ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Mercoledì 7 luglio 2021. – Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.
La seduta comincia alle 14.30.
Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.
(C. 3183 Governo).
(Parere alla Commissione V).
(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Maura TOMASI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3183 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento composto da 8 articoli, per un totale di 47 commi, è riconducibile, sulla base del preambolo, a tre distinte finalità, connesse con l'emergenza della pandemia in corso: l'introduzione di misure di sostegno del lavoro, di proroghe in materia di riscossione e di ulteriori misure di sostegno alle imprese; a ciò si collega, con la finalità di creare un fondo per la riforma degli ammortizzatori sociali, la sospensione del meccanismo del cd. cashback; il preambolo non fornisce invece indicazioni sulle disposizioni in materia di Alitalia di cui all'articolo 6;
per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle Pag. 5misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 47 commi 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di un decreto ministeriale e di un aggiornamento del programma dell'amministrazione straordinaria di Alitalia; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
il comma 4 dell'articolo 2, al secondo periodo, mantiene valide “a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione”; al riguardo si osserva che, essendo il provvedimento entrato in vigore il 30 giugno 2021, la disposizione appare priva di effettiva portata normativa;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
si segnala che, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 3132 di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. sostegni-bis), il Governo ha presentato l'emendamento 1.183 che fa “confluire” in quel decreto-legge il provvedimento in esame, senza fornire adeguata motivazione della decisione; al riguardo si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10, sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; tale ordine del giorno, dopo aver richiamato nelle premesse il parere del Comitato sul provvedimento in discussione, impegna il Governo “ad operare per evitare la ‘confluenza’ tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari”; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. “DL proroga termini”) il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo “a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10”;
il comma 3 dell'articolo 1 contiene modifiche al decreto del Ministro dell'economia del 24 novembre 2020 n. 156 relativo al programma cashback; in proposito si ricorda che il paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi; nel caso in esame vengono sostituiti integralmente alcuni commi del predetto decreto ministeriale e pertanto si può ritenere la modifica non frammentaria, fermo restando che, essendo tali commi ora legificati ogni successiva modifica di essi dovrà avvenire per via legislativa; fa comunque eccezione la modifica di cui al numero della lettera c) del comma 3 in cui, a fronte della sostituzione integrale nel testo di un comma del decreto ministeriale la modifica effettiva si riduce a poche parole;
il comma 7 dell'articolo 1 prevede inoltre l'abrogazione di tutte le disposizioni del richiamato decreto del Ministro dell'economia n. 156 del 2020 incompatibili con le disposizioni dell'articolo 1; al riguardo, si richiama la precedente lettera a) del medesimo paragrafo della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi che prescrive di “privilegiare la modifica testuale (novella) di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette”;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis Pag. 6del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire l'articolo 1, commi 3 e 7.
Il Comitato osserva altresì:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di sopprimere all'articolo 2, comma 4, il secondo periodo;
Il Comitato raccomanda infine:
abbia cura il Governo, nel prosieguo dei lavori parlamentari, di fornire adeguata motivazione delle ragioni alla base della decisione di presentare l'articolo aggiuntivo 1.183 che fa confluire il provvedimento in esame nel decreto-legge n. 73, dando seguito agli ordini del giorno 9/2835-A/10 e 9/2845-A/22 richiamati in premessa».
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 14.38.
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO
La seduta comincia alle 14.40.
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
(C. 290-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).
(Parere alla Commissione XIII).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Carlo SARRO, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminata la proposta di legge n. 290-B, e rilevato che:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
il comma 3 dell'articolo 1 prevede che sia equiparato ai metodi di produzione biologici il metodo dell'agricoltura biodinamica; al riguardo, appare opportuno approfondire la disposizione alla luce dell'assenza nella legislazione primaria – che pure contiene sporadici riferimenti all'agricoltura biodinamica (legge n. 96 del 2010 e decreto-legge n. 357 del 1994) – di una definizione di agricoltura biodinamica;
si valuti l'opportunità di specificare meglio il principio di delega di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) che, nella attuale formulazione (“riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina vigente”) appare piuttosto indicare un oggetto di delega;
ritiene che, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire l'articolo 1, comma 3
Pag. 7il Comitato osserva inoltre:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione del principio di delega di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d)».
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 14.45.