CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2021
661.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 228

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori.

  Martina NARDI, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame dell'Atto del Governo n. 303, quindi all'esame del provvedimento in referente, Pag. 229 poi all'esame dell'Atto del Governo n. 270 e, infine, allo svolgimento dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, in relazione alle modalità di calcolo dell'intensità elettrica e del consumo nel caso in cui il periodo di riferimento ricomprenda un'annualità in emergenza COVID-19.
Atto n. 303.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Martina NARDI, presidente, avverte che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 15 ottobre.

  Sara MORETTO (IV), relatrice, espone brevemente lo schema di decreto all'esame segnalando che esso prevede talune disposizioni in deroga al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 definendo specifiche modalità di calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL e al fatturato nonché modalità di calcolo del consumo medio di energia elettrica nel caso in cui il periodo di riferimento definito all'articolo 2, comma 1, lettera d), del medesimo decreto ricomprenda un'annualità per la quale è stata dichiarata l'emergenza Covid-19. Ricorda, in particolare, che il decreto ha considerato imprese energivore non più quelle con il massimo livello di energia consumata, ma ha introdotto il rapporto tra incidenza del costo energetico (sulla base di valori individuati annualmente dell'ARERA, al fine di non premiare l'inefficienza di imprese, che in ipotesi sostengono costi ingiustificatamente superiori a quelli medi) e valore aggiunto lordo (VAL), calcolato come valore medio triennale, al fine di estendere le agevolazioni anche ad aziende di dimensioni più piccole.
  Evidenzia che la modifica recata nello schema è volta a tenere conto del fatto che il calo dei prezzi dell'energia elettrica connesso alla pandemia Covid-19 potrebbe comportare una riduzione dell'intensità di energia elettrica delle imprese che, conseguentemente, non rientrerebbero nei criteri di ammissibilità alle agevolazioni energivori per motivi di competitività.
  Ricorda che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 167 del 2017 (Legge europea 2017), ha ridefinito le imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. «energivore») e le relative agevolazioni in termini di riduzioni dei costi per il sostegno finanziario alla produzione di energia da fonti rinnovabili, a decorrere dal l° gennaio 2018 previa acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e sentite le Commissioni parlamentari competenti. Tale provvedimento è stato adottato in coerenza con la comunicazione della Commissione europea recante «disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente è dell'energia 2014-2020» (Linee guida) e con la decisione della Commissione C(2017)3406 che ha approvato lo schema di riforma della struttura tariffaria delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti non domestici (cioè per i clienti in alta ed altissima tensione) presentato dal Governo italiano, imperniata sul superamento del principio della degressività e la struttura differenziata tra oneri derivanti dal finanziamento delle fonti rinnovabili e altri oneri.
  Rammenta che, come è noto, la Commissione europea ha avviato un processo di revisione delle suddette Linee guida e, nelle more, con la Comunicazione C(2020)4355 del luglio 2020, ha provveduto alla loro proroga al 31 dicembre 2021 e ritenuto opportuno modificare temporaneamente alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato. Tra le altre modifiche, per quanto di interesse ai fini delle agevolazioni energivori, la Commissione europea ha emendato l'allegato 4 in relazione alle modalità di determinazione dell'intensità elettrica delle imprese, prevedendo la possibilità di utilizzare Pag. 230 la media aritmetica dei dati relativi al valore aggiunto lordo (VAL) e ai consumi dell'impresa calcolata su due anni scelti tra gli ultimi tre anni, a condizione che il metodo sia applicato nello stesso modo a tutti i beneficiari. Inoltre, in considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia di Covid-19 può avere per le imprese, nell'ambito degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, la Commissione europea ha previsto che seppure: «Gli aiuti per l'ambiente e l'energia non possono essere concessi alle imprese in difficoltà come definite ai fini della presente disciplina dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (...) i presenti orientamenti si applicano, tuttavia, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021».
  Passando ai contenuti dello schema di decreto, costituito da due articoli, ribadisce che l'articolo 1 introduce un regime temporaneo legato alle condizioni imprevedibili che sono seguite all'emergenza sanitaria. Si tratta, come ho anticipato, di un regime derogatorio rispetto a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto del 21 dicembre 2017, in applicazione dell'allegato 4 alle Linee guida CE, come modificato dalla Comunicazione C(2020) 4355, ai fini del calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL e al fatturato, nonché del consumo medio di energia elettrica, nel caso in cui il periodo di riferimento triennale ricomprende un'annualità per la quale è stata dichiarata l'emergenza Covid-19. Pertanto, il VAL (articolo 2, comma l, lettera e) del decreto), il consumo (articolo 5, comma l, lettera c) del decreto) e il fatturato (articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto) sono presi in considerazione ricorrendo alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020.
  Il consumo medio di energia elettrica dell'impresa (articolo 3, comma l, del decreto), ai fini della verifica della soglia di accesso alle agevolazioni di 1GWh l'anno, viene parimenti assunto con riferimento alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020.
  Ai fini del calcolo del livello di contribuzione (articolo 4, comma l, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017), è analogamente utilizzata la media aritmetica del VAL calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020. Ricorda che si tratta degli oneri di sistema per il finanziamento degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
  Per le imprese per le quali sono disponibili esclusivamente i dati di consumo di energia elettrica, VAL e fatturato dell'anno 2020, vengono utilizzati questi ultimi.
  Per l'anno di competenza 2022, il prezzo dell'energia elettrica (articolo 5, comma l, lettera a)) utilizzato per calcolare l'intensità elettrica è determinato dall'Autorità con riferimento all'anno 2019 e non all'anno precedente. Si tratta del parametro utilizzato per il calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL.
  Conclude segnalando che l'articolo 2 reca disposizioni circa l'entrata in vigore del decreto.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Anna Ascani.

  La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
C. 1494 Benamati.
(Seguito esame e conclusione).

Pag. 231

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto 2021.

  Martina NARDI, presidente, comunica che sul testo all'esame, come risultante dalla fase emendativa, sono pervenuti i pareri delle Commissioni II, V e del Comitato per la legislazione che si aggiungono ai pareri favorevoli delle Commissioni I, VI e XI, già pervenuti e annunciati nell'ultima seduta. Avverte che la II Commissione giustizia ha reso parere favorevole, che la V Commissione bilancio ha reso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e che il Comitato per la legislazione ha reso parere favorevole con osservazioni.
  Avverte, quindi, che il relatore, on. Zardini, ha presentato alcune proposte emendative (vedi allegato 1) volte a recepire la condizione contenuta nel parere espresso dalla V Commissione bilancio nonché talune osservazioni contenute nel parere reso dal Comitato per la legislazione.
  Dà, quindi, la parola al relatore per l'illustrazione di tali proposte emendative e poi al rappresentante del Governo per l'espressione del parere.

  Diego ZARDINI (PD), relatore, fa presente che le tre proposte emendative, 1.100, 2.100 e 2.200, sono volte, rispettivamente, la prima, relativa all'articolo 1, ad accogliere la condizione contenuta nel parere della V Commissione bilancio e le altre due ad accogliere le osservazioni del Comitato per la legislazione che invitano la X Commissione ad approfondire l'articolo 2, comma 1, lettere f-bis) e q) sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione.
  Passando quindi ad illustrare le sue proposte emendative, evidenzia che l'emendamento 1.100, quindi, in accoglimento della condizione contenuta nel parere favorevole della V Commissione bilancio, interviene sull'articolo 1, comma 2, del testo prevedendo che lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 del medesimo articolo 1 sia trasmesso al Parlamento, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, corredato della relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo.
  Per quanto riguarda l'intervento sull'articolo 2, comma 1, lettera f-bis), in accoglimento delle osservazioni del Comitato per la legislazione, segnala che la proposta emendativa 2.100 sopprime il termine «rotazione» essendo sufficiente l'assicurazione che l'albo dei commissari straordinari venga aggiornato con cadenza almeno triennale rispettando criteri di trasparenza ed efficienza.
  Segnala, inoltre, che la proposta emendativa 2.200 fa chiarezza sul principio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), nel senso di esplicitare che la legittimazione a presentare al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria sia attribuita disgiuntamente al commissario straordinario e al comitato di sorveglianza.
  Raccomanda, infine, l'accoglimento delle proposte emendative in esame.

  La Sottosegretaria di Stato Anna ASCANI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100, 2.100 e 2.200 del Relatore (vedi allegato 1).

  La Commissione, quindi, delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Martina NARDI, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. – Pag. 232Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Anna Ascani.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.
Atto n. 270.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

  Luca SQUERI (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione che invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/771, che, al fine di godere dei diritti a lui riconosciuti, il consumatore debba denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha riscontrato il difetto (vedi allegato 2).

  La Sottosegretaria di Stato Anna ASCANI fa presente che il Governo ha deciso di non esercitare l'opzione prevista dall'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/771 in considerazione del principio di armonizzazione massima caldeggiato dalla Commissione europea per il recepimento della direttiva. Ricorda, infatti, che al Considerando 46 della medesima direttiva viene sconsigliato l'esercizio di tale opzione segnalando che «gli Stati membri dovrebbero poter garantire al consumatore un livello di tutela più elevato non introducendo tale obbligo».
  Fa inoltre presente che si è osservato, in sede di recepimento, che moltissimi Stati membri non hanno introdotto tale obbligo già in attuazione della direttiva n. 99/44. Segnala, inoltre, che la parallela direttiva (UE) 2019/770, anch'essa in fase di recepimento, non prevede la stessa facoltà per i contratti di fornitura di contenuti digitali. Ribadisce, pertanto, che al fine di garantire omogeneità della normativa e coerenza, soprattutto per i casi ibridi di beni interconnessi con elementi digitali, si è scelto di impostare il recepimento delle direttive in modo omogeneo.
  In conclusione, sottolineando che quanto riferito rappresenta le ragioni per le quali il Governo ha ritenuto di recepire la direttiva in questo modo osserva, peraltro, che resta nella piena disponibilità della Commissione formulare ogni osservazione che ritenga utile indirizzare al Governo.

  Luca SQUERI (FI), relatore, prende atto delle precisazioni del Governo ma ritiene di dover confermare la sua proposta di parere come formulata.

  Massimiliano DE TOMA (FDI) ritiene che lo schema di decreto evidenzia una netta differenza di trattamento relativamente agli obblighi in carico al produttore rispetto a quelli del venditore al dettaglio. Osserva che ciò è ancor più evidente, ad esempio, nel caso degli articoli della moda, ove gli obblighi dei produttori sono limitati ad un anno mentre quelli dei negozianti si estendono a due anni, senza considerare che il più delle volte il bene commerciale coinvolto passa di moda in un tempo molto breve.

  Martina NARDI, presidente, osserva che lo schema di decreto legislativo all'esame modifica la normativa in vigore in materia, sostanzialmente, per quanto riguarda il singolo aspetto della denuncia al venditore, da parte del consumatore, del difetto di conformità del bene entro il termine di due mesi dalla data in cui ha riscontrato il difetto, realizzando così una maggior tutela del consumatore. Rileva che la proposta di parere formulata dal relatore è essenzialmente volta ad invitare il Governo a valutare l'opportunità che tale aspetto continui ad essere regolato come previsto dalla normativa in vigore e, in tal senso, la rappresentante del Governo ha esposto le ragioni Pag. 233che hanno spinto l'Esecutivo ad una scelta diversa.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 22 settembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 22 settembre 2021.

Audizione in videoconferenza, di rappresentanti di Acquirente unico nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Atto n. 294).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.35.