SEDE CONSULTIVA
Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene, da remoto, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.
La seduta comincia alle 15.30.
Variazione nella composizione della Commissione.
Luigi MARATTIN, presidente, comunica che il deputato Francesco Boccia entra a far parte della Commissione e che la deputata Paola De Micheli cessa di farne parte.
DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure per il rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
C. 3146 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Luigi MARATTIN, presidente, avverte che per la riunione odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.
Massimo UNGARO (IV), relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia Pag. 88oggi l'esame, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e VIII Ambiente, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146), che si compone di 67 articoli, suddivisi in 2 Parti, e 4 allegati.
La Parte prima del provvedimento (articoli da 1 a 16), recante Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, definisce i diversi ruoli strategici ricoperti dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e le modalità di dialogo con le autorità europee. In relazione a quanto disposto, sottolinea come l'Italia abbia una capacità di spesa dei fondi europei molto ridotta – 38 euro spesi ogni 100 euro assegnati – che la pone agli ultimi posti nell'Unione europea e pertanto ritiene opportuna la scelta di affidare al Ministero dell'economia e delle finanze il coordinamento del PNRR.
La Parte seconda (articoli da 17 a 67), recante Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, prevede misure di semplificazione che incidono sui settori più sensibili toccati dagli assi del PNRR e che mirano a favorirne la completa realizzazione. In proposito evidenzia l'assoluta necessità di una semplificazione delle procedure di spesa, al fine di consentire di spendere i 220 miliardi di euro – pari a circa 100 milioni di euro al giorno – che sono stati riconosciuti al nostro Paese dall'Unione europea e ricorda come in passato la complessità della macchina amministrativa abbia rappresentato un ostacolo alla spesa.
Accenna quindi alle principali misure di semplificazione contenute nel provvedimento, riferite alle materie regolate dal Codice degli appalti:
soppressione della previsione secondo cui il ribasso non può essere superiore al venti per cento;
semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente;
maggiore rapidità nel rilascio della Valutazione di impatto ambientale – VIA per i progetti compresi nel PNRR;
introduzione del «premio di accelerazione» per i casi di anticipata ultimazione dei lavori;
superamento di alcune limitazioni alla disciplina del subappalto;
sospensione del divieto di appalto integrato, ovvero l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.
Nel rinviare al Dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, avverte che nella presente relazione si soffermerà sull'articolo 33, di competenza della Commissione Finanze, che reca Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana e modifica in più punti la disciplina della detrazione al 110 per cento, cosiddetto Superbonus, di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio).
Segnala in particolare che l'articolo 33, comma 1, lettera a), inserisce un periodo al comma 4 del citato articolo 119, relativo all'applicazione del Superbonus per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Nello specifico la norma stabilisce che la detrazione al 110 per cento si applica anche agli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, e alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni. Il beneficio è riconosciuto a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad Pag. 89almeno uno degli interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 e che non siano già richiesti per interventi di efficienza energetica.
La lettera b) del comma 1 introduce al citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 il nuovo comma 10-bis, il quale prevede che il limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare (ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e per le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata in vigore (1° giugno 2021) della disposizione in esame.
Ricorda che le categorie catastali richiamate si riferiscono a collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme (B1), a case di cura e ospedali senza fine di lucro (B2) o con fine di lucro (D4).
Evidenzia poi che nella relazione illustrativa del provvedimento si sottolinea che, nel contesto dell'applicazione dei benefici fiscali del Superbonus, le Fondazioni ONLUS che si occupano dei servizi socio-sanitari-assistenziali sono fortemente penalizzate in quanto comparate a una singola unità residenziale (mentre si tratta spesso di interi immobili o addirittura estesi complessi edilizi) con conseguenti limiti di detrazione del tutto insufficienti a consentire alcun tipo di intervento.
La lettera c) del comma 1, che sostituisce il comma 13-ter del citato articolo 119, stabilisce che gli interventi rientranti nella misura del Superbonus, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante una comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA. Semplifica poi la disciplina per avvalersi della detrazione stabilendo che attraverso la CILA è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, mentre per gli immobili più datati, sarà sufficiente attestare che la costruzione dell'edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967. Non è pertanto più necessario attestare lo stato legittimo dell'immobile, come era stabilito dalla previgente versione del comma 13-ter dell'articolo 119.
Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
Il comma 2 dell'articolo 33 precisa che restano in ogni caso fermi, se dovuti, gli oneri di urbanizzazione, calcolati in base alla tipologia di intervento proposto.
I commi 3 e 4 dell'articolo 33 recano le disposizioni finanziarie conseguenti all'intervento. In particolare il comma 3 incrementa le risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica – FISPE in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti, per gli anni del 2027 al 2033, dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo in esame, mentre il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri dalle suddette lettere a) e b) del comma 1 per gli anni dal 2021 al 2026 e per l'anno 2033, che vengono posti a carico del medesimo Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE. Pag. 90
Preannuncia infine l'intenzione di formulare, nella seduta già convocata per domani, una proposta di parere favorevole, per la redazione della quale invita i colleghi a far pervenire quanto prima suggerimenti e osservazioni.
Luigi MARATTIN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.
Nuovo testo unificato C. 522 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Luigi MARATTIN, presidente, avverte che per la riunione odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.
Vita MARTINCIGLIO (M5S), relatrice, intervenendo da remoto, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione XI Lavoro, del nuovo testo unificato della proposta di legge C. 522 e abbinate, recante Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale, come risultante dalle proposte emendative approvate.
Il provvedimento, composto di 6 articoli, reca disposizioni volte a rafforzare gli strumenti per garantire le pari opportunità tra uomini e donne in ambito lavorativo e apporta modifiche ad alcuni articoli del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Prevede inoltre, all'articolo 5, uno sgravio dei contributi previdenziali in favore delle aziende che siano in possesso della certificazione della parità di genere, introdotta dall'articolo 4 del provvedimento.
Con riferimento alle competenze della Commissione Finanze segnala quanto disposto dall'articolo 6 in relazione all'equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche. La norma estende l'applicazione dell'articolo 147-ter, comma 1-ter, del Testo unico della finanza di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.
In proposito rammenta che il comma 1-ter del citato articolo 147-ter stabilisce che lo statuto delle società con azioni quotate deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. La previsione si applica per sei mandati consecutivi.
Nel caso in cui la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto sopra indicato, la CONSOB diffida la società affinché si adegui entro quattro mesi dalla diffida. Ritiene che si tratti di un potere che dovrebbe essere esercitato anche in altre fattispecie, nelle quali non è attualmente previsto. In caso di inottemperanza alla diffida si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000. La CONSOB deve poi fissare un nuovo termine di tre mesi per l'adempimento. In caso di ulteriore inottemperanza i componenti eletti decadono dalla carica. Anche in questo caso, auspica che questa previsione sia estesa anche ad altri ambiti.
Lo statuto della società deve inoltre disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto tra i generi. Pag. 91
Si riserva quindi di formulare, nel corso della prossima settimana, una proposta di parere sul provvedimento. A tal fine si dichiara disponibile ad accogliere contributi dai colleghi e soprattutto dalle colleghe, di cui evidenzia peraltro la limitata presenza tra i componenti della Commissione.
Luigi MARATTIN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.
La seduta termina alle 15.40.
INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.
La seduta comincia alle 16.30.
Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.
(Esame del documento conclusivo e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.
Luigi MARATTIN, presidente, formula una proposta di documento conclusivo (vedi allegato).
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta già convocata per la giornata di domani, mercoledì 30 giugno, il seguito dell'esame del documento conclusivo.
La seduta termina alle 16.35.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.