CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 febbraio 2021
535.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019 (C. 2737 Governo)

PARERE APPROVATO

  La Commissione IV (Difesa),

   esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019 (C. 2737 Governo);

   premesso che:

    la cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e il Qatar è attualmente disciplinata dall'Accordo fatto a Doha il 12 maggio 2010, ratificato con la legge 27 ottobre 2011, n. 198;

    tale Accordo risulta privo di una clausola sulla giurisdizione, relativamente al personale in visita nei rispettivi territori esteri, in considerazione dell'indisponibilità più volte manifestata dalla controparte qatariana a concedere una sia pure parziale cessione di sovranità in ordine alla propria giurisdizione;

   considerato che:

    l'avvio di diverse iniziative nel campo del procurement, della formazione e dell'addestramento – con la possibilità di invio di personale nazionale in Qatar – ha reso opportuna la firma di uno scambio di Note verbali di carattere emendativo, contenente l'inserimento di una clausola sulla giurisdizione;

   rilevato che:

    il disegno di legge C. 2737 modifica il testo dell'Accordo, introducendo, al paragrafo 1, una clausola sulla giurisdizione penale che prevede, nell'ambito dell'invio di personale nazionale nell'altro Paese a fini di formazione e addestramento, il riconoscimento della giurisdizione dello Stato di soggiorno nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge;

    il paragrafo 2 riconosce, altresì, allo Stato di origine il diritto ad esercitare la giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale militare e civile per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio;

    è, altresì, previsto che, nel caso di esercizio della giurisdizione da parte dello Stato ricevente, la relativa sentenza, una volta divenuta definitiva, sarà eseguita a cura della parte inviante, in conformità e nei limiti previsti dall'ordinamento di quest'ultima, determinando, in questo modo, il diritto del personale militare e civile, eventualmente condannato nel Paese della parte richiedente, a scontare la pena nel Paese della parte inviante;

   lo scambio di Note reca, inoltre, alcune novelle agli articoli 9 e 11, relativamente alla sicurezza delle informazioni classificate e al rinnovo automatico dell'Accordo;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Direttore dell'UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) nel corso dell'audizione svolta dalla Commissione nella seduta del 23 febbraio 2021;

   considerato, in particolare, che la legge 9 luglio 1990, n. 185, pone espresso divieto Pag. 20di esportare materiali di armamento verso i Paesi che:

    si trovino in stato di conflitto armato in contrasto con i princìpi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;

    la cui politica contrasti con i princìpi dell'articolo 11 della Costituzione;

    nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche;

    i cui Governi siano responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017 (C. 2746 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione IV (Difesa),

   esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudafrica sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017 (C. 2746 Governo);

   premesso che:

    l'Accordo è volto a rafforzare la cooperazione tra le Forze armate delle due Parti, con l'obiettivo di consolidare le reciproche capacità difensive, contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di importante valore strategico, supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, nonché promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi;

   rilevato che:

    l'Accordo è costituito da un breve preambolo e da 13 articoli, che ricalcano le disposizioni di analoghi accordi di cooperazione nel settore della difesa;

   considerato che:

    l'articolo 3 enuncia – in modo non esaustivo – i campi della cooperazione, mentre l'articolo 4 stabilisce le modalità di cooperazione;

    grande rilevanza riveste l'articolo 8, che disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, chiarendo che essa potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate;

    l'acquisizione dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra gli Stati, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi e l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente;

   ricordato che:

    la recente modifica dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, prevede che, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, il Ministero della difesa, d'intesa con il MAECI, possa svolgere, tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale;

   sottolineato che:

    l'entrata in vigore dell'Accordo consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto in favore del Governo del Sudafrica, in relazione all'eventuale acquisizione da parte di questo di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale nel rigoroso rispetto dell'articolo 11 della Costituzione e dei princìpi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento previsti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo Pag. 22 dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;

    preso atto dei chiarimenti forniti dal Direttore dell'UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) nel corso dell'audizione svolta dalla Commissione nella seduta del 23 febbraio 2021,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.