CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 giugno 2021
604.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 10 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 12.15.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.
C. 2115, approvata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo della proposta di legge C. 2115, già approvata dal Senato, recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione.

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, illustra il contenuto della proposta di legge, che è composta da 14 articoli, e reca disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari di origine locale di modeste quantità.
  In dettaglio, l'articolo 1 indica, al comma 1, le finalità ed i principi ai quali è ispirata la proposta di legge.
  Tali finalità consistono nella valorizzazione e nella promozione della produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti da produzioni aziendali e riconoscibili Pag. 5 attraverso una specifica indicazione in etichetta. La stessa disposizione prevede che le predette finalità siano perseguite nel rispetto dei seguenti principi:

   1) principio della salubrità;

   2) principio della localizzazione;

   3) principio della limitatezza;

   4) principio della specificità.

  La disposizione fa inoltre espressamente salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.
  Il comma 2 contiene la definizione di «PPL – piccole produzioni locali» (di seguito denominate «PPL») ossia di quei prodotti agricoli di origine animale o vegetale (primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda) destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, diretti, in limitate quantità, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.
  Il comma 3 specifica che – ad eccezione delle deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del Regolamento (CE) n. 853/2004 – per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di alcune tipologie di carni, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello riconosciuto, che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.
  Ricorda che il citato articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del Regolamento (CE) n. 853/2004 esclude dall'ambito di applicazione del regolamento le seguenti fattispecie: la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche; i cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale.
  L'articolo 2 indica l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, che comprende gli imprenditori agricoli, quelli apistici e quelli ittici.
  In particolare, al comma 1 si chiarisce che il provvedimento si applica ai predetti soggetti in quanto titolari di un'azienda agricola o ittica, qualora lavorino o vendano prodotti primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa.
  La disposizione comprende nell'ambito applicativo le aziende agricole o ittiche che svolgono attività identiche a quelle sopra descritte, nonché gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero- ristorativo che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati.
  Il comma 2 prevede che – fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo – gli imprenditori agricoli che esercitano attività agrituristica possono avvalersi dei prodotti PPL, anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell'ambito della stessa provincia o in quelle contigue; qualora producano un prodotto PPL devono, inoltre, attenersi alle disposizioni contenute nella proposta di legge in esame.
  Il comma 3 specifica che la produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo riscontrabile, compresi i prodotti dell'apicoltura (il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le Pag. 6api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele, previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 313 del 2004), di esclusiva produzione aziendale. L'attività apistica non è correlata necessariamente alla gestione del terreno.
  Il comma 4 fa salva la facoltà, per gli imprenditori agricoli, di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi del già richiamato articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.
  L'articolo 3 reca disposizioni in materia di etichettatura, stabilendo, al comma 1, che i prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali vigenti (si fa riferimento, in particolare, al Regolamento (UE) n. 1169/2011 e al decreto legislativo n. 231 del 2017). La stessa disposizione chiarisce, inoltre, le indicazioni che possono essere riportate nelle etichette dei prodotti sopra richiamati.
  Il comma 2 indica le disposizioni che si intendono fare salve in materia, sia in ambito europeo sia in ambito nazionale. Si tratta, in particolare, di quelle inerenti:

   all'indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, di cui al decreto legislativo n. 145 del 2017;

   all'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP e STG di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012;

   ai vini e ai prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013;

   ai prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014;

   ai prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848;

   alle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008.

  Il comma 3 stabilisce che, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, gli operatori provvedono alla conservazione della documentazione necessaria e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione a quella di commercializzazione.
  L'articolo 4 reca disposizioni in materia di logo «PPL – piccole produzioni locali».
  In particolare, il comma 1 demanda l'istituzione del suddetto logo ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  Il predetto decreto stabilisce le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. La stessa disposizione chiarisce che all'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Il comma 2 individua i diversi luoghi in cui è esposto il logo dei prodotti PPL, mentre il comma 3 chiarisce che lo stesso logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.
  L'articolo 5 reca disposizioni in materia di consumo immediato e vendita diretta.
  In particolare, al comma 1, sono descritte le modalità con le quali avviene il consumo immediato e la vendita diretta dei prodotti PPL nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o in quelle contermini all'interno dello stesso territorio regionale.
  Il comma 2 contempla la facoltà – per i comuni – di riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL, spazi adeguati nell'area destinata al mercato, qualora disponibili, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007. Pag. 7
  Il comma 3 prevede che gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita.
  L'articolo 6 reca disposizioni concernenti i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature.
  In particolare, al comma 1 si prevede che, al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni della proposta di legge.
  I commi 2 e 3 stabiliscono che gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 e che i locali già registrati ai sensi del predetto regolamento sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente proposta di legge.
  L'articolo 7 reca disposizioni in materia di requisiti strutturali dei locali. In particolare, si stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.
  L'articolo 8 istituisce, al comma 1, all'interno del sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL.
  Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della suddetta sezione del sito internet.
  Al comma 3 si specifica che all'attuazione di tali disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 9, al comma 1, autorizza le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL.
  I commi 2 e 3 precisano che i corsi devono essere di regola frequentati entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e, in ogni caso, prima dell'avvio delle lavorazioni e che gli stessi corsi hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL.
  L'articolo 10 contiene disposizioni in materia di attività di controllo.
  Si stabilisce, in particolare, che, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 2017, con riferimento alle competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della proposta di legge, tramite i servizi veterinari e i servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio. A tale scopo le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.
  Ricorda, in proposito, che l'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2017 designa il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative Pag. 8 pecuniarie previste dallo stesso decreto legislativo.
  L'articolo 11 prevede, al comma 1, che, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400 del 1988, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, adotta un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

   1) il «paniere PPL», ossia l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, recante anche l'indicazione dei relativi limitati che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL descritti nella proposta di legge in esame, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal regolamento di cui si prevede l'emanazione ai sensi della presente disposizione, il quale stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;

   2) le modalità per l'ammissione alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla proposta di legge;

   3) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL;

   4) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del logo PPL di cui agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

  Il comma 2 fa salve le disposizioni in materia di prodotti PPL compatibili con il predetto regolamento eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome, mentre il comma 3 prevede che esse adottino le iniziative di propria competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti PPL.
  Si statuisce, poi, al comma 4, che le disposizioni dettate dal provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  È inoltre prevista, al comma 5, la facoltà, per le regioni a statuto speciale e le province autonome, nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, di istituire l'etichettatura PPL ed il logo PPL di cui agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.
  Il comma 6 fa salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al Regolamento (UE) n. 251/2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 848/2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008, e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 534/2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale ed europeo, in materia agroalimentare.
  Il comma 7 prevede che ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.
  L'articolo 12 reca la disciplina sanzionatoria, prevedendo, al comma 1, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei casi in cui – sempre che non sia configurabile un'altra figura di reato – un operatore immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 o il logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti prescritti all'articolo 1.
  Al comma 2 si stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di uso del logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del logo stesso. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa Pag. 9 dispone la revoca della licenza d'uso del logo.
  Il comma 3 designa il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente all'irrogazione delle predette sanzioni.
  L'articolo 13 reca le disposizioni finanziarie, statuendo, al comma 1, che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e prevedendo, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 14 dispone che l'entrata in vigore del provvedimento avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia riconducibile alla materia, di competenza legislativa esclusiva statale, «tutela della concorrenza» (in particolare con riferimento all'istituzione del logo «PPL – piccole produzioni locali» prevista dall'articolo 4) – di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – alla materia «alimentazione», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, – ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione – e alla materia «agricoltura» di competenza regionale residuale – ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  In tale ambito ricorda che l'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientra nella competenza residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono indicate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, ai vincoli derivanti dall'ordinamento UE che limita sia la potestà statale che quella regionale, alle materie di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma), quali la tutela della concorrenza (lettera e), l'organizzazione amministrativa (lettera g), l'ordinamento civile e penale (lettera l) – la profilassi internazionale (lettera q) e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lettera s).
  Rammenta inoltre che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono materia di competenza concorrente tra Stato e regioni tematiche che interessano il comparto agricolo: il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento contempla alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: in particolare, l'articolo 4, comma 1, prevede il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a disciplinare il logo «PPL», mentre l'articolo 11, comma 1, richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto attuativo previsto dal medesimo articolo 11.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 12.20.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 10 giugno 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 13.15.

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Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefìci in favore delle vittime del terrorismo.
C. 2935 De Maria.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Rileva quindi come la Commissione sia chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2935 De Maria, recante modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefìci in favore delle vittime del terrorismo.

  Andrea DE MARIA (PD), relatore, illustra il contenuto della proposta di legge, la quale, all'articolo 1, modifica in più punti la legge n. 206 del 2004, recante norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all'estero, e dei loro familiari superstiti.
  Le modifiche sono finalizzate – come riportato nella relazione illustrativa della proposta di legge – ad apportare correzioni interpretative alla legge ed a estendere i benefici da essa previsti.
  Il comma 1, lettera a), dell'articolo 1, modifica l'articolo 2 della legge n. 206 del 2004, il quale prevede un incremento della retribuzione pensionabile per chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani.
  In merito ricorda che il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 206 del 2004 dispone che la retribuzione pensionabile sia rideterminata incrementandola del 7,5 per cento. Il comma 1-bis – oggetto di modifica da parte dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) della proposta di legge – commisura – per i soli dipendenti privati invalidi (nonché per i loro eredi aventi diritto alla pensione di reversibilità) che, ai sensi della normativa previgente al 1° gennaio 2015, abbiano presentato domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali entro il 30 novembre 2007 – l'incremento della retribuzione pensionabile riconosciuto (ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente) non nella misura del 7,5 per cento, come previsto dal comma 1, bensì in riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole.
  Il comma 1, lettera a), numero 1), dunque, interviene su quest'ultimo punto, precisando che si prescinde da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, anche se prevista dai contatti di categoria.
  Rammenta, in proposito, l'interpretazione dell'INPS, secondo la quale: «[...] va sempre considerata la qualifica superiore, senza tener conto di vincoli derivanti dal possesso di determinati titoli, requisiti o procedure di inquadramento, entro la qualifica massima prevista dal rispettivo contratto collettivo di categoria. Per i lavoratori che hanno raggiunto questa posizione interviene necessariamente (ovvero resta confermato) l'incremento del 7,5 per cento della base retributiva utile per il calcolo delle prestazioni. Salva diversa previsione dei rispettivi contratti collettivi, non può essere considerata qualifica superiore, ai fini del beneficio in esame, quella rientrante in un diverso contratto collettivo ancorché riferentesi a figure professionali sovraordinate, in quanto il testo della disposizione limita il riferimento a qualifiche dello stesso contratto di categoria. Il beneficio per un quadro, per esempio, consiste nell'incremento del 7,5 per cento e non nell'incremento pari alla differenza espressa in percentuale tra la propria retribuzione Pag. 11contrattuale e quella di un dirigente in quanto la disciplina del rapporto di lavoro di quest'ultima figura professionale è contenuta in un diverso contratto collettivo di lavoro» (Circolare INPS 31 luglio 2015, n. 144).
  Il comma 1, lettera a), numero 2), introduce due nuovi commi (1-ter e 1-quater) nell'articolo 2 della legge n. 206 del 2004.
  Il nuovo comma 1-ter reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 206, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 novembre 2007, che ha introdotto la rivalutazione del 7,5 per cento.
  Ricorda che l'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 206, nel testo vigente all'11 agosto 2004 (data di entrata in vigore della norma) prevedeva che, per la liquidazione della pensione o del trattamento di fine rapporto o equipollente per le vittime di eventi terroristici, si applicassero i criteri applicati ai dipendenti pubblici vittime di guerra di cui all'articolo 2, della legge n. 336 del 1970. Tale disposizione, al comma 2, attribuisce ai dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, profughi all'atto della cessazione dal servizio, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione, superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento.
  In base al comma 2 del richiamato articolo 2 della legge n. 336 del 1970, a costoro, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di riversibilità, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio di cui sopra, è conferita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.
  Tale disposizione, ai sensi del nuovo comma 1-ter, si interpreta nel senso che l'accesso alla qualifica superiore – con decorrenza anche economica dal 1° settembre 2004 – si applica ai dipendenti privati anche quando ciò comporti un mutamento di categoria ai sensi dell'articolo 2095, primo comma, del codice civile, a condizione che il beneficiario abbia presentato, entro il termine del 30 novembre 2007, la relativa domanda e abbia conseguito entro la medesima data il trattamento di quiescenza entro la stessa data. Il riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  Rileva al riguardo l'opportunità di approfondire la portata e gli effetti di una disposizione che reca un'interpretazione autentica di una norma di legge nel testo vigente prima del 2007.
  In tale contesto segnala come, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di leggi di interpretazione autentica, il divieto di retroattività della legge – pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore ordinario deve in principio attenersi – non è stato elevato a dignità costituzionale, salva per la materia penale la previsione dell'articolo 25 della Costituzione. Quindi il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare sia disposizioni di «interpretazione autentica», che determinano – chiarendola – la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti.
  Ed è, quindi, proprio sotto l'aspetto del controllo di ragionevolezza che rilevano, simmetricamente, la funzione di «interpretazione autentica», che una disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere, ovvero l'idoneità di una disposizione innovativa a disciplinare con efficacia retroattiva anche situazioni pregresse in deroga al principio Pag. 12per cui la legge non dispone che per l'avvenire (sentenza n. 274 del 2006; nello stesso senso, ex multis, le sentenze n. 234 del 2007 e n. 374 del 2002).
  La Corte costituzionale ha quindi evidenziato (nella sentenza n. 78 del 2012) come la norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica possa dirsi costituzionalmente legittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» (sentenza n. 311 del 2009), o di «ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale. Accanto a tale caratteristica, la Corte ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010).
  Il nuovo comma 1-quater, inserito nell'articolo 2 della legge n. 206 dal comma 1, lettera a), numero 2), della proposta in esame – estende il beneficio dell'incremento pensionistico del 7,5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche ai trattamenti in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico.
  In mancanza di coniuge o di figli, l'incremento si applica ai trattamenti in godimento ai genitori e ai fratelli e sorelle degli invalidi permanenti di qualsiasi percentuale e grado ancora in vita ovvero deceduti, compresi quelli deceduti a decorrere dal 26 agosto 2004.
  Il comma 1, lettera b), modificando l'articolo 3, comma 1, della legge n. 206 del 2004, estende anche ai fratelli e sorelle superstiti l'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi a fini pensionistici e di TFR che spetta, in mancanza del coniuge e dei figli della vittima, ai genitori della vittima (ai sensi del richiamato articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 206).
  Il comma 1, lettera c), inserendo un nuovo comma 3-bis nell'articolo 4 della legge n. 206 del 2004, prevede che, in caso di più trattamenti pensionistici diretti, indiretti o di reversibilità di cui alla stessa legge n. 206, i criteri più favorevoli, compresa l'esenzione fiscale totale, riconosciuti per uno dei trattamenti si applicano a tutti gli altri.
  Rileva, in proposito, come, secondo la prassi amministrativa, nei casi di soggetti titolari di più trattamenti diretti, il beneficio relativo all'aumento figurativo di dieci anni sia attribuito una sola volta in relazione al trattamento diretto che comporti per il beneficiario il trattamento più favorevole, sia in termini di importo di pensione che di regime fiscale. Parimenti, l'esenzione dall'IRPEF, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 206 del 2004 è applicabile unicamente al trattamento pensionistico in relazione al quale è stato riconosciuto l'aumento figurativo di dieci anni (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 1° dicembre 12/2008 n. 453).
  Il comma 1, lettera d), intervenendo sull'articolo 5 della legge n. 206 del 2004, incide sulla disciplina dell'assegno vitalizio a favore dei familiari del soggetto portatore di una invalidità derivante da atti di terrorismo.
  Si tratta di un beneficio introdotto dall'articolo 1, commi 494 e 495, della legge di Pag. 13stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) che hanno inserito tre nuovi commi nel corpo dell'articolo 5 della legge n. 206 del 2004. A partire dal 1° gennaio 2014, è stato introdotto un assegno vitalizio a favore del coniuge e dei figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento derivante da atto terroristico (anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso). L'assegno, non reversibile, è pari a 1.033 euro mensili, ed è soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 502 del 1993 (adeguamento al costo della vita) (comma 3-bis del richiamato articolo 5 della legge n. 206 del 2004).
  In tale ambito il comma 1, lettera d), numero 1), modificando il comma 3-bis del richiamato articolo 5 della legge n. 206, prevede la corresponsione del vitalizio dal 1° gennaio 2014 anche nel caso di decesso dell'invalido prima del 1° gennaio 2014, ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo il 1° gennaio 2014.
  Il comma 1, lettera d), numero 2) – modificando il comma 3-ter dell'articolo 5 della legge n. 206 del 2004, secondo il quale il diritto al richiamato assegno vitalizio non spetta qualora i benefici della legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento, e in base al quale tali assegni, inoltre, non possono avere decorrenza anteriore ai 1° gennaio 2014 – prevede che l'assegno vitalizio spetti comunque ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento.
  Il comma 1, lettera d), numero 3) – aggiungendo un nuovo comma 3-quinquies nell'articolo 5 della legge n. 206 del 2004 – estende anche ai figli naturali e ai figli adottivi il diritto all'assegno vitalizio a decorrere dal 1° gennaio 2014.
  Ricorda che il richiamato comma 3-quater della legge n. 206 del 2004 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui sopra anche con riferimento all'assegno vitalizio per i soggetti che hanno subito un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata (di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 407 del 1998).
  Il comma 1, lettera e), interviene in materia di valutazione delle percentuali di invalidità sostituendo il comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 206 del 2004 con tre nuovi commi 1, 1-bis e 1-ter.
  Rammenta in proposito che il richiamato articolo 6, comma 1, nella formulazione vigente, dispone la rivalutazione – tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale – delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 autorizzando la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.
  Il nuovo comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 206 dispone che le percentuali di invalidità cui fa riferimento la stessa legge n. 206 sono espresse in una percentuale unica (fino alla misura massima del 100 per cento), che comprenda anche il danno biologico e morale, ai fini del riconoscimento dei benefici. Anche in caso di aggravamento, le percentuali di invalidità già accertate sono rivalutate in conformità al principio della percentuale unica.
  Il nuovo comma 1-bis ribadisce quanto disposto dal comma 1, stabilendo che le valutazioni e le rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui sopra sono espresse in una percentuale unica di invalidità, indicante l'invalidità complessiva, comprensiva del danno biologico e morale. Viene, inoltre specificato, che: la percentuale unica si applica anche alle prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti nel territorio nazionale o al di fuori di esso effettuate prima della data di entrata in vigore della legge; si applicano i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al DPR n. 181 del 2009 (regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico Pag. 14delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice).
  Il nuovo comma 1-ter prevede che le domande di revisione per intercorso aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate senza limiti di tempo e «senza alcuna preclusione».
  Il comma 1, lettera f), introduce nella legge n. 206 del 2004 un nuovo articolo 7-bis, che incide sul procedimento decisorio relativo al conferimento dei benefici per le vittime del terrorismo.
  Il comma 1 del nuovo articolo 7-bis stabilisce che gli organi amministrativi competenti decidono sul conferimento dei benefìci entro il termine perentorio di 4 mesi dalla presentazione dell'istanza dell'interessato, qualora «i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza, essendo emersi dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale».
  In caso di decisione positiva, il comma 2 del nuovo articolo 7-bis prevede che i competenti organi amministrativi rilasciano un attestato di vittima del terrorismo o di familiare e dispongono la liquidazione di ogni beneficio previsto dalla legge, tra cui:

   la speciale elargizione, nella misura massima di 200 mila euro stabilita dall'articolo 5, comma 1 della legge n. 206;

   gli assegni vitalizi di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 2 della legge n. 407 del 1998, e al comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 206 del 2004, che possono essere attribuiti anche ai soggetti beneficiari, secondo quanto stabilito dai commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 5 della legge n. 206 del 2004;

   la costituzione del trattamento pensionistico;

   l'assistenza psicologica di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 206 con il rimborso completo delle spese sostenute anche presso strutture sanitarie private;

   l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 206.

  Infine, il comma 3 del nuovo articolo 7-bis chiarisce che le disposizioni di cui sopra si applicano alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.
  Ricorda al riguardo che la disciplina vigente presuppone, ai fini dell'erogazione dei benefici, la presenza di una sentenza con cui siano accertate la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice (articoli 11 e 12 della legge n. 206 del 2004; articolo 9 del DPR n. 510 del 1999; articoli 6 e 7, della legge n. 302 del 1990).
  Il comma 1, lettera g), inserisce un nuovo articolo 14-bis nella legge n. 206 del 2004, che incide sui termini temporali di attribuzione dei benefici di legge.
  In primo luogo, il comma 1 del nuovo articolo 14-bis esclude ogni previsione di termini di prescrizione o di decadenza ovvero di altre limitazioni temporali e di ogni altra limitazione relativamente al riconoscimento dei benefìci, economici o no, compresi quelli trasmissibili agli eredi, riconosciuti alle vittime di atti di terrorismo avvenuti nel territorio nazionale o al di fuori di esso anche prima del 26 agosto 2004 e ai loro familiari.
  Rileva, in proposito, come il potenziale titolare dei benefici incorra nel termine di prescrizione ordinaria decennale: vertendo infatti nel campo dell'esercizio di un diritto trovano applicazione l'articolo 2934 del codice civile, il quale prevede, in generale, che ogni diritto si estingue per prescrizione, e l'articolo 2946 del codice civile, in base al quale i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni. Richiama inoltre il termine di decadenza di cui all'articolo 6 della legge n. 302 del 1990, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 23 della legge n. 44 del 1999, per il quale «gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza» (Circolare del Ministero Pag. 15dell'interno 18 giugno 2019 n. 16001/149/(2).
  Inoltre, in base al comma 2 del nuovo articolo 14-bis, i benefìci, comprese le erogazioni, previsti dalla legge n. 206, sono riconosciuti a decorrere dalla data dell'evento terroristico, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
  In deroga a quanto sopra, il comma 3 del nuovo articolo 14-bis prevede, per gli eventi terroristici avvenuti dopo il 26 agosto 2004, il riconoscimento dei benefìci pensionistici decorre dalla data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico spettante dopo l'evento medesimo, con il concorso dell'aumento figurativo di 10 anni previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 206.
  È fatta salva l'ipotesi di applicazione di un termine antecedente più favorevole se previsto dalla legge. Il predetto contributo figurativo si applica, non solo agli invalidi, ai loro familiari e a quelli dei deceduti, limitatamente al coniuge, e ai figli, ma anche ai genitori, ai fratelli e sorelle nonché al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico (si tratta dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1-ter della legge n. 206).
  L'articolo 2, che si compone di un solo comma, introduce un nuovo meccanismo per la rivalutazione automatica dell'importo dei trattamenti pensionistici – diretti, indiretti e di reversibilità – in favore delle vittime del terrorismo, in sostituzione di quello previsto dalla normativa vigente, e reintroduce, in determinati casi, la disciplina della cosiddetta clausola oro per i medesimi trattamenti.
  In particolare, modificando il comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto – legge n. 50 del 2017 e aggiungendo due nuovi commi 4-quater.1 e 4-quater.2 nel medesimo articolo 3, la disposizione prevede che la rivalutazione annua dell'importo dei predetti trattamenti pensionistici, da applicare con eguali modalità a tutte le categorie lavorative e a tutti i suddetti trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° settembre 2004, sia determinato applicando all'importo della pensione dell'anno precedente entrambi i seguenti parametri:

   l'adeguamento annuo al costo della vita, egualmente per tutti gli aventi diritto, nella misura unitaria fissa del 100 per cento dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

   l'incremento sino all'1,25 per cento annuo, applicato egualmente all'importo della pensione dell'anno precedente, secondo il meccanismo di perequazione di cui all'articolo 69 della legge n. 388 del 2000, ossia:

    nella misura del 100 per cento dell'1,25 per cento del trattamento erogato l'anno precedente per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

    nella misura del 90 per cento dell'1,25 per cento (sempre riferito al trattamento erogato l'anno antecedente) per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;

    nella misura del 75 per cento dell'1,25 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

  In merito ricorda che, dal 1° gennaio 2018, il richiamato articolo 3 del decreto – legge n. 50 del 2017 ha introdotto un nuovo criterio di perequazione in favore delle vittime del terrorismo che prevede l'adeguamento dell'importo dei trattamenti pensionistici, con cadenza annuale, in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati ed un incremento annuale in misura pari, al massimo, all'1,25 per cento, compresa nella suddetta variazione o alternativa, se superiore a tale variazione.
  Secondo la normativa vigente il suddetto incremento sino all'1,25 per cento è compreso negli incrementi già corrisposti Pag. 16sulla base dell'indice di perequazione generale, ossia della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, se inferiore, oppure è alternativa, se superiore.
  Pertanto, in base all'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge n. 50 del 2017:

   nell'ipotesi di una variazione dell'indice ISTAT pari o superiore all'1,25 per cento viene corrisposto l'indice di rivalutazione corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati;

   nell'ipotesi di variazione di tale indice inferiore all'1,25 per cento viene attribuita la rivalutazione in misura graduale in funzione dell'importo del relativo trattamento secondo le fasce indicate dal citato art. 69 della legge n. 388 del 2000.

  L'articolo 2 della proposta di legge (nel nuovo comma 4-quater.1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017) ripristina, inoltre, ricorrendo determinate condizioni, la disciplina della cosiddetta clausola oro – sostituita a decorrere dal 1° gennaio 2018 dal richiamato nuovo criterio di perequazione – disponendo che i dipendenti pubblici, in alternativa alla suddetta rivalutazione automatica annua, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, possono optare per l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 206 del 2004, in base al quale a tutti i pensionati, non solo dipendenti pubblici, vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.
  Al riguardo rileva l'opportunità di precisare se l'esercizio di tale opzione comporti che l'erogazione del trattamento ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 206 del 2004 retroagisca al 1° settembre 2004, analogamente a quanto previsto per il meccanismo di rivalutazione automatica.
  Infine il nuovo comma 4-quater.2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 50 dispone che gli enti di previdenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, ricalcolano i trattamenti pensionistici sulla base del nuovo meccanismo di rivalutazione introdotto dall'articolo 2 e versano i relativi arretrati.
  L'articolo 3 – che interviene sul comma 219 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 – estende alle vittime italiane – e ai loro familiari – colpite da attentati terroristici compiuti al di fuori del territorio nazionale dopo il 26 agosto 2004 le disposizioni in favore ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016.
  A costoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 219 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) si applicano, anche in assenza di sentenza, le disposizioni di cui l'articolo 5 della legge n. 206 del 2004 e l'articolo 2 della legge n. 407 del 1998.
  Si tratta, in particolare, dei seguenti benefici economici, fiscali e previdenziali:

   speciale elargizione fino a un massimo di 200.000 euro in favore di chiunque subisca una invalidità permanente (o dei familiari in caso di morte);

   concessione di un assegno vitalizio (1.033 euro mensili soggetti a perequazione automatica) a favore dei soggetti portatori di una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa e dei suoi familiari superstiti (articolo 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004);

   attribuzione di due annualità (comprensive della tredicesima mensilità) ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, in caso di decesso dei soggetti vittime di dovere con invalidità non inferiore al 25 per cento (articolo 5, comma 4, della legge n. 206 del 2004);

   esclusione del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti e delle pensioni privilegiate erogate per causa di servizio alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, dal Pag. 17novero delle prestazioni che concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF;

   esenzione dall'IRPEF dell'assegno vitalizio e della pensione maturata a seguito dell'aumento figurativo di 10 anni del versamento dei contributi riconosciuto a coloro che abbiano subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari.

  L'articolo 4 reca disposizioni concernenti la rideterminazione della percentuale del danno biologico e morale.
  In merito ricorda che la materia è attualmente disciplinata dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004, il quale ha dettato criteri per la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base alla normativa vigente, prevedendo che in tale rivalutazione si tenga conto, non solo dell'eventuale aggravamento fisico, ma anche «del riconoscimento del danno biologico e morale».
  In altri termini, il legislatore ha previsto che la liquidazione del danno non comprenda solo le conseguenze fisiche dell'evento dannoso, che possano in qualche modo incidere sulle capacità lavorative della vittima, ma consideri anche la compromissione del suo equilibrio psico-fisico, nonché le conseguenze «morali» dell'evento terroristico.
  In attuazione e a integrazione di tale disposizione il DPR n. 181 del 2009 ha stabilito i criteri con i quali calcolare l'aggravamento fisico, il danno biologico e quello morale, individuando come valore finale una percentuale unica di invalidità. In particolare, i criteri dettati hanno l'obiettivo di fornire alle Commissioni mediche modalità operative per l'accertamento e la valutazione della invalidità permanente, del danno biologico e del danno morale, quali singole componenti della percentuale unica di invalidità complessiva.
  In tale contesto normativo, il comma 1 dell'articolo 4 della proposta di legge prevede che la Commissione medica ospedaliera della sanità militare abbia competenza per gli accertamenti relativi agli attentati commessi nel territorio nazionale e all'estero.
  Al riguardo, ricorda che gli articoli 193 e 198 Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2020, stabiliscono che le Commissioni Mediche Ospedaliere di prima istanza effettuano la diagnosi dell'infermità da causa di servizio o lesioni ed esprimono il giudizio di idoneità al servizio del militare, mentre l'articolo 194 dello stesso Codice stabilisce che le Commissioni Mediche di seconda istanza esaminano i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione Medica di prima istanza.

  Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, oltre ai compiti sopra richiamati, effettuano una serie di ulteriori accertamenti medico-legali indicati dall'articolo 193 del Codice dell'ordinamento militare.
  In particolare, effettuano gli accertamenti medico-legali in materia di:

   a) provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalità, del dovere, di incidenti causati da attività istituzionale delle Forze armate, di ordigni bellici in tempo di pace e dell'esposizione a materiale bellico;

   b) benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti;

   c) impiego del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio;

   d) transito nell'impiego civile ai sensi dell'articolo 930;

   e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Pag. 18

  A sua volta l'articolo 193 del Codice dell'ordinamento militare stabilisce la composizione delle Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, stabilendo il principio generale in forza del quale le Commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso i dipartimenti militari di medicina legale e sono composte da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore del Dipartimento militare di medicina legale o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.
  La medesima disposizione prevede, inoltre, diverse composizioni in relazione all'esercizio di talune specifiche funzioni da parte della Commissione. In particolare, la Commissione, nei casi in cui è chiamata a pronunciarsi su infermità o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, è composta da due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, e un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza.
  Quando, invece, è chiamata a pronunciarsi in merito al riconoscimento di provvidenze in favore di familiari di militari vittime del servizio o ai soggetti esposti a specifici fattori di rischio è integrata da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.
  In via generale, segnala come, in ambito civile, in base agli articoli 1 e 2 della legge n. 295 del 1990, in materia di minorazioni e malattie invalidanti, gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli appena richiamati (articolo 4 della legge n. 104 del 1992 «per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate») siano svolti dalle unità sanitarie locali, nell'ambito delle quali operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, scelti nell'ambito del personale medico dipendente o convenzionato con l'unità sanitaria locale territorialmente competente.
  In relazione alla formulazione del comma 1, segnala, a fini di chiarezza normativa, l'opportunità di riscriverla come novella all'articolo 193 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
  Il comma 2 stabilisce un nuovo criterio per la determinazione della percentuale del danno morale per gli attentati terroristici, che viene ad essere stabilita applicando «di norma» i due terzi del valore percentuale del danno biologico, con un minimo comunque non inferiore a un terzo del danno biologico medesimo.
  In proposito rammenta che il vigente articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009 stabilisce che la determinazione della percentuale del danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico.
  Anche al fine di garantire omogeneità nelle liquidazioni ed evitare disparità di trattamento, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 àncora la determinazione della percentuale del danno morale alla percentuale di danno biologico, non eludendo la necessaria «personalizzazione» dell'indennizzo da riconoscere alla vittima. La «personalizzazione» viene garantita dalla previsione di un valore massimo (fino ai 2/3 del valore percentuale del danno biologico) in riferimento al quale la Commissione medica determinerà la corretta percentuale, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo e della Pag. 19lesione della dignità della persona, considerando le specificità del caso concreto.
  In tale contesto il comma 2 dell'articolo 4 introduce una misura minima della determinazione del danno morale, eliminando invece il riferimento ad un valore massimo; inoltre viene stabilito un valore «normale», pari a due terzi del valore percentuale del danno biologico.
  Ricorda, in proposito, che l'articolo 1 del DPR n. 181 del 2009 individua due distinte voci di danno:

   il danno biologico, ovvero la lesione di carattere permanente dell'indennità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

   il danno morale, cioè il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato.

  Il comma 3 dispone che, in attesa della predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), la percentuale del danno biologico determinata transitoriamente in base alla tabella delle menomazioni, con i relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, è a sua volta aumentata, da parte dei competenti organismi sanitari, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in misura pari a:

   30 per cento per invalidità accertate pari o superiori al 10 per cento;

   20 per cento per invalidità pari o inferiori al 9 per cento.

  Rammenta in proposito che l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009, relativa alla valutazione e determinazione della percentuale del danno biologico, fa riferimento alle tabelle delle menomazioni di cui agli 138 e 139 del citato Codice delle assicurazioni private, che non sono state ancora predisposte; pertanto l'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 181 prevede che, fino alla loro adozione, si applicano le tabelle INAIL di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000, che rappresentavano lo strumento normativo più aggiornato per il calcolo del danno biologico.
  Pertanto, anche nell'assetto vigente, la percentuale del danno biologico è calcolata sulla base delle citate tabelle INAIL, in attesa di quelle previste dal Codice delle assicurazioni private ed è possibile per le commissioni sanitarie applicare l'aumento della percentuale di danno biologico così determinata, ai sensi degli articoli 138, comma 3 e 139, comma 3, del Codice delle assicurazioni, richiamati a tal fine dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009.
  Le disposizioni citate stabiliscono che nel calcolo del danno biologico per lesioni gravi, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, «con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento» (articolo 138, comma 3), mentre nel calcolo del danno biologico per lesioni lievi, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del Pag. 20danneggiato, fino al 20 per cento (articolo 139, comma 3).
  Con la modifica recata dal comma 3, pertanto, viene individuata la misura dell'aumento che può essere stabilito dalle commissioni sanitarie, rapportato al grado di invalidità accertato.
  Sempre in tale ambito ricorda che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009 prevede che dopo l'adozione delle tabelle previste dal Codice delle assicurazioni private, si potrà procedere, previa domanda degli interessati o dell'amministrazione competente ad una nuova determinazione dell'invalidità complessiva, che permetterà alle vittime di ottenere la differenza, qualora i criteri che verranno emanati dal legislatore per la liquidazione del danno biologico siano più favorevoli.
  Ai sensi del comma 4, nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004, la percentuale di invalidità non può essere rideterminata in misura inferiore a quella stabilita dalla consulenza tecnica d'ufficio acquisita in sede giudiziale.
  Al riguardo rammenta che l'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009 garantisce che, in sede di accertamento sanitario per la rivalutazione, la percentuale d'invalidità non possa essere rideterminata in misura inferiore a quella per la quale si è già provveduto all'attribuzione dei benefici richiesti, ovvero a quella stabilita in sede giudiziale.
  Il comma 5 dispone che entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo provvede ad apportare al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009, le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dall'articolo 4.
  L'articolo 5 autorizza il Governo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, ad apportare al regolamento che reca le disposizioni attuative in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999, le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla proposta di legge.
  L'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, che «sono valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
  A tal fine si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge riguarda in particolare la materia «ordinamento civile e penale» attribuita alla competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione.
  Dopo aver evidenziato, in conclusione, come la proposta di legge recepisca le legittime istanze dell'Associazione italiana vittime del terrorismo e dell'Unione familiari vittime per stragi e rappresenti il risultato di un articolato confronto con esse, ritiene opportuno avviare un ciclo di audizioni che coinvolga, oltre a queste associazioni, anche le altre impegnate sul territorio su tale fronte nonché tutti gli altri i soggetti interessati.
  Fa quindi notare come la proposta di legge, a cui hanno aderito trasversalmente sostanzialmente tutti gli schieramenti, affronti un tema – quello del sostegno concreto alle vittime del terrorismo – che non ammette divisioni e richiede la massima disponibilità al dialogo. Dopo aver ribadito l'esigenza di approfondire alcune parti del testo, già segnalate nella sua relazione, considera essenziale, in tale contesto, l'interlocuzione con il Governo, anche al fine di approfondire gli aspetti legati agli oneri finanziari.
  Rileva quindi come nel prosieguo dell'esame potrà essere valutato – oltre all'eventuale abbinamento di altre proposte di legge, tra cui richiama in particolare la proposta di legge C. 1562 Tonelli, laddove intervengano su materie analoghe o connesse – il trasferimento del provvedimento in sede legislativa, a fronte del sostegno politico sostanzialmente trasversale registrato, Pag. 21 auspicando che si possa giungere quanto prima ad una conclusione positiva dell'iter.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, condivide le considerazioni volte dal relatore, associandosi al suo auspicio di concludere l'iter del provvedimento quanto prima, in un clima di proficua collaborazione tra i gruppi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con le stragi avvenute in Italia dal 1953 al 1989 e sulle attività svolte dai servizi segreti nazionali e stranieri.
Doc XXII, n. 53 Mollicone.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Rileva quindi come la Commissione avvii oggi l'esame, in sede referente, della proposta della proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con le stragi avvenute in Italia dal 1953 al 1989 e sulle attività svolte dai servizi segreti nazionali e stranieri (Doc. XXII, n. 53), a prima firma del deputato Mollicone.

  Federico MOLLICONE (FDI), relatore, illustrando il contenuto del Doc. XXII, n. 53, osserva innanzitutto, come chiarito anche dalla relazione illustrativa della proposta di legge, che l'attività della Commissione che si intende istituire è volta ad approfondire il contesto interno e internazionale delle stragi avvenute in Italia dal 1953 al 1989 attraverso l'acquisizione di documenti e di testimonianze, inserendosi nel novero delle attività istituzionali svolte nel comune sforzo per il contrasto del terrorismo e per concorrere alla conoscenza dei fenomeni del terrorismo internazionale che hanno coinvolto l'Italia in una vera e propria «guerra di prossimità» durante gli anni della guerra fredda.
  Per quanto riguarda il contenuto della proposta, l'articolo 1, al comma 1, istituisce la Commissione d'inchiesta e, al comma 2, ne definisce i compiti.
  In particolare, la Commissione ha il compito di accertare:

   a) l'eventuale esecuzione di attività di depistaggio volte ad occultare le cause delle stragi e, in caso affermativo, i motivi e i responsabili delle medesime, anche in relazione a eventuali trattative intercorse tra esponenti governativi del tempo e organizzazioni terroristiche internazionali o ad accordi volti ad assecondare interessi stranieri in modo prioritario rispetto all'interesse nazionale;

   b) le eventuali attività di cellule del terrorismo interno e internazionale nel territorio italiano che possano assumere rilievo per la ricostruzione del contesto in cui furono commesse le stragi;

   c) i rapporti internazionali dell'Italia, ufficiali o informali, secondo le risultanze dei documenti dei servizi di informazione nazionali ed esteri e le testimonianze rese dai protagonisti dei fatti.

  Il comma 3 prevede che la Commissione concluda i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, presentando alla Camera dei deputati una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
  L'articolo 2, al comma 1, stabilisce che la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti Pag. 22dei gruppi parlamentari e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.
  Ai sensi del comma 2, con i criteri e con la procedura di cui al comma 1 si procede alla sostituzione dei componenti in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.
  Il comma 3 prevede che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente della Commissione, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  Il comma 4 prevede che per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
  Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si specifica, al comma 2, che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  Si stabilisce, al comma 3, che per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Si tratta di delitti contro l'attività giudiziaria, come il rifiuto di uffici legalmente dovuti (articolo 366) e la falsa testimonianza (articolo 372).
  Si prevede poi, al comma 4, che alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio.
  Per i segreti professionale e bancario trovano applicazione le norme vigenti; per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  L'articolo 4, al comma 1, stabilisce che la Commissione acquisisce tutta la documentazione raccolta o prodotta sulle stragi di cui all'articolo 1, comma 1: dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172; dalla Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attività d'intelligence italiana, di cui alla legge 7 maggio 2002, n. 90; dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 82.
  Secondo il comma 2, quando atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.
  Il comma 3 prevede che la Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale (relativo all'obbligo di segreto per gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria), copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

  La Commissione, ai sensi del comma 4, stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Pag. 23
  L'articolo 5, al comma 1, impone l'obbligo del segreto ai componenti la Commissione, ai funzionari e al personale addetti, a ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 4.
  Ai sensi dei commi 2 e 3, la violazione dell'obbligo del segreto, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 326 del codice penale (relativo alla rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio).
  L'articolo 6, al comma 1, prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori, stabilendo inoltre che ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  Si specifica, al comma 2, che la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.
  Ai sensi del comma 3, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie, nel limite massimo di trenta soggetti in qualità di consulenti a titolo gratuito.
  Il comma 4 prevede che per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  Ai sensi del comma 5, le spese per il funzionamento della Commissione, poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stabilite nel limite annuo massimo di 50.000 euro.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite e dei princìpi costituzionali, ricorda che l'articolo 82, primo comma, della Costituzione stabilisce che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
  L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo.
  Per quel che riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità.
  L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce inoltre che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase istruttoria delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testimoni renitenti.
  In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte di periti, interpreti o testimoni – e 372 – falsa testimonianza – del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.

  La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione della persona interrogata.
  Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via Pag. 24generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporne di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria.
  Particolarmente complesso è il problema dei rapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria. Al riguardo la Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di «giudicare», ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere. Pertanto, il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari.
  Svolgendo alcune considerazioni conclusive, osserva come la proposta in esame, frutto di una iniziativa dell'intergruppo parlamentare trasversale «La Verità oltre il segreto», intenda perseguire un obiettivo di alto livello legato alla ricostruzione della verità storica del periodo del dopoguerra, approfondendo il contesto interno e internazionale delle stragi avvenute in Italia dal 1953 al 1989, nonché i fenomeni del terrorismo internazionale che hanno coinvolto l'Italia in una vera e propria durante gli anni della guerra fredda. Ritiene che tale Commissione si ponga sulla scia del lavoro già svolto da precedenti Commissioni d'inchiesta succedutesi nel corso degli anni, tra le quali richiama la Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro e quella sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, presieduta dal senatore Pellegrino, a cui partecipò il compianto deputato Enzo Fragalà.
  Ritenendo che tale proposta, lungi dal perseguire obiettivi politici contro qualcuno, miri sinceramente all'accertamento della verità, rivolge un appello a tutti i gruppi – in particolare a quello del Partito democratico – affinché, con il contributo di ciascun parlamentare, si possa lavorare in tal senso, con spirito di collaborazione.
  Dopo aver fatto notare che il testo in esame rappresenta solo una base di partenza per l'avvio di una discussione che ritiene aperta al contributo di tutti, in vista del miglioramento del documento in oggetto, preannuncia già da ora la sua volontà di presentare una proposta emendativa volta ad estendere a tutto l'arco della legislatura corrente la durata della Commissione in oggetto, che, allo stato, in base all'articolo 1, comma 3, deve concludere i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.
  Rileva quindi come tale Commissione – anche grazie al processo di desecretazione dei documenti, che ritiene ancora incompiuto e da portare a compimento quanto prima – sia in grado di contribuire ad una rilettura unitaria del quadro storico di quegli anni, ponendo in risalto le connessioni tra il terrorismo interno e internazionale che coinvolsero il Paese in quel periodo storico.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.