SEDE CONSULTIVA
Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.
La seduta comincia alle 11.
Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.).
C. 544 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 39 Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e che oggetto di esame è il testo elaborato dalla Commissione VII (Cultura) in sede referente. Segnala che la proposta non è corredata di relazione tecnica.
Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante finalità e struttura del Sistema di Istruzione tecnica superiore, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della norma.
In ordine ai profili di quantificazione degli articoli 2 e 3, in materia di missione e identità degli I.T.S. Academy, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle norme che, inoltre, per buona parte riproducono quanto già previsto a legislazione vigente.
In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 4, in materia di regime giuridico degli I.T.S. Academy, per quanto riguarda i commi da 1 a 8, che disciplinano l'istituzione, il funzionamento e i controlli prefettizi delle Fondazioni ITS e il comma 10, che disciplina il valore del titolo conseguito, non formula osservazioni, tenuto conto che le norme in gran parte riproducono quanto già previsto a legislazione vigente e hanno carattere ordinamentale. Esse inoltre per lo più disciplinano soggetti (le fondazioni), attualmente esterni al perimetro della pubblica amministrazione, mentre le attività delle amministrazioni pubbliche sono configurate come eventuali e facoltative, e dunque potranno essere svolte qualora sussistano le pertinenti disponibilità di risorse. Segnala, per quanto riguarda i controlli prefettizi, che la relativa attribuzione è già svolta a legislazione vigente. Sarebbe peraltro utile, a suo avviso, una valutazione del Governo volta a verificare se, alla luce del regime normativo previsto, possano determinarsi, per taluni istituti, i presupposti per un'eventuale classificazione nel settore della pubblica amministrazione, in ragione, fra l'altro, dei soggetti partecipanti alla fondazione e del regime dei finanziamenti.
Non ha osservazioni neppure circa il comma 11, che estende alle fondazioni l'accesso a determinati contributi previsti a legislazione vigente in quanto i contributi previsti (decreto-legge n. 83 del 2012) operano nel quadro delle risorse stanziate, per cui l'ampliamento del novero dei soggetti ammissibili non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per quanto attiene al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici relativi ai percorsi di istruzione e formazione delle Fondazioni I.T.S. Academy, rileva che tale disposizione estende l'ambito di applicazione di cui agli articoli da 2 a 4 del decreto legislativo n. 184 del 1997, limitato a legislazione vigente ai corsi universitari e ai periodi di lavoro all'estero e di aspettativa. Evidenzia che l'estensione comporta, da un lato, l'incremento delle entrate contributive in ragione del versamento degli oneri del riscatto ma, in prospettiva, l'incremento delle prestazioni (quote maggiorate di ratei pensionistici e anticipo della decorrenza). In proposito, reputa quindi necessario acquisire i dati e gli ulteriori elementi necessari ai fini della quantificazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla disposizione in esame, e ciò anche con riferimento alle minori entrate fiscali connesse al regime di deducibilità previsto per gli oneri contributivi in oggetto. Segnala che il medesimo comma, inoltre, prevede ulteriori agevolazioni fiscali, relative al regime di deducibilità per le rette versate e all'applicazione, nei confronti delle Fondazioni I.T.S. Academy, delle disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione. Anche in relazione a tale profilo, appare a suo avviso necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a quantificare gli effetti finanziari, in termini di gettito tributario, derivanti dalla disposizione in esame.
Circa i profili di quantificazione dell'articolo 5, recante standard minimi dei percorsi formativi, non formula osservazioni Pag. 40tenuto conto del carattere ordinamentale delle norme.
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 6, in materia di verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti, osserva che la norma demanda a un decreto ministeriale la composizione ed il funzionamento delle commissioni d'esame e di valutazione finale, senza disciplinare specificamente l'eventuale corresponsione di emolumenti comunque denominati o le spese di funzionamento degli organi. Evidenzia che le commissioni sono peraltro già previste, con le medesime funzioni, a legislazione vigente (articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008). Ciò premesso, considerato che di tali commissioni potrebbero far parte soggetti appartenenti ad enti pubblici ovvero che le stesse potrebbero operare presso amministrazioni pubbliche, andrebbe a suo parere chiarito se dalla loro costituzione o dal loro funzionamento siano attesi oneri per la finanza pubblica.
Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 7, in materia di accreditamento degli I.T.S. Academy, andrebbe a suo avviso chiarito se dagli adempimenti amministrativi finalizzati all'accreditamento (lo svolgimento dei quali risulta obbligatorio, su semplice richiesta dell'ente interessato), derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni competenti. In questo caso, andrebbero indicate le risorse con cui far fronte ai predetti adempimenti, posto che il testo non prevede espressamente la corresponsione di tariffe a carico dei richiedenti commisurate ai costi sostenuti dalla pubblica amministrazione ai fini dell'accreditamento.
Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 8, in materia di raccordi tra I.T.S. Academy e sistema dell'università e della ricerca, non formula osservazioni tenuto conto che la disposizione in esame ribadisce (specificandone le finalità e talune modalità attuative e procedimentali) il contenuto di previsioni già esistenti a legislazione vigente, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che, per di più, sono assistite da una clausola di neutralità (articolo 29 della legge n. 240 del 2010).
Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 9, in materia di programmazione territoriale, misure nazionali di sistema e orientamento, rileva che l'articolo 12 del provvedimento provvede al finanziamento dei programmi di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3 dell'articolo 9, ora in esame, nel quadro del Fondo disciplinato dal medesimo articolo 12. Quest'ultimo opera nel quadro delle risorse disponibili ed è soggetto a ripartizione per l'assegnazione delle risorse. Circa il comma 2, lettera a), e il comma 3, dunque, non formula osservazioni in quanto i relativi oneri sono contenuti nell'ambito di un tetto di spesa e presentano carattere di modulabilità sulla base delle risorse effettivamente disponibili. Per quanto riguarda gli oneri connessi all'applicazione delle lettere b) e c) del comma 2, andrebbe invece chiarito, a suo parere, se gli stessi siano finanziati con il medesimo meccanismo sopra descritto, come sembrerebbe emergere dal testo, che tuttavia non esplicita tale circostanza.
In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 10, in materia di Percorsi I.F.T.S., andrebbe a suo parere chiarito se dall'attività volta a «conformare» i percorsi IFTS alle nuove esigenze indicate dalla norma (ove non si tratti di una disposizione di carattere programmatico piuttosto che precettivo) derivino oneri e, in caso affermativo, se gli stessi gravino su amministrazioni pubbliche: evidenzia, infatti, che la norma non indica espressamente i soggetti che dovranno provvedere all'anzidetta attività di conformazione.
In ordine ai profili di quantificazione degli articoli 11 e 12, in materia di coordinamento nazionale e sistema di finanziamento, per quanto riguarda l'istituzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, rileva preliminarmente che l'onere risulta limitato all'entità dello stanziamento e quasi tutte le spese hanno carattere di rimodulabilità. Tuttavia gli oneri di cui all'articolo 13, comma 3 (anagrafe degli studenti e banca dati nazionale), che gravano sul medesimo Fondo, non appaiono rimodulabili in quanto legati ad adempimenti Pag. 41 obbligatori per interventi che non sono dimensionabili in funzione delle risorse disponibili: andrebbe quindi acquisita, a suo parere, una quantificazione di tali oneri nonché la valutazione del Governo circa la complessiva congruità delle risorse del Fondo rispetto alle varie finalità cui lo stesso è destinato, tenendo conto degli elementi di rigidità della spesa sopra segnalati con riferimento all'articolo 13, comma 3. Segnala che ai predetti oneri (che gravano sul Fondo) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo – di identica denominazione – istituito dall'articolo 1, comma 875, della legge finanziaria per il 2007: ritiene che andrebbe chiarito se le risorse di quest'ultimo, omonimo, Fondo siano effettivamente disponibili, non gravate da obbligazioni giuridicamente perfezionate o destinate a programmi di spesa non revocabili o rimodulabili. Per quanto riguarda il comma 7, che prevede un cofinanziamento regionale obbligatorio – apparentemente quale condizione per l'accesso dei richiedenti al Fondo statale – rammenta che la previsione riprende, con talune differenze testuali, quella già recata a legislazione vigente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008. Andrebbe quindi chiarito, a suo avviso, se la previsione ora in esame debba essere interpretata come mera condizione di ammissibilità al finanziamento statale e non come obbligo che incombe in ogni caso sulle regioni. Nel primo caso infatti, la previsione non comporterebbe effetti diretti sulla finanza pubblica, in quanto le regioni potrebbero, facoltativamente, provvedervi nel quadro delle esistenti disponibilità e del rispetto dei vincoli di bilancio (cui la norma non deroga). Considerata, tuttavia la formulazione non univoca del testo, sul punto ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Infine, con riguardo al decreto di cui al comma 4, con il quale si dovrà, tra l'altro, definire i criteri per l'organizzazione e del finanziamento del sistema di monitoraggio e di valutazione degli ITS, rinvia alle considerazioni svolte con riguardo all'articolo 14.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per l'Istruzione e la formazione tecnica superiore, con una dotazione di 68 milioni di euro per l'anno 2021 e di 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (capitolo 1464 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione). Al riguardo, segnala che, in base al decreto di ripartizione del bilancio dello Stato per il triennio 2021-2023, il Fondo oggetto di riduzione reca uno stanziamento equivalente agli importi della spesa autorizzata dalla disposizione in commento, che sembrerebbe, pertanto, configurarsi come una mera riallocazione di risorse tra Fondi aventi nella sostanza le medesime finalità. Ciò posto, come emerge da un'interrogazione alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato, evidenzia che per l'anno 2021 le risorse del capitolo 1464 risultano ancora integralmente disponibili, ferma restando l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla sussistenza delle risorse anche per gli anni successivi.
Con riguardo ai profili di quantificazione degli articoli 13 e 14, in materia di anagrafe degli studenti, banca dati nazionale, monitoraggio e valutazione di sistema, per quanto concerne l'articolo 13 rinvia a quanto osservato in relazione all'articolo 12, circa la necessità di una quantificazione degli oneri derivanti dal medesimo articolo 13, comma 3, e una valutazione di congruità delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore rispetto al complesso delle attività finanziate. Per quanto attiene all'articolo 14, che demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione l'«attualizzazione» del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione nonché la definizione dei relativi indicatori, andrebbe chiarito, a suo parere, il coordinamento di tale previsione con il comma 6 dell'articolo 12, che rinvia al decreto di riparto cui al comma 4 dello Pag. 42stesso articolo 12 la definizione dei criteri per l'organizzazione e il finanziamento del medesimo sistema. Per entrambi i decreti, che si configurano come fonti secondarie, andrebbe altresì confermato, a suo avviso, che la relativa disciplina non possa in ogni caso determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 13 dispone che alle spese relative all'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli I.T.S. Academy e alla banca dati nazionale previste dal medesimo articolo 13 si provvede con le risorse del fondo di cui all'articolo 12 e che a tali spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi degli I.T.S. Academy e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. In proposito, poiché l'attuazione della disposizione in esame, come peraltro sembra evincersi dal suo tenore letterale, dovrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, reputa necessario procedere alla quantificazione degli stessi, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, e prevedere che ai relativi oneri si faccia fronte mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 12, sempre che tale utilizzo non comprometta la realizzazione delle finalità del fondo stesso, sostanzialmente corrispondenti a quelle previste per l'omonimo fondo disciplinato a legislazione vigente. Su tali aspetti, ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
In ordine ai profili di quantificazione degli articoli 15 e 16, recanti disposizioni finali, evidenzia che la norma dispone che, nel primo biennio di applicazione delle norme, debbano intendersi accreditati gli I.T.S. in possesso di determinati requisiti. Non vengono peraltro definite le modalità e le procedure per la verifica dell'effettivo possesso dei medesimi requisiti. In proposito ritiene utile acquisire un chiarimento: ciò con specifico riguardo alla possibilità per gli istituti medesimi di accedere, in virtù dell'accreditamento disposto in via automatica (benché con effetto limitato alla fase transitoria) dalla norma in esame, ad eventuali benefici non definiti entro limiti massimi di spesa (quali quelli di cui all'articolo 4, comma 9), con conseguenti possibili effetti finanziari.
La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, rilevata la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.
Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, concorda con la richiesta della rappresentante del Governo.
La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.
Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
C. 3146 Governo.
(Parere alle Commissioni I e VIII).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2021.
La Sottosegretaria Alessandra SARTORE deposita agli atti della Commissione un appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze contenenti risposte alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta precedente (vedi allegato 1).
Pag. 43Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.
C. 181 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, fa presente che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici e che il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato in seconda lettura (A.S. 1441) al fine di recepire integralmente le condizioni poste e le osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio e di inserire due ulteriori modifiche di carattere ordinamentale e di coordinamento agli articoli 2 e 3. Ricorda che, pertanto, sono oggetto di esame nella seduta odierna solo le modifiche introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario.
Con riferimento agli articoli da 1 a 9, recanti disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le modificazioni introdotte al Senato recepiscono i rilievi (condizioni ed osservazioni) formulati dalla Commissione Bilancio del Senato alla luce degli elementi conoscitivi forniti dal Governo durante l'esame in sede consultiva. Esse, infatti, sono volte ad aggiornare la decorrenza degli oneri e delle coperture; inserire clausole di invarianza e a sopprimere il riferimento al termine «insegnamento» (che avrebbe comportato, secondo la Nota allegata alla relazione tecnica, il richiamo alla didattica curricolare, con conseguenti oneri per il sistema scolastico). Segnala che ulteriori modificazioni hanno carattere meramente ordinamentale e di coordinamento testuale. Non ha osservazioni da formulare in proposito.
In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 5, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 2 si provvede – con distinte clausole di copertura finanziaria – mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, conformemente a quanto già previsto nel testo approvato in prima lettura dalla Camera nel mese di luglio 2019, che ha recepito – con riferimento, tra l'altro, alla quantificazione delle suddette norme – le specifiche condizioni volte ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere espresso a suo tempo dalla Commissione bilancio della Camera. Al riguardo, rileva altresì che, in considerazione del tempo trascorso, il Senato – ferma restando la quantificazione degli oneri – ha provveduto ad aggiornare la decorrenza degli stessi a partire dall'anno 2021, adeguando conseguentemente al triennio vigente il richiamo al fondo speciale utilizzato a copertura. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare, atteso che il citato accantonamento del fondo speciale di parte corrente reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario definito dalla legge di bilancio per il 2021.
Tutto ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame un parere favorevole.
La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, nell'esprimere soddisfazione per la positiva conclusione del complesso iter legislativo del provvedimento, di cui sottolinea con favore l'iniziativa di origine parlamentare, concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 11.05.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.
La seduta comincia alle 11.05.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi del citato articolo 4 e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.
Atto n. 262.
(Rilievi alle Commissioni VIII e IX).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.
Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.
Segnala che il predetto schema individua una serie di interventi infrastrutturali che, secondo quanto dispone l'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come novellato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, e, pertanto, necessitano della nomina di un Commissario straordinario, dotato di poteri derogatori al codice degli appalti, per la loro realizzazione o completamento.
Ricorda che si tratta del secondo schema di decreto, adottato in base al citato articolo 4, dopo lo schema di decreto n. 241 che aveva individuato 58 opere e che non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ricorda, altresì, che su tale schema la Commissione Bilancio, il 10 marzo scorso, si era espressa favorevolmente con la formulazione di un rilievo volto a inserire una specifica clausola di neutralità finanziaria riferita alle attività dei Commissari ed ai relativi compensi, posto che lo schema di decreto non indicava la quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare eventualmente alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari, né tantomeno recava una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attività e al compenso dei predetti Commissari.
Tanto premesso, rappresenta che l'articolo 1 dello schema di decreto rinvia all'allegato 1, nel quale sono appunto indicati, per ciascun intervento, la descrizione dell'opera, i codici unici di progetto (CUP), che devono essere obbligatoriamente previsti per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, il costo stimato, i finanziamenti disponibili, la fonte di finanziamento e il nome del commissario straordinario nominato unitamente alla sua qualifica. Sottolinea che l'allegato individua 44 interventi – 18 relativi a infrastrutture stradali, 15 a infrastrutture ferroviarie, 2 relativi al trasporto rapido di massa e 9 a infrastrutture per presidi di pubblica sicurezza – e 13 commissari straordinari. La relazione illustrativa precisa che la maggior parte degli interventi è di rilevanza esclusivamente locale o regionale.
Evidenzia che l'articolo 2 provvede alla nomina dei Commissari straordinari con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla consegna degli interventi finanziati al soggetto gestore in via ordinaria, salvo revoca con le medesime modalità previste per la nomina. Pag. 45
Segnala che l'articolo 3 prevede a carico dei commissari straordinari alcuni obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili allo scopo di monitorare la loro attività: l'obbligo di comunicare il cronoprogramma delle attività per gli interventi finanziati entro sei mesi dal conferimento dell'incarico; l'obbligo di comunicare i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando ogni sei mesi eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma; l'obbligo di dare immediata notizia su circostanze sopravvenute che impediscono la realizzazione totale o parziale dell'opera e, infine, l'obbligo di trasmettere al medesimo Ministero, entro il 30 novembre di ogni anno, una dettagliata relazione sullo stato di realizzazione dell'opera al fine di informare le Commissioni parlamentari competenti.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, fa presente che l'articolo 4 dispone in via generale che gli oneri connessi con la realizzazione di ciascuna opera sono a carico del quadro economico dell'intervento, nell'ambito delle risorse indicate per esso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Segnala che il comma 2 dell'articolo 2, inoltre, prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi di personale per l'espletamento del suo incarico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
A tal riguardo ricorda che il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 76 del 2020, prevede che il decreto di individuazione delle opere stabilisca altresì una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare eventualmente alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari; evidenzia che tale quota, tuttavia, non è indicata nello schema di decreto in esame, come invece sarebbe necessario per quanto riguarda il compenso dei Commissari straordinari, salvo che non si introduca nel testo del provvedimento una clausola di neutralità analoga a quella prevista dall'articolo 2, comma 2, per il personale di cui lo stesso può avvalersi.
Su tali aspetti ritiene in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo.
La sottosegretaria Alessandra SARTORE deposita agli atti della Commissione un appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze contenente elementi di chiarimento relativi alle osservazioni formulate dal relatore (vedi allegato 2).
Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, si riserva di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi di chiarimento testé forniti dal Governo.
Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.10.
COMITATO DEI NOVE
Martedì 29 giugno 2021.
DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.
C. 3166 Governo, approvato dal Senato.
Il Comitato si è riunito dalle 11.10 alle 11.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.
SEDE REFERENTE
Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene Pag. 46la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.
La seduta comincia alle 16.10.
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 giugno 2021.
Fabio MELILLI, presidente, comunica che è stato presentato dal Governo l'articolo aggiuntivo 68.032, in cui è stato trasfuso il contenuto del decreto-legge n. 89 del 2021 (vedi allegato 3) e la relazione tecnica ad esso riferita (vedi Allegato 4), Avverte che il predetto articolo aggiuntivo risulta ammissibile e fissa pertanto il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 10 del 1° luglio prossimo.
Avverte, infine, che come convenuto nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'inizio delle votazioni degli emendamenti segnalati avrà luogo a partire dalla mattina di giovedì, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad un'altra seduta.
La seduta termina alle 16.15.