di capitali da rendere disponibili gratuitamente per il tramite del BRIS, specificando, al comma 2, che lo scambio di informazioni tra registri delle imprese attraverso il BRIS è gratuito, e prevedendo, al comma 3, che diritti applicati per ottenere dati e documenti attraverso il BRIS non eccedano i relativi costi amministrativi, includendosi in questi i costi di sviluppo e di mantenimento del registro delle imprese.
  L'articolo 9 prevede che le copie e gli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese siano rilasciati in formato elettronico e siano autenticati, salvo che il richiedente vi rinunci, secondo le procedure di cui al codice dell'amministrazione digitale, dal conservatore del registro delle imprese che ne attesta la provenienza dallo stesso registro e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati. Pag. 284
  L'articolo 10 dispone l'obbligo per gli uffici del registro delle imprese di rendere consultabili tramite il BRIS gli atti e le informazioni di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 1132/2017 relativi sia alle società di capitali (comma 1) che alle società diverse da quelle di capitali (comma 2).
  L'articolo 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 12 dispone l'efficacia differita delle disposizioni previste dall'articolo 7.
  In conclusione, valutate favorevolmente le finalità di digitalizzazione nel diritto societario perseguite dal provvedimento, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.