COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 7 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.
La seduta comincia alle 11.55.
DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
Emendamenti C. 3223-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.
Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3223-A, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2021, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche».
In sostituzione del relatore, Marco Di Maio, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone esprimere su di essi nulla osta.
Il Comitato approva la proposta di parere.
DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Pag. 14Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.
C. 3257 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni IX e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni IX e XI, il disegno di legge C. 3257, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.
Con riferimento al contenuto del decreto-legge, rileva anzitutto, come questo, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, si componga di 9 articoli, riferiti essenzialmente a 3 profili tematici.
Per quel che riguarda il primo profilo, gli articoli 1 e 2 ineriscono alla limitazione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia.
A tale fine, le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali) e vi è fatto divieto di transito per le imbarcazioni che abbiano una delle seguenti caratteristiche:
stazza oltre le 25.000 GT (stazza lorda);
lunghezza superiore a 180 metri;
air draft (cioè distanza dall'acqua del punto più alto della nave) superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela-motore.
Si prevede una compensazione per le compagnie di navigazione (specialmente quella crocieristica) per le perdite dovute al sopravvenuto divieto di transito e, a tal fine si istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del MIMS. Il fondo è volto anche a compensare il gestore dei terminal di approdo interessati dal divieto di transito e i soggetti esercenti i servizi connessi all'attività dei medesimi terminal.
Ai sensi dell'articolo 2 il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è altresì nominato commissario straordinario per l'adozione delle misure conseguenti al nuovo regime di transito (che consiste essenzialmente nell'individuazione di punti di attracco alternativi e nella predisposizione delle relative opere).
In particolare, il comma 3 dispone che il commissario straordinario, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi, con proprio provvedimento possa rilasciare, modificare o integrare le autorizzazioni e le concessioni specificate nel provvedimento e disciplinare l'utilizzo dei beni demaniali, interessati o coinvolti dalla realizzazione di detti interventi.
In tale ambito il comma 4-quater dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto ad accelerare la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale e, pertanto, a ripartire, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui al decreto-legge n. 32 del 2019, già peraltro previste nella legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), per ciascun anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 a Venezia, euro 5.666.666,66 a Chioggia, euro 1.775.000 a Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 ciascuno a Mira e a Jesolo, nonché euro 500.000 ciascuno a Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
L'articolo 2-bis, anch'esso introdotto del Senato, concede una tantum (per l'anno 2022) un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto per tale anno per le imprese concessionarie sui beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari. L'onere finanziario è di un milione di euro per il 2022. Pag. 15
Quanto al secondo profilo tematico del decreto-legge, l'articolo 3 riguarda misure di sostegno al lavoro e all'impresa.
In particolare, i commi 1 e 4 prevedono la possibilità di riconoscimento di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per alcune imprese industriali; la possibilità è ammessa per una durata massima di tredici settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021, e nel limite complessivo di spesa di 21,4 milioni di euro per il 2021. La nuova possibilità concerne le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.
Per i datori di lavoro che presentino la domanda per la nuova prestazione, i commi 2 e 3 prevedono, fino al termine del periodo di relativa fruizione, fatte salve alcune fattispecie, l'esclusione sia dell'avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo sia della possibilità di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Alla copertura dell'onere corrispondente al suddetto limite di spesa si provvede, ai sensi del comma 4, riducendo in misura corrispondente (sempre per il 2021) il Fondo sociale per occupazione e formazione.
Nel corso dell'esame al Senato, è introdotto nell'articolo 3 un comma 4-bis, che, introducendo i nuovi commi 1-ter e 1-quater nell'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019, autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A.
Inoltre, Invitalia S.p.A. viene autorizzata alla costituzione di una società, con capitale sociale determinato nell'ambito di un limite massimo pari a 70 milioni di euro, al fine di condurre le analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto «preridotto» (una materia prima costituita da almeno un 85 per cento di ferro metallico, da una frazione variabile di ossido di ferro compresa tra l'8 per cento e il 10 per cento a cui si accompagna una frazione di inerte; tale materia prima può essere caricata negli altoforni per aumentarne la produttività e diminuire il consumo specifico di coke, oppure nei convertitori e nei forni elettrici ad arco in sostituzione del rottame, con il vantaggio che, rispetto a quest'ultimo, non presenta elementi chimici inquinanti).
Inoltre, sempre durante l'esame al Senato è stato inserito l'articolo 3-bis, il quale destina 10 milioni di euro all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018.
L'articolo 3-ter, a sua volta inserito dal Senato, reca norme interpretative dell'articolo 10 della legge n. 199 del 2016 sul contrasto del caporalato in agricoltura, il quale – nel far riferimento agli accordi di riallineamento retributivo nel lavoro agricolo tra associazioni rappresentative datoriali e dei lavoratori – consente di demandarne la conclusione dal livello provinciale a quello aziendale. In tal senso, la nuova disposizione chiarisce che la rappresentatività da parte datoriale è soddisfatta anche qualora gli accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.
In tale ambito il comma 2 dell'articolo 3-ter reca una disposizione interpretativa sull'efficacia temporale del riallineamento.
Quanto al terzo profilo tematico del decreto-legge, l'articolo 4 modifica l'articolo 43 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, estendendo al 2022 una disciplina, già prevista per gli anni 2020 e 2021, che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria. Si riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, Pag. 16nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente a quello suddetto di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale.
Tale sgravio consiste nell'esonero sia dal versamento (al Fondo di tesoreria dell'INPS) delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all'INPS del contributo di cui all'articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92 del 2012 (contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato).
L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dagli articoli 1 e 2 mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come la materia del traffico navale nella Laguna di Venezia e delle misure conseguenti alla relativa disciplina – di cui agli articoli 1, 2 e 2-bis – è riconducibile sia alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, «tutela dei beni culturali» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – che è prevalente – sia alle materie, attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, «porti e aeroporti civili» e «valorizzazione dei beni culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
In relazione agli articoli 3, 3-ter e 4, le disposizioni rientrano nella materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Assume rilievo anche la materia «tutela della concorrenza», sempre di esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e); in proposito ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 14 del 2004, ha individuato come sotteso a tale competenza «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese».
Con riferimento all'articolo 3-bis, il quale, tra le altre cose, prevede un decreto del Ministro del lavoro per la definizione delle modalità attuative del rifinanziamento disposto dei servizi di supporto per la ricollocazione professionale, assume rilievo la materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In proposito ricorda infatti che la giurisprudenza costituzionale (relativamente alla quale richiama in particolare la sentenza n. 50 del 2005) ha ricondotto a tale materia la disciplina dei servizi per l'impiego.
Al riguardo segnala pertanto l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto nella disposizione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.
C. 2927, approvata dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, la proposta di legge C. 2927, approvata dal Senato, recante «Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano».
Emanuele FIANO (PD), relatore, con riferimento al contenuto della proposta di legge, segnala anzitutto come questa si componga di 2 soli articoli.
L'articolo 1 reca la dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia Pag. 17 di Servigliano, in provincia di Fermo, oggi denominato Parco della Pace.
In merito al bene oggetto della proposta di legge fa presente che il Parco della pace, di proprietà del Comune di Servigliano, è un bene culturale sottoposto ope legis alle disposizioni di tutela e che la Soprintendenza competente si sta accingendo ad avviare d'ufficio la verifica dell'interesse culturale, perché il comune di Servigliano non ha mai avanzato istanza in tal senso.
Con riferimento al quadro normativo in materia, ricorda che l'articolo 10, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) stabilisce che sono beni culturali – e in quanto tali, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del medesimo Codice – le cose immobili e mobili appartenenti a soggetti pubblici – cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente ed istituto pubblico – nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12.
Peraltro, in base al comma 1 del citato articolo 12 – come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 175, lettera c), della legge n. 124 del 2017 – tali cose, qualora opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni, sono sottoposte ope legis alle disposizioni di tutela, fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale: vige, cioè, la presunzione di interesse culturale, fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica.
La verifica della sussistenza dell'interesse culturale è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero della cultura. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (decreto di vincolo), i beni restano definitivamente soggetti alle disposizioni di tutela.
Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata.
Tra le disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice vi sono misure di protezione (articoli 21 e seguenti, che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione) e misure di conservazione (articoli 29 e seguenti, che includono anche obblighi conservativi).
Con specifico riguardo alla dichiarazione di monumento nazionale, ricorda che l'articolo 6 della legge n. 153 del 2017 ha modificato l'articolo 10, comma 3, lettera d), del predetto Codice, introducendo una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di «monumento nazionale».
In particolare, si prevede che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 dello stesso Codice, che accerta, ai fini della definizione di «bene culturale», la sussistenza, nelle cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, di un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la dichiarazione di «monumento nazionale», qualora le stesse cose rivestono, altresì, un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.
Non è stato specificato, tuttavia, se e in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione di interesse culturale.
Pure in assenza di riferimenti in tal senso nel Codice, si riscontrano vari precedenti di dichiarazione di monumento nazionale, tra le quali richiama innanzitutto, per quanto riguarda il periodo antecedente alla citata legge n. 153 del 2017, la legge n. 64 del 2014, recante dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza e la legge n. 207 del 2016, Pag. 18recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza.
Tali disposizioni legislative si sono aggiunte a quelle precedentemente emanate con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, recante Dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone, con il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2008, recante Dichiarazione di monumento Dichiarazione di monumento nazionale dell'antica area di San Pietro Infine e decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2008, recante Dichiarazione di monumento nazionale dell'isola di Santo Stefano.
Successivamente a quanto disposto dalla legge n. 153 del 2017, sono state approvate la legge n. 213 del 2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine e la legge n. 65 del 2019, recante la dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano».
Da ultimo, l'articolo 1 del decreto-legge n. 103 del 2021 ha dichiarato monumento nazionale le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia.
L'articolo 2 della proposta di legge in esame dispone che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza e che le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come la disciplina recata dalla proposta di legge sia riconducibile alla materia dei beni culturali e come l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annoveri la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente.
Fa presente, inoltre, che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni.
Con riferimento alla giurisprudenza costituzionale rammenta che nella sentenza 9 del 2004 la Corte costituzionale ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela «è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale»; la valorizzazione «è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa».
Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (all'articolo 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (all'articolo 1, comma 3). Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione.
In generale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ripercorrendo quanto già evidenziato, nel contesto del previgente titolo V, parte seconda, della Costituzione, con le sentenze n. 276 del 1991, n. 348 del 1990, n. 562 e n. 829 del 1988 (esplicitamente citate nella sentenza n. 307 del 2004) – la Corte ha affermato Pag. 19che lo sviluppo della cultura, nonché, per quanto qui interessa, la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni».
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 12.