ATTI DEL GOVERNO
Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza della vicepresidente della X Commissione Giorgia ANDREUZZA. – Interviene, da remoto, la sottosegretaria alla transizione ecologica Ilaria Fontana.
La seduta comincia alle 11.15.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.
Atto n. 291.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
Le Commissioni riunite VIII e X iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Giorgia ANDREUZZA, presidente, ricorda che l'atto in esame è stato assegnato lo scorso 7 agosto, in quanto era imminente la scadenza della delega conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020 che, come noto, prevede uno «scorrimento» di tre mesi del termine finale di esercizio delle deleghe ove necessario per consentire alle Commissioni parlamentari di esprimersi. Queste ultime hanno 40 giorni di tempo che, nel caso di specie, scadono il prossimo 16 settembre 2021. Al riguardo, le due presidenze, nel corso delle rispettive riunioni dell'ufficio di presidenza hanno acquisito l'assenso dei gruppi a richiedere al Governo di poter disporre di tempi congrui per espressione del parere, al fine di consentire che le Commissioni si pronuncino entro la prima metà del mese di ottobre su questo atto e sugli altri schemi di decreto pendenti.
Avverte altresì che lo schema di decreto legislativo in oggetto è assegnato con riserva, non essendo corredato dal parere della Conferenza unificata. Pertanto, le Commissioni non sarebbero comunque nelle condizioni di pronunciarsi prima che la riserva sia sciolta.
Chiede quindi al rappresentante del Governo – anche a nome della presidente Rotta – se intenda consentire l'espressione del prescritto parere oltre il termine fissato, Pag. 20 verosimilmente entro la prima metà del mese di ottobre, termine che appare compatibile con l'esigenza che l'Esecutivo a sua volta disponga del tempo sufficiente per la deliberazione definitiva, stante che il termine per l'esercizio della delega scadrà il prossimo 8 novembre.
La Sottosegretaria Ilaria FONTANA, intervenendo da remoto, manifesta la disponibilità del Governo ad attendere il parere di competenza delle Commissioni oltre il termine prefissato, invitando queste ultime ad esprimersi – proprio in relazione all'esigenza indicata dalla presidente di dare attuazione alla delega entro la data della sua scadenza – entro il prossimo 6 ottobre.
Giorgia ANDREUZZA, presidente, chiede la disponibilità del Governo ad attendere per l'espressione del parere il termine del 7 ottobre prossimo, dando così alle Commissioni la possibilità di disporre dell'intera settimana parlamentare.
La Sottosegretaria Ilaria FONTANA, intervenendo da remoto, ritiene che non dovrebbero esservi ostacoli per questo breve slittamento, riservandosi in ogni caso una verifica con gli uffici del Governo.
Silvia FREGOLENT (IV), relatrice per l'VIII Commissione, ricorda che le Commissioni riunite VIII e X avviano nella seduta odierna l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.
Ribadendo quanto già anticipato dalla presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere verrà a scadenza il prossimo 16 settembre 2021, anche se l'assegnazione alle Commissioni è avvenuta con riserva, non essendo il testo corredato dal parere della Conferenza Unificata.
Il termine per il recepimento della direttiva è invece già scaduto il 3 luglio 2021. Vi sono però alcune eccezioni: le disposizioni riguardanti i requisiti di progettazione del prodotto per le bottiglie dovranno essere recepite a partire dal 3 luglio 2024 e le misure relative alla responsabilità estesa del produttore a partire dal 31 dicembre 2024.
Quanto al termine di esercizio della delega conferita dalla legge di delegazione europea per il 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), esso risulterebbe scaduto lo scorso 8 agosto ma, per effetto dello «scorrimento» di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della scadenza del suddetto termine, esso verrà adesso a scadenza il prossimo 8 novembre.
Tiene a sottolineare che a suo giudizio il termine del 6 o anche del 7 ottobre si configura come eccessivamente ristretto, stante anche la sospensione dei lavori parlamentari nella settimana pre-elettorale e auspica quindi da parte del Governo una maggiore flessibilità nella determinazione di una data ultima per l'espressione del parere da parte delle Commissioni.
Passando ad una breve sintesi dei contenuti della direttiva oggetto di recepimento, fa presente che essa riguarda i prodotti di plastica monouso elencati, nonché i prodotti di plastica oxodegradabile e gli attrezzi da pesca contenenti plastica e intende prevenirne la dispersione poiché, come esplicitato nella relazione illustrativa, sono tra le componenti principali, circa l'85 per cento, dei rifiuti marini trovati lungo le coste (beach litter), sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano (marine litter). Nella stessa relazione viene stimata la produzione mondiale annuale di 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni di tonnellate si perdono in mare.
La legge di delega detta principi e criteri direttivi specifici. In sintesi, il legislatore delegato in sede di attuazione deve: a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso e promuovere modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili; b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili per i contenitori alimentari, alternativi a quelli monouso con una graduale restrizione all'immissione nel mercato di questi ultimi; c) sensibilizzare i consumatori sull'esigenza di riduzione della dispersione dei Pag. 21rifiuti, ivi compreso il rilascio di palloncini; d) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso; e) introdurre una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva destinando detti proventi al controllo e accertamento delle violazioni; f) abrogare l'articolo 226-quater del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006).
Venendo allo schema di decreto, anticipa che illustrerà i contenuti maggiormente afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Ambiente – articoli da 1 a 4 e da 8 a 10 – rinviando al collega relatore per la X Commissione l'illustrazione degli ulteriori contenuti.
L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del decreto, ovvero definire misure di prevenzione e di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili.
Rispetto al testo della direttiva, viene inoltre prevista la promozione di comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica, nonché precisato che il testo reca, altresì, misure volte a promuovere l'utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.
L'articolo 2 disciplina l'ambito di applicazione del decreto, ovvero i prodotti, in plastica monouso (indicati in allegato) e in plastica oxo-degradabile, nonché gli attrezzi da pesca contenenti plastica.
Il comma 2 precisa che le disposizioni del presente decreto prevalgono sulle norme incompatibili della disciplina dei rifiuti e degli imballaggi recata dalla parte quarta del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).
L'articolo 3 introduce una serie di definizioni che recepiscono fedelmente quelle previste dal corrispondente articolo della direttiva, salvo alcune integrazioni.
In particolare, nella definizione di plastica, si aggiunge, rispetto alla direttiva che sono esclusi materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti, in linea, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, con quanto indicato nell'11° considerando della direttiva con riguardo alla prima parte.
Relativamente alla definizione di prodotto di plastica monouso si aggiunge, rispetto alla direttiva, che sono esclusi i contenitori per alimenti secchi o alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità, riproducendo però fedelmente l'ultimo periodo del 12° considerando della direttiva.
Piccole differenze si riscontrano infine nelle definizioni di immissione sul mercato (lettera f)) e impianto portuale di raccolta (lettera s)).
Relativamente alla prima di tali definizioni, si chiarisce che non è considerata «immissione sul mercato» la distribuzione di un prodotto da parte di un soggetto che lo abbia acquistato da un fornitore sul mercato nazionale. Relativamente alla definizione di impianto portuale di raccolta, a differenza della direttiva, lo schema in esame definisce tale impianto come «qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi», per adeguarla alla prossima introduzione della normativa interna di recepimento della nuova direttiva del 2019, oggetto di esame presso la Commissione Ambiente (atto 293).
L'articolo 4 reca disposizioni finalizzate alla riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato della medesima direttiva, entro il 2026, rispetto al 2022.
La relazione illustrativa ricorda che la direttiva «non indica con dettaglio misure vincolanti, ma lascia agli Stati la libertà di individuare azioni e misure finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo (...) indicando esclusivamente il termine ultimo entro il quale adempiere all'obbligo di riduzione al consumo di tali prodotti».
La parte A dell'allegato, elenca una serie di prodotti quali tazze o bicchieri per bevande, Pag. 22 inclusi i relativi tappi e coperchi (in cui sono altresì inseriti – in conformità a quanto indicato dalla legge di delegazione –, anche i bicchieri in plastica), contenitori per alimenti caratterizzati dal fatto di essere destinati al consumo immediato, generalmente direttamente dal recipiente e pronti per il consumo.
Il comma 1 prevede la stipula di accordi e contratti di programma da parte del Ministro della transizione ecologica, del Ministro dello sviluppo economico, delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, con enti pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del Codice dell'ambiente, e reca un lungo elenco (non esaustivo, come si deduce dall'utilizzo del termine «anche») delle finalità a cui devono tendere gli accordi e contratti di programma in questione. Ulteriori finalità sono elencate nel comma 2.
Le finalità indicate riguardano, ad esempio, la fissazione di obiettivi nazionali di riduzione del consumo, messa a disposizione del consumatore finale prodotti alternativi riutilizzabili, strumenti economici disincentivanti all'uso dei prodotti di plastica monouso, restrizioni di mercato ecc.
I commi 3 e 5 disciplinano quindi i contenuti, la pubblicità e la comunicazione alle autorità sovranazionali di tali accordi e contratti di programma.
Il comma 6 prevede l'applicazione anche ai bicchieri di plastica monouso delle misure previste dal presente articolo.
I commi 4, 7, 8 e 9 recano misure specifiche per l'attuazione della riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso, i cui oneri trovano copertura nel comma 10, che li imputa al fondo per il recepimento della normativa europea (art. 41-bis della legge n. 234 del 2012).
Il comma 4 prevede che le stazioni appaltanti favoriscono l'impiego di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso anche mediante specifiche tecniche e clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti pertinenti. A tal fine, viene prevista l'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di nuovi criteri ambientali minimi: per i servizi di ristorazione con e senza l'installazione di macchine distributrici di alimenti, bevande e acqua; per l'organizzazione di eventi e produzioni cinematografiche e televisive.
In base al comma 7, sempre al fine di favorire l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che provvedono all'acquisto e all'utilizzo di prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
Il contributo spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute fino all'importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario mentre si demanda ad apposito decreto, da adottare entro 60 giorni, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del contributo, assegnando criteri di priorità ai prodotti monouso destinati a entrare in contatto con alimenti.
Il comma 8 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024 come incentivi alla riconversione verso prodotti riutilizzabili o alternativi delle imprese produttrici di oggetti in plastica monouso, anche qui demandando la disciplina attuativa ad un decreto del Ministero della transizione ecologica.
Il comma 9 si pone l'obiettivo di ridurre, entro l'anno scolastico 2025/2026, il consumo dei prodotti di plastica monouso nelle scuole, affidando al Ministero dell'istruzione funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche nell'adozione del modello di «scuola plastic free e per un futuro sostenibile». Pag. 23
L'articolo 8 attua la direttiva nella parte in cui impone agli Stati membri di istituire regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato immessi sul mercato degli Stati membri.
Si tratta dei contenitori e pacchetti per alimenti caratterizzati dal fatto di essere destinati al consumo immediato, generalmente direttamente dal recipiente e pronti per il consumo, contenitori per bevande, sacchetti di plastica, salviette umidificate, palloncini, prodotti del tabacco.
Essendo il termine fissato dalla direttiva il 31 dicembre 2024 (ovvero il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di EPR istituiti prima del 4 luglio 2018 e per quanto riguarda i prodotti relativi al tabacco), i commi da 1 a 3 prevedono che, alle scadenze indicate, i suddetti rifiuti siano gestiti nell'ambito dei sistemi già istituiti ai sensi del codice dell'ambiente oppure da istituirsi con apposito decreto. Disposizioni analoghe sono introdotte per l'EPR dei rifiuti derivanti da attrezzi da pesca contenenti plastica.
Il comma 6 reca disposizioni relative all'individuazione dei costi da coprire sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti assunte dall'ARERA.
Il comma 7 prevede, per i produttori, l'obbligo di adesione ai sistemi EPR.
Il comma 8, prevede che il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stipulino accordi e contratti di programma con i settori economici interessati, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del Codice dell'ambiente.
I commi 9 e 10 disciplinano il caso di produttori dei prodotti che siano stabiliti in un altro Stato membro, al fine di rendere applicabile anche ad essi il regime di EPR.
L'articolo 9 disciplina in merito alla raccolta differenziata.
In particolare, per le bottiglie per bevande essa deve essere garantita entro il 2025, in misura pari al 77 per cento, in peso, elevata al 90 per cento entro il 2029; inoltre si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della transizione ecologica finalizzato all'istituzione di appositi sistemi di cauzione e rimborso.
L'articolo 10 recepisce, al comma 1, le disposizioni del corrispondente articolo della direttiva che impone agli Stati membri di adottare misure di informazione e sensibilizzazione verso i consumatori. Le informazioni riguardano ad esempio la disponibilità di alternative riutilizzabili o di sistemi di riutilizzo. La sensibilizzazione ha ad oggetto l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti.
Si richiama quindi l'elenco dell'allegato, parte G, che comprende anche i prodotti realizzati in materiali biodegradabili e compostabili (aggiuntivo rispetto al testo della direttiva). Si affida quindi al MITE la predisposizione della Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica, con il supporto di ISPRA e previa consultazione con i settori interessati, i sistemi EPR, le autorità locali e le associazioni di consumatori e di protezione ambientale.
Il comma 3 affida invece al Ministero dell'Istruzione l'adozione di «Rigenerazione Scuola», un Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole.
Cede a questo punto la parola al collega relatore per la X Commissione, che illustra i rimanenti contenuti dello schema di decreto legislativo.
Diego ZARDINI (PD), relatore per la X Commissione, intervenendo da remoto, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame per le parti di sua competenza. Illustra quindi, brevemente, gli altri contenuti dello schema di decreto all'esame e, in particolare, quanto recato negli articoli 5, 6, 7 e da 11 a 16.
L'articolo 5, che prevede restrizioni all'immissione sul mercato, reca una disposizione che recepisce integralmente il testo dell'articolo 5 della direttiva e che prevede il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato allo schema di decreto (che riproduce con limitate differenze la corrispondente parte dell'allegato della direttiva) e dei prodotti di plastica oxo-degradabile. Il predetto allegato, alla parte Pag. 24B, elenca i seguenti prodotti: 1) bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione di direttive europee sui dispositivi medici; 2) posate; 3) piatti; 4) cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione di direttive europee sui dispositivi medici; 5) agitatori per bevande; 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi; 7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri: a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti (segnala che la relazione illustrativa sottolinea che, ai fini di una maggiore chiarezza, è stato specificato che i criteri testé illustrati devono essere soddisfatti congiuntamente); 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi; 9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi (segnala, altresì, che la relazione illustrativa sottolinea che, in merito alle restrizioni per l'immissione sul mercato, nella parte B è stato aggiunto il termine «bicchieri» laddove sono indicate le tazze, in quanto nella direttiva è riportato il termine «cups» che in inglese è utilizzato indistintamente sia per le tazze che per i bicchieri in materiale diverso dal vetro). In aggiunta, rispetto al testo della direttiva, il predetto articolo 5 prevede ulteriori norme volte a disciplinare casi di esclusione dal divieto di cui al comma 1 nonché la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo medesimo. Il comma 2, innanzitutto, consente la messa a disposizione sul mercato interno dei prodotti di cui al comma 1, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrato l'acquisto da un fornitore in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto. Evidenzia che secondo la relazione illustrativa la deroga viene introdotta «considerato il significativo impatto della norma ed il ristretto tempo a disposizione degli operatori per l'adeguamento». Sottolinea che tale disposizione derogatoria non trova, però, corrispondenze nella direttiva. Il comma 3 prevede l'esclusione dal divieto di cui al comma 1 per l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 (che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio) o UNI EN 14995 (che specifica i requisiti e le procedure per la determinazione della compostabilità o il trattamento anaerobico dei materiali plastici con riferimento alla biodegradabilità, alla disintegrazione durante il trattamento biologico e all'effetto sulla qualità del composto risultate), con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori ad almeno il 60 per cento nei casi indicati dal comma stesso. Il comma 4 disciplina la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea (articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012).
L'articolo 6 reca, ai commi da 1 a 3, disposizioni che recepiscono fedelmente quelle contemplate dal corrispondente articolo della direttiva, i cui contenuti principali sono volti a prevedere: che a decorrere dal 3 luglio 2024 (data prevista dall'articolo 17 della direttiva) i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato allo schema di decreto possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto; che i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica; che i prodotti indicati sono considerati conformi alle nuove disposizioni introdotte se fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate adottate dall'UE; Pag. 25requisiti per le bottiglie per bevande, elencate nella parte F dell'allegato allo schema di decreto, stabilendo che le bottiglie in PET, a partire dal 2025, devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata e che le bottiglie per bevande elencate nella medesima parte F, a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata. Ricorda che la parte C del citato allegato, identica alla corrispondente parte dell'allegato della direttiva, contiene poi l'elenco dei prodotti. Il comma 4, che non trova corrispondenza nel testo dell'articolo di riferimento della direttiva, dispone che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i consorzi degli imballaggi assicurano il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione. La norma non fa riferimento esplicito ai consorzi citati ma richiama i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, che a sua volta richiama i sistemi di responsabilità estesa del produttore costituiti ai sensi del Titolo II (Gestione degli imballaggi) della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove sono disciplinati il CONAI e i consorzi di filiera. Ricorda che i consorzi attualmente operanti per le materie plastiche sono il COREPLA e i più recenti CORIPET, CONIP e Sistema PARI.
L'articolo 7 reca, ai commi da 1 a 3, disposizioni che recepiscono fedelmente il corrispondente articolo della direttiva, i cui contenuti principali sono volti a prevedere che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato allo schema e immesso sul mercato deve rispettare particolati requisiti di marcatura. Segnala che la relazione illustrativa sottolinea che, rispetto al momento dell'adozione della direttiva, è intervenuto recentemente il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato alla direttiva e che quindi, per tale motivo, nell'articolo in esame viene inserito il rinvio a tale disposizione. Fa presente che la parte D dell'allegato, pressoché identica alla corrispondente parte dell'allegato della direttiva, elenca i seguenti prodotti: 1) assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi; 2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico; 3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco; 4) tazze o bicchieri per bevande. In aggiunta a quanto previsto dalla direttiva, e in analogia con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5, il comma 4 dell'articolo in esame introduce una disciplina transitoria consentendo la messa a disposizione sul mercato interno, fino ad esaurimento delle scorte, delle giacenze e dei residui di magazzino dei prodotti indicati non conformi ai requisiti di marcatura, a condizione che ne sia dimostrata la data di produzione o di acquisto antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Anche in questo caso sottolinea che tale disposizione derogatoria non trova, però, corrispondenze nella direttiva.
Passando all'articolo 11, che recepisce fedelmente le norme recate dal corrispondente articolo della direttiva, segnala che, al comma 1, si prevede che le misure adottate con il decreto all'esame siano integrate con i diversi strumenti di pianificazione e programmazione già previsti dalla normativa vigente in materia di acque e rifiuti, ambiente marino e rifiuti delle navi. Il comma 2 invece prevede che le misure adottate per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 debbano essere conformi alla legislazione alimentare dell'UE a garanzia dell'igiene e sicurezza degli alimenti, promuovendo, ove possibile, l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti.
L'articolo 12, che recepisce fedelmente il corrispondente articolo della direttiva, prevede che, per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini del decreto all'esame, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato è fondamentale tenere conto della tendenza Pag. 26del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.
L'articolo 13, che recepisce fedelmente il corrispondente articolo della direttiva, stabilisce le modalità, i contenuti e le tempistiche delle comunicazioni che devono essere annualmente fornite dal Ministero della transizione ecologica alla Commissione europea.
L'articolo 14 reca disposizioni finalizzate a recepire il corrispondente articolo della direttiva che impone l'adozione di strumenti sanzionatori a supporto dell'effettiva applicazione delle norme adottate. A tali fini, vengono introdotte specifiche sanzioni amministrative pecuniarie: per la violazione dei divieti di immissione in consumo, degli obblighi di marcatura e di rispetto dei requisiti dei prodotti immessi sul mercato (comma 1); nonché per garantire il rispetto dell'obbligo di partecipazione ai sistemi EPR (comma 2). Viene altresì precisato che: le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste si provvede ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (comma 3), cosiddetto Codice ambientale, che, fatte salve le altre disposizioni della legge 689/1981, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, del medesimo Codice (divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio) per le quali è competente il comune; i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono versati al bilancio dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione degli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, destinati al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui al medesimo articolo 14 (comma 4); chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero commette più violazioni della medesima disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata fino al doppio. La medesima sanzione si applica a chi con più azioni o omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui all'articolo all'esame.
L'articolo 15 contiene le disposizioni di abrogazione e coordinamento della normativa vigente. In particolare, il comma 1 dispone l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto: a) dell'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (abrogazione opportuna, secondo la relazione illustrativa, in quanto tale ultimo comma reca previsioni di divieto di immissione in consumo di particolari tipologie di prodotti che si sovrappongono a quelle contenute nel decreto, ad esempio i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile, «bastoncini cotonati» che sono infatti inclusi, nella parte B dell'allegato, tra i prodotti a cui si applicano le restrizioni all'immissione sul mercato previste dall'articolo 5); b) dell'articolo 226-quater, commi 1, 2, e 3, del decreto legislativo aprile 2006, n. 152, come richiesto dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 22 della legge di delegazione (inserito, come ricorda la relazione, nel testo del Codice dell'ambiente dalla legge di bilancio 2019, quindi prima dell'entrata in vigore della direttiva, che ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, e di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili ha previsto, tra Pag. 27l'altro, che i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023: adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo; b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale; c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso) mentre il comma 4 del predetto articolo 226-quater non è stato abrogato perché ritenuto inopportuno – come evidenziato nella relazione – in quanto previsione istitutiva di un fondo finalizzato a realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca. I commi 2, 3 e 4 recano disposizioni di coordinamento. Al comma 2 è riportata una integrazione all'articolo 218, comma 1, lettera dd-bis), del Codice dell'ambiente, che definisce la nozione di plastica nell'ambito della disciplina delle borse, in modo da coordinare la definizione con quella introdotta dal decreto in esame. Al comma 3 è prevista la riscrittura dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 261 del Codice dell'ambiente, ai fini del coordinamento della sanzione indicata all'articolo 219, comma 5, del medesimo decreto legislativo con quella introdotta dall'articolo 14, comma 1, dello schema in esame e relativa all'etichettatura. In pratica la sanzione attualmente prevista dal testo vigente, per un importo da 5.200 a 40.000 euro, viene ridotta alla fascia di importo 1.000-10.000 euro. Al comma 4, sempre con finalità di coordinamento con il Codice dell'ambiente, viene modificato l'articolo 256, comma 8, relativo alla sanzione per il mancato rispetto degli obblighi di partecipazione al consorzio e ai sistemi alternativi allo stesso, operanti nella filiera della plastica. In pratica la sanzione attualmente prevista dal testo vigente, per un importo da 8.000 a 45.000 euro, viene ridotta a 5.000 euro. Il comma 5 dispone che, per i prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco (vale a dire i prodotti contenenti plastica indicati nella sezione III della parte E dell'allegato), i sistemi EPR costituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis del Codice ambientale, in accordo con gli stessi. Ricorda che l'articolo 232-bis vieta l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi e dispone che «i comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo». Osserva, quindi, che la norma in esame consente di fornire una copertura finanziaria alle citate attività che, di fatto, finora è mancata.
Infine fa presente che l'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria, che però viene esclusa in relazione alle disposizioni di spesa recate dall'articolo 4, commi 7, 8 e 10, e dall'articolo 5, comma 4, che recano proprie disposizioni di copertura.
Giorgi ANDREUZZA, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 292.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
Le Commissioni riunite VIII e X iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Giorgia ANDREUZZA, presidente, ricorda che l'atto in esame è stato assegnato lo scorso 7 agosto, in quanto era imminente la scadenza della delega conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020 che, come noto, prevede uno «scorrimento» di tre mesi del termine finale di esercizio delle deleghe ove necessario per consentire Pag. 28alle Commissioni parlamentari di esprimersi. Queste ultime hanno 40 giorni di tempo che, nel caso di specie, scadono il prossimo 16 settembre 2021. Al riguardo, le due presidenze, nel corso delle rispettive riunioni dell'Ufficio di presidenza hanno acquisito l'assenso dei gruppi a richiedere al Governo di poter disporre di tempi congrui per espressione del parere, al fine di consentire che le Commissioni si pronuncino entro la prima metà del mese di ottobre su questo atto e sugli altri schemi di decreto pendenti.
Avverte altresì che lo schema di decreto legislativo in oggetto è assegnato con riserva, non essendo corredato dell'intesa sancita in Conferenza unificata. Pertanto, le Commissioni non sarebbero comunque nelle condizioni di pronunciarsi prima che la riserva sia sciolta.
Chiede pertanto al rappresentante del Governo – anche a nome della presidente Rotta – se intenda consentire l'espressione del prescritto parere oltre il termine fissato, verosimilmente entro la prima metà del mese di ottobre, termine che appare compatibile con l'esigenza che l'Esecutivo a sua volta disponga del tempo sufficiente per la deliberazione definitiva, stante che il termine per l'esercizio della delega scadrà il prossimo 8 novembre.
Avverte infine che il Presidente della Camera ha autorizzato la XIII Commissione Agricoltura ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA, intervenendo da remoto, manifesta la disponibilità del Governo ad attendere anche in questo caso il parere di competenza delle Commissioni oltre il termine prefissato, invitando queste ultime ad esprimersi – proprio in relazione all'esigenza indicata dalla presidente di dare attuazione alla delega entro la data della sua scadenza – entro il prossimo 13 ottobre.
Tullio PATASSINI (LEGA), relatore per l'VIII Commissione, fa presente che le Commissioni riunite sono chiamate ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cosiddetta RED II).
Tiene a sottolineare preliminarmente l'importanza del tema trattato e la rilevanza del parere che le Commissioni sono chiamate ad esprimere, stante la necessità di intervenire con urgenza per rispondere efficacemente alle sfide lanciate dall'Europa al fine di raggiungere gli obiettivi da questa imposti, che richiedono di pervenire ad un attento mix energetico, con un'attenzione alle fonti rinnovabili.
Anticipa l'esigenza, che ribadirà nella riunione dell'Ufficio di presidenza che si terrà al termine della seduta, di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame, a suo giudizio strettamente connesso all'atto n. 294 relativo al mercato interno dell'energia, che è stato assegnato alla sola Commissione Attività produttive. Segnala al riguardo che al Senato – su iniziativa delle presidenze – si è proceduto ad una riassegnazione congiunta dell'atto 294, proprio al fine di consentire un'istruttoria unitaria.
Dal punto di vista procedurale ribadisce, come già ricordato dalla presidente, che il termine per l'espressione del parere verrà a scadenza il prossimo 16 settembre 2021, anche se l'assegnazione alle Commissioni è avvenuta con riserva, non essendo il testo corredato dal parere della Conferenza Unificata.
Il termine per il recepimento della direttiva è invece già scaduto il 30 giugno 2021 e, a seguito del mancato recepimento nei termini da parte dell'Italia, la Commissione europea ha aperto il 26 luglio scorso la relativa procedura di infrazione n. 2021/0266.
Secondo quanto riportato nella relazione tecnico-normativa, il ritardo è dovuto a diversi fattori: i lavori per la redazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; l'istituzione nel marzo scorso del nuovo Ministero della transizione ecologica; l'approvazione nel mese di aprile della legge di delegazione europea e la contemporanea attività legislativa su alcuni temi trattati nella direttiva 2018/2001, in particolare Pag. 29 riferendosi al cosiddetto «decreto semplificazioni».
Quanto al termine di esercizio della delega conferita dalla legge di delegazione europea per il 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), esso risulterebbe scaduto lo scorso 8 agosto ma, per effetto dello «scorrimento» di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della scadenza del suddetto termine, esso verrà adesso a scadenza il prossimo 8 novembre.
La direttiva oggetto di recepimento si inserisce nell'ambito della normativa europea denominata «pacchetto» sull'energia, tra cui il recentissimo Regolamento 2021/1119/UE (cosiddetta «legge europea sul clima»), che ha formalmente sancito l'obiettivo della neutralità climatica al 2050 e il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030, che consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) entro il 2030 di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990.
La delega per il recepimento è contenuta nell'articolo 5 della legge di delegazione europea 2019 (legge n. 53 del 2021), che reca ben 25 principi e criteri di delega alcuni dei quali si intersecano strettamente con l'attuazione dei progetti e delle riforme previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), primo fra tutti l'aggiornamento del PNIEC, di cui l'articolo 5 della legge di delega costituisce sostanziale attuazione, in materia di sviluppo delle FER.
In estrema sintesi, il legislatore delegato in sede di attuazione deve: 1. prevedere una disciplina per la individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in misura necessaria all'attuazione del PNIEC, affidata agli enti territoriali, salvo l'esercizio di poteri sostitutivi dello Stato; 2. individuare procedure abilitative semplificate; 3. introdurre misure per l'incremento della produzione degli impianti esistenti; 4. semplificare la normativa in materia di qualificazione degli installatori di impianti; 5. semplificare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo; 6. nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell'energia, garantire un accesso paritario a tutti i pertinenti regimi di sostegno, monitorarne la diffusione e valutare il ricorso alla fiscalità generale; 7. adottare misure per favorire l'installazione di impianti a FER negli edifici esistenti; 8. prevedere la sostituzione di impianti obsoleti promuovendo la realizzazione di impianti; 9. agevolare il massimo utilizzo dell'energia da FER, favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo; 10. potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili e semplificare il ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica da FER; 11. abrogare il meccanismo dello scambio sul posto e promuovere meccanismi di accoppiamento di fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo; 12.promuovere l'utilizzo energetico di biomasse legnose; 13. promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare; 14. con specifico riferimento alle FER nei trasporti, favorire lo sviluppo dei biocarburanti; 15. favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione; 16. recepire l'aggiornamento dell'allegato IX della Direttiva, relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati; 17. escludere a partire dal 1° gennaio 2023, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, una serie di materie prime (olio di palma, frutti di palma da olio, olio di soia ecc); 18. promuovere l'utilizzo di energia rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici; 19. introdurre misure di semplificazione per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e prorogare i tempi e l'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno, 20. promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica.
Lo schema di decreto legislativo si compone di 50 articoli e 8 allegati.
Illustra quindi i contenuti maggiormente afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Ambiente – articoli da 1 a 3, articolo 15, articoli da 18 a 29 e da 39 a 45, nonché l'articolo 47, rinviando al collega relatore l'illustrazione degli ulteriori contenuti. Pag. 30
Le finalità, indicate nell'articolo 1, sono connesse all'obiettivo, da un lato, di promuovere un tessuto imprenditoriale forte e strutturato e dall'altro, di potenziare il ruolo dei consumatori, rendendoli maggiormente attivi nel processo di cambiamento del sistema energetico, accanto ad un miglioramento delle reti, sia elettriche che del gas, anche per la ricarica di veicoli elettrici e con un occhio allo sviluppo della produzione di idrogeno da energia elettrica e la successiva immissione in rete gas.
Dall'attuazione della direttiva RED II sono attesi vantaggi non solo in termini ambientali e sociali, grazie al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, ma anche di crescita del PIL (con investimenti in impianti di produzione di energia rinnovabile) e dei livelli occupazionali, con un generale sviluppo tecnologico del Paese.
L'articolo 2 reca le definizioni.
L'articolo 3 dichiara l'obiettivo del nostro Paese di conseguire un consumo finale lordo di energia facendo ricorso, per almeno il 30 per cento sulla quota complessiva, alle fonti rinnovabili elencate all'articolo 2, comma 1, lettera a).
Gli obiettivi da conseguire sono conformi a quanto prevede la cosiddetta legge europea sul clima (regolamento UE n. 2021/1119), che – come detto – ha fissato l'obiettivo vincolante, per l'Unione europea, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Le modalità di calcolo degli obiettivi sono tecnicamente fissate nell'allegato I.
L'articolo 15 – al fine di ridurre i prezzi dell'energia per i consumatori – prevede che siano destinati alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica una quota dei proventi delle aste delle quote CO2, di competenza del Ministero della transizione ecologica. La quota verrà annualmente fissata e versata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) istituita presso l'ARERA per essere poi destinati alla promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.
Il Titolo III (articoli 18-29) è dedicato alle procedure autorizzative, ai codici e alla regolamentazione tecnica ed è suddiviso in 2 capi: Capo I – Autorizzazioni e procedure amministrative (articoli 18-25) e Capo II – Regolamentazione tecnica e obblighi (articoli 26-29). Per quanto riguarda il Capo I, lo scopo della disciplina è di accelerare il rilascio delle autorizzazioni, riportando la competenza al livello amministrativo più adeguato in base alle dimensioni e tipologie di impianto.
In particolare, l'articolo 18 reca una modifica all'articolo 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011, codificando il principio per cui i regimi autorizzativi seguono un criterio di proporzionalità e, in particolare: comunicazione per le attività in edilizia libera; dichiarazione di inizio lavori asseverata; procedura abilitativa semplificata; autorizzazione unica. La relazione fa altresì riferimento alla conclusione entro termini prevedibili del provvedimento e ai che criteri di oggettività, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione.
Al fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni e di favorire la realizzazione degli investimenti, l'articolo 19 prevede la definizione di uno sportello unico digitale per le energie rinnovabili (SUDER), cui spetta il coordinamento e la digitalizzazione di tutti gli adempimenti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni e l'approvazione modelli unici digitali. L'istanza andrà presentata al SUDER o al SUPA (sportello unico delle attività produttive) in base alla tipologia di impianti e alla potenza prodotta, sulla scorta di quanto stabilito da un apposito decreto del Mite e del Ministro per la pubblica amministrazione.
L'articolo 20 prevede, al comma 1, l'introduzione – tramite uno o più decreti che vedono coinvolti i Ministri della transizione ecologica, della cultura e delle politiche agricole e previa intesa in sede di Conferenza unificata – di una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. I decreti devono previamente individuare i parametri atti a definire la massima densità di potenza installabile Pag. 31 per unità di superficie, quindi i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC e le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Il comma 2 affida ai medesimi decreti la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo forme di trasferimento statistico che tuttavia non devono compromettere il conseguimento dell'obiettivo territoriale.
Il comma 3, sulla scorta di quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2019-2020, che viene espressamente richiamata, stabilisce che l'individuazione delle aree idonee da un lato deve consentire il concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel PNIEC e dall'altro rispettare le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi e tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.
Le regioni e le province autonome devono individuare, entro 180 giorni, le aree idonee, sempre nel rispetto dei princìpi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo; le aree non indicate non possono essere dichiarate non idonee per la sola mancata inclusione nel novero. Nelle more dell'adozione dei decreti sono considerate idonee le aree dove sono già installati impianti della medesima fonte e i siti oggetto di bonifica (commi 4-8).
L'articolo 21 prevede l'istituzione, con decreto del MITE, di una piattaforma digitale sviluppata dal GSE che includa le informazioni e gli strumenti necessari per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio anche in relazione alle infrastrutture già realizzate e presenti, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree.
Una volta individuate le aree idonee, scattano procedure autorizzative semplificate per la costruzione di impianti a fonte rinnovabile. In particolare, oltre alla riduzione di un terzo dei termini della procedura, si prevede che l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio ma non vincolante (articolo 22).
L'articolo 23 riguarda le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti off-shore. Il rilascio delle autorizzazioni è affidata al MITE, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Si prevede l'adozione di un Piano di gestione dello spazio marittimo per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nelle more della definizione del piano, sono considerate idonee le piattaforme petrolifere in disuso e le aree adiacenti nonché i porti per i soli impianti fino a 100 MW. Si prevedono procedure autorizzative semplificate e accelerate per la costruzione e l'esercizio di impianti off shore nelle aree idonee (riduzione dei termini di un terzo e parere obbligatorio ma non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica). Infine, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate e l'emanazione di specifiche linee guida per lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi.
L'articolo 24 semplifica il procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano. A tal fine, intervenendo sull'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, si fanno rientrare nella procedura abilitativa semplificata non solo «le opere e le infrastrutture connesse», ma tutte le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete. Alla procedura semplificata Pag. 32 e all'autorizzazione unica viene poi aggiunta la comunicazione all'autorità competente per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione qualora le modifiche siano non sostanziali. Le modifiche si considerano non sostanziali se, rispetto alla situazione esistente, non determinano un incremento delle emissioni in atmosfera e se il sito interessato non è ampliato più del 25 per cento in termini di superficie occupata. Il comma 2 prevede la cessazione della qualifica di rifiuto per il biometano, ancorché prodotto a partire da materia classificata come rifiuti, che esce dal digestore e viene immesso nella rete del gas.
L'articolo 25 contiene delle semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici. In particolare, per l'installazione di impianti di piccola taglia per la produzione di energia rinnovabile termica e per favorire l'efficienza energetica, si rinvia alle disposizioni che regolano le pompe di calore, i generatori di calore, i collettori solari termici e i generatori ibridi. La norma estende inoltre la possibilità di utilizzo del modello unico di autorizzazione per gli impianti fotovoltaici per la richiesta del ritiro dedicato, che viene reso applicabile anche agli impianti fotovoltaici fino a 50 kW.
Nell'ambito del Capo II, l'articolo 26, da leggere in combinato disposto con l'allegato III, modifica la disciplina relativa all'obbligo di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili negli edifici per migliorarne la prestazione energetica. Finora, l'obbligo era regolato dall'Allegato 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011 ed era previsto per i nuovi edifici e le ristrutturazioni rilevanti. Lo schema di decreto considera applicabile l'obbligo agli edifici di nuova costruzione e alle ristrutturazioni importanti di primo livello (ovvero gli interventi che, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva degli edifici esistenti). Non sono soggette all'obbligo le costruzioni negli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee o nel caso di conflitto con il vincolo paesaggistico ovvero in impossibilità tecnica di adeguamento degli impianti (tra i quali, stando alla relazione illustrativa, ci sarebbe anche il caso di un costo sproporzionato rispetto al costo della ristrutturazione). L'inosservanza dell'obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Le regioni e le province autonome possono incrementare i valori di cui all'allegato 3 e le tempistiche per l'adeguamento, ma soprattutto escludere le biomasse dal computo delle fonti rinnovabili da prendere in considerazione. Nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la natura dei beni e con la loro destinazione, l'obbligo non si applica agli edifici militari.
L'articolo 27 introduce l'obbligo, per le società che effettuano vendita di energia termica, di distribuire una quota di energia rinnovabile a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro della transizione ecologica.
L'articolo 28 riguarda gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, in particolare prevedendo la realizzazione, da parte del GME (gestore dei mercati energetici) di una bacheca informatica per promuovere l'incontro tra le parti interessate alla stipula dei contratti, la definizione di uno o più strumenti di gara per la fornitura da parte di Consip e l'integrazione delle linee guida in materia di gruppi di acquisto da parte di ARERA per garantire l'aggregazione di più clienti finali e ampliare la platea di consumatori.
L'articolo 29 stabilisce un quadro comune dei requisiti prestazionali che gli impianti per produzione di energia termica da fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi, comunque denominati, devono rispettare, anche al fine di orientare l'industria produttiva verso lo sviluppo di tecnologie più efficienti. Pag. 33
L'articolo 39 apre la parte dello schema di decreto dedicata al settore dei trasporti.
In particolare, per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili anche in questo settore, si prevede l'obbligo per i singoli fornitori di benzina, diesel e metano di conseguire al 2030 una quota minima percentuale di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del consumo energetico prevedendo altresì specifici vincoli al fine del raggiungimento della quota stessa (commi 1 e 2). La relazione illustrativa rimarca che nella redazione dell'articolo sono stati presi a riferimento le percentuali e le metodologie di calcolo previste nel PNIEC, come trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019.
L'articolo 40 contiene norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere, introducendo limiti per il loro utilizzo (peraltro validi, anche nei comparti elettrico e termico). Viene così fissata una soglia massima di utilizzo per le materie prime in competizione con il comparto alimentare (e la mangimistica) e si prevede una graduale uscita dalle materie prime che generano un impatto negativo derivante dal «cambio di uso» del suolo di provenienza (olio di palma, soia).
Si ricorda che tra i princìpi e criteri direttivi del citato articolo 5 della legge di delega figura la previsione – a partire dal 1° gennaio 2023 – di escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, proprio l'olio di palma e l'olio di soia. La relazione illustrativa dello schema di decreto evidenzia che la recente legislazione europea di settore mira a limitare se non eliminare l'utilizzo di materie prime che possano comportare emissioni indirette generate dal cambio di uso dei terreni (cosiddetto effetto ILUC: indirect land use change), anche a seguito di deforestazione.
L'articolo 41 contiene altre disposizioni nel settore dei trasporti e prevede, con riferimento alla banca dati per la tracciabilità di carburanti liquidi e gassosi, istituita ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2018/2001, l'introduzione con decreto del Ministro della transizione ecologica delle modalità di partecipazione da parte dei soggetti interessati e delle istituzioni (comma 1).
Gli operatori economici del settore sono obbligati ad inserire nella banca-dati le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche dei biocarburanti, dalla produzione fino all'immissione sul mercato (comma 2).
L'articolo 42 detta i criteri di sostenibilità, di riduzione delle emissioni di gas serra e di efficienza energetica che tutte le fonti di energia da biomassa, indipendentemente dall'utilizzo finale, devono rispettare per poter accedere ai regimi incentivanti, nonché per poter essere conteggiate ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali.
In particolare, sono estese anche al comparto elettrico alcuni criteri di sostenibilità già esistenti relativi ai terreni di provenienza delle biomasse. Per quanto riguarda le biomasse forestali sono introdotti criteri di sostenibilità aggiuntivi. Ad esempio, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, che presentano elevate scorte di carbonio o che erano torbiere.
L'uso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa deve assicurare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, pari almeno: a) al 50 per cento per i biocarburanti, il biometano ovvero i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in esercizio al 5 ottobre 2015 o prima di tale data; b) b. al 60 per cento per i biocarburanti, il biometano ovvero i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati esercizio dal 6 ottobre 2015 al 31 dicembre 2020; c) c. al 65 per cento per i biocarburanti, il biometano ovvero i biogas consumati nel settore del trasporto e i 21 bioliquidi prodotti negli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio Pag. 342021; d) d. al 70 per cento per l'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e all'80 per cento per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2026.
L'articolo 43 disciplina le modalità di verifica del rispetto dei criteri riportati nei precedenti articoli 42 e 39, dettagliando e integrando il regime attualmente vigente, con l'obbligo degli operatori economici di aderire ad un Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità o comunque o un sistema volontario di certificazione. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa per fornitore di combustibile sono pubblicate sul sito web del GSE su base annuale.
L'articolo 44 ha un contenuto prevalentemente tecnico e specifica i criteri per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa, rinviando ai vari allegati per l'individuazione delle metodologie di calcolo da seguire. Capo III – Disposizioni in materia di mobilità elettrica.
L'articolo 45 aggiorna la disciplina volta a promuovere l'installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici, favorendo la semplificazione delle procedure autorizzative.
Vengono aggiornate le definizioni di «dispositivo di ricarica», «infrastruttura di ricarica» e «stazione di ricarica», al fine di unificare le definizioni ed aggiornarle rispetto all'avanzamento tecnologico.
Con la modifica ai commi da 6 a 8 dell'articolo 57 del decreto-legge n. 76 del 2020 – alla luce delle sopravvenute norme recate dal decreto-legge n. 77 del 2021 – si prevede che coloro che acquistano o posseggono un veicolo elettrico possono inserirne i dati sulla Piattaforma unica nazionale per richiedere l'installazione di punti di ricarica e demanda ai comuni la relativa installazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture, tenendo conto delle richieste pervenute.
L'articolo 47 interviene in materia di formazione professionale, specificando i sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati all'attestazione della prestazione energetica degli edifici, con la definizione delle modalità di conseguimento della qualifica professionale per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore.
Luca SUT, relatore per la X Commissione, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame per le parti di sua competenza illustrando brevemente il restante contenuto dello schema, composto, come ricordato, di cinquanta articoli, suddivisi in sette titoli, e otto allegati. Si tratta, per quanto riguarda le competenze della X Commissione, in particolare, dei Titoli II (con esclusione del già illustrato articolo 15 relativo all'utilizzo dei proventi delle aste della CO2 per la copertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica), IV, VI (limitatamente al solo articolo 46) e VII. Rinvia fin d'ora, peraltro, alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento sui dettagli delle disposizioni recate dallo schema di decreto all'esame.
Per quanto riguarda il Titolo II (composto dagli articoli 4-17), che reca la disciplina dei regimi di sostegno e degli strumenti di promozione, fa presente che esso è a sua volta suddiviso nei seguenti 5 Capi: Capo I – Principi generali (articolo 4); Capo II – Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (articoli 5-9); Capo III – Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale (articoli 10-12); Capo IV – Norme in materia di attuazione e coordinamento con il PNRR e allocazione dei proventi delle aste CO2 (articoli 13-15); Capo V – Progetti comuni e trasferimenti statistici (articoli 16-17).
L'articolo 4 introduce una generale ridefinizione della disciplina dei regimi di sostegno delle fonti di energia rinnovabile. Il riordino dei regimi di sostegno sono volti Pag. 35alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi dichiarati nell'articolo 3, perseguendo principi di semplificazione ed efficienza e l'armonizzazione con altri strumenti, tra cui quelli previsti dal PNRR (comma 1). I regimi di sostegno si conformano a criteri-guida, tra cui un'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, la copertura sulle componenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il rispetto delle regole europee in materia di aiuti di Stato. Sono escluse dall'area di intervento degli incentivi le opere di manutenzione ordinaria e le opere effettuate per adeguare gli impianti a prescrizioni di legge, nonché le iniziative imprenditoriali finanziabili dagli istituti di credito anche in assenza di sostegno pubblico (comma 2).
Il Capo II reca disposizioni sui regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'articolo 5 definisce le caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione per il settore elettrico, che continuano a trovare copertura sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle rinnovabili. Evidenzia che il periodo di diritto all'incentivo è pari alla vita media utile convenzionale della tipologia impiantistica utilizzata ed è proporzionato all'onerosità dell'intervento e alla taglia dell'impianto. Lo schema mira alla semplificazione dell'accesso agli incentivi, per cui per i cosiddetti impianti di piccola taglia (potenza inferiore a 1 MW) che abbiano costi di generazione vicini alla competitività di mercato si propone un accesso diretto. Per i piccoli impianti innovativi o con costi di generazione elevati, lo schema prevede il ricorso ad aste e registri. Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW si farà ricorso a procedure competitive di offerte al ribasso. Il comma 5 prevede poi ulteriori criteri specifici, taluni dei quali riportati in attuazione della legge di delegazione comunitaria, tra i quali la promozione dell'abbinamento a sistemi di accumulo al fine di favorire una maggiore stabilità della rete (uno dei problemi delle fonti rinnovabili è spesso dato dalla scarsa stabilità della fornitura), la definizione di un accesso prioritario per impianti realizzati in aree idonee al fine di accelerare il processo di realizzazione degli impianti, la definizione di condizioni di cumulabilità per garantire la sinergia tra i diversi strumenti incentivanti sempre nell'ottica di garantire il principio dell'equa remunerazione.
L'articolo 6 regola i meccanismi di asta al ribasso dedicate agli impianti di potenza superiore a 1 MW, demandando ad uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la definizione delle modalità operative. Gli incentivi seguono una programmazione quinquennale, al fine di assicurare stabilità negli investimenti. Sono poi previste forme di semplificazione istruttoria, per ridurre i tempi di realizzazione degli impianti. In particolare, per gli impianti di potenza superiore a una soglia minima (fissata in prima applicazione a 10 MW) si avvia una fase sperimentale nella quale il progetto – in parallelo allo svolgimento della conferenza dei servizi che rilascerà l'autorizzazione – viene esaminato dal Gestore dei servizi energetici (GSE), in modo da pervenire al rilascio di un parere di idoneità che consenta agli operatori di accedere immediatamente ai meccanismi d'asta, unicamente tramite la presentazione dell'offerta economica al ribasso.
L'articolo 7 riguarda i piccoli impianti. Anche per questa tipologia di impianti si demanda ad uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'implementazione dei sistemi di incentivazione, prevedendo il rispetto di specifici criteri direttivi in termini di modalità di presentazione delle domande, frequenza delle procedure, sistemi rapidi di regolazione e controllo delle procedure. La principale novità è costituita – per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato – dalla esclusione della necessità di previa partecipazione a bandi o registri, con l'accesso all'incentivo Pag. 36 attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio. Di un certo rilievo appare la possibilità di cumulare incentivi nel caso di abbinamento degli impianti a fonti rinnovabili non programmabili con i sistemi di accumulo.
L'articolo 8 riguarda gli incentivi per la condivisione dell'energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche). Osserva che viene quindi data piena attuazione alle disposizioni in materia di incentivazione delle predette configurazioni dopo la fase sperimentale attivata in Italia dall'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Tra le novità introdotte, l'aumento del limite di potenza degli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazioni da 0,2 a 1 MW, nonché la possibilità di contabilizzare l'energia condivisa sotto la stessa cabina primaria (non più secondaria). Anche in questo caso, è previsto l'accesso diretto agli incentivi e una programmazione quinquennale dei contingenti, sulla base del raggiungimento di obiettivi di stabilità della produzione. È previsto un periodo transitorio per il passaggio dal regime vigente a quello dello schema di decreto, in modo da dare continuità al settore e garantire gli investimenti avviati.
L'articolo 9 riprende – con riferimento agli articoli 6, 7 e 8 – il principio per cui nei decreti sui nuovi incentivi dovranno essere previsti meccanismi di transizione dai vecchi ai nuovi incentivi. Lo stesso articolo 9, riprendendo quanto già preannunciato nel PNIEC, dispone al comma 2 l'abolizione del meccanismo di scambio sul posto a favore dell'accesso ai meccanismi previsti dai precedenti articoli al fine di favorire un ruolo attivo dei cosiddetti prosumer, ossia dei consumatori che abbandonano il mero ruolo passivo nel processo produttivo e partecipano alla definizione dell'offerta energetica. Lo scambio sul posto consente la compensazione economica tra il valore associato all'energia elettrica immessa in rete e il valore associato all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. In sostanza, si compensano immissioni e prelievi, con il vantaggio di non pagare i servizi di rete per il prelievo da rete. Anche per gli impianti destinati allo scambio sul posto è previsto un periodo transitorio, che si esaurirà nel 2024 (comma 3). I commi 4 e 5 disciplinano i bandi per l'assegnazione della potenza residua ai sensi del DM 4 luglio 2019 (FER 1), quindi dal settimo in poi. In particolare, per garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di offerta, sono previste possibilità di trasferimento delle domande in eccesso da una procedura all'altra, qualora la seconda riscontri una carenza di domanda.
Il Capo III reca disposizioni sui regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale. L'articolo 10, comma 1, aggiorna il cosiddetto Conto termico istituito dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il Conto Termico 2.0 incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati. Ricorda che il decreto legislativo n. 73/ del 2020, che ha recepito la Direttiva 2018/2002/UE sull'efficienza energetica (Energy Efficiency Directive – EED) – prevedeva un impegno ad aggiornare la disciplina entro il 30 giugno 2021, tenendo conto della necessità di adeguare il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, e dell'esigenza di semplificarne l'accesso da parte della pubblica amministrazione e dei privati, nonché di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di microcogenerazione. Lo schema di decreto segue queste indicazioni, ampliando l'azione incentivante agli interventi di installazione di impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grande taglia (non domestici). È una delle misure finalizzate al raggiungimento del target europeo previsto per riscaldamento Pag. 37 e raffrescamento (+1,3 per cento anno di incremento di utilizzo di energia da FER nei Consumi Finali lordi). Per l'accesso agli incentivi è prevista la possibilità di istituire un sistema competitivo, quali ad esempio i meccanismi ad asta. Segnala che, secondo la relazione illustrativa, l'ampliamento del perimetro di azione del meccanismo consente la riduzione dei costi tramite le procedure competitive e permette di valorizzare dinamiche di scala che contribuiscono a migliorare il rapporto tra costi e benefici per lo Stato. L'incentivo viene esteso anche alle comunità di energie rinnovabili e vengono contestualmente introdotte disposizioni volte a promuovere l'incremento della produzione energetica rinnovabile sugli edifici, con particolare riferimento ai servizi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Per le concreta attuazione delle finalità descritte, è prevista 1'emanazione di un decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza unificata (comma 2).
L'articolo 11 disciplina le modalità di incentivazione del biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale, stabilendo che il sostegno può avvenire mediante il rilascio di specifici incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (nel caso di impianti di produzione di biometano realizzati per l'utilizzo in impianti di cogenerazione ad alto rendimento) o, qualora il biometano sia usato per i trasporti (come già accennato in sede di illustrazione dell'articolo 39). È infine prevista l'erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore, che sarà definito con decreto del Ministro della transazione ecologica, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello schema. Lo stesso decreto dovrà disciplinare complessivamente gli incentivi per il biometano, ivi comprese le condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno, nonché la possibilità di estensione dell'incentivo tariffario anche alla produzione di carburanti gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, quali l'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. La disposizione rientra nel set di misure di semplificazione e accompagnamento della misura PNRR Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare». Il comma 4 prevede una proroga della efficacia di quanto disposto con decreto Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 in materia di promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2026, previa approvazione della Commissione europea. Il comma 5 prevede l'abrogazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (che reca disposizioni di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale), unitamente a specifiche salvaguardie sui diritti acquisiti e gli effetti prodotti, ivi inclusi quelli in attuazione del decreto di cui al comma 4.
L'articolo 12 contiene disposizioni per la promozione dello sviluppo tecnologico e industriale nonché per il monitoraggio di sistema, modificando l'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (comma 1). Il citato articolo 32 contempla interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, finanziati attraverso una percentuale del gettito delle tariffe elettriche. Lo schema, tra i criteri con cui vengono individuati tali interventi, provvede a citare i progetti sinergici a quelli previsti dal PNRR che consentano di accelerare lo sviluppo tecnologico e industriale, nonché la realizzazione di sistemi di autoconsumo collettivo nei quali possa essere accelerato lo sviluppo tecnologico e il percorso di decarbonizzazione anche attraverso la sperimentazione di tecnologie innovative e le attività strumentali funzionali al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite la realizzazione di sistemi informatici di monitoraggio e analisi per la programmazione territoriale, nella misura massima del 10 per cento del gettito annuo complessivo.
Il Capo IV reca norme in materia di attuazione e coordinamento con il PNRR e allocazione dei proventi delle aste CO2. Gli articoli 13 e 14 prevedono alcuni decreti attuativi delle misure del PNRR con riferimento Pag. 38 all'utilizzo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, fissando alcuni parametri. Nel dettaglio, l'articolo 13 contempla dei parametri generali, volti a favorire un principio di economia procedimentale. In particolare, nei casi in cui un richiedente abbia presentato contemporanea istanza di accesso ad altre misure di incentivazione del decreto legislativo, la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti può essere svolta dal GSE nell'ambito della medesima istruttoria. Inoltre, per favorire l'utilizzo sinergico degli incentivi si prevede che nei decreti di attuazione delle misure del PNRR siano definite condizioni di cumulabilità, posto che gli strumenti tariffari sono volti a premiare un efficiente esercizio delle infrastrutture realizzate. L'ottimizzazione nell'utilizzo degli incentivi, secondo la relazione illustrativa, favorisce da un lato investimenti in energia rinnovabile – come previsto dal PNRR – e dall'altro la produzione di energia verde per l'intero ciclo di vita degli impianti, il che dovrebbe consentire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti a livello europeo.
L'articolo 14 elenca i criteri specifici di coordinamento fra le misure del PNRR e gli strumenti di incentivazione settoriali di competenza del Ministero della transizione ecologica. In sostanza vengono riepilogate le misure e gli obiettivi del PNRR, indicando le norme di coordinamento con il decreto legislativo di recepimento, nell'ottica indicata al precedente articolo.
Gli incentivi che fanno capo al PNRR riguardano: a) sviluppo dei sistemi di teleriscaldamento (Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1); b) sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4); c) sviluppo del sistema agrivoltaico (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1); d) rafforzamento smart grid (Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1) e interventi su resilienza climatica delle reti (Missione 2, Componente 2, Investimento 2.2); e) Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2); f) Promozione di sistemi innovativi (incluso off-shore) e interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3); g) infrastrutture di ricarica elettrica (Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3); h) produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1) e utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate (Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2).
Il Capo V reca disposizioni relative a progetti comuni e trasferimenti statistici. L'articolo 16 prevede scambi di energia rinnovabile all'interno dell'Unione europea, al fine di massimizzare il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Gli accordi per l'immissione di energia da fonti rinnovabili in Italia sono stipulati se si prospetta il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati al 2020 (raggiunti) e al (2030). Per la vendita di energia da fonti rinnovabili, si prevede che non sia compromesso il raggiungimento dell'obiettivo italiano e che sia scelto il partner che assicura il massimo vantaggio economico. Gli eventuali accordi sono notificati alla Commissione europea, ovvero perfezionati sulla apposita piattaforma predisposta dalla stessa Commissione.
L'articolo 17 consente l'importazione di energia prodotta da fonti rinnovabili da Paesi terzi per rispettare gli obiettivi nazionali. L'articolo prevede anche l'incentivazione di tale produzione, purché tale energia non sia stata prodotta fruendo di agevolazioni concesse dal Paese di provenienza. Gli accordi possono essere conclusi se nel Paese di provenienza siano stati rispettati i diritti umani fondamentali stabiliti dagli accordi internazionali. Anche in questo caso è prevista una notifica alla Commissione europea.
Per quanto riguarda il Titolo IV (composto degli articoli 30-38), che riguarda l'autoconsumo, le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di rete, fa presente che esso è a sua volta suddiviso nei seguenti 3 Capi: Capo I (articoli 30-33) – Configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili; Capo II (articolo 34) – Pag. 39Reti di teleriscaldamento; Capo III (articoli 35-38) – Reti elettriche, gas e reti idrogeno.
L'articolo 30 definisce le attività che un cliente finale può svolgere al fine di divenire autoconsumatore di energia rinnovabile e le relative condizioni operative. L'impianto a fonti rinnovabili può essere realizzato con un sistema semplice di produzione e consumo, oppure per la vendita di energia elettrica rinnovabile autoprodotta. Per quanto riguarda il primo caso, oltre all'ipotesi di consumo in proprio nel luogo di produzione, si sottolinea la possibilità di uno o più impianti ubicati su edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera. In tale caso, l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti stessi e consumarla nei punti di prelievo nella sua titolarità. Il comma 2 definisce le condizioni da rispettare affinché più clienti si associno al fine di divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. In particolare, gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio. La rete di distribuzione può essere utilizzata per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio. L'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l'energia eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione. Per le imprese private, la partecipazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale. Ricorda che la direttiva (articolo 21 comma 2) impone il divieto di imposizione agli autoconsumatori di oneri e/o tariffe nell'esercizio delle loro attività di autoconsumo o immissione in rete dell'energia: lo schema attua tale principio applicando le tariffe al punto di connessione e non ai consumi dei clienti finali, in modo da consentire di accumulare energia e consumarla senza una doppia imposizione.
L'articolo 31 disciplina le comunità energetiche rinnovabili. Il comma 1 definisce i requisiti da rispettare per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili. I clienti finali, inclusi i clienti domestici, possono organizzarsi in comunità energetiche, fermo restando che l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che realizzare o generare profitti finanziari. Giuridicamente, la comunità è un soggetto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo a soggetti (persone fisiche, enti, imprese, e amministrazioni locali) che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti. Per quanto concerne le imprese private, la partecipazione alla comunità non può costituire l'attività commerciale e industriale principale ed infine è specificato che la partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. L'energia autoprodotta è prioritariamente destinata all'autoconsumo istantaneo nel luogo di produzione oppure per essere condiviso all'interno della comunità, ma l'energia in eccesso può essere venduta tramite appositi accordi. La comunità può riguardare anche la promozione di interventi integrati di domotica ed efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri.
L'articolo 32 definisce le modalità di interazione con il sistema energetico per gli autoconsumatori (singoli, associati o comunità energetiche), che mantengono in ogni caso i loro diritti di clienti finali e possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo. Per il riparto dell'energia condivisa, può provvedere un contratto di diritto privato con l'individuazione di un soggetto appositamente delegato (comma 1). Il comma 2 specifica che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema. Il comma 3 attribuisce all'ARERA il compito di adottare i provvedimenti necessari al funzionamento della disciplina sull'autoconsumo. Infine, il comma 4 specifica che fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3, continuano Pag. 40ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 42-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
L'articolo 33 prevede un sistema di monitoraggio delle configurazioni realizzate nell'ambito del Titolo IV. Gli esiti delle attività di monitoraggio sono trasmessi con frequenza annuale al MiTE e ad ARERA.
Il Capo II reca un unico articolo riguardante le reti di teleriscaldamento. Nel dettaglio, l'articolo 34 contiene disposizioni per la promozione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento. In particolare, il GSE ha l'onere di qualificare la rispondenza dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con riferimento all'anno solare precedente. Il predetto decreto legislativo n. 102 del 2014 prescrive che i sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento debbano usare, in alternativa, almeno: a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; b) il 50 per cento di calore di scarto; c) il 75 per cento di calore cogenerato; d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti. A sua volta, l'ARERA deve prevedere una disciplina semplificata che agevoli il distacco da sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento non efficienti qualora il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'utenza possa essere coperto con impianti che garantiscano un maggior risparmio di energia primaria non rinnovabile.
Il Capo III detta disposizioni su reti elettriche, gas e reti idrogeno. L'articolo 35 è indirizzato principalmente ai gestori di rete (in primis, TERNA) ed è volto a accelerare il potenziamento della rete elettrica in funzione dell'appropriata e tempestiva capacità di gestire le crescenti quote di produzione derivanti da fonti rinnovabili. L'articolo prevede a tal fine una programmazione dello sviluppo di rete, con criteri e modalità predittive della crescita della produzione da fonti rinnovabili sul medio e lungo termine attesa, in modo da programmare e avviare in tempi congrui gli interventi necessari. Come obiettivo specifico, viene menzionata anche una pianificazione integrata che individui gli interventi atti a garantire lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici e una ottimizzazione delle reti offshore. Il comma 2 prevede che ARERA provveda ove necessario ad aggiornare i propri provvedimenti in materia per dare attuazione a quanto previsto dal comma 1.
L'articolo 36 prevede l'adozione da parte di ARERA di uno o più provvedimenti per individuare le modalità con le quali il GSE eroga gli incentivi nel settore elettrico, con riferimento ai nuovi impianti e a quelli già in esercizio. È prevista la creazione di una piattaforma elettronica all'interno del Sistema informativo integrato (SII). Spetta ad ARERA individuare le modalità per consentire a ciascun consumatore, in qualità di consumatore attivo o autoconsumatore di energia, da fonti rinnovabili, nonché ai produttori e ai soggetti abilitati l'accesso ai dati di consumo e produzione, anche con riferimento all'energia condivisa nelle configurazioni di autoconsumo. Il comma 2 attribuisce al Ministro della transizione ecologica il compito di disciplinare i rapporti fra Acquirente Unico S.p.A. e GSE e le modalità di accesso all'infrastruttura informatica del SII, affinché sia garantito un incremento dei livelli di qualità del servizio, nonché una più rapida risposta nell'erogazione degli incentivi. Il comma 3 specifica che nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, il GSE continua ad erogare gli incentivi nel settore elettrico secondo la previgente disciplina.
L'articolo 37 riguarda il biometano e l'idrogeno, di cui occorre ottimizzare le connessioni alle reti di distribuzione. L'ARERA deve fissare i criteri che l'impresa di trasporto deve rispettare a tal fine.
L'articolo 38 introduce una semplificazione e schematizzazione delle procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio di elettrolizzatori, utilizzati nella produzione di energia da idrogeno. Viene espressamente ricalcata a disciplina relativa la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico (articolo 62 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, cosiddetto Decreto Pag. 41 Semplificazioni). Si prevedono quattro casistiche per l'installazione di elettrolizzatori in funzione della collocazione e della potenza. Si passa dagli elettrolizzatori con potenza inferiore a 10 MW, ovunque ubicati, sottoposti al regime dell'edilizia libera agli elettrolizzatori all'interno di aree industriali dismesse (procedura abilitativa semplificata). Per gli elettrolizzatori stand-alone si ricorre all'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero della transizione ecologica se è prevista la valutazione di impatto ambientale di competenza statale, ovvero dalla regione (o provincia autonoma) negli altri casi.
Per gli elettrolizzatori connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, si prevede l'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero della transizione ecologica per gli impianti di potenza superiore a 300 MW o offshore e dalla regione (o provincia autonoma) negli altri casi.
Per quanto riguarda il Titolo VI (che reca un unico Capo composto degli articoli 46-77), recante norme su informazione, formazione e garanzie di origine, ricorda, rapidamente, che l'articolo 46 disciplina il rilascio delle garanzie di origine, che hanno lo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonché quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili. Tuttavia, il comma 7 prevede possibili forme di valorizzazione economica delle garanzie di origine, attraverso una apposita piattaforma di scambio.
In ultimo, fa presente che il Titolo VII (articoli 48-50) reca le disposizioni finali, suddivise in due Capi: Capo I (articolo 48) – Monitoraggio, relazioni e controlli e Capo II (articoli 49-50) – Disposizioni finali. In dettaglio, l'articolo 48 riguarda la cosiddetta reportistica, definendo le modalità di aggiornamento della produzione statistica in materia di energia e individuando modalità di condivisione di dati gestiti dalle società del gruppo GSE, Ispra ed Enea. Ai sensi del comma 4, il GSE aggiorna e potenzia il sistema nazionale di monitoraggio, anche attraverso interfacce informatiche, al fine – tra l'altro – di monitorare gli impianti a fonti rinnovabili realizzati sul territorio e i progetti di investimento che hanno richiesto l'autorizzazione, nonché i tempi dei procedimenti e monitorare gli investimenti, le ricadute industriali, economiche, sociali, occupazionali dello sviluppo del sistema energetico secondo una logica di progressiva decarbonizzazione, valutare con continuità i costi, l'efficacia, l'efficienza delle misure di sostegno e il loro impatto sui consumatori, confrontato con quello di altri Paesi europei, stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in termini di valutazione delle emissioni evitate di gas a effetto serra. Il comma 8 prevede che RSE (Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A. società controllata da GSE), nell'ambito delle attività svolte dalla predetta Società, elabori e aggiorni con continuità scenari tendenziali e con politiche di sviluppo del sistema energetico nazionale, con previsione di trasmissione periodica al MiTE.
L'articolo 49 fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità dello schema di decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
L'articolo 50 consente di aggiornare con decreto ministeriale l'Allegato VIII, sul calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei combustibili da biomassa e i relativi combustibili fossili di riferimento. Si tratta di un allegato volto a riprendere periodici aggiornamenti provenienti dall'Unione europea, secondo quanto prevista dalla direttiva 2018/2001. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e il comma 3 impegna le amministrazioni interessate a provvedere all'attuazione dello schema di decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Il sistema degli incentivi economici non incide sul bilancio dello Stato, in quanto le coperture vanno ad incidere principalmente sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas.
Ricorda infine che lo schema è composto anche di otto allegati. L'Allegato I reca le procedure di calcolo degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili. L'Allegato Pag. 42 II contiene le disposizioni per la semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica negli edifici. L'Allegato III contiene le disposizioni tecniche per l'attuazione degli obblighi volti all'incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia negli edifici, con riferimento all'energia elettrica e quella destinata a coprire i consumi per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. L'Allegato IV elenca i requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento. L'Allegato V dispone in merito al contenuto energetico dei combustibili e in particolare dei combustibili da biomassa, combustibili rinnovabili che possono essere prodotti a partire da diverse fonti rinnovabili (compresa la biomassa) e combustibili fossili. L'Allegato VI contiene le regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili. L'Allegato VII detta le regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei combustibili da biomassa e i relativi combustibili fossili di riferimento. L'Allegato VIII elenca le materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati, il cui contributo per il conseguimento delle quote minime di produzione è calcolato raddoppiato (double counting).
Giorgi ANDREUZZA, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 14 settembre 2021.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.55.