ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.
La seduta comincia alle 13.50.
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2021.
Atto n. 260.
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 giugno 2021.
Vittoria CASA, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 9 luglio e che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è concordato di esprimere il parere in questa seduta.
Marco BELLA (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.55.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene Pag. 119il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.
La seduta comincia alle 13.55.
DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
C. 3146 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Daniele BELOTTI (LEGA), relatore, in sostituzione del deputato Maturi, impossibilitato a prendere parte alla seduta, introduce l'esame riferendo che, per quanto riguarda la governance del Piano, il decreto-legge prevede una Cabina di regia nazionale, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e preposta all'indirizzo, all'impulso e al coordinamento della fase attuativa del Piano, cui partecipano i Ministri competenti sulle tematiche affrontate nelle singole riunioni e in alcuni casi anche altri soggetti, tra cui i Presidenti delle Regioni. La Cabina di regia deve tra l'altro trasmettere al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato attuazione del Piano (articoli 1 e 2). Presso il Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) è invece istituita una sede di coordinamento operativo, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo dell'attuazione del Piano, che agisce quale punto di contatto nazionale rispetto alle istituzioni dell'Unione europea (articolo 6). A questa si affiancano sedi di valutazione dell'andamento della fase attuativa (art. 7). Spetta poi a ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel Piano la conduzione della fase attuativa, con alcune rimodulazioni organizzative mirate (art. 8 e art. 9). Specifiche disposizioni sono volte a rendere possibile una accelerazione realizzativa degli investimenti pubblici (art. 10) ed un rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti (art. 11).
Per la copertura degli oneri finanziari di questa parte del provvedimento, l'articolo 16 individua diverse fonti, tra cui la riduzione dei fondi speciali di parte corrente relativi a diversi Ministeri, tra il quali – per quel che interessa la Commissione – il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali, che, al pari di altri Ministeri, vedono ridotti i fondi speciali di 348.000 euro per il 2021 e di 696.000 euro a decorrere dal 2022.
Passando ora alle disposizioni di più stretta competenza della VII Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 17, che novella il Codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) per ampliare l'ambito di attività della Commissione tecnica PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) estendendola alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Per quanto interessa la VII Commissione, si prevede ora che i membri della Commissione tecnica in questione non possono essere scelti tra il personale delle istituzioni scolastiche. Alle riunioni della Commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura.
L'articolo 20 interviene sulla disciplina per l'emanazione del provvedimento di VIA di competenza statale di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 25 del Codice dell'ambiente, concernenti, rispettivamente, i progetti non inclusi nel PNRR-PNIEC e quelli inclusi. Per quanto riguarda questa Commissione, le modifiche riguardano, in estrema sintesi, il concerto del Ministero della cultura. Per i progetti esclusi da PNIEC e PNRR, si prevede che l'adozione del provvedimento di VIA dell'autorità competente (ossia il MiTE) deve avvenire previa acquisizione del concerto del direttore generale competente del Ministero della cultura entro il termine di 30 giorni. Per quanto riguarda invece i progetti PNRR-PNIEC, le modifiche normative previste dal decreto in esame incrementa da 15 a Pag. 12020 giorni il termine per l'acquisizione, da parte MiTE, del concerto del direttore generale competente del Ministero della cultura sul provvedimento di VIA. Vengono inoltre regolati i casi, tra l'altro, di ritardo nel rilascio del concerto da parte del Ministero della cultura, stabilendosi che il titolare del potere sostitutivo provveda agli atti entro i successivi 30 giorni. Viene inoltre introdotta una disposizione di carattere generale, prevedendosi che il concerto del direttore generale competente del Ministero della cultura comprenda anche l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, a condizione che gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.
L'articolo 29 istituisce la Soprintendenza speciale per il PNRR: un ufficio di livello dirigenziale generale, incardinato presso il Ministero della cultura, avente carattere straordinario, la cui operatività, strettamente legata alla durata del PNRR, cessa il 31 dicembre 2026. Alla Soprintendenza spettano le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui questi ultimi siano interessati dagli interventi del PNRR sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale si avvale per l'istruttoria delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Alla Soprintendenza speciale sono attribuiti poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, con riguardo ad ulteriori interventi strategici. Direttore della Soprintendenza è il direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero. Presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica, di cui fanno parte sia personale di ruolo del Ministero, sia esperti di comprovata qualificazione professionale.
L'articolo 30 reca disposizioni relative ad interventi localizzati in aree contermini. In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, disponendo che il Ministero della cultura partecipi al procedimento unico in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali), oppure localizzati nelle aree contermini a quelle di beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. Ai sensi del comma 2, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi, previsti dalla normativa vigente avverso la determinazione di conclusione della Conferenza.
L'articolo 44 interviene con una serie di semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente anche in considerazione del fatto che le opere stesse sono state indicate nel PNRR o sono state incluse nel cosiddetto Fondo complementare. Per quanto riguarda, in particolare, la verifica preventiva dell'interesse archeologico, è previsto che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero contestualmente alla ritrasmissione al Consiglio nei casi in cui si rendessero necessarie modifiche o integrazioni.
L'articolo 55 reca misure di semplificazione in materia di istruzione. Per quanto concerne l'edilizia scolastica, il comma 1 detta misure per gli interventi di nuova Pag. 121costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo. In particolare, si prevede che il Ministero dell'istruzione predisponga apposite linee guida tecniche, esplicative delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia e definisca i termini per la progettazione, per l'affidamento, per l'esecuzione e per il collaudo dei lavori, in coerenza con i target e gli obiettivi definiti nell'ambito del PNRR. Sono poi prorogati al 31 dicembre 2026 i poteri commissariali in capo ai Sindaci e ai Presidenti di provincia e delle città metropolitane in ambito di edilizia scolastica. I termini per il rilascio dell'autorizzazione delle Soprintendenze in caso di edifici vincolati e per il ricorso all'istituto della conferenza di servizi per acquisire il relativo atto autorizzativo sono ridotti alla metà. È ridotto a trenta giorni il termine per il rilascio del parere del soprintendente in caso di autorizzazioni paesaggistiche. Gli enti locali in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico degli enti locali e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.
Per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR, vengono operate semplificazioni della normativa vigente, con riguardo alle competenze dei dirigenti scolastici in ordine alle procedure di affidamento dei relativi interventi; con riguardo al monitoraggio dei revisori dei conti sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, da esercitare ora attraverso una piattaforma digitale ad hoc messa a disposizione dal Ministero del istruzione; e con riferimento alla disciplina per l'attuazione degli interventi per il cablaggio e la sistemazione degli spazi delle scuole: qui in particolare si attribuisce alle istituzioni scolastiche la facoltà di procedere direttamente alla realizzazione dei suddetti interventi, che altrimenti sarebbero spettati agli enti locali.
L'articolo 64 introduce novità in materia di attività e progetti di ricerca, con particolare riferimento all'assetto delle competenze. Il comma 1 modifica le procedure di valutazione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST): in particolare, elimina la previsione in base alla quale la valutazione dei progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del FIRST è effettuata tramite appositi comitati, tenendo conto, in particolare, dei principi della tecnica di valutazione tra pari. A tal fine, il decreto-legge novella l'articolo 20 della legge n. 240 del 2010.
I commi da 2 a 4 istituiscono il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), in sostituzione del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR). A tal fine, il comma 2 sostituisce l'articolo 21 della legge n. 240 del 2010, che aveva previsto l'istituzione del CNGR. Il nuovo CNVR si differenzia dal CNGR per una più ampia composizione, per i diversi meccanismi di scelta dei componenti, per il limite di mandato temporalmente più lungo e non rinnovabile, per l'affidamento di ulteriori compiti e per l'eliminazione del limite di età per l'esercizio del mandato. Il CNVR è composto da 15 studiosi (anziché 7), italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di cui 10 componenti scelti dal Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere (senza più la previsione di previa definizione di un elenco da parte di un comitato di selezione); e 5 componenti designati, uno ciascuno, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca (CONPER)60, dal presidente dell'ERC e dal presidente dell'ESF. Pag. 122 Il CNVR è regolarmente costituito con almeno 10 componenti. L'incarico di componente del CNVR è di durata quinquennale (anziché triennale), non rinnovabile (neanche dopo il trascorso di alcuni anni). Non è più previsto un limite massimo di età per l'esercizio del mandato.
Con riguardo ai compiti del CNVR, lo stesso comma 2 dispone che nell'indicazione dei criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, il CNVR, oltre che tenere in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, deve rispettare i principi definiti con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20 della legge n. 240 del 2010. Lo svolgimento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, avviene previo accordo o convenzione con essi. Al CNVR spetta inoltre nominare i componenti dei comitati di valutazione, qualora previsti dal medesimo decreto di cui all'articolo 20 della legge n. 240 del 2010 nonché definire i criteri per l'individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Inoltre lo stesso comma 2 conferma che in caso di cessazione di un componente del CNVR prima della scadenza del proprio mandato, il componente che è nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato; i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il CNVR predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CNVR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del MUR.
Il comma 5 modifica le competenze dell'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), in particolare sopprimendo quelle relative alla valutazione dell'impatto dell'attività di ricerca.
Il comma 6 incrementa di euro 5 milioni per il 2021 e di euro 20 milioni annui a decorrere dal 2022 le risorse del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca. L'incremento è disposto in relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del PNRR. Le risorse incrementali, nonché le somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni con Invitalia sono finalizzate a promuovere l'attività di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali di cui lo stesso MUR si avvale per lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, nonché di valutazione dell'attuazione e dei risultati dei medesimi; sono inoltre destinate alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, per lo svolgimento di attività di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR.
Il comma 7 autorizza la spesa di 12 milioni di euro per il 2021, da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) a titolo di cofinanziamento di interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi, ovvero finalizzati alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico.
Il comma 8 innalza dal 50 al 75 per cento del costo totale la quota massima di cofinanziamento dello Stato per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e delle Pag. 123istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui alla legge n. 338 del 2000.
Federico MOLLICONE (FDI) premesso che, per riuscire a rispettare la tabella di marcia del PNRR, è indispensabile semplificare e accelerare le procedure, rileva che il decreto-legge in esame, in materia di semplificazioni, è la prima pietra miliare nel percorso di attuazione del Piano, secondo gli impegni concordati fra gli Stati membri e la Commissione europea. L'intervento di semplificazione è imponente: si comincia con la semplificazione in materia di contratti pubblici, da attuarsi con una legge delega da adottare entro il 2021 e con decreti delegati entro i nove mesi successivi, ma le prime misure urgenti sono realizzate già con il decreto in esame, che modifica il codice degli appalti consentendo l'aggiudicazione al massimo ribasso ed eliminando i vincoli al subappalto: una misura, questa, che rischia – è stato denunciato – di provocare la rottura della pace sociale e il ritorno alla giungla dei cantieri degli anni '50. Chiarito che il suo gruppo è favorevole alle semplificazioni procedurali, ritenendole indispensabili al Paese, rimarca che, tuttavia, non debbono comportare un pregiudizio a valori o a equilibri sociali essenziali. Il decreto contiene anche misure di semplificazione in materia ambientale, in materia di edilizia e di urbanistica, di accesso al superbonus del 110 per cento.
Questo primo provvedimento mostra chiaramente – a suo avviso – chi prende davvero le decisioni, cioè la Commissione europea, e cosa attende l'Italia, che, per vedere finanziato il suo piano di investimenti pubblici, dovrà realizzare una serie di interventi legislativi di varia natura il cui contenuto è sostanzialmente predefinito nelle circa 40 pagine del Piano inviato dal Governo a Bruxelles il 30 aprile. Uno dei pilastri del Piano è appunto la semplificazione amministrativa, anche perché spendere da qui al 2026 circa 240 miliardi, tra risorse del Next Generation UE e Fondo complementare nazionale, sarebbe un'impresa impossibile con l'attuale dotazione della pubblica amministrazione in termini di mezzi e personale e con l'attuale apparato normativo al loro servizio. Basti considerare che al 28 febbraio 2021 i 50 miliardi di fondi strutturali, di cui 16 di cofinanziamento nazionale, della programmazione 2014-2020 risultano impegnati solo per il 77 per cento e spesi per appena il 47 per cento: è evidente che questo non è un ritmo di spesa compatibile con quello previsto dall'Europa.
Quanto alla governance dell'attuazione del piano, ritiene che il decreto in esame non lasci dubbi: si conferiscono poteri assoluti al Presidente del Consiglio, a Draghi. Lo prova l'architettura istituzionale delineata dal decreto-legge per la gestione degli interventi attuativi del Piano, che sostanzialmente accentra i poteri nel Presidente del Consiglio e negli apparati di sua fiducia, di fatto esautorando il Parlamento.
Ribadito che il suo gruppo è favorevole alle semplificazioni che servono al Paese, informa la Commissione delle proposte del suo gruppo, presentate sotto forma di emendamenti. La prima proposta è di consentire anche al proprietario di un'immobile vincolato di chiedere la Conferenza dei servizi, al fine di organizzare in modo efficiente il lavoro ed evitare lungaggini amministrative. Sarebbe una semplificazione, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021, e consentirebbe al patrimonio culturale vincolato di partecipare alla ripresa economica del Paese. Ricorda infatti che il patrimonio immobiliare vincolato deve corrispondere non solo ai criteri previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, ma spesso anche a quelli previsti per gli edifici di nuova costruzione: si tratta di un complesso di norme spesso in contraddizione tra loro e il privato che voglia essere ottemperante rischia di dover affrontare anni di confronto con le diverse pubbliche amministrazioni competenti prima di riuscire a definire un progetto che soddisfi tutti i requisiti. Attribuire al privato la possibilità di chiedere una conferenza di servizi semplificherebbe molto questo percorso. Pag. 124
Un'altra proposta emendativa presentata dal suo gruppo mira a consentire di derogare ai parametri definiti dal DM 5 luglio 1975 per il patrimonio vincolato. In particolare, la deroga dalla normativa generale riguarderebbe la misura del 10 per cento per i parametri di altezza utile dei locali e del 50 per cento per quelli aereoilluminanti. Si tratta di parametri che fanno riferimento alle normative varate da molte regioni in materia di recupero dei sottotetti. Il fine è quello di favorire il riutilizzo, a fini abitativi e commerciali, di annessi rustici, barchesse di ville o mezzanini e piani terra di palazzi nei centri urbani. Si propone quindi di consentire agli immobili soggetti a vincolo, previa autorizzazione delle competenti Soprintendenze, di avvalersi delle possibilità previste per gli altri immobili. In questo modo il patrimonio culturale italiani continuerebbe da un lato ad essere tutelato dalle soprintendenze e dall'altro godrebbe delle semplificazioni necessarie per la sua partecipazione alla ripresa economica del Paese.
Un altro emendamento mira a disciplinare in maniera più compiuta e trasparente la materia della pubblicazione di bandi e avvisi in tema di appalti sui quotidiani, anche a seguito delle modifiche introdotte con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. L'attuale normativa, contenuta nel codice dei contratti pubblici e completata dal decreto ministeriale 2 dicembre 2016, non specifica cosa debba intendersi per «principali quotidiani a diffusione nazionale» e «a maggiore diffusione locale». Ciò ha determinato – come rilevato dalle concessionarie pubblicitarie – che sempre più frequentemente le stazioni appaltanti assolvono agli obblighi di pubblicità di legge attraverso testate minori con dubbie caratteristiche editoriali, perché a più basso costo. In tal modo si realizza l'adempimento formale della norma, la pubblicazione dell'avviso, ma non l'intento empimento sostanziale, che è quello di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità. L'emendamento proposto dal suo gruppo ha l'obiettivo di definire le caratteristiche dei quotidiani che possono essere utilizzati per l'assolvimento delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione degli avvisi e dei bandi. Questa misura a favore della trasparenza e della legalità nelle procedure di affidamento dei lavori appare ancor più necessaria in un contesto in cui, grazie alle risorse stanziate dal PNRR, vi sarà un incremento di lavori pubblici. Del resto, la pubblicità legale persegue l'interesse pubblico di ampliare il più possibile la platea dei concorrenti, per individuare il miglior operatore economico e la migliore offerta sul mercato.
In conclusione, gli emendamenti presentati dal suo gruppo, dei quali auspica l'approvazione nelle Commissioni di merito, mirano a semplificazioni utili e a rimozioni di fattori distorsivi della concorrenza. Più in generale, auspica che il Parlamento si imponga, con un sussulto di dignità, e, ricordando di essere l'organo della sovranità popolare, reagisca al tentativo in atto di commissariarlo.
Michele NITTI (PD) informa la Commissione di aver presentato un emendamento all'articolo 64 del decreto-legge finalizzato a semplificare le procedure per l'avvio dell'anno accademico nelle istituzioni dell'AFAM: una misura necessaria in quanto gli adempimenti per l'avvio dell'anno accademico sono un passaggio cruciale che spesso porta con sé lungaggini di varia natura, le quali provocano ritardi. Si augura che l'emendamento possa essere approvato nelle Commissioni competenti.
Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), considerata la complessità del provvedimento, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta la deliberazione del parere, per aver modo di riflettere sul suo contenuto.
Vittoria CASA, presidente, preso atto che il relatore non è contrario al rinvio della deliberazione e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 7 luglio 2021.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.
COMITATO DEI NOVE
Mercoledì 7 luglio 2021.
Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-A.
Il Comitato si è riunito dalle 17.10 alle 17.40.