ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del presidente Stefano CECCANTI, indi del vicepresidente Alessio BUTTI.
La seduta comincia alle 14.30.
Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
C. 3161 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e IX).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alessio BUTTI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3161 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, composto da 19 articoli, per un totale di 84 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di “ridefinire l'architettura italiana di cybersicurezza, prevedendo anche l'istituzione di un'apposita Agenzia per la cybersicurezza nazionale”;
per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 84 commi, 7 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 7 DPCM;
Pag. 4sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
con riferimento all'utilizzo del termine “Cybersicurezza”, si segnala che l'Accademia della Crusca, nel comunicato dello scorso 14 giugno, ha rilevato che “l'introduzione di un ibrido italo-inglese come cybersicurezza (calcato sull'inglese cyber security) in questo caso, oltre a porre problemi di pronuncia, determina anche una incoerenza terminologica che si formerebbe nel corpus legislativo”; in effetti il provvedimento, all'articolo 7, comma 1, lettera e), f), richiama le fattispecie “sicurezza cibernetica” e “sicurezza nazionale cibernetica”; la legislazione inoltre già utilizza l'espressione “sicurezza nazionale cibernetica” (decreto-legge n. 105 del 2019 e DPCM n. 131 del 2020);
si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, all'articolo 6, comma 3, si prevede che il regolamento di organizzazione dell'Agenzia sia approvato “previo parere del COPASIR (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica), sentito il CIC (Comitato interministeriale per la cybersicurezza)”; al riguardo, pur rilevando che si tratta di una formulazione già presente nella legislazione (si veda in particolare l'articolo 43 della legge n. 124 del 2007), si ricorda che in una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998 i presidenti delle Camere chiarivano che “l'introduzione [in uno schema di atto governativo sottoposto al parere parlamentare], successivamente all'espressione del parere parlamentare, di parti nuove che le Camere non avrebbero modo di conoscere, pregiudicherebbe la funzione consultiva del Parlamento [...] Coerentemente con l'impostazione appena delineata si pone l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere per il parere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo”; in tal senso la formulazione adottata non appare idonea ad escludere del tutto che il parere del CIC possa essere successivo a quello del COPASIR e andrebbe pertanto valutata una riformulazione (le medesime considerazioni valgono con riferimento ai regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4 e all'articolo 12, comma 8); all'articolo 12, comma 2, lettera b), si valuti l'opportunità di specificare meglio quali siano le “attività assolutamente necessarie” per le quali l'Agenzia per la cybersicurezza può procedere ad assunzioni a tempo determinato con contratti di diritto privato; all'articolo 17, commi 1 e 2, si valuti l'opportunità di specificare meglio le modalità con le quali potrà avvenire l'ausilio dell'organo centrale del Ministero dell'interno allo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza; al successivo comma 7 si richiamano i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 5, anziché, come corretto, comma 4;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
il provvedimento compie un frequente ricorso a DPCM, atti allo stato atipici nell'ordinamento, dei quali in alcuni casi viene esplicitato il carattere regolamentare (articolo 6, commi 1 e 3; articolo 11, commi 3 e 4; articolo 12, commi 1 e 8); nei medesimi casi è opportunamente esplicitata la deroga alla procedura della legge n. 400 del 1988; suscita però perplessità l'utilizzo al riguardo dell'espressione “anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400” che, pur essendo anch'essa utilizzata nella legislazione (ad esempio nel già richiamato articolo 43 della legge n. 124 del 2007) appare ambigua; andrebbe al riguardo valutata la soppressione della parola “anche”, ferma restando la necessità di una riflessione, come in più occasioni raccomandato dal Comitato, sulla collocazione dei DPCM nel nostro sistema delle fonti;
con riferimento in particolare al regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza di cui all'articolo 6, andrebbe valutata l'opportunità, al fine di evitare incertezze applicative e contenziosi, di precisare se lo stesso dovrà essere soggetto ad obbligo di pubblicazione ovvero se Pag. 5la definizione delle forme di pubblicità potrà essere affidata al medesimo regolamento, in deroga alla normativa vigente ma in analogia a quanto previsto dall'articolo 43 della legge n. 124 del 2007 in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per quanto concerne i regolamenti attuativi di quella legge;
l'articolo 16 provvede alle modificazioni alla legislazione vigente conseguenti all'adozione del provvedimento in esame, con una serie di modifiche implicite e senza ricorrere alla tecnica della novella come richiesto dal paragrafo 3, lettera a) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001; al riguardo, alla luce della complessità della materia e della stratificazione normativa creatasi, andrebbe valutata l'opportunità che il Governo, avvalendosi dell'autorizzazione permanente di cui all'articolo 17-bis della legge n. 400 del 1988, provveda alla redazione di un testo unico compilativo delle disposizioni aventi forza di legge regolanti la materia della sicurezza cibernetica; analogamente per le disposizioni regolamentari richiamate dai commi 7 e 8 dell'articolo 16 andrebbe valutata l'opportunità di predisporre un testo unico della disposizioni regolamentari sulla medesima materia ai sensi dell'articolo 17, comma 4-ter, della legge n. 400 del 1988;
il provvedimento non risulta corredato di analisi tecnico-normativa mentre è presente la dichiarazione di esclusione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c) del DPCM n. 169 del 2017 che appunto dispone l'esclusione dall'AIR per i provvedimenti normativi concernenti “disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato”;
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad:
approfondire l'utilizzo del termine “cybersicurezza” alla luce delle considerazioni dell'Accademia della Crusca richiamate in premessa;
sostituire, all'articolo 17, comma 7, le parole: “e 5” ovunque ricorrano con le seguenti: “e 4”.
Il Comitato osserva altresì:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
sostituire, all'articolo 6, comma 3, le parole da: “, previo parere” fino alla fine del comma con le seguenti: “. Lo schema di decreto, corredato del parere del CIC, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere del COPASIR.”;
sopprimere all'articolo 11, comma 3, primo periodo, le parole: “previo parere del COPASIR e” e conseguentemente aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente: “Lo schema di decreto di cui al primo periodo, corredato del parere del CIC, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere del COPASIR”;
sopprimere all'articolo 11, comma 4, le parole “previo parere del COPASIR e” e conseguentemente aggiungere in fine il seguente periodo: “Lo schema di decreto di cui al primo periodo, corredato del parere del CIC, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere del COPASIR.”
Pag. 6approfondire la formulazione dell'articolo 12, comma 2, lettera b) e dell'articolo 17, commi 1 e 2;
sostituire, all'articolo 12, comma 8, le parole da: “, previo parere” fino alla fine del comma con le seguenti: “. Lo schema di decreto, corredato del parere del CIC, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere del COPASIR”;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
sopprimere, all'articolo 6, comma 3, all'articolo 11, commi 3 e 4 e all'articolo 12, comma 8, la parola: “anche”;
approfondire, con riferimento all'articolo 6, le forme di pubblicità da prevedere per il regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza;
sollecitare il Governo a predisporre, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 400 del 1988, un testo unico compilativo delle disposizioni aventi forza di legge in materia di sicurezza cibernetica e, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-ter, della medesima legge n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari nella medesima materia;
il Comitato raccomanda infine:
provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sullo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che allo stato rappresenta ancora – nonostante il suo frequente utilizzo nell'ordinamento – una fonte atipica, anche prendendo in considerazione l'ipotesi di un'integrazione, a tal fine, del contenuto della legge n. 400 del 1988.»
Il Comitato approva la proposta di parere.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.
C. 3166 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione V).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Cosimo Maria FERRI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3166 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, originariamente composto da 6 articoli, per un totale di 19 commi, è incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 7 articoli, per un totale di 39 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di definire il Piano nazionale per gli investimenti finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per sostenere il rilancio dell'economia (cd. piano nazionale complementare PNC);
per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 39 commi, 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 3 DPCM, 2 decreti ministeriali e 1 provvedimento di altra natura (delibera CIPESS); in 3 casi sono previste forme di coinvolgimento del sistema delle Pag. 7conferenze; inoltre, l'attuazione di una disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 11 si fa riferimento alle “fonti green rinnovabili”, fattispecie per la quale potrebbe risultare opportuna un'apposita definizione legislativa; la medesima considerazione vale per l'allevamento con nutrizione ad erba (grass fed), di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera h); l'articolo 1, comma 7-quinquies non indica il soggetto tenuto a presentare alle Camere una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 1;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
due disposizioni del provvedimento determinano, in contrasto con precedenti raccomandazioni del Comitato, forme di intreccio con altri due decreti-legge attualmente all'esame della Camera: l'articolo 1, comma 6, prevede, per il PNC, l'applicazione delle misure previste per il PNRR solo “in quanto compatibili” mentre l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 (C. 3161) prevede che le disposizioni in materia di PNRR siano comunque applicate anche al PNC; l'articolo 3, comma 1, novella l'articolo 1, comma 1065, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) che risulta poi ulteriormente novellato dall'articolo 20, comma 2, del successivo decreto-legge n. 73 del 2021 (C. 3132); con riferimento a questa seconda disposizione si segnala peraltro che ragioni di coerenza sistematica e il principio della successione delle leggi nel tempo inducono a ritenere che, anche una volta entrata in vigore la legge di conversione, il testo del richiamato comma 1065 sarà quello risultante dalla novella operata dal successivo decreto-legge n. 73; ciò in considerazione del fatto che il comma 1 dell'articolo 3 è presente nel testo originario del decreto-legge n. 59 qui in esame, entrato in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del DL n. 73, e non è frutto di un intervento parlamentare;
il provvedimento, nel testo originario, non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamentazione;
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 11 e comma 7-quinquies e dell'articolo 2, comma 1-bis, lettera h);
il Comitato raccomanda altresì:
abbia cura il Governo di evitare forme di “intreccio” tra più provvedimenti d'urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere che sono suscettibili di alterare l'ordinario iter di conversione.»
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 14.45.