COMITATO DEI NOVE
Martedì 7 settembre 2021.
DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
Emendamenti C. 3223-A.
Il Comitato si è riunito dalle 11.40 alle 11.45.
SEDE REFERENTE
Martedì 7 settembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.
La seduta comincia alle 14.45.
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
C. 3264 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Rossana BOLDI, presidente, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito che l'esame preliminare del provvedimento si svolgerà nella seduta odierna e in quella di domani. Ricorda altresì che il termine per la presentazione delle proposte emendative è stato fissato alle ore 12 di giovedì 9 settembre.
Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Novelli, per lo svolgimento della relazione.
Roberto NOVELLI (FI), relatore, fa presente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, di cui la XII Commissione avvia l'esame nella seduta odierna, reca misure volte a garantire l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, in considerazione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.
Osserva che il decreto si compone di dieci articoli, compresa la disposizione sull'entrata in vigore, e procede, quindi, all'illustrazione Pag. 58 delle singole misure. L'articolo 1, stante l'esigenza di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, dispone che nell'anno scolastico 2021-2022, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia nonché l'attività delle scuole di ogni ordine e grado e le attività didattiche e curriculari delle università siano svolti in presenza (comma 1). Il comma 2 elenca, pertanto, le seguenti misure minime di sicurezza finalizzate a prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, da adottarsi fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università al fine di prevenire la diffusione del virus: a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
La gestione dei casi di infezione da SARS-CoV-2 confermati o sospetti deve avvenire secondo linee guida e protocolli adottati in base alla normativa vigente, i quali possono disciplinare ogni ulteriore aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche (comma 3). Tali protocolli e linee guida, adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, possono derogare all'obbligo d'indossare la mascherina qualora a determinate attività partecipino solo studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. La medesima possibilità di deroga è prevista per le università.
Si prevede, inoltre, che i presidenti delle regioni e i sindaci, per territori situati nella zona rossa o arancione, possono sospendere, ove sussistano circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica e solo per singoli istituti scolastici o per specifiche aree del territorio, lo svolgimento delle attività didattiche ed educative in presenza, sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità. È fatta salva la garanzia dell'attività in presenza per l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (comma 4). Si dispone, poi, che, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applichi l'articolo 29-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, concernente gli obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto e dai suddetti linee guida e protocolli (comma 5). Al comma 6 viene disciplinato l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario, inserendo nel decreto-legge n. 52 del 2021 il nuovo articolo 9-ter, che prevede, dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo per il personale scolastico e universitario di possedere ed esibire una certificazione verde COVID-19. Lo stesso obbligo riguarda gli studenti universitari. Il mancato rispetto del predetto obbligo da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, comporta la sospensione del rapporto di lavoro con la conseguenza che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Sono esenti dall'obbligo di certificazione coloro che sono impossibilitati a ricevere il vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, adottata il 4 agosto scorso. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università Pag. 59 sono tenuti a verificare il rispetto delle predette prescrizioni secondo le modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. Con riferimento al rispetto dell'obbligo di certificazione verde da parte degli studenti universitari, le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università. La violazione degli obblighi di munirsi di certificazione verde e di eseguire le prescritte verifiche, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato.
Si specifica, poi, che le disposizioni contenute nell'articolo in esame si applicano anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università. Si prevede, inoltre, che il Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica predisponga e attui un piano di screening della popolazione scolastica per l'anno 2021, al fine di fornire elementi utili ad adeguare le misure di sanità pubblica al variare dello scenario epidemiologico. Lo scopo è instaurare un sistema di sorveglianza attiva di identificazione precoce dei casi positivi in un ambito caratterizzato da elevata frequenza di contatti sociali, al fine di ridurre la probabilità di diffondere l'infezione nella scuola.
È autorizzata la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021 per consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato. Si prevede altresì che il Ministero dell'istruzione provveda al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico e trasmetta gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale.
Fa presente, poi, che l'articolo 2 disciplina l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto, integrando a tale fine le previsioni del decreto-legge n. 52 del 2021. In particolare, al comma 1, si prevede che, dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 è necessario in relazione ai seguenti mezzi di trasporto: a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, con esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di tipo intercity, intercity notte e alta velocità; d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
In considerazione della tassatività dell'elencazione contenuta nel comma 1, non è richiesto, per contro, il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell'accesso di mezzi di trasporto diversi da quelli indicati nel citato comma 1, per i quali resta comunque fermo l'obbligo di osservare le misure anti-contagio, ivi comprese quelle previste dai protocolli e dalle linee guida di settore.
Il comma 2 dell'articolo 2 prevede una deroga all'obbligo della certificazione verde COVID-19 in favore dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e dei soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Il comma 3 pone a carico dei vettori aerei, marittimi e terrestri l'obbligo di verificare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto avvenga secondo le modalità e le condizioni previste dal comma 1, accertando altresì l'autenticità, la validità e l'integrità delle certificazioni verdi COVID-19, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente Pag. 60 del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
Il comma 4 individua le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dai commi 1 e 3.
L'articolo 3 reca modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020, nel senso di rendere facoltativo il parere, attualmente previsto come obbligatorio, del Comitato tecnico scientifico nell'ambito del procedimento di emissione dell'ordinanza con cui il Ministro della salute individua, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, le regioni nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell'applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio. Tale modifica si rende necessaria per effetto dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 105 del 2021, in corso di esame presso l'Assemblea, che ha modificato il comma 16-septies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, con la conseguenza che la collocazione delle regioni nelle diverse zone ha assunto connotati di automatismo e, dunque, discende direttamente dall'applicazione dei parametri normativi ai dati elaborati dalla cabina di regia, rendendo superflua la previsione di un parere obbligatorio del Comitato tecnico scientifico. La norma salvaguarda, tuttavia, la facoltà del Ministro della salute di richiedere il parere del predetto Comitato tecnico scientifico ogniqualvolta lo ritenga necessario ai fini dell'emissione della descritta ordinanza.
Osserva, quindi, che l'articolo 4, ai commi 1 e 2, reca disposizioni di contrasto alla diffusione della pandemia in materia di distanziamento interpersonale degli spettatori che intendono assistere alle competizioni e agli eventi sportivi e di capienza degli spazi destinati al pubblico. Nello specifico, il comma 1 demanda alle linee guida (di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021) la possibilità di prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Al comma 2, si stabilisce che, in zona bianca, per le competizioni e gli eventi sportivi, la capienza massima consentita al chiuso passa dal 25 al 35 per cento di quella massima autorizzata.
Al comma 3, si prevede, infine, che sempre in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico, la capienza massima consentita al chiuso passa dal 25 al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.
L'articolo 5, al comma 1, reca alcune disposizioni di coordinamento. In particolare, s'interviene sull'elenco di disposizioni del decreto-legge n. 52 del 2021, per le cui esclusive finalità possono essere utilizzate le certificazioni verdi COVID-19, stabilendo che le stesse possono essere utilizzate, oltre che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-bis, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021 (spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali, spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, servizi e attività elencati nell'articolo 9-bis del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, introdotto dal decreto-legge n. 105 del 2021), anche per quelli di cui agli articoli 9-ter e 9-quater del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, come modificato dal presente decreto.
L'articolo 6 prevede un'esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19, relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. L'esenzione è posta nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisca, per i soggetti in esame, le modalità di vaccinazione contro il COVID-19, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), e non è riconosciuta, in ogni caso, per il periodo successivo al 15 ottobre 2021. Pag. 61
L'articolo 7 si ricollega al recente attacco di pirateria informatica subìto dal sistema informatico della regione Lazio che nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto ha determinato l'inutilizzabilità dell'infrastruttura informatica creando, tra l'altro, problemi di continuità nei procedimenti amministrativi, con grave nocumento alla continuità dell'amministrazione e al buon andamento della stessa. La norma in esame riguarda i procedimenti amministrativi, per i quali dispone la sospensione dei termini. In particolare, si stabilisce che nel computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, gestiti tramite le strutture informatiche dalla regione e dai suoi enti strumentali, non si tenga conto del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 15 settembre 2021. Per il medesimo periodo sono sospesi altresì gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013.
L'articolo 8 consente di prorogare dal 1° agosto al 31 ottobre 2021, l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure», poste a disposizione dei prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19.
L'articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega per le politiche spaziali e aerospaziali non solo a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (come stabilito dalla norma vigente) ovvero a un Ministro, con o senza portafoglio, il quale eventualmente presiede il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.
Maria Teresa BELLUCCI (FDI) rileva che la relazione svolta dal collega Novelli, in particolare per quanto concerne gli interventi nei settori dell'istruzione e dei trasporti, conferma le preoccupazioni del suo gruppo rispetto all'impostazione del provvedimento in oggetto.
Sottolinea, infatti, che, come già accaduto per il decreto-legge n. 105 del 2021, attualmente all'esame dall'Assemblea, si propone l'adozione di misure suscettibili di creare confusione tra la popolazione.
Richiama, a titolo esemplificativo, la previsione, recata dal comma 3 dell'articolo 1, di esentare dall'obbligo di utilizzo della mascherina le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale ovvero che abbiano conseguito un certificato di guarigione, evidenziando che, soprattutto la prima condizione, non rappresenta in alcun modo una garanzia di prevenzione del contagio, essendo preferibile a tal fine l'utilizzo dei tamponi. Ferma restando la disponibilità a ricevere chiarimenti sulle ragioni scientifiche che eventualmente giustificherebbero un approccio di questo tipo, preannuncia fin da ora l'impegno del suo gruppo a sanare le incongruità presenti nel testo.
Anche in relazione alle disposizioni in materia di trasporti contenute nell'articolo 2 rileva gli elementi di contraddittorietà, in particolare per quanto riguarda l'adozione di misure meno rigide per il trasporto pubblico locale, caratterizzato, invece, da grado di affollamento sicuramente superiore a quello del trasporto interregionale.
Nel preannunciare l'intenzione del gruppo Fratelli d'Italia di lavorare in maniera serrata per superare le criticità presenti nel testo, chiede alla presidenza uno spostamento del termine per la presentazione degli emendamenti, attualmente fissato alle 12 di giovedì 9 settembre, in ragione del fatto che i componenti della Commissione Affari sociali sono impegnati nell'esame in Assemblea del richiamato decreto-legge n. 105 e della rilevanza dei temi oggetto del provvedimento, quali il sistema educativo e i limiti alla libertà di movimento.
Rossana BOLDI, presidente, comunica che la richiesta avanzata dalla collega Bellucci potrà essere esaminata nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà nella giornata di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.15.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 648 del 1° settembre 2021, a pagina 20, prima colonna, sesta riga, e seconda colonna, quarantesima riga, le parole: «Boldi 3.122» sono sostituite dalle seguenti «Boldi 3.322».
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 649 del 2 settembre 2021, a pagina 8, seconda colonna, trentesima riga, le parole: «La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sodano 3.1 e Andreuzza 3.262.» sono sostituite dalle seguenti «La Commissione respinge l'emendamento Sodano 3.1. Rossana BOLDI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Schullian 3.14: s'intende che vi abbiano rinunciato. La Commissione respinge l'emendamento Andreuzza 3.262.».