AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 14 settembre 2021.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (APMARR) e dell'associazione Salute donna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche Pag. 186in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.30.
INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.
La seduta comincia alle 10.40.
Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.
Audizione di rappresentanti delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI).
(Svolgimento e conclusione).
Romina MURA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.
Intervenendo da remoto, Emiliano MANFREDONIA, presidente nazionale delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI), e Stefano TASSINARI, vicepresidente vicario nazionale delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI), svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.
La presidente Romina MURA interviene per formulare osservazioni e chiedere ulteriori elementi ai rappresentanti delle Associazioni cristiane lavoratori cristiani.
Intervenendo da remoto, Emiliano MANFREDONIA, presidente nazionale delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI), e Stefano TASSINARI, vicepresidente vicario nazionale delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI), replicano, rispondendo alle richieste della presidente.
Romina MURA, presidente, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 11.05.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.
La seduta comincia alle 11.10.
Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana influencer – Assoinfluencer.
(Svolgimento e conclusione).
Romina MURA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.
Jacopo IERUSSI, presidente dell'Associazione italiana influencer – Assoinfluencer, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Romina MURA, presidente, ringrazia l'avvocato Ierussi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 11.20.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.
La seduta comincia alle 13.30.
Variazioni nella composizione della Commissione.
Romina MURA, presidente, comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Wanda Ferro, al quale rivolge, a nome di tutti i componenti, i migliori auguri di buon lavoro.
Comunica, altresì, che ha cessato di far parte della Commissione la deputata Carmela Bucalo, che ringrazia per il lavoro svolto.
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.
C. 3258 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.
C. 3259 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.
Romina MURA, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge C. 3258, recante il «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020» e il disegno di legge C. 3259, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021», con particolare riferimento alle parti di competenza dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4), nonché dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2).
Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che dopo l'esame preliminare la Commissione procede all'esame delle eventuali proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.
Con riferimento al regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda in primo luogo che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.
Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare, rappresentate dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, e possono avere a oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Gli emendamenti non possono invece avere a oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.
Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se Pag. 188facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.
Ricorda che è considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.
È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa in conto capitale.
Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa fa presente che deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta «massa spendibile», costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.
Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.
Ricorda, in ogni caso, tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione bilancio.
Fa presente che gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.
Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.
Fa presente che l'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge e che nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione
Nel segnalare che possono essere presentate anche relazioni di minoranza, ricorda che le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.
Ricordato, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 18 della giornata odierna, dà la parola al relatore per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.
Alessandro AMITRANO (M5S), relatore, per quanto riguarda il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, ricorda preliminarmente che, in base agli articoli da 35 a 38 della legge di contabilità e finanza pubblica, il rendiconto rappresenta lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo annuale di gestione del bilancio dello Stato, adempie all'obbligo, previsto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. In questo senso, il provvedimento costituisce, pertanto, un'occasione utile per valutare l'andamento delle politiche di settore nell'ambito delle materie di competenza della Commissione.
Per quanto riguarda le linee di indirizzo che hanno caratterizzato la gestione del bilancio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Nota integrativa al rendiconto riferita al medesimo ministero sottolinea il ruolo della pandemia di COVID-19 sulle politiche in materia di lavoro Pag. 189e interventi di carattere sociale, in considerazione della necessità di varare una serie di misure per limitare le conseguenze economiche e sociali derivanti dalla chiusura delle attività produttive e dal crollo della domanda interna e mondiale. In tale contesto, gli interventi del Governo hanno inteso preservare i livelli occupazionali ed estendere le misure di sostegno al reddito per le diverse categorie di lavoratori, al fine di mitigare le perdite di occupazione che si sarebbero altrimenti registrate, superando i limiti dell'attuale sistema degli ammortizzatori sociali. Quanto agli obiettivi individuati con l'atto di indirizzo del Ministro per l'anno 2020, il Ministero ha dato piena operatività alle priorità, compatibilmente con l'evolversi della pandemia di COVID-19, che ha reso oggettivamente impossibile realizzarle in linea con quanto programmato e previsto nel Piano della performance 2020/2022.
Sul piano finanziario, si sofferma in particolare sulla Tabella n. 4, che dà conto della gestione delle risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera per gli aspetti di maggiore dettaglio.
In particolare, ricorda che le previsioni iniziali di spesa, sia di parte corrente sia in conto capitale, contenute nello stato di previsione del Ministero allegato alla legge di bilancio 2020 erano pari a 142.590,5 milioni di euro, per quanto riguarda la competenza, e a 143.418,6 milioni di euro, per quanto riguarda la cassa. Per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, gli stanziamenti definitivi sono risultati pari a 189.893,4 milioni di euro di competenza e a 190.781 milioni di euro di cassa. Gli stanziamenti finali di competenza registrano un aumento rispetto all'esercizio 2019 del 41,1 per cento, che interessa soprattutto la missione «Politiche per il lavoro», e in particolare il programma «Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione». Come anticipato, l'incremento, è essenzialmente riconducibile ai provvedimenti introdotti nel corso dell'anno per fare fronte all'emergenza occupazionale indotta dalla pandemia da COVID-19.
Fa presente che, come evidenziato anche con riferimento al disegno di legge di assestamento, l'andamento della spesa riflette anche nell'esercizio 2021 gli effetti dell'emergenza pandemica, registrandosi stanziamenti iniziali di competenza pari a 162,6 miliardi di euro, con una crescita del 14,1 per cento rispetto all'anno 2020.
La spesa finale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in termini di competenza è stata di 173.121,3 milioni di euro, a fronte dei 116.764 milioni di euro dell'anno 2019. Nonostante il significativo incremento della spesa, tali spese rappresentano il 16,1 per cento delle spese finali iscritte al bilancio dello Stato, con una riduzione rispetto agli anni precedenti, nei quali la spesa era stata pari al 19,4 per cento nel 2019 e al 20,4 per cento nel 2018.
Con riferimento alla gestione delle risorse, gli impegni lordi, pari a 173.121,3 milioni di euro, sono aumentati del 48 per cento rispetto all'esercizio precedente, mentre i pagamenti, comprensivi di quelli relativi allo smaltimento dei residui, sono stati pari a 157.686,9 milioni di euro, con un incremento del 29,8 per cento rispetto al 2019.
I residui, che all'inizio dell'esercizio erano pari a 16,73 miliardi di euro, al termine dell'anno ammontavano a 23,78 miliardi di euro, con un aumento rispetto all'esercizio precedente del 42,5 per cento. Tale incremento ha interessato soprattutto la missione «Politiche per il lavoro», nella quale i residui ammontano a 17,5 miliardi di euro. In particolare, sono interessati dall'incremento i capitoli di bilancio riguardanti i provvedimenti adottati in conseguenza della pandemia da COVID-19 e concernenti gli oneri relativi ai trattamenti di integrazione salariale e alle indennità una tantum da corrispondere per fronteggiare l'emergenza sanitaria, il capitolo 2230 nel quale è iscritto il Fondo sociale per occupazione e formazione, nonché il capitolo 1232, che finanzia i contributi alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego. Anche la missione «Politiche previdenziali» ha registrato un Pag. 190rilevante livello di residui, pari a circa 3,3 miliardi di euro. Come già segnalato in relazione ai precedenti esercizi finanziari, la Corte dei conti, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020, ascrive l'ammontare di tali residui essenzialmente alle caratteristiche delle procedure di spesa, dal momento che, a fronte di impegni assunti nell'esercizio di competenza, i relativi pagamenti a favore degli Enti destinatari avvengono negli anni successivi, quando gli stessi presentano i dovuti rendiconti al Ministero. Nel segnalare che l'ammontare dei residui della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» è pari a 2,9 miliardi di euro, ricordo che l'articolo 265, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, consente la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio finanziario 2021 di un importo di 3,6 miliardi di euro.
Quanto alla destinazione delle spese, ricorda che l'attività del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ad oggetto quattro delle missioni nelle quali si articola il bilancio dello Stato: la missione n. 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», la missione n. 25 «Politiche previdenziali», la missione n. 26 «Politiche per il lavoro» e la missione n. 27 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti». A queste si aggiunge la missione n. 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», trasversale a tutte le amministrazioni pubbliche.
La missione quantitativamente più consistente è la missione n. 25 «Politiche previdenziali», che assorbe il 52,4 per cento delle risorse presenti nello stato di previsione. La missione n. 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» assorbe il 23,8 per cento delle risorse, mentre alla missione n. 26 è destinato il 23,7 per cento delle risorse. L'incidenza delle spese relative alla missione n. 27 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» e alla missione n. 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» è, invece, estremamente contenuta in termini percentuali.
In particolare, quanto ai programmi in cui si articolano le missioni, segnala che, nell'ambito della missione n. 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», il 99 per cento delle risorse del programma «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva» è stato trasferito all'INPS per l'erogazione degli interventi assistenziali di competenza, mentre la restante quota di risorse è stata destinata alle politiche di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, alla tutela dei minori e delle persone con disabilità o comunque non autosufficienti. Con riferimento al Reddito di cittadinanza, finanziato con uno stanziamento definitivo di 7,3 miliardi di euro a valere sulle risorse iscritte in tale programma, la Corte dei conti, nella propria relazione, pur evidenziandone l'importanza quale strumento di lotta alla povertà, ha tuttavia richiamato l'esistenza di talune criticità emerse nell'ambito dell'applicazione della misura, la cui rimozione potrebbe accrescerne l'efficacia. Nell'ambito del programma in relazione all'emergenza COVID-19 sono stati creati tre nuovi capitoli e un piano gestionale per un importo complessivo di 4,1 miliardi di euro, di cui 4,03 impegnati e pagati. In tale ambito, circa 966 milioni di euro sono destinati al Reddito di emergenza, istituito nell'ambito dell'emergenza pandemica, come misura straordinaria di sostegno al reddito ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica.
Come già segnalato la missione n. 25 «Politiche previdenziali», che si articola nell'unico programma «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali», assorbe la maggior parte delle risorse assegnate in termini di stanziamenti. Nel 2020 la spesa finale relativa al programma è cresciuta del 17,3 per cento rispetto al 2019 anche per effetto dell'allocazione delle risorse stanziate dai provvedimenti volti a contrastare l'emergenza sanitaria. Secondo quanto rappresentato dalla Corte dei conti nella propria relazione la variazione, riconducibile alle misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza COVID- Pag. 19119, tra le quali rilevano in particolare le misure di esonero contributivo, è pari a circa 8,25 miliardi di euro. Come ricordato anche nella relazione della Corte dei conti, il Ministero ha gestito il secondo dei tre anni di applicazione della disciplina relativa alla cosiddetta Quota 100, per la quale al 31 gennaio 2021 erano state presentate circa 370.500 domande, di cui accolte quasi 278 mila, l'86 per cento di quelle presentate. Oltre a Quota 100, hanno continuato a operare gli altri istituti di deroga alle norme della legge n. 214 del 2011 riferibili all'istituto dell'APE sociale, per il quale nel 2020 risultano accolte 10.871 domande, e alla cosiddetta «Opzione donna» per la quale, al 31 gennaio 2021, risultavano accolte 16.296 domande.
Le risorse della missione n. 26 «Politiche per il lavoro» sono considerevolmente aumentate nel 2020 rispetto all'esercizio precedente, per finanziare i numerosi provvedimenti assunti per fronteggiare l'emergenza sanitaria attraverso il riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale, indennità una tantum e trattamenti di disoccupazione. Nel complesso, gli stanziamenti definitivi di competenza sono passati dagli 11.45 miliardi del 2019 ai 45,07 miliardi del 2020, con un incremento del 293,7 per cento. Una quota predominante delle risorse, pari a circa 43,2 miliardi di euro, è stata assegnata al programma Politiche passive del lavoro, mentre al programma Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione è stato assegnato uno stanziamento definitivo di competenza di circa 1,4 miliardi di euro, in aumento del 24 per cento rispetto al 2019, dovuto, in particolare ai capitoli 1230 e 1232, su cui sono allocate, rispettivamente, le risorse da trasferire all'ANPAL, pari a circa 280 milioni di euro, a fronte dei circa 106 milioni di euro del 2019, e quelle relative ai contributi da trasferire alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego, in aumento del 9 per cento.
Per quanto riguarda la missione n. 27 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'interno, segnala che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è competente limitatamente alla programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro, nonché alle iniziative volte a favorire l'integrazione dei migranti. Per tale motivo, il Ministero gestisce solo una parte residuale delle risorse assegnate alla missione, pari, nel 2020, allo 0,43 per cento.
Riguardo al disegno di legge di assestamento per il 2021, ricorda che attraverso tale provvedimento il Governo propone aggiornamenti delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso, in termini di competenza e di cassa, alla luce dell'aggiornamento del quadro macroeconomico considerato dal Documento di economia e finanza, della disponibilità di informazioni aggiornate sugli andamenti di finanza pubblica, delle richieste formulate dalle Amministrazioni centrali in relazione alle nuove esigenze legate alla loro operatività, nonché della consistenza dei residui accertata in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.
Le variazioni proposte dal provvedimento in esame integrano le variazioni di bilancio adottate tra il 1° gennaio e il 31 maggio dell'anno in corso e forniscono le previsioni assestate per il corrente esercizio finanziario, tenendo conto degli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi entrati in vigore dopo l'approvazione della legge di bilancio 2020, in particolare quelli adottati per contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19.
Passando al contenuto del disegno di legge, segnala che esso consta di un unico articolo e di quattordici tabelle, la prima delle quali rappresenta lo stato di previsione dell'entrata, mentre le restanti corrispondono allo stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri.
Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, assumono particolare rilievo il contenuto della Tabella n. 4, che reca lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e talune parti della Tabella n. 2, che reca lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Pag. 192
In particolare, ricorda che lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2021, approvato con la legge n. 178 del 2020 (Tabella n. 4), reca previsioni di competenza per complessivi 162.695,6 milioni di euro. Le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa ammontano complessivamente a circa 163.707,2 milioni di euro. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2021 è valutata in circa 4.693,6 milioni di euro. Per le caratteristiche peculiari della spesa gestita dal Ministero, gli stanziamenti sono quasi integralmente riferibili a spese di parte corrente.
Le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di circa 14.705,2 milioni di euro sia delle previsioni di competenza sia delle dotazioni di cassa e un aumento dei residui pari a 3 milioni di euro per il riparto del Fondo per gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato.
Il disegno di legge di assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un aumento di 106,9 milioni di euro delle previsioni di competenza, connesso alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, e di 112,8 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa, per la necessità di assestarle in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza. Le variazioni proposte riguardano esclusivamente le spese correnti.
Pertanto, per effetto delle proposte di variazione, che si aggiungono a quelle apportate con atti amministrativi, le previsioni di competenza assestate per il bilancio 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali risultano pari a 177.507,8 milioni di euro, pari al 21 per cento delle risorse del bilancio dello Stato. Parimenti, le previsioni delle autorizzazioni di cassa risultano pari a 178.525,3 milioni di euro. Il totale dei residui, allineato con le risultanze del rendiconto per l'anno 2020, è previsto pari a 23.749,2 milioni di euro.
Segnala che, sul totale delle variazioni in termini di competenza proposte dal disegno di legge di assestamento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (14.812,2 milioni di euro), le più significative riguardano la missione n. 25 «Politiche previdenziali» e, in particolare, l'unico programma 25.3 «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali», che si incrementa di 6,56 miliardi di euro. La missione n. 26 «Politiche per il lavoro» registra un incremento degli stanziamenti di 5,65 miliardi di euro, riferibili essenzialmente al programma 26.6 «Politiche passive del lavoro e incentivi», le cui dotazioni aumentano di circa 5,59 miliardi di euro per il finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità una tantum con causale COVID-19. Un aumento di 56,1 milioni di euro è previsto per il programma 26.10 «Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione». Un incremento di 2,6 miliardi di euro riguarda, infine, la missione n. 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», la maggior parte dei quali, circa 2,5 miliardi di euro, è assegnata al programma 24.12 «Trasferimenti a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale», per il finanziamento degli oneri relativi alle indennità per congedo parentale e bonus babysitting da corrispondere per fronteggiare l'emergenza sanitaria e al reddito di emergenza.
Infine, segnala che alla Tabella n. 2, riguardante il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle risorse per il pubblico impiego, nell'ambito della Missione 33, «Fondi da ripartire», Programma «Fondi da assegnare», si propone un assestamento delle previsioni in termini di competenza riguardanti il capitolo 3050 «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato, ecc.». Per effetto di tali variazioni, si passerebbe da una previsione iniziale di 357,8 milioni di euro a una assestata di 358,8 milioni di euro. Invece, non si segnalano variazioni in termini di competenza sugli altri due capitoli di interesse, il capitolo 3022 «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti Pag. 193 dalle assunzioni, ecc.» e il capitolo 3032 «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo, etc.».
Romina MURA, presidente, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti alla seduta convocata per la giornata di domani.
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
C. 3264 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Rina DE LORENZO (LEU), relatrice, segnala preliminarmente che il provvedimento, che consta di dieci articoli, all'articolo 1 reca disposizioni per consentire lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche e universitarie. In particolare, fa presente la norma dispone l'adozione di misure minime di sicurezza, analiticamente indicate al comma 2, mentre il successivo comma 3, per la gestione dei casi di positività, rinvia all'applicazione delle linee guida e dei protocolli, che possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni relative al distanziamento, per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Ai sensi del comma 4, restrizioni all'attività in presenza per specifiche aree e singoli istituti possono essere stabilite, fino al 31 dicembre 2021, dai Presidenti delle Regioni e delle province autonome e dai sindaci, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovute all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.
Con più specifico riferimento alle disposizioni che incidono su materie di competenza della XI Commissione, segnala che il comma 5 prevede che, quando siano rispettate le prescrizioni previste dal decreto in esame e dai relativi protocolli e linee guida, al personale scolastico e universitario si applichino le prescrizioni dell'articolo 29-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, secondo cui gli obblighi del datore di lavoro pubblico in materia di tutela delle condizioni di lavoro si considerano rispettati con l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.
Rileva, inoltre, che il comma 6, introducendo l'articolo 9-ter nel decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, disciplina l'obbligo del possesso e dell'esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del personale scolastico e universitario nonché degli studenti universitari, con riferimento al periodo 1° settembre-31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, ad eccezione di coloro che sono esentati dal vaccino in base ad idonea documentazione rilasciata secondo criteri individuati con circolare del Ministero della salute. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 9-ter, il mancato rispetto di tale obbligo da parte del personale è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Con una nota tecnica il Ministero dell'istruzione ha indicato che la decorrenza del contratto di supplenza dovrebbe avere luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell'assente ingiustificato, e che la sua durata dovrebbe Pag. 194essere condizionata al rientro in servizio del sostituito.
Ai sensi del comma 4, il compito di verificare il rispetto delle disposizioni è attribuito ai dirigenti scolastici e ai responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università, mentre con riferimento agli studenti universitari le verifiche sono effettuate a campione. Alla verifica si provvede con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, che potranno essere integrate con circolare del Ministro dell'istruzione.
La mancata osservanza delle disposizioni e degli obblighi di controllo è sanzionata ai sensi del capoverso 5, che richiama l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e delle disposizioni relative alla devoluzione dei relativi proventi contenute nell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
Sulla base del comma 7 dell'articolo 1, il medesimo articolo si applica per quanto compatibile, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università. Ai sensi del comma 8, alla loro attuazione le istituzioni scolastiche e universitarie provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 9 autorizza la spesa di 100 milioni di euro nel 2021 per l'effettuazione di un piano di screening della popolazione scolastica da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19.
Segnala che il comma 10 autorizza la spesa di 358 milioni di euro per il 2021 per il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale scolastico assente ingiustificato. Infine, il comma 11 prevede l'effettuazione da parte del Ministero dell'istruzione del monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico che non possiede o non esibisce la certificazione verde COVID-19, i cui esiti sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine dell'adozione delle opportune variazioni compensative di bilancio.
Fa presente, poi, che l'articolo 2, introducendo l'articolo 9-quater nel decreto-legge n. 52 del 2021, disciplina l'applicazione della disciplina relativa all'obbligo di certificazioni verdi COVID-19 nel settore dei trasporti, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. In particolare, la norma subordina l'accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza che collegano regioni diverse al possesso di tali certificazioni. Per i treni la norma si applica ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, mentre per le navi e i traghetti l'applicazione è riferita ai servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina. La norma si applica anche agli aeromobili, agli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonché agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Il compito di verificare il possesso e la correttezza delle certificazioni è attribuito ai vettori aerei, marittimi e terrestri e ai loro delegati.
Ricorda che l'articolo 3 introduce modifiche alla procedura di definizione del differente rischio epidemiologico delle regioni, rendendo facoltativa la richiesta da parte del Ministero della salute del parere del Comitato tecnico scientifico.
L'articolo 4 riguarda gli eventi sportivi e gli spettacoli aperti al pubblico. In particolare, la norma consente alle linee guida di cui al decreto-legge n. 52 del 2021 di introdurre misure alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro e stabilisce che per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per Pag. 195cento di quella massima autorizzata, anziché al 25 per cento come previsto in precedenza. Analoga disciplina è prevista per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500.
L'articolo 5 introduce disposizioni di coordinamento della normativa riguardanti le certificazioni verdi COVID-19 nonché le giacenze di tesoreria da fare confluire nella contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Segnala che l'articolo 6 introduce una disciplina transitoria riguardante coloro che sono in possesso di certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisca, per i soggetti in esame, le modalità di vaccinazione contro il COVID-19, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA).
Ricordato che l'articolo 7 dispone, per il periodo 1° agosto-15 settembre 2021, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli obblighi di pubblicità della Regione Lazio, in considerazione degli effetti dell'attacco informatico subito lo scorso 1° agosto, fa presente che l'articolo 8 proroga dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure» in relazione all'emergenza COVID-19, prevedendo la relativa autorizzazione di spesa, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario.
L'articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali anche ad un Ministro, con o senza portafoglio, oltre che, come già previsto dalla normativa previgente, ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In attuazione di tale disposizione la delega è stata, quindi, conferita al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao.
Segnala, infine, che l'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, che si verifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Flora FRATE (MISTO) sottolinea la necessità dell'intervento legislativo, che garantisce al mondo della scuola e dell'università un inizio diverso dell'anno scolastico e accademico, grazie alla possibilità di fronteggiare eventuali emergenze con mezzi diversi dalla didattica a distanza (DAD). Nei due anni della pandemia, la scuola non si è potuta giovare, ad esempio, di screening e tamponi salivari e, di conseguenza, ai contagi si è potuto rispondere solo con il ricorso alla didattica a distanza, che, tuttavia, ha aggravato alcuni dei problemi esistenti, tra cui, ad esempio, il fenomeno della dispersione scolastica. Ricorda di avere presentato una specifica proposta di legge, la proposta C. 2642, che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli studenti esclusi dalla didattica a distanza, con lo scopo di individuare gli strumenti di conoscenza e di monitoraggio necessari per evitare che eventuali futuri e inevitabili ricorsi alla DAD abbiano le medesime conseguenze negative di questi due anni di pandemia.
Elena MURELLI (LEGA), riallacciandosi a quanto affermato dalla collega Frate, ricorda che, purtroppo, già tre classi nella provincia autonoma di Bolzano risultano essere in quarantena e, di conseguenza, in DAD. Ciò, a suo avviso, dimostra che i provvedimenti assunti dal Governo non bastano ad evitare i contagi, che possono avvenire anche al di fuori dell'ambiente scolastico. Unendosi, quindi, all'auspicio di un anno scolastico diverso, ritiene necessario introdurre ulteriori misure specifiche, che riguardino, in particolare, il sistema dei trasporti e che permettano di accertare le condizioni di salute dei cittadini con celerità e sicurezza, attraverso, ad esempio, l'effettuazione di tamponi salivari.
Romina MURA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.
La seduta termina alle 14.05.