ALLEGATO
Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini).
TESTO BASE ADOTTATO
Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.)
Art. 1.
(Finalità e struttura del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore)
1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), con particolare riferimento agli obiettivi della Missione 4, miranti a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione, formazione e ricerca, in linea con i parametri europei, la presente legge reca disposizioni per la ridefinizione della missione e dei criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di cui sono parte integrante, a norma dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40:
a) gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) di cui al Capo I, deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi ivi richiamati. Gli I.T.S. assumono la denominazione di «Accademie per l'Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S. Academy)» per renderne più visibile e comunicabile la missione e la collocazione a livello terziario nel sistema nazionale di istruzione e formazione;
b) i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) di cui al Capo II, mirati a consolidare, aggiornare e specializzare le competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché di coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Capo I
(Missione e criteri generali di organizzazione degli I.T.S. Academy)
Art. 2.
(Missione degli I.T.S.)
1. Nel quadro del complessivo Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, gli I.T.S. Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire, in modo sistematico, a sostenere le misure per lo Pag. 30sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro (skill mismatch), che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. La missione degli I.T.S. Academy comprende anche misure per sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica; l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie; l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale; le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, anche attraverso la promozione organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita; e il trasferimento tecnologico, soprattutto alle piccole e medie imprese.
2. Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, costituisce priorità strategica la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal P.N.R.R., con particolare riferimento alla transizione digitale, anche con riferimento all'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia; all'innovazione, alla competitività e alla cultura; alla rivoluzione verde e transizione ecologica; e alle infrastrutture per una mobilità sostenibile.
Art. 3.
(Identità degli ITS)
1. L'identità degli I.T.S. Academy è caratterizzata dal loro riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza delle regioni, a norma dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono definiti:
a) le figure nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. Le figure e i relativi eventuali ambiti possono essere ulteriormente articolati in profili, sulla base della programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni;
b) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura ed eventuale ambito in cui essa si articola;
c) i diplomi di tecnico superiore che si conseguono a conclusione dei percorsi.
3. All'atto di entrata in vigore della presente legge e sino all'adozione del decreto di cui al comma 1, ciascun I.T.S. Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 e successive modificazioni.
4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti la transizione ecologica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e al no profit; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; e le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati.
5. Gli I.T.S. Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, a condizione che nelle medesime aree non operino altri I.T.S. Academy situati nella medesima regione.
Art. 4.
(Regime giuridico)
1. Gli I.T.S. Academy si costituiscono, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, come fondazioni, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Alle fondazioni I.T.S. Academy si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile. Ciascuna fondazione I.T.S. Academy acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.
2. I soggetti fondatori degli I.T.S. Academy sono i seguenti, quale standard organizzativo minimo:
a) un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che, a norma dell'articolo 13 della legge n. 40 del 2007, appartenga all'ordine tecnico o professionale ovvero un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, nel quale sono attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione;
b) una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione;
c) un'impresa del settore produttivo che utilizza, in modo prevalente, le tecnologie che caratterizzano l'I.T.S. Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1;
d) un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero un centro di ricerca, pubblico o privato, operante nell'area tecnologica di riferimento dell'I.T.S. Academy.
3. In aggiunta a quelli indicati al comma 2, possono essere individuati, al momento della fondazione o successivamente, altri soggetti.
4. Ciascuna Fondazione ITS Academy stabilisce, con proprio statuto, i requisiti di partecipazione, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti, nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Ferme restando le altre cause previste dalla legge e dallo statuto, gli statuti delle fondazioni I.T.S. Academy includono la perdita dell'accreditamento nazionale di cui all'articolo 7 tra le cause di scioglimento della fondazione. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida adottate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di statuto costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento, su tutto il territorio nazionale, degli I.T.S. Academy secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.
5. Ai soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione degli I.T.S. Academy è richiesta una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Alla fondazione I.T.S. Academy possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione secondo i criteri e nelle forme determinate nello statuto.
6. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione I.T.S. Academy, anche attraverso risorse logistiche e strumentali. Gli I.T.S. Academy sono amministrati e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio degli istituti tecnici superiori è composto:
a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso Pag. 32 a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;
b) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.
7. Sono organi essenziali della Fondazione I.T.S. Academy:
a) il presidente, che ne è il legale rappresentante;
b) il direttore amministrativo, che è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria;
c) l'assemblea dei partecipanti, con compiti di indirizzo delle attività, nonché di programmazione, monitoraggio e valutazione interna;
d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'I.T.S. Academy;
e) il revisore dei conti.
8. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.
9. Ai percorsi di istruzione e formazione delle Fondazioni I.T.S. Academy di cui all'articolo 5, in quanto soggetti appartenenti al sistema di istruzione superiore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
10. Il diploma di istruzione tecnica superiore di secondo livello di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), costituisce titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.
11. Gli I.T.S. Academy possono essere destinatari delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX («Misure per la ricerca scientifica e tecnologica») del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 5.
(Standard minimi dei percorsi formativi)
1. I percorsi degli I.T.S. Academy, destinati ai giovani in possesso dei titoli di cui al comma 7, si articolano in semestri e sono strutturati in due livelli:
a) percorsi di primo livello, che hanno la durata di quattro semestri con almeno 1.800/2.000 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
b) percorsi di II livello, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.
2. A conclusione dei percorsi di cui al comma 1, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, rispettivamente, previa verifica e valutazione finali a norma Pag. 33dell'articolo 6, il diploma di tecnico superiore di primo o di secondo livello. I relativi modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base dei criteri generali per la certificazione previsti dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 6. Il diploma viene rilasciato dal presidente della Fondazione secondo le modalità indicate dal medesimo decreto e costituisce titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.
3. I percorsi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche comuni:
a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure di riferimento definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;
b) sono progettati e organizzati in relazione all'esigenza di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;
c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.
4. I percorsi di cui al comma 1 rispondono a standard minimi riferiti ai seguenti criteri:
a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30 per cento della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all'estero;
b) i percorsi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento;
c) i curricoli dei percorsi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;
d) i percorsi sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;
e) i percorsi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili a norma dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;
f) la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione dell'I.T.S. Academy;
g) contengono i riferimenti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica.
5. Nei percorsi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla Fondazione I.T.S. Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, selezionati:
a) per almeno il 50 per cento, tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, ivi compresi i centri di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno cinque anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'I.T.S. Academy;
b) per almeno il 30 per cento, tra soggetti in servizio presso le scuole del sistema nazionale di istruzione, le strutture formative accreditate dalle regioni per l'alta Pag. 34formazione, le università o i centri di ricerca pubblici operanti nell'ambito dell'area tecnologica di riferimento dell'I.T.S. Academy.
6. Anche allo scopo di assicurare continuità nei raccordi con gli istituti di istruzione secondaria superiore e con le università, i docenti e i ricercatori di cui al comma 5, lettera b), possono essere assegnati alle Fondazioni I.T.S. Academy in posizione di comando. I criteri e le modalità di tale assegnazione sono stabiliti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.
7. Ai percorsi di formazione degli I.T.S. Academy possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo II della durata di 800 ore.
Art. 6.
(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata a norma dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni d'esame, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato, con profitto, i percorsi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la spendibilità in ambito nazionale e dell'Unione europea dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi.
2. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi realizzati dagli I.T.S. Academy è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.
3. Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui alla presente legge si intende l'insieme di competenze esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.
4. Ai fini del rilascio della certificazione relativa ai percorsi di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) e b), da parte dell'ITS Academy, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Il riconoscimento dei crediti opera:
a) al momento dell'accesso ai percorsi;
b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1, comma 1;
c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi, delle competenze acquisite.
Art. 7.
(Accreditamento degli I.T.S. Academy)
1. Gli I.T.S. Academy, quale condizione per l'accesso al sistema di finanziamento di Pag. 35cui al Capo III, ottengono l'accreditamento nazionale sulla base degli standard e dei requisiti minimi di cui al comma 4. Il relativo procedimento è stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti anche i criteri e le modalità per il rinnovo dell'accreditamento nazionale, che ha durata quinquennale, e per la sua eventuale revoca.
3. Qualora, per tre anni consecutivi, un I.T.S. Academy riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e di valutazione di cui Capo IV, un giudizio negativo riferito ad almeno il 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, la regione revoca l'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al Capo III.
4. Gli I.T.S. Academy possono avere l'accreditamento nazionale soltanto sulla base del procedimento stabilito con il decreto di cui al comma 1, a condizione che rispettino gli standard e i requisiti minimi seguenti:
a) statuto adottato sulla base delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 4;
b) rispondenza alla missione e agli standard organizzativi di cui al Capo I della presente legge e ai requisiti minimi di seguito indicati: disponibilità esclusiva e idoneità della sede operativa in relazione all'area tecnologica che, ai sensi dell'articolo 3, ne connota l'identità; disponibilità delle dotazioni infrastrutturali, logistiche, strumentali, ivi comprese quelle per la formazione a distanza, e tecnologiche, con particolare riferimento ai laboratori, necessarie e idonee allo svolgimento delle attività indicate all'articolo 2, rispondenti alle norme vigenti in materia di igiene, sanità, accessibilità e sicurezza, ivi comprese le normative di settore;
c) onorabilità del legale rappresentante, del direttore amministrativo e dei componenti degli organi di cui all'articolo 4, comma 7, e di tutti coloro che prestano la loro opera professionale nell'ITS;
d) accessibilità per gli studenti con disabilità o con altri bisogni educativi speciali e sostegno per la loro proficua frequenza dei percorsi;
e) rispondenza del personale che presta la propria opera professionale nell'ITS agli standard previsti all'articolo 5, comma 5;
f) adeguatezza della situazione patrimoniale e correttezza della relativa gestione economica e finanziaria nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione europea.
Art. 8.
(Raccordi tra I.T.S. Academy e sistema dell'università e della ricerca)
1. Gli I.T.S. Academy e le istituzioni universitarie possono, nella loro autonomia, rendere organici i loro raccordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 240 del 2010, allo scopo di realizzare percorsi, flessibili e modulari, per il conseguimento, anche in alto apprendistato, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e cassaintegrati per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne Pag. 36 il reinserimento in occupazioni qualificate.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) i criteri generali e gli standard di organizzazione dei percorsi formativi per il conseguimento di lauree a orientamento professionale e per la condivisione, tra le fondazioni I.T.S. Academy e le istituzioni universitarie interessate, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;
b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi di I e II livello degli I.T.S. Academy di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei crediti;
c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;
d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti acquisiti dai diplomati degli I.T.S. Academy a conclusione dei percorsi, di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini della prosecuzione degli studi in percorsi di laurea. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure di riferimento nazionale degli I.T.S. Academy di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti all'articolo 6.
3. Dei comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, fanno parte anche i presidenti delle fondazioni ITS aventi sede nella regione.
Art. 9.
(Programmazione territoriale, misure nazionali di sistema e orientamento)
1. Gli I.T.S. Academy sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.
2. Il potenziamento e lo sviluppo del complessivo Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1 è accompagnato e sostenuto dalla realizzazione di misure nazionali, che comprendono:
a) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (P.C.T.O.) e iniziative di orientamento destinate agli studenti degli istituti secondari superiori, compresi i licei, e alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionalizzante degli I.T.S. Academy e dei percorsi I.F.T.S. di cui al Capo II. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro. I programmi comprendono anche progetti destinati ai dirigenti scolastici e ai docenti per promuovere la loro approfondita conoscenza del P.N.R.R. e delle sue strategie per l'innovazione e lo sviluppo, soprattutto digitale e tecnologico;
b) programmi per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio, degli I.T.S. Academy nel primo quinquennio di attuazione della presente legge in relazione alle strategie del P.N.R.R.;
c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema Pag. 37produttivo italiano in linea con i parametri europei.
3. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un piano per la realizzazione, a partire dal 2022, degli I.T.S. Academy sul territorio nell'ambito di campus multiregionali in relazione a ciascuna delle aree tecnologiche di cui all'articolo 3, comma 2.
Capo II
(Percorsi I.F.T.S.)
Art. 10.
(Standard minimi dei percorsi)
1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) sono conformati in modo da concorrere al superamento del disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni (skill mismatch) e della carenza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto alle esigenze indotte dall'innovazione tecnologica del Paese (skill shortage) e sono rivolti ai giovani e agli adulti in possesso dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
2. I percorsi I.F.T.S., programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia, rispondono ai seguenti standard minimi:
a) sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) sono strutturati di regola in due semestri, per un totale di 800 ore, e sono articolati in moduli di varia durata;
c) sono progettati e realizzati, anche in apprendistato, dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dalle strutture formative di istruzione e formazione professionale accreditate dalle regioni che realizzano i percorsi per il diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di rispondere ai fabbisogni formativi espressi dai settori produttivi del territorio in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca pubblici e privati.
3. Ai fini del rilascio, da parte delle regioni, della certificazione di cui al comma 2, lettera a), secondo i criteri generali di cui all'articolo 6, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro.
4. Le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 3, nonché le indicazioni generali per la verifica finale, da parte delle commissioni medesime, delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, che è formata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea. Il modello di certificato è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Capo III
(Coordinamento nazionale e sistema di finanziamento)
Art. 11.
(Coordinamento nazionale)
1. Al fine di consolidare e valorizzare il ruolo di parte integrante che il Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore ricopre nell'ambito delle misure nazionali ed europee per l'innovazione tecnologica e la competitività del sistema produttivo italiano, attraverso la formazione di tecnici superiori con profili in grado di soddisfare i bisogni formativi indotti dalla attuazione di tali politiche, e al fine di assicurare una maggiore integrazione con il livello nazionale delle politiche attive del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione di genere, è istituito, con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'istruzione, il Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore.
2. Il Coordinamento nazionale è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e ricerca, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni più rappresentative degli Istituti tecnici superiori.
3. Il Coordinamento nazionale, che si riunisce con cadenza almeno annuale, provvede alla redazione di un piano nazionale per la definizione e l'integrazione dei fabbisogni formativi e lo sviluppo del sistema d'istruzione e formazione tecnica indotti dalle politiche nazionali ed europee (PNRR) in materia di innovazione tecnologica, innovazione digitale, transizione ecologica, politiche per l'occupazione, politiche attive e politiche di genere di ciascun Ministero, nonché di piani di orientamento dei giovani e delle famiglie finalizzati alla promozione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.
4. Al coordinamento nazionale sono affidati i compiti di:
a) consultazione e coinvolgimento delle parti sociali, delle reti territoriali degli I.T.S. Academy, di soggetti pubblici e privati che abbiano un rilevante interesse allo sviluppo del Sistema, anche per consolidare e riequilibrare sul territorio l'offerta formativa;
b) proposta in materia di linee di indirizzo del Sistema e di programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante, con particolare attenzione allo sviluppo del Piano nazionale Industria 4.0 e del P.N.R.R.;
c) attualizzazione delle aree tecnologiche di riferimento degli I.T.S. Academy e dei relativi ambiti e figure professionali di riferimento nazionale;
d) raccordo con i Ministeri per le politiche della salute, della pubblica amministrazione, delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, agricole e forestali, della cultura, del turismo e per il Sud e la coesione territoriale;
e) consultazione di soggetti rappresentativi del sistema delle università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Le regioni accolgono il piano nazionale delle competenze come parte integrante della loro programmazione triennale e della programmazione degli interventi rientranti nel Piano nazionale di resistenza e resilienza.
6. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità di funzionamento del Coordinamento nazionale ed è adottato previo parere della Conferenza unificata, a norma dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 261 del 1997.
Art. 12.
(Sistema di finanziamento)
1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema di Istruzione e Pag. 39formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'Istruzione e la formazione tecnica superiore.
2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente:
a) la realizzazione degli I.T.S. Academy di cui al Capo I e incrementarne significativamente l'offerta formativa su tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, con particolare riferimento agli obiettivi correlati all'attuazione del P.N.R.R. A questo fine, il fondo finanzia anche interventi per dotare gli I.T.S. Academy di laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, ivi comprese quelle per la formazione a distanza, nonché le dotazioni di docenti e ricercatori in posizione di comando, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 6;
b) le misure per il riequilibrio territoriale, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle aree in ritardo di sviluppo, dell'offerta formativa degli I.T.S. Academy, soprattutto attraverso la costituzione dei campus multiregionali, anche residenziali, di cui all'articolo 9, comma 3, con la previsione di borse di studio, quale prestazione sociale agevolata, per i giovani capaci e meritevoli;
c) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a);
d) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale, il monitoraggio e la valutazione di cui agli articoli 13 e 14.
2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 68 milioni di euro per l'anno 2021 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento di cui gli obiettivi di cui al comma 2, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, una quota del Fondo di cui al comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo degli I.T.S. Academy e le iscrizioni dei giovani ai percorsi di specializzazione di I e II livello di cui all'articolo 5, anche nell'ambito dei patti federativi con le università di cui all'articolo 8, per potenziare l'istruzione e la formazione terziaria a carattere professionalizzante.
3. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La quota di risorse destinate agli I.T.S. Academy che hanno ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 della presente legge e sono inclusi nella programmazione territoriale dell'offerta formativa delle regioni sono assegnate direttamente alle relative Fondazioni entro il 30 giugno di ciascun anno.
4. Le risorse sono assegnate sulla base della quota capitaria riferita al numero degli allievi dei corsi che nell'anno precedente hanno conseguito un giudizio positivo da parte del sistema di monitoraggio e di valutazione al Capo IV.
5. Resta fermo l'obbligo delle Regioni di cofinanziamento degli I.T.S. Academy accreditati ai sensi dell'articolo 7, inclusi nella propria programmazione territoriale dell'offerta formativa, per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate.
6. Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, gli I.T.S. Academy possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.
7. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse da essa ricevute secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 8.
Capo IV
(Anagrafe degli studenti, banca dati nazionale, monitoraggio e valutazione di sistema)
Art. 13.
(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)
1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli I.T.S. Academy di cui al Capo I e ai percorsi di cui al Capo II è costituita presso l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, operante presso l'INDIRE, sono attualizzati in relazione a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Alle relative spese si provvede con le risorse stanziate dal fondo di cui all'articolo 12. Alle spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui ai Capi I e II della presente legge.
Art. 14.
(Monitoraggio e valutazione di sistema)
1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 è attualizzato, in conformità con quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata a norma dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997.
2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui ai Capi I e II della presente legge sono definiti con il decreto di cui al comma 1.
Capo V
(Disposizioni finali)
Art. 15.
(Fase transitoria)
1. Nella fase transitoria, riguardante il primo biennio di applicazione della presente legge, in relazione alla necessità e all'urgenza di dare immediata attuazione agli impegni assunti con il P.N.R.R., si intendono accreditati tutti gli I.T.S. che operano, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del piano nazionale e secondo le linee guida di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008. Con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono adottate le linee guida per accompagnare la transizione verso il nuovo ordinamento di cui alla presente legge. Le linee guida comprendono anche l'attualizzazione degli statuti delle Fondazioni I.T.S. Il mancato adeguamento a quanto previsto dal decreto, nei termini da esso previsti, comporta la revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 7.
Art. 16.
(Province autonome)
1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.