CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 giugno 2021
607.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 98

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 16 giugno 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.
C. 181-1034-1188-1593-1710-1749-1836-1839-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla 12ª Commissione permanente del Senato (Rell. Lapia e Novelli).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mara LAPIA (MISTO-CD), relatrice, ricorda che il provvedimento in esame (A.C. 181-B), recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici, è stato approvato in Pag. 99prima lettura dalla Camera il 30 luglio 2019. Approvato anche dal Senato, con modifiche molto limitate, il 27 maggio 2021, è ora nuovamente all'esame della Camera in seconda lettura. Procede, quindi, anche a nome dell'altro relatore, a illustrare il contenuto del provvedimento, come modificato dal Senato.
  L'articolo 1 enuncia in primo luogo la finalità della legge, diretta a favorire, nel rispetto delle linee guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e del decreto del Ministro della salute del 18 marzo 2011, la progressiva diffusione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (DAE) in una serie di luoghi espressamente indicati, vale a dire presso le sedi delle pubbliche amministrazioni e degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e dei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione.
  Viene rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di un programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e utilizzazione dei DAE nei luoghi sopra indicati, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e le università. Con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni, opportunamente indicati da apposita segnaletica, favorendo, ove possibile, la loro collocazione in luoghi accessibili h 24 anche al pubblico.
  L'articolo 2 disciplina l'installazione dei DAE nei luoghi pubblici, prevedendo che, sulla base del citato programma pluriennale, gli enti territoriali possano adottare provvedimenti normativi al fine di disciplinare l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate. Inoltre, gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, la installazione di DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico.
  L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla legge n. 120 del 2001, inserendo i defibrillatori automatici, accanto a quelli semi-automatici, nella previsione della disposizione diretta a consentirne l'uso al personale sanitario non medico nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una specifica formazione nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore anche a una persona non in possesso dei requisiti citati. Viene poi espressamente sancita, ai sensi dell'articolo 54 del codice penale, la non punibilità delle azioni connesse all'uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti che agiscano in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso ad una vittima di sospetto arresto cardiaco.
  L'articolo 4 apporta alcune modifiche all'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012), in tema di dotazione ed utilizzo dei DAE da parte delle società sportive dilettantistiche e professionistiche. Viene specificato che l'obbligo relativo alla dotazione ed all'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, sussiste nelle competizioni, e durante gli allenamenti. Il dispositivo DAE deve essere notificato e registrato presso la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente.
  L'articolo 5 prevede l'introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e di utilizzo del DAE nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. A tale scopo viene integrato il contenuto del comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta buona scuola) che ha previsto iniziative di formazione per gli studenti, presso le medesime scuole, relative alle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con il servizio di emergenza Pag. 100 territoriale 118 del Servizio sanitario nazionale.
  Fa presente che l'articolo 6 disciplina la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, disponendo che, al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un arresto cardiaco, e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente. Inoltre, nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza sullo stesso. Sulla base dei dati forniti dall'acquirente, la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili.
  Viene poi previsto che i DAE siano collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 più vicina; il monitoraggio deve consentire di verificare in tempo reale lo stato operativo del DAE e la scadenza delle parti deteriorabili e di segnalare eventuali malfunzionamenti.
  L'articolo 7 demanda a un Accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo in cui si sia verificata l'emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso l'applicazione del presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria negli archivi informatici della Centrale operativa del 118 territorialmente competente.
  È poi prevista la copertura finanziaria relativamente agli oneri derivanti da tale disposizione.
  L'articolo 8 prevede e disciplina campagne di informazione e sensibilizzazione. Esso demanda al Ministero della salute, di concerto con quello dell'istruzione, il compito di promuovere ogni anno, negli istituti di istruzione primaria e secondaria, una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori ed agli studenti, finalizzata ad informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei defibrillatori semiautomatici ed automatici. Spetta inoltre al Ministero della salute il compito di promuovere, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, la diffusione della conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita nonché sull'utilizzo dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco.
  L'articolo 9, infine, prevede che nei territori in cui vi siano minoranze linguistiche riconosciute le disposizioni della presente legge si applichino nel rispetto della relativa lingua di minoranza.
  Segnala quindi che i relatori ritengono che vi siano le condizioni per richiedere il trasferimento del provvedimento in oggetto in sede legislativa, in considerazione dell'esame approfondito svolto in prima lettura alla Camera e della limitatezza delle modifiche apportate dal Senato.

  Roberto NOVELLI (FI), relatore, ad integrazione dell'intervento della collega Lapia, pone in evidenza l'importanza della proposta di legge in esame, la cui definitiva approvazione, che appare ormai imminente, è stata lungamente attesa. Ringrazia il sottosegretario Mulè per il suo contributo a questo importante risultato, in qualità di relatore nel corso dell'esame in prima lettura. Rileva che la normativa che si sta per introdurre assicurerà una maggiore capacità di intervento con conseguente aumento delle possibilità di sopravvivenza per le decine di migliaia di persone che subiscono ogni anno un arresto cardiaco.

Pag. 101

  Luca RIZZO NERVO (PD) si associa alle espressioni di soddisfazione per il risultato raggiunto, ricordando che attualmente solo l'8 per cento di coloro che subiscono un arresto cardiaco improvviso riesce a sopravvivere. Sottolinea che ciò è stato possibile attraverso la collaborazione di tutti i gruppi parlamentari e segnala che in tal modo l'Italia si dota di una normativa adeguata che risponde agli standard individuati a livello europeo. Pone in rilievo il fatto che il testo in esame, riprendendo il contenuto di una proposta di legge a sua prima firma, prevede la non punibilità per l'utilizzo dei defibrillatori in situazioni di emergenza, sanando così una non motivata differenziazione rispetto alle conseguenze connesse alla situazione in cui si pratica un massaggio cardiaco.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avendo tutti i gruppi preannunciato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di rinunciare alla presentazione di proposte emendative, avverte che il testo trasmesso dal Senato sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del parere. Una volta acquisiti tali pareri, saranno verificati gli ulteriori presupposti per il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Rossana BOLDI (LEGA), relatrice, precisa che nella sua relazione procederà all'illustrazione delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 73 del 2021 che incidono su materie oggetto della competenza della XII Commissione.
  In tal senso, illustra il contenuto dell'articolo 26, finalizzato a prorogare al 31 dicembre 2021 le misure straordinarie già introdotte dall'articolo 29 del decreto-legge n. 104 del 2020, in materia di abbattimento delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie, tenuto conto del protrarsi dello stato di emergenza. Allo scopo, si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di derogare al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive necessarie per il recupero delle liste d'attesa, con riferimento a prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione – vale a dire a carattere programmabile e non urgente – e di specialistica ambulatoriale e di screening non erogate nel 2020 a causa dell'emergenza da COVID-19.
  Le regioni, quindi, potranno aumentare la possibilità di recupero delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali non erogate attraverso il riconoscimento degli istituti già previsti dall'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 104 (prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici e sanitari nonché del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale; reclutamento, in deroga ai vigenti CCNL di settore, attraverso assunzioni a tempo determinato, di personale del comparto e della dirigenza medica e sanitaria o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa; incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna). La norma proposta prevede, poi, la possibilità per le regioni di acquistare delle prestazioni sanitarie da strutture private accreditate per recuperare le prestazioni non erogate nel 2020 di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando Pag. 102eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. Si attribuisce al Ministero della salute l'attività di monitoraggio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza COVID-19, da effettuare entro il 15 giugno 2021, sulla base di una specifica relazione di dettaglio trasmessa dalle regioni e dalle province autonome. Si dispone, infine, un'ulteriore proroga, prevista per l'anno 2021, dei termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale già prorogati dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021.
  Fa presente che l'articolo 27 è volto ad assicurare la presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, mediante un programma di monitoraggio dedicato, per un periodo di due anni. La presa in carico assicura un'attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia. Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza – incluse nella Tabella A, che fa parte integrante del decreto in esame – senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito. Segnala che tale disposizione riprende il contenuto di rilevi inseriti in un parere espresso dalla Commissione nel corso dell'esame di un altro decreto-legge legato all'emergenza sanitaria.
  L'articolo 28 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima. Le iniziative finanziate dal fondo sono finalizzate in primo luogo alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo monetario internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.
  Le iniziative finanziate dal nuovo fondo sono altresì intese a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015, nell'ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo monetario internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.
  L'articolo 29 prevede la possibilità del riconoscimento – da parte delle regioni e delle province autonome – di un incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, nell'ambito di uno stanziamento pari complessivamente a 46 milioni di euro per il 2021 ed a 23 milioni per il 2022. L'incentivo è volto all'adeguamento degli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate ed è subordinato al rispetto di un cronoprogramma avente un limite temporale massimo fissato al 31 dicembre 2021, con l'obiettivo di garantire una soglia minima di 200.000 esami di laboratorio. Ricorda che la norma in commento trova corrispondenza in un rilievo inserito nel parere sulla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza espresso dalla Commissione. L'erogazione delle quote di risorse oggetto del riparto è subordinata all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonché alla positiva attuazione del cronoprogramma da parte delle suddette strutture.
  L'articolo 30, ai commi da 1 a 3, contiene alcune autorizzazioni di spesa per il Servizio sanitario militare e per quello della Guardia di Finanza. In particolare, si autorizza la spesa di 63.249.247 euro per il 2021, per il potenziamento della Sanità militare, la spesa di 16.500.000 euro per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, nonché la spesa di 2 milioni Pag. 103 di euro per il 2021 per il Servizio sanitario della Guardia di finanza.
  I commi da 4 a 6 riguardano la corresponsione dei pagamenti per lavoro straordinario e del compenso forfettario di impiego per talune tipologie di personale militare: il personale militare costantemente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche, il personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato nei «Drive Through» dell'Operazione Igea e nei presidi vaccinali della Difesa, e il personale militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini. Il comma 7 prevede la possibilità di bandire un concorso nell'anno 2021 per il reclutamento straordinario di marescialli in possesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, per i posti eventualmente non coperti con il concorso del 2020.
  Fa presente, poi, che l'articolo 31, commi da 1 a 5, prevede un credito d'imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro.
  Sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata. Viene inoltre esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione e non concorre alla formazione del reddito.
  Ai sensi dei commi da 6 a 8 dell'articolo 31, per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'Enea è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, «Fondazione Enea Biomedical Tech», sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che può definire, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, gli obiettivi strategici della fondazione.
  Nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, si specifica che una quota parte di almeno 200 milioni di euro sia destinata alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale.
  Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, l'articolo 32 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  L'articolo 33 è finalizzato, da un lato, a potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e a garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga agli attuali vincoli e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 8 milioni di euro, possono utilizzare Pag. 104forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali.
  Inoltre, ricorda che, al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, conseguenti alla pandemia da Covid-19, le regioni possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza. Gli psicologi svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell'ambito dei servizi territoriali. Per tale finalità è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di 19,932 milioni di euro. Pur rilevando che sarebbe auspicabile un'integrazione delle risorse stanziate, sottolinea che la disposizione in commento affronta un tema costantemente all'attenzione della Commissione Affari sociali.
  Per l'anno 2021, l'articolo 34 attribuisce risorse pari a 1.650 milioni di euro al Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 il quale deve rendicontare semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze l'effettivo utilizzo delle somme autorizzate.
  Inoltre, i commi da 4 a 6 dello stesso articolo 34 dettano disposizioni per l'attuazione della Raccomandazione della Commissione europea del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue. A tal fine è autorizzata la spesa di 5,8 milioni di euro nel biennio 2021-2022. Le attività di sorveglianza sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome.
  Il comma 7 dell'articolo 34 prevede che le regioni e le province autonome possano demandare la somministrazione dei vaccini contro il COVID-19 anche ai soggetti e alle strutture privati, accreditati e convenzionati con il Servizio sanitario regionale, mediante un'integrazione, per la suddetta finalità e con riferimento all'anno 2021, del relativo accordo contrattuale. L'ambito in oggetto può concernere le strutture sanitarie e socio-sanitarie, i professionisti sanitari, le organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari. La suddetta integrazione dell'accordo contrattuale può essere stipulata anche in deroga alle disposizioni sui limiti dell'importo dei volumi d'acquisto delle prestazioni oggetto dei medesimi accordi. Resta fermo che la possibilità di deroga concerne soltanto la quota di importo relativa alle somministrazioni in esame e che occorre salvaguardare l'equilibro economico del Servizio sanitario dell'ente territoriale.
  I commi 8 e 9 dell'articolo 34 modificano una disciplina transitoria – di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 2 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 del 2021 –, che consente alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di remunerare gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza. Le modifiche sono intese a consentire l'opzione tra il mantenimento del trattamento pensionistico e la remunerazione dell'incarico medesimo e a chiarire il rapporto tra la disciplina transitoria di cui al citato articolo 3-bis (come modificata dal richiamato comma 8) e altre norme transitorie, che concernono anch'esse il conferimento di incarichi, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, a soggetti già in quiescenza e che consentono il cumulo tra trattamento pensionistico e remunerazione dell'incarico.
  L'articolo 35 modifica, per il 2021, alcuni criteri per la determinazione dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario in relazione alla scelta delle regioni benchmark al fine di semplificare le procedure superando il passaggio in Conferenza Pag. 105 Stato-regioni. Inoltre, sempre per il solo anno 2021, si prevede un riparto regionale delle risorse per la sanità basato per l'85 per cento sulla composizione anagrafica della popolazione per fasce di età e per il restante 15 per cento sulla popolazione residente. Inoltre, viene incrementata dallo 0,25 allo 0,32 per cento la percentuale di riparto della quota premiale calcolata nell'ambito del fabbisogno sanitario complessivo delle regioni.
  L'articolo 36 rinnova il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori quattro quote, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021. Come per le precedenti quote Rem, l'ammontare mensile del beneficio è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).
  Segnala, poi, che l'articolo 50 concerne il potenziamento delle attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro. In tale ambito, le regioni autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a procedere, in deroga agli ordinari limiti per le assunzioni, al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma in una tabella allegata al decreto in esame.
  Infine, l'articolo 60 reca delle disposizioni relative ai concorsi di accesso alle scuole di specializzazione in medicina. In particolare il comma 2, apportando modifiche all'articolo 19, comma 12, della legge n. 448 del 2001 elimina, ai fini della partecipazione ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia da parte dei medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'obbligo di dover rinviare detta partecipazione al termine del corso di formazione o di doverlo interrompere. Analoga previsione si applica anche ai fini della partecipazione ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale da parte degli specializzandi in medicina.
  Resta in ogni caso esclusa la contemporanea iscrizione ad ambedue i corsi, dovendo i medici optare per uno dei due percorsi formativi. I commi successivi recano disposizioni di coordinamento in relazione a quanto previsto dal citato comma 2.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
Nuovo testo C. 2751 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite II e VII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marialucia LOREFICE, presidente e relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge del Governo C. 2751, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni II (Giustizia) e VII (Cultura).
  Rileva preliminarmente che il parere sarà espresso nella seduta odierna, in quanto il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea da lunedì 21 giugno.
  Segnala, quindi, che il testo in esame si compone di sette articoli, alcuni dei quali recano disposizioni rilevanti rispetto alle competenze della XII Commissione.
  L'articolo 1, comma 1, prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina veterinaria (classe LM-42) nonché della laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) abilita all'esercizio delle Pag. 106professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario e di psicologo. Il comma 2 dispone che nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le predette classi di laurea magistrale, almeno 30 crediti formativi universitari vengono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio. Il successivo comma 3, con riferimento alla professione di psicologo, prevede che una parte delle attività formative professionalizzanti di cui al comma precedente possa essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche – classe L-24.
  L'articolo 2 interviene sulle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, prevedendo che l'esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante abiliti all'esercizio della professione e consenta dunque l'iscrizione all'albo professionale.
  L'articolo 3 prevede che gli esami finali di laurea e laurea magistrale richiamati negli articoli 1 e 2 comprendano lo svolgimento di una prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito del corso di studi. A tal fine, la commissione giudicatrice è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. La disciplina attuativa deve essere definita con uno o più regolamenti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Si dispone inoltre, che all'adeguamento della disciplina delle stesse classi di laurea e di laurea magistrale si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
  Fa presente che l'articolo 4 dispone che ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere resi abilitanti, su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, oppure su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.
  L'articolo 4-bis prevede che la professione di chimico, fisico e biologo sia esercitata previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa. Per l'adeguamento della disciplina delle relative classi di laurea magistrale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.
  L'articolo 5 dispone che l'adeguamento della disciplina di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis si applica a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai medesimi articoli e riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio, sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito i titoli di studio di cui alla presente legge, in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A tal fine, le università riconoscono Pag. 107 le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.
  L'articolo 5-bis reca specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo, prevedendo che gli studenti che conseguono la laurea magistrale in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, nonché le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi. Il comma 2 prevede che coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, si abilitano all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice.
  Non essendoci richieste di intervento, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

  La seduta comincia alle 14.50.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
C. 2561 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 luglio 2020.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricordando che alle ore 12 di venerdì 11 giugno 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al disegno di legge in esame, segnala che ne sono state presentate 279 (vedi allegato 2).
  Non essendoci richieste di intervento per l'illustrazione del complesso delle proposte emendative, dà la parola al relatore, deputato De Filippo, e alla ministra Bonetti per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

  Vito DE FILIPPO (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Siani 1.20 nonché sugli identici emendamenti Mammì 1.9, Carnevali 1.21, Stumpo 1.32 e Bellucci 1.42. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Rizzo Nervo 1.22, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato 3).
  Segnala, quindi, che sono state presentate numerose proposte emendative relative al tema delle persone con disabilità e alle misure di sostegno nei loro confronti. Nel rilevare che si tratta di una problematica di indubbia rilevanza, ritiene opportuno inserire un criterio direttivo in tal senso all'interno della norma di delega. Propone pertanto una identica riformulazione di tali proposte emendative, volta inserire al comma 2 dell'articolo 1 una lettera aggiuntiva dopo la lettera d), precisando che tale proposta di riformulazione è da considerarsi riferita ai seguenti emendamenti: Lepri 1.23, gli identici Stumpo 1.33, Mammì 1.10 e Gemmato 1.43, gli Pag. 108identici Stumpo 1.35 e Bellucci 1.44, gli emendamenti Mammì 1.11, Pini 1.25, Noja 1.18, Versace 1.1 e 1.6, Gemmato 1.45 e Stumpo 1.37 (vedi allegato 3).
  Esprime, quindi, parere favorevole sugli identici emendamenti Carnevali 1.24 e Stumpo 1.34 e sull'emendamento Panizzut 1.53, a condizione che per essi sia adottata l'identica riformulazione nei termini minimi indicati in allegato (vedi allegato 3).
  Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere da considerarsi contrario, i presentatori degli emendamenti Bellucci 1.41, Ravetto 1.50, Palmieri 1.2, Bellucci 1.46, Ferro 1.47, Palmieri 1.3, Ciaburro 1.49 e Lucaselli 1.48. Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Pezzopane 1.17.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Panizzut 1.54 e invita al ritiro, precisando che il parere è altrimenti da considerarsi contrario, i presentatori degli emendamenti Ianaro 1.12, Viscomi 1.28 Carnevali 1.26 e Versace 1.4. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gribaudo 1.13, Carnevali 1.29, Stumpo 1.36 e sull'emendamento Quartapelle 1.16, a condizione che per essi sia adottata l'identica riformulazione nei termini indicati in allegato (vedi allegato 3).
  Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Carnevali 1.27, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato 3) ed invita al ritiro dell'emendamento Bellucci 1.55, precisando che altrimenti il parere da considerarsi contrario.
  Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento Angiola 1.14, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato 3) ed invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Versace 1.5, Bellucci 1.38 e Angiola 1.15, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Pini 1.30 e sull'emendamento Bellucci 1.39, a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (vedi allegato 3) e invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Novelli 1.7, Bellucci 1.40 e Palmieri 1.8, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Propone l'accantonamento dell'emendamento Foscolo 1.51, al fine di effettuare un approfondimento sulle implicazioni di carattere finanziario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Zanella 1.52 e propone l'accantonamento dell'emendamento Carnevali 1.31.

  La ministra Elena BONETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione acconsente alle proposte di accantonamento avanzate dal relatore.
  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Siani 1.20 e gli identici emendamenti Mammì 1.9, Carnevali 1.21, Stumpo 1.32 e Bellucci 1.42 (vedi allegato 3).

  Elena CARNEVALI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Rizzo Nervo 1.22, di cui è cofirmataria.

  La Commissione approva l'emendamento Rizzo Nervo 1.22 (Nuova formulazione) (vedi allegato 3).

  Marialucia LOREFICE, presidente, nel ricordare che il relatore e la ministra Bonetti hanno proposto un'identica riformulazione di numerose proposte emendative relative al tema delle persone con disabilità, a partire dall'emendamento Lepri 1.23, avverte che tutti i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione dei loro emendamenti.
  Al riguardo segnala che tali emendamenti, come riformulati, saranno posti in votazione dopo l'emendamento Bellucci 1.39.
  Avverte, quindi, che la Commissione procederà all'esame degli identici emendamenti Carnevali 1.24 e Stumpo 1.34 e dell'emendamento Panizzut 1.53, per i quali è stata proposta un'identica riformulazione.
  Avverte, altresì, che quest'ultima è stata accolta dai presentatori delle proposte emendative richiamate.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Carnevali 1.24, Stumpo 1.34 Pag. 109e Panizzut 1.53 (Nuova formulazione) (vedi allegato 3).

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.41, ritenendo utile specificare che i benefici previsti dal disegno di legge sono riconosciuti anche ai figli adottivi.

  Vito DE FILIPPO (PD), relatore, ritiene incongruo inserire una specificazione di tale natura, osservando che la normativa italiana non prevede alcuna distinzione rispetto ai figli adottati e rilevando che l'eventuale approvazione dell'emendamento in esame potrebbe apparire addirittura discriminatoria nei confronti di questi ultimi.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.41.

  La Commissione respinge l'emendamento Ravetto 1.50.

  Antonio PALMIERI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.2, osservando che l'eliminazione della previsione che lega i benefici all'ISEE del nucleo familiare lascerebbe maggiori margini al Governo in sede di emanazione di decreti attuativi. Richiama in proposito le numerose critiche relative alla concreta applicazione dell'attuale strumento di valutazione della situazione economica familiare.

  Elena CARNEVALI (PD), nel riconoscere che è possibile ipotizzare alcuni correttivi relativamente allo strumento dell'ISEE, ricorda che molti benefici previsti dal provvedimento in esame prescindono dalla condizione economica delle famiglie e segnala che il collegamento con l'indicatore economico vigente è stato inserito anche nella legge relativa all'assegno unico e universale, approvata all'unanimità. Ritiene, inoltre, che non sarebbe opportuno prevedere principi di delega troppo discrezionali.

  Antonio PALMIERI (FI) ritira l'emendamento 1.2 a sua prima firma.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI), manifestando apprezzamento per il contenuto dell'emendamento appena ritirato dal collega Palmieri, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.46, che propone di utilizzare in luogo dell'ISEE il cosiddetto Fattore Famiglia. Ritiene, infatti, sbagliato non tenere adeguatamente conto del numero dei figli per l'erogazione dei benefici e ricorda che l'attuale indicatore economico presenta molti limiti, a partire da quello relativo all'inserimento della prima casa tra i fattori di valutazione. Auspica, pertanto, un ripensamento rispetto al parere espresso dal relatore e dalla ministra Bonetti.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.46.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Ferro 1.47, di cui è cofirmataria, volto a legare l'erogazione dei benefici al reddito familiare e non all'ISEE, segnalando che il tema è stato proposto da molte associazioni di genitori.

  Stefano LEPRI (PD) ritiene doveroso precisare che l'ISEE rappresenta un importante strumento di valutazione della condizione economica delle famiglie, tenendo esso conto non solo del reddito delle stesse ma anche del patrimonio. Ricorda che tale ultimo fattore viene considerato in maniera ponderata, anche sulla base dei componenti del nucleo familiare, in base alla cosiddetta scala di equivalenza, e che per la prima casa sono previste franchigie rilevanti.
  Sottolinea, pertanto, che l'indicatore della situazione economica equivalente rappresenta un valido meccanismo per evitare che forme di evasione o elusione fiscale portino alla concessione di benefici che dovrebbero essere riservati alle fasce più deboli della popolazione.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) ricorda che per il gruppo parlamentare al quale lei stessa appartiene le iniziative di contrasto alla denatalità dovrebbero prescindere dai Pag. 110livelli reddituali, essendo la promozione di un maggior numero di nascite un obiettivo prioritario per il Paese.

  Maria Chiara GADDA (IV) segnala che la normativa recentemente introdotta sull'assegno unico universale ha ampliato in maniera consistente la platea dei beneficiari senza far venir meno il principio della proporzionalità degli interventi.

  La Commissione respinge l'emendamento Ferro 1.47.

  Antonio PALMIERI (FI) propone di rivedere il parere espresso in relazione all'emendamento a sua prima firma 1.3, ritenendo che la soppressione della parola «altresì» in relazione al collegamento tra benefici alle famiglie e numero dei figli potrebbe contribuire a semplificare la formulazione della norma.

  La ministra Elena BONETTI segnala che non tutte le misure di sostegno previste dalla legge delega possono essere legate al numero dei figli, citando, a titolo di esempio, quelle volte a garantire l'accesso ai servizi socio-educativi per l'infanzia.

  Antonio PALMIERI (FI) ritira l'emendamento 1.3 a sua prima firma.

  La Commissione respinge l'emendamento Ciaburro 1.49.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Lucaselli 1.48, avente la finalità di introdurre una riforma fiscale che tenga maggiormente conto del contesto familiare del contribuente.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.48.
  La Commissione approva, quindi, l'emendamento Panizzut 1.54 (vedi allegato 3).

  Angela IANARO (M5S) invita ad una riflessione sul contenuto del proprio emendamento 1.12, osservando che il contrasto agli stereotipi di genere rappresenterebbe un elemento essenziale per assicurare le finalità alla base del provvedimento in esame. Segnala, infatti, che un'azione educativa in tal senso rappresenterebbe un valido strumento di correzione rispetto a molte criticità.

  Vito DE FILIPPO (PD), relatore, nel ricordare di avere proposto una riformulazione relativa alla medesima disposizione su cui interviene l'emendamento in discussione, che menziona esplicitamente la parità tra i sessi, ritiene che ciò possa ampiamente ricomprendere anche il tema degli stereotipi di genere.

  Angela IANARO (M5S), pur osservando che, a suo avviso, il concetto di parità tra i sessi non esclude l'utilità di un riferimento al contrasto agli stereotipi di genere, ritira il proprio emendamento 1.12.

  Elena CARNEVALI (PD) sollecita una riconsiderazione dell'invito al ritiro espressa relazione all'emendamento Viscomi 1.28, di cui è cofirmataria, osservando che potrebbe essere eventualmente ricompreso nella riformulazione proposta per altri emendamenti.

  Vito DE FILIPPO (PD), relatore, rileva che l'emendamento richiamato dalla collega Carnevali propone la soppressione della parte della norma relativa alla promozione del lavoro femminile e contiene un riferimento alla contrattazione collettiva.

  Maria Chiara GADDA (IV) osserva che il tema della contrattazione collettiva può essere più opportunamente affrontato in sede di esame delle proposte emendative relative all'articolo 5.

  La ministra Elena BONETTI concorda con quanto affermato dalla deputata Gadda.

  Vito DE FILIPPO (PD), relatore, ribadisce la richiesta di ritiro dell'emendamento Viscomi 1.28.

Pag. 111

  Elena CARNEVALI (PD), acconsentendo alla richiesta del relatore, ritira l'emendamento Viscomi 1.28, di cui è cofirmataria, riservandosi di approfondire il tema per proporre eventuali modifiche nel corso dell'esame in Assemblea. Ritira, altresì, l'emendamento 1.26 a sua prima firma.

  Antonio PALMIERI (FI) ritira l'emendamento Versace 1.4, riservandosi di riproporre proposte di modifica nelle successive fasi dell'esame del provvedimento.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che è stata accettata dai presentatori l'identica riformulazione degli identici emendamenti Gribaudo 1.13, sottoscritto dalla deputata Pini, Carnevali 1.29 e Stumpo 1.36 e dell'emendamento Quartapelle 1.16, sottoscritto dalla deputata Pini.

  La Commissione identici emendamenti Gribaudo 1.13, Carnevali 1.29, Stumpo 1.36 e Quartapelle 1.16 (Nuova formulazione) (vedi allegato 3).

  Elena CARNEVALI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.27.

  La Commissione approva l'emendamento Carnevali 1.27 (Nuova formulazione) (vedi allegato 3).

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.55, raccomandandone l'approvazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.55.

  Giuditta PINI (PD) e Antonio PALMIERI sottoscrivono l'emendamento Angiola 1.14 e ne accettano la riformulazione proposta dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Angiola 1.14 (Nuova formulazione), fatto proprio dai deputati Pini e Palmieri.

  Antonio PALMIERI (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Versace 1.5, di cui è cofirmatario, evidenziando l'importanza di dare un segnale di attenzione alle lavoratrici e ai lavoratori che svolgono funzioni di cura familiare.

  Lisa NOJA (IV), nel dichiarare di comprendere le motivazioni alla base della proposta avanzata dal collega Palmieri, ricorda che il tema dei caregiver è oggetto di una proposta di legge all'esame del Senato. Nel segnalare che uno degli obiettivi alla base del provvedimento in discussione è quello di semplificare la normativa esistente, reputa che l'inserimento di disposizioni suscettibili di sovrapporsi ad altre proposte all'esame del Parlamento rappresenterebbe un passo indietro in tal senso.

  Antonio PALMIERI (FI) ritira l'emendamento Versace 1.5 di cui è cofirmatario.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.38, evidenziando che il sostegno all'acquisto di prodotti e servizi culturali da parte delle famiglie rappresenterebbe un importante contributo al processo educativo dei minori. Ricorda che una valida formazione culturale rappresenta un fattore essenziale per il futuro del Paese. Invita, pertanto, a riconsiderare il parere espresso.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.38.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Angiola 1.15: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Giuditta PINI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.30 proposta dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Pini 1.30 (Nuova formulazione) (vedi allegato 3).

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) accetta la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 1.39, pur osservando di ritenere più completo il testo originario in Pag. 112quanto contenente un riferimento anche ad altre realtà, quali le imprese sociali e le start-up innovative.

  Vito DE FILIPPO (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame costituisce una legge di delega e che non appare opportuno, a suo parere, introdurre in tale sede disposizioni troppo specifiche.

  La Commissione approva l'emendamento Bellucci 1.39 (Nuova formulazione) (vedi allegato 3).

  Marialucia LOREFICE, presidente, pone in votazione l'identica riformulazione, proposta dal relatore, dei numerosi emendamenti relativi al tema delle persone con disabilità, accolta dai rispettivi presentatori.

  La Commissione gli identici emendamenti Lepri 1.23, Stumpo 1.33, Mammì 1.10, Gemmato 1.43, Stumpo 1.35, Bellucci 1.44, Mammì 1.11, Pini 1.25, Noja 1.18, Versace 1.1 e.1.6, Gemmato 1.45 e Stumpo 1.37 (Nuova formulazione) (vedi allegato 3).

  Marialucia LOREFICE, presidente, essendo imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.