CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 luglio 2021
619.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 43

ALLEGATO 1

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3132, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

   considerato come il decreto-legge, di contenuto particolarmente ampio e articolato, sia riconducibile alla finalità unitaria di introdurre misure di sostegno economico in relazione all'emergenza dell'epidemia da COVID-19;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile a una pluralità di materie, in primo luogo di competenza legislativa esclusiva statale, quali tutela della concorrenza, sistema tributario, armonizzazione dei bilanci pubblici, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, norme generali dell'istruzione, previdenza, profilassi internazionale e tutela dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), n), o), q) ed s) della Costituzione;

   rilevato come il provvedimento sia riconducibile anche alle materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, tutela della salute, governo del territorio, coordinamento della finanza pubblica e valorizzazione dei beni culturali, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   rilevato come il provvedimento riguardi altresì le materie trasporto pubblico locale e agricoltura, attribuite alla competenza regionale residuale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

   osservato come la giurisprudenza costituzionale, a fronte di un simile intreccio di competenze, richieda in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali;

   rilevato in particolare come la giurisprudenza costituzionale (si richiama ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appaia orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibile di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere;

   preso atto con favore che il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, per l'adozione di diversi provvedimenti attuativi, in particolare agli articoli 6 (ripartizione fondo ristoro agevolazioni TARI), 7 (misure urgenti a sostegno del settore turistico), 29 (riorganizzazione rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale), 48 (approvazione del piano nazionale della scuola dei mestieri), 51 (riparto risorse per il trasporto pubblico locale), 52 (riparto Pag. 44risorse tra i comuni per incremento fondo anticipazione di liquidità), 53 (risorse ai comuni per solidarietà alimentare e pagamento utenze domestiche), 55 (incremento contributo per mancato incasso imposta di soggiorno), 58 (definizione calendario anno scolastico 2021/2022), 63 (riparto risorse per il contrasto alla povertà educativa), 64 (riparto risorse per il contrasto del disagio giovanile), 65 (ristoro ai comuni minori incassi canone occupazione suolo pubblico per artisti circensi) e 76;

   valutata l'opportunità, dal punto di vista formale, rispetto ad alcune delle disposizioni testé richiamate, di sostituire, agli articoli 7, comma 4, 29, comma 2, 52, comma 1, 58, comma 1, 64, comma 13, e 65, comma 7, l'espressione «d'intesa con la» con quella, corretta: «previa intesa in sede di»;

   rilevata l'esigenza di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali con riferimento ad altre previsioni;

   osservato, in particolare, che l'articolo 2, comma 2, prevede un decreto del Ministro dello sviluppo economico per il riparto delle risorse destinate alle attività economiche rimaste chiuse a causa dei provvedimenti di contenimento dell'epidemia;

   valutata, al riguardo, l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (che appare prevalente) sia quella residuale regionale in materia di commercio;

   ricordato in proposito che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha ricondotto l'inserimento della «tutela della concorrenza» tra le esclusive competenze statali all'«intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese»;

   preso atto che l'articolo 10 prevede l'adozione di DPCM, per il riparto di risorse di rimborso per le spese sanitarie sostenute (al comma 4) e di ristoro (al comma 7), in favore delle associazioni sportive;

   valutata l'esigenza, con riferimento al comma 4 del predetto articolo 10, di prevedere, ai fini dell'adozione del predetto DPCM, il parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale sia quella concorrente in materia di ordinamento sportivo;

   valutata altresì l'opportunità, con riferimento al comma 7 del richiamato articolo 10, di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, alla luce del coinvolgimento della sola competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo;

   rilevato come l'articolo 58, ai commi 4 e 5, preveda il riparto, con decreti del Ministro dell'istruzione, di risorse da destinare alle scuole statali – al comma 4 – e alle scuole primarie e secondarie paritarie – al comma 5 – per l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione di misure di contenimento del rischio epidemiologico;

   valutata al riguardo l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione dei predetti decreti ministeriali, il parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che l'intervento appare riconducibile, da un lato, alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale (che appare prevalente) e, dall'altro lato, alla competenza concorrente in materia di istruzione;

   considerato che l'articolo 61, comma 1, prevede un decreto del Ministro dell'università per il riparto delle risorse dell'istituendo fondo italiano per la scienza, in merito al quale potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ricerca scientifica e tecnologica);

   preso atto che l'articolo 68 prevede, al comma 7, un decreto del Ministro delle politiche agricole per la definizione dei criteri di riparto del Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, da adottare Pag. 45 «previa comunicazione» alla Conferenza Stato-regioni;

   valutata, a tale riguardo, l'opportunità di prevedere una più forte forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale, ad esempio, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere residuale regionale della competenza legislativa coinvolta (agricoltura);

   osservato che l'articolo 21, comma 3, attribuisce alle giunte degli enti locali la competenza a richiedere anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti;

   ricordato che province e città metropolitane non annoverano più le giunte tra i loro organi, a seguito della legge n. 56 del 2014,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità – alla luce del quadro delle competenze legislative costituzionalmente definite e dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale illustrato in premessa – di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali:

    nelle forme della previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del DPCM previsto dall'articolo 10, comma 7;

    nelle forme del parere da esprimere in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione dei provvedimenti governativi previsti dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 10, comma 4, e dall'articolo 58, commi 4 e 5;

    nelle forme della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dagli articoli 61, comma 1, e 68, comma 7;

   b) con riferimento alle norme che già prevedono forme di coinvolgimento delle autonomie locali, valuti la Commissione di merito l'opportunità, dal punto di vista formale, di sostituire, agli articoli 7, comma 4, 29, comma 2, 52, comma 1, 58, comma 1, 64, comma 13, e 65, comma 7, l'espressione «d'intesa con la» con quella, corretta: «previa intesa in sede di»;

   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione dell'articolo 21, comma 3, primo periodo, modificando il riferimento generale alle giunte degli enti locali, alla luce del fatto che province e città metropolitane, a seguito della legge n. 56 del 2014, non annoverano più le giunte tra i loro organi.

Pag. 46

ALLEGATO 2

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (C. 3156 cost., approvata dal Senato, C. 15 cost. Brambilla, C. 143 cost. Paolo Russo, C. 240 cost. Del Barba, C. 2124 cost. Prestigiacomo, C. 2150 cost. Meloni, C. 2174 cost. Muroni, C. 2315 cost. Consiglio regionale del Veneto, C. 2838 cost. Sarli, C. 2914 cost. Pezzopane e C. 3181 cost. Cunial).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 2 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche nei confronti delle generazioni future».

  Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere le parole: «anche nell'interesse delle future generazioni»
01.02. Del Barba.

  Premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 2 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: «anche nei confronti delle generazioni future. Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile»
01.01. Magi, Costa, Angiola.

  Premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 2 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: «e ambientale, a garanzia e tutela della presente e delle future generazioni»
01.03. Cunial.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 9 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Riconosce e garantisce la tutela dell'ambiente come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.
   Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile».
1.2. Del Barba, Marco Di Maio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 9 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Garantisce a tutti l'ambiente salubre, la stabilità climatica, il godimento della natura incontaminata, la non regressione dei livelli di preservazione e la riduzione dell'impronta ecologica umana».
1.5. Cunial.

  Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: e gli ecosistemi con le seguenti: , gli ecosistemi e gli animali;

   b) sopprimere il secondo periodo.
1.13. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Pag. 47

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: e gli ecosistemi, inserire le seguenti: promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile.
1.1. Del Barba, Marco Di Maio.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , anche nell'interesse delle future generazioni.
1.6. Cecconi.

  Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola: generazioni aggiungere le seguenti: secondo le disposizioni della legge dello Stato.

   b) sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
1.11. Caretta, Ciaburro, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola: generazioni inserire le seguenti: , nelle forme e nei modi disciplinati dalla legge dello Stato.

   b) sopprimere il secondo periodo.
1.9. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: generazioni inserire le seguenti: promuovendo le condizioni per uno sviluppo sostenibile.
1.16. Lapia.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: generazioni inserire le seguenti: promuovendo le azioni per uno sviluppo sostenibile.
1.17. Lapia.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
1.8. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: dello Stato.
*1.7. Cecconi.
*1.14. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.
1.15. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d'affezione.
1.10. Caretta, Ciaburro, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto e in compatibilità con le disposizioni di legge vigenti.
1.12. Caretta, Ciaburro, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: come esseri senzienti.
1.18. Lapia.

Pag. 48

ART. 2.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e ambientali con le seguenti: , ambientali e di sviluppo sostenibile.
2.1. Del Barba, Marco Di Maio.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e deve contribuire alla riduzione del deficit ecologico nazionale.
2.2. Cunial.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

   All'articolo 53 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla riduzione del deficit ecologico nazionale»
2.01. Cunial.