CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 giugno 2021
606.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 92

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.

Variazione della composizione della Commissione.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che entra a fa parte della Commissione il deputato Matteo Dall'Osso, del gruppo Coraggio Italia, al quale augura buon lavoro.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
C. 2751 Governo.
(Parere alle Commissioni II e VII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Martina LOSS (LEGA), relatrice, riferisce che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il parere di competenza, alle commissioni riunite II Giustizia e VII Cultura, sul disegno di legge in titolo recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
  Evidenzia preliminarmente che il disegno di legge – composto di 5 articoli – intende semplificare le modalità di accesso all'esercizio di alcune professioni regolamentate, finalizzato ad un più rapido inserimento nel mercato del lavoro.
  Ricorda che la professione regolamentata è una professione il cui accesso o il cui diritto a esercitare è subordinato al possesso di una specifica qualifica professionale (titolo di formazione, attestato di competenza e/o esperienza professionale). Finora il conseguimento di tali qualifiche professionali è stato scollegato dal percorso universitario, costituito dai corsi di laurea e dai titoli conseguiti con quel percorso formativo.
  Su questa materia quindi, la norma in esame prosegue il percorso intrapreso con il D.L. 18 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) – il cui articolo 102 ha introdotto il valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia – e dispone che l'esame finale di laurea e di laurea magistrale di altri corsi di studio diviene anche la sede Pag. 93nella quale accertare la competenza tecnico-professionale che abilita all'esercizio di quella determinata professione. Inoltre, prevede la possibilità di estendere ulteriormente tale misura ad altre classi di laurea e di laurea magistrale, su richiesta degli ordini e dei collegi professionali o delle relative federazioni.
  Al riguardo, segnala che la relazione illustrativa sottolinea che la semplificazione proposta non contrasta con il dettato dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, che prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.
  Infatti, l'abilitazione si sostanzierà nell'accertamento dell'effettiva idoneità tecnica del candidato attraverso un a duplice verifica: da un lato, la valutazione positiva – propedeutica all'accesso all'esame finale di laurea o di laurea magistrale – delle conoscenze e abilità tecniche acquisite con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo, interno al corso di studi, mediante il conseguimento dei crediti formativi universitari richiesti; dall'altro, la valutazione, da parte di esperti che integreranno la Commissione, di una prova pratica da sostenersi in sede di esame conclusivo. L'insieme di queste misure, prosegue la relazione, costituisce un adeguato equipollente dell'esame di Stato, conformemente all'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 175/1980, 202/1987,5/1999.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della XIII Commissione segnala in particolare le seguenti disposizioni.
  L'articolo 2 interviene sulle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, per prevedere che l'esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante abiliti all'esercizio della professione e dunque consenta l'iscrizione all'albo professionale. La riforma non modifica i requisiti per l'accesso alla professione da parte dei possessori di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.
  Ricorda, al riguardo, che le lauree professionalizzanti sono corsi di laurea veri e propri, che danno il titolo di dottore. Durano 3 anni come le lauree di primo livello, ma non consentono di accedere direttamente ai corsi di laurea magistrale; queste lauree, infatti, hanno l'obiettivo di formare figure subito inquadrabili nelle realtà aziendali, con un'elevata competenza operativa e le capacità necessarie per affrontare attività progettuali di media/alta complessità.
  In particolare, il comma 1 prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP- 01), in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02) e in professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03) abiliti all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato. In base al comma 2, spetta quindi alla disciplina delle citate classi di laurea, ed ai regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio, stabilire il numero di crediti formativi universitari acquisibili con il tirocinio, oltre alle modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio stesso.
  Per coloro che hanno conseguito il diploma di laurea prima della riforma del 2020, l'esercizio della professione di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale resta subordinato al superamento di uno specifico tirocinio.
  Il comma 1 dell'articolo 3 prevede lo svolgimento, in sede di esame finale di laurea o di laurea magistrale, di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, di cui alle classi di laurea previste agli articoli 1 e 2. Tale prova pratica sarà finalizzata ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato, ai fini dell'abilitazione dello stesso all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. Il medesimo comma 1 demanda ad uno o più regolamenti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione delle modalità Pag. 94di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti.
  Il comma 2 del medesimo articolo 3 dispone che la disciplina delle stesse classi di laurea e di laurea magistrale sia adeguata alle disposizioni del provvedimento in esame tramite decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Il comma 95 di tale articolo prevede infatti che in tema di ordinamento degli studi universitari i criteri generali siano definiti con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti. Segnalo a tale proposito che il comma 2 dell'articolo 3 esclude esplicitamente per il citato decreto l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che la scelta deriva dalla considerazione che l'adeguamento attiene sostanzialmente al valore abilitante del titolo di studio, per effetto dell'approvazione, da parte del Parlamento, del disegno di legge al nostro esame. A loro volta, come disposto dal comma 3 dell'articolo 3, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea e di laurea magistrale abilitanti, con decorrenza dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.
  Nell'articolo 4, nel comma 1 si introducono poi ulteriori titoli universitari abilitanti, ovvero si prevede la possibilità che siano trasformati anche gli esami finali dei corsi che oggi consentono l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di tecnologo alimentare, dottore agronomo e dottore forestale, pianificatore, paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo. Questi titoli potranno essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli dei competenti ordini o collegi professionali o delle relative federazioni nazionali, con uno o più regolamenti.
  Nel comma 2 è specificata la funzione dei regolamenti di cui al comma 1 i quali dovranno disciplinare gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti dovranno prevedere nel dettaglio le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.
  L'articolo 5, infine, disciplina le modalità di abilitazione all'esercizio delle relative professioni di coloro che hanno conseguito la laurea o la laurea magistrale nelle classi di cui agli articoli 1 e 2 in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani nella quale la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sul testo come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

  La seduta termina alle 14.10.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 15 giugno 2021.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.
C. 2115-A, approvata dal Senato.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.