AUDIZIONI INFORMALI
Lunedì 7 giugno 2021.
Audizione informale, in videoconferenza, del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Generale Francesco Paolo Figliuolo, nell'ambito dell'esame del DL 73/2021, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 11.30.
Pag. 4Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame del DL 73/2021, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.55.
SEDE CONSULTIVA
Lunedì 7 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.
La seduta comincia alle 12.05.
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
C. 3045-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione ha espresso il proprio parere alla XII Commissione sul testo originario del decreto-legge nella seduta del 12 maggio 2021. La Commissione, quindi, è ora chiamata ad esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea sul testo del provvedimento come modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla XII Commissione. In merito a tale testo ritiene necessaria una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità da parte delle amministrazioni interessate di svolgere le attività derivanti da alcune disposizioni del provvedimento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta, in particolare, dell'articolo 9, comma 6-bis, in materia di rilascio di certificazioni verdi COVID-19 e dell'articolo 11-quaterdecies, comma 1, lettere a) e b), per quanto riguarda le procedure giudiziarie e penitenziarie, nonché le attività di vigilanza e controllo correlate alla proroga delle misure concernenti le licenze premio e i permessi premio per i detenuti. Inoltre, ritiene altresì necessaria una conferma da parte del Governo in merito al fatto che le disposizioni di cui all'articolo 11-undecies, comma 2, in materia di proroga di controlli radiometrici non presentino profili di criticità rispetto all'ordinamento dell'Unione europea e che dalla proroga degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 11-quinquiesdecies non derivino impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.
Rinvia comunque, per elementi di maggior dettaglio in merito ai profili di quantificazione finanziaria, alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera.
La viceministra Laura CASTELLI fa presente che al rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 6-bis, nonché all'attuazione delle disposizioni che prevedono l'accessibilità alle certificazioni medesime da parte delle persone con disabilità, di cui al successivo comma 6-ter, si provvederà nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dalla clausola di neutralità riferita al medesimo articolo 9.
Chiarisce che la proroga disposta dall'articolo 11-undecies, comma 2, in materia di controlli radiometrici, non presenta profili di criticità rispetto all'ordinamento dell'Unione europea, come si evince dalla relazione tecnica che correda la disposizione.
Fa presente che le procedure giudiziarie e penitenziarie nonché le attività di vigilanza e controllo correlate alla proroga delle misure concernenti le licenze premio e i permessi premio per i detenuti di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 11-quaterdecies, comprese quelle relative alla proroga della disposizione in materia di esecuzione domiciliare Pag. 5della pena detentiva, di cui alla successiva lettera c) del medesimo comma 1, saranno attuate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Conferma che la proroga degli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui all'articolo 11-quinquiesdecies, non comporta ulteriori oneri economici, posto che – analogamente a quanto già evidenziato in occasione della precedente proroga disposta dall'articolo 1, comma 83, della legge n. 160 del 2019 – si tratta di interventi già finanziati e i cui impatti sui saldi di finanza pubblica risultano già scontati a legislazione vigente.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3045-A Governo, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
al rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 6-bis, nonché all'attuazione delle disposizioni che prevedono l'accessibilità alle certificazioni medesime da parte delle persone con disabilità, di cui al successivo comma 6-ter, si provvederà nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dalla clausola di neutralità riferita al medesimo articolo 9;
la proroga disposta dall'articolo 11-undecies, comma 2, in materia di controlli radiometrici, non presenta profili di criticità rispetto all'ordinamento dell'Unione europea, come si evince dalla relazione tecnica che correda la disposizione;
le procedure giudiziarie e penitenziarie nonché le attività di vigilanza e controllo correlate alla proroga delle misure concernenti le licenze premio e i permessi premio per i detenuti di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 11-quaterdecies, comprese quelle relative alla proroga della disposizione in materia di esecuzione domiciliare della pena detentiva, di cui alla successiva lettera c) del medesimo comma 1, saranno attuate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
la proroga degli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui all'articolo 11-quinquiesdecies, non comporta ulteriori oneri economici, posto che – analogamente a quanto già evidenziato in occasione della precedente proroga disposta dall'articolo 1, comma 83, della legge n. 160 del 2019 – si tratta di interventi già finanziati e i cui impatti sui saldi di finanza pubblica risultano già scontati a legislazione vigente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016.
C. 3040 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2021.
La viceministra Laura CASTELLI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta precedente, fa presente che gli oneri valutati ammontano complessivamente a euro 123.831 annui, mentre le spese autorizzate ammontano complessivamente a euro 42.948 annui.
Segnala che l'invio in Ecuador per un biennio di un'unità di personale con qualifica direttiva, ai sensi dell'articolo 3, lettera k), dell'Accordo, non comporta alcuna sostituzione della risorsa umana destinata all'estero e, pertanto, da tale previsione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Evidenzia che l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, ad eccezione di quelle specificamente oggetto di copertura ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge di ratifica e fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 2 in relazione agli oneri, di carattere meramente eventuale, derivanti dall'articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, dell'Accordo, cui dovrà farsi fronte con apposito provvedimento legislativo.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3040 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
gli oneri valutati ammontano complessivamente a euro 123.831 annui, mentre le spese autorizzate ammontano complessivamente a euro 42.948 annui;
l'invio in Ecuador per un biennio di un'unità di personale con qualifica direttiva, ai sensi dell'articolo 3, lettera k), dell'Accordo, non comporta alcuna sostituzione della risorsa umana destinata all'estero e, pertanto, da tale previsione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, ad eccezione di quelle specificamente oggetto di copertura ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge di ratifica e fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 2 in relazione agli oneri, di carattere meramente eventuale, derivanti dall'articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, dell'Accordo, cui dovrà farsi fronte con apposito provvedimento legislativo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017.
C. 3042 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2021.
Pag. 7 La viceministra Laura CASTELLI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta precedente, conferma le ipotesi e le quantificazioni riportate nella relazione tecnica con riguardo alle riunioni annuali della Commissione mista previste all'articolo 14 dell'Accordo.
Fa presente che agli ulteriori eventuali incontri straordinari, rispetto all'incontro annuale già previsto espressamente, si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3042 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
sono confermate le ipotesi e le quantificazioni riportate nella relazione tecnica con riguardo alle riunioni annuali della Commissione mista previste all'articolo 14 dell'Accordo;
agli ulteriori eventuali incontri straordinari, rispetto all'incontro annuale già previsto espressamente, si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.
C. 3041 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge – già approvato dal Senato (A.S. 1271) – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016 e che il testo originario del disegno di legge è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono qualificati in parte come «oneri valutati» in parte come «spese autorizzate» e, quindi, come limiti di spesa. In particolare, evidenzia che vengono indicati come «oneri valutati» quelli relativi agli articoli 4, 6, 12, 13 e 19, i quali fanno riferimento a oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, fra i quali le spese per missioni che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati. Tale configurazione discende dal recepimento della condizione posta ex articolo 81 della Costituzione dalla Commissione Bilancio del Senato in prima lettura. Circa tale profilo, non formula osservazioni. Inoltre, in merito alla Commissione mista prevista dall'articolo 19 dell'Accordo, ai fini della quantificazione Pag. 8 ipotizza che la stessa si riunisca ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Afghanistan, e che la prima riunione si tenga in Afghanistan nel corso del 2021. Fa presente che tale ipotesi (che condiziona la modulazione temporale del relativo onere), benché non sia desumibile dal testo dell'Accordo, è stata recentemente confermata dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura. In proposito, non formula dunque osservazioni. Sempre con riferimento alla Commissione mista ora menzionata, rileva che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei commissari italiani in Afghanistan: andrebbero dunque acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari afgani. Riguardo al complesso degli oneri riferiti a missioni e scambi di personale, alcune delle quali quantificate in via forfetaria, andrebbe altresì chiarito, a suo parere, se nella valutazione delle stesse rientrino oneri assicurativi e/o spese connesse a esigenze di sicurezza del personale inviato. Per quanto attiene ad altri oneri indicati come limiti massimi di spesa non formula osservazioni, in considerazione del fatto che le spese da effettuare non potranno eccedere i predetti limiti. Inoltre, sulla cooperazione delle Parti nel settore dei media, da attuare attraverso la collaborazione delle rispettive emittenti radiotelevisive, fa presente che la relazione tecnica afferma, tra l'altro, che trattasi di iniziative che, se intraprese, verranno effettuate direttamente ed a proprio carico dalle emittenti radiotelevisive, enti, agenzie governative ed imprese private senza riflessi sul bilancio statale. Al riguardo, osserva che quanto riportato dalla relazione tecnica non emerge chiaramente dal testo dell'Accordo, il quale fa riferimento a collaborazione attraverso intese dirette nel quadro di progetti multilaterali, nonché attività di collaborazione e iniziative di formazione tra enti, agenzie governative e imprese private. Sul punto reputa opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine ai profili di potenziale onerosità della previsione, anche in considerazione dell'inclusione della RAI-Radiotelevisione di Stato nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche («elenco ISTAT»). Prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 (sulla modifica dell'Accordo), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo e dunque non formula osservazioni.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 6, 12, 13 e 19 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in 24.000 euro a decorrere dal 2021 e valutati in 10.400 euro a decorrere dall'anno 2021 ogni tre anni, e agli oneri derivanti dalle rimanenti spese autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 del medesimo Accordo, pari a 251.220 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità. Resta comunque fermo che tutti gli oneri indicati dal provvedimento hanno cadenza annuale e che quelli derivanti dall'articolo 19, valutati in 10.400 euro a decorrere dall'anno 2021 ogni tre anni, come si evince dalla relazione tecnica, devono intendersi ulteriori rispetto agli oneri valutati in 24.000 euro a decorrere dal medesimo anno 2021. Fa presente, infine, che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 19 dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non ha osservazioni da formulare. Analogamente non ha osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che – secondo quanto ivi previsto – agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione Pag. 9 dell'articolo 21 dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.
La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.
Testo unificato C. 208 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Luigi GALLO (M5S), relatore, ricorda che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.
In merito ai profili di quantificazione recati dal provvedimento, fa presente che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione circa alcune previsioni, che presentano profili di possibile onerosità. Si tratta, in particolare, dell'istituzione di commissioni presso gli atenei incaricate di formulare una graduatoria generale di merito finalizzata all'attribuzione delle borse di studio post lauream, di cui all'articolo 2. Stante il tenore letterale della norma, segnala come non venga viene infatti espressamente esclusa la possibilità di attribuzione di emolumenti ai componenti di tali commissioni correlati a tale funzione, né venga chiarito con quali risorse sia assicurata l'attività di segreteria dell'organo. Fa presente che le stesse considerazioni valgono con riferimento all'attribuzione del compito di selezionare i soggetti con cui stipulare contratti di ricercatore a tempo determinato presso le università ad una commissione giudicatrice presso ciascun ateneo, di cui all'articolo 5. Andrebbe inoltre verificato, a suo avviso, con riferimento alla pubblicazione da parte di università ed enti pubblici di ricerca, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, di ogni bando di concorso relativo a borse di ricerca, dottorati di ricerca, assegni di ricerca, contratti per ricercatore a tempo determinato e ruoli di professore di prima o seconda fascia, di cui all'articolo 7, se la disposizione sia suscettibile di determinare effetti onerosi in relazione all'eventuale necessità da parte delle amministrazioni interessate di adeguamento delle proprie strutture informatiche e con riguardo alle attività di alimentazione ed aggiornamento del Portale con i pertinenti dati.
In merito, altresì, alla possibilità da parte delle istituzioni AFAM di istituire corsi di dottorato di ricerca, di cui all'articolo 3, prende atto del carattere facoltativo di tale istituzione: non formula quindi osservazioni nel presupposto che l'attivazione di tali corsi possa essere disposta dalle istituzioni interessate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riguardo, infine, alle discipline di reclutamento di enti di ricerca ed università di cui all'articolo 6, segnala che andrebbe confermato che queste, come si evince dal dettato della norma, possano essere attuate nel quadro della programmazione del reclutamento di personale delle università e degli enti di ricerca e, pertanto, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.20.
AUDIZIONI
Lunedì 7 giugno 2021. — Presidenza del Presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO.
La seduta comincia alle 19.30.
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, nell'ambito dell'esame del DL 73/2021, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).
Fabio MELILLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Invita la Commissione a osservare un minuto di silenzio per la scomparsa, avvenuta nella giornata odierna, dell'onorevole Guglielmo Epifani.
Introduce quindi l'audizione.
Daniele FRANCO, Ministro dell'economia e delle finanze, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Claudio BORGHI (LEGA), Paolo TRANCASSINI (FDI), Giorgio LOVECCHIO (M5S), Maurizio LUPI (M-NCI-USEI-R-AC), che interviene da remoto, Stefano FASSINA (LEU), che interviene da remoto, Roberto PELLA (FI), Ubaldo PAGANO (PD), che interviene da remoto, Massimo BITONCI (LEGA), Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), che interviene da remoto, Ylenja LUCASELLI (FDI), che interviene da remoto, Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), Mauro DEL BARBA (IV), che interviene da remoto, ai quali replica Daniele FRANCO, Ministro dell'economia e delle finanze.
Fabio MELILLI, presidente, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 21.45.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.