CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 giugno 2021
610.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 120

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA.

  La seduta comincia alle 13.15.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
C. 3146 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).
(Esame rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, in sostituzione del relatore Squeri espone in Pag. 121sintesi i contenuti del provvedimento in esame, ricordando che il decreto-legge si compone di 67 articoli ed è suddiviso in 2 parti: la Parte I, a sua volta suddivisa in 2 titoli, è relativa alla governance per il PNRR, mentre la Parte II, suddivisa in 7 titoli (nel caso del Titolo I esso è a sua volta ripartito in capi), reca disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa. Si sofferma brevemente sui principali contenuti degli articoli di maggior interesse per la Commissione, segnatamente gli articoli 30, 31, 32, 33, 35, 37 e, per limitati aspetti, 64 rinviando, per ogni ulteriore approfondimento, alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Fa innanzitutto presente l'articolo 30 che interviene sulla disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare con riguardo alla partecipazione del Ministero della cultura. Ai sensi del comma 2, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi, previsti dalla normativa vigente (articolo 14-quinquies della legge n. 241/1990) avverso la determinazione di conclusione della Conferenza.
  Segnala poi che l'articolo 31 contiene disposizioni volte a incentivare lo sviluppo di produzioni energetiche alternative al carbone. Tra gli interventi disposti figurano l'esclusione della necessità della VIA per gli impianti di accumulo elettrochimico (batterie) di tipo «stand-alone» (destinati al mero accumulo o al consumo locale), la previsione di una procedura abilitativa semplificata per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale, e l'innalzamento della soglia di potenza entro la quale agli impianti di fonte rinnovabile si applica la disciplina della denuncia di inizio attività. Il comma 3 riguarda la regione Sardegna e prevede che entro trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, siano individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola. Il comma 4 modifica l'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per chiarire che le infrastrutture di rete che si intendono autorizzate non sono quelle per cui è stata individuata la competenza della Commissione PNIEC, ma quelle che hanno superato il vaglio di tale Commissione. Il comma 5, introduce una eccezione al generale divieto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di accedere agli incentivi statali, in riferimento agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli. Osserva che il contenuto dei vari commi dell'articolo 31 sembra destinato ad accompagnare alcuni interventi specificamente elencati nel PNRR, in particolare i primi due della Componente 2 («Transizione energetica e mobilità sostenibile») che si pone i seguenti obiettivi generali: incremento della quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile (FER) nel sistema, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione; potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete per accogliere l'aumento di produzione da FER e aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi; promozione della produzione, distribuzione e degli usi finali dell'idrogeno, in linea con le strategie comunitarie e nazionali; sviluppo di un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita; sviluppo di una leadership internazionale industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione. Rileva quindi che, in tal senso, la predetta esclusione Pag. 122 della necessità della VIA per gli impianti di accumulo elettrochimico (batterie) di tipo «stand-alone» sembra venire incontro al dato di fatto che le fonti rinnovabili non programmabili (in particolare, eolico e fotovoltaico) richiedono, appunto, la realizzazione di «sistemi d'accumulo». Uno degli obiettivi dichiarati dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) è peraltro «la promozione di attività di ricerca, anche coinvolgendo i gestori delle reti, sulle modalità per sviluppare l'integrazione dei sistemi (elettrico, gas, idrico), esplorando, ad esempio, la possibilità di utilizzare infrastrutture esistenti per l'accumulo dell'energia rinnovabile, anche di lungo periodo, con soluzioni efficaci sotto il profilo costi/benefici economici e ambientali».
  Segnala poi che l'articolo 32 reca alcune modifiche alla disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di introdurvi talune semplificazioni per le opere di modifica di tali impianti, che comportano un incremento della potenza (repowering). In particolare, il comma 1, lettera a) dispone che gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni, dell'area e delle opere connesse, sono qualificabili come modifiche non sostanziali e sottoposte a comunicazione al Comune anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Vengono ugualmente assoggettate alla comunicazione al Comune gli interventi sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Evidenzia inoltre che sono fissate specifiche prescrizioni per le dimensioni dei nuovi aerogeneratori, fissando dapprima un criterio di proporzionalità con quelli esistenti (o autorizzati) e comunque prevedendo che l'altezza dei nuovi impianti non può essere superiore al doppio dell'aerogeneratore già esistente.
  Ricorda brevemente che l'articolo 33 riconosce la detrazione al 110 per cento (Superbonus) anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici. L'articolo, inoltre, semplifica la disciplina per fruire del Superbonus stabilendo che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo non più necessaria l'attestazione dello stato legittimo).
  Fa quindi presente che gli articoli da 34 a 37 recano misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare, contrasto al dissesto idrogeologico e riconversione dei siti industriali. Segnala che in tale ambito risultano di interesse per la Commissione alcune disposizioni recate dall'articolo 35 che, ai commi 2 e 3, detta disposizioni concernenti la sostituzione di combustibili tradizionali con CSS-combustibile (combustibile solido prodotto da rifiuti che non sia più qualificabile come rifiuto). Il comma 2 stabilisce che gli interventi di sostituzione con CSS-combustibile in impianti o installazioni che non siano autorizzati alle operazioni di recupero dei rifiuti mediante la loro utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia («operazioni R1», ai sensi dell'articolo 216 e dell'Allegato C alla parte quarta del Codice ambientale), richiedono la sola comunicazione dell'intervento di modifica all'autorità competente, unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento. Riguardo agli impianti non autorizzati a svolgere le medesime operazioni R1, il comma 3 stabilisce che l'intervento richieda il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, anche in questo caso nel rispetto dei limiti di emissione per co-incenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorità competente. Pag. 123
  Evidenzia poi che l'articolo 37 reca misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali, al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR. A tali fini, si recano novelle a diversi articoli del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006). Si ricomprende nel campo di applicazione del Regolamento aree agricole di cui al DM n. 46 del 2019 non solo le aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ma anche quelle che, secondo gli strumenti di pianificazione urbanistica, hanno destinazione agricola ma non sono effettivamente utilizzate per la produzione agricola e l'allevamento. Si modificano gli articoli 242 e 248 del Codice dell'ambiente al fine di dare certezza ai tempi di esecuzione delle bonifiche e di agevolare le attività necessarie alla certificazione di avvenuta bonifica. Si novella l'articolo 242-ter del medesimo Codice al fine di ricomprendere anche i progetti del PNRR tra gli interventi e le opere realizzabili nei siti oggetto di bonifica. Si novella la disciplina della gestione delle acquee sotterranee emunte, estratte dal sottosuolo al fine di precisare che il relativo trattamento deve effettuarsi anche in caso di utilizzo nei cicli produttivi in esercizio nel sito, prevedendo altresì il dimezzamento dei termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza della falda. In materia di controlli, si prevede che essi debbano effettuarsi anche sul rispetto dei tempi di esecuzione e si attribuiscono alla Regione poteri sostitutivi di rilascio di talune certificazioni e, inoltre, si prevede la possibilità di procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente al suolo, sottosuolo e materiali di riporto qualora gli obiettivi individuati per tali matrici ambientali vengano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda acquifera, con certificazione da adottare all'esito delle verifiche tecniche; la certificazione deve comprendere anche un piano di monitoraggio. Si recano novelle alla disciplina dei Siti di interesse nazionale, modificando in più punti l'articolo 252 del Codice dell'ambiente, prevedendo, tra l'altro, una procedura semplificata di applicazione a scala pilota di tecnologie di bonifica innovative anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala; tale applicazione non è soggetta a preventiva approvazione del MITE e può essere eseguita a condizione che avvenga in condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale.
  Infine segnala, anche se solo di indiretto interesse per la Commissione, quanto recato dall'articolo 64 che introduce varie novità in materia di attività e progetti di ricerca, con particolare riferimento all'assetto delle competenze. Nello specifico evidenzia che il comma 1 modifica le procedure di valutazione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Ricorda che in virtù dell'articolo 60 del decreto-legge n. 83 del 2012 (legge n. 134 del 2012), come modificato dall'articolo 1, comma 260, della legge di Stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), a valere sul FIRST sono ammissibili i seguenti interventi: interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l'avanzamento della conoscenza; interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale; appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale; azioni di innovazione sociale; interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale; interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali; attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, Pag. 124 fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
C. 3161 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e IX).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Jari COLLA (LEGA), relatore, ricorda che obiettivo del decreto è promuovere la sicurezza cibernetica e fronteggiare i rischi e le minacce cyber. Con l'introduzione di nuove tecnologie diventa fondamentale per lo Stato salvaguardare il patrimonio informativo degli utenti in rete. La cybersecurity, infatti, rappresenta un elemento indispensabile per lo sviluppo dell'economia rappresentando un fattore fondamentale per lo sviluppo e la crescita del Paese. Il decreto introduce diverse novità in materia di cybersicurezza e tra queste c'è l'istituzione del Comitato interministeriale per la cybersicurezza, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e del Nucleo per la cybersicurezza.
  Passando all'esame del testo, composto di diciannove articoli, illustra brevemente il suo contenuto, rinviando alla documentazione degli uffici per ogni ulteriore approfondimento. L'articolo 1 reca le principali definizioni dei termini e degli acronimi utilizzati nel decreto. In particolare, viene introdotta la definizione di «cybersicurezza», con cui si intende fare riferimento all'insieme delle attività necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone altresì la resilienza.
  Evidenzia quindi l'articolo 2 che introduce nuove competenze per il Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di cybersicurezza e, in particolare: l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico; l'adozione della strategia nazionale di cybersicurezza, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) di cui all'articolo 4; la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5; il potere, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), di adottare direttive per la cybersicurezza e di emanare ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Al comma 3, poi, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo del COPASIR, è previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri informi preventivamente il presidente del Comitato parlamentare circa le nomine del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia.
  Segnala quindi che l'articolo 3 prevede la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri di delegare le predette funzioni, non attribuitegli in via esclusiva, ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato.
  Fa presente che l'articolo 4 completa l'assetto di governance della nuova Architettura nazionale di cybersicurezza e della istituenda Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevedendo l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. In particolare, vengono poi affidate al CIC gran parte delle funzioni di consulenza e proposta già attribuite al CISR: osserva che la scelta di istituire un dedicato Comitato interministeriale, in luogo dell'attribuzione Pag. 125 anche delle funzioni in materia di cybersicurezza all'esistente Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), risponde ad uno dei principi ispiratori dell'intervento legislativo, assicurare uno stretto raccordo dell'Architettura di cybersicurezza nazionale con il Sistema dell'intelligence nazionale, a fronte di una chiara separazione di competenze. Al comma 3, è previsto che il Comitato sia presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e che sia composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Il supporto al Comitato sarà assicurato dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al cui Direttore generale vengono assegnate, comma 4, le funzioni di segretario del Comitato stesso.
  Rileva che l'articolo 5 reca le disposizioni istitutive dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, specificandone le finalità principali, e cioè la tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. All'Agenzia viene attribuita personalità giuridica di diritto pubblico e viene disposto che goda di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal decreto in esame. Il comma 3 prevede che il direttore generale sia nominato tra soggetti appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione e dispone che gli incarichi del direttore generale e del vice direttore generale abbiano una durata massima di quattro anni e che siano rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. È infine previsto che il direttore generale dell'Agenzia sia il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita. Al comma 6, ai fini di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo del COPASIR, è stato previsto che il Comitato parlamentare possa chiedere l'audizione del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza.
  Ricorda che l'articolo 6 reca disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia, prevedendo l'adozione di un apposito regolamento che ne disciplini l'assetto, regolamento che viene adottato previo parere del COPASIR, sentito il CIC, mentre l'articolo 7 individua le funzioni attribuite all'istituenda Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Tra le principali, evidenzia quelle di cui al comma 1, lettera a), con cui all'Agenzia viene attribuita la qualifica di Autorità nazionale per la cybersicurezza e, in relazione a tale ruolo, il compito di assicurare il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in materia di cybersicurezza a livello nazionale e di promuovere la realizzazione di una cornice di sicurezza e resilienza cibernetiche in funzione dello sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni, nonché per il conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore. Segnala che alla lettera d), viene poi previsto che l'Agenzia, per le finalità di cui al decreto legislativo NIS, oltre a subentrare nelle funzioni di CSIRT italiano e punto di contatto unico, già assicurate dal DIS, assuma, anche a tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento, le funzioni di Autorità nazionale competente in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Osserva che l'istituenda Agenzia diviene, quindi, l'unico attore istituzionale competente in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e, in particolare, della predisposizione delle linee guida per la notifica degli incidenti, dell'adozione degli orientamenti sulle circostanze in cui gli operatori di servizi essenziali sono tenuti a notificare Pag. 126gli incidenti, dell'accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni amministrative previste dallo stesso decreto legislativo NIS. Segnala tuttavia che il successivo articolo 15, dedicato alle modificazioni da apportare al decreto legislativo NIS, stabilisce che le attuali autorità competenti NIS divengano «autorità di settore», con il compito di proporre all'autorità nazionale competente NIS – Agenzia nazionale per la cybersicurezza le variazioni all'elenco degli operatori dei servizi essenziali, secondo i criteri stabiliti dallo stesso decreto legislativo NIS. Per quanto di interesse della Commissione ricorda che tra queste figurano il Ministero dello sviluppo economico, per il settore infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, nonché per i servizi digitali, e il Ministero della transizione ecologica per il settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio. È quindi previsto che le autorità di settore collaborino con l'autorità nazionale competente NIS per l'adempimento degli obblighi della disciplina NIS e, a tal fine, è istituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale un Comitato tecnico di raccordo, presieduto dall'autorità nazionale competente NIS e composto dai rappresentanti delle amministrazioni statali individuate quali autorità di settore e da rappresentanti delle regioni e Province autonome. Alla lettera e), viene attribuita all'Agenzia la qualità di Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2019/881 e viene disposto che assuma tutti i compiti in materia di certificazione di sicurezza cibernetica già attribuiti al Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento vigente, compresi quelli relativi all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni. Vengono poi recate le opportune disposizioni volte ad attribuire all'Agenzia, nell'ambito del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica attribuite al Ministero dello sviluppo economico, trasferendo, pertanto, presso l'istituenda Agenzia il Centro nazionale di certificazione e valutazione (CVCN), nonché i compiti relativi all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni attribuiti allo stesso Dicastero, in relazione i soggetti privati, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione ai soggetti pubblici ed a quelli di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale – CAD). Sono quindi previste, alle lettere r), s) , t) , v) e z) , specifiche disposizioni volte ad assicurare il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nazionali, anche sulla base di apposite convenzioni, per lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche per la partecipazione dell'Italia a programmi, progetti e iniziative di cybersicurezza a livello di Unione europea e internazionale, per la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza, nonché, infine, per la costituzione e la partecipazione a partenariati pubblico-privato sul territorio nazionale e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, ad enti, anche di forma societaria, congiuntamente a soggetti pubblici e privati. Ai sensi della lettera aa) l'Agenzia è Centro nazionale di coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/887 che istituisce il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento. Ai commi 3 e 4, è disposto il trasferimento presso l'Agenzia, rispettivamente, del CSIRT (Computer Security Incident Response Team) italiano, attualmente istituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che assume la denominazione di CSIRT Italia, e del Centro di valutazione e certificazione nazionale, attualmente istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Infine, al comma 5, sono previste forme di collaborazione con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
  Segnala che gli articoli 8, 9 e 10 recano disposizioni in materia di Nucleo per la cybersicurezza e gestione delle crisi che coinvolgano aspetti di cybersicurezza. Più nello specifico, l'attuale Nucleo per la sicurezza cibernetica assume la denominazione di Nucleo per la cybersicurezza e ne Pag. 127viene disposta l'istituzione presso l'Agenzia; ne viene aggiornata la composizione; vengono definiti gli opportuni raccordi ordinamentali con le vigenti disposizioni in materia di convocazione CISR in stato di crisi. Con specifico riferimento alle situazioni di crisi, è salvaguardato e riaffermato il ruolo del CISR, anche in relazione all'esercizio dei poteri presidenziali di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2019 (cosiddetto decreto-legge «Perimetro»), ed è previsto che, per la gestione delle crisi che coinvolgano aspetti di cybersicurezza, il Nucleo assicuri il supporto al predetto Comitato interministeriale e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché assicuri le attività istruttorie e le procedure di attivazione necessarie.
  Fa presente che l'articolo 11 reca disposizioni in materia di contabilità e finanziarie. In particolare, al comma 1, viene attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione del fabbisogno annuo delle risorse finanziarie dell'Agenzia, sulla base del quale verrà quindi determinato con legge di bilancio lo stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia. È quindi disposto che del fabbisogno annuo venga data preventiva comunicazione al COPASIR cui viene trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, il bilancio consuntivo. Infine, viene previsto al comma 4 che l'Agenzia, anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici, si doti di un regolamento che definisca le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico e per quelle svolte in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice degli appalti pubblici).
  Segnala che l'articolo 12 reca disposizioni in materia di personale, prevedendo che, con apposito regolamento venga dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri dettati dal decreto, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia. Ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo del COPASIR, è previsto che dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica dell'Agenzia sia data tempestiva e motivata comunicazione al presidente del Comitato parlamentare.
  Rileva che l'articolo 13 reca disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, è previsto che i trattamenti per finalità di sicurezza nazionale, in applicazione del presente decreto, siano svolti ai sensi dell'articolo 58, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Resta inteso che, per tutti gli altri trattamenti, troverà applicazione la disciplina generale.
  Evidenzia che l'articolo 14 è dedicato alle disposizioni in materia di obblighi informativi al Parlamento e, nello specifico, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente, in materia di cybersicurezza nazionale e che, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetta al COPASIR una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché in relazione agli ambiti di attività dell'Agenzia sottoposti al controllo del medesimo Comitato ai sensi del decreto in esame. Sottolinea che la citata relazione annuale al Parlamento sostituisce l'attuale documento di sicurezza nazionale previsto dal comma 1-bis dell'articolo 38 della legge n. 124 del 2007.
  Ricorda poi che l'articolo 15 reca le modificazioni al decreto legislativo NIS funzionali a realizzare l'assetto istituzionale sopra descritto nella parte relativa all'articolo 7, comma 1, lettera d), mentre l'articolo 16 contiene ulteriori, mirate, modificazioni normative conseguenti alle disposizioni introdotte dal decreto, in particolare anche quelle riguardanti tutte le competenze del DIS e del MISE relative al decreto-legge «Perimetro», relative al Centro di Pag. 128Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN).
  Fa quindi presente che l'articolo 17 reca misure transitorie e finali. In particolare introduce la possibilità per l'Agenzia di ricorrere all'ausilio dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione per lo svolgimento delle funzioni ispettive ad essa attribuite, nonché per quelle relative all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei provvedimenti eventualmente assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge «Perimetro». Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni stabilite dal decreto, e un ordinato passaggio di funzioni, è poi stabilito, al comma 5, che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i termini e le modalità: per assicurare la prima operatività dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese con le amministrazioni interessate; per il trasferimento, mediante opportune intese con le amministrazioni interessate, delle funzioni di cui all'articolo 7, nonché per il trasferimento dei beni strumentali e della documentazione, anche di natura classificata. Le funzioni che, ai sensi del decreto in titolo, sono oggetto di attribuzione all'Agenzia, resteranno pertanto assicurate dalle amministrazioni competenti sino al loro effettivo trasferimento. Infine, segnala che l'articolo 18 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria mentre l'articolo 19 disciplina l'entrata in vigore del decreto.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.
C. 3166 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gavino MANCA (PD), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame ricordando, preliminarmente, che il decreto-legge si compone ora, dopo l'esame del Senato, di sette articoli, rispetto ai sei originari, e di un allegato. Rinviando, per ulteriori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici parlamentari, illustra, quindi, brevemente il contenuto del provvedimento. L'articolo 1 approva, al comma 1, il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Il comma 2 provvede a ripartire il Fondo tra le amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse e il relativo profilo finanziario annuale. In particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a), nn. 1 e 2 e lettera f), n. 1 determinano le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2026, per complessivi 1,4 miliardi di euro, al finanziamento, rispettivamente, di: Servizi digitali e cittadinanza digitale (350 milioni di euro); Servizi digitali e competenze digitali (250 milioni di euro); Polis – Case dei servizi digitali (800 milioni di euro). Rileva che si tratta di risorse che affiancano quelle, pari a 9,75 miliardi di euro, stanziate dal PNRR a valere sulla Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA. Tali risorse aggiuntive si riferiscono prevalentemente all'investimento 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale, afferente alla Digitalizzazione della PA.
  Fa presente che l'articolo 1, comma 2, lettera a) n. 3 destina alle tecnologie satellitari ed economia spaziale, risorse nazionali complementari pari a 65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026. Per gli interventi del Pag. 129PNRR relativi alle tecnologie satellitari ed economia spaziale vengono dunque stanziate risorse nazionali complementari pari a complessivi 800 milioni nel periodo 2022-2026, che si aggiungono alle risorse RRF pari a 1.487 milioni di euro nello stesso periodo.
  Segnala quindi che l'articolo 1, comma 2, lettera c) destina 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare evidenzia quanto recato alla lettera c) n. 10 e 11: con il n. 10 sono stanziati nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per interventi di efficientamento energetico; il n. 11 stanzia nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026 per l'elettrificazione delle banchine (cold ironing). Segnala peraltro che intervenendo sul testo del predetto n. 11, un emendamento approvato al Senato ha specificato che tale elettrificazione avvenga attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale. Ricorda al proposito che l'efficientamento energetico è oggetto di uno specifico investimento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, che alla Missione 2, componente 3 ha come obiettivo l'efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, con un importo di 15,36 miliardi.
  Osserva che la lettera f) dell'articolo 1, comma 2 destina risorse nazionali complementari per gli interventi del Piano – pari a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 – da iscrivere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per i programmi e gli interventi di seguito indicati (a parte il già citato Polis): Transizione 4.0 (704,5 milioni per l'anno 2021, 1.414,95 milioni per l'anno 2022, 1.624,88 milioni per l'anno 2023, 989,17 milioni per l'anno 2024, 324,71 milioni per l'anno 2025 e 21,79 milioni per l'anno 2026) e Accordi per l'Innovazione (100 milioni per l'anno 2021, 150 milioni per l'anno 2022 e 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025).
  Rileva poi che sulla lettera h) del comma 2 è intervenuto il Senato, estendendo il riferimento delle annualità al periodo dal 2021 al 2026 e stabilendo al n. 1 che il 25 per cento delle somme previste a sostegno dei contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo è destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore.
  Segnala che nel corso dell'esame al Senato sono stati aggiunti i commi da 2-bis a 2-decies. Tra di essi, il 2-bis concerne una specifica destinazione delle risorse per il rafforzamento del trasporto pubblico a favore delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna; il 2-ter articola la destinazione delle risorse per il rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi; il 2-quater riguarda il materiale rotabile; il 2-septies stabilisce che tra gli interventi per i quali l'articolo 1, comma 2, lettera c), n. 13, determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare al programma «Sicuro, verde e sociale», per interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica, da assegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili vi siano associati anche interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni. Sottolinea, peraltro, che il comma 2-octies stabilisce che gli interventi finanziati con queste ultime risorse non sono ammessi alle detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, Pag. 130n. 34, che reca incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
  In materia di Superbonus segnala che l'articolo 1, comma 3, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori. Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, mentre il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del Superbonus, rispetto alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione. Il comma 2, lettera m), determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure sopra descritte. L'articolo 1, comma 4, ridetermina la copertura prevista dall'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), relativa al Superbonus, per la parte a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza: l'effetto netto di tali oneri è riportato all'articolo 1, comma 2, lettera m), per gli anni dal 2023 al 2026.
  Il comma 6 dell'articolo 1, su cui è peraltro intervenuto il Senato, rafforza le misure di semplificazione per gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari. Nel corso dell'esame al Senato è stato altresì introdotto il comma 7-bis per il quale il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, prevedendo altresì che i provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione centrale titolare dell'intervento. Inoltre un comma 7-quinquies, introdotto in prima lettura, prevede che a partire dall'anno 2022 e fino alla completa realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, è presentata annualmente alle Camere una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi di cui al comma 2. Il comma 8, infine, è stato modificato al Senato prescrivendo che le amministrazioni attuino gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
  Segnala come di rilievo appaiano altresì le modificazioni apportate dal Senato in materia di semplificazione per gli investimenti attraverso l'inserimento di un articolo 1-bis che riguarda le verifiche dell'amministrazione erogante i contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, limitatamente a quelli indicati all'articolo 1.
  Fa poi presente che l'articolo 2 incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031. Segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto un comma 1-bis che destina una quota delle risorse come rifinanziate a taluni specifici finalità. Tra di esse evidenzia quanto recato: dalla lettera b) che indirizza 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico nel Mare Adriatico per riconvertire le piattaforme di estrazione del petrolio e del gas e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, nel quale eolico offshore Pag. 131e fotovoltaico galleggiante producano energia elettrica in maniera integrata e siano, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi (intervento attuato nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ai sensi del successivo nuovo comma 1-quater); dalla lettera e) che destina 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per interventi prioritari di adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia, anche per la valorizzazione dei siti di interesse turistico, storico e archeologico.
  L'articolo 3 apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1 (Transizione 4.0). osserva che si tratta di autorizzazioni di spesa che non possono trovare copertura nelle risorse di cui al Next Generation Eu in quanto non ritenute significative sotto il profilo della transizione ecologica del Paese, per cui occorre provvedere con risorse proprie dello Stato italiano.
  Ricorda che l'articolo 4 dispone interventi di finanziamento per l'attraversamento ferroviario di Vicenza e per la progettazione definitiva del terzo lotto della tratta ferroviaria AV/AC Vicenza – Padova, nonché per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria.
  Fa presente che l'articolo 5 provvede, in primo luogo, a determinare il limite massimo degli interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento (comma 1). Reca quindi la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie (comma 2). Incrementa inoltre, per il triennio 2021-2023, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 (comma 3). Provvede infine ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 4). Infine, ricorda che l'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 22 giugno 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica.
Audizione di rappresentanti di Confcommercio.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.55.

Audizione di rappresentanti di Confesercenti.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 22 giugno 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di A2A nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.30.

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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 22 giugno 2021.

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.
C. 2763-A Zucconi.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.