CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2021
661.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

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  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame congiunto del disegno di legge C. 3208 Governo, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVII n. 4), ai fini dell'espressione del parere di competenza alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.
  Ricorda che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter, comma 1, del Regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e approvano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.
  Ricorda, altresì, che sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (esaminata congiuntamente in base al parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010) le Commissioni dovranno invece esprimere un parere.
  La relazione ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.
  Avverte inoltre che l'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza.
  Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta ad una precisa disciplina.
  In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore.
  In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).
  In particolare, segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.
  In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.
  A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione.
  L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto a un'assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con Pag. 264la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.
  Per quanto riguarda la tempistica, il termine per la presentazione di emendamenti, rinvia alla successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al termine delle sedute odierne.
  Cede a questo punto la parola al relatore, onorevole Germanà, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

  Antonino GERMANÀ (LEGA), relatore, riferisce che il disegno di legge di delegazione europea 2021 consta di 13 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 9 direttive europee inserite nell'allegato A. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 3 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei.
  Ricorda che la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale (prevista dalla legge n. 11 del 2005) è stata sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
  Ciò premesso, con riferimento al provvedimento in esame, segnala, che le disposizioni rientranti nei profili di specifica competenza della Commissione XIII sono contenute negli articoli 7, 10 e 12 dell'articolato in esame.
  L'articolo 7 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente – quest'ultimo – ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.
  Nello specifico, il comma 1 dell'articolo in commento prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge – previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – uno o più decreti legislativi, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, che stabilisce norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
  Il comma 2 dell'articolo in commento prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione, nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;

   b) definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, Pag. 265 ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;

   c) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'Allegato I del regolamento (UE) 2018/848;

   d) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

  La relazione illustrativa del provvedimento in esame rileva che l'articolo in commento contiene i criteri specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione delle disposizioni del citato regolamento (UE) 2018/848, il quale si applicherà a partire dal 1° gennaio 2022, imponendo agli Stati membri di predisporre la legislazione nazionale necessaria all'applicazione delle numerose novità normative introdotte. Il nuovo regolamento, infatti – prosegue la relazione – apporta, in combinato disposto con il regolamento (UE) 2017/625, modifiche rilevanti nel settore dell'agricoltura biologica, con particolare riferimento alla estensione dello stesso e al sistema di controllo e certificazione per le produzioni biologiche ottenute o importate nell'Unione europea, sicché s'impone di procedere, oltre che all'attuazione delle disposizioni europee non direttamente applicabili, anche all'adeguamento del quadro normativo nazionale vigente, con abrogazione delle norme nazionali incompatibili.
  L'articolo 10 reca una disciplina di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati. Ai sensi del comma 1, la delega deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; le altre disposizioni sulla procedura di esercizio della delega sono stabilite dall'articolo 1 del presente disegno di legge, nonché, in base al richiamo ivi posto, dall'articolo 31 della L. 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni (concernente le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con le leggi di delegazione europea).
  Per l'esercizio della delega, il comma 2 reca princìpi e criteri direttivi specifici, ad integrazione di quelli generali, posti – per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con le leggi di delegazione europea – dall'articolo 32 della citata L. n. 234 del 2012 che prevedono in particolare:

   l'individuazione del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal citato regolamento (UE) 2019/4 e la definizione delle rispettive competenze (lettera a)); – la revisione delle norme sanzionatorie, con riferimento alla violazione delle disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2019/4, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni (lettera b)).

  La relazione illustrativa del disegno di legge precisa che la delega è intesa anche a consentire il trasferimento alle regioni o alle province autonome delle competenze autorizzative, in materia di mangimi medicati, attualmente attribuite alle autorità nazionali dalla disciplina vigente. Tale trasferimento di competenze – secondo la medesima relazione illustrativa – costituisce una ridefinizione razionale del sistema delle autorizzazioni, considerato che le regioni e le province autonome già partecipano a tali procedure, effettuando i sopralluoghi preventivi presso le imprese richiedenti Pag. 266 l'autorizzazione e rilasciando un parere al Ministero della salute, e che le funzioni relative ai successivi controlli ufficiali competono già ai suddetti enti territoriali. La medesima relazione illustrativa afferma che la delega è intesa anche alla semplificazione delle procedure autorizzative e all'eliminazione «dei processi e dei vincoli ancora vigenti ma ormai obsoleti (commissione provinciale per il rilascio dei pareri; vincoli sul personale laureato responsabile che deve essere presente in azienda; autorizzazione ministeriale dei laboratori di autocontrollo esterni alla ditta richiedente)». Si ricorda, in merito, che tra i suddetti princìpi e criteri generali di delega di cui all'articolo 32 della L. n. 234 del 2012, figura (al comma 1, lettera a)) la «massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi».
  L'articolo 12 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (comma 1).
  Nel dettaglio il comma 2 stabilisce anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, oltre a rinviare ai princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012:

   a) indicare il MIPAAF quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;

   b) definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali;

   c) definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli prodotti;

   d) adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico scientifiche;

   e) rivedere i procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedimentali;

   f) predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle Regioni;

   g) definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio;

   h) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

   i) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti delegati al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e delle campagne comunicative di sensibilizzazione.

  Passando ai contenuti della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4), oggetto di esame congiunto con il disegno di legge di delegazione europea, secondo quanto prevede l'articolo 126-ter, comma 1, del Regolamento della Camera, ricorda che la stessa è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, con un ritardo quindi di quasi quattro mesi rispetto al termine di presentazione Pag. 267 previsto dall'articolo 13, comma 2, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  La relazione consuntiva per il 2020, analogamente alle precedenti, è suddivisa in cinque parti e in cinque appendici. A differenza delle precedenti relazioni l'articolazione del contenuto segue una impostazione per schede come quella della relazione programmatica per il 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4), trasmessa alle Camere il 24 giugno 2021 e all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.
  La prima parte della relazione è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali che hanno segnato il 2020, quali i negoziati volti alla definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP), che è stato integrato dal programma Next Generation EU (NGEU), e le relazioni con la Gran Bretagna.
  La parte più consistente della relazione (seconda) è dedicata alle politiche orizzontali e settoriali: migrazione, mercato interno, fiscalità e unione doganale, politiche industriali e per la concorrenza, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente ed energia, trasporti, agricoltura e pesca, politica estera e di sicurezza, allargamento, occupazione, affari sociali, tutela della salute, istruzione, gioventù, sport, cultura, turismo, giustizia e affari interni.
  La maggior parte delle politiche è stata interessata dall'adozione di misure eccezionali per fronteggiare le conseguenze provocate dalla pandemia.
  Nella parte terza, con riferimento alle attività condotte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, la relazione indica che nel corso del 2020 sono stati sostenuti i più alti livelli di ambizione nelle iniziative comuni europee nell'ambito della sicurezza e della difesa, nonché in materia di peacebuilding e stabilizzazione.
  La parte quarta, illustra le attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea condotte dal Governo nel 2020, con particolare riferimento alle iniziative per alimentare il dibattito sul futuro dell'Europa, le iniziative in occasione del settantesimo anniversario della Dichiarazione Schuman, lo sviluppo di progetti volti a promuovere una migliore conoscenza dell'UE e la comunicazione e valorizzazione dei progetti cofinanziati dall'UE.
  La parte quinta si occupa delle questioni riguardanti il coordinamento nazionale delle politiche europee. In questa sezione, si dà conto dell'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE), in materia di coordinamento della posizione negoziale dell'Italia, nonché degli approfondimenti per quanto riguarda gli aiuti di Stato, le attività di prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione che coinvolgono l'ordinamento italiano, la tutela degli interessi finanziari e la lotta contro la frode e la cooperazione amministrativa nell'attuazione della normativa europea in materia di mercato interno. Completano il documento una serie di allegati.
  Tanto premesso, con riferimento al settore dell'agricoltura e pesca, fa presente che la relazione segnala, in particolare, che, nel corso del 2020, il Governo ha continuato a partecipare ai negoziati sulla riforma della politica agricola comune (PAC) 2021-2027, chiedendo, tra l'altro, di aumentare il budget per lo sviluppo rurale e svolgendo un'azione rivolta in particolare alla tutela delle peculiarità nazionali in temi chiave quali: la salvaguardia del reddito degli agricoltori, il ricambio generazionale in agricoltura, il sostegno ai settori agricoli in difficoltà, la tracciabilità delle produzioni, avendo riguardo alla semplificazione normativa e alla riduzione dei costi amministrativi per gli agricoltori e le amministrazioni pubbliche.
  A causa dei ritardi che si sono registrati nei negoziati, sia sulla riforma della PAC, che sull'adozione del nuovo Quadro finanziario pluriennale dell'UE, anche dovuti allo scoppio della pandemia, nel dicembre 2020 le istituzioni europee hanno approvato il regolamento transitorio (UE) 2020/2220 che proroga al periodo 2021-2022 la maggior parte delle norme esistenti del quadro della PAC 2014-2020, stabilendo, al contempo, che nel 2021 e nel 2022 la PAC si avvalga delle risorse previste dal Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, nel frattempo definitivamente approvato. Di conseguenza, la PAC riformata si applicherà Pag. 268dal 2023 al 2027 e su questa riforma il Consiglio dell'UE e il Parlamento hanno raggiunto un accordo il 25 giugno 2021 che deve ora essere formalmente adottato da entrambe le Istituzioni (il Parlamento europeo dovrebbe adottare la riforma nella sessione plenaria del 10-11 novembre o del 22-25 novembre 2021).
  La relazione afferma inoltre che l'azione del Governo è stata condizionata dall'emergenza dovuta al dilagare dell'epidemia Covid-19. In questo contesto, è stata condotta una costante attività di analisi, elaborazione e attuazione, a livello sia nazionale sia europeo, di misure volte a mitigare i disagi causati dall'epidemia agli agricoltori e alle amministrazioni.
  La relazione segnala altresì che il Governo ha continuato a ritenere prioritaria la tutela delle indicazioni geografiche italiane nel contesto europeo e internazionale, considerandole uno dei perni su cui poggiano le politiche di sviluppo agroalimentare del Paese.
  Con riferimento alla tematica dell'etichettatura, la relazione segnala che l'Italia ha continuato a sostenere la necessità di garantire massima trasparenza in merito all'origine delle materie prime degli alimenti e la massima informazione al consumatore. Rispetto agli impegni assunti, nel fare presente l'obiettivo di pervenire ad una armonizzazione della normativa sulla indicazione di origine della materia prima in etichetta per tutte le categorie di alimenti rappresentato in varie sedi, si ricorda che l'Italia non ha appoggiato il testo relativo alle Conclusioni del Consiglio proposto dalla Presidenza tedesca (nella riunione del 16 dicembre 2020) in quanto non sufficientemente garantista sulla etichettatura di origine della materia prima in etichetta e che, grazie a tale posizione contraria, il testo delle Conclusioni è quindi stato adottato solo come testo della Presidenza.
  Infine, osserva che la relazione afferma che il Governo ha partecipato ai negoziati sul nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura 2021-2027 (FEAMPA). Il Fondo è stato poi approvato con il regolamento (UE) 2021/1139 con una dotazione finanziaria di 6,1 miliardi di euro a prezzi correnti.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL. 121/2021 – Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
C. 3278 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame, in sede consultiva, del decreto-legge in titolo ai fini dell'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite VIII e IX.
  Cede, quindi, la parola al relatore per lo svolgimento della relazione introduttiva.

  Raffaele NEVI (FI), relatore, riferisce che il provvedimento si compone di 17 articoli: con riferimento ai profili di interesse per la XIII Commissione, si sofferma in particolare sulle disposizioni contenute agli articoli 2, 10 (commi 1-6), 13 (comma 1).
  In particolare osserva che l'articolo 2 reca disposizioni in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali e idriche.
  Nello specifico, al comma 3, si prevede una modifica dell'articolo 2, comma 171, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha previsto che i compiti e le attribuzioni in materia di vigilanza sulle dighe facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché dell'articolo 10 del regolamento Pag. 269 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In particolare, con la modifica in esame si prevede che tali funzioni di vigilanza attribuite al Ministero siano svolte fermi restando i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, nonché le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti.
  Il medesimo articolo 2, inoltre, al comma 4, introduce una modifica all'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di piano di gestione ai fini delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe.
  Al riguardo segnala che la disciplina previgente viene integrata dalla norma in esame al fine di precisare che la disciplina medesima si applica solamente alle «grandi dighe» e di stabilire che, per le «piccole» dighe le regioni, in conformità ai propri ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9 dell'articolo 114 del codice dell'ambiente, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati, ivi compreso quindi l'equilibrio dell'ecosistema acquatico.
  Evidenzia, inoltre, che l'articolo 10, ai commi da 1 a 6, definisce alcune procedure per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevedendo, in particolare, che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio.
  Più in dettaglio, il comma 1 interviene sulle modalità operative per l'erogazione delle risorse finanziarie del Fondo di bilancio «Next Generation UE» (NGEU), istituito dalla legge n. 178/2020.
  Il comma 2 prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», venga aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione, e che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) necessarie all'attuazione del Piano siano assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate.
  In proposito, rammenta che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a cui la disposizione in esame fa riferimento il D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021. Tale provvedimento assegna le risorse finanziarie (191,5 miliardi di euro) previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari, individuate nella Tabella A allegata. Tale Tabella elenca per ciascun Ministero gli interventi di competenza, con l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo di sviluppo e coesione. Tra le Amministrazioni titolari di interventi figura il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, cui sono assegnati 3,7 miliardi di euro.
  Il comma 3 individua la base giuridica dell'attivazione, da parte delle Amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, anche ai fini dell'assunzione dei relativi impegni di spesa, stabilendo che essa è costituita dalla notifica della Decisione di Esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia» e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al precedente comma 2.
  Il comma 4 prevede che le amministrazioni e i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, salvo che sia diversamente previsto nel PNRR. Pag. 270
  Il comma 5 dispone che le amministrazioni responsabili, in sede di definizione dei provvedimenti recanti le procedure di attuazione degli interventi del PNRR, sono tenute a stabilire criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto ai criteri ordinari previsti dalla disciplina di settore ed idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti dal Regolamento UE 241/2021 (istitutivo del Dispositivo di ripresa e resilienza), anche sulla base di apposite linee guida da emanarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il comma 6, infine, prevede che nel caso in cui si renda necessario il recupero di somme nei confronti di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, trovano applicazione le procedure di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.
  L'articolo 13, al comma 1, estende ai comuni delle Isole minori del Centro-Nord Italia (Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene) i benefici dei finanziamenti concessi tramite l'istituto denominato «Resto al Sud», volto a promuovere lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali, ad esclusione del commercio, e libero professionali nei territori (prima dell'intervento del decreto-legge in esame) ricadenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria).
  Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, potranno fruire della estensione della agevolazione 19.105 soggetti (quelli in età utile ai fini dell'agevolazione).
  La relazione illustrativa evidenzia che lo stato di crisi imprenditoriale connesso all'emergenza sanitaria registra un impatto particolarmente grave nelle aree insulari minori, a causa della «debolezza/specificità del loro assetto imprenditoriale» e anche «per l'intensificarsi dei processi di spopolamento e decrescita demografica».
  Come esempi delle cause di debolezza del sistema produttivo e imprenditoriale, vengono citati l'ubicazione periferica delle aree, l'insufficiente infrastrutturazione e dotazione di servizi essenziali, la difficoltà dei trasporti, i cui costi riducono la competitività e la settorialità delle attività produttive, «concentrate soprattutto nei settori della pesca e del turismo».
  A tale riguardo, rammenta che la misura «Resto al Sud», introdotta dall'articolo 1 del D.L. 91 del 2017 (L. n. 123/2017,) consiste in un finanziamento, fino a un massimo di 60 mila euro (200 mila per le società, anche cooperative), costituito per il 50 per cento da una erogazione a fondo perduto e per il restante 50 per cento da un prestito (bancario) a tasso zero da rimborsare in otto anni. Il prestito a tasso zero beneficia sia di un contributo in conto interessi per tutta la durata del prestito, corrisposto agli istituti di credito da INVITALIA, gestore della misura, sia di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. La garanzia è fornita dal Fondo di garanzia PMI, presso il quale opera una apposita sezione speciale.
  I beneficiari devono mantenere la residenza o la sede legale e operativa nelle regioni interessate dalla misura per tutta la durata del finanziamento.
  Sono finanziate le attività di produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, compresi quelli turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio a eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.
  Ricorda, inoltre che l'articolo 245 del D.L. n. 34 del 2020 ha poi previsto l'ulteriore concessione di un contributo a fondo perduto in favore dei beneficiari della misura, a copertura del fabbisogno di circolante, a valere sulle risorse ancora disponibili a essa assegnate: 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e 10.000 euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria (fino ad un massimo di 40.000 euro), per far fronte a crisi di liquidità Pag. 271correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19.
  La misura è stata finanziata per un importo complessivo fino a 1.250 milioni per il periodo 2017-2025 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2014-2020, e il CIPE ha provveduto alla ripartizione in annualità degli importi.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00686 Viviani: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Lorenzo VIVIANI, (LEGA) illustra brevemente i contenuti della risoluzione a sua prima firma.
  In particolare si sofferma su alcune criticità emerse a seguito dell'entrata in vigore del regolamento n. 90 del 2021 dell'Unione europea, criticità che a suo giudizio richiedono una particolare attenzione da parte del Governo.
  Al riguardo ritiene opportuno sollecitare l'impegno del Governo ad adottare iniziative nelle opportune sedi europee, affinché siano modificati i regolamenti europei, vigenti in materia, al fine di tutelare il comparto ittico nazionale, in quanto la riduzione costante delle giornate di pesca risulta incoerente con la redditività delle singole imprese di pesca che sono state colpite duramente dall'emergenza COVID-19; ritiene, altresì, necessario effettuare azioni di monitoraggio e pianificazione, prevedendo comunicazioni tempestive ed in tempo utile sull'avvicinarsi del superamento del limite dello sforzo di pesca disponibile, onde evitare improvvise sospensioni dell'attività di pesca, rendendo ancora più insostenibile la redditività delle imprese di pesca.
  Evidenzia, quindi, l'opportunità di agevolare, in accordo con le regioni, l'attuazione di piani di gestione e della pesca scientifica, al fine di rimodulare le limitazioni sullo sforzo di pesca e sul mantenimento, recupero e salvaguardia di alcune tipologie di pesca tradizionale nonché di adottare iniziative per armonizzare e razionalizzare il lavoro degli enti di ricerca coinvolti nella raccolta di dati ed analisi del pescato, dei dati raccolti attraverso il log-book (giornale di bordo) di pesca, allo scopo di rendere le informazioni raccolte sullo stato della risorsa maggiormente fruibili dall'organo decisore e dalla categoria dei pescatori per una più efficace gestione biologica ed economica della risorsa ittica.
  Sottolinea, altresì, la necessità di adottare iniziative volte ad intraprendere, con gli altri Paesi dell'Unione europea del Mediterraneo, una politica di condivisione della gestione della risorsa e delle misure da attuare per salvaguardare l'economia della pesca Mediterranea e che il Governo si impegni ad evidenziare, nelle opportune sedi europee, la problematica dell'aumento delle imbarcazioni extra europee che svolgono l'attività di pesca nel Mediterraneo, le quali non sono assoggettate ai regolamenti dell'Unione europea ed utilizzano attrezzi da pesca vietati internazionalmente, senza che vi sia alcun controllo e monitoraggio sullo sforzo di pesca. Pag. 272
  Infine, sottopone alla Commissione l'opportunità di svolgere un breve e selezionato ciclo di audizioni al fine di approfondire i profili problematici evidenziati.

  Maria Cristina CARETTA (FdI) comunica ai colleghi l'avvenuta presentazione, da parte del suo gruppo, di una risoluzione sulla medesima materia, auspicando che la Commissione possa lavorare con metodo costruttivo ai fini dell'approvazione di un testo ampiamente condiviso.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 22 settembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.